19 settembre 2005 >Avv. Ciano Santanocita >Uff. Giud. dir. in pensione>considerazioni sulle recenti novità in materia di notificazioni
Gli
Uffici NEP sono alle prese con una serie di novità in materia di notificazioni.
Una costante considerazione accompagna ogni accadimento: il silenzio assoluto
del Ministero che non fornisce alcuna comunicazione, men che mai avvertenze,
spiegazioni, circolari se non dopo periodi più o meno lunghi quando già gli
ufficiali giudiziari, attraverso le notizie che rimbalzano da un ufficio ad un
altro, in qualche maniera hanno dato attuazione. Ed è questo il motivo
principale che provoca sconcerto negli ispettori i quali trovano una varietà di
soluzioni diverse spesso nell’ambito dello stesso distretto di Corte
d’Appello.
1) Modifica dell’art. 157 c.p.p.
arricchitosi del comma 8 bis (l.22/4/05 n. 60)
Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina
di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai
difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede
di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si
applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148 comma 2bis.
Dal
punto di vista sistematico la scelta di aggiungere il comma 8 bis all’art. 157
riguardante “la prima notificazione all’imputato non detenuto”, non mi
pare che sia stata felice e credo che sia motivo di grave confusione e contraddizione.
Invero,
secondo la letterale dizione, la norma trova applicazione SOLTANTO DOPO che sia
avvenuta una prima notificazione secondo le norme previste dai commi 1-8 e che
nel frattempo sia stata fatta la nomina del difensore di fiducia.
Non
si è pensato affatto che molto spesso la nomina del difensore di fiducia
precede una “prima” notificazione all’imputato, pertanto l’ufficiale
giudiziario procedente si trova alle prese con un atto dove risulta
l’indicazione del difensore di fiducia e non può sapere se trattasi di prima
o successiva notificazione . Che farà? Come dovrà comportarsi? Eseguirà la
notifica consegnandola all’avvocato o personalmente all’imputato?
Quali
indicazioni sono state date alle cancellerie ed agli uffici NEP ? che io sappia
vige l’assoluto silenzio ed in una materia così delicata si creano i
presupposti per la formazione di atti giudiziari viziati da nullità e
conseguenti allungamenti della
durata dei processi.
La
verità è che spesso sfugge agli operatori giudiziari il significato di
“prima notificazione all’imputato non detenuto” anche perché nel codice
non si trova una norma che parli espressamente della seconda, terza ecc.
notificazione all’imputato non detenuto.
Il
sistema notificatorio riguardante l’imputato non detenuto si basa sul
principio del domicilio legale per le notificazioni. Dopo la prima
notificazione, necessariamente dovrebbe applicarsi (purtroppo spesso non è così) l’art. 161 che
prevede la elezione di domicilio, la dichiarazione di domicilio e la
“determinazione” del domicilio legale per le notificazioni. (sia detto per
inciso, quest’ultimo istituto è poco conosciuto e poco o per nulla applicato
dalle cancellerie).
Ecco
perché il codice parla di prima notificazione all’imputato non detenuto; non
dovrebbero esserci successive notificazioni a norma dell’art. 157. Nella
pratica giudiziaria, in mancanza di elezione o dichiarazione di domicilio è
ignorato l’istituto del domicilio legale determinato con il luogo in cui è avvenuta la prima notificazione;
le cancellerie penali richiedono agli Unep le successive notificazioni
esattamente come richiedono la prima notificazione all’imputato, e pertanto
l’art. 157 continua ad avere regolare applicazione per la seconda, terza e
centesima notifica all’imputato.
Tornando
al comma 8 bis, a mio sommesso giudizio, si tratta di una sorta
di elezione di domicilio presso il difensore, automatica ed obbligatoria
ex lege; la norma, semmai, opportunamente riformulata andava inserita
nell’art. 161.
Se
è vero com’è vero che l’elezione di domicilio può precedere una prima
notificazione all’imputato non detenuto e pertanto nei suoi riguardi non vi
sarà mai una prima notificazione a norma dell’art. 157, perché tutti gli
atti, dal primo all’ultimo, saranno notificati nel domicilio legale, nulla
vieta che nel caso di formale
nomina del difensore d’ufficio anche la prima notificazione (contrariamente
alla dizione letterale del comma 8 bis) abbia come consegnatario l’avvocato
difensore. Se questi, non vuole collaborare con la giustizia, contestualmente
alla nomina può partecipare, all’autorità giudiziaria procedente, il suo
rifiuto a riceversi gli atti destinati all’imputato. (Mi sembra abnorme il
comportamento di taluni avvocati che intendono comunicare il rifiuto, previsto
dal comma 8 bis, all’ufficiale
giudiziario procedente.)
Infine,
a mio parere, nella norma in esame sono ravvisabili vizi di incostituzionalità.
Il diritto alla conoscenza degli atti del processo fa capo all’imputato; solo
attraverso una sua precisa scelta è consentito che altri siano i consegnatari
degli atti processuali. Qui, con l’art. 8 bis, l’imputato che si limita a
nominare il suo difensore, senza un’espressa manifestazione di volontà
procede ad un’elezione di domicilio senza, tra l’altro, poter esercitare la
possibilità di rifiuto prevista soltanto per il difensore.
2) Modifiche all’art. 148 e 151 c.p.p.
(art. 17 L.31 luglio 2005 n. 155)
Detto
brutalmente, con le modifiche apportate, tutte le richieste di notificazioni in
materia penale, anche nella fase delle indagini preliminari, confluiranno negli
uffici Nep. Ne conseguirà una dislocazione di carichi di lavoro con aggravio
degli uffici Nep delle sedi centrali a vantaggio delle sedi distaccate.
La
circolare ministeriale 28/7/05 avente ad oggetto la notificazione degli atti in
materia penale, civile ed amministrativa a mezzo del servizio postale, è
ineccepibile sotto l’aspetto dell’efficienza organizzativa, razionalità ed
economicità dei costi; tuttavia produce un effetto sulla dislocazione dei
carichi di lavoro che sommato a quello prodotto dalla modifica dell’art. 151
del c.p.c.. può portare alla paralisi di alcuni uffici ed in tutti gli UNEP di
tribunale e Corti d’Appello, certamente, un considerevole aggravio dei carichi
di lavoro.
Non
credo che al Ministero della Giustizia abbiano previsto l’impatto prodotto
delle innovazioni legislative ed organizzative; non credo che sia allo studio,
quanto meno, una revisione delle
piante organiche che nell’ambito delle
dotazioni distrettuali riequilibri il personale dei vari uffici alle
effettive esigenze.
Uffici
Nep soffocati o paralizzati dai carichi di lavoro e dalla cronica mancanza di
personale, soprattutto di operatori, non potranno funzionare regolarmente con
la conseguenza che “salteranno” migliaia di processi penali e si verificherà
un pauroso generale rallentamento dei procedimenti penali nella fase delle
indagini preliminari.
In
pratica la soluzione è a portata di mano: basterebbe che si traessero le dovute
considerazioni dalle statistiche semestrali (ammesso che vengano lette, studiate
e ponderate) che ogni ufficio Nep trasmette al Ministero.
3)
modifiche
all’art. 8 legge 20/11/82 n.
890(Legge competitività)
A
distanza di tanti anni dalla dichiarazione d’ incostituzionalità, finalmente
rivede la luce l’art. 8 della legge sulle notificazioni a mezzo posta.
La riformulazione della norma ricalca, in grandi linee, la circolare
delle Poste fatta propria dal Ministero della Giustizia che ha consentito per
tanti anni di colmare il vuoto legislativo.
Mi
ha colpito una novità: l’obbligo per l’agente postale , nel compilare
l’avviso di giacenza del plico, di indicare, tra l’altro, il
richiedente la notificazione e l’eventuale
avvocato difensore. Escluso categoricamente che l’agente postale possa
aprire il plico per ricavare i dati necessari, indirettamente sovviene un
obbligo per l’ufficiale giudiziario di fornire le dovute indicazioni
sull’esterno della busta.
In
tutta sincerità mi sfugge l’utilità di questo codicillo che, a parte il
fatto di rendere sempre più complicato il lavoro negli uffici Nep, mi pare in
contraddizione con il rigore della privacy applicato nel campo delle
notificazioni.
Avv.
Ciano Santanocita
Uff.
Giud. dir. in pensione
dott.ciano@tiscalinet.it
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