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Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione Generale del personale e della formazione



Circolare del 23-09-2003

Al Gabinetto dell'On. Ministro

Alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato
On. Jole Santelli
On. Giuseppe Valentino
On. Michele Vietti

Al Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi

Alle Direzioni Generali del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria,
del personale e dei servizi

Alla Corte Suprema di Cassazione

Alla Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

Al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

Alle Corti di Appello

Alle Procure Generali presso le Corti di Appello

All'Ispettorato Generale

Alla Direzione Nazionale Antimafia

Ai Commissari Regionali per la liquidazione degli usi civici

e p.c. All'Ufficio Relazioni con il Pubblico


LORO SEDI



Oggetto: Artt. 25 e 35 del D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001. Accredito figurativo e riscatto per periodi di maternità collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro.


Il D.Lgs. 26/03/2001 n.151, pubblicato sulla G.U. del 26/04/2001 n.93/L , recante il T.U. delle disposizioni legislative in tema di tutela e sostegno della maternità e paternità, ha introdotto talune innovazioni rispetto alla previgente normativa. Ai sensi degli artt. 25 e 35 del suddetto Decreto Legislativo, infatti, l'accredito della contribuzione figurativa per i periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità e il riscatto del periodo corrispondente all'astensione facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro possono essere richiesti e riconosciuti , ai fini pensionistici, indipendentemente dalla loro collocazione temporale.
Poiché sono pervenute al competente Ufficio V – Pensioni numerose istanze, intese ad ottenere i benefici di cui all'oggetto, carenti della necessaria documentazione, al fine di disciplinare in modo unitario l'acquisizione e l'inoltro delle stesse, si precisa quanto segue:
  1. "modalità di presentazione delle istanze":

    • le istanze, redatte in carta semplice e come da modelli a) e b) allegati alla presente circolare, debbono essere indirizzate all' Ufficio V – Pensioni di questa Direzione e dovranno essere corredate di idonea documentazione: certificato di nascita dei figli o dichiarazione sostitutiva di certificazione (si allega alla presente fac-simile di modello di autocertificazione);

  2. "presupposti":

    • per l'accredito dei contributi figurativi per i periodi di astensione obbligatoria: possesso, alla data della domanda, di cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. In tale montante contributivo sono inclusi non solo la contribuzione obbligatoria accreditata in costanza di effettiva attività lavorativa, ma anche quella derivante da riscatto di periodi non coperti da contribuzione o da eventuali periodi di contribuzione figurativa accreditabile in costanza di rapporto di lavoro;
    • per il riscatto dei periodi di astensione facoltativa: possesso, alla data della domanda, di cinque anni di contribuzione versata in costanza di "effettiva" attività lavorativa;
    • i periodi di cui si richiede l'accredito della contribuzione figurativa e il riscatto non debbono essere coperti da assicurazione;

  3. "termini":

    • per i soggetti in servizio: domanda da presentarsi almeno due anni prima della cessazione per limiti di età (anni 65 per il personale maschile e femminile);
    • in caso di cessazione per motivi diversi dal limite di età: domanda da presentarsi entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione;
    • in caso di decesso in attività di servizio del dipendente: domanda dei superstiti aventi diritto a pensione, da presentarsi entro 90 giorni decorrenti dalla notifica di apposito invito da parte dell'Amministrazione;

  4. "periodi valutabili e soggetti aventi diritto":

    la durata dei periodi da accreditare figurativamente e quelli da ammettere al riscatto, nonchè l'individuazione dei soggetti aventi diritto, varia in relazione alla normativa vigente all'epoca in cui si è verificato l'evento maternità. Pertanto:

    1. per gli eventi maternità verificatisi dal 04/01/1951 al 17/01/1972 (L.860/50 e L. 394/1951):
      • avente diritto: solo la madre;
      • periodo valutabile per l'accredito di contributi figurativi: 6 settimane prima del parto ed 8 settimane dopo il parto;
      • periodo valutabile per il riscatto: 6 mesi collocabili nel primo anno di vita del bambino;

    2. per gli eventi maternità verificatisi dal 18/01/1972 al 17/12/1977 (L.1204/1971):
      • avente diritto: solo la madre;
      • periodo valutabile per l'accredito contributi figurativi: 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi;
      • periodo valutabile per il riscatto: 6 mesi collocabili nel primo anno di vita del bambino;

    3. per gli eventi maternità verificatisi dal 18/12/1977 al 27/03/2000 (L.1204/1971 e L.903/1977) :
      • avente diritto: madre, padre (in alternativa alla madre, qualora la stessa vi abbia rinunciato all'epoca dell'evento. Tale rinuncia deve essere debitamente documentata da dichiarazione del datore di lavoro o con dichiarazione sostitutiva con l'indicazione dell'Ufficio, Ente o Azienda presso cui prestava servizio);
      • periodo valutabile per l'accredito contributi figurativi: 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi;
      • periodo valutabile per il riscatto: 6 mesi collocabili nel primo anno di vita del bambino;

    4. per gli eventi maternità verificatisi successivamente al 28/03/2000 (L.53/2000): sia per l'accredito della contribuzione figurativa, sia per il riscatto valgono gli stessi criteri e gli stessi limiti temporali previsti per le maternità verificatesi nel corso di un rapporto di lavoro.

Si precisa, inoltre, che la contribuzione figurativa è riconosciuta senza alcun onere a carico del dipendente.
Il riscatto, invece, comporta a carico del richiedente il versamento del relativo contributo quantificato e comunicato da parte dell'Ufficio all'interessato: questi avrà la facoltà , entro i termini prescritti, di accettare o rinunciare al pagamento dell'onere e di conseguenza alla richiesta di riscatto avanzata. La normativa prevede che il periodo massimo ammesso al riscatto è di 5 anni.
Si prega di dare la massima diffusione della presente circolare al personale dipendente, raccomandando l'osservanza delle linee guida in essa indicate.

23-09-2003
IL DIRETTORE GENERALE
Carolina Fontecchia