Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario

TRIBUNALE DI__________

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 633 C.P.C.

il sottoscritto...rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al presente atto  dall’Avv. AA,

ESPONE QUANTO SEGUE:

a)  L'istante è alle dipendenze del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA presso il Tribunale di....

Come tale, e sulla base di quanto stabilito dall'art. 25 del c.c.n.l. integrativo di quello riguardante il personale del comparto dei ministeri stipulato il 16/2/99, percepisce una retribuzione in misura fissa.

b) L'ente convenuto non ha mai corrisposto il compenso aggiuntivo (corrispondente alla paga giornaliera) nelle ipotesi in cui ciascuna delle festività civili nazionali sono capitate di domenica, così come previsto dall'art. 5, 3° comma, ultima parte, della L. 260/1949 e successive modifiche per i lavoratori retribuiti in misura fissa.

Tale circostanza si è verificata, nell'ultimo quinquennio, il 25/4/99, anniversario della liberazione.

d) La Giurisprudenza ha avuto modo, in più occasioni, di pronunciarsi sul punto ritenendo spettante l’ulteriore compenso ai lavoratori retribuiti in misura fissa, pur se non prestanti attività nella giornata di domenica:

Cassazione Sezione Lavoro n. 1018 del 25 gennaio 2001, Pres. De Musis, Rel. D'Agostino Trattamento economico dei lavoratori nelle ricorrenze dell'anniversario della liberazione e della festa del lavoro — Le diverse ipotesi - L'art. 5 della legge n. 260/1949, sostituirò dall'art.  1  della legge 31  marzo 1954 n. 90, contiene alcune previsioni per il trattamento del lavoro dipendente nelle ricorrenze dell'anni versano della libera/ione (25 aprile) e della festa del lavoro (1 maggio).

I suoi primi due commi si riferiscono ai lavoratori retribuiti non in misura fissa, e concorrono rispettivamente, le  ipotesi in cui, nelle due dette  festività, essi  riposino oppure lavorino.   11  terzo comma si  riferisce ai lavorateci ',. retribuiti in misura fissa e si divide in due parti. Nella prima prevede che questi "prestino la loro opera nelle suindicate   festività" e stabilisce che sia loro dovuta "oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento, accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" Nella seconda prevede che la festività ricorra nel giorno di domenica e stabilisce che ai lavoratori spetti, "oltre la normale   retribuzione   di   fatto   giornaliera,   compreso   ogni   elemento   accessorio,   anche   un'ulteriore   retribuzione  corrispondente   all'aliquota  giornaliera".   Questa   seconda   parte   va   dunque   riferita   al   caso  in   cui,   nella   domenica coincidente con la festività del 25 aprile o del  1  maggio, il lavoratore riposi e non già al caso in cui egli effettui prestazioni  lavorative.   IL infatti:  a)  la  detta  seconda parte  prevede  un  compenso aggiuntivo  fisso  (corrispondente all'aliquota giornaliera) e non commisurato alle ore di lavoro prestate, com'ò nella prima parte; b) essa non prevede, a differenza  della  prima  parte, la  maggiorazione  per lavoro   festivo;  e)   il  compenso  aggiuntivo   fisso  trova  la  sua giustificazione perché, se la  festività non  coincidesse con la domenica, il dipendente avrebbe avuto un giorno di     i riposo in più. A questi argomenti va aggiunta la decisiva considerazione che l'art. 2 lett. e) della legge n. 90/1954 espressamente dispone che il trattamento previsto ncll'art. 5 della legge n. 260/1949 spetta al lavoratore assente per "sospensione del lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica".

Cass. civ., scz. Lavoro, 10-05-2002, n. 6747 - Pres. Mercurio E - Rei. De Renzis A - P.M. Pinocchi Ghersi R (conf.) - RAS - Riunione Adriatica di Sicurtà SpA e. Balestra ed altre

Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Lavoro straordinario, notturno, festivo e nel periodo feriale -Lavoratori a paga fissa - Festività ricorrenti di domenica - Diritto ad una ulteriore retribuzione per le due feste nazionali "ex lege" n. 54 del 1977 - Presupposti.

Ai sensi dcll'art. 5, terzo comma, ultima parte, della legge 27 maggio 1949 n. 260, come modificato dalla legge 31 marzo 1954 n. 90, il compenso aggiuntivo (corrispondente all'aliquota giornaliera) ivi previsto per il caso in cui le festività del venticinque aprile e del primo maggio coincidano con la domenica, spetta al lavoratore (senza alcuna distinzione nell'ambito delle categorie previste dall'art. 2095 cod. civ.) che, in tali giorni, riposi; tale compenso, infatti, trova giustificazione nel fatto che, ove le suddette festività non coincidessero con la domenica, il dipendente fruirebbe di un giorno in più di riposo.

 

Detto orientamento è stato, inoltre, confermato dalle recentissime sentenze del Tribunale di Cassino, Dr. Lisi, n. 1132 e 1134 del 29/11/02, che hanno deciso opposizioni avverso analoghi decreti ingiuntivi proposti da dipendenti della pubblica amministrazione, rigettando l'opposizione.

 

e) La retribuzione giornaliera, sempre sulla base della citata norma pattizia, si ottiene, dividendo per 30 la retribuzione base mensile che e costituita dal valore economico mensile di ciascuna delle posizioni cconomichc previste all’interno di ciascuna area e dall’ indennità integrativa speciale agosto 2000: stipendio = £ 52.430 1.572.916/ 30) ; contingenza (ind. int. speciale) = £ 34.669 1.040.075/30); TOTALE = £ 87.099 = Euro 44,98

Tutto ciò premesso, poiché a tutt'oggi non ha ricevuto quanto dovuto per i titoli suddetti; poiché l'ammontare degli stessi e determinabile con semplici operazioni matematiche, traendo spunto dai minimi contrattuali, riportati sulla busta paga allegata, e rimasti immutati dal 1999 ad oggi;    poiché, quindi, il suo credito e certo, liquido ed esigibile, con riserva di agire per l'ulteriore somma spettante, dovuta per effetto del computo nella retribuzione di ogni ulteriore elemento economico, legato all'anzianità di servizio,             

CHIEDE

 

che il Tribunale di__________, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia ingiungere al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., con sede in Roma alla via Arenula 71 il pagamento, a favore del ricorrente, della somma di £ 87.099, pari a Euro 44,98, per le causali di cui al ricorso oltre interessi dalle singole scadenze al saldo, ed oltre le spese e competenze per la presente procedura.

Chiede, inoltre, che per le ragioni innanzi spiegate, venga concessa la provvisoria esecuzione.    

Allega: estratto CCNL; copia busta paga di agosto 2000; copia richiesta alla D.P.L. di _________ ;
copia nota di deposito delle richieste di convocazione alla D.P.L. di _________ del_________; copia avviso
dì ricevimento delle richieste di convocazione inviate al Minis. Della Giustizia c/o il Tribunale di ____________
del_____________.
                          

________________Lì, ____________