Carissimo Angelo, invio alcune considerazioni sulle modifiche al processo esecutivo, con preghiera, se vuoi, d'inserire il testo nel tuo prezioso sito internet. Cordialmente
Ciano Santanocita
La categoria degli ufficiali giudiziari
attendeva con fiducia le modifiche al codice
di procedura civile ed in particolare al processo di esecuzione. Avevamo
salutato con gioia la presenza di un ufficiale
giudiziario nella commissione di studio che ha licenziato le proposte di
modifica.
Improvvisamente,
con un colpo di coda, le modifiche al
c.p.c. sono state inserite nel decreto sulla competitività che il parlamento ha
convertito in legge, senza alcun dibattito, subendo
la richiesta della fiducia presentata dal governo.
Dall’insieme delle norme approvate, la figura dell’ufficiale
giudiziario ne esce indebolita ed impoverita; ad ogni novità legislativa
l’ufficiale giudiziario perde pezzi con dissoluzione di poteri e attribuzioni.
L’esame di alcune
norme recentemente approvate è desolante. Facciamo qualche
considerazione sulla rivoluzione copernicana dell’art. 492, ricordandoci in
primo luogo che l’articolo rientra fra le disposizioni generali e riguarda
tutti i mezzi di espropriazione. Il secondo comma dell’art. 492 riformulato
prevede che il pignoramento deve “contenere
l’invito rivolto al debitore ad
effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione
di residenza o l’elezione di domicilio nel comune…..” La legge non lo
dice, ma credo che questo invito sia un atto dell’ufficiale giudiziario in
quanto segue l’ingiunzione di cui al primo comma, momento costitutivo del
pignoramento; ne consegue che anche nel pignoramento immobiliare ed in quello
presso terzi , questo invito non può essere rivolto dal creditore istante nella
parte descrittiva del pignoramento, ma deve necessariamente seguire
l’ingiunzione, atto tipico dell’ufficiale giudiziario; (non sarà sfuggito
ai colleghi che sempre più spesso gli avvocati nel predisporre e sottoscrivere
la parte descrittiva del pignoramento immobiliare e presso terzi rivolgono essi
stessi l’ingiunzione di cui all’art.492!!) . Sarebbe stato più logico e più
pratico che fosse l’ufficiale giudiziario, dopo aver formulato l’invito
a dichiarare la residenza o eleggere il domicilio, a raccogliere la
dichiarazione e solo in caso di assenza del debitore o per le esecuzioni
eseguite a mezzo posta ( che personalmente trovo illegittime, ma questo è un
altro discorso) onerare il debitore a recarsi in cancelleria per l’incombente
richiesto.
Il
terzo comma dell’art. 492 è un vero capolavoro di pasticceria applicata al
diritto.”l’ufficiale
giudiziario quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono
insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore
ad indicare i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano”
Premesso
che lo scrivente ,da oltre trent’anni, in tutti i suoi verbali di pignoramento
negativi o incapienti ha rivolto detto invito facendolo constare nel verbale
medesimo, occorre fare alcune necessarie osservazioni. Nel pignoramento
immobiliare ( la cassazione ammette che si possa eseguire a mezzo posta)
l’ufficiale giudiziario non ha alcun elemento di valutazione per ritenere
insufficiente il bene pignorato; in ogni caso tutti i beni immobili hanno il
pregio della pubblicità e risultano iscritti nella conservatoria dei registri
immobiliari. Nel pignoramento presso terzi, (anch’esso , per la Cassazione
eseguibile a mezzo del servizio postale) è rimasta lettera morta la tanto
inutilmente auspicata dichiarazione del terzo da rendere all’ufficiale
giudiziario procedente; pertanto, l’ufficiale giudiziario,
non avendo la più pallida
idea di quale sarà la dichiarazione del terzo non potrà in alcun modo
intervenire e ritenere insufficiente il pignoramento per la soddisfazione del
creditore.
Non
resta che il pignoramento mobiliare presso il debitore e quindi la norma
occorreva inserirla nel posto giusto, nel capo secondo del libro III-
In
questo tipo di espropriazione la norma è veramente innovativa perché fa venir
meno il principio dell’apprensione diretta del bene che, per essere pignorato,
deve cadere sotto gli occhi dell’ufficiale giudiziario il quale ne fa la
descrizione indicandone approssimativamente il valore.
La
novella introdotta, nella sua asciutta formulazione, non serve a nessuno, tranne
ad essere utilizzata dal debitore per un’azione dilatoria, e pone tutta una
serie di problemi.
In
primo luogo non è prevista la cosa più ovvia: a seguito della dichiarazione
del debitore di possedere altri beni, l’obbligo per l’ufficiale giudiziari
di recarsi immediatamente nei luoghi indicati, se di sua competenza
territoriale, ed eseguirne la diretta apprensione e descrizione. Quid juris se
oltre i beni pignorati direttamente, quelli
indicati dal debitore sono di competenza di un altro giudice
dell’esecuzione?
La
norma in questione può avere un senso pratico e giuridico solo nel caso in cui
alla dichiarazione del debitore segua un atto dell’ufficiale giudiziario
competente per territorio che attraverso la materiale apprensione ne attesti
l’esistenza ed il suo valore.
Se
dovesse bastare la semplice dichiarazione del debitore non ci sarebbe la
necessaria tutela dei terzi. Attualmente, in forza dell’art. 513 c.p.c vige il
principio che i beni pignorati si presumono essere di proprietà del debitore in
quanto la ricerca delle cose da pignorare viene effettuata “nella
casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti”; quindi, in
luoghi dei quali il debitore ne ha il godimento in virtù di un qualsiasi
rapporto giuridico. Fermandoci alla sola dichiarazione del debitore che altrove
possiede un preciso bene, questo, in forza di legge si considera pignorato, il
debitore ne diviene custode ex lege e ne risponde a norma dell’art. 388 c.p.;
tuttavia non credo si possa proseguire nell’espropriazione senza un atto
dell’ufficiale giudiziario che faccia la descrizione del bene, ne dia il valore ed indichi anche il rapporto tra
il luogo in cui si trova l’oggetto ed il debitore.
Era fortemente sentita la necessità di dare un significato alle
procedure esecutive mobiliari affinché fossero uno strumento valido ed
efficiente per il recupero dei crediti, ed
era unanimemente sentita la necessità di dare i necessari poteri
all’ufficiale giudiziario perchè la smettesse di pignorare il televisore di
casa e potesse perseguire ed apprendere la
vera ricchezza dov’è nascosta. Il sesto comma del nuovo art. 492 è
anch’esso pasticciato e la lobby dei giudici non ha permesso di cedere un solo
granello dei suoi poteri. L’ufficiale giudiziario fa un ulteriore passo
indietro perché la scelta delle cose da pignorare era una sua attribuzione
esclusiva; egli era l’unico dominus del procedimento esecutivo nella sua prima
fase fino all’esecuzione del pignoramento. La figura del giudice
dell’esecuzione sorgeva soltanto dopo l’esecuzione del pignoramento con il
deposito del verbale in cancelleria. Adesso è spuntata fuori una figura di
giudice dell’esecuzione senza che vi sia un’esecuzione, sorta al solo
scopo di limitare i poteri dell’ufficiale giudiziario in ordine alla ricerca
delle cose da sottoporre all’espropriazione forzata. Al vecchio codice di
procedura civile ognuno può addebitare tutti i peccati che vuole, ma non gli si può contestare di
essere illogico e irrazionale; tanto è vero che, per restare
nell’argomento, tutti i provvedimenti giurisdizionali previsti prima del
pignoramento erano di competenza del presidente del Tribunale, non già di un
inesistente giudice dell’esecuzione; tranne che non si voglia sostenere l’abnormità
che l’espropriazione inizia con la richiesta di pignoramento presentata
all’ufficiale giudiziario e non più con l’atto di pignoramento positivo;
tranne che non si voglia pensare che
l’applicazione di questo sesto comma sia residuale, nel senso che prima
occorre eseguire un pignoramento positivo ed incapiente, che vi sia, di
conseguenza, un giudice dell’esecuzione che possa valutare l’opportunità o
meno di autorizzare la ricerca dei beni da pignorare attraverso le banche dati.
Com’è facile vedere, le nuove disposizioni più che fornire nuovi
strumenti migliorativi del processo di esecuzione, per il momento offrono solo
perplessità ed interrogativi.
Avv. Ciano Santanocita
Ufficiale giudiziario in pensione