Argomento in discussione proposto da Ciano Santanocita - Ufficiale Giudiziario C1 - UNEP di Barcellona P.G.
5/12/2003
...di seguito la risposta di Giuseppe Candura - Ufficiale Giudiziario C1 Unep
CdA Caltanissetta
GLI ATTI URGENTI
L’art. 136 Ordinamento disponeva che l’urgenza, con relativa maggiorazione dei diritti e della trasferta, era prevista per tutti gli atti che, per espressa disposizione di legge e per volontà delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno o in quello successivo…. La norma, ab origine, in linea con lo stile persecutorio che improntava l’intero ordinamento, fu posta per tutelare le parti dalle paventate grinfie degli ufficiali giudiziari che avrebbero potuto approfittare dell’urgenza per sete di maggior guadagno( vedasi la prolissità dell’articolo che si preoccupa anche della ipotesi che il richiedente non sappia scrivere !). Noi tutti, invece, sappiamo che quella miserabile maggiorazione è stato un terribile scudiscio per farci galoppare a rotta di collo.
L’interpretazione della norma è stata sempre univoca nel senso che va applicata l’urgenza se l’atto di esecuzione o notificazione deve essere eseguito lo stesso giorno o il giorno successivo per espressa disposizione di legge, ovverosia per rispettare i termini di scadenza previsti dalla legge, o quelli indicati dal giudice , anch’essi da ritenere termini espressamente disposti dalla legge in quanto spesso la legge rimette al giudice la facoltà di indicare termini perentori.
L’urgenza era altresì prevista, per volontà delle parti: cioè, per necessità o capriccio, le parti richiedevano l’urgenza pretendendo l’esecuzione dell’atto con quella bellissima espressione latina “in die”, poco meno di una frustata in faccia.
L’art. 36 T.U. ha modificato l’art.136 Ordinamento e così dispone:
la richiesta d’urgenza con l’indicazione della data può farsi solo per atti
in scadenza nello stesso giorno per espressa disposizione di legge o per volontà
delle parti.
Per quanto mi è dato sapere , per tutti i colleghi dirigenti non è cambiato nulla. Il legislatore avrebbe sostituito un articolo con un altro solo con insignificanti differenze terminologiche lasciando inalterata, nella sostanza, la disciplina degli atti urgenti.
Ho la convinzione, e spero che i colleghi mi diano conforto, che il Testo Unico abbia radicalmente innovato eliminando le richieste d’urgenza immotivate o spesso (diciamolo pure direbbe l’on. La Russa) capricciose, soprattutto quelle del sabato mattina. Ritengo che il Legislatore abbia tenuto conto delle pressanti attività che gravano nei nostri uffici e che l’urgenza degli atti scardina l’organizzazione del lavoro provocando una notevole dispersione di tempo e di energie.
La nuova formulazione limita l’urgenza solo agli atti in scadenza, siano essi in scadenza per disposizione della legge , del giudice, o per volontà delle parti. In altri termini l’atto presentato con la richiesta d’urgenza dev’essere oggettivamente urgente e dal contesto dell’atto si deve desumere e riscontrare l’urgenza. Ove ciò non accada la richiesta d’urgenza è illegittima e può essere disattesa.
Qualcuno obietterà che anche la nuova formulazione fa riferimento alla volontà delle parti per richiedere l’urgenza: volontà, però, con riferimento solo agli atti che oggettivamente sono in scadenza. Tanto per intenderci: se i termini di un appello o di una opposizione a decreto ingiuntivo scadono il giorno 10, la parte non mi può richiedere con urgenza la notifica il giorno 7; se, invece, chiede la notificazione di un atto di citazione 31 giorni prima della data dell’udienza, che di sua volontà ha indicato, è legittimata a chiedere la notifica in die-
Chiedo, per cortesia, che non si obietti che l’ufficiale giudiziario non può sindacare l’urgenza voluta dalla parte nel caso in cui non vi siano termini da poter riscontrare, come ad es. nell’atto di precetto; tranne che non vi siano termini di prescrizione che possono evidenziarsi nell’atto, il precetto non è mai urgente: quando lo è realmente, la parte può chiedere la dispensa del termine di cui all’art. 482 c.p.c.
Se nei due articoli in questione togliamo l’inciso”per espressa disposizione di legge”, il mio ragionamento è più chiaro: l’art. 136 Ord. dice:” per tutti gli atti che …….per volontà delle parti debbono essere eseguiti nello stesso giorno della richiesta o in quello successivo”; l’art. 44 T.U. dice : la richiesta d’urgenza “ può farsi solo per atti in scadenza nello stesso giorno….per volontà delle parti” . Nella prima formulazione la parte poteva imporre l’urgenza; nella seconda, come appare evidente, il presupposto voluto dalla legge è la scadenza dell’atto che non può essere semplicemente dichiarata dalla parte ma deve potersi rilevare dal contesto dell’atto. In difetto di questa condizione la richiesta d’urgenza , a mio parere, può essere legittimamente disattesa.
Ciano Santanocita
la risposta di Giuseppe Candura - Ufficiale Giudiziario C1 Unep CdA Caltanissetta
Concordo
perfettamente con quanto esposto dal collega Santanocita.
Purtroppo
però la relazione al TU spese di giustizia precisa che nulla è mutato e
l’art.36 riprende i precetti della norma originaria esplicitandoli con
chiarezza ed eliminando solo la disciplina di dettaglio sulle modalità di
richiesta.
Hai
ragione nel dire che le norme 136 ord e 36 TU sono diverse.
Prima,
secondo l’art. 136 ord. oggi abrogato,
l’atto era urgente quando si doveva eseguire il giorno stesso o il
giorno successivo per legge o per volontà delle parti.
Oggi
l’atto è urgente “solo” se è in “scadenza” per legge o per volontà
delle parti.
La
differenza tra le due norme sembrerebbe abissale ed oltretutto evidente.
L’atto
urgente sarebbe stato caratterizzato come atto in scadenza e solo quello in
scadenza autorizzerebbe l’Ufficiale Giudiziario a maggiorare diritti ed
indennità.
La
norma stabilirebbe che solo la legge o la volontà delle parti (es. data della
citazione) renderebbero l’atto in scadenza e quindi urgente.
La
mera volontà delle parti di far eseguire l’atto in die od il giorno
seguente (art. 136 ord) non sarebbe più possibile.
Ma,
salvo altre autentiche interpretazioni che però ignoro, le cose stanno come
prima.
Pur
concordando con il collega Santanocita a
cui rivolgo i miei saluti e complimenti non possiamo fare altro che unirci e
forzare l’interpretazione nel senso più ovvio, secondo la lettera della
norma, e non nel senso della relazione… secondo cui nulla è mutato perché
nulla può mutare in quanto degli ufficiali giudiziari non ce ne può fregar
di meno”.
RELAZIONE
ILLUSTRATIVA DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA DI SPESE DI GIUSTIZIA
Commento
all’art. 36 (L)
<<Tale
disposizione disciplina i casi in cui può essere chiesto il compimento degli
atti con urgenza, precisando quando l'atto sia da considerarsi urgente, e la
conseguente maggiorazione delle spettanze. Essa riprende i precetti della
norma originaria, esplicitandoli con chiarezza ed eliminando solo la
disciplina di dettaglio sulle modalità della richiesta. L'espressione
originaria “per espressa disposizione di legge e per volontà delle parti”
può essere interpretata soltanto, e la prassi lo conferma, nel senso
disgiuntivo>>.
Giuseppe
Candura
Ufficiale
Giudiziario C1
Unep
CdA Caltanissetta
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