di Salvatore Saba
Sospensione dei corsi di riqualificazione
Ecco il labirinto, dalla leggendaria Reggia di Minosse non si poteva uscire senza guida (si legga bene, non Guida nome proprio, ma sostantivo, tra l’altro ne approfitto, pur non conoscendolo, per fargli i complimenti per aver convenuto in giudizio il Ministero delle Finanze e, proprio da li ebbe inizio il giudizio che non trovò termine e pace fino a raggiungere le stanze della Corte di Cassazione, dico stanze -non stanza- perché a Sezioni Unite partorì la sentenza 15403 in data 15 Ottobre 2003) dal labirinto dei corsi di riqualificazione non si esce in nessun modo.
Appunto ponendo a fondamento di competenza propria la cit. sent. 15403, il T.A.R. Lazio sez. 1° sospende lo svolgimento dei corsi di riqualificazione per:
Cancelliere
C 3 con ordinanza 1634;
Ufficiale
Giudiziario C 3 con ordinanza 1635;
Contabile
C 2 con ordinanza 1636;
Esperto
linguistico C 3 con ordinanza 1646;
Comunicatore
C3 con ordinanza 1648 e anche 1651 tanto per andare sul sicuro;
Esperto
informatico C 3 e C 2 con ordinanza 1650;
Cancelliere
C 3 e C2 con ordinanza 1652;
Esteticamente
si possono già notare due particolarità, primo: manchiamo noi Uff. Giud. C 2;
secondo: ai Cancellieri C 3 si indirizzano, addirittura, due ordinanze di
sospensione.
La
nostra assenza, visti i motivi di cui alle ordinanze su citate, consideriamola
“pro tempore”.
Comunque
veniamo al labirinto, premettendo che
la 165/2001 con l’art. 63 (già art. 68 D.
Lgs. 29/93) funge da lapide di dantesca memoria “per me si va…, per me si
va…, per me si va…, lasciate ogni speranza voi ch’entrate.
Miriade
di possibili vie e viuzze interpretative ove Magistrati (ordinari e
amministrativi, supremi e del lavoro), Avvocati e Sindacalisti
possono, ognuno da par suo, correre all’infinito in quel dedalo
mortale. Art. 63, 1° comma D. lgs. 165/01 e primo girone infernale “ sono
devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le
controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche
Amministrazioni”. Art. 63, 4° comma D.
lgs 165/01, ed eccoci arrivati alle viscere dell’inferno “è assegnata alla
competenza esclusiva del giudice amministrativo la materia relativa alle
procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni”.
E
pensare che con l’art. 37 c.p.c., l’art. 68 del D.lgs. 29/93 integrato
dall’art. 29 del D.lgs. 80/1998 e dall’art. 18 del D.lgs. 387/98, la
ripartizione della giurisdizione fra A.G.O. e G.A. aveva una chiarezza, se
vogliamo, anche cronologico-temporale.
Precisamente:
dalla emanazione del bando e fino all’approvazione della graduatoria era
competente il G.A.; dalla sottoscrizione del contratto di lavoro e fino alla
pensione (o comunque alla cessazione dal servizio) era competente l’A.G.O.
ASSUNZIONE,
questo
sostantivo da solo, da più di dieci anni fa girare il cervello a chiunque vi si
accosti con l’intenzione di dargli una definizione giuridica. Il fior fiore
dei giurisperiti italiani, i Principi dei Fori di tutto il Paese, la crema della
dottrina giuscivilista e lavorista, le più blasonate cattedre di diritto
amministrativo vi hanno dedicato tempo e inchiostro senza mai venirne a capo.
Tribunali amministrativi, ordinari, Corti di appello, sezioni della Cassazione
(spesso pure unite, vista la forza del nemico) fino alla Suprema Corte hanno
conosciuto la forza distruttrice del termine in oggetto.
Centinaia
di ricorsi e controricorsi, fiumi di danaro e milioni di cittadini, tutto come
in un mondo impazzito hanno rincorso e corrono ancora dentro il labirinto. Credo
lo Stato abbia il dovere di chiedere l’espulsione di codesto termine da tutti
i vocabolari italiani. Se non altro perché all’erario è costato più lui di
qualunque Cassa per il mezzogiorno.
ASSUNZIONE:
visto che nessuno riesce a darti una definizione, visto che hai accompagnato
alla pensione milioni di impiegati pubblici terribilmente irritati, visto che
migliaia di Avvocati dedicano gran parte del tempo in causa a decidere a chi
inoltrare il ricorso (giudice ordinario o amministrativo) perché non ti
trasferisci su marte, li magari riescono a polverizzarti.
Dillo
tu chi sei, poni fine a questa infinita tragedia umana. Sei la creazione di un
nuovo posto di lavoro o sei anche promozione di personale già assunto?
Il
passaggio ad una fascia funzionale superiore ti riguarda o tu ti occupi solo del
momento di prima “assunzione” o primo accesso alla P.A.?
Vedi
caro sostantivo, se parli, salvi
milioni di persone (impiegati, avvocati, magistrati, sindacalisti ect) dalla
depressione. Se parli, ti riconosceranno i benefici di cui alla legge sui
pentiti (soldi, protezione ed espatrio su Marte).
Altrimenti,
parla per grazia di Dio. Sei diventato il Bin Laden del lessico italiano, sei la
parola più ricercata dalla Digos della giurisprudenza italiana. I danni che hai
causato, in tutti questi anni, alle casse dello Stato, superano quelle dei
terremoti, maremotti e vulcani. Sei capace di spostare migliaia di impiegati
pubblici dalle loro case fino a Genova o Salerno e, di riportarli a casa quando
vuoi e come vuoi.
Hai
creato addirittura scuole di pensiero nella più seria intellighenzia dello ius.
Hai sbeffeggiato i figli diretti dello “ius romanorum”.
Ma
forse tu, come tutti i criminali, non hai contezza esatta di cosa produci, e
allora senti cosa hai determinato:
1)
assunzione vuol dire anche progressione verticale o concorsi interni,
costituendo quindi anch’essi una forma di reclutamento, ergo è di competenza
del G.A.? (si cita solo a titolo di esempio: sent. Consiglio di Stato 213/2002,
TAR Lazio sez III° sent. 11405/2001, Tribunale Lucca sent. 210/2002, Tribunale
Novara Ord. 208/2000, Corte di Cassazione Sez.
unite Sent. 15433/2003 e, in
maniera quasi costante la Corte Costituzionale)
2)
assunzione vuole dire solo primo reclutamento? Quindi la
promozione di personale già assunto a fasce o aree superiori
è di competenza dell’A.G.O.? (a titolo di esempio: Corte di Cassazione
Sez. unite Ord. 2954/2002, Corte di Cassazione Sez. unite Sent. 965/2001 Corte
di Cassazione Sez. unite Sent. 7859/2001, Consiglio di Stato Sez. V° Sent.
1519/2001, TAR Veneto Sent. 2509/2001, TAR Lazio Sez. III° Sent. 11405/2001,
Corte di Cassazione Sez. unite Ord. 18886/2003).
Tu
dirai: ma che sia il giudice del lavoro o il giudice amministrativo, per voi che
differenza fa? E su questo forse (e forse senza forse) hai ragione tu, ma c’è
un piccolo ma:
se
ricomprendi ogni accesso a nuove posizioni lavorative e quindi anche a fasce o
qualifiche superiori (non solo primo reclutamento) si impongono i dettami del
pubblico concorso, non si
verterebbe in tema di diritti soggettivi ma di interessi legittimi, quindi
competenza G.A., e fin qui…, però se trattasi di concorso pubblico appare in
un lampo l’art. 97 della Cost., che come un fiume in piena si trascina il 51 e
a spintoni il 3 e a quel punto noi ci troviamo a Genova esattamente nella stessa
posizione giuridica di un latitante. Latitare vuole dire nascondersi, e infatti,
come si può facilmente desumere dalle stesse ordinanze di sospensione, lette
come questo scritto, ci nascondiamo dai disoccupati. In specie, da tutti i
disoccupati Laureati italiani che gradirebbero partecipare allo stesso concorso
(di C 2 o C 3, Canc. Uff. o comunicatore poco importa). Quindi secondo questa
scuola di pensiero, che vede proprio la Corte Costituzionale in prima linea (e
TAR Lazio, nelle ultime ordinanze di sospensione),
tutti quelli non laureati inseriti nelle graduatorie sui corsi di
riqualificazione sono li in piena violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Carta
Costituzionale. Mi verrebbe da dire che per davvero è buffo vedere centinaia di
anzianotti, funzionari statali, che non hanno mai violato manco il codice della
strada e, oggi accusati di violare addirittura la Carta Costitutiva del nostro
bel Paese.
Chi
scrive, evidentemente, si astiene dall’esprimere opinioni in merito, visto il
pregio di chi ormai da anni si occupa della materia, una mia opinione al
riguardo sarebbe davvero pellegrina. Constato solo che la presenza in
graduatoria di questi non laureati (giovani o anziani) non si limita a
violare la Costituzione ma addirittura
pare turbi non solo “il buon andamento dell’Amministrazione
Pubblica” ma ne “sconvolgerebbe lo stesso assetto organizzativo”. Insomma
una P.A. argentina con tratti irachena sarebbe dietro l’angolo e, come tutti i
colpi di Stato che si rispettino, gli autori sarebbero all’interno della P.A.,
anzi sarebbero proprio coloro che negli ultimi 50 anni (con laurea o meno) ne
hanno retto le sorti.
Ora,
questo buio può essere illuminato solo aggrappandosi alla Corte Costituzionale
(non per niente è il giudice dei giudici e delle leggi), quindi con la 194/2002
ai piedi e la 89/2003 sulla testa, si assumono il 70% dall’esterno e il 30% si
riqualificano all’interno. Questa è l’unica soluzione nel caso in cui
vincano i fautori (nei Tribunali e nelle Corti) della teoria c.d. pubblicistica
del rapporto di pubblico impiego. Semplice, no? E proprio no, perché
(tralasciando per obbiettività, un discorso sindacale che imporrebbe rilievo al
fatto che in questo modo centinaia di impiegati pubblici non si
riqualificherebbero mai), essendo bloccati i concorsi pubblici (a tempo
indeterminato), giocoforza si blocca anche quel 30% di riqualificazioni.
Se
invece, caro sostantivo, non ricomprendi le prove selettive, dirette al
passaggio di personale già assunto, ad una fascia o qualifica superiore, in
quanto trattasi di vicende avvenute in costanza di rapporto, allora è chiamato
a conoscere l’A.G.O.
E
questa è stata la posizione interpretativa dominante, quella che ha tenuto vivo
il totale disallineamento fra la magistratura ordinaria e amministrativa da una
parte (c.d. teoria privatistica del rapporto di pubblico impiego) e la Corte
Costituzionale dall’altra, da sempre orientata nel senso della titolarità a
conoscere del G.A. (c.d. teoria pubblicistica) e da ultimo con la sentenza
89/2003.
Infatti
con la 15403/2003 la Cassazione a sezioni unite, rivedendo il proprio
orientamento ha prodotto ulteriori dubbi e incertezze .
Quindi
oggi ci troviamo sia il giudice dei giudici, sia il giudice delle leggi
schierati sulla stessa posizione (sussistenza della competenza in capo al G.A.)
è questo, prescindendo da qualunque altra valutazione, non può essere visto
che positivamente. Come se, il corri corri impazzito all’interno del
labirinto, si stia dirigendo verso
un un’area di sosta.
Il
nesso logico: contrattualizzazione o, se volete, privatizzazione del rapporto di
pubblico impiego uguale attrazione dello stesso alle regole del diritto comune
e, quindi, alla sfera di competenza dell’A.G.O., tanto logico vuol dire che
non è.
E
come poteva esserlo? Come poteva, anche solo prospettarsi, una totale
coincidenza fra il rapporto di lavoro privato e quello pubblico in vigenza degli
artt. 51 e 97 della Costituzione. Non solo, ma: lo stesso D.lgs. 165/2001 (ormai
vero e proprio T.U. sul pubblico impiego) all’art. 2 si ritaglia una vera e
propria riserva, esattamente dopo aver importato, a normare il pubblico impiego,
le disposizioni del c.c. e le leggi in materia di rapporto di lavoro subordinato
nell’impresa. E questa riserva speciale, di natura pubblicistica, si trasforma
in muro invalicabile, soprattutto, quando si verte in tema di accesso alla
pubblica amministrazione. Lo stesso art. 52 del D.lgs. 165/2001 esclude
l’applicazione dell’art. 2103 del c.c. e che si chiamino procedure
selettive, concorsi interni o corsi di riqualificazione sempre di nuova
assunzione si tratta. E tanto basta per rendere solare la competenza del G.A.
Invece,
la dottrina prevalente, i giudici ordinari e del lavoro e la stessa Corte di
Cassazione (quasi costante almeno fino ad ottobre 2003) ha seguito sempre lo
stesso ragionamento deduttivo formale (e sostanziale): il rapporto di lavoro
pubblico è contrattualizzato, perciò sottostà alle regole del diritto comune
(compreso l’accesso ad una qualifica superiore in costanza di rapporto) ergo,
non può che essere di competenza del Giudice Ordinario.
Esattamente
il contrario di quanto (a mio modestissimo parere) saggiamente deliberava,
costantemente, la Corte Costituzionale. E solo la miopia, del voler leggere una
sentenza della Suprema Corte, come qualsiasi altra sentenza proveniente da
qualunque altro organo giurisdizionale (si applica al solo caso trattato) ha
portato all’attuale impazzimento generale.
Ma
anche volendo sposare la tesi, prevalente in dottrina e in giurisprudenza, e
assegnando la competenza al giudice del lavoro in tema di “concorsi interni
nella P.A.”, (e questa pare sia l’obbiezione dell’Amministrazione e delle
OO.SS.) cosa cambierebbe? Forse che il giudice del lavoro è esentato
dall’osservanza delle Leggi? E addirittura pure da quelle di rango
costituzionale? Perché di questo si tratta. O, forse i giudici del lavoro non
applicano il principio dell’ imparzialità in materia di procedure
concorsuali, tralasciando il fatto che tali procedure non possono essere dirette
alla progressione solo di alcuni? Anzi, è vero esattamente il contrario, non
solo ma, vi è la consolidata tendenza dei giudici del lavoro ad aprire quanto
più è possibile il rapporto di lavoro privato alle tutele e garanzie proprie
del rapporto pubblico. Insomma dal punto di vista delle assunzioni e delle
progressioni verticali si assiste (giustamente) ad una vera e propria “pubblicizzazione” del privato,
altro che privatizzazione del pubblico. Non è solo una guerra ideologica, ma si
tratta di pezzi di diamante della democrazia. Non si possono invocare le regole
del diritto comune solo quando fa comodo e in alternativa vale la nostra
specialità di dipendenti pubblici. Non si può pensare che i datori di lavoro
privati possano promuovere a qualifiche superiori e a loro piacimento i
dipendenti da loro prescelti, e gioire se un giudice del lavoro non cassa.
Questo non avviene, si metta il cuore in pace l’Amministrazione e alcune
OO.SS., se anziché il G.A., i ricorrenti si fossero rivolti all’A.G.O.
avrebbero ottenuto lo stesso identico risultato: sospensione. Al riguardo
ricordo solo: Cassazione civile 3494/1996 circa la sottrazione, alla scelta
discrezionale del datore di lavoro privato, dei criteri di scelta dei dipendenti
da promuovere.
Quindi
non credo che il problema (per noi) si risolva
nel decidere a chi compete la giurisdizione, chi dei due organi è
chiamato a conoscere della materia di cui si discute.
Volendo
anche noi partecipare alla corsa pazza dentro il labirinto, possiamo sporgerci e
tentare di vedere più in la, cosi tanto per prevedere. Guardando più in la,
senza sospensioni in corso (ipotizzando ne per noi ne per gli altri del
giudiziario), si vede la pubblicazione della graduatoria degli idonei a
ricoprire le nuove qualifiche (che, stiamo ipotizzando non siano nuovi posti di
lavoro) e proprio su quella graduatoria si abbatteranno a pioggia i ricorsi e, a
questo punto le certe, sospensioni del G.A. competente indiscusso (questa volta)
a conoscere della causa petendi. Ma: spetta al giudice ordinario e solo a
questi, costituire un rapporto di lavoro, quindi, chi è utilmente collocato in
graduatoria, deve rivolgersi all’A.G.O. per vedersi accertato il diritto
all’assunzione. Come dire che le sospensioni oggi, evitano una guerra infinita
domani.
Se
poi l’Amministrazione, immediatamente dopo la pubblicazione della graduatoria
avesse la sventurata idea, a mente dell’art. 14 c.c.n.l. 1995 e della 152/1997
di inviare la comunicazione scritta ai propri dipendenti qualificati,
informandoli del nuovo rapporto di lavoro e chiedendone la firma per
accettazione, eccoci nuovamente assumere la posizione giuridica di endemici
violatori di leggi, anche costituzionali. Perché è inutile che
l’Amministrazione si nasconda dietro un dito, sempre di nuovo rapporto di
lavoro si tratta. D’altra parte, logica vuole, che se si trattasse dello
stesso rapporto o contratto di lavoro, svolgeremo le stesse funzioni anche dopo
riqualificati e, invece, andiamo a leggere, nelle convocazioni per Genova o
Salerno, il perché di 2 settimane di scuola, 21 giorni di tirocinio, tesi e
interrogazione finale; se si trattasse delle stesse mansioni, prima e dopo la
riqualifica, si verte in tema di formazione (e anche questa pare sia una delle
grandi trovate dell’Amministrazione per reggere il colpo inferto dal TAR
Lazio) ma in questo caso niente numeri, niente graduatorie e trattandosi di
semplice formazione niente C 2 o C
3. vi sarebbe solo una piccola domanda: ma non potevano formarci nelle nostre
scuole distrettuali? Donando, poi, i soldi inutilmente spesi tra Genova e
Salerno ai bambini della Tanzania?
Sempre
sporgendoci per vedere meglio, sarebbe interessante anche un ricorso, tanto
ormai…, avente ad oggetto la presunta violazione del blocco delle assunzioni,
attraverso le progressioni verticali, e sentire un po’ cosa ne pensa il TAR,
visto che le stesse determinano un aumento di spesa.
E
che dire dei colleghi che, non presentarono domanda di partecipazione ai corsi
di riqualificazione, “illo tempore”, in quanto certi di non acquistare,
comunque, una posizione utile in graduatoria. Oggi, gli stessi, non sono stati
convocati sulla base del fatto che non si tratta di un nuovo interpello
riqualificativo ma, della
prosecuzione dello stesso del 2001.
Ora,
in primis: se sono stati cambiati i termini, o meglio, i criteri di selezione e
di assegnazione dei punteggi (titoli, anzianità, esame ect.), è l’A B C
della giurisprudenza (per non parlare della serietà e della correttezza) che
impone la riapertura delle domande e quindi il diritto-possibilità di
partecipare anche a questi ultimi; in secondo luogo: se non vi è stata alcuna
variazione nei criteri, è certo che il Tribunale di Locri, Salerno e la stessa
Corte Costituzionale abbiano parlato al vento che silenzioso soffia su via
Arenula.
Per
non dire della bellezza giuridica delle future sentenze dei giudici del lavoro,
chiamati dai Dirigenti nep, eventualmente, colpiti dal giudizio di inidoneità a
svolgere le funzioni di C 2. Già si possono immaginare: sentenze lineari e
articolate che fondano nel cemento il loro essere. Con allegati gli encomi
dell’Ufficio dell’Ispettorato del M. G., proprio per come hanno svolto le
funzioni, guarda un po’, di C 2, quando non C 3. Insomma, siamo o no la patria
del diritto? E allora avanti tutta nella maggior fabbrica italiana: quella
delle“sentenze spa”.
Qualora
invece si sposi la tesi estrema che vuole il G.O. competente sempre, comunque e
ovunque si tratti di rapporto di lavoro pubblico, si può raggiungere la folle
realtà di vedere un impiegato pubblico rivolgersi all’A.G.O. per chiedere
tutela nei confronti di decisioni del G.A.
Per
non parlare delle altre possibili infernali vie, nel dedalo mortale, che produce
l’altro motivo posto a fondamento delle sospensioni: violazione del diritto di
opzione. In effetti averci costretto a scegliere uno (e non due come da c.c.n.l.)
fra i sei “concorsi interni”,
ancora prima di averli vinti e quindi acquisiti, anzi, ancora prima della
pubblicazione delle graduatorie è, a dir poco burlesco. Ma tantè…
Ora
si immagini solo per un istante cosa potrebbe succedere se riaprono l’opzione
seconda: Uff. Giud. che partecipano, o comunque possono fare domanda, al corso
per comunicatore C 2 e viceversa, Cancellieri C 1 idem per esperti linguistici C
2 e viceversa, e cosi via ad incrocio ed interazione. Dopo cinque o sei anni
insomma si terminano corsi e tesi, si pubblicano le graduatorie e solo allora, a
norma di legge, si opta. Quindi avremo Ufficiali ex comunicatori e viceversa,
contabili ex ufficiali e viceversa e cosi via nell’impazzimento generale che,
però, essendo canonicamente tutto a norma di legge non turberebbe assolutamente
l’assetto organizzativo della P.A.
Lo
polverizzerebbe soltanto. (sembra una barzelletta: l’ex cancelliere non sapeva
fare i pignoramenti, l’ex Ufficiale non sapeva comunicare, e l’ex
contabile non conosceva le lingue).
Si
pensi che vi è un solo modo per uscire dall’infernale labirinto: un
intervento chiaro e determinato del Legislatore che stabilisca, una volta per
tutte, la competenza giurisdizionale in materia.
Però
nessuno si scordi che la legge è soggetta al controllo della Corte
Costituzionale, la quale, come abbiamo visto, ha gia un’opinione alquanto
chiara in materia.
Di
chi sarà la responsabilità di questo carnevale senza fine? Non di certo della
parola “assunzione”.
Alghero
28.03.04
Dirigente
U.N.E.P. Tribunale Alghero