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Le risposte ai quiz del 10 luglio 2003 (terza Prova)

 

1) ordinamento
  1. Differenza tra Ufficiale Giudiziario C1 e B3
    Mara L’ufficiale giudiziario C1 ha una diretta competenza che gli viene attribuita per legge, mentre l’ufficiale giudiziario B3 ha una competenza che gli deriva da un’attività sostitutiva del C1, sulle disposizioni ricevute, viene, comunque esclusa la direzione dell’ufficio.  
  2. Quali sono le conseguenze per un Ufficiale Giudiziario che subisce un pignoramento della cauzione
    Gaia La cauzione è una garanzia per i danni cagionati nell’esercizio delle funzioni. In base all’art. 23 dell’ D.P.R. 1959, qualora la cauzione a seguito di atti esecutivi sulla medesima venga a mancare, a diminuire o comunque a perdere la sua efficienza, il presidente della Corte di Appello invita l’ufficiale giudiziario ad integrarla nel termine di tre mesi; trascorso inutilmente detto termine lo sospende dalle funzioni.  
  3. Nell’ipotesi di notifica di atto fuori dal comune sede dell’ufficio, qualora la spesa postale supera l’indennità di trasferta, l’Ufficiale Giudiziario è autorizzato a notificare l’atto a mani senza la richiesta dell’istante?
    Raffaella No. L’U.G. può notificare a mani fuori dal comune sede dell’ufficio solo su richiesta della parte istante
  4. L’indennità di trasferta degli Ufficiale Giudiziari ha natura retributiva o è considerata un rimborso spese

    Gaia L’indennità di trasferta spetta per gli atti compiuti fuori dall’edificio in cui ha sede l’ufficiale giudiziario. Essa per metà ha natura retributiva e per metà natura risarcitoria. Infatti, il 50% dell’indennità di trasferta complessivamente percepita dall’ufficio dovrà essere ripartita fra tutti i collaboratori (ora UG C1) e assistenti UNEP (ora UG B3) (concorrendo a formare il reddito da lavoro dipendente), mentre il restante 50%, in quanto rimborso delle spese vive, dovrà essere attribuito al collaboratore(ora UG C1)o assistente UNEP (ora UG B3) che ha eseguito il singolo atto.

  5.  Che cosa è il verbale di riparto?
    Lorena Ai sensi dell’art. 149 D.P.R. 15 dicembre 1959, n^1229, è il documento con cui l’U.G. Dirigente, che amministra le somme incassate, provvede a determinare la quota pro capite spettante agli UU.GG. e viene depositato in cancelleria entro il ventesimo giorno del mese successivo  a quello di riferimento. 
  6.  Esiste l’aspettativa per malattia?
    Paolo  No, esiste solo l’assenza per malattia. L’aspettativa può essere concessa solo per esigenze personali (esclusa la malattia)e di famiglia.  
  7. Il padre lavoratore ha diritto all’astensione obbligatoria?
    Mara SI. Il padre lavoratore ha diritto ad esercitare l’astensione obbligatoria in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino al padre.
  8. Quale é la differenza tra la sospensione dal servizio e la sospensione cautelare irrogata in corso di procedimento disciplinare o in corso di procedimento penale.

    Gaia La sospensione dal servizio è una sanzione disciplinare; la sospensione cautelare, che può essere obbligatoria e facoltativa, è un provvedimento cautelativo che il Direttore Generale applica su richiesta del Capo del Ufficio, in casi particolarmente gravi.

 2) Legislazione cambiaria.
  1. In quali casi è possibile esercitare l'azione di regresso senza elevazione del protesto? (almeno tre)

    Lorena È possibile rinvenire taluni casi in cui l’elevazione del protesto non è necessaria per esercitare l’azione di regresso:

    a)     nell’ipotesi di fallimento del trattario o dell’emittente ( art. 51 R.D. 14.12.1933, n^ 1669);

    b)      nel caso di fallimento del traente di cambiale non accettabile ( art. 51 R.D. 14.12.1933, n^ 1669);

    c)      nel caso in cui la cambiale non venga pagata il protesto per mancata accettazione esonera dal protesto per mancato pagamento ( art. 51 R.D. 14.12.1933, n^ 1669);

    d) nel caso di forza maggiore che duri oltre trenta giorni dalla scadenza ( art. 61 R.D. 1.12.1933, n^ 1669) 

  2. Quali sono le condizioni formali per elevare il protesto di un titolo cambiario su un duplicato e copia?
    ØBarbara a) Il duplicato deve essere numerato nel contesto di ciascun titolo, in difetto si considerano come altrettante cambiali.
    Øb) la copia riproduce l’originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano e deve indicare chi detiene l’originale.
     
  3. Il verbale di protesto può essere redatto oltre che su un foglio di allungamento apponendo il sigillo di congiunzione, anche con.... continua...
    Teresa Il protesto può essere redatto oltre che sul foglio di allungamento, può essere fatto con atto separato ( e chi vi procede deve farne menzione sulla cambiale , sul duplicato o sulla copia); oppure essere scritto sulla cambiale o duplicato o copia. 
  4. Differenza tra scadenza di una cambiale-tratta a "certo tempo data" e "certo tempo a vista".

    Luisa  La scadenza della cambiale ad un certo tempo data è determinata indicando un certo periodo di tempo (ad esempio 3 mesi) dalla data di emissione.

    La cambiale a certo tempo vista scade una volta trascorso un certo periodo di tempo a decorrere dalla presentazione della cambiale al debitore.

  5. La presentazione del titolo da parte dell'UG, prima di elevare il protesto, deve essere effettuato nelle 48 ore dalla scadenza. In quale caso è possibile la presentazione dopo questo termine, ovviamente escludendo l'ipotesi del giorno festivo.
    Paolo Qualora vi sia un ostacolo insormontabile ( disposizione di legge di uno Stato oppure forza maggiore) o nel caso di chiusura per riposo settimanale (coincidente con l’ultimo giorno per la levata del protesto) dell’esercizio presso il quale la cambiale è pagabile (art 5 co. 3 L. 349/1973).  
  6. Quale è il ruolo dell'interveniente nella legislazione cambiaria?
    Paolo Egli, o accettando la tratta al posto del trattario, o pagando la cambiale al posto di un obbligato cambiario, impedisce che il portatore del titolo agisca contro gli obbligati di regresso.  
  7. Che tipo di rapporto di lavoro si instaura tra l'ufficiale giudiziario ed il presentatore assunto ai sensi della legge 12 giugno 1973, n.349.
    Qualora l'ufficiale giudiziario o il notaio, esercitando la facoltà conferitagli dall'art. 2 della l. 12 giugno 1973 n. 349, si avvalga dell'ausilio di un "presentatore", tale presentatore, ancorché autorizzato con provvedimento del presidente della Corte di appello, nonché equiparato al P.U. ai limitati effetti della legge penale (date le esigenze di tutela della fede pubblica nel compimento dei suddetti atti di interesse privato), non assume la qualità di pubblico dipendente, in quanto non svolge una funzione pubblica previo inserimento nell'ambito dell'organizzazione dell'amministrazione, ma ha la veste di collaboratore fiduciario dell'ufficiale giudiziario e del notaio, tenuti a corrispondergli il compenso, in forza di un rapporto di lavoro di natura privatistica.
     
  8.  Entro quale termine è possibile cancellare, con il pagamento dell'effetto protestato, il nominativo del debitore dal registro informatico dei protesti?
    Roberta. Recenti disposizioni normative  di modifica della L 77 /55  stabiliscono che la cancellazione dal registro informatico dei protesti possa avvenire, su richiesta dell’interessato, col pagamento dell’effetto entro 12 mesi dalla data del protesto.
  9. Il diniego della cancellazione è soggetto al ricorso di quale giudice?
    Lorena In base all’art. 4 Legge 12.02.1955, n^ 77, come modificato dalla Legge 18.08.2000, n^ 235, in caso di reiezione dell’istanza di cancellazione da parte del Presidente della Camera di Commercio, l’interessato può ricorrere all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ed, in particolare, giudice competente è il Giudice di Pace del luogo in cui risiede il debitore protestato 
  10.  La notizia di ciascun protesto è conservata nel Registro Informatico per quanti anni?
    Ai sensi dell’art. 11 D.M. 09.08.2000 n^ 316, le notizie dei protesti sono conservate nel Registro Informatico per cinque anni dalla data di iscrizione.
  11. Quali sono i  termini per la levata del protesto di un assegno bancario)
    Otto giorni se l’assegno è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso, 15gg se è pagabile in un altro comune della Repubblica, 20 gg o 60gg a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.(combinato disposto art 46 e 32 R.D.1736/1933).

3) Imposta di Bollo.

  1. A quanto ammonta l'imposta di bollo di una cambiale emessa in italia e pagabile all'estero?

    In base all’articolo 6 della tariffa I allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, le cambiali emesse in Italia e pagabili all’estero scontano un’imposta proporzionale di 0,00465 euro per ogni 0,52 euro o frazione di 0,52 euro. Mara

  2. Quale è la sanzione prevista per una cambiale irregolare di bollo?
    Annalisa Le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta con un minimo di 103 Euro: art. 25 D.P.R. n°642/1972.
  3. I duplicati e copie di cambiali devono essere bollati?
    Ai sensi della Tariffa annessa al D.P.R. 26.10.1972, n^ 642, si devono essere bollati ed, in particolare,  sono soggetti alle imposte stabilite per l’originale con il massimo di € 0,052. Lorena
  4. In che modo avviene il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale?
    Il pagamento avviene mediante versamento al concessionario di riscossione, in banca o presso l'ufficio postale.
  5. E' dovuta l'imposta di bollo su:  a) verbale di offerta reale?...b) verbale di consegna di beni mobili?
    L'imposta di bollo è dovuta per il verbale di offerta reale in quanto atto stragiudiziale, mentre per il verbale di consegna (articolo 605 e ss. cpc) non è dovuta.
4) Imposta di Registro.
  1. Quali sono gli effetti della registrazione?
    La registrazione vale ad attribuire data certa agli atti non autenticati, mentre per gli atti pubblici e le scritture private autenticate, la data certa viene attribuita dal pubblico ufficiale che riceve l’atto. Mara
  2. E' prevista una sanzione nell'ipotesi di omessa presentazione del repertorio degli UNEP all'ufficio riscossioni(già ufficio del registro)?
    Per l’omessa presentazione del repertorio all’ufficio riscossioni si applica la sanzione amministrativa da 1032 a 5165 euro.
  3. Brevemente gli effetti della decadenza e prescrizione dell'imposta di registro.

    I termini di decadenza dell’imposta di registro non possono subire cause di sospensione né cause di interruzione, per cui, a seguito del loro decorso si verifica la perdita del diritto.

    Diversamente avviene per la prescrizione che può, invece, subire interruzioni e sospensioni. Mara

5) Tema di procedura penale.  Brevemente il candidato esponga le caratteristiche comuni e le differenze tra comunicazione e notificazione.
 
Laura.

Le comunicazioni e le notificazioni possono essere definite mezzi di produzione della conoscenza legali e formali con le quali un soggetto rende noto, informa  un altro soggetto predeterminato l' esistenza di un dato di fatto o il contenuto di un atto. Sono mezzi legali perché è la legge che stabilisce quando un atto deve essere comunicato o notificato; sono mezzi formali perché devono essere eseguiti secondo le formalità prescritte dalla legge stessa per i singoli casi.

 La comunicazione nel processo penale di regola è eseguita direttamente dalla cancelleria del giudice o dalla segreteria del P.M. mediante consegna o trasmissione dell' atto ai soggetti interessati, ma può essere anche effettuata come annotazione "per presa visione" apposta sull' atto da comunicare. Può essere notificata anche dall' U.G. benchè si continui a trattare di comunicazione e non di notifica. Normalmente riguarda il rapporto tra giudici. ( art. 153 c.p.p,)

La notificazione nel processo penale è eseguita di regola dall' U. G.  che ne è considerato organo principale ma non esclusivo, in quanto può essere eseguita anche da organi di Polizia Giudiziaria ( si pensi, ad esempio, al procedimento avanti al Giudice di Pace). L' art. 149 c.p.p. stabilisce che, in caso di urgenza, il giudice può disporre che la notificazione sia eseguita a mezzo del telefono o del telegrafo ( o anche mediante altri mezzi telematici) dal cancelliere. Il giudice stesso si fa organo della notificazione quando dà personalmente avviso orale al destinatario presente in udienza e di ciò si prende nota nel relativo verbale ( Es. data di rinvio dell' udienza stessa.) vedi artt. 148 e 151 c.p.p.

 La notificazione è un atto processuale che ha lo scopo di portare a conoscenza i destinatari di essa il contenuto di atti giuridicamente rilevanti. Il soggetto che compie la notificazione è diverso da quello che le dà impulso , pertanto il procedimento della notificazione è un atto autonomo ed accessorio rispetto all' atto che si notifica, cioè l' atto principale.

 E' atto autonomo perché ha forma propria e si sostanzia con la relazione dell' U.G. e perché ha requisiti propri di validità.

E' atto accessorio perché non ha esistenza giuridica autonoma, pertanto può avvenire soltanto su impulso del soggetto interessato alla notificazione.

 Le notificazioni sono sottoposte alle regole che disciplinano la competenza propria dell' U.G., pertanto è necessario tenere presente la disciplina del D.P.R. 1229/59, in particolare gli artt. 106 e segg. per quanto riguarda la richiesta, la competenza territoriale e le modalità della notifica e gli artt. 116 e segg. riguardanti gli adempimenti prodromici e successivi all' attività di notificazione ( ricordiamo i registri Mod. B/AG e B/P). Si rimanda, al riguardo, a A. D' Aurora- Ordinamento degli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari. Pag. 79 e segg.

CARATTERI COMUNI TRA NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

 La notificazione e la comunicazione presentano caratteristiche comuni. Prima di tutto sono entrambe atti processuali e come tali concorrono al compimento ed alla realizzazione del processo. In particolare hanno in comune lo scopo che è quello di rendere noto, portare a conoscenza, partecipare, ecc. ai soggetti del rapporto giuridico processuale ( parti, P.M., testimoni, periti, consulenti, difensori, etc.) l' esistenza ed il contenuto di un atto, un fatto che li riguarda o il compimento di un atto o, ancora, un atto da compiersi, al fine di potere validamente seguire le varie fasi del processo. In altri termini lo scopo comune mira allo stesso risultato cioè alla conoscenza legale o reale dell' atto che si intende portare nella sfera di conoscenza del destinatario.

 DIFFERENZE TRA NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI

 Vi sono numerose differenze sia di forma che di contenuto, ricordiamo le principali: 

1)     La comunicazione è un atto esclusivo del cancelliere, la notificazione lo è dell' U.G. principalmente e della polizia giudiziaria nei casi consentiti dalla legge.

2)     Oggetto della comunicazione può essere atto dello stesso organo che compie la trasmissione, cioè del cancelliere, mentre non lo è mai dell'U.G.   

3)     La comunicazione non ha l' effetto di produrre la decorrenza dei termini per le impugnazioni; la notificazione produce tale effetto.

4)     La comunicazione è atto di ufficio e autonomo; la notificazione è invece atto che vive di impulso di parte ed è accessorio rispetto all' atto da notificare.

5)     La comunicazione si fa per estratto, la notificazione mediante consegna o trasmissione di copia conforme all' originale salvo eccezioni.

6)     La comunicazione produce effetti giuridici solo tra le parti e l' ufficio; la notificazione produce effetti giuridici anche tra le parti.


6) Tema di procedura Civile.
  Brevi esempi in cui l'ufficiale giudiziario può sospendere l'esecuzione ai sensi dell'articolo 610 cpc e quando ai sensi dell'art. 613?
Maria Rosaria.

A norma dell’art.610 c.p.c , se nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione , ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione i provvedimenti  temporanei occorrenti. Tali provvedimenti non creano alcun pregiudizio alle parti e sono di regola adottati con forma di decreto o di ordinanza , non sono suscettibili di impugnazione e non vincolano il giudice che li ha emessi che può modificarli per adattarli alla situazione di fatto .

Infatti la difficoltà di cui all’art.610 non sono vere e proprie contestazioni relative al diritto di procedere o meno all’esecuzione ma riguardanti l’opportunità e le modalità dell’esecuzione .

Qualora  tali provvedimenti non si limitino a risolvere mere questioni materiali sorte durante l’esecuzione ed implichino la risoluzione di questioni relative al diritto di procedere all’esecuzione perdono carattere ordinatorio e diventano vere e proprie sentenze impugnabili.

Invece a norma dell’art.613 c.p.c. l’u.g. deve chiedere al giudice le disposizioni necessarie per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell’esecuzione  ed il giudice provvede con decreto specificando completando o modificando le attività  tecniche  e   pratiche rendendole adatte a realizzare la situazione voluta dal titolo .


 

  Lalla è un ufficiale giudiziario di prima nomina e riceve un minuto prima di chiudere lo sportello, dall'avvocato Porcus, titolo esecutivo (decreto ingiuntivo) e precetto per eseguire un pignoramento fuori orario (519 cpc) a Cucuzzolo, un paese a più di cento Km dall'ufficio.

Controlla gli atti e nota:

Sull'avviso di ricevimento risulta un primo accesso del postino in data 5/1/2003:destinatario assente ore 12,30 (era in vacanza, pensa Lalla), ed un secondo accesso del postino in data 11/1/2003 (destinatario ancora assente e deposito nella stessa data presso l'ufficio postale),

L'avvocato sorride e aggiunge" E' da eseguire con urgenza! Ultimo giorno!"

Lalla guarda il calendario e si fa i conti. Oggi è l'11 aprile, febbraio 28 gg, marzo 31....

Lalla pensa: "Accidenti, non ricordo cosa dispone quella sentenza di cassazione sulla doppia data della notifica per posta e quale applicare a questo caso concreto!"

Avvocato mi riservo di controllare gli atti...con calma.

L'Avvocato minaccia Lalla di omissioni di atti di ufficio nell'ipotesi di rifiuto di eseguire il pignoramento,  informandola che intende presenziare all'esecuzione dopo la mezzanotte in quanto il debitore gestisce una discoteca.

Laura, lo guarda e sorride....ti sistemo str.....pensa...

Il candidato, prendendo spunto dalla situazione sopra esposta, illustri brevemente la notificazione per posta alla luce anche delle nuove intepretazione della corte costituzionale. 
 
Paolo

La notificazione a mezzo posta si caratterizza per il fatto che l’U.G. non provvede direttamente alla consegna di copia dell’atto al destinatario, ma si avvale della collaborazione dell’agente postale.

Tale forma di notificazione è disciplinata in via generale dall’art 149 cpc e in via particolare dalla legge 20/11/1982 n 890. Gli articoli 106 e 107 del DPR 1229/1959 stabiliscono inoltre quando l’UG può e quando deve servirsi del mezzo postale per effettuare le notifiche degli atti.

In particolare la L.890/1982 dispone i compiti dell’UG: predisposizione della relazione di notifica, registrazione (mod.A) degli estremi dell’atto che intende notificare, predisposizione del plico in busta chiusa, e compilazione dell’avviso di ricevimento con le indicazioni del mittente ex art. 3 L.890/1982.

L’UG quindi consegna il plico all’Ufficio postale che provvede tramite l’ agente postale alla consegna al destinatario o ai consegnatari legittimati (art. 7 L. 890/1982).

Tralasciata in questa sede ogni menzione relativa agli adempimenti dell’agente postale nel caso di rifiuto e di assenza del destinatario, il caso specifico, pone delle riflessioni sul momento di perfezione della notifica.

Fino a qualche tempo fa, la giurisprudenza era concorde nell’individuare il momento di perfezione della notifica mezzo posta, nella ricezione dell’atto da parte del destinatario. La notifica quindi si riteneva eseguita sia per il destinatario sia per il notificante, nella data di consegna del plico riportata nell’avviso di ricevimento (art 4 co.3 L.890/1982).

Nel caso di assenza del destinatario dopo due passaggi dell’agente postale, e quindi il deposito del plico presso l’Ufficio postale, si riteneva che la notifica fosse efficace nei confronti del destinatario, al momento del ritiro effettivo del plico o dopo il decorso di dieci giorni dal deposito, mentre nei confronti del notificante, fin dalla spedizione al destinatario della comunicazione del deposito in ufficio del piego.

Ma con la recente sentenza n 477 del 26/11/2002, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art . 409 cpc e dell’art 4 co. 3 L.890/1982, nella parte in cui prevede che la notifica si perfezioni, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché al momento della consegna dello stesso all’UG. Naturalmente anche nel caso di notifica per compiuta giacenza, si deve ritenere che la notifica si perfezioni per il notificante nel momento iniziale in cui ha consegnato l’atto all’UG per la notifica.

In questa maniera viene garantito il diritto di difesa del notificante (art. 24 Cost), che spesso veniva violato dai ritardi dovuti ai disservizi postali (non riuscendo ad evitare il compimento di decadenze) e viene garantito il principio di eguaglianza (art: 3 CosT) dal momento che vi sono casi nel nostro ordinamento in cui la notifica si perfeziona con la spedizione dell’atto ( art 16 d.lgs. 546/1992).

Per tornare al nostro caso quindi,  la notifica del precetto si considera avvenuta per il notificante in data 31/12/2002 e pertanto l’11/04/2003 sono ampiamente decorsi i novanta giorni di tempo per poter procedere al pignoramento (art 481 cpc).

L’UG pertanto legittimamente deve rifiutarsi di compiere il pignoramento fuori orario (inoltre manca autorizzazione del giudice) senza incorrere in responsabilità ex art 60cpc.

Al nostro sbadato (usando un eufemismo!) avv. Porcus non resta altro che rinotificare un nuovo atto di precetto. ( Così impara a rompere proprio il 31/12!!!)

 Paolo

 

NOTA.. tutti i temi che sono pervenuti hanno concluso in modo diverso e questo mi fa pensare che questa particolare materia della notifica a mezzo posta è stata sottovalutata. Pertanto vi invito ad esaminare e approfondire la parte evidenziata in giallo e di rispondere se il futuro collega Paolo ha ragione o torto.

 

Per facilitarvi la riflessione sintetizzo il quesito:

Richiesta di notifica precetto all'ufficiale giudiziario il 31/12

destinatario assente in primo e secondo accesso il 5/1 e 11/1 (e deposito nella stessa data presso l'ufficio postale);

Termine ad adempiere per il debitore/destinatario dieci giorni dalla notifica dell'atto

Termine per il richiedente di chiedere il pignoramento novanta giorni dalla notifica.

Se Paolo ha ragione, il richiedente potrebbe chiedere il pignoramento dal 11/1 al 30/3 (trascorsi i dieci giorni dal 31/12/2003). Ma qui nasce un problema: non sono trascorsi i dieci giorni per il debitore per adempiere che decorrono dall'11/1/2003?

Beh? cosa rispondete? quale c. è la data di decorrenza dei 90 giorni?

Risponde Marco tranquilli - Piacenza.

Secondo me la data di decorrenza dei 90 giorni è il 21 gennaio ossia alla scadenza del periodo di giacenza (10 giorni dalla data del deposito presso l'ufficio postale) senza che il destinatario si sia preoccupato di ritirare il piego. Infatti, ciò è anche quello che prevede la legge n. 890/82 all'articolo 8, mentre la sentenza della Corte Costituzionale secondo cui la notificazione si ha per eseguita, per quanto riguarda il notificante, con il compimento delle formalità a lui imposte dalla legge, lascia comunque impregiudicato il principio del perfezionamento della notificazione, per il destinatario, alla data di ricezione dell'atto (o diverso momento stabilito dalla legge come ad esempio alla scadenza del periodo di giacenza se il destinatario non ritira il piego entro 10 giorni) con conseguente decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Di fatto, la pronuncia della Corte Costituzionale assume rilevanza quando si tratta di termini imposti al notificante e non al destinatario come accade in relazione al decreto ingiuntivo che deve essere notificato entro 60 gg. dalla pronuncia, pena la perdita di efficacia del decreto stesso. Quindi, in tal caso, ad evitare la perdita di efficacia del decreto, è sufficiente che la parte richieda la notificazione all'ufficiale giudiziario evitando, a differenza del passato, che un effetto di decadenza possa derivare dal ritardo nel compimento di un'attività non riferibile al notificante ma ad un soggetto diverso (uff. giud. e agente postale). In definitiva, tornando al nostro caso, posso quindi dire che il nostro avvocato Porcus è pienamente nei termini per richiedere il pignoramento (anzi, sbaglia egli stesso credendo che sia l'ultimo giorno utile) essendo solamente l'11 aprile ed essendoci ancora dieci giorni di tempo.

 

ok marco bravo