19 settembre 2005 >Avv. Ciano Santanocita >Uff. Giud. dir. in pensione>considerazioni sulle recenti novità in materia di notificazioni


Gli Uffici NEP sono alle prese con una serie di novità in materia di notificazioni. Una costante considerazione accompagna ogni accadimento: il silenzio assoluto del Ministero che non fornisce alcuna comunicazione, men che mai avvertenze, spiegazioni, circolari se non dopo periodi più o meno lunghi quando già gli ufficiali giudiziari, attraverso le notizie che rimbalzano da un ufficio ad un altro, in qualche maniera hanno dato attuazione. Ed è questo il motivo principale che provoca sconcerto negli ispettori i quali trovano una varietà di soluzioni diverse spesso nell’ambito dello stesso distretto di Corte d’Appello.

 

1)  Modifica dell’art. 157 c.p.p.  arricchitosi del comma 8 bis (l.22/4/05 n. 60)

 Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148 comma 2bis.

 

Dal punto di vista sistematico la scelta di aggiungere il comma 8 bis all’art. 157 riguardante “la prima notificazione all’imputato non detenuto”, non mi pare che sia stata felice e credo che sia  motivo di grave confusione e contraddizione.

Invero, secondo la letterale dizione, la norma trova applicazione SOLTANTO DOPO che sia avvenuta una prima notificazione secondo le norme previste dai commi 1-8 e che nel frattempo sia stata fatta la nomina del difensore di fiducia.

Non si è pensato affatto che molto spesso la nomina del difensore di fiducia precede una “prima” notificazione all’imputato, pertanto l’ufficiale giudiziario procedente si trova alle prese con un atto dove risulta l’indicazione del difensore di fiducia e non può sapere se trattasi di prima o successiva notificazione . Che farà? Come dovrà comportarsi? Eseguirà la notifica consegnandola all’avvocato o personalmente all’imputato?

Quali indicazioni sono state date alle cancellerie ed agli uffici NEP ? che io sappia vige l’assoluto silenzio ed in una materia così delicata si creano i presupposti per la formazione di atti giudiziari viziati da nullità e conseguenti  allungamenti della durata dei processi.

La verità è che spesso sfugge agli operatori giudiziari il significato di “prima notificazione all’imputato non detenuto” anche perché nel codice non si trova una norma che parli espressamente della seconda, terza ecc. notificazione all’imputato non detenuto.

Il sistema notificatorio riguardante l’imputato non detenuto si basa sul principio del domicilio legale per le notificazioni. Dopo la prima notificazione, necessariamente dovrebbe  applicarsi (purtroppo spesso non è così) l’art. 161 che prevede la elezione di domicilio, la dichiarazione di domicilio e la “determinazione” del domicilio legale per le notificazioni. (sia detto per inciso, quest’ultimo istituto è poco conosciuto e poco o per nulla applicato dalle cancellerie).

Ecco perché il codice parla di prima notificazione all’imputato non detenuto; non dovrebbero esserci successive notificazioni a norma dell’art. 157. Nella pratica giudiziaria, in mancanza di elezione o dichiarazione di domicilio è ignorato l’istituto del domicilio legale determinato con il luogo in cui è avvenuta la prima notificazione; le cancellerie penali richiedono agli Unep le successive notificazioni esattamente come richiedono la prima notificazione all’imputato, e pertanto l’art. 157 continua ad avere regolare applicazione per la seconda, terza e centesima notifica all’imputato.

Tornando al comma 8 bis, a mio sommesso giudizio, si tratta di una sorta  di elezione di domicilio presso il difensore, automatica ed obbligatoria ex lege; la norma, semmai, opportunamente riformulata andava inserita nell’art. 161.

Se è vero com’è vero che l’elezione di domicilio può precedere una prima notificazione all’imputato non detenuto e pertanto nei suoi riguardi non vi sarà mai una prima notificazione a norma dell’art. 157, perché tutti gli atti, dal primo all’ultimo, saranno notificati nel domicilio legale, nulla vieta che nel caso  di formale nomina del difensore d’ufficio anche la prima notificazione (contrariamente alla dizione letterale del comma 8 bis) abbia come consegnatario l’avvocato difensore. Se questi, non vuole collaborare con la giustizia, contestualmente alla nomina può partecipare, all’autorità giudiziaria procedente, il suo rifiuto a riceversi gli atti destinati all’imputato. (Mi sembra abnorme il comportamento di taluni avvocati che intendono comunicare il rifiuto, previsto dal comma 8 bis,  all’ufficiale giudiziario  procedente.)

Infine, a mio parere, nella norma in esame sono ravvisabili vizi di incostituzionalità. Il diritto alla conoscenza degli atti del processo fa capo all’imputato; solo attraverso una sua precisa scelta è consentito che altri siano i consegnatari degli atti processuali. Qui, con l’art. 8 bis, l’imputato che si limita a nominare il suo difensore, senza un’espressa manifestazione di volontà procede ad un’elezione di domicilio senza, tra l’altro, poter esercitare la possibilità di rifiuto prevista soltanto per il difensore.

 

2) Modifiche all’art. 148 e 151 c.p.p. (art. 17 L.31 luglio 2005 n. 155)

 

Detto brutalmente, con le modifiche apportate, tutte le richieste di notificazioni in materia penale, anche nella fase delle indagini preliminari, confluiranno negli uffici Nep. Ne conseguirà una dislocazione di carichi di lavoro con aggravio degli uffici Nep delle sedi centrali a vantaggio delle sedi distaccate.

La circolare ministeriale 28/7/05 avente ad oggetto la notificazione degli atti in materia penale, civile ed amministrativa a mezzo del servizio postale, è ineccepibile sotto l’aspetto dell’efficienza organizzativa, razionalità ed economicità dei costi; tuttavia produce un effetto sulla dislocazione dei carichi di lavoro che sommato a quello prodotto dalla modifica dell’art. 151 del c.p.c.. può portare alla paralisi di alcuni uffici ed in tutti gli UNEP di tribunale e Corti d’Appello, certamente, un considerevole aggravio dei carichi di lavoro.

Non credo che al Ministero della Giustizia abbiano previsto l’impatto prodotto delle innovazioni legislative ed organizzative; non credo che sia allo studio, quanto meno,  una revisione delle piante organiche che nell’ambito delle    dotazioni distrettuali riequilibri il personale dei vari uffici alle effettive esigenze.

Uffici Nep soffocati o paralizzati dai carichi di lavoro e dalla cronica mancanza di personale, soprattutto di operatori, non potranno funzionare regolarmente  con la conseguenza che “salteranno” migliaia di processi penali e si verificherà un pauroso generale rallentamento dei procedimenti penali nella fase delle indagini preliminari.

In pratica la soluzione è a portata di mano: basterebbe che si traessero le dovute considerazioni dalle statistiche semestrali (ammesso che vengano lette, studiate e ponderate) che ogni ufficio Nep trasmette al Ministero.

 

 

3)     modifiche all’art. 8  legge 20/11/82 n. 890(Legge competitività)

 

A distanza di tanti anni dalla dichiarazione d’ incostituzionalità, finalmente rivede la luce l’art. 8 della legge sulle notificazioni a mezzo posta.

  La riformulazione della norma ricalca, in grandi linee, la circolare delle Poste fatta propria dal Ministero della Giustizia che ha consentito per tanti anni di colmare il vuoto legislativo.

Mi ha colpito una novità: l’obbligo per l’agente postale , nel compilare l’avviso di giacenza del plico, di indicare, tra l’altro, il richiedente la notificazione e l’eventuale avvocato difensore. Escluso categoricamente che l’agente postale possa aprire il plico per ricavare i dati necessari, indirettamente sovviene un obbligo per l’ufficiale giudiziario di fornire le dovute indicazioni sull’esterno della busta.

In tutta sincerità mi sfugge l’utilità di questo codicillo che, a parte il fatto di rendere sempre più complicato il lavoro negli uffici Nep, mi pare in contraddizione con il rigore della privacy applicato nel campo delle notificazioni.

Avv. Ciano Santanocita

Uff. Giud. dir. in pensione

dott.ciano@tiscalinet.it


 

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