Carissimo Angelo, invio alcune considerazioni sulle modifiche al processo esecutivo, con preghiera, se vuoi, d'inserire il testo  nel tuo prezioso sito internet. Cordialmente

Ciano Santanocita

 

L’UFFICIALE GIUDIZIARIO E LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO

 

               La categoria degli ufficiali giudiziari attendeva con fiducia le modifiche al  codice di procedura civile ed in particolare al processo di esecuzione. Avevamo salutato con gioia la presenza di un  ufficiale giudiziario nella commissione di studio che ha licenziato le proposte di modifica.

Improvvisamente, con un colpo di coda, le modifiche  al c.p.c. sono state inserite nel decreto sulla competitività che il parlamento ha convertito in legge, senza alcun dibattito, subendo  la richiesta della fiducia presentata dal governo.

         Dall’insieme delle norme approvate, la figura dell’ufficiale giudiziario ne esce indebolita ed impoverita; ad ogni novità legislativa l’ufficiale giudiziario perde pezzi con dissoluzione di poteri e attribuzioni.

 

         L’esame di alcune  norme recentemente approvate è desolante. Facciamo qualche considerazione sulla rivoluzione copernicana dell’art. 492, ricordandoci in primo luogo che l’articolo rientra fra le disposizioni generali e riguarda tutti i mezzi di espropriazione. Il secondo comma dell’art. 492 riformulato prevede che il pignoramento deve “contenere l’invito  rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune…..” La legge non lo dice, ma credo che questo invito sia un atto dell’ufficiale giudiziario in quanto segue l’ingiunzione di cui al primo comma, momento costitutivo del pignoramento; ne consegue che anche nel pignoramento immobiliare ed in quello presso terzi , questo invito non può essere rivolto dal creditore istante nella parte descrittiva del pignoramento, ma deve necessariamente seguire l’ingiunzione, atto tipico dell’ufficiale giudiziario; (non sarà sfuggito ai colleghi che sempre più spesso gli avvocati nel predisporre e sottoscrivere la parte descrittiva del pignoramento immobiliare e presso terzi rivolgono essi stessi l’ingiunzione di cui all’art.492!!) . Sarebbe stato più logico e più pratico che fosse l’ufficiale giudiziario, dopo aver formulato l’invito  a dichiarare la residenza o eleggere il domicilio, a raccogliere la dichiarazione e solo in caso di assenza del debitore o per le esecuzioni eseguite a mezzo posta ( che personalmente trovo illegittime, ma questo è un altro discorso) onerare il debitore a recarsi in cancelleria per l’incombente richiesto.

 

Il terzo comma dell’art. 492 è un vero capolavoro di pasticceria applicata al diritto.”l’ufficiale giudiziario quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano”

Premesso che lo scrivente ,da oltre trent’anni, in tutti i suoi verbali di pignoramento negativi o incapienti ha rivolto detto invito facendolo constare nel verbale medesimo, occorre fare alcune necessarie osservazioni. Nel pignoramento immobiliare ( la cassazione ammette che si possa eseguire a mezzo posta) l’ufficiale giudiziario non ha alcun elemento di valutazione per ritenere insufficiente il bene pignorato; in ogni caso tutti i beni immobili hanno il pregio della pubblicità e risultano iscritti nella conservatoria dei registri immobiliari. Nel pignoramento presso terzi, (anch’esso , per la Cassazione eseguibile a mezzo del servizio postale) è rimasta lettera morta la tanto inutilmente auspicata dichiarazione del terzo da rendere all’ufficiale giudiziario procedente; pertanto, l’ufficiale giudiziario,  non avendo  la più pallida idea di quale sarà la dichiarazione del terzo non potrà in alcun modo intervenire e ritenere insufficiente il pignoramento per la soddisfazione del creditore.

Non resta che il pignoramento mobiliare presso il debitore e quindi la norma occorreva inserirla nel posto giusto, nel capo secondo del libro III-

In questo tipo di espropriazione la norma è veramente innovativa perché fa venir meno il principio dell’apprensione diretta del bene che, per essere pignorato, deve cadere sotto gli occhi dell’ufficiale giudiziario il quale ne fa la descrizione indicandone approssimativamente il valore.

 

La novella introdotta, nella sua asciutta formulazione, non serve a nessuno, tranne ad essere utilizzata dal debitore per un’azione dilatoria, e pone tutta una serie di problemi.

In primo luogo non è prevista la cosa più ovvia: a seguito della dichiarazione del debitore di possedere altri beni, l’obbligo per l’ufficiale giudiziari di recarsi immediatamente nei luoghi indicati, se di sua competenza territoriale, ed eseguirne la diretta apprensione e descrizione. Quid juris se oltre i beni pignorati direttamente, quelli  indicati dal debitore sono di competenza di un altro giudice dell’esecuzione?

 

La norma in questione può avere un senso pratico e giuridico solo nel caso in cui alla dichiarazione del debitore segua un atto dell’ufficiale giudiziario competente per territorio che attraverso la materiale apprensione ne attesti l’esistenza ed il suo valore.

Se dovesse bastare la semplice dichiarazione del debitore non ci sarebbe la necessaria tutela dei terzi. Attualmente, in forza dell’art. 513 c.p.c vige il principio che i beni pignorati si presumono essere di proprietà del debitore in quanto la ricerca delle cose da pignorare viene effettuata “nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti”; quindi, in luoghi dei quali il debitore ne ha il godimento in virtù di un qualsiasi rapporto giuridico. Fermandoci alla sola dichiarazione del debitore che altrove possiede un preciso bene, questo, in forza di legge si considera pignorato, il debitore ne diviene custode ex lege e ne risponde a norma dell’art. 388 c.p.; tuttavia non credo si possa proseguire nell’espropriazione senza un atto dell’ufficiale giudiziario che faccia la descrizione  del bene, ne dia il valore ed indichi anche il rapporto tra il luogo in cui si trova l’oggetto ed il debitore.

 

         Era fortemente sentita la necessità di dare un significato alle procedure esecutive mobiliari affinché fossero uno strumento valido ed efficiente per il recupero dei crediti,  ed era unanimemente sentita la necessità di dare i necessari poteri all’ufficiale giudiziario perchè la smettesse di pignorare il televisore di casa e potesse perseguire ed apprendere  la vera ricchezza dov’è nascosta. Il sesto comma del nuovo art. 492 è anch’esso pasticciato e la lobby dei giudici non ha permesso di cedere un solo granello dei suoi poteri. L’ufficiale giudiziario fa un ulteriore passo indietro perché la scelta delle cose da pignorare era una sua attribuzione esclusiva; egli era l’unico dominus del procedimento esecutivo nella sua prima fase fino all’esecuzione del pignoramento. La figura del giudice dell’esecuzione sorgeva soltanto dopo l’esecuzione del pignoramento con il deposito del verbale in cancelleria. Adesso è spuntata fuori una figura di giudice dell’esecuzione senza che vi sia un’esecuzione, sorta al solo scopo di limitare i poteri dell’ufficiale giudiziario in ordine alla ricerca delle cose da sottoporre all’espropriazione forzata. Al vecchio codice di procedura civile ognuno può addebitare tutti i peccati che vuole, ma  non gli si può contestare di  essere illogico e irrazionale; tanto è vero che, per restare nell’argomento, tutti i provvedimenti giurisdizionali previsti prima del pignoramento erano di competenza del presidente del Tribunale, non già di un inesistente giudice dell’esecuzione; tranne che non si voglia sostenere l’abnormità che l’espropriazione inizia con la richiesta di pignoramento presentata all’ufficiale giudiziario e non più con l’atto di pignoramento positivo; tranne che non si voglia pensare   che l’applicazione di questo sesto comma sia residuale, nel senso che prima occorre eseguire un pignoramento positivo ed incapiente, che vi sia, di conseguenza, un giudice dell’esecuzione che possa valutare l’opportunità o meno di autorizzare la ricerca dei beni da pignorare attraverso le banche dati.

 

         Com’è facile vedere, le nuove disposizioni più che fornire nuovi strumenti migliorativi del processo di esecuzione, per il momento offrono solo perplessità ed interrogativi.

 

                                         Avv. Ciano Santanocita

                                         Ufficiale giudiziario in pensione

                                            dott.ciano@tiscalinet.it

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