|
MINISTERO
GIUSTIZIA - Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni – Ufficio
V - Prot. n. 5/120/03-1/RG del 9 febbraio 2000, diretta alla Corte di Appello di
Palermo.
Si prega di comunicare ai collaboratori UNEP della Corte di Appello di Palermo quanto segue, in ordine al quesito proposto.
L'art. 1, 2° comma, del C.C.N.L. estende l’applicabilità delle norme contrattuali valide per il personale del comparto Ministeri a tutto il personale UNEP dell'Amministrazione giudiziaria. Ma l’estensibilità delle norme non è automatica ed immediata; infatti, il legislatore non ha sottovalutato l’esistenza per questa particolare categoria di lavoratori di un Ordinamento speciale.
Di concerto l’art.
35, 2° comma, del C.C.N.L. prevede quanto segue: « entro il 31-12-1999 le
parti procederanno, altresì, ai sensi dell’art. 72 del D.L. n° 29 del 1993 e
successive modificazioni e integrazioni, alla piena contrattualizzazione del
rapporto di lavoro mediante il recupero alla disciplina pattizia degli istituti
non regolamentati dal precedente CCNL ed eventuale revisione delle norme
contrattuali da attualizzare. Nelle more le norme di legge e contrattuali che
non sono espressamente abrogate rimangono in vigore ».
Pertanto, sino a quando il legislatore non avrà espressamente abrogato l’Ordinamento degli Ufficiali ed Aiutanti Ufficiali Giudiziari, DPR n. 1229/1959, il cui termine ultimo per la piena operatività era fissato per il 31-12-1999, questa particolare categoria di lavoratori rimane non vincolata da precisi limiti di orario e di conseguenza non può ricorrere ai benefici del riposo compensativo.
per
il Direttore dell'Ufficio