DECRETO
LEGISLATIVO 17 gennaio 2003 n. 6
(pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 - S. O. n. 8 e
avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2003 )
RIFORMA
ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E SOCIETA' COOPERATIVE, IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE 3 OTTOBRE 2001, N. 366.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per
l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della
disciplina delle società di capitali e cooperative, la disciplina degli
illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, nonchè
nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di
cui all'articolo 12 della legge di delega;
Visti in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della citata legge
3 ottobre 2001, n. 366, concernenti la riforma della disciplina delle società
di capitali e delle società cooperative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 settembre 2002;
Acquisito il parere del Parlamento a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge
3 ottobre 2001, n. 366;
Ritenuto di accogliere le condizioni e le osservazioni poste dalle Camere, ad
eccezione di quelle aventi ad oggetto questioni meramente formali o non conformi
con i principi espressi dalla legge di delegazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 10 gennaio 2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
articolo 1
Modifica della disciplina riguardante le società per azioni
1. Il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal
seguente:
"CAPO V
Società per azioni
SEZIONE I
Disposizioni generali
2325. (Responsabilità). Nella società per azioni per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel
periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde
illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto
previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità
prescritta dall'articolo 2362.
2325-bis. (Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio). Ai
fini dell'applicazione del presente capo, sono società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio le società con di azioni quotate in
mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
Le norme di questo capo si applicano alle società emittenti di azioni quotate
in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme
di questo codice o di leggi speciali.
2326. (Denominazione sociale). La denominazione sociale, in qualunque modo
formata, deve contenere l'indicazione di società per azioni.
2327. (Ammontare minimo del capitale). La società per azioni deve costituirsi
con un capitale non inferiore a centoventimila euro.
2328. (Atto costitutivo). La società può essere costituita per contratto o per
atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
- il cognome e il nome o la denominazione, la
data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la
cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle
azioni assegnate a ciascuno di essi;
- la denominazione e il comune ove sono poste
la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'attività che costituisce l'oggetto
sociale;
- l'ammontare del capitale sottoscritto e di
quello versato;
- il numero e l'eventuale valore nominale
delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e
circolazione;
- il valore attribuito ai crediti e beni
conferiti in natura;
- le norme secondo le quali gli utili devono
essere ripartiti;
- i benefici eventualmente accordati ai
promotori o ai soci fondatori;
- il sistema di amministrazione adottato, il
numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno
la rappresentanza della società;
- il numero dei componenti il collegio
sindacale;
- la nomina dei primi amministratori e sindaci
e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo
contabile;
- l'importo globale, almeno approssimativo,
delle spese per la costituzione poste a carico della società;
- la durata della società ovvero, se la
società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque
non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
Lo statuto contenente le norme relative al
funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato,
costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le
clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.
2329. (Condizioni per la costituzione). Per procedere alla costituzione della
società è necessario:
- che sia sottoscritto per intero il capitale
sociale;
- che siano rispettate le previsioni degli
articoli 2342 e 2343 relative ai conferimenti;
- che sussistano le autorizzazioni e le altre
condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società,
in relazione al suo particolare oggetto.
2330. (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione
della società). Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo
entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui
circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti
la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine
indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della
società.
L'iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta
contestualmente al deposito dell'atto costitutivo. L'ufficio del registro delle
imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la
società nel registro.
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l'articolo 2299.
2331. (Effetti dell'iscrizione). Con l'iscrizione nel registro la società
acquista la personalità giuridica.
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono
illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno
agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico
fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato
hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.
Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione
prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è
tenuta a rilevare coloro che hanno agito.
Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono
essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della
società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto
costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3)
dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai
sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.
Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed esse,
salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333, non
possono costituire oggetto di una sollecitazione all'investimento.
2332. (Nullità della società). Avvenuta l'iscrizione nel registro delle
imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei
seguenti casi:
mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
illiceità dell'oggetto sociale;
mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione
della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto
sociale.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in
nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono
soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata
eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel
registro delle imprese.
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a
cura degli amministratori o dei liquidatori nominati ai sensi del quarto comma,
nel registro delle imprese.
SEZIONE II
Della costituzione per pubblica sottoscrizione
2333. (Programma e sottoscrizione delle azioni). La società può essere
costituita anche per mezzo di pubblica sottoscrizione sulla base di un programma
che ne indichi l'oggetto e il capitale, le principali disposizioni dell'atto
costitutivo e dello statuto, l'eventuale partecipazione che i promotori si
riservano agli utili e il termine entro il quale deve essere stipulato l'atto
costitutivo.
Il programma con le firme autenticate dei promotori, prima di essere reso
pubblico, deve essere depositato presso un notaio.
Le sottoscrizioni delle azioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura
privata autenticata. L'atto deve indicare il cognome e il nome o la
denominazione, il domicilio o la sede del sottoscrittore, il numero delle azioni
sottoscritte e la data della sottoscrizione.
2334. (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori). Raccolte le
sottoscrizioni, i promotori, con raccomandata o nella forma prevista nel
programma, devono assegnare ai sottoscrittori un termine non superiore a trenta
giorni per fare il versamento prescritto dal secondo comma dell'articolo
2342.
Decorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di agire contro
i sottoscrittori morosi o di scioglierli dall'obbligazione assunta. Qualora i
promotori si avvalgano di quest'ultima facoltà, non può procedersi alla
costituzione della società prima che siano collocate le azioni che quelli
avevano sottoscritte.
Salvo che il programma stabilisca un termine diverso, i promotori, nei venti
giorni successivi al termine fissato per il versamento prescritto dal primo
comma del presente articolo, devono convocare l'assemblea dei sottoscrittori
mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi almeno dieci giorni prima
di quello fissato per l'assemblea, con l'indicazione delle materie da trattare.
2335. (Assemblea dei sottoscrittori). L'assemblea dei sottoscrittori:
- accerta l'esistenza delle condizioni
richieste per la costituzione della società;
- delibera sul contenuto dell'atto costitutivo
e dello statuto;
- delibera sulla riserva di partecipazione
agli utili fatta a proprio favore dai promotori;
- nomina gli amministratori, i membri del
collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto cui è demandato il
controllo contabile.
L'assemblea è validamente costituita con la
presenza della metà dei sottoscrittori.
Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle
azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il
consenso di tutti i sottoscrittori.
2336. (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo). Eseguito quanto è
prescritto nell'articolo precedente, gli intervenuti all'assemblea, in
rappresentanza anche dei sottoscrittori assenti, stipulano l'atto costitutivo,
che deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a norma
dell'articolo 2330.
SEZIONE III
Dei promotori e dei soci fondatori
2337. (Promotori). Sono promotori coloro che nella costituzione per pubblica
sottoscrizione hanno firmato il programma a norma del secondo comma
dell'articolo 2333.
2338. (Obbligazioni dei promotori). I promotori sono solidalmente responsabili
verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società.
La società è tenuta a rilevare i promotori dalle obbligazioni assunte e a
rimborsare loro le spese sostenute, sempre che siano state necessarie per la
costituzione della società o siano state approvate dall'assemblea.
Se per qualsiasi ragione la società non si costituisce, i promotori non possono
rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni.
2339. (Responsabilità dei promotori). I promotori sono solidalmente
responsabili verso la società e verso i terzi:
- per l'integrale sottoscrizione del capitale
sociale e per i versamenti richiesti per la costituzione della società;
- per l'esistenza dei conferimenti in natura
in conformità della relazione giurata indicata nell'articolo 2343;
- per la veridicità delle comunicazioni da
essi fatte al pubblico per la costituzione della società.
Sono del pari solidalmente responsabili verso la
società e verso i terzi coloro per conto dei quali i promotori hanno agito.
2340. (Limiti dei benefici riservati ai promotori). I promotori possono
riservarsi nell'atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci,
una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti
risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.
Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.
2341. (Soci fondatori). La disposizione del primo comma dell'articolo 2340 si
applica anche ai soci che nella costituzione simultanea o in quella per pubblica
sottoscrizione stipulano l'atto costitutivo.
SEZIONE III-BIS
Dei patti parasociali
2341-bis (Patti parasociali). I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine
di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:
- hanno per oggetto l'esercizio del diritto di
voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano;
- pongono limiti al trasferimento delle
relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano;
- hanno per oggetto o per effetto l'esercizio
anche congiunto di un'influenza dominante su tali società,
non possono avere durata superiore a cinque anni e
si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un
termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto
di recedere con un preavviso di centottanta giorni.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai patti strumentali ad
accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e
relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.
2341-ter (Pubblicità dei patti parasociali). Nelle società che fanno ricorso
al mercato del capitale di rischio i patti parasociali devono essere comunicati
alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve
essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio
del registro delle imprese.
In caso di mancanza della dichiarazione prevista dal comma precedente i
possessori delle azioni cui si riferisce il patto parasociale non possono
esercitare il diritto di voto e le deliberazioni assembleari adottate con il
loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377.
SEZIONE IV
Dei conferimenti
2342. (Conferimenti). Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il
conferimento deve farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca
almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di
costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni
degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono
essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere
effettuati entro novanta giorni.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazione di opera o di
servizi.
2343. (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). Chi conferisce
beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto
designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la
descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore
è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione
seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.
L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione
della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata
nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione
della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni
corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate
presso la società.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre
un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve
proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in
danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla
restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in
natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto
dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle
azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione
tra i soci.
2343-bis. (Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e
amministratori). L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o
superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori,
dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione
della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato
dall'assemblea ordinaria.
L'alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal
tribunale nel cui circondario ha sede la società contenente la descrizione dei
beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di
valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al
corrispettivo, che deve comunque essere indicato.
La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici
giorni che precedono l'assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta
giorni dall'autorizzazione il verbale dell'assemblea, corredato dalla relazione
dell'esperto designato dal tribunale, deve essere depositato a cura degli
amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano
effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della
società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il
controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli
amministratori e l'alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati
alla società, ai soci ed ai terzi.
2344. (Mancato pagamento delle quote). Se il socio non esegue i pagamenti
dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile
promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli
altri soci, in proporzione della loro partecipazione, per un corrispettivo non
inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far
vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un
intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme
riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro
l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere
estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
2345. (Prestazioni accessorie). Oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto
costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie
non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità
e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento.
Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili
ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.
Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono
essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli
amministratori.
Se non è diversamente disposto dall'atto costitutivo, gli obblighi previsti in
questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci.
SEZIONE V
Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi
2346. (Emissione delle azioni). La partecipazione sociale è rappresentata da
azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere
l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche
di legittimazione e circolazione.
Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde
ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza
eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.
In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che
ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al
totale delle azioni emesse.
A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del
capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo
conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle
azioni.
In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore
all'ammontare globale del capitale sociale.
Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei
soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di
diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto
nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le
modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in
caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.
2347. (Indivisibilità delle azioni). Le azioni sono indivisibili. Nel caso di
comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere
esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste
dagli articoli 1105 e 1106.
Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le
dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei
confronti di tutti.
I comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa
derivanti.
2348. (Categorie di azioni). Le azioni devono essere di uguale valore e
conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di
questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne
la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla
legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie
categorie.
Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali
diritti.
2349. (Azioni e strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro). Se lo
statuto lo prevede, l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di
utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di
società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli
utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai
prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di
trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve
essere aumentato in misura corrispondente.
L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai dipendenti
della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, forniti di diritti patrimoniali o diritti amministrativi, escluso il
voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere
previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti
attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di
decadenza o riscatto.
2350. (Diritto agli utili e alla quota di liquidazione). Ogni azione attribuisce
il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto
risultante dalla liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali
categorie di azioni.
Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis, la società può emettere azioni
fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in
un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei
costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti
attribuiti a tali azioni, nonché l'eventuali condizioni e modalità di
conversione in azioni di altra categoria.
Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal
precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della
società.
2351. (Diritto di voto). Ogni azione attribuisce il diritto di voto.
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la
creazione di azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a
particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di
particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non
può complessivamente superare la metà del capitale sociale.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da
uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o
disporne scaglionamenti.
Non possono emettersi azioni a voto plurimo.
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo
comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente
indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità
stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio
di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti
dell'organo cui partecipano.
2352. (Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni). Nel caso di pegno o usufrutto
sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al
creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni
il diritto di voto è esercitato dal custode.
Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al
medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il
socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle
somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci
non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo
banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno,
l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.
Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve
provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della
scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo
stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto,
l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla
restituzione al termine dell'usufrutto.
Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo
2347.
Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i
diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo
spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore
pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal
custode.
2353. (Azioni di godimento). Salvo diversa disposizione dello statuto, le azioni
di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto
di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che
residuano dopo il pagamento delle azioni non rimborsate di un dividendo pari
all'interesse legale e, nel caso di liquidazione, nella ripartizione del
patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore
nominale.
2354. (Titoli azionari). I titoli possono essere nominativi o al portatore, a
scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscano
diversamente.
Finché le azioni non siano interamente liberate, non possono essere emessi
titoli al portatore.
I titoli azionari devono indicare:
- la denominazione e la sede della società;
- la data dell'atto costitutivo e della sua
iscrizione e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è
iscritta;
- il loro valore nominale o, se si tratta di
azioni senza valore nominale, il numero complessivo delle azioni emesse,
nonché l'ammontare del capitale sociale;
- l'ammontare dei versamenti parziali sulle
azioni non interamente liberate;
- i diritti e gli obblighi particolari ad essi
inerenti.
I titoli azionari devono essere sottoscritti da
uno degli amministratori. È valida la sottoscrizione mediante riproduzione
meccanica della firma.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai certificati provvisori
che si distribuiscono ai soci prima dell'emissione dei titoli definitivi.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali in tema di strumenti finanziari
negoziati o destinati alla negoziazione nei mercati regolamentati.
Lo statuto può assoggettare le azioni alla disciplina prevista dalle leggi
speciali di cui al precedente comma.
2355. (Circolazione delle azioni). Nel caso di mancata emissione dei titoli
azionari il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società
dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.
Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da
un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali. Il
giratario che si dimostra possessore in base a una serie continua di girate ha
diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel libro dei soci, ed è
comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali; resta salvo l'obbligo
della società, previsto dalle leggi speciali, di aggiornare il libro dei soci.
Il trasferimento delle azioni nominative con mezzo diverso dalla girata si opera
a norma dell'articolo 2022.
Nei casi previsti ai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il trasferimento
si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti
degli strumenti finanziari; in tal caso, se le azioni sono nominative, si
applica il terzo comma e la scritturazione sul conto equivale alla girata.
2355-bis. (Limiti alla circolazione delle azioni). Nel caso di azioni nominative
ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può
sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo
non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in
cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento.
Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero
gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a
carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il
diritto di recesso dell'alienante; resta ferma l'applicazione dell'articolo
2357. Il corrispettivo dell'acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione
sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo
2437-ter.
La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che
sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle
azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso.
Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo.
2356. (Responsabilità in caso di trasferimento di azioni non liberate). Coloro
che hanno trasferito azioni non liberate sono obbligati in solido con gli
acquirenti per l'ammontare dei versamenti ancora dovuti, per il periodo di tre
anni dall'annotazione del trasferimento nel libro dei soci.
Il pagamento non può essere ad essi domandato se non nel caso in cui la
richiesta al possessore dell'azione sia rimasta infruttuosa.
2357. (Acquisto delle proprie azioni). La società non può acquistare azioni
proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere
acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la quale ne fissa le modalità,
indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata,
non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il
corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.
In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi
precedenti può eccedere la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a
tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate
secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro
acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla
corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli
amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal
tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma .
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
2357-bis. (Casi speciali di acquisto delle proprie azioni). Le limitazioni
contenute nell'articolo 2357 non si applicano quando l'acquisto di azioni
proprie avvenga:
- in esecuzione di una deliberazione
dell'assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e
annullamento di azioni;
- a titolo gratuito, sempre che si tratti di
azioni interamente liberate;
- per effetto di successione universale o di
fusione o scissione;
- in occasione di esecuzione forzata per il
soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni
interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera
il limite della decima parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a
norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica
per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il
quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni.
2357-ter. (Disciplina delle proprie azioni). Gli amministratori non possono
disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non
previa autorizzazione dell'assemblea, la quale deve stabilire le relative
modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e
secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed
alienazione.
Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e
il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni;
l'assemblea può tuttavia, alle condizioni previste dal primo e secondo comma
dell'articolo 2357, autorizzare l'esercizio totale o parziale del diritto di
opzione. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia
computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la
costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
Una riserva indisponibile pari all'importo delle azioni proprie iscritto
all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta finché le azioni non
siano trasferite o annullate.
2357-quater. (Divieto di sottoscrizione delle proprie azioni). Salvo quanto
previsto dall'articolo 2357-ter, comma secondo, la società non può
sottoscrivere azioni proprie.
Le azioni sottoscritte in violazione del divieto stabilito nel precedente comma
si intendono sottoscritte e devono essere liberate dai promotori e dai soci
fondatori o, in caso di aumento del capitale sociale, dagli amministratori. La
presente disposizione non si applica a chi dimostri di essere esente da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni
di quest'ultima è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore per conto
proprio. Della liberazione delle azioni rispondono solidalmente, a meno che
dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso
di aumento del capitale sociale, gli amministratori.
2358. (Altre operazioni sulle proprie azioni). La società non può accordare
prestiti, né fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni
proprie.
La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per
interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni
effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società
o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le
somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli
utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.
2359. (Società controllate e società collegate). Sono considerate società
controllate:
- le società in cui un'altra società dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone
di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria;
- le società che sono sotto influenza
dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali
con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società
fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto
di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita
un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha
azioni quotate in borsa.
2359-bis. (Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate). La
società controllata non può acquistare azioni o quote della società
controllante se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono
essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea a norma del secondo comma
dell'articolo 2357.
In nessun caso il valore nominale delle azioni o quote acquistate a norma dei
commi precedenti può eccedere la decima parte del capitale della società
controllante, tenendosi conto a tal fine delle azioni o quote possedute dalla
medesima società controllante e dalle società da essa controllate.
Una riserva indisponibile, pari all'importo delle azioni o quote della società
controllante iscritto all'attivo del bilancio deve essere costituita e mantenuta
finché le azioni o quote non siano trasferite.
La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto
nelle assemblee di questa.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli acquisti fatti per il
tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
2359-ter. (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società
controllante). Le azioni o quote acquistate in violazione dell'articolo 2359-bis
devono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea entro un
anno dal loro acquisto.
In mancanza, la società controllante deve procedere senza indugio al loro
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale, con rimborso secondo
i criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater. Qualora l'assemblea
non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione
sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446,
secondo comma.
2359-quater. (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della
società controllante). Le limitazioni dell'articolo 2359-bis non si applicano
quando l'acquisto avvenga ai sensi dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma
dell'articolo 2357-bis.
Le azioni o quote così acquistate, che superino il limite stabilito dal terzo
comma dell'articolo 2359-bis, devono tuttavia essere alienate, secondo modalità
da determinarsi dall'assemblea, entro tre anni dall'acquisto. Si applica il
secondo comma dell'articolo 2359-ter.
Se il limite indicato dal terzo comma dell'articolo 2359-bis è superato per
effetto di circostanze sopravvenute, la società controllante, entro tre anni
dal momento in cui si è verificata la circostanza che ha determinato il
superamento del limite, deve procedere all'annullamento delle azioni o quote in
misura proporzionale a quelle possedute da ciascuna società, con conseguente
riduzione del capitale e con rimborso alle società controllate secondo i
criteri indicati dagli articoli 2437-ter e 2437-quater . Qualora l'assemblea non
provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia
disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446,
secondo comma.
2359-quinquies. (Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante).
La società controllata non può sottoscrivere azioni o quote della società
controllante.
Le azioni o quote sottoscritte in violazione del comma precedente si intendono
sottoscritte e devono essere liberate dagli amministratori, che non dimostrino
di essere esenti da colpa.
Chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società
controllata, azioni o quote della società controllante è considerata a tutti
gli effetti sottoscrittore per conto proprio. Della liberazione delle azioni o
quote rispondono solidalmente gli amministratori della società controllata che
non dimostrino di essere esenti da colpa.
2360. (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). È vietato alle società
di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di
azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.
2361. (Partecipazioni). L'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche
se prevista genericamente nello statuto, non è consentita, se per la misura e
per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato
l'oggetto sociale determinato dallo statuto.
L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità
illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata
dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica
informazione nella nota integrativa del bilancio.
2362. (Unico azionista). Quando le azioni risultano appartenere ad una sola
persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare
per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo
di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza
dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori
ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle
imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità
prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono
essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e
devono indicare la data di iscrizione.
I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico
socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro
delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto
scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
SEZIONE VI
Dell'assemblea
2363. (Luogo di convocazione dell'assemblea). L'assemblea è convocata nel
comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente.
L'assemblea è ordinaria o straordinaria.
2364. (Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza).
Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
approva il bilancio;
nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del
collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il
controllo contabile;
determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito
dallo statuto;
delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza
dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo
statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la
responsabilità di questi per gli atti compiuti;
approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il
termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni
dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior
termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società
tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in
questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo
2428 le ragioni della dilazione.
2364-bis. (Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza).
Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea
ordinaria:
- nomina e revoca i consiglieri di
sorveglianza;
- determina il compenso ad essi spettante, se
non è stabilito nello statuto;
- delibera sulla responsabilità dei
consiglieri di sorveglianza;
- delibera sulla distribuzione degli utili;
- nomina il revisore.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2364.
2365. (Assemblea straordinaria). L'assemblea straordinaria delibera sulle
modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei
liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla
sua competenza.
Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire
alla competenza dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del
consiglio di gestione le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti
dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la soppressione di sedi
secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la
rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del
socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento
della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo
2436.
2366. (Formalità per la convocazione). L'assemblea è convocata dagli
amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente
l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle
materie da trattare.
L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in
almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di
quello fissato per l'assemblea.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante
avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto
ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.
In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente
costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa
all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di
controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla
discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva
comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi
amministrativi e di controllo non presenti.
2367. (Convocazione su richiesta di soci). Gli amministratori o il consiglio di
gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda
da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la
minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli
argomenti da trattare.
Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci
o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione,
non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e
di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con
decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve
presiederla.
La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali
l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
2368. (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni).
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci
che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le
azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a
maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più
elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme
particolari.
L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede
una maggioranza più elevata. Nelle società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la
presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale o
la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole
di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.
Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione
dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non
è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per
conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza
e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.
2369. (Seconda convocazione e convocazioni successive). Se i soci partecipanti
all'assemblea non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta
dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata.
Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la
seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per
la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso,
l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima,
e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto
giorni.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che
avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale
rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea straordinaria è regolarmente
costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e
delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato
in assemblea.
Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per
l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è
necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che
rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni
concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società,
lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di
liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di
azioni privilegiate.
Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle
quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea
straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, con la
presenza di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale,
salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata.
2370. (Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto). Possono
intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa
certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di
convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed
eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea
abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio il termine non può essere superiore a due giorni e, nei casi previsti
dai commi sesto e settimo dell'articolo 2354, il deposito è sostituito da una
comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.
Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei
soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il
deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario di
cui al comma precedente.
Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di
telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il
voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.
2371. (Presidenza dell'assemblea). L'assemblea è presieduta dalla persona
indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della
maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato
nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della
costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il
suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali
accertamenti deve essere dato conto nel verbale.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea
è redatto da un notaio.
2372. (Rappresentanza nell'assemblea).
Salvo disposizione contraria dello statuto, i soci possono farsi rappresentare
nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i
documenti relativi devono essere conservati dalla società.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la
rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto
anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o
di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente
collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed
è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può
farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od
altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio
dipendente o collaboratore.
La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società
da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti di queste.
La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se
si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di
cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di
euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni
di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci
se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.
Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano
anche nel caso di girata delle azioni per procura.
2373. (Conflitto d'interessi). La deliberazione approvata con il voto
determinante di soci che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in
conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377
qualora possa recarle danno.
Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro
responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle
deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei
consiglieri di sorveglianza.
2374. (Rinvio dell'assemblea). I soci intervenuti che riuniscono un terzo del
capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere
sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono
chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.
2375. (Verbale delle deliberazioni dell'assemblea). Le deliberazioni
dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal
segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e,
anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da
ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e
deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli,
astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei
soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.
Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la
tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.
2376. (Assemblee speciali). Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti
finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni
dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere
approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria
interessata.
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee
straordinarie.
2377. (Annullabilità delle deliberazioni). Le deliberazioni che non sono prese
in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci
assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di
sorveglianza e dal collegio sindacale.
L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni
aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino,
anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che
fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle
altre; lo statuto può ridurre o escludere questo requisito. Per l'impugnazione
delle deliberazioni delle assemblee speciali queste percentuali sono riferite al
capitale rappresentato dalle azioni della categoria.
I soci che non rappresentano la parte di capitale indicata nel comma precedente
e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre
l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non
conformità della deliberazione alla legge o allo statuto.
La deliberazione non può essere annullata:
- per la partecipazione all'assemblea di
persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata
determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea a norma
degli articoli 2368 e 2369;
- per l'invalidità di singoli voti o per il
loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio
siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza
richiesta;
- per l'incompletezza o l'inesattezza del
verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e
della validità della deliberazione.
L'impugnazione o la domanda di risarcimento del
danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della
deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle
imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a
deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla
data di questo.
L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga
gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a
prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni
caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti
compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione
impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello
statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma
a carico della società, e sul risarcimento dell'eventuale danno.
Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione
sostituita.
2378. (Procedimento d'impugnazione). L'impugnazione è proposta con atto di
citazione davanti al tribunale del luogo dove la società ha sede.
Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo
dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal secondo comma
dell'articolo 2377. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 111 del codice
di procedura civile, qualora nel corso del processo venga meno a seguito di
trasferimenti per atto tra vivi il richiesto numero delle azioni, il giudice,
previa se del caso revoca del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della
deliberazione, non può pronunciare l'annullamento e provvede sul risarcimento
dell'eventuale danno, ove richiesto.
Con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della
citazione, l'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della
deliberazione. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del
tribunale, omessa la convocazione della società convenuta, provvede
sull'istanza con decreto motivato, che deve altresì contenere la designazione
del giudice per la trattazione della causa di merito e la fissazione, davanti al
giudice designato, entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica
o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto, nonché la fissazione del
termine per la notificazione alla controparte del ricorso e del decreto.
Il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti gli
amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che
subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società
dalla sospensione dell'esecuzione della deliberazione; può disporre in ogni
momento che i soci opponenti prestino idonea garanzia per l'eventuale
risarcimento dei danni. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce
il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da
apportare alla deliberazione impugnata e, ove la soluzione appaia realizzabile,
rinvia adeguatamente l'udienza.
Tutte le impugnazioni relative alla medesima deliberazione, anche se
separatamente proposte ed ivi comprese le domande proposte ai sensi del terzo
comma dell'articolo 2377, devono essere istruite congiuntamente e decise con
unica sentenza. Salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo, la
trattazione della causa di merito ha inizio trascorso il termine stabilito nel
quinto comma dell'articolo 2377.
2379. (Nullità delle deliberazioni). Nei casi di mancata convocazione
dell'assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità
dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia
interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle
imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro
delle adunanze dell'assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a
iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le
deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o
impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l'invalidità può essere
rilevata d'ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera
mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un
componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è
idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere
tempestivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il
verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il
suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente
del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario
o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il sesto e settimo comma dell'articolo
2377.
2379-bis. (Sanatoria della nullità). L'impugnazione della deliberazione
invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche
successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea
L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata
mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La
deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei
terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.
2379-ter. (Invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del
capitale e della emissione di obbligazioni). Nei casi previsti dall'articolo
2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale ai
sensi dell'articolo 2445 o della emissione di obbligazioni non può essere
proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione,
novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale
la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità
della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che
a norma dell'articolo 2444 sia stata iscritta nel registro delle imprese
l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità
della deliberazione di riduzione del capitale ai sensi dell'articolo 2445 o
della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata
dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci
e ai terzi.
SEZIONE VI-BIS
Dell'amministrazione e del controllo
- Disposizioni generali.
2380. (Sistemi di amministrazione e di controllo).
Se lo statuto non dispone diversamente, l'amministrazione e il controllo della
società sono regolati dai successivi paragrafi 2,3 e 4.
Lo statuto può adottare per l'amministrazione e per il controllo della società
il sistema di cui al paragrafo 5, oppure quello di cui al paragrafo 6; salvo che
la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'esercizio successivo.
Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli
amministratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o
al consiglio di gestione.
- Degli amministratori
2380-bis. (Amministrazione della società). La
gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali
compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
L'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il
consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica
solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se
questi non è nominato dall'assemblea.
2381. (Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati). Salvo diversa
previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione,
ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate
informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a
tutti i consiglieri.
Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può
delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei
suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali
modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi
delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle
informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani
strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della
relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter,
2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono
al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità
fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul
generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché
sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,
effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun
amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite
informazioni relative alla gestione della società.
2382. (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Non può essere nominato
amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,
l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad
esercitare uffici direttivi.
2383. (Nomina e revoca degli amministratori). La nomina degli amministratori
spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono
nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli articoli 2351, 2449 e
2450.
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre
esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del
bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto,
e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto
costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se
la revoca avviene senza giusta causa.
Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono
chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi
il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della
società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che
hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo
l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società
provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2384. (Poteri di rappresentanza). Il potere di rappresentanza attribuito agli
amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da
una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se
pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno
della società.
2385. (Cessazione degli amministratori). L'amministratore che rinunzia
all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al
presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane
in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario,
dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito
all'accettazione dei nuovi amministratori.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere
iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio
sindacale.
2386. (Sostituzione degli amministratori). Se nel corso dell'esercizio vengono a
mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con
deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia
sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori
così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea,
quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla
sostituzione dei mancanti.
Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori
nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica
all'atto della loro nomina.
Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della
cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la
nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti
in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di
quanto disposto nel successivo comma.
Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori,
l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve
essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel
frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
2387. (Requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza). Lo statuto
può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di
speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con
riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti
da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.
Si applica in tal caso l'articolo 2382.
Resta salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di
particolari attività.
2388. (Validità delle deliberazioni del consiglio). Per la validità delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della
maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un
maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle
riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza
assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.
Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto
possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori
assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si
applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresì impugnate
dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in
quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad
atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.
2389. (Compensi degli amministratori). I compensi spettanti ai membri del
consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto
della nomina o dall'assemblea.
Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili
o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni
di futura emissione.
La rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in
conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito
il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può
determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli
amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
2390. (Divieto di concorrenza). Gli amministratori non possono assumere la
qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né
esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere
amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo
autorizzazione dell'assemblea.
Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato
dall'ufficio e risponde dei danni.
2391. (Interessi degli amministratori). L'amministratore deve dare notizia agli
altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto
proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società,
precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di
amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione,
investendo della stessa l'organo collegiale.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di
amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la
società dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente
articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo
adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le
deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono
essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta
giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha
consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli
obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i
diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in
esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od
omissione.
L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società
dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità
di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.
2392. (Responsabilità verso la società). Gli amministratori devono adempiere i
doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta
dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono
solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti
dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie
del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più
amministratori.
In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo
dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di
fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il
compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.
La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si
estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare
senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del
consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio
sindacale.
2393. (Azione sociale di responsabilità). L'azione di responsabilità contro
gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche
se la società è in liquidazione.
La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere
presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata
nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di
competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione
dell'am-ministratore dalla carica.
La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio
degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto
favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea
stessa provvede alla loro sostituzione.
La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può
transigere, purché la rinunzia e la transazione siano approvate con espressa
deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una
minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un
ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per
l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e
secondo dell'articolo 2393-bis.
2393-bis. (Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci). L'azione
sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che
rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista
nello statuto, comunque non superiore al terzo.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di
cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un
ventesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto.
La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è ad essa
notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.
I soci che intendono promuovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale
posseduto, uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione e per il
compimento degli atti conseguenti.
In caso di accoglimento della domanda, la società rimborsa agli attori le spese
del giudizio e quelle sopportate nell'accertamento dei fatti che il giudice non
abbia posto a carico dei soccombenti o che non sia possibile recuperare a
seguito della loro escussione.
I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni
corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.
Si applica all'azione prevista dal presente articolo l'ultimo comma
dell'articolo precedente.
2394. (Responsabilità verso i creditori sociali). Gli amministratori rispondono
verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla
conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.
L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta
insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.
La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio
dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata
dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli
estremi.
2394-bis (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali). In caso di
fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria
le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al
curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario
straordinario.
2395. (Azione individuale del socio e del terzo). Le disposizioni dei precedenti
articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al
singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi
o dolosi degli amministratori.
L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che
ha pregiudicato il socio o il terzo.
2396. (Direttori generali). Le disposizioni che regolano la responsabilità
degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati
dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro
affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la
società.
- Del collegio sindacale.
2397. (Composizione del collegio). Il collegio
sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono
inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli
iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della
giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere
scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del
Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie
economiche o giuridiche.
2398. (Presidenza del collegio). Il presidente del collegio sindacale è
nominato dall'assemblea.
2399. (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Non possono essere eletti alla
carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:
coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori
della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il
quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle
società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o
alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un
rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione
d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne
compromettano l'indipendenza.
La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la
perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa
di decadenza dall'ufficio di sindaco.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché
cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.
2400. (Nomina e cessazione dall'ufficio). I sindaci sono nominati per la prima
volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto
degli articoli 2351, 2449 e 2450. Essi restano in carica per tre esercizi, e
scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza
del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di
revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
La nomina dei sindaci, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del
nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la cessazione
dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro
delle imprese nel termine di trenta giorni.
2401. (Sostituzione). In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un
sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'articolo
2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima
assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e
supplenti necessari per l'integrazione del collegio, nel rispetto dell'articolo
2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla
prossima assemblea dal sindaco più anziano.
Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere
convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.
2402. (Retribuzione). La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita
nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per
l'intero periodo di durata del loro ufficio.
2403. (Doveri del collegio sindacale). Il collegio sindacale vigila
sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo
concreto funzionamento.
Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo
2409-bis, terzo comma.
2403-bis. (Poteri del collegio sindacale). I sindaci possono in qualsiasi
momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con
riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su
determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti
organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e
controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.
Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall'articolo
2421, primo comma, n. 5).
Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci
sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri
dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste
dall'articolo 2399.
L'organo amministrativo può rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei
sindaci l'accesso a informazioni riservate.
2404. (Riunioni e deliberazioni del collegio). Il collegio sindacale deve
riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto
lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione.
Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio
sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.
Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che viene trascritto nel
libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli
intervenuti.
Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della
maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il
sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio
dissenso.
2405. (Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle
assemblee). I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di
amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante
un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione
o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.
2406. (Omissioni degli amministratori). In caso di omissione o di ingiustificato
ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare
l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del
consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento
del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia
urgente necessità di provvedere.
2407. (Responsabilità). I sindaci devono adempiere i loro doveri con la
professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono
responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il
segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro
ufficio.
Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le
omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero
vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e
2395.
2408. (Denunzia al collegio sindacale). Ogni socio può denunziare i fatti che
ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della
denunzia nella relazione all'assemblea.
Se la denunzia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del
capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui
fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte
all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma
dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la
denunzia percentuali minori di partecipazione.
2409. (Denunzia al tribunale). Se vi è fondato sospetto che gli amministratori,
in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella
gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società
controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle
società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del
capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso notificato
anche alla società. Lo statuto può prevedere percentuali minori di
partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può
ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci
richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione di una cauzione. Il
provvedimento è reclamabile.
Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il
procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con
soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per
accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle,
riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività
compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro
eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori
e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può
revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un
amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.
L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro
gli amministratori e i sindaci. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto
al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina
dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in
liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono essere adottati anche su
richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o del comitato
per il controllo sulla gestione, nonché, nelle società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, del pubblico ministero; in questi
casi le spese per l'ispezione sono a carico della società.
- Del controllo contabile.
2409-bis. (Controllo contabile). Il controllo
contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società
di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della
giustizia.
Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo
contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei
revisori contabili, la quale, limitatamente a tali incarichi, è soggetta alla
disciplina dell'attività di revisione prevista per le società con
azioni quotate in mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione
nazionale per le società e la borsa.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può
prevedere che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In
tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della giustizia.
2409-ter. (Funzioni di controllo contabile). Il revisore o la società
incaricata del controllo contabile:
verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la
regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle
scritture contabili dei fatti di gestione;
verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato
corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti
eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul
bilancio consolidato, ove redatto.
La relazione sul bilancio è depositata presso la sede della società a norma
dell'articolo 2429.
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli
amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad
ispezioni; documenta l'attività svolta in apposito libro, tenuto presso la sede
della società o in luogo diverso stabilito dallo statuto, secondo le
disposizioni dell'articolo 2421, terzo comma.
2409-quater. (Conferimento e revoca dell'incarico). Salvo quanto disposto dal
numero 11 del secondo comma dell'articolo 2328, l'incarico del controllo
contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale
determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione
per l'intera durata dell'incarico.
L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio
dell'incarico.
L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del
collegio sindacale. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto
dal tribunale, sentito l'interessato.
2409-quinquies. (Cause di ineleggibilità e di decadenza). Salvo quanto disposto
dall'articolo 2409-bis, terzo comma, non possono essere incaricati del controllo
contabile, e se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della società o
delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di
quelle sottoposte a comune controllo, nonché coloro che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 2399, primo comma.
Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o di decadenza, nonché
cause di incompatibilità; può prevedere altresì ulteriori requisiti
concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato
del controllo contabile.
Nel caso di società di revisione le disposizioni del presente articolo si
applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della
revisione.
2409-sexies. (Responsabilità). I soggetti incaricati del controllo contabile
sono sottoposti alle disposizioni dell'articolo 2407 e sono responsabili nei
confronti della società, dei soci e dei terzi per i danni derivanti
dall'inadempimento ai loro doveri.
Nel caso di società di revisione i soggetti che hanno effettuato il controllo
contabile sono responsabili in solido con la società medesima.
L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'incarico.
2409-septies. (Scambio di informazioni). Il collegio sindacale e i soggetti
incaricati del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni
rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
- Del sistema dualistico.
2409-octies. (Sistema basato su un consiglio di
gestione e un consiglio di sorveglianza). Lo statuto può prevedere che
l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e
da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti.
2409-novies. (Consiglio di gestione). La gestione dell'impresa spetta
esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni
necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie
attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti; si applicano in tal caso il
terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381.
E' costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo,
e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei
componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa
determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri
di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre
esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza
convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della
loro carica.
I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in
qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al
risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del
consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla
loro sostituzione.
2409-decies. (Azione sociale di responsabilità). L'azione di responsabilità
contro i consiglieri di gestione è promossa dalla società o dai soci, ai sensi
degli articoli 2393 e 2393-bis.
L'azione sociale di responsabilità può anche essere proposta a seguito di
deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla
maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall'ufficio
dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione
provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.
L'azione può essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro cinque anni
dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
Il consiglio di sorveglianza può rinunziare all'esercizio dell'azione di
responsabilità e può transigerla, purché la rinunzia e la transazione siano
approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di
sorveglianza e purché non si opponga la percentuale di soci indicata
nell'ultimo comma dell'articolo 2393.
La rinuncia all'azione da parte della società o del consiglio di sorveglianza
non impedisce l'esercizio delle azioni previste dagli articoli 2393-bis, 2394 e
2394-bis.
2409-undecies. (Norme applicabili). Al consiglio di gestione si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2380-bis, quinto comma, 2381,
sesto comma, 2382, 2383, quarto e quinto comma, 2384, 2385, 2387, 2390, 2392,
2394, 2394-bis, 2395.
Si applicano alle deliberazioni del consiglio di gestione gli articoli 2388 e
2391, e la legittimazione ad impugnare le deliberazioni spetta anche al
consiglio di sorveglianza.
2409-duodecies. (Consiglio di sorveglianza). Salvo che lo statuto non preveda un
maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di
componenti, anche non soci, non inferiore a tre.
Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo,
e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei
componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa
determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e
scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma
dell'articolo 2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal
momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.
Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto
tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della giustizia.
I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa
disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo
con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quarto comma
dell'articolo 2393, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al
risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione
all'esercizio di particolari attività, può subordinare l'assunzione della
carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e
indipendenza.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del
consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro
sostituzione.
Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea.
Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.
Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di
sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:
- coloro che si trovano nelle condizioni
previste dall'articolo 2382;
- i componenti del consiglio di gestione;
- coloro che si trovano nelle condizioni
previste dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 2399.
Lo statuto può prevedere altre cause di
ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e
criteri per il cumulo degli incarichi.
2409-terdecies. (Competenza del consiglio di sorveglianza). Il consiglio di
sorveglianza:
nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne
determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo
statuto all'assemblea;
approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;
esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;
promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti
del consiglio di gestione;
presenta la denunzia al tribunale di cui all'articolo 2409;
riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di
vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o
qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o
del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di
esercizio sia attribuita all'assemblea.
I componenti del consiglio di sorveglianza devono adempiere i loro doveri
con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili
solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le
omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato
in conformità degli obblighi della loro carica.
I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del
consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.
2409-quaterdecies. (Norme applicabili). Al consiglio di sorveglianza ed ai suoi
componenti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo
comma, 2402, 2403-bis, secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma,
2406, 2408, e 2409-septies.
Alla deliberazione del consiglio di sorveglianza con cui viene approvato il
bilancio di esercizio si applica l'articolo 2434-bis ed essa può venire
impugnata anche dai soci ai sensi dell'articolo 2377.
2409-quinquiesdecies. (Controllo contabile). Il controllo contabile è
esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter,
2409-quater, 2409-quinquies,e 2409-sexies, in quanto compatibili.
- Del sistema monistico.
2409-sexiesdecies. (Sistema basato sul consiglio
di amministrazione e un comitato costituito al suo interno). Lo statuto può
prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente
dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.
2409-septiesdecies. (Consiglio di amministrazione). La gestione dell'impresa
spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.
Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in
possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo
2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti
da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di
gestione di mercati regolamentati.
2409-octiesdecies. (Comitato per il controllo sulla gestione). Salvo diversa
disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei
componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di
amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.
Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di
onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di
indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies, che non siano membri del
comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari
cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla
gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono
controllate.
Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve
essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.
In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del comitato per
il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza
indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei
requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede
senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei
suddetti requisiti.
Il comitato per il controllo sulla gestione:
- elegge al suo interno, a maggioranza
assoluta dei suoi membri, il presidente;
- vigila sull'adeguatezza della struttura
organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema
amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare
correttamente i fatti di gestione;
- svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal
consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con i
soggetti incaricati del controllo contabile.
Al comitato per il controllo sulla gestione si
applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e
quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.
2409-noviesdecies. (Norme applicabili e controllo contabile). Al consiglio di
amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380-bis,
2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393,
2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395.
Il controllo contabile è esercitato a norma degli articoli 2409-bis primo e
secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies, 2409-septies,
in quanto compatibili.
SEZIONE VII
Delle obbligazioni
2410. (Emissione). Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente,
l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.
In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da
notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436.
2411. (Diritti degli obbligazionisti). Il diritto degli obbligazionisti alla
restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte,
subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.
I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza
di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.
La disciplina della presente sezione si applica inoltre agli strumenti
finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del
rimborso del capitale all'andamento economico della società.
2412. (Limiti all'emissione). La società può emettere obbligazioni al
portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del
capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti
dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto
limite.
Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse
in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori
professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In
caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde
della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al
fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo
grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore
degli immobili medesimi.
Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di obbligazioni
effettuata da società le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati,
limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi
o in altri mercati regolamentati.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la
società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa,
ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente
articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite
nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie
di società e alle riserve di attività.
2413. (Riduzione del capitale). Salvo i casi previsti dal terzo, quarto e quinto
comma dell'articolo 2412, la società che ha emesso obbligazioni non può
ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto
all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al
primo comma dell'articolo medesimo non risulta più rispettato.
Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono
in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili sinché l'ammontare
del capitale sociale e delle riserve non eguagli l'ammontare delle obbligazioni
in circolazione.
2414. (Contenuto delle obbligazioni). I titoli obbligazionari devono indicare:
- la denominazione, l'oggetto e la sede della
società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso
il quale la società è iscritta;
- il capitale sociale e le riserve esistenti
al momento dell'emissione;
- la data della deliberazione di emissione e
della sua iscrizione nel registro;
- l'ammontare complessivo dell'emissione, il
valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il
rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di
rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti degli obbligazionisti a
quelli di altri creditori della società;
- le eventuali garanzie da cui sono assistiti.
2414-bis. (Costituzione delle garanzie). La
deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di
garanzie reali a favore dei sottoscrittori deve designare un notaio che, per
conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione
delle garanzie medesime.
2415. (Assemblea degli obbligazionisti). L'assemblea degli obbligazionisti
delibera:
- sulla nomina e sulla revoca del
rappresentante comune;
- sulle modificazioni delle condizioni del
prestito;
- sulla proposta di amministrazione
controllata e di concordato;
- sulla costituzione di un fondo per le spese
necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- sugli altri oggetti d'interesse comune degli
obbligazionisti.
L'assemblea è convocata dagli amministratori o
dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o
quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il
ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative
all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a
cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la
validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2,
è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli
obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non
estinte.
La società, per le obbligazioni da essa eventualmente possedute, non può
partecipare alle deliberazioni.
All'assemblea degli obbligazionisti possono assistere gli amministratori ed i
sindaci.
2416. (Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea). Le deliberazioni prese
dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili a norma degli articoli
2377 e 2379. Le quote previste nell'articolo 2377 s'intendono riferite
all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le
obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.
L'impugnazione è proposta innanzi al tribunale, nella cui giurisdizione la
società ha sede, in contraddittorio del rappresentante degli obbligazionisti.
2417. (Rappresentante comune). Il rappresentante comune può essere scelto al di
fuori degli obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone
giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento nonché le
società fiduciarie Non possono essere nominati rappresentanti comuni degli
obbligazionisti e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli amministratori, i
sindaci, i dipendenti della società debitrice e coloro che si trovano nelle
condizioni indicate nell'articolo 2399.
Se non è nominato dall'assemblea a norma dell'articolo 2415, il rappresentante
comune è nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o più
obbligazionisti o degli amministratori della società.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore ad un
triennio e può essere rieletto. L'assemblea degli obbligazionisti ne fissa il
compenso. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante
comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.
2418. (Obblighi e poteri del rappresentante comune). Il rappresentante comune
deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli
obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la
società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha
diritto di assistere all'assemblea dei soci.
Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli
obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato
preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e
nell'amministrazione straordinaria della società debitrice.
2419. (Azione individuale degli obbligazionisti). Le disposizioni degli articoli
precedenti non precludono le azioni individuali degli obbligazionisti, salvo che
queste siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea previste
dall'articolo 2415.
2420. (Sorteggio delle obbligazioni). Le operazioni per l'estrazione a sorte
delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del
rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio.
2420-bis. (Obbligazioni convertibili in azioni). L'assemblea straordinaria può
deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il
rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La
deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato
interamente versato.
Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per
un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del secondo, terzo, quarto e
quinto comma dell'articolo 2346.
Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione
delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel
semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono
depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione
dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale
delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo
2444.
Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società
non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la
modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli
utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la
facoltà, mediante avviso depositato presso l'ufficio del registro delle imprese
almeno novanta giorni prima della convocazione dell'assemblea, di
esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni
dalla pubblicazione.
Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione
del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione
alla misura dell'aumento o della riduzione.
Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto
stabilito nell'articolo 2414, il rapporto di cambio e le modalità della
conversione.
2420-ter. (Delega agli amministratori). Lo statuto può attribuire agli
amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni
convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di
cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese.
In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento
del capitale sociale.
Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dello statuto,
per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.
Si applica il secondo comma dell'articolo 2410.
SEZIONE VIII
Dei libri sociali
2421. (Libri sociali obbligatori). Oltre i libri e le altre scritture contabili
prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:
- il libro dei soci, nel quale devono essere
indicati distintamente per ogni categoria il numero delle azioni, il cognome
e il nome dei titolari delle azioni nominative, i trasferimenti e i vincoli
ad esse relativi e i versamenti eseguiti;
- il libro delle obbligazioni, il quale deve
indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il
cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i
trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
- il libro delle adunanze e delle
deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i
verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
- il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o
del comitato per il controllo sulla gestione;
- il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
- il libro delle adunanze e delle
deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse
obbligazioni;
- il libro degli strumenti finanziari emessi
ai sensi dell'articolo 2447-sexies.
I libri indicati nel primo comma, numeri 1), 2),
3), 4) e 8) sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del
consiglio di gestione, il libro indicato nel numero 5) a cura del collegio
sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo
sulla gestione, il libro indicato nel numero 6) a cura del comitato esecutivo e
il libro indicato nel numero 7) a cura del rappresentante comune degli
obbligazionisti.
I libri di cui al presente articolo, prima che siano messi in uso, devono essere
numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma
dell'articolo 2215.
2422. (Diritto d'ispezione dei libri sociali). I soci hanno diritto di esaminare
i libri indicati nel primo comma, numeri 1) e 3) dell'articolo 2421 e di
ottenerne estratti a proprie spese.
Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri
indicati nei numeri 2) e 3) dell'articolo 2421, e al rappresentante comune dei
possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro
indicato al numero 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato nel
numero 7) dell'articolo medesimo.
SEZIONE IX
Del bilancio
2423. (Redazione del bilancio). Gli amministratori devono redigere il bilancio
di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla
nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e
il risultato economico dell'esercizio.
Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire
le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli
seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la
disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la
deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione
patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili
derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile
se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad
eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.
2423-bis. (Principi di redazione del bilancio). Nella redazione del bilancio
devono essere osservati i seguenti principi:
- la valutazione delle voci deve essere fatta
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività,
nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o
del passivo considerato;
- si possono indicare esclusivamente gli utili
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
- si deve tener conto dei proventi e degli
oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data
dell'incasso o del pagamento;
- si deve tener conto dei rischi e delle
perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura
di questo;
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle
singole voci devono essere valutati separatamente;
- i criteri di valutazione non possono essere
modificati da un esercizio all'altro.
Deroghe al principio enunciato nel numero 6) del
comma precedente sono consentite in casi eccezionali. La nota integrativa deve
motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.
2423-ter. (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico). Salve le
disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari
attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte
separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e
2425.
Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza
eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono
essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo,
è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando
esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota
integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.
Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in
alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.
Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la
natura dell'attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere
indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le
voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono
essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di
questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.
Sono vietati i compensi di partite.
2424. (Contenuto dello stato patrimoniale). Lo stato patrimoniale deve essere
redatto in conformità al seguente schema.
ATTIVO:
- Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
- Immobilizzazioni, con separata indicazione
di quelle concesse in locazione finanziaria:
- Immobilizzazioni immateriali:
- costi di impianto e di ampliamento;
- costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità;
- diritti di brevetto industriale e
diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
- concessioni, licenze, marchi e diritti
simili;
- avviamento;
- immobilizzazioni in corso e acconti;
- altre.
Totale.
- Immobilizzazioni materiali:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinario;
- attrezzature industriali e commerciali;
- altri beni;
- immobilizzazioni in corso e acconti.
Totale.
- Immobilizzazioni finanziarie, con
separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili
entro l'esercizio successivo:
- partecipazioni in:
- imprese controllate;
- imprese collegate;
- imprese controllanti;
- altre imprese;
- crediti:
- verso imprese controllate;
- verso imprese collegate;
- verso controllanti;
- verso altri;
- altri titoli;
- azioni proprie, con indicazione anche
del valore nominale complessivo.
Totale.
Totale immobilizzazioni (B);
- Attivo circolante:
- Rimanenze:
- materie prime, sussidiarie e di consumo;
- prodotti in corso di lavorazione e
semilavorati;
- lavori in corso su ordinazione;
- prodotti finiti e merci;
- acconti.
Totale
- Crediti, con separata indicazione, per
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
- verso clienti;
- verso imprese controllate;
- verso imprese collegate;
- verso controllanti;
- bis) crediti tributari;
- ter) imposte anticipate;
- verso altri.
Totale.
- Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni:
- partecipazioni in imprese controllate;
- partecipazioni in imprese collegate;
- partecipazioni in imprese controllanti;
- altre partecipazioni;
- azioni proprie, con indicazioni anche
del valore nominale complessivo;
- altri titoli.
Totale.
- Disponibilità liquide:
- depositi bancari e postali;
- assegni;
- danaro e valori in cassa.
Totale.
Totale attivo circolante (C).
- Ratei e risconti, con separata indicazione
del disaggio su prestiti.
PASSIVO:
- Patrimonio netto:
- Capitale.
- Riserva da soprapprezzo delle azioni.
- Riserve di rivalutazione.
- Riserva legale.
- Riserve statutarie.
- Riserva per azioni proprie in
portafoglio.
- Altre riserve, distintamente indicate.
- Utili (perdite) portati a nuovo.
- Utile (perdita) dell'esercizio.
Totale.
- Fondi per rischi e oneri:
- per trattamento di quiescenza e obblighi
simili;
- per imposte, anche differite;
- altri.
Totale.
- Trattamento di fine rapporto di lavoro
subordinato.
- Debiti, con separata indicazione, per
ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
- obbligazioni;
- obbligazioni convertibili;
- debiti verso soci per finanziamenti;
- debiti verso banche;
- debiti verso altri finanziatori;
- acconti;
- debiti verso fornitori;
- debiti rappresentati da titoli di
credito;
- debiti verso imprese controllate;
- debiti verso imprese collegate;
- debiti verso controllanti;
- debiti tributari;
- debiti verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale;
- altri debiti.
Totale.
- Ratei e risconti, con separata indicazione
dell'aggio su prestiti.
Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade
sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò
sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza
anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
In calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate
direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli,
altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per
ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate,
nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.
È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2447-septies con riferimento ai
beni e rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati ad uno specifico
affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis.
2424-bis. (Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale). Gli
elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere
iscritti tra le immobilizzazioni.
Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite
dal terzo comma dell'articolo 2359 si presumono immobilizzazioni.
Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite
o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali
tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data
di sopravvenienza.
Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" deve
essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.
Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione
a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.
Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di
competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti
entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella
voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza
dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la
chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere
iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più
esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.
2425. (Contenuto del conto economico). Il conto economico deve essere redatto in
conformità al seguente schema:
- Valore della produzione:
- ricavi delle vendite e delle
prestazioni;
- variazioni delle rimanenze di prodotti
in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- variazioni dei lavori in corso su
ordinazione;
- incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni;
- altri ricavi e proventi, con separata
indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
- Costi della produzione:
- per materie prime, sussidiarie, di
consumo e di merci;
- per servizi;
- per godimento di beni di terzi;
- per il personale:
- salari e stipendi;
- oneri sociali;
- trattamento di fine rapporto;
- trattamento di quiescenza e simili;
- altri costi;
- ammortamenti e svalutazioni:
- ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali;
- ammortamento delle immobilizzazioni
materiali;
- altre svalutazioni delle
immobilizzazioni;
- svalutazioni dei crediti compresi
nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- variazioni delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- accantonamenti per rischi;
- altri accantonamenti;
- oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
- Proventi e oneri finanziari:
- proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;
- altri proventi finanziari:
- da crediti iscritti nelle
immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese
controllate e collegate e di quelli da controllanti;
- da titoli iscritti nelle
immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
- da titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni;
- proventi diversi dai precedenti, con
separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e
di quelli da controllanti;
- interessi e altri oneri finanziari, con
separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e
verso controllanti;
- bis) utili e perdite su cambi.
Totale (15 + 16 – 17+ - 17 bis).
- Rettifiche di valore di attività
finanziarie:
- rivalutazioni:
- di partecipazioni;
- di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni;
- di titoli iscritti all'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni;
- svalutazioni:
- di partecipazioni;
- di immobilizzazioni finanziarie che
non costituiscono partecipazioni;
- di titoli iscritti nell'attivo
circolante che non costituiscono partecipazioni.
Totale delle rettifiche (18-19).
- Proventi e oneri straordinari:
- proventi, con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);
- oneri, con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono
iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.
Totale delle partite straordinarie (20-21).
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E);
- imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate;
- utile (perdite) dell'esercizio.
2425-bis. (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi
ed oneri). I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al
netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta
devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa
operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di
retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e
prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza
dell'esercizio.
2426. (Criteri di valutazioni). Nelle valutazioni devono essere osservati i
seguenti criteri:
- le immobilizzazioni sono iscritte al costo
di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i
costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente
imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione
e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi
criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
- il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro
residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota
integrativa;
- l'immobilizzazione che, alla data della
chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore
valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono
venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate
o collegate che risultino iscritte per un valore superiore a quello
derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio
consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà
essere motivata nella nota integrativa;
- le immobilizzazioni consistenti in
partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il
criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente
frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese
medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per
il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo
del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore
corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché
ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la
parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del
metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio
dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
- i costi di impianto e di ampliamento, i
costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale
possono essere iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del
collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non
superiore a cinque anni. Fino a che l'ammortamento non è completato possono
essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati;
- l'avviamento può essere iscritto
nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve
essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni.
È tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un
periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per
l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella
nota integrativa;
- il disaggio su prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del
prestito;
- i crediti devono essere iscritti secondo il
valore presumibile di realizzazione;
- bis) le attività e le passività in valuta,
ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di
cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e
perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale
utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile
fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta devono essere iscritte al
tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data
di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole;
- le rimanenze, i titoli e le attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di
acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore
di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale
minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati
nel costo di produzione;
- il costo dei beni fungibili può essere
calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo
entrato, primo uscito" o: "ultimo entrato, primo uscito"; se
il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi
correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata,
per categoria di beni, nella nota integrativa;
- i lavori in corso su ordinazione possono
essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con
ragionevole certezza;
- le attrezzature industriali e commerciali,
le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte
nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e
complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio,
sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e
composizione.
2427. (Contenuto della nota integrativa). La nota
integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:
- i criteri applicati nella valutazione delle
voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori
non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- i movimenti delle immobilizzazioni,
specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad
altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli
ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura
dell'esercizio;
- la composizione delle voci: "costi di
impianto e di ampliamento" e: "costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità", nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi
criteri di ammortamento;
- bis) la misura e le motivazioni delle
riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni immateriali di durata
indeterminata, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso
alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata
utile e, per quanto determinabile, al loro valore di mercato, segnalando
altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti
ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio e
sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione;
- le variazioni intervenute nella consistenza
delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del
patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la
formazione e le utilizzazioni;
- l'elenco delle partecipazioni, possedute
direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona,
in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione,
la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita
dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio
o il corrispondente credito;
- distintamente per ciascuna voce, l'ammontare
dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica
indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo
le aree geografiche;
- bis) eventuali effetti significativi delle
variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura
dell'esercizio;
- ter) distintamente per ciascuna voce,
l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono
l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;
- la composizione delle voci "ratei e
risconti attivi" e "ratei e risconti passivi" e della voce
"altri fondi" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare
sia apprezzabile, nonché la composizione della voce "altre
riserve".
- bis) le voci di patrimonio netto devono
essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti
della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché
della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;
- l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale,
distintamente per ogni voce;
- gli impegni non risultanti dallo stato
patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei
conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a
imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al
controllo di queste ultime;
- se significativa, la ripartizione dei ricavi
delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo
aree geografiche;
- l'ammontare dei proventi da partecipazioni,
indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;
- la suddivisione degli interessi ed altri
oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti
obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
- la composizione delle voci: "proventi
straordinari" e: "oneri straordinari" del conto economico,
quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee
che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate,
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio
precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a
patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a
perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni
dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della
mancata iscrizione;
- il numero medio dei dipendenti, ripartito
per categoria;
- l'ammontare dei compensi spettanti agli
amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;
- il numero e il valore nominale di ciascuna
categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle
nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;
- le azioni di godimento, le obbligazioni
convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società,
specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;
- il numero e le caratteristiche degli altri
strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti
patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali
caratteristiche delle operazioni relative;
- bis) il finanziamenti effettuati dai soci
alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di
quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;
- i dati richiesti dal terzo comma
dell'articolo 2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno
specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo
2447-bis;
- i dati richiesti dall'articolo 2447-decies,
ottavo comma;
- le operazioni di locazione finanziaria che
comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e
dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un
apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone
non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere
finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario
effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare
complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti
alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati
immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e
riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio.
2428. (Relazione sulla gestione). Il bilancio deve
essere corredato da una relazione degli amministratori sulla situazione della
società e sull'andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori
in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare
riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
- le attività di ricerca e di sviluppo;
- i rapporti con imprese controllate,
collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- il numero e il valore nominale sia delle
azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute
dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta
persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente;
- il numero e il valore nominale sia delle
azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate
o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di
società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli
acquisti e delle alienazioni;
- i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio;
- l'evoluzione prevedibile della gestione.
Entro tre mesi dalla fine del primo semestre
dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in
mercati regolamentati devono trasmettere al collegio sindacale una relazione
sull'andamento della gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla
Commissione nazionale per le società e la borsa con regolamento pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La relazione deve essere
pubblicata nei modi e nei termini stabiliti dalla Commissione stessa con il
regolamento anzidetto.
Dalla relazione deve inoltre risultare l'elenco delle sedi secondarie della
società.
2429. (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio). Il bilancio deve essere
comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, con la relazione, almeno
trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.
Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio
sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le
osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con
particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423,
quarto comma. Analoga relazione è predisposta dal soggetto incaricato del
controllo contabile.
Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società
controllate e un prospetto riepilogativo dei datti essenziali dell'ultimo
bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede
della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del
soggetto incaricato del controllo contabile, durante i quindici giorni che
precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne
visione.
Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate
prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel
consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali
dell'ultimo bilancio delle medesime.
2430. (Riserva legale). Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma
corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva,
fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene
diminuita per qualsiasi ragione.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
2431. (Soprapprezzo delle azioni). Le somme percepite dalla società per
l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi
comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere
distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito
dall'articolo 2430.
2432. (Partecipazione agli utili). Le partecipazioni agli utili eventualmente
spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate
sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di
riserva legale.
2433. (Distribuzione degli utili ai soci). La deliberazione sulla distribuzione
degli utili è adottata dall'assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora
il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall'assemblea
convocata a norma dell'articolo 2364-bis, secondo comma.
Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente
conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a
ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in
misura corrispondente.
I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non
sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio
regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
2433-bis. (Acconti sui dividendi). La distribuzione di acconti sui dividendi è
consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge al
controllo da parte di società di revisione iscritte all'albo speciale.
La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed
è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte della società di
revisione di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la
sua approvazione.
Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo
bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi
precedenti.
L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra
l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente,
diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale
o statutario, e quello delle riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla
base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la
distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del
soggetto incaricato del controllo contabile.
Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del
soggetto incaricato del controllo contabile debbono restare depositati in copia
nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in
corso. I soci possono prenderne visione.
Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo
risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con
le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li
hanno riscossi in buona fede.
2434. (Azione di responsabilità). L'approvazione del bilancio non implica
liberazione degli amministratori, dei direttori generali e dei sindaci per le
responsabilità incorse nella gestione sociale.
2434-bis. (Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio). Le
azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei
confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta
l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su
cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino
almeno il cinque per cento del capitale sociale.
Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di
cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.
2435. (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di
diritti su azioni). Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del
bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal
verbale di approvazione dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve
essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro
delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.
Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le società non aventi
azioni quotate in mercati regolamentati sono tenute altresì a depositare
per l'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei soci riferito alla data
di approvazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni
possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o
beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato
dall'indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a
partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente.
2435-bis. (Bilancio in forma abbreviata). Le società, che non abbiano emesso
titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio
in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due
esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell'attivo dello stato patrimoniale:
3.125.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni:
6.250.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante
l'esercizio: 50 unità.
Nel bilancio in forma abbreviata lo stato
patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con
lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere
comprese nella voce CII; dalle voci BI e BII dell'attivo devono essere detratti
in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni; la voce E del passivo può
essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono
essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio
successivo.
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste
dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:
voci A2 e A3
voci B9(c), B9(d), B9(e)
voci B10(a), B10(b),B10(c)
voci C16(b) e C16(c)
voci D18(a), D18(b), D18(c)
voci D19(a), D19(b), D19(c)
Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata nella voce E20 non è
richiesta la separata indicazione delle plusvalenze e nella voce E21 non è
richiesta la separata indicazione delle minusvalenze e delle imposte relative a
esercizi precedenti.
Nella nota integrativa sono omesse le indicazioni richieste dal numero 10
dell'articolo 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e
17) dell'articolo 2427; le indicazioni richieste dal numero 6) dell'articolo
2427 sono riferite all'importo globale dei debiti iscritti in bilancio.
Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa
le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono
esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.
Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma
abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio
consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.
SEZIONE X
Delle modificazioni dello statuto
2436. (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni). Il notaio che
ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni,
verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede
l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le
eventuali autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della
documentazione, iscrive la delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà
comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal
primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei
trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni
provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai
successivi commi; in mancanza la deliberazione è definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e
sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese
con decreto soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle
imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.
2437. (Diritto di recesso). Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle
loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento
significativo dell'attività della società;
la trasformazione della società;
il trasferimento della sede sociale all'estero;
la revoca dello stato di liquidazione;
l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma
ovvero dallo statuto;
la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di
recesso;
le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di
partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che
non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
la proroga del termine;
l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.
Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate
in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno
centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore
ad un anno.
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società
soggette ad attività di direzione e coordinamento.
È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del
diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.
2437-bis. (Termini e modalità di esercizio). Il diritto di recesso è
esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici
giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo
legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del
domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della
categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se
il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è
esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere
cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di
efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo
legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.
2437-ter. (Criteri di determinazione del valore delle azioni). Il socio ha
diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.
Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli
amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto
incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza
patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché
dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati
è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di
chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione
dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il
recesso.
Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di
liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che
possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio,
unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di
valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al
secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data
fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di
ottenerne copia a proprie spese.
In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di
recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni
dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto
nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte
più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.
2437-quater. (Procedimento di liquidazione). Gli amministratori offrono in
opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero
delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di
opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base
del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro
quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per
l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore
a trenta giorni dal deposito dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale
richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano
rimaste non optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli
amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in
mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati
medesimi.
In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi
precedenti, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto
da parte della società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto
previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.
In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea
straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo
scioglimento della società.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le
disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove
l'opposizione sia accolta la società si scioglie.
2437-quinquies. (Disposizioni speciali per le società con azioni quotate in
mercati regolamentati). Se le azioni sono quotate in mercati
regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla
deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione.
2437-sexies. ( Azioni riscattabili). Le disposizioni degli articoli 2437-ter e
2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di
azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della
società o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina
degli articoli 2357 e 2357-bis.
2438. (Aumento di capitale). Un aumento di capitale non può essere eseguito
fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.
In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente
responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso
salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in
violazione del precedente comma.
2439. (Sottoscrizione e versamenti). Salvo quanto previsto nel quarto comma
dell'articolo 2342, i sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono,
all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per
cento del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un
soprapprezzo, questo deve essere interamente versato all'atto della
sottoscrizione.
Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che,
nell'osservanza di quelli stabiliti dall'articolo 2441, secondo e terzo comma,
deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari
alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia
espressamente previsto.
2440. (Conferimenti di beni in natura e di crediti). Se l'aumento di capitale
avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le
disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343.
2441. (Diritto di opzione). Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni
convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione
al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il
diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci,
sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle
imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società con
azioni quotate in mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto
di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla
pubblicazione dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale
richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle
obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni
sono quotate sui mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati
devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per
conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla
scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo
la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante
conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati
regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei
limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che
il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia
confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione
contabile.
Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere
escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da
tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la
deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima.
Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del
diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto
comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con
apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o
della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in
natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la
determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata
dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al
soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima di quello
fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve
esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle
azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto
designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare
depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne
visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base
al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa,
anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la
deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione
siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al
controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri
soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti
finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con
operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente
articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e
comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i
medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese
dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del
capitale deve indicarne l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le
assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente
a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in
sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che
sono da essa controllate. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al
quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.
2442. (Passaggio di riserve a capitale). L'assemblea può aumentare il capitale,
imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto
disponibili.
In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse
caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate
gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute.
L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale
delle azioni in circolazione.
2443. (Delega agli amministratori). Lo statuto può attribuire agli
amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad
un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data
dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può
prevedere anche l'adozione delle deliberazioni di cui al quarto e quinto comma
dell'articolo 2441; in questo caso si applica in quanto compatibile il sesto
comma dell'articolo 2441 e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori
devono attenersi.
La facoltà di cui al secondo periodo del precedente comma può essere
attribuita anche mediante modificazione dello statuto, approvata con la
maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2441, per il periodo massimo
di cinque anni dalla data della deliberazione.
Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale
deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma
dall'articolo 2436.
2444. (Iscrizione nel registro delle imprese). Nei trenta giorni dall'avvenuta
sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono
depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che
l'aumento del capitale è stato eseguito.
Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale
non può essere menzionato negli atti della società.
2445. (Riduzione del capitale sociale). La riduzione del capitale sociale può
aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora
dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli
articoli 2327 e 2413.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità
della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che
le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la
decima parte del capitale sociale.
La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal
giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine
nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i
creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la
riduzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
2446. (Riduzione del capitale per perdite). Quando risulta che il capitale è
diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il
consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero
il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli
opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione
sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio
sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le
osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società
durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano
prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti
di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un
terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il
bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite
accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di
sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del
capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale
provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che
deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.
Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo
statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le
maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la
riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio
di amministrazione. Si applica in tal caso l'articolo 2436.
2447. (Riduzione del capitale sociale al disotto del limite legale). Se, per la
perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo
stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e,
in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio
convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il
contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o
la trasformazione della società.
SEZIONE XI
Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare
2447-bis. (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). La società può:
- costituire uno o più patrimoni ciascuno dei
quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- convenire che nel contratto relativo al
finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del
finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o
parte di essi.
Salvo quanto disposto in leggi speciali, i
patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere
costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del
patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per
l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi
speciali.
2447-ter. (Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato). La deliberazione
che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis destina un
patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:
- l'affare al quale è destinato il
patrimonio;
- i beni e i rapporti giuridici compresi in
tale patrimonio;
- il piano economico-finanziario da cui
risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione
dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato
che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
- gli eventuali apporti di terzi, le modalità
di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare;
- la possibilità di emettere strumenti
finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei
diritti che attribuiscono;
- la nomina di una società di revisione per
il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è
assoggettata alla revisione contabile ed emette titoli sul patrimonio
diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non
professionali;
- le regole di rendicontazione dello specifico
affare.
Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al
presente articolo è adottata dal consiglio di amministrazione o di gestione
a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2447-quater. (Pubblicità della costituzione del
patrimonio destinato). La deliberazione prevista dal precedente articolo deve
essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436.
Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel
registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare
opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la
deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea
garanzia.
2447-quinquies. (Diritti dei creditori). Decorso il termine di cui al secondo
comma del precedente articolo ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle
imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società
non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico
affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o
proventi da esso derivanti
Qualora nel patrimonio siano compresi immobili o beni mobili iscritti in
pubblici registri, la disposizione del precedente comma non si applica fin
quando la destinazione allo specifico affare non è trascritta nei rispettivi
registri.
Qualora la deliberazione prevista dall'articolo 2447-ter non disponga
diversamente, per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare
la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva
tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni
derivanti da fatto illecito.
Gli atti compiuti in relazione allo specifico affare debbono recare espressa
menzione del vincolo di destinazione; in mancanza ne risponde la società con il
suo patrimonio residuo.
2447-sexies. (Libri obbligatori e altre scritture contabili). Con riferimento
allo specifico affare cui un patrimonio è destinato ai sensi della lettera a)
del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori o il consiglio di
gestione tengono separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli
articoli 2214 e seguenti. Qualora siano emessi strumenti finanziari, la società
deve altresì tenere un libro indicante le loro caratteristiche, l'ammontare di
quelli emessi e di quelli estinti, le generalità dei titolari degli strumenti
nominativi e i trasferimenti e i vincoli ad essi relativi.
2447-septies. (Bilancio). I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati
ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis sono
distintamente indicati nello stato patrimoniale della società.
Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato
rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e
seguenti.
Nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono
illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi
in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i
criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo,
nonché il corrispondente regime della responsabilità.
Qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una
responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in
relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in
calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri
da illustrare nella nota integrativa.
2447-octies. (Assemblee speciali). Per ogni categoria di strumenti finanziari
previsti dalla lettera e) del primo comma dell'articolo 2447-ter l'assemblea dei
possessori delibera:
- sulla nomina e sulla revoca dei
rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul
regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità
nei loro confronti;
- sulla costituzione di un fondo per le spese
necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti
finanziari e sul rendiconto relativo;
- sulle modificazioni dei diritti attribuiti
dagli strumenti finanziari;
- sulle controversie con la società e sulle
relative transazioni e rinunce;
- sugli altri oggetti di interesse comune a
ciascuna categoria di strumenti finanziari.
Alle assemblee speciali si applicano le
disposizioni contenute negli articoli 2415, secondo, terzo, quarto e quinto
comma, 2416 e 2419.
Al rappresentante comune si applicano gli articoli 2417 e 2418.
2447-novies. (Rendiconto finale). Quando si realizza ovvero è divenuto
impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera
a) del primo comma dell'articolo 2447-bis, gli amministratori o il consiglio di
gestione redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei
sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere
depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni
contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il
patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante
lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal
deposito di cui al comma precedente. Si applicano in tal caso, in quanto
compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della società.
Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio
destinato, i diritti dei creditori previsti dall'articolo 2447-quinquies.
La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri
casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In
tali ipotesi ed in quella di fallimento della società si applicano le
disposizioni del presente articolo.
2447-decies. (Finanziamento destinato ad uno specifico affare). Il contratto
relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del
primo comma dell'articolo 2447-bis può prevedere che al rimborso totale o
parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei
proventi dell'affare stesso.
Il contratto deve contenere:
- una descrizione dell'operazione che consenta
di individuarne lo specifico oggetto; le modalità ed i tempi di
realizzazione; i costi previsti ed i ricavi attesi;
- il piano finanziario dell'operazione,
indicando la parte coperta dal finanziamento e quella a carico della società;
- i beni strumentali necessari alla
realizzazione dell'operazione;
- le specifiche garanzie che la società offre
in ordine all'obbligo di esecuzione del contratto e di corretta e tempestiva
realizzazione dell'operazione;
- i controlli che il finanziatore, o soggetto
da lui delegato, può effettuare sull'esecuzione dell'operazione;
- la parte dei proventi destinati al rimborso
del finanziamento e le modalità per determinarli;
- le eventuali garanzie che la società presta
per il rimborso di parte del finanziamento;
- il tempo massimo di rimborso, decorso il
quale nulla più è dovuto al finanziatore.
I proventi dell'operazione costituiscono
patrimonio separato da quello della società, e da quello relativo ad ogni altra
operazione di finanziamento effettuata ai sensi della presente disposizione, a
condizione:
- che copia del contratto sia depositata per
l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;
- che la società adotti sistemi di incasso e
di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi
dell'affare ed a tenerli separati dal restante patrimonio della società.
Alle condizioni di cui al comma precedente, sui
proventi, sui frutti di essi e degli investimenti eventualmente effettuati in
attesa del rimborso al finanziatore, non sono ammesse azioni da parte dei
creditori sociali; alle medesime condizioni, delle obbligazioni nei confronti
del finanziatore risponde esclusivamente il patrimonio separato, tranne
l'ipotesi di garanzia parziale di cui al secondo comma, lettera g).
I creditori della società, sino al rimborso del finanziamento, o alla scadenza
del termine di cui al secondo comma, lettera h) sui beni strumentali destinati
alla realizzazione dell'operazione possono esercitare esclusivamente azioni
conservative a tutela dei loro diritti.
Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione
dell'operazione cessano le limitazioni di cui al comma precedente, ed il
finanziatore ha diritto di insinuazione al passivo per il suo credito, al netto
delle somme di cui ai commi terzo e quarto.
Fuori dall'ipotesi di cartolarizzazione previste dalle leggi vigenti, il
finanziamento non può essere rappresentato da titoli destinati alla
circolazione.
La nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo
comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l'indicazione della
destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni.
SEZIONE XII
2448. (Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese). Gli atti per i
quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese
sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società
provi che i terzi ne erano a conoscenza.
Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di
cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di
essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.
SEZIONE XIII
Delle società con partecipazione dello stato o di enti pubblici
2449. (Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici). Se lo Stato
o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto
può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o
sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza.
Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza
nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli
enti che li hanno nominati.
Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
2450. (Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da enti pubblici). Le
disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso in cui la
legge o lo statuto attribuisca allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza
di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o
componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la legge disponga
diversamente.
Qualora uno o più sindaci siano nominati dallo Stato, il presidente del
collegio sindacale deve essere scelto tra essi.
SEZIONE XIV
Delle società di interesse nazionale
2451. (Norme applicabili). Le disposizioni di questo capo si applicano anche
alle società per azioni d'interesse nazionale, compatibilmente con le
disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono per tali società una
particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle
azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei
dirigenti.".
articolo 2
Modifica della disciplina riguardante le società in accomandita per azioni
1. Il Capo VI del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal
seguente:
"CAPO VI
Della società in accomandita per azioni
2452. (Responsabilità e partecipazioni). Nella società in accomandita per
azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le
obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della
quota di capitale sottoscritta.
Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.
2453. (Denominazione sociale). La denominazione della società è costituita dal
nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in
accomandita per azioni.
2454. (Norme applicabili). Alla società in accomandita per azioni sono
applicabili le norme relative alla società per azioni, in quanto compatibili
con le disposizioni seguenti.
2455. (Soci accomandatari). L'atto costitutivo deve indicare i soci
accomandatari.
I soci accomandatari sono di diritto amministratori e sono soggetti agli
obblighi degli amministratori della società per azioni.
2456. (Revoca degli amministratori). La revoca degli amministratori deve essere
deliberata con la maggioranza prescritta per le deliberazioni dell'assemblea
straordinaria della società per azioni.
Se la revoca avviene senza giusta causa, l'amministratore revocato ha diritto al
risarcimento dei danni.
2457. (Sostituzione degli amministratori). L'assemblea con la maggioranza
indicata nell'articolo precedente provvede a sostituire l'amministratore che,
per qualunque causa, ha cessato dal suo ufficio. Nel caso di pluralità di
amministratori, la nomina deve essere approvata dagli amministratori rimasti in
carica.
Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento
dell'accettazione della nomina.
2458. (Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amministratori). In caso di
cessazione dall'ufficio di tutti gli amministratori, la società si scioglie se
nel termine di centottanta giorni non si è provveduto alla loro
sostituzione e i sostituti non hanno accettato la carica.
Per questo periodo il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio
per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L'amministratore
provvisorio non assume la qualità di socio accomandatario.
2459. (Sindaci, consiglio di sorveglianza e azione di responsabilità). I soci
accomandatari non hanno diritto di voto per le azioni ad essi spettanti nelle
deliberazioni dell'assemblea che concernono la nomina e la revoca dei sindaci
ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e l'esercizio dell'azione di
responsabilità.
2460. (Modificazioni dell'atto costitutivo). Le modificazioni dell'atto
costitutivo devono essere approvate dall'assemblea con le maggioranze prescritte
per l'assemblea straordinaria della società per azioni, e devono inoltre essere
approvate da tutti i soci accomandatari.
2461. (Responsabilità degli accomandatari verso i terzi). La responsabilità
dei soci accomandatari verso i terzi è regolata dall'articolo 2304.
Il socio accomandatario che cessa dall'ufficio di amministratore non risponde
per le obbligazioni della società sorte posteriormente all'iscrizione nel
registro delle imprese della cessazione dall'ufficio.".
articolo 3
Modifica della disciplina riguardante le società a responsabilità limitata
1. Il Capo VII del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito dal
seguente:
"CAPO VII
Della società a responsabilità limitata
SEZIONE I
Disposizioni generali
2462.(Responsabilità). Nella società a responsabilità limitata per le
obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel
periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona,
questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati
secondo quanto previsto dall'articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata
la pubblicità prescritta dall'articolo 2470.
2463. (Costituzione). La società può essere costituita con contratto o con
atto unilaterale.
L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:
- il cognome e il nome o la denominazione, la
data e il luogo di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la
cittadinanza di ciascun socio;
- la denominazione, contenente l'indicazione
di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede
della società e le eventuali sedi secondarie;
- l'attività che costituisce l'oggetto
sociale;
- l'ammontare del capitale, non inferiore a
diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
- i conferimenti di ciascun socio e il valore
attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
- la quota di partecipazione di ciascun socio;
- le norme relative al funzionamento della
società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
- le persone cui è affidata l'amministrazione
e gli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile;
- l'importo globale, almeno approssimativo,
della spese per la costituzione poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità
limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.
SEZIONE II
Dei conferimenti e delle quote
2464. (Conferimenti). Il valore dei conferimenti non può essere
complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di
valutazione economica.
Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve
farsi in danaro.
Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca
almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero
soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero
ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo
almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione
bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la
polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in
danaro.
Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni
degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono
essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.
Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di
assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per
l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per
oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal
caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono
essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del
corrispondente importo in danaro presso la società.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere
effettuati nei novanta giorni.
2465. (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti). Chi conferisce
beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di
una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una
società di revisione iscritta nell'apposito registro albo. La relazione, che
deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei
criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno
pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale
sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto
costitutivo.
La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte
della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale
sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli
amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle
imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma
dell'articolo 2479.
Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma
dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343-bis.
2466. (Mancata esecuzione dei conferimenti). Se il socio non esegue il
conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio
moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano
utile promuovere azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti, possono
vendere agli altri soci in proporzione della loro partecipazione la quota del
socio moroso. La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il
valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per
l'acquisto, se l'atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all'incanto.
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori
escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere
ridotto in misura corrispondente.
Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per
qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o
la garanzia bancaria prestate ai sensi dell'articolo 2464. Resta salva in tal
caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del
corrispondente importo di danaro.
2467. (Finanziamenti dei soci). Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore
della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori
e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società,
deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della
società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un
momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla
società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al
patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale
sarebbe stato ragionevole un conferimento.
2468. (Quote di partecipazione). Le partecipazioni dei soci non possono essere
rappresentate da azioni né costituire oggetto di sollecitazione
all'investimento.
Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti
sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno
posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei
soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a
singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società
o la distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto
previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente
comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari
devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità
previste dagli articoli 1105 e 1106. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro
delle partecipazioni si applica l'articolo 2352.
2469. (Trasferimento delle partecipazioni). Le partecipazioni sono liberamente
trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo
contraria disposizione dell'atto costitutivo.
Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne
subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi
senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso
concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi
possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali
casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni
dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione,
prima del quale il recesso non può essere esercitato.
2470. (Efficacia e pubblicità). Il trasferimento delle partecipazioni ha
effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci
secondo quanto previsto nel successivo comma.
L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato
entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del
registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta
dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino
il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di
morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del
legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione
nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per
azioni.
Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse
che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle
imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.
Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona
dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del
registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e
nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione,
del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori
ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle
imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità
prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto
comma devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei
soci e devono indicare la data di tale iscrizione.
2471. (Espropriazione della partecipazione). La partecipazione può formare
oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al
debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Gli
amministratori procedono senza indugio all'annotazione nel libro dei soci.
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere
notificata alla società a cura del creditore.
Se la partecipazione non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore
e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha
luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni
dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo
stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso di fallimento di
un socio.
2471-bis. (Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione). La partecipazione
può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro. Salvo quanto disposto dal
terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni
dell'articolo 2352.
2472. (Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti). Nel caso
di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con
l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel
libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta
al socio moroso è rimasta infruttuosa.
2473. (Recesso del socio). L'atto costitutivo determina quando il socio può
recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di
recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o
del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di
liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o
più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di
operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della
società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei
diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano
salve le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività
di direzione e coordinamento.
Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso
compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di
almeno centottanta giorni; l'atto costitutivo può prevedere un
periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.
I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della
propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è
determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della
dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta
tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede
anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso
il primo comma dell'articolo 1349.
Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di
recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione
del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da
parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da
parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non
avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza
corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si
applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il
rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in
liquidazione.
Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di
efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è
deliberato lo scioglimento della società.
2473-bis. (Esclusione del socio). L'atto costitutivo può prevedere specifiche
ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le
disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della
partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
2474. (Operazioni sulle proprie partecipazioni). In nessun caso la società può
acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie, ovvero accordare
prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
SEZIONE III
Dell'amministrazione della società e dei controlli
2475. (Amministrazione della società). Salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci
nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.
All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma
dell'articolo 2383.
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il
consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo
quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione
sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si
applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può
prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla
base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti
dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della
decisione ed il consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione,
nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in
ogni caso di competenza dell'organo amministrativo..
2475-bis. (Rappresentanza della società). Gli amministratori hanno la
rappresentanza generale della società.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto
costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai
terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno
della società.
2475-ter. (Conflitto di interessi). I contratti conclusi dagli amministratori
che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto
proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della
società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante
di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le
cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta
giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti
dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede
dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.
2476. (Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci). Gli
amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni
derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto
costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità
non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a
cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio
dissenso.
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli
amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare,
anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti
relativi all'amministrazione.
L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun
socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella
gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca
degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il
provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di
regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di
giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità
contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte
della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante
almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci
che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento
dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente
danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei
precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il
compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli
amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione
sociale.
2477. (Controllo legale dei conti). L'atto costitutivo può prevedere,
determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di
un revisore.
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è
inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.
La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi
consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma
dell'articolo 2435 bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due
dei predetti limiti non vengono superati.
Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema
di società per azioni.
2478. (Libri sociali obbligatori). Oltre i libri e le altre scritture contabili
prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:
- il libro dei soci, nel quale devono essere
indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i
versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone
dei soci;
- il libro delle decisioni dei soci, nel quale
sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se
redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo
del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata
dalla società;
- il libro delle decisioni degli
amministratori;
- il libro delle decisioni del collegio
sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura
degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci o del revisore.
I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico
socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro
indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa
anteriore al pignoramento.
2478-bis. (Bilancio e distribuzione degli utili ai soci). Il bilancio deve
essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423, 2423-bis, 2423-ter,
2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 e 2431, salvo
quanto disposto dall'articolo 2435- bis. Esso è presentato ai soci entro il
termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un
maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma
dell'articolo 2364.
Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono
essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma
dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli
altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.
La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli
utili ai soci.
Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e
risultanti da bilancio regolarmente approvato.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a
distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto
in misura corrispondente.
Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non
sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio
regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.
SEZIONE IV
Delle decisioni dei soci
2479. (Decisioni dei soci). I soci decidono sulle materie riservate alla loro
competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più
amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale
sociale sottopongono alla loro approvazione:
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
- l'approvazione del bilancio e la
distribuzione degli utili;
- la nomina, se prevista nell'atto
costitutivo, degli amministratori;
- la nomina nei casi previsti dall'articolo
2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che
comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato
nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni
dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso
espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono
risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla
stessa.
Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma ed
in ogni caso con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del
secondo comma del presente articolo oppure quando lo richiedono uno o più
amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del
capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante
deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479-bis.
Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente
articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono
prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del
capitale sociale.
2479-bis. (Assemblea dei soci). L'atto costitutivo determina i modi di
convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva
informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è
effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni
prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci.
Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi
rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo
quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2).
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'assemblea si riunisce presso
la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che
rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza
assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo
2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del
capitale sociale.
L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in
mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea
verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la
legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati
delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel
verbale.
In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa
l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o
informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
2479-ter. (Invalidità delle decisioni dei soci). Le decisioni dei soci che non
sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere
impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal
collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro
delle decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne
sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può
assegnare un termine non superiore a centottanta giorni per l'adozione di
una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.
Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del
precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci
che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello
della società.
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza
assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse
entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del secondo
comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che
modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, quarto, sesto, settimo e
ottavo comma, 2378, 2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.
SEZIONE V
Delle modificazioni dell'atto costitutivo
2480.(Modificazioni dell'atto costitutivo). Le modificazioni dell'atto
costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo
2479-bis. Il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436.
2481. (Aumento di capitale). L'atto costitutivo può attribuire agli
amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, determinandone i
limiti e le modalità di esercizio; la decisione degli amministratori, che deve
risultare da verbale redatto senza indugio da notaio, deve essere depositata ed
iscritta a norma dell'articolo 2436.
La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando
i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.
2481-bis. (Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti). In caso di
decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai
soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi
possedute. L'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui
all'articolo 2482-ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche
mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci
che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma
dell'articolo 2473.
La decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo e le
modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di
sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal
momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere
sottoscritto. La decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità,
che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia
sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto nel termine stabilito
dalla decisione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni
raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente
consentito.
Salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto
comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono,
all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per
cento della parte di capitale sottoscritta e, se previsto, l'intero
soprapprezzo. Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica
quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464.
Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in
danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.
Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono
depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che
l'aumento di capitale è stato eseguito.
2481-ter. (Passaggio di riserve a capitale). La società può aumentare il
capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in
quanto disponibili.
In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.
2482. (Riduzione del capitale sociale). La riduzione del capitale sociale può
avere luogo, nei limiti previsti dal numero 4) dell'articolo 2463, mediante
rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo
dei versamenti ancora dovuti.
La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita
soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese
della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale
anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i
creditori oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che
l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.
2482-bis. (Riduzione del capitale per perdite). Quando risulta che il capitale
è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori
devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni
provvedimenti.
All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla
situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti
dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del revisore. Se l'atto costitutivo
non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere
depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea,
perché i soci possano prenderne visione.
Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.
Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un
terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il
capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori
e i sindaci o il revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere
al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle
perdite risultanti dal bilancio.
Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto
soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura
degli amministratori.
Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.
2482-ter. (Riduzione del capitale al disotto del minimo legale). Se, per la
perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo
stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza
indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il
contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.
2482-quater. (Riduzione del capitale per perdite e diritti dei soci. In tutti i
casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle
quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.
2483. (Emissione di titoli di debito). Se l'atto costitutivo lo prevede, la
società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo
attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determinando
gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.
I titoli emessi ai sensi del precedente comma possono essere sottoscritti
soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma
delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito,
chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli
acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società
medesima.
La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le
modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il
registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della
maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali
condizioni e modalità.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie
di società e alle riserve di attività.".
articolo 4
Modifica della disciplina riguardante lo scioglimento e la liquidazione delle
società di capitali
- Il Capo VIII del Titolo V del Libro V
del codice civile è sostituito dal seguente:
"CAPO VIII
Scioglimento e liquidazione delle società di capitali
2484. (Cause di scioglimento). Le società per azioni, in accomandita per azioni
e a responsabilità limitata si sciolgono:
- per il decorso del termine;
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o
per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea,
all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche
statutarie;
- per l'impossibilità di funzionamento o per
la continuata inattività dell'assemblea;
- per la riduzione del capitale al disotto del
minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
- nelle ipotesi previste dagli articoli
2437-quater e 2473;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dall'atto
costitutivo o dallo statuto.
La società inoltre si scioglie per le altre cause
previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si
applicano in quanto compatibili.
Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri
1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio
del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne
accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma,
alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.
Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento,
essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare
gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.
2485. (Obblighi degli amministratori). Gli amministratori devono senza indugio
accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli
adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di
ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni
subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma,
il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci,
accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere
iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.
2486. (Poteri degli amministratori). Al verificarsi di una causa di scioglimento
e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli
amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della
conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni
arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od
omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
2487. (Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della
liquidazione). Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo
comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che
l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori,
contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare
l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le
modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:
- il numero dei liquidatori e le regole di
funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione
di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la
liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla
cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni
o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del
valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di
singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
Se gli amministratori omettono la convocazione di
cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o
amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si
costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.
L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le
modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al
primo comma.
I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una
giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico
ministero.
2487-bis. (Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti). La nomina dei
liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le
loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle
imprese.
Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di
società in liquidazione.
Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla
carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti
alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione
relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna
viene redatto apposito verbale.
2487-ter. (Revoca dello stato di liquidazione). La società può in ogni momento
revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di
scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze
richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica
l'articolo 2436.
La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel
registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il
consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno
dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori
all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma
dell'articolo 2445.
2488. (Organi sociali). Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle
assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto
compatibili, anche durante la liquidazione.
2489. (Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori). Salvo diversa
disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno
il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.
I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e
diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i
danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le
norme in tema di responsabilità degli amministratori.
2490. (Bilanci in fase di liquidazione). I liquidatori devono redigere il
bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio
della società, per l'approvazione all'assemblea o, nel caso previsto dal terzo
comma dell'articolo 2479, ai soci. Si applicano, in quanto compatibili con la
natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli
articoli 2423 e seguenti.
Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive,
anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per
realizzarla.
Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di
valutazione adottati.
Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le
variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio
approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio
deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori a norma
del terzo comma dell'articolo 2487-bis, con le eventuali osservazioni dei
liquidatori.
Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di
impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la
relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota
integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.
Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui
al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle
imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495.
2491. (Poteri e doveri particolari dei liquidatori). Se i fondi disponibili
risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori
possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della
liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla
disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei
creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla
prestazione da parte del socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni
cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma
precedente.
2492. (Bilancio finale di liquidazione). Compiuta la liquidazione, i liquidatori
devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio
o azione nella divisione dell'attivo.
Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei
sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è depositato
presso l'ufficio del registro delle imprese.
Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni
socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei
liquidatori.
I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i
soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia
decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non
intervenuti.
2493. (Approvazione tacita del bilancio). Decorso il termine di novanta
giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di
liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi
relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati
di fronte ai soci.
Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza
riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa
approvazione del bilancio.
2494. (Deposito delle somme non riscosse). Le somme spettanti ai soci, non
riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del
bilancio a norma dell'articolo 2492, devono essere depositate presso una banca
con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se
queste sono al portatore.
2495. (Cancellazione della società). Approvato il bilancio finale di
liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal
registro delle imprese.
Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori
sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei
soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio
finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento
è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla
cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.
2496. (Deposito dei libri sociali). Compiuta la liquidazione, la distribuzione
dell'attivo o il deposito indicato nell'articolo 2494, i libri della società
devono essere depositati e conservati per dieci anni presso l'ufficio del
registro delle imprese; chiunque può esaminarli, anticipando le spese.".
articolo 5
Nuove norme in tema di direzione e coordinamento di società
- Il
Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile è sostituito
dal seguente:
"CAPO IX
Direzione e coordinamento di società
2497. (Responsabilità). Le società o gli enti che, esercitando attività di
direzione e coordinamento di società, agiscono nell'interesse imprenditoriale
proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e
imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei
confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al
valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali
per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. Non vi è
responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato
complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente
eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti
del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l'ente che
esercita l'attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati
soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.
Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione
straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l'azione
spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario
liquidatore o dal commissario straordinario.
2497-bis. (Pubblicità). La società deve indicare la propria soggezione
all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella
corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso
la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.
E' istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono
indicati i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e
quelle che vi sono soggette.
Gli amministratori che omettono l'indicazione di cui al comma primo ovvero
l'iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è
cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti
abbia recato ai soci o ai terzi.
La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un
prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società
o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento.
Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i
rapporti intercorsi con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento e
con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività
ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati.
2497-ter. (Motivazione delle decisioni). Le decisioni delle società soggette ad
attività di direzione e coordinamento, quando da questa influenzate, debbono
essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e
degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato
adeguato conto nella relazione di cui all'articolo 2428.
2497-quater. (Diritto di recesso). Il socio di società soggetta ad attività di
direzione e coordinamento può recedere:
- quando la società o l'ente che esercita
attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che
implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una
modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che
alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali
della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento;
- quando a favore del socio sia stata
pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di
direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497; in tal caso il
diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera
partecipazione del socio;
- all'inizio ed alla cessazione dell'attività
di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società con
azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle
condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta
pubblica di acquisto.
Si applicano, a seconda dei casi ed in quanto
compatibili, le disposizioni previste per il diritto di recesso del socio nella
società per azioni o in quella a responsabilità limitata.
2497-quinquies. (Finanziamenti nell'attività di direzione e coordinamento). Ai
finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di
direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa
sottoposti si applica l'articolo 2467.
2497-sexies. (Presunzioni). Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si
presume salvo prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento di
società sia esercitata dalle società o enti tenuti al consolidamento dei loro
bilanci o che comunque le controllano ai sensi dell'articolo 2359.
Le disposizioni del presente capo si applicano altresì a chi esercita attività
di direzione e coordinamento di società sulla base di un contratto con le
società medesime o di clausole dei loro statuti.".
articolo 6
Modifica della disciplina riguardante la trasformazione, la fusione e la
scissione delle società di capitali
1. Dopo il Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il
seguente:
"CAPO X
Della trasformazione, della fusione e della scissione
SEZIONE I
Della trasformazione
2498. (Continuità dei rapporti giuridici). Con la trasformazione l'ente
trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti
anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.
2499.(Limiti alla trasformazione). Può farsi luogo alla trasformazione anche in
pendenza di procedura concorsuale, purchè non vi siano incompatibilità con le
finalità o lo stato della stessa.
2500. (Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione).
La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le
indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato.
L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo
adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità
richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.
La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui
al comma precedente.
2500-bis. (Invalidità della trasformazione). Eseguita la pubblicità di cui
all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può
essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai
partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.
2500-ter. (Trasformazione di società di persone). Salvo diversa disposizione
del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di
capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata
secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che
non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.
Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante
dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli
elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima
redatta a norma dell'articolo 2343 o, nel caso di società a responsabilità
limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per
azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile,
quarto comma dell'articolo 2343.
2500-quater. (Assegnazione di azioni o quote). Nel caso previsto dall'articolo
2500-ter, ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di
una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi
successivi.
Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una
quota in misura corrispondente alla partecipazione che l'atto costitutivo gli
riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i
soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.
Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri
soci si riducono proporzionalmente.
2500-quinquies. (Responsabilità dei soci). La trasformazione non libera i soci
a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali
sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se
non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla
trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di
trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che
garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente
negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2500-sexies. (Trasformazione di società di capitali). Salvo diversa
disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di
capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le
modifiche dello statuto. E' comunque richiesto il consenso dei soci che con la
trasformazione assumono responsabilità illimitata.
Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni
e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare
depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono
l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di
prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.
Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al
valore della sua quota o delle sue azioni.
I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono
illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla
trasformazione.
2500-septies. (Trasformazione eterogenea da società di capitali). Le società
disciplinate nei Capi V, VI, VII del presente Titolo possono trasformarsi in
consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda,
associazioni non riconosciute e fondazioni.
Si applica l'articolo. 2500-sexies, in quanto compatibile.
La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli
aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità
illimitata.
La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il Capo
II del Titolo II del Libro Primo ricollega all'atto di fondazione o alla volontà
del fondatore.
2500-octies. (Trasformazione eterogenea in società di capitali). I consorzi, le
società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le
fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei Capi V,
VI e VII del presente Titolo.
La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di
aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la
maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento
anticipato.
La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa
dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge;
non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi
pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della
società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli
associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.
La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità
governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni o quote sono
assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza,
dell'articolo 31.
2500-novies. (Opposizione dei creditori). In deroga a quanto disposto dal terzo
comma dell'articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta
giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso
articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei
creditori che non hanno dato il consenso.
I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione.
Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.
SEZIONE II
Della fusione delle società
2501. (Forme di fusione). La fusione di più società può eseguirsi mediante la
costituzione di una nuova società, o mediante l'incorporazione in una società
di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione
che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
2501-bis. (Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento). Nel caso di
fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il
controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di
quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti
debiti, si applica la disciplina del presente articolo.
Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse
finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società
risultante dalla fusione.
La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che
giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con
indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli
obiettivi che si intendono raggiungere.
La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la
ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del
precedente secondo comma.
Al progetto deve essere allegata relazione della società di revisione
incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o
della società acquirente.
Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli
articoli 2505 e 2505-bis.
2501-ter. (Progetto di fusione). L'organo amministrativo delle società
partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in
ogni caso risultare:
- il tipo, la denominazione o ragione sociale,
la sede delle società partecipanti alla fusione;
- l'atto costitutivo della nuova società
risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali
modificazioni derivanti dalla fusione;
- il rapporto di cambio delle azioni o quote,
nonché l'eventuale conguaglio in danaro;
- le modalità di assegnazione delle azioni o
delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella
incorporante;
- la data dalla quale tali azioni o quote
partecipano agli utili;
- la data a decorrere dalla quale le
operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al
bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- il trattamento eventualmente riservato a
particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle
azioni;
- i vantaggi particolari eventualmente
proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società
partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del
comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore
nominale delle azioni o delle quote assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese
del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.
Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la decisione in ordine alla
fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo che i soci rinuncino al
termine con consenso unanime.
2501-quater. (Situazione patrimoniale). L'organo amministrativo delle società
partecipanti alla fusione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul
bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita
ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il
progetto di fusione è depositato nella sede della società.
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo
esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del
deposito indicato nel primo comma.
2501-quinquies. (Relazione dell'organo amministrativo). L'organo amministrativo
delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che
illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di
fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.
2501-sexies. (Relazione degli esperti). Uno o più esperti per ciascuna società
devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle
azioni o delle quote, che indichi:
- il metodo o i metodi seguiti per la
determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
dall'applicazione di ciascuno di essi;
- le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere
sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del
rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi
nella determinazione del valore adottato.
L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti nell'albo dei
revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nell'apposito albo e,
se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società
per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo
in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati
regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione.
In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente
richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla
fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione
tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria
verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai
loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice
di procedura civile.
Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in
ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione
di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343.
2501-septies. (Deposito di atti). Devono restare depositati in copia nella sede
delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono
la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con
consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:
- il progetto di fusione con le relazioni
indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
- i bilanci degli ultimi tre esercizi delle
società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui
compete l'amministrazione e il controllo contabile;
- le situazioni patrimoniali delle società
partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater;
I soci hanno diritto di prendere visione di questi
documenti e di ottenerne gratuitamente copia.
2502. (Decisione in ordine alla fusione). La fusione è decisa da ciascuna delle
società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se
l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione
avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci
determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà
di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società
di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto
costitutivo o statuto.
La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter
solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.
2502-bis. (Deposito e iscrizione della decisione di fusione). La deliberazione
di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata
per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati
nell'articolo 2501-septies. Si applica l'articolo 2436.
La decisione di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve
essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese,
insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-septies; il deposito va
effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o
quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.
2503. (Opposizione dei creditori). La fusione può essere attuata solo dopo
sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis,
salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano
anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il
pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle
somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui
all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla
fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria
responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la
situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione
rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.
Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori indicati al comma
precedente possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare
opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.
2503-bis. (Obbligazioni). I possessori di obbligazioni delle società
partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503,
salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante
avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno
novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il
diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà
di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro
spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia
stata approvata dall'assemblea prevista dall'articolo 2415.
2504(Atto di fusione). La fusione deve risultare da atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio o
dei soggetti cui compete l'amministrazione della società risultante dalla
fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro
delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla
fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella
incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti
alla fusione.
2504-bis. (Effetti della fusione). La società che risulta dalla fusione o
quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società
partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche
processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni
prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può
tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter,
numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono
iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia
della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere
imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società
partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni
previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di
società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì
essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori
attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla
fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali
ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a
responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle
rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle
iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno
dato il loro consenso.
2504-ter. (Divieto di assegnazione di azioni o quote). La società che risulta
dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle
società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società
fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.
La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di
quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società
fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società
incorporante.
2504-quater. (Invalidità della fusione). Eseguite le iscrizioni dell'atto di
fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di
fusione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci
o ai terzi danneggiati dalla fusione.
2505. (Incorporazione di società interamente possedute). Alla fusione per
incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le
quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-ter, primo
comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies.
L'atto costitutivo o lo statuto può prevedere che la fusione per incorporazione
di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima
sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi
amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle
società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'articolo 2501-ter e,
quanto alla società incorporante, anche quelle dell'articolo 2501-septies,
primo comma, numeri 1 e 2.
I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento
del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società
entro otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dell'articolo 2501-ter,
chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della
incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502.
2505-bis. (Incorporazione di società possedute al novanta per cento). Alla
fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede
almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le
disposizioni dell'articolo 2501-sexies, qualora venga concesso agli altri soci
della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote
dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei
criteri previsti per il recesso.
L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per
incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta
per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società
incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da
atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo
2501-septies, primo comma, numeri 1) e 2), e che l'iscrizione prevista
dall'articolo 2501-ter, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante,
almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione
da parte della società incorporata.
Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505.
2505-ter. (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione
nel registro delle imprese). Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi
degli articoli 2501-ter 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti
dall'articolo 2448.
2505-quater. (Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da
azioni). Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del
presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le
disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-ter, secondo comma; le
disposizioni dell'articolo 2501- sexies possono essere derogate con il consenso
di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione; i termini di cui agli
articoli 2501-ter, quarto comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma,
sono ridotti alla metà.
SEZIONE III
Della scissione delle società
2506. (Forme di scissione). Con la scissione una società assegna l'intero suo
patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del
suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o
quote ai suoi soci.
E' consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento
del valore nominale delle azioni o quote attribuite. E' consentito inoltre che,
per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni di una delle
società beneficiarie della scissione, ma azioni della società scissa.
La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza
liquidazione, ovvero continuare la propria attività.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione
che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
2506-bis. (Progetto di scissione). L'organo amministrativo delle società
partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati
indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione
degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie
e dell'eventuale conguaglio in danaro.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto,
esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa,
è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del
patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della
determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della
società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società
trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto,
rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la
società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è
limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società
beneficiaria.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle
azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una
attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di
partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei
soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni
per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il
recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma
dell'articolo 2501-ter.
2506-ter. (Norme applicabili). L'organo amministrativo delle società
partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione
illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.
La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di
distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del
patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che
eventualmente rimanga nella società scissa.
Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la relazione ivi prevista non è
richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più
nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote
diversi da quello proporzionale.
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari
che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo
amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei
precedenti commi.
Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502,
2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505-bis e 2505-ter.
Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono
riferiti anche alla scissione.
2506-quater. (Effetti della scissione). La scissione ha effetto dall'ultima
delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese
in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita
una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di
società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, numeri
5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. Si applica il quarto
comma dell'articolo 2504-bis.
Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari
relativi alla società scissa.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo
del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società
scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.".
articolo 7
Norme in tema di società costituite all'estero
1. Dopo il Capo X del Titolo V del Libro V del codice civile è aggiunto il
seguente:
"CAPO XI
Delle società costituite all'estero
2507. (Rapporti con il diritto comunitario). L'interpretazione ed applicazione
delle disposizioni contenute nel presente capo è effettuata in base ai principi
dell'ordinamento delle Comunità europee.
2508. (Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato). Le
società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato
una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per
ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli
atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni,
il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei
relativi poteri.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non può essere
opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da
quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.
Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le
sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che
la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite
all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'articolo 2250;
devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso la
quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.
2509. (Società estere di tipo diverso da quelle nazionali). Le società
costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo
codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che
riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel registro
delle imprese e la responsabilità degli amministratori.
2509-bis. (Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità). Fino
all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome
della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni
sociali.
2510. (Società con prevalenti interessi stranieri). Sono salve le disposizioni
delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni
l'esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali siano
rappresentati interessi stranieri.".
articolo 8
Nuova disciplina delle società cooperative
- Il Titolo VI del Libro V del codice civile
è sostituito dal seguente:
"TITOLO VI
Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
CAPO I
Delle società cooperative
SEZIONE I
Disposizioni generali cooperative a mutualità prevalente
2511. (Società cooperative). Le cooperative sono società a capitale variabile
con scopo mutualistico.
2512. (Cooperativa a mutualità prevalente). Sono società cooperative a
mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o
utenti di beni o servizi;
si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle
prestazioni lavorative dei soci;
si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli
apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito
albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.
2513. (Criteri per la definizione della prevalenza). Gli amministratori e i
sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo
nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti
parametri:
i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono
superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle
prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del
costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9;
il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni
conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del
totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7,
ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui
all'articolo 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la
condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata
delle percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la
quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta
per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.
2514. (Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente).
Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo
dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato;
il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai
soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo
previsto per i dividendi;
il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero
patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi
eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui
al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
2515. (Denominazione sociale). La denominazione sociale, in qualunque modo
formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.
L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno
scopo mutualistico.
Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e
nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a
mutualità prevalente.
2516. (Rapporti con i soci). Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti
mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.
2517. (Enti mutualistici). Le disposizioni del presente titolo non si applicano
agli enti mutualistici diversi dalle società.
2518. (Responsabilità per le obbligazioni sociali). Nelle società cooperative
per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
2519. (Norme applicabili). Alle società cooperative, per quanto non previsto
dal presente titolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla
società per azioni.
L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto
compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle
cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un
attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.
2520. (Leggi speciali). Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono
soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.
La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare
beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non
soci.
SEZIONE II
Della costituzione
2521. (Atto costitutivo). La società deve costituirsi per atto pubblico.
L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività
mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche
con terzi.
L'atto costitutivo deve indicare:
- il cognome e il nome o la denominazione, il
luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la
cittadinanza dei soci;
- la denominazione, e il comune ove è posta
la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- la indicazione specifica dell'oggetto
sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;
- la quota di capitale sottoscritta da ciascun
socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il
loro valore nominale;
- il valore attribuito ai crediti e ai beni
conferiti in natura;
- i requisiti e le condizioni per l'ammissione
dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- le condizioni per l'eventuale recesso o per
la esclusione dei soci;
- le regole per la ripartizione degli utili e
i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- le forme di convocazione dell'assemblea, in
quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- il sistema di amministrazione adottato, il
numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno
la rappresentanza della società;
- il numero dei componenti del collegio
sindacale;
- la nomina dei primi amministratori e
sindaci;
- l'importo globale, almeno approssimativo,
delle spese per la costituzione poste a carico delle società.
Lo statuto contenente le norme relative al
funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si
considera parte integrante dell'atto costitutivo.
I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti
che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività
mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono
parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e
approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee
straordinarie.
2522. (Numero dei soci). Per costituire una società cooperativa è necessario
che i soci siano almeno nove.
Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i
medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a
responsabilità limitata.
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a
quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine
massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere
posta in liquidazione.
La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di
particolari categorie di cooperative.
2523. (Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società). Il notaio
che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni
presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è
stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330.
Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli
articoli 2331 e 2332.
2524. (Variabilità del capitale). Il capitale sociale non è determinato in un
ammontare prestabilito.
Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, nelle forme previste
dall'articolo 2528 non importa modificazione dell'atto costitutivo.
La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto
costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.
L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata
dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.
SEZIONE III
Delle quote e delle azioni
2525. (Quote e azioni). Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può
essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio
può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore
nominale superi tale somma.
L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può
elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del
capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o
alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi
diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo
2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di
beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e
2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai
sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato
l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non
completamente liberate.
2526. (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito). L'atto
costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la
disciplina prevista per le società per azioni.
L'atto costitutivo stabilisce i diritti di amministrazione o patrimoniali
attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni
cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione
degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve
indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti
finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti
spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna
assemblea generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è
disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità
limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di
amministrazione solo a investitori qualificati .
2527. (Requisiti dei soci). L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per
l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non
discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica
svolta.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese
identiche o affini con quella della cooperativa.
L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi,
l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione
dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I
soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo
del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non
superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che
spettano agli altri soci cooperatori.
2528. (Procedura di ammissione e carattere aperto della società). L'ammissione
di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda
dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il
soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione
del bilancio su proposta dagli amministratori.
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la
deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli
interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha
proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che
sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non
accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima
successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle
determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.
2529. (Acquisto delle proprie quote o azioni). L'atto costitutivo può
autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della
società, purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma
dell'articolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti
degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo
bilancio regolarmente approvato.
2530. (Trasferibilità della quota o delle azioni). La quota o le azioni dei
soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la
cessione non è autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne
comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al
socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione
e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i
requisiti previsti per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro
il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può
proporre opposizione al tribunale.
Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio
può recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni. Il diritto
di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione,
non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del
socio nella società.
2531. (Mancato pagamento delle quote o delle azioni). Il socio che non esegue in
tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può,
previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma
dell'articolo 2533.
2532. (Recesso del socio). Il socio cooperatore può recedere dalla società nei
casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere
parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.
Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se
non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne
immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla
comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o
l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra
socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,
se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura
dell'esercizio successivo.
2533. (Esclusione del socio). L'esclusione del socio, oltre che nel caso
indicato all'articolo 2531, può aver luogo:
- nei casi previsti dall'atto costitutivo;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni
che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal
rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti
previsti per la partecipazione alla società;
- nei casi previsti dall'articolo 2286;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo
comma.
L'esclusione deve essere deliberata dagli
amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al
tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del
rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici
pendenti.
2534. (Morte del socio). In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto
alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni
dell'articolo seguente.
L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per
l'ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto.
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi
debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e
la società consenta la divisione.
2535. (Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente). La
liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del
bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la
morte del socio.
La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in
proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri
stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione
comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel
patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del
capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione
del bilancio. L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota
o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell'articolo
2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli
interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo
di cinque anni.
2536. (Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi). Il socio che cessa
di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei
conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la
esclusione o la cessione della quota si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta
l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei
limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso
delle azioni.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società
gli eredi del socio defunto.
2537. (Creditore particolare del socio). Il creditore particolare del socio
cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota
e sulle azioni del medesimo.
SEZIONE IV
Degli organi sociali
2538. (Assemblea). Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il
numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo determina i limiti al diritto
di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci
cooperatori.
Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più
voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al
numero dei loro membri.
Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso
l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto
costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione
della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite
per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi
possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni
caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti
all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità
delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate
secondo il numero dei voti spettanti ai soci.
L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza,
ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di
convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste
in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i
voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea.
2539. (Rappresentanza nell'assemblea). Nelle cooperative disciplinate dalle
norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un
massimo di dieci soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche
dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo
che collaborano all'impresa.
2540. (Assemblee separate). L'atto costitutivo delle società cooperative può
prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche
materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.
Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società
cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più
province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni
mutualistiche.
L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione
e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni
caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee
separate.
I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche
i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.
Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi
dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee
separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate
irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità
della deliberazione.
Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente
impugnate.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative
con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati.
2541. (Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari). Se sono
stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale
di ciascuna categoria delibera:
- sull'approvazione delle deliberazioni
dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della
categoria;
- sull'esercizio dei diritti ad essa
eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- sulla nomina e sulla revoca dei
rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità
nei loro confronti;
- sulla costituzione di un fondo per le spese,
necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti
finanziari e sul rendiconto relativo;
- sulle controversie con la società
cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- sugli altri oggetti di interesse comune a
ciascuna categoria di strumenti finanziari.
La assemblea speciale è convocate dagli
amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando
lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti
finanziari ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni
dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori
degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo
2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere
all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.
2542. (Consiglio di amministrazione). La nomina degli amministratori spetta
all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati
nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente
articolo.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra
le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per
azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla
rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati
consecutivi.
L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra
gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse
che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di
strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di
un terzo degli amministratori.
La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto
costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della
maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.
2543. (Organo di controllo). La nomina del collegio sindacale è obbligatoria
nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando
la società emette strumenti finanziari non partecipativi.
L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo
di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in
ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione
possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei
componenti dell'organo di controllo.
2544. (Sistemi di amministrazione). Indipendentemente dal sistema di
amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre
le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di
recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti
mutualistici con i soci.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo
2409-octies, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di
un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei
componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza
eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero
tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo
2409-sexiesdecies. agli amministratori eletti dai possessori di strumenti
finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere
attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato
esecutivo.
2545. (Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa). Gli
amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del
bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e
2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il
conseguimento dello scopo mutualistico.
2545-bis. (Diritti dei soci). Nelle società cooperative cui si applica la
disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma
dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo
richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila
soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente
assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni
del comitato esecutivo, se esiste.
I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata
esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte
con la società.
2545-ter. (Riserve indivisibili). Sono indivisibili le riserve che per
disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci,
neppure in caso di scioglimento della società.
Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite
solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad
operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i
soci in caso di scioglimento della società.
2545-quater. (Riserve legali, statutarie e volontarie). Qualunque sia
l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno
il trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e
con le modalità previste dalla legge.
L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
2545-quinquies, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e
secondo comma.
2545-quinquies. (Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori). L'atto
costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei
dividendi tra i soci cooperatori.
Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero
assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e
il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Il
divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.
L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve
divisibili attraverso:
- l'emissione degli strumenti finanziari di
cui all'articolo 2526;
- mediante aumento proporzionale delle quote
sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in
deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima
complessiva del venti per cento del valore originario.
Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso
di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo statuto non
prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente
trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il
complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.
2545-sexies. (Ristorni). L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione
dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi
mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi
all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni
mutualistiche.
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio
anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di
nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante
l'emissione di strumenti finanziari.
2545-septies. (Gruppo cooperativo paritetico). Il contratto con cui più
cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma
consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve
indicare:
- la durata;
- la cooperativa o le cooperative cui è
attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri;
- l'eventuale partecipazione di altri enti
pubblici e privati;
- i criteri e le condizioni di adesione e di
recesso dal contratto;
- i criteri di compensazione e l'equilibrio
nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune.
La cooperativa può recedere dal contratto senza
che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto
dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli
per i propri soci.
Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta
l'accordo di partecipazione presso l'Albo delle società cooperative.
SEZIONE V
Delle modificazioni dell'atto costitutivo
2545-octies. (Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente).
La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando,
per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui
all'articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui
all'articolo 2514.
In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli
amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore
effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il
bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.
2545-novies. (Modificazioni dell'atto costitutivo). Alle deliberazioni che
importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436.
La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo
V, capo X, sezione II e III.
2545-decies. (Trasformazione). Le società cooperative diverse da quelle a
mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la
metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo
previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.
Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con
il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila,
l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il
voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti,
personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.
All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono
convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.
2545-undecies. (Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione). La
deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio,
dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti,
eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale
della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una
relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha
sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio
dell'impresa.
2545-duodecies. (Scioglimento). La società cooperativa si scioglie per le cause
indicate ai numeri 1),2),3),5),6) e 7) dell'articolo 2484, nonché per la
perdita del capitale sociale.
2545-terdecies. (Insolvenza). In caso di insolvenza della società, l'autorità
governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la
liquidazione coatta amministrativa.
Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al
fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e
il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione
di fallimento.
SEZIONE VI
Dei controlli
2545-quaterdecies. (Controllo sulle società cooperative). Le società
cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri
controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.
2545-quinquiesdecies. (Controllo giudiziario). I fatti previsti dall'articolo
2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del
decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci,
e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo
dei soci.
Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di
vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e
l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi
fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di
vigilanza.
L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima
iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un
amministratore giudiziario.
2545-sexiesdecies. (Gestione commissariale). In caso di irregolare funzionamento
delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli
amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un
commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società
cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice
commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di
impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri
dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza
l'approvazione dell'autorità governativa.
Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione
dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui,
assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.
2545-septiesdecies. (Scioglimento per atto dell'autorità). L'autorità di
vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da
iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e
gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in
condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due
anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno
compiuto atti di gestione.
Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o
più commissari liquidatori.
2545-octiesdecies. (Sostituzione dei liquidatori). In caso di irregolarità o di
eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società
cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi
sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione
al tribunale.
Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un
liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza
dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente
cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative
e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i
bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e
motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.
Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità
di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente
competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente
mutualistico dal registro medesimo.
CAPO II
Delle mutue assicuratrici
2546. (Nozione). Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono
garantite dal patrimonio sociale.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il
limite massimo determinato dall'atto costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non
assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con
l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548.
2547. (Norme applicabili). Le società di mutua assicurazione sono soggette alle
autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi
speciali sull'esercizio dell'assicurazione, e sono regolate dalle norme
stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.
2548. (Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia). L'atto
costitutivo può prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento
delle indennità, mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di
terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualità di socio.
L'atto costitutivo può attribuire a ciascuno dei soci sovventori più voti, ma
non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.
I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere
inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.
I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli
amministratori deve essere costituita da soci assicurati.".
- Alla Sezione V del Capo I del regio decreto
30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
- l'articolo 92 è sostituito dal seguente:
"articolo 92. Il decreto, previsto
dall'articolo 2409 del codice, che nomina l'amministratore giudiziario nelle
società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice priva
l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società nei limiti
dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario.
Salvo che il decreto disponga diversamente, l'amministratore giudiziario non può
compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione del
tribunale.
Entro i limiti dei poteri conferitigli, l'amministratore sta in giudizio nelle
controversie, anche pendenti, relative alla gestione della società.
All'amministratore giudiziario possono essere attribuiti per determinati atti i
poteri dell'assemblea. Le relative deliberazioni non sono efficaci senza
l'approvazione del tribunale.
Il compenso dell'amministratore giudiziario è determinato dal tribunale.";
- all'articolo 94, i primi due commi sono
sostituiti dai seguenti:
L'amministratore giudiziario deve adempiere ai
doveri del proprio ufficio con la diligenza richiesta dalla natura del proprio
ufficio e può essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti
legittimati a chiederne la nomina.
L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria del
tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il conto della
gestione. L'avvenuto deposito è comunicato immediatamente alla società.";
- all'articolo 103 sono apportate le seguenti
modificazioni:
- il primo comma è sostituito dal seguente:
"I provvedimenti del tribunale previsti dall'articolo 2409 del codice
sono disposti con decreto, il quale deve essere comunicato a cura del
cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per
l'iscrizione.";
- il secondo comma è abrogato;
- l'articolo 104 è sostituito dal seguente:
"articolo 104. Il tribunale, prima di
procedere alla nomina del rappresentante degli obbligazionisti prevista
dall'articolo 2417 del codice, deve sentire gli amministratori o il consiglio di
gestione della società.";
- l'articolo 106 è sostituito dal seguente:
"articolo 106. Le norme degli articoli 92, 93
e 94 di queste disposizioni si applicano anche al commissario governativo
incaricato della gestione della società cooperativa a norma dell'articolo
2545-sexiesdecies del codice, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale,
per quanto riguarda le disposizioni dei precedenti articoli 92 e 94, primo
comma, l'autorità governativa che ha nominato il commissario.";
- dopo l'articolo 111 sono inseriti i
seguenti:
Articolo 111-bis. La misura rilevante di cui
all'articolo 2325-bis del codice è quella stabilita a norma dell'articolo 116
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e risultante alla data del 1°
gennaio 2004.
Nel caso previsto dall'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice, si
applicano alla società di revisione le disposizioni degli articoli 155, comma
2, 162, commi 1 e 2, 163, commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 58 del 1998.
Articolo 111-ter. Chi richiede l'iscrizione presso il registro delle imprese
dell'atto costitutivo di una società deve indicarne nella domanda l'indirizzo,
comprensivo della via e del numero civico, ove è posta la sua sede. In caso di
successiva modificazione di tale indirizzo gli amministratori ne depositano
apposita dichiarazione presso il registro delle imprese.
Articolo 111-quater. La società di revisione di cui all'articolo 2447-ter del
codice è scelta tra quelle iscritte nell'albo speciale delle società di
revisione tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa a norma
delle leggi speciali; essa non può essere una persona fisica.
Articolo 111-quinquies. L'articolo 2632 del codice, come modificato dal decreto
legislativo 11 aprile 2002, n. 61, è sostituito dal seguente:
"Articolo 2632 (Formazione fittizia del capitale). Gli amministratori e i
soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il
capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura
complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione
reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di
beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di
trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.".
Articolo 111-sexies. Gli articoli 100, 101, 108 e 109 sono abrogati.
Articolo 111-septies. Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti
di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Le
cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del
codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le
condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice. Le piccole
società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel
termine previsto all'articolo articolo 223-duodecies del codice devono
trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del
codice.
Articolo 111-octies. Sono investitori istituzionali destinati alle società
cooperative quelli costituiti ai sensi della legge 25 febbraio 1985, n. 49, i
fondi mutualistici e i fondi pensione costituiti da società cooperative.
Articolo 111-novies. Le società di revisione di cui al secondo comma
dell'articolo 2545-octies del codice sono quelle di cui al decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
Articolo 111-decies. Ferma restando la natura indivisibile delle riserve
accantonate, non rilevano ai fini dell'obbligo di devoluzione previsto
dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la modificazione delle
clausole previste dall'articolo 26 del decreto legislativo Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali
per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli
articoli 2512 e 2513 del codice.
Gli amministratori devono, tuttavia, redigere un bilancio ai sensi dell'articolo
2545-octies del codice.
Articolo 111-undecies. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, con proprio decreto,
regimi derogatori al requisito della prevalenza, così come definite
dall'articolo 2513 del codice, in relazione alla struttura dell'impresa e del
mercato in cui le cooperative operano, a specifiche disposizioni normative cui
le cooperative devono uniformarsi e alla circostanza che la realizzazione del
bene destinato allo scambio mutualistico richieda il decorso di un periodo di
tempo superiore all'anno di esercizio.
Articolo 111-duodecies. Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili,
di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni,
in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in
nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le
norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e
pubblicare il bilancio consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi
previsti.".
- Alla Sezione V del Capo II del regio decreto
30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice
civile e disposizioni transitorie, sono apportate le seguenti modificazioni:
- L'articolo 218 è sostituito dal seguente:
"articolo 218. Le società poste in
liquidazione alla data del 1° gennaio 2004, sono liquidate secondo le leggi
anteriori.
Le società poste in liquidazione dal 1° gennaio 2004, sono liquidate
secondo le nuove disposizioni.";
- dopo l'articolo 223 sono inseriti i
seguenti:
Articolo 223-bis. Le società di cui ai capi V, VI
e VII del titolo V del libro V del codice civile, iscritte nel registro delle
imprese alla data del 1° gennaio 2004, devono uniformare l'atto costitutivo e
lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004.
Le deliberazioni necessarie all'adeguamento dell'atto costitutivo e dello
statuto alle nuove disposizioni, anche non inderogabili, possono essere assunte
dall'assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di
capitale rappresentata dai soci partecipanti.
Le modifiche statutarie necessarie per l'attribuzione all'organo amministrativo,
al consiglio di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza
all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui all'articolo 2365,
secondo comma, del codice sono deliberate dall'assemblea straordinaria con le
modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma, le previgenti disposizioni dell'atto
costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono
conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle
imprese le società di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro V del
codice civile, anche se costituite anteriormente a detta data, che siano
regolate da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto medesimo. Si
applica in tale caso l'articolo 2331, quarto comma, del codice.
Le società costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 possono, in sede di
costituzione o di modificazione dello statuto, adottare clausole statutarie
conformi ai decreti legislativi attuativi della legge 3 ottobre 2001, n. 366.
Tali clausole avranno efficacia a decorrere dal momento, successivo alla data
del 1° gennaio 2004, in cui saranno iscritte nel registro delle imprese con
contestuale deposito dello statuto nella sua nuova versione.
Articolo 223-ter. Le società per azioni costituite prima del 1° gennaio 2004
con un capitale sociale inferiore a centoventimila euro possono conservare la
forma della società per azioni per il tempo stabilito antecedentemente alla
data del 1° gennaio 2004 per la loro durata.
Articolo 223-quater. Nel caso in cui la legge prevede che le autorizzazioni di
cui agli articoli 2329, numero 3), e 2436, secondo comma, del codice civile
siano rilasciate successivamente alla stipulazione dell'atto costitutivo o,
rispettivamente, alla deliberazione, i termini previsti dalle suddette
disposizioni decorrono dal giorno in cui l'originale o la copia autentica del
provvedimento di autorizzazione è stato consegnato al notaio.
L'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al primo comma è
altresì legittimata, qualora l'iscrizione nel registro delle imprese sia
avvenuta nonostante la loro mancanza o invalidità, a proporre istanza per la
cancellazione della società medesima dal registro. Il tribunale provvede,
sentita la società, in camera di consiglio e nel caso di accoglimento
dell'istanza si applica l'articolo 2332 del codice.
Articolo 223-quinquies. Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con
riferimento all'omologazione dell'atto costitutivo o di deliberazioni
assembleari decorrono dalla data di iscrizione di tali atti nel registro delle
imprese.
Articolo 223-sexies. Le disposizioni degli articoli 2377, 2378, 2379, 2379-bis,
2379-ter e 2434-bis del codice civile si applicano anche alle deliberazioni
anteriori alla data del 1 gennaio 2004, salvo che l'azione sia stata già
proposta. Tuttavia se i termini scadono entro il 31 marzo 2004, le azioni per
l'annullamento o la dichiarazione di nullità delle deliberazioni possono essere
esercitate entro il 31 marzo 2004.
Articolo 223-septies. Se non diversamente disposto, le norme del codice civile
che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in
quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del
consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema
dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti
del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano
adottato il sistema monistico.
Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi
speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al
comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile
con le specificità di tali organi.
Articolo 223-octies. La trasformazione prevista dall'articolo 2500-octies del
codice civile è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima del
1° gennaio 2004 soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie
finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di
particolari regimi fiscali di agevolazione. Nell'ipotesi di fondi creati in virtù
di particolari regimi fiscali di agevolazione, la trasformazione è consentita
nel caso in cui siano previamente versate le relative imposte.
La trasformazione di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni
bancarie.
Articolo 223-novies. I procedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice,
pendenti alla data del 1° gennaio 2004, proseguono secondo le norme
anteriormente vigenti.
Il tribunale ha il potere di dichiarare cessata la materia del contendere,
qualora le modifiche introdotte comportino la sanatoria delle irregolarità
denunciate.
Articolo 223-decies. Gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile si applicano
anche alle obbligazioni emesse anteriormente al 1° gennaio 2004.
Articolo 223-undecies. I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1°
gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra il 1° gennaio 2004 e il 30 settembre
2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente vigenti o secondo le
nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 30 settembre 2004 sono
redatti secondo le nuove disposizioni.
Articolo 223-duodecies. Le società di cui al capo I del titolo VI del libro V
del codice civile, iscritte nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio
2004, devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni
inderogabili entro il 31 dicembre 2004.
Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello
statuto alle nuove disposizioni inderogabili possono essere adottate, in terza
convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.
L'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nella parte relativa
all'adeguamento dello statuto a disposizioni normative, trova applicazione anche
per l'adeguamento alle norme introdotte con i decreti legislativi attuativi
della legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie per
l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio di sorveglianza o al
consiglio di gestione della competenza all'adeguamento dello statuto alle
disposizioni di cui al presente decreto sono deliberate dall'assemblea
straordinaria con le modalità e le maggioranze indicate nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma le previgenti disposizioni dell'atto
costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono
conformi alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere iscritte nel registro delle
imprese le società di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice, anche
se costituite anteriormente a detta data, che siano regolate da atto costitutivo
e statuto non conformi al decreto medesimo. Si applica in tale caso l'articolo
2331, quarto comma, del codice civile.
Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali
si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.
Conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi
che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari
dall'articolo 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle disposizioni che
disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31
dicembre 2004.
Articolo 223-terdecies. Le banche di credito cooperativo che rispettino le norme
delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente.
Alle banche popolari, alle banche di credito cooperativo ed ai consorzi agrari
continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della
legge n. 366 del 2001.
Articolo 223-quaterdecies. Nelle cooperative che hanno adottato e osservano le
clausole previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, la deliberazione di
trasformazione deve devolvere il patrimonio in essere alla data di
trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non
ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza dell'ammontare
minimo del capitale della nuova società, ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Articolo 223-quinquiesdecies. Le cooperative che non hanno adottato le clausole
previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, alla data del 1° gennaio 2004, possono deliberare la
trasformazione in società lucrative con le maggioranze previste
dall'articolo 2545-decies del codice senza che trovi applicazione la devoluzione
del patrimonio ai fondi mutualistici.
L'obbligo di devolvere le riserve indivisibili previsto dall'articolo
2545-undecies del codice si applica, salva la rinunzia ai benefici fiscali da
parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili accantonate ai
sensi dell'articolo 2545-ter, primo comma, del codice dal 1° gennaio 2004.
Articolo 223-sexiesdecies. Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività
produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del
Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità
prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti
di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono
tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità
prevalente.
Il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, adegua ogni tre anni, con proprio decreto le
previsioni di cui all'articolo 2519 e 2525 del codice tenuto conto delle
variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo delle
famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istat.
Articolo 223-septiesdecies. Fermo restando quanto previsto degli articoli
2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies del codice, entro il 31 dicembre 2004 gli
enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque
anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono
sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di
vigilanza da iscriversi nel registro delle imprese. Entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori o gli
altri interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità
governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in
mancanza, a seguito di comunicazione dell'autorità di vigilanza, il
conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede
alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal
registro medesimo.
Articolo 223-octiesdecies. I bilanci relativi ad esercizi chiusi prima del 1°
gennaio 2004 sono redatti secondo le leggi anteriormente vigenti.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi tra la data del 1° gennaio 2004 e quella
del 31 dicembre 2004 possono essere redatti secondo le leggi anteriormente
vigenti o secondo le nuove disposizioni.
I bilanci relativi ad esercizi chiusi dopo la data del 31 dicembre 2004 sono
redatti secondo le nuove disposizioni.
Articolo 223-noviesdecies. Le società cooperative poste in liquidazione prima
del 1 gennaio 2004 sono liquidate secondo le leggi anteriori.
Le società cooperative poste in liquidazione dopo il 1° gennaio 2004 sono
liquidate secondo le nuove disposizioni.
Articolo 223-vicies. I procedimenti riguardanti società cooperative
previsti dall'articolo 2409 del codice, pendenti al 1° gennaio 2004, proseguono
secondo le norme anteriormente vigenti.
Articolo 223-vicies semel. Il limite di cinque anni previsto
dall'articolo 2341-bis si applica ai patti parasociali stipulati prima del 1°
gennaio 2004 e decorre dalla medesima data.
Articolo 223-vicies bis. Qualora la fattispecie di cui al primo comma
dell'articolo 2362 del codice sia precedente al 1° gennaio 2004, il termine ivi
previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore.
Articolo 223-vicies ter. Non si applica la lettera e) del primo comma
dell'articolo 2437 del codice alla eliminazione delle cause di recesso, previste
nel secondo comma del medesimo articolo, purché deliberata entro il 30 giugno
2004.".
1. Il presente decreto entra in vigore 1° gennaio 2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2
e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la letture delle disposizioni
di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 76 della
Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione
legislativa che stabilisce che essa non può avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
- L'articolo 87 della
Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della legge 3 ottobre 2001, n.
366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario):
"articolo 1 (Delega)
- Il Governo è delegato ad adottare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle
società di capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e
amministrativi riguardanti le società commerciali, nonchè nuove norme
sulla procedura per la definizione dei procedimenti nelle materie di cui
all'articolo 12.
- La riforma, nel rispetto ed in coerenza con
la normativa comunitaria e in conformità ai principi e ai criteri direttivi
previsti dalla presente legge, realizzerà il necessario coordinamento con
le altre disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi
dell'impresa, novellando, ove possibile, le disposizioni del codice civile.
- I decreti legislativi previsti dal comma 1
sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attività
produttive.
- Gli schemi dei decreti legislativi sono
trasmessi al Parlamento, perchè sia espresso il parere entro il termine di
sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine i
decreti sono emanati, anche in mancanza del parere. Qualora detto termine
venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine
previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è
prorogata di novanta giorni.
- Entro un anno dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al
comma 4".
"articolo 2 (Principi generali in materia di
società di capitali).
- La riforma del sistema delle società di
capitali di cui ai capi V, VI, VII, VIII e IX del titolo V del libro V del
codice civile e alla normativa connessa, è ispirata ai seguenti principi
generali:
- perseguire l'obiettivo prioritario di
favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese,
anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei
capitali;
- valorizzare il carattere imprenditoriale
delle società e definire con chiarezza e precisione i compiti e le
responsabilità degli organi sociali;
- semplificare la disciplina delle società,
tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale;
- ampliare gli ambiti dell'autonomia
statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi
coinvolti;
- adeguare la disciplina dei modelli
societari alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della
composizione sociale e delle modalità di finanziamento, escludendo
comunque l'introduzione di vincoli automatici in ordine all'adozione di
uno specifico modello societario;
- nel rispetto dei principi di libertà di
iniziativa economica e di libera scelta delle forme organizzative
dell'impresa, prevedere due modelli societari riferiti l'uno alla società
a responsabilità limitata e l'altro alla società per azioni, ivi
compresa la variante della società in accomandita per azioni, alla
quale saranno applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni in
materia di società per azioni;
- disciplinare forme partecipative di
società in differenti tipi associativi, tenendo conto delle esigenze di
tutela dei soci, dei creditori sociali e dei terzi;
- disciplinare i gruppi di società
secondo principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi
coinvolti".
"articolo 3 (Società a responsabilità
limitata).
- La riforma della disciplina della società a
responsabilità limitata è ispirata ai seguenti principi generali:
- prevedere un autonomo ed organico
complesso di norme, anche suppletive, modellato sul principio della
rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci;
- prevedere un'ampia autonomia statutaria;
- prevedere la libertà di forme
organizzative, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i
terzi.
- In particolare, la riforma è ispirata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
- semplificare il procedimento di
costituzione, confermando in materia di omologazione i principi di cui
all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonchè eliminando
gli adempimenti non necessari, nel rispetto del principio di certezza
nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali precisando
altresì le modalità del controllo notarile in relazione alle modifiche
dell'atto costitutivo;
- individuare le indicazioni obbligatorie
dell'atto costitutivo e determinare la misura minima del capitale in
coerenza con la funzione economica del modello;
- dettare una disciplina dei conferimenti
tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo
svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita
l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di
regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base
di scelte contrattuali;
- semplificare le procedure di valutazione
dei conferimenti in natura nel rispetto del principio di certezza del
valore a tutela dei terzi;
- riconoscere ampia autonomia statutaria
riguardo alle strutture organizzative, ai procedimenti decisionali della
società e agli strumenti di tutela degli interessi dei soci, con
particolare riferimento alle azioni di responsabilità;
- ampliare l'autonomia statutaria con
riferimento alla disciplina del contenuto e del trasferimento della
partecipazione sociale, nonchè del recesso, salvaguardando in ogni caso
il principio di tutela dell'integrità del capitale sociale e gli
interessi dei creditori sociali; prevedere, comunque, la nullità delle
clausole di intrasferibilità non collegate alla possibilità di
esercizio del recesso;
- disciplinare condizioni e limiti per
l'emissione e il collocamento di titoli di debito presso operatori
qualificati, prevedendo il divieto di appello diretto al pubblico
risparmio, restando esclusa in ogni caso la sollecitazione
all'investimento in quote di capitale;
- stabilire i limiti oltre i quali è
obbligatorio un controllo legale dei conti;
- prevedere norme inderogabili in materia
di formazione e conservazione del capitale sociale, nonchè in materia
di liquidazione che siano idonee a tutelare i creditori sociali
consentendo, nel contempo, una semplificazione delle procedure".
"articolo 4 (Società per azioni)
- La disciplina della società per azioni è
modellata sui principi della rilevanza centrale dell'azione, della
circolazione della partecipazione sociale e della possibilità di ricorso al
mercato del capitale di rischio. Essa, garantendo comunque un equilibrio
nella tutela degli interessi dei soci, dei creditori, degli investitori, dei
risparmiatori e dei terzi, prevederà un modello di base unitario e le
ipotesi nelle quali le società saranno soggette a regole caratterizzate da
un maggiore grado di imperatività in considerazione del ricorso al mercato
del capitale di rischio.
- Per i fini di cui al comma 1 si prevederà:
- un ampliamento dell'autonomia
statutaria, individuando peraltro limiti e condizioni in presenza dei
quali sono applicabili a società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio norme inderogabili dirette almeno a:
- distinguere il controllo
sull'amministrazione dal controllo contabile affidato ad un revisore
esterno;
- consentire l'azione sociale di
responsabilità da parte di una minoranza dei soci, rappresentativa
di una quota congrua del capitale sociale idonea al fine di evitare
l'insorgenza di una eccessiva conflittualità tra i soci;
- fissare congrui quorum per le
assemblee straordinarie a tutela della minoranza;
- prevedere la denunzia al tribunale,
da parte dei sindaci o, nei casi di cui al comma 8, lettera d),
numeri 2) e 3), dei componenti di altro organo di controllo, di
gravi irregolarità nell'adempimento dei doveri degli
amministratori;
- un assetto organizzativo idoneo a
promuovere l'efficienza e la correttezza della gestione dell'impresa
sociale;
- la determinazione dei limiti,
dell'oggetto e dei tempi del giudizio di omologazione, confermando i
principi di cui all'articolo 32 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
- che nell'atto costitutivo non sia
richiesta l'indicazione della durata della società;
- che sia consentita la costituzione della
società da parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i
creditori.
- In particolare, riguardo alla disciplina
della costituzione, la riforma è diretta a:
- semplificare il procedimento di
costituzione, nel rispetto del principio di certezza e di tutela dei
terzi, indicando il contenuto minimo obbligatorio dell'atto costitutivo;
- limitare la rilevanza dei vizi della
fase costitutiva.
- Riguardo alla disciplina del capitale, la
riforma è diretta a:
- aumentare la misura del capitale minimo
in coerenza con le caratteristiche del modello;
- consentire che la società costituisca
patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni,
limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere
strumenti finanziari di partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme
di pubblicità; disciplinare il regime di responsabilità per le
obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza.
- Riguardo alla disciplina dei conferimenti,
la riforma è diretta a:
- dettare una disciplina dei conferimenti
tale da consentire l'acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo
svolgimento dell'impresa sociale, a condizione che sia garantita
l'effettiva formazione del capitale sociale; consentire ai soci di
regolare l'incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base
di scelte contrattuali;
- semplificare le procedure di valutazione
dei conferimenti in natura, nel rispetto del principio di certezza del
valore a tutela dei terzi.
- Riguardo alla disciplina delle azioni e
delle obbligazioni, la riforma è diretta a:
- prevedere la possibilità di emettere
azioni senza indicazione del valore nominale, determinandone la
disciplina conseguente;
- adeguare la disciplina della emissione e
della circolazione delle azioni alla legislazione speciale e alle
previsioni relative alla dematerializzazione degli strumenti finanziari;
- prevedere, al fine di agevolare il
ricorso al mercato dei capitali e salve in ogni caso le riserve di
attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le
condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e
partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi;
- modificare la disciplina relativa alla
emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e
consentendo all'autonomia statutaria di determinare l'organo competente
e le relative procedure deliberative.
- Riguardo alla disciplina dell'assemblea e
dei patti parasociali, la riforma è diretta a:
- semplificare, anche con adeguato spazio
all'autonomia statutaria, il procedimento assembleare anche
relativamente alle forme di pubblicità e di controllo, agli adempimenti
per la partecipazione, alle modalità di discussione e di voto;
- disciplinare i vizi delle deliberazioni
in modo da contemperare le esigenze di tutela dei soci e quelle di
funzionalità e certezza dell'attività sociale, individuando le ipotesi
di invalidità, i soggetti legittimati alla impugnativa e i termini per
la sua proposizione, anche prevedendo possibilità di modifica e
integrazione delle deliberazioni assunte, e l'eventuale adozione di
strumenti di tutela diversi dalla invalidità;
- prevedere una disciplina dei patti
parasociali, concernenti le società per azioni o le società che le
controllano, che ne limiti a cinque anni la durata temporale massima e,
per le società di cui al comma 2, lettera a), ne assicuri il necessario
grado di trasparenza attraverso forme adeguate di pubblicità;
- determinare, anche con adeguato spazio
all'autonomia statutaria e salve le disposizioni di leggi speciali, i
quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea, in relazione
all'oggetto della deliberazione, in modo da bilanciare la tutela degli
azionisti e le esigenze di funzionamento dell'organo assembleare,
lasciando all'autonomia statutaria di stabilire il numero delle
convocazioni.
- Riguardo alla disciplina
dell'amministrazione e dei controlli sull'amministrazione, la riforma è
diretta a:
- attribuire all'autonomia statutaria un
adeguato spazio con riferimento all'articolazione interna dell'organo
amministrativo, al suo funzionamento, alla circolazione delle
informazioni tra i suoi componenti e gli organi e soggetti deputati al
controllo; precisare contenuti e limiti delle deleghe a singoli
amministratori o comitati esecutivi;
- riconoscere, quando non prevista da
leggi speciali, la possibilità che gli statuti prevedano particolari
requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza per la nomina
alla carica;
- definire le competenze dell'organo
amministrativo con riferimento all'esclusiva responsabilità di gestione
dell'impresa sociale;
- prevedere che le società per azioni
possano scegliere tra i seguenti modelli di amministrazione e controllo:
- il sistema vigente che prevede un
organo di amministrazione, formato da uno o più componenti, e un
collegio sindacale;
- un sistema che preveda la presenza
di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza eletto
dall'assemblea; al consiglio di sorveglianza spettano competenze in
materia di controllo sulla gestione sociale, di approvazione del
bilancio, di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonchè di
deliberazione ed esercizio dell'azione di responsabilità nei
confronti di questi;
- un sistema che preveda la presenza
di un consiglio di amministrazione, all'interno del quale sia
istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione,
composto in maggioranza da amministratori non esecutivi in possesso
di requisiti di indipendenza, al quale devono essere assicurati
adeguati poteri di informazione e di ispezione. Nella definizione
dei requisiti di indipendenza, il Governo favorirà lo sviluppo di
codici di comportamento e di forme di autoregolazione;
- prevedere che, in mancanza di diversa
scelta statutaria, si applichi la disciplina di cui alla lettera d),
numero 1);
- prevedere che, con riferimento alle
fattispecie di cui alla lettera d), numeri 2) e 3), siano assicurate,
anche per le società che non si avvalgono della revisione contabile,
forme di controllo dei conti, avvalendosi di soggetti individuati
secondo i criteri di nomina previsti dalla normativa vigente per il
collegio sindacale;
- disciplinare i doveri di fedeltà dei
componenti dell'organo amministrativo, in particolare con riferimento
alle situazioni di conflitto di interesse e precisare che essi sono
tenuti ad agire in modo informato.
- Riguardo alla disciplina delle modificazioni
statutarie, la riforma è diretta a:
- semplificare le procedure e i controlli,
con facoltà per l'autonomia statutaria di demandare alla competenza
dell'organo amministrativo modifiche statutarie attinenti alla struttura
gestionale della società che non incidono sulle posizioni soggettive
dei soci;
- rivedere la disciplina dell'aumento di
capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, prevedendo comunque
adeguati controlli interni sulla congruità del prezzo di emissione
delle azioni e consentendo, con la precisazione di limiti temporali, la
delega agli amministratori per escludere il diritto di opzione,
opportunamente differenziando la disciplina a seconda che la società
abbia o meno titoli negoziati nei mercati regolamentati;
- semplificare la disciplina della
riduzione del capitale; eventualmente ampliare le ipotesi di riduzione
reale del capitale determinandone le condizioni al fine esclusivo della
tutela dei creditori;
- rivedere la disciplina del recesso,
prevedendo che lo statuto possa introdurre ulteriori fattispecie di
recesso a tutela del socio dissenziente, anche per il caso di proroga
della durata della società; individuare in proposito criteri di calcolo
del valore di rimborso adeguati alla tutela del recedente,
salvaguardando in ogni caso l'integrità del capitale sociale e gli
interessi dei creditori sociali".
"articolo 5 (Società cooperative)
- La riforma della disciplina delle società
cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla
normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo
2, in quanto compatibili, nonchè ai seguenti principi generali:
- assicurare il perseguimento della
funzione sociale delle cooperative, nonchè dello scopo mutualistico da
parte dei soci cooperatori;
- definire la cooperazione
costituzionalmente riconosciuta, con riferimento alle società che, in
possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la
propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si
avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente
delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte
dei terzi;
- disciplinare la cooperazione
costituzionalmente riconosciuta, conformemente ai principi della
disciplina vigente, favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico
e valorizzandone i relativi istituti;
- favorire la partecipazione dei soci
cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di
controllo interno sulla gestione;
- riservare l'applicazione delle
disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative
costituzionalmente riconosciute;
- disciplinare la figura del gruppo
cooperativo quale insieme formato da più società cooperative, anche
appartenenti a differenti categorie, con la previsione che lo stesso,
esercitando poteri ed emanando disposizioni vincolanti per le
cooperative che ne fanno parte, configuri una gestione unitaria;
- prevedere che alle società cooperative
si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro
specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società
per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle
caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di
coinvolgere un elevato numero di soggetti.
- In particolare, la riforma delle società
cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b), è ispirata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
- prevedere che le norme dettate per le
società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società
cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono
obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori
adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello
amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti
dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli
utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla
distribuzione delle riserve, nonché il ristoro a favore dei soci
cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia
statutaria;
- prevedere, al fine di incentivare il
ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità
dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi
vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di
strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di
diversi diritti patrimoniali e amministrativi;
- prevedere norme che favoriscano
l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle
deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle
assemblee separate e un ampliamento della possibilità di delegare
l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla
struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;
- prevedere che gli statuti stabiliscano
limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli
amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non
soci;
- consentire che la regola generale del
voto capitario possa subire deroghe in considerazione dell'interesse
mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio
finanziatore;
- prevedere la possibilità per le società
cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società
lucrative, fermo il disposto di cui all'articolo 17 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, concernente l'obbligo di devolvere il patrimonio
in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e
rivalutato, ed i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici
di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- prevedere anche per le cooperative il
controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile,
salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385.
- Sono esclusi dall'ambito di applicazione
delle disposizioni di cui al presente articolo i consorzi agrari, nonchè le
banche popolari, le banche di credito cooperativo e gli istituti della
cooperazione bancaria in genere, ai quali continuano ad applicarsi le norme
vigenti salva l'emanazione di norme di mero coordinamento che non incidano
su profili di carattere sostanziale della relativa disciplina".
"articolo 6 (Disciplina del bilancio)
- La revisione della disciplina del bilancio
è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- eliminare le interferenze prodotte nel
bilancio dalla normativa fiscale sul reddito di impresa anche attraverso
la modifica della relativa disciplina e stabilire le modalità con le
quali, nel rispetto del principio di competenza, occorre tenere conto
degli effetti della fiscalità differita;
- prevedere una regolamentazione delle
poste del patrimonio netto che ne assicuri una chiara e precisa
disciplina in ordine alla loro formazione e al loro utilizzo;
- dettare una specifica disciplina in
relazione al trattamento delle operazioni denominate in valuta, degli
strumenti finanziari derivati, dei pronti contro termine, delle
operazioni di locazione finanziaria e delle altre operazioni
finanziarie;
- prevedere le condizioni in presenza
delle quali le società, in considerazione della loro vocazione
internazionale e del carattere finanziario, possono utilizzare per il
bilancio consolidato principi contabili riconosciuti internazionalmente;
- ampliare le ipotesi in cui è ammesso il
ricorso ad uno schema abbreviato di bilancio e la redazione di un conto
economico semplificato;
- armonizzare con le innovazioni di cui
alle lettere precedenti la disciplina fiscale sul reddito di impresa e
fissare opportune disposizioni transitorie per il trattamento delle
operazioni in corso alla data di entrata in vigore di tali
innovazioni".
"articolo 7 (Trasformazione, fusione,
scissione)
- La riforma della disciplina della
trasformazione, fusione e scissione è ispirata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
- semplificare e precisare il
procedimento, nel rispetto, per quanto concerne le società di capitali,
delle direttive comunitarie;
- disciplinare possibilità, condizioni e
limiti delle trasformazioni e delle fusioni eterogenee;
- disciplinare i criteri di formazione del
primo bilancio successivo alle operazioni di fusione e di scissione;
- prevedere che le fusioni tra società,
una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo
dell'altra, non comportano violazione del divieto di acquisto e di
sottoscrizione di azioni proprie, di cui, rispettivamente, agli articoli
2357 e 2357-quater del codice civile, e del divieto di accordare
prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di
azioni proprie, di cui all'articolo 2358 del codice civile;
- introdurre disposizioni dirette a
semplificare e favorire la trasformazione delle società di persone in
società di capitali".
"articolo 8 (Scioglimento e liquidazione)
- La riforma della disciplina dello
scioglimento e della liquidazione delle società di capitali e cooperative
è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- accelerare e semplificare le procedure,
con particolare riguardo a quelle relative all'accertamento delle cause
di scioglimento e al procedimento di nomina giudiziale dei liquidatori;
disciplinare gli effetti della cancellazione della società dal registro
delle imprese, il regime della responsabilità per debiti non
soddisfatti, e delle sopravvenienze attive e passive;
- disciplinare le condizioni, i limiti e
le modalità per la conservazione dell'eventuale valore dell'impresa,
anche prevedendo, nella salvaguardia degli interessi dei soci,
possibilità e procedure per la revoca dello stato di liquidazione;
disciplinare i poteri e i doveri degli amministratori e dei liquidatori
con particolare riguardo al compimento di nuove operazioni;
- disciplinare la redazione dei bilanci
nella fase di liquidazione sulla base di criteri adeguati alle loro
specifiche finalità".
"articolo 9 (Cancellazione)
- La riforma in materia di cancellazione è
ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
- semplificare e precisare il procedimento
attraverso il quale è possibile, in presenza di determinate e
concorrenti circostanze, cancellare le società di capitali dal registro
delle imprese;
- prevedere forme di pubblicità della
cancellazione dal registro delle imprese".
"articolo 10 (Gruppi)
- La riforma in materia di gruppi è ispirata
ai seguenti principi e criteri direttivi:
- prevedere una disciplina del gruppo
secondo principi di trasparenza e tale da assicurare che l'attività di
direzione e di coordinamento contemperi adeguatamente l'interesse del
gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste
ultime;
- prevedere che le decisioni conseguenti
ad una valutazione dell'interesse del gruppo siano motivate;
- prevedere forme di pubblicità
dell'appartenenza al gruppo;
- individuare i casi nei quali riconoscere
adeguate forme di tutela al socio al momento dell'ingresso e dell'uscita
della società dal gruppo, ed eventualmente il diritto di recesso quando
non sussistono le condizioni per l'obbligo di offerta pubblica di
acquisto".
Nota all'articolo 9:
- Si riporta il testo degli articoli 94 e 103
del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie), come modificati dal presente
decreto legislativo:
"articolo 94. - L'amministratore
giudiziario deve adempiere ai doveri del proprio ufficio con la
diligenza richiesta dalla natura del proprio ufficio e può essere
revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne
la nomina.
L'amministratore che cessa dal suo ufficio deposita nella cancelleria
del tribunale del luogo, ove è la sede principale dell'impresa, il
conto della gestione.
L'avvenuto deposito è comunicato immediatamente alla società.
Il presidente del tribunale con decreto fissa l'udienza, in termine non
inferiore a quindici giorni dal deposito, nella quale le parti possono
presentare le loro osservazioni, e nomina un giudice per la procedura.
Non sono ammesse contestazioni relative ai criteri tecnici della
gestione nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore.
Si applicano le disposizioni degli articoli 263, secondo comma, e
seguenti del codice di procedura civile.".
"articolo 103. - I provvedimenti del tribunale previsti
dall'articolo 2409 del codice sono disposti con decreto, il quale deve
essere comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni,
all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.".
Normativa