Caro Angelo, 

ti invio bozza di ricorso avverso le nostre riqualificazioni e che ogni ricorrente dovrà personalizzare.

Pubblicalo sul sito, se puoi, perché c'è grande attesa e ho consumato i polpastrelli a mandarlo a chi me lo chiede. L'autore è Dino Fusacchia. E' incredibile la qualità raggiunta dal sito U.I.U.G.,  grazie al tuo indefesso impegno. Complimenti e ringraziamenti a nome dell'intera categoria.
                                           un saluto da Umberto Satolli                                                                                                                                     

Leggi e stampa il RICORSO CONTRO LE GRADUATORIE  C2 e C3.

 

pagina introduttiva del sito


TRIBUNALE CIVILE DI ……

SEZIONE LAVORO

RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA

(EX  ARTT. 700 -  669 BIS E SS. CPC)

per

Il dott. ……………………………………………………………………….

ricorrente

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, alla via dei Portoghesi n.12

 Premesso in

FATTO

Il ricorrente è dipendente del Ministero della Giustizia e presta servizio come Ufficiale Giudiziario C1 (già Collaboratore UNEP - VII° qualifica funzionale) presso l'Ufficio UNEP del Tribunale di Rieti.

  Lo stesso, è stato assunto in servizio con la qualifica di Collaboratore UNEP  con P.D.G. del 19.10.1994 a seguito di concorso pubblico per esami indetto con D.M. del 19.12.1994 ( G.U. IV° s. s. n° 25 del 30.3.93 ) per l'ammissione al quale era richiesto, tra gli altri requisiti, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titoli equipollenti (all. 1, 2 e 3).

              Il rapporto d'impiego degli attuali ufficiali giudiziari C1 ( ex collaboratori UNEP e già ufficiali giudiziari ),  ab origine appartenenti ad una c. d. carriera speciale, era regolato dal D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari ). In base ad esso tutti gli ufficiali giudiziari attualmente in servizio erano e sono inquadrati fin dalla nomina, compresi coloro che negli Uffici con più colleghi vengono nominati con PDG "ufficiali giudiziari dirigenti", nella VII° q. f. ora posizione economica C1.

Al D.P.R. 17.01.1990 n° 44 (all. 4), nella parte in cui istituisce la figura professionale del funzionario UNEP ( VIII° q. f.), per l'accesso alla quale è stato previsto tra gli altri il requisito culturale del diploma di laurea, l'Amministrazione non ha dato attuazione che il 30.12.2000 (istituzione nuove piante organiche). Il protrarsi di tale omissione ha, di fatto, impedito al ricorrente che pure era in possesso dei requisiti richiesti (tra gli altri il diploma di laurea) di collocarsi nel richiamato profilo professionale.

            Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 29 / 93 in attuazione della delega di cui all'art. 2 della l. 421 / 92 ( che regolamenta i rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP. AA. ), in difetto di esplicita esclusione prevista per altre categorie dai commi 4 e 5 dell'art. 2, il rapporto di lavoro e di impiego degli ufficiali giudiziari è stato assoggettato alla normativa generale che disciplina il pubblico impiego.

  L'art. 72 - norma transitoria - del D. Lgs. 29 / 93 ( ora art. 69 del D. Lgs. 165 / 01 ) ha previsto in  particolare che "le norme generali e speciali del pubblico impiego … cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001."  (all. 5).

  Conformemente il CCNL - Ministeri 1998 / 2001 (all.6) ha statuito esplicitamente ( art. 1 II° co. ) che lo stesso si applica al personale UNEP dell' Amministrazione giudiziaria.

            Con il Contratto Collettivo Integrativo - Ministero della Giustizia (all.7)  sottoscritto in data 05.04.2000, in attuazione del rinvio  di cui all'art. 13 V° co. del CCNL 1998 / 2001, è stato disciplinato il nuovo sistema di classificazione del personale. L'art. 25 in particolare prevede, fra le altre, la figura professionale dell' ufficiale giudiziario in cui sono ricompresi  lavoratori inquadrati nell'area funzionale B posizione economica B3, nonché tre posizioni economiche dell'area C di cui due  (C2 C3)  neo-istituite  dall'integrativo medesimo.

            Gli artt. 16, 17 e 18 dello stesso CCI, in attuazione di quanto previsto dalla lett. A) dell'art. 20 del CCNL, regolamentano i criteri per le procedure selettive per il passaggio dei dipendenti da una posizione economica all'altra all'interno dell'area.

            In data 15.2.2001 sul B. U. n°3 del Ministero della Giustizia è stato pubblicato il P.D.G. 05.02.01 contenente l'"Avviso" per la prima applicazione della selezione interna per la copertura di 80 posti nella pos. ec. C3 e di 794 posti nella pos. ec. C2 della figura professionale dell'ufficiale giudiziario diretto a tutti i dipendenti dell'Amm.ne giudiziaria collocati nell' "Area C" (all.8).

            Il ricorrente in data 14.3.2001 inoltrava domanda di partecipazione nei modi prescritti dal bando per la posizione economica C3 e C2 (all. 9).

            In data 31.12.2001 sul B. U. n° 24 del Ministero della Giustizia sono state pubblicate le graduatorie provvisorie per l'ammissione ai percorsi formativi relativi ai procedimenti di selezione per ufficiale giudiziario C3 e C2.

            Il ricorrente, provvisoriamente collocato al 721° posto dei C3 e al 120° posto dei C2 per il distretto di Roma (all. 10 e 11), in data 15.01.2002 inoltrava al Ministero della Giustizia le proprie osservazioni sui criteri utilizzati per formare le graduatorie (all. 12).

            In data 28.02.2002 con Provvedimento del Direttore Generale  sono state varate le graduatorie definitive degli ammessi al percorso formativo del procedimento di selezione interna per la copertura di 80 posti su base nazionale nella posizione C3 e di 794 posti ripartiti su base distrettuale nella posizione C2 della figura dell'ufficiale giudiziario, di cui all'avviso pubblicato sul B. U. n° 3 del 15.2 2001 (all. 13).

In dette  graduatorie definitive, il nominativo del ricorrente non compare.

Documenti sindacali (all. 14) e notizie di fonte ministeriale rivelano essere strettissimi i tempi  dei percorsi formativi per ufficiale giudiziario C3 e C2. E' certa la data del prossimo 15 aprile per l'inizio dei corsi con conclusione degli stessi entro luglio 2002.

 TUtto ciò premesso in fatto si osserva in

DIRITTO

 Le graduatorie definitive violano l'art. 2 (requisiti per l'ammissione) del PDG 05.02.2001 con cui è stata disposta la selezione interna per ufficiale giudiziario C2 e C3. In base a tale articolo, infatti, per l'ammissione alla selezione i candidati dovranno essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza … . In assenza di tali titoli di studio i candidati, purché in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, dovranno aver maturato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 4 od 8 anni di anzianità nella posizione economica C1, rispettivamente per l'accesso alla posizione economica C2 o C3; requisito questo che attualmente non è in possesso di alcun lavoratore giacché anteriormente al 05.04.2000 la posizione economica C1 non esisteva. Non dovrebbe, pertanto, essere consentita  la partecipazione alla selezione dei  non laureati.

Ammesso e non concesso, comunque, che a tale anzianità  si possa riconoscere valore di surrogato del requisito culturale mancante, la stessa non può, proprio per questo, essere computata ai fini dell'attribuzione del punteggio da anzianità di servizio, pena il concedergli valore doppio - come requisito culturale e come requisito di anzianità-.

 Le graduatorie definitive violano, inoltre, le norme riguardanti il collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età ( 65 anni ) dei dipendenti pubblici ( D.Lgs. 503 / 92 artt.1 e 5 ), le quali si applicano ormai anche agli ufficiali giudiziari il cui Ordinamento ( D.P.R. 1229/59 art. 99 ) li collocava a riposo al compimento del 70° anno di età.

Tali lavoratori, infatti, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 29 / 93 ( art. 2 fonti ) e successive modificazioni ed integrazioni sono oggi assoggettati alla disciplina comune del pubblico impiego.

L'art. 72 ( ora art. 69 - norme transitorie- D. Lgs. 169 / 2001 )  dispone, invero, l'inapplicabilità delle norme generali e speciali ( tra esse rientra il D.P.R. 1229 / 1959 ) del pubblico impiego vigenti alla data di entrata in vigore del decreto a seguito della stipulazione dei contratti collettivi 1994 - 1997 e recita testualmente: " Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi 1998 - 2001."; il CCNL Comparto Ministeri è stato sottoscritto il 16.02.1999, il CCI Ministero giustizia il 05.04.2000, il CCNL Integrativo Comparto Ministeri ( c.d. code contrattuali ) il 31.01.2001.

Oggi siamo nel 2002; ebbene  basta scorrere la graduatoria definitiva per l'ammissione al percorso formativo per ufficiale giudiziario C3 pubblicata nel B.U. del 15.03.02 e tra i 104 candidati  ne rinverremo sessanta che hanno compiuto il 65° anno di età, tra i quali la metà sono oltre il limite dei 67, anni limite massimo consentito ( su espressa richiesta - art. 16 D. Lgs. 503 / 92 ) per restare in servizio e, se non bastasse, di questi ultimi un terzo compieranno  il 72° anno di età nell'anno in corso con buona pace delle finalità ( art. 7 D. Lgs. 165 / 2001, art.26 CCNL 1998 / 2001 ) cui deve ispirarsi la formazione del personale nell'ambito della pubblica amministrazione ed in particolare nel Ministero della Giustizia ( art. 19 sub 1. CCI ).  Si verrebbero così a formare,  riqualificandoli, dipendenti che dovrebbero già essere in pensione e che comunque lo saranno nell'anno in corso, forse prima che siano terminate le stesse procedure di riqualificazione. Una spesa inutile per il miglioramento della funzionalità della P.A. ma utilissima per il T.F.R. di alcuni.  

 Il P.D.G. del  05.02.2001 pubblicato nel B.U. n° 3 del  2001, contenente l'avviso di selezione per ufficiale giudiziario C2 C3 ,viola le disposizioni contenute nell'art. 18 punto 1 A.C. del CCI 1998 -2001 del Ministero della Giustizia il quale prevede per la figura dell'ufficiale giudiziario sia C2 che C3 un percorso unitario dove: " I primi classificati in numero pari ai posti in essa vacanti  saranno riqualificati direttamente nella posizione economica C3 ". L' avviso prevede invece  graduatorie di ammissione (!) distinte: una nazionale per la pos. ec. C3 e graduatorie distrettuali per la pos. ec. C2, di modo che a seconda del distretto scelto ove riqualificarsi un ufficiale giudiziario C1 ottiene oppure no l'ingresso al percorso formativo in virtù del fatto se, come dimostreremo in seguito, per lo stesso distretto abbiano fatto domanda colleghi più o meno anziani. In fondo una certa dose di alea non guasta mai!

 L'avviso di riqualificazione, secondo anche quanto in esso esplicitamente previsto ( art. 1 sub 1.1 ), e gli artt.16 e 17 del Contratto Collettivo Integrativo del Ministero della Giustizia cui esso si riporta sono illegittimi poiché, in violazione di quanto statuito dagli artt. 40 ( già 45 D. Lgs.29/93 )   III° co. del D.Lgs. 165 / 2001 e 4  VI° co. del CCNL - Ministeri 1998 / 2001 ( " … Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali … . Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate. " ),   dispongono difformemente da quanto statuito negli artt. 15 e 26 del CCNL 1998 / 2001 - Ministeri.

Il primo elemento di nullità degli artt. 16 e 17 del CCI del Ministero della Giustizia si ravvisa nel contrasto  tra le statuizioni degli stessi ed il testo dell'art. 15 sub b) di B) del CCNL che recita : " il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra all'interno dell'area avverrà … mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria …".

L'art. 16 sub 2. del CCI  disponendo, difatti, la formazione di una graduatoria preliminare e determinante per l'accesso al percorso formativo e  limitando, in tal modo,  arbitrariamente l'accesso dei lavoratori al percorso di  formazione e riqualificazione, è palesemente nullo.

Il fatto poi che il numero dei partecipanti sia  incrementato del 30% rispetto ai posti disponibili, la qual cosa lascia supporre che verrà formulata un'altra graduatoria,  non deve trarre in inganno poiché l'art.15 del CCNL, che per le suesposte ragioni ha carattere vincolante, prevede una sola graduatoria per l'assegnazione dei posti a concorso stilata al termine del percorso formativo, e solo, all'esito dei meriti conseguiti nel percorso stesso.

Limitando l'accesso al percorso formativo ad un ristretto numero di partecipanti si eludono le finalità  poste a base del sistema di riqualificazione del personale e cioè la  funzione selettiva ( art. 15 ) ( i posti vengono già pressoché assegnati all'inizio del percorso ) nonché quella formativa  e di aggiornamento( art. 7 IV° co. D. Lgs.165/2001 e 26 CCNL) " … la formazione del personale costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento ."  e ancora: " Le iniziative di formazione  ( tra cui alla lettera (a) dello stesso art. 26, quelle per il passaggio all'interno delle aree da una posizione economica all'altra ) riguardano tutto il personale a tempo indeterminato, … "

 E' evidente che il CCNL del comparto Ministeri si prefigge la riqualificazione di tutto il personale, non soltanto in funzione del passaggio ad una posizione economica superiore ma anche per sviluppare la cultura di genere della pubblica amministrazione ( art. 7 D. Lgs. 165 / 2001 ).

Ciò significa che a tutti deve essere aperta la partecipazione ai percorsi formativi e che se v'è la possibilità di assegnare dei posti di lavoro, la proficua frequenza degli stessi deve essere l' elemento determinante per la loro attribuzione, anche in ossequio ai principi costituzionali sanciti dal combinato disposto degli art. 97, 51, 98 e 3 della Cost. ( cfr. C. Cost. n° 1 / 1999 ). Questa conclusione è confortata anche dall'ultimo cpv del III° co. dell' art. 26 del CCNL il quale afferma: " le attività di formazione … si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso l'attribuzione di un apposito titolo …".

            Altro elemento di nullità degli artt. 16 e 17 del CCI Ministero Giustizia per violazione dell'art. 15 del CCNL Ministeri, è rappresentato dalla valutazione degli elementi utili ai fini della formazione della graduatoria. Secondo quanto statuisce l'art. 15 essi sono: " l'esperienza professionale acquisita e i titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica."

              La procedura concorsuale impugnata denota invece un sistema di punteggi premiale nei confronti del personale con maggiore  anzianità di servizio, senza una adeguata considerazione per il titolo di studio. Le graduatorie formatesi secondo i criteri stabiliti dagli atti impugnati rappresentano qualcosa di paradossale: chi è in possesso del requisito culturale ( diploma di laurea ) previsto per l'accesso alla professionalità dell'ufficiale giudiziario C2 e C3 non si è utilmente collocato in graduatoria a tutto vantaggio di chi, invece,  grazie al supplementare criterio dell'anzianità, previsto  solo in via residuale per sopperire alla mancanza del titolo richiesto, partecipa  al corso di riqualificazione.

             In particolare si sottolinea l'ingiustificata attribuzione di due punti per ogni anno di servizio dal sesto al quindicesimo ed uno dal sedicesimo in poi a confronto di 0,25 punti per i primi cinque anni.  Appare assolutamente irragionevole un tale criterio  anche alla luce del fatto che sicuramente sono i primi anni di servizio quelli in cui si apprende di più. Ma ciò che evidenzia ancor più l'irragionevolezza di tali criteri è il confronto tra il valore attribuito all'anzianità di servizio ed al titolo di studio. Basta un esempio: secondo i criteri stabiliti dagli artt. 16 e 17 del CCI, un diplomato di scuola media di secondo grado con 12 anni di servizio dispone di un punteggio superiore a quello di un laureato con 10 anni di servizio ( 22,25 contro 21,25  punti ). Appare inoltre inspiegabile la difformità di punteggio creata tra specializzazione post laurea ( 6 punti ) ed abilitazione professionale forense ( 2 punti ); per non parlare di quella tra diploma di scuola secondaria e di laurea: solo tre punti li differenziano ( di laurea breve solo un punto ).

Al diploma di laurea si è inteso attribuire lo stesso valore di un anno e mezzo di servizio!

            Elemento determinante per la formazione della graduatoria che si impugna e stata dunque l'anzianità di servizio cui la norma contrattuale di comparto ( art. 15 CCNL Ministeri ) non attribuisce di per sé alcun rilievo; al limite essa potrebbe rappresentare solo uno degli elementi utili ai fini della graduatoria ove fosse indice dell'esperienza professionale acquisita. L'esperienza professionale richiesta dall'art. 15, invece, è quella coerente con i processi di riorganizzazione e innovazione tecnologica. Attribuire, pertanto, eccessivo peso alla mera anzianità di servizio elude l'intento del legislatore ( D. Lgs. 29/93 ) e del CCNL, i quali perseguono l'ammodernamento ed il riordino della pubblica amministrazione attraverso la valorizzazione di idonee professionalità e non delle semplici anzianità di servizio.

            L'esperienza professionale acquisita inoltre non è posta dal CCNL su un piano diverso dal titolo di studio,  gli conferisce anzi pari peso, non così come abbiamo visto fare nella procedura di riqualificazione.

            Unico elemento determinante sarebbe potuta essere la posizione economica di provenienza, ma come già detto e stigmatizzato, l'Amministrazione, non avendo provveduto alla previsione di cui al D.P.R. 44/90, della quale avrebbe potuto valersi il ricorrente e non molti dei colleghi che oggi lo precedono in graduatoria, ha lasciato fino ad oggi tutti gli ufficiali giudiziari  nella pos. ec. C1.  

            Un ulteriore elemento  di illegittimità  della  procedura  di  riqualificazione  si riscontra nella possibilità che concede ai dipendenti non laureati ed inquadrati nella posizione economica C1 ,  di partecipare alla selezione per ufficiale giudiziario C3, la cui declaratoria all'Allegato A del CCNL-Ministeri espressamente richiede quali requisiti di accesso ( possibile solo dall'interno dell'area C) il diploma di laurea.  Tale possibilità contrasta anche con la disposizione di cui all'art.16 VII° co. del CCNL - Ministeri il quale prevede " … la valorizzazione della professionalità e dell'esperienza acquisita dai dipendenti in posizione C1 anche in mancanza del titolo di studio richiesto dalle declaratorie stesse per consentirne la progressione verso la posizione economica C2", …"  escludendo quindi la pos. ec. C3.

            La selezione viene, dunque,  ad essere fondata sul criterio della maggiore anzianità posseduta, di per sé inidoneo ad accertare il soggetto più capace e meritevole, con la conseguenza di un forte accumulo di punteggio per coloro che vantano molti anni di servizio, che supera di gran lunga il punteggio massimo acquisibile per il possesso di tutti gli altri  titoli di merito ( titoli di studio, abilitazioni professionali, specializzazioni, etc. ) nonché  del giudizio di idoneità di cui all'art. 18 sub 3.del CCI.            

            Ciò si appalesa evidente non appena si scorre la graduatoria definitiva dei C3 ( cfr. all.13), alla luce della quale i dieci punti (discrezionali) messi a disposizione della Commissione giudicatrice per formulare il giudizio di idoneità ( art. 18 CCI ) non servono al nono per raggiungere il primo della graduatoria se questi prendesse solo un punto né tantomeno ai due candidati che si leggono ammessi con riserva per raggiungere l'ultima posizione utile per riqualificarsi ( 80° posto ).

            Altro cardine di questa “riqualificazione” è un meccanismo di selezione preliminare al percorso formativo, non previsto dal CCNL -Ministeri 1998 / 2001, che di fatto limitando l'accesso ad un numero ristretto di partecipanti, comporta che i posti disponibili vengano assegnati  prima del

 percorso formativo, eludendone così la funzione selettiva  posta dal CCNL,  che nel prevedere  una sola graduatoria ha inteso dare alla procedura la massima selettività volta al reclutamento dei più capaci.

 In considerazione delle argomentazioni sopra esposte, la disciplina contrattuale integrativa ed il procedimento di selezione interna disposto con PDG del 05.02.2001 ( avviso di selezione Area C ) e culminato nel PDG del 28.02.2002 ( ammissione al percorso formativo )  si espongono inoltre a gravi censure di incostituzionalità.  Violano i principi di efficienza,  buon andamento ed imparzialità che devono presiedere all'azione della P.A. finanche nello svolgimento delle procedure selettive per gli avanzamenti professionali, come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale ( cfr. Sent. 1 / 1999 ).   Principi portanti, questi, anche  della riforma  del pubblico impiego varata con il D. Lgs. 29 / 93 ( art. 1 ), ove il criterio dell'efficienza e della produttività ha assunto importanza pregnante, accanto a quello dell'imparzialità nella selezione e valutazione dei pubblici dipendenti in sede di prima assunzione come in quella di progressione nelle qualifiche.

La Corte Costituzionale, infatti, ha ripetutamente sottolineato che il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il modo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d’imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione. Valore quest'ultimo in relazione al quale il principio posto dall’art. 97 Cost. impone che l’esame del merito sia indipendente da ogni considerazione connessa alle condizioni personali (per es. anzianità di servizio) dei vari concorrenti ( Sent. C. Cost. 1/99, 3/93, 453/90 ). 

A questo regime non si è ritenuto sottratto nemmeno il passaggio ad una fascia funzionale superiore ( cfr. Sent. C. Cost. 320/97 e 161/90 ).

 Appare, inoltre, violato il  principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, norma posta a presidio dell’interesse pubblico e cardine, anche sotto il profilo del divieto di discriminazione, dell’intero sistema costituzionale italiano. Ogni previsione pattizia con esso contrastante sarebbe nulla per contrasto con norme imperative. Ed è questo ciò che è avvenuto con la procedura concorsuale impugnata. Tale procedura, giova ripeterlo, attribuisce abnorme rilievo all’anzianità di servizio, senza dare adeguata considerazione al titolo di studio, alle abilitazioni professionali e al giudizio di idoneità finale, soprattutto tenuto conto di un meccanismo preselettivo il quale, benché ignoto al CCNL di comparto,  impedisce a gran parte degli aspiranti laureati (i più qualificati!) l’accesso al percorso formativo e rende praticamente irrilevante la funzione della Commissione giudicatrice.

La procedura in esame contraddicendo in siffatta misura i principi che la dovrebbero ispirare, attraverso una promozione di massa dei più anziani, realizza una anacronistica e generalizzata cooptazione che reintroduce surrettiziamente il modello della carriera che la nuova disciplina del pubblico impiego considera superata.

 GIURISDIZIONE

 Si è in presenza di una procedura concorsuale volta a progressione interna di personale già dipendente dell'amministrazione.

Nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione delineato dall'art. 68 D. Lgs. 29 /1993 ora art. 63 D. Lgs. 165 / 2001 la giurisprudenza e la dottrina nettamente dominanti   ( cfr: C. Cass. S.U. 128 / 2001 e C. Cass. S.U. 15602 / 2001 ), ritengono che sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino all'estinzione, ivi comprese le vicende modificative del rapporto di lavoro quali quelle attinenti lo svolgimento di un concorso interno (fattispecie che ci riguarda).

A seguito della privatizzazione del pubblico impiego (art. 2 D. Lgs.29 / 93 e successive modificazioni) ritiene ancora la Suprema Corte  che gli atti che prima venivano qualificati come provvedimenti di nomina sono stati trasformati "ope legis" in atti aventi natura privatistica secondo lo schema negoziale / contrattuale. Da ciò necessariamente discende che il bando di concorso riservato al personale interno si qualifica come atto di gestione del rapporto, espressione della capacità ed esercizio dei poteri del privato datore di lavoro ( art. 4 II° co. D. Lgs. 29 / 93 e succ. modifiche).

Invero il passaggio dei dipendenti da una posizione economica all'altra attiene ad una vicenda modificativa del rapporto senza novazione dello stesso.

Deve di conseguenza escludersi l'ammissibilità dell'esercizio di poteri discrezionali da  parte della pubblica amministrazione nel procedimento di selezione del personale da riqualificare che si svolge nell'ambito dello stesso rapporto contrariamente al caso del concorso per l'assunzione.

  La P. A., quindi, come ogni altro privato datore di lavoro, resta vincolata nelle sue determinazioni ai principi di correttezza e buona fede ed in genere alla necessaria loro rispondenza a criteri di adeguatezza e ragionevolezza. Esclusa così ogni discrezionalità della P.A., nella gestione delle vicende inerenti i rapporti di lavoro, si esclude anche il conseguente  affievolimento ad interesse legittimo del diritto soggettivo del lavoratore alla qualifica superiore. 

Alla luce di quanto affermato dal Giudice di legittimità a Sezioni Unite, l'avviso di selezione ed  il conseguente provvedimento di formazione delle graduatorie oggetto del presente ricorso non possono essere qualificati come atti amministrativi; di tal guisa il Giudice Ordinario, riscontrandone l'illegittimità, potrebbe, in questa sede cautelare, sospenderli.   

            La mera disapplicazione degli stessi e la conseguente ammissione con riserva, d’altra parte, consentirebbe sì al ricorrente di proseguire l'iter selettivo ma nell'ambito di una procedura illegittima che per le ragioni su esposte non gli darebbe, comunque, alcuna chance.

 CONSIDERATO

 che le premesse in fatto e le osservazioni svolte in diritto circa le ripetute violazioni a norme contrattuali e legislative poste in essere dalla procedura di riqualificazione impugnata dimostrano ampiamente la sussistenza  di un elevato grado di probabilità che il ricorso sia accolto nella successiva fase di merito nella quale verrà chiesto:

 in via principale, l'annullamento del procedimento di selezione interna per ufficiale giudiziario C3  e C2 indetto con Provvedimento del Direttore Generale  del Ministero della Giustizia in data 05.02.2001 ( B. U. n°  3 del 15.02.2001 ) e con P.D.G. in data 28.02.2002 ( B. U. n° 3 del 15.03.2002 );

 in subordine l'ammissione con riserva, del ricorrente, al citato percorso formativo per ufficiale giudiziario C3  e C2 distretto della Corte d'Appello di Roma, ordinando, in tal caso, l'azzeramento dei punteggi assegnati in fase preliminare ai candidati ammessi e disponendo di riformulare i criteri rilevanti per la formazione delle graduatorie, onde renderli conformi al dettato del CCNL - Ministeri;

           

che, se si attendesse la  pronuncia di merito, riguardo alla quale questo procedimento cautelare svolge funzione strumentale, la stessa resterebbe pregiudicata dal tempo necessario per ottenerla, data l'attualità, l'irreparabilità e la gravità del danno per il ricorrente che si estrinsecano:

a) nel non consentirgli di partecipare ai corsi ( si concluderanno, come detto, nel prossimo mese di luglio ), privandolo così  dell'accrescimento culturale dato dalla formazione intrinseca ad essi;

 b) nel fatto che dai corsi  conseguirà l'inquadramento dei colleghi riqualificati nelle posizioni economiche C2 e C3  e l'assegnazione agli stessi delle sedi di servizio ( la scelta da parte dei vincitori avverrà sulla base della graduatoria finale );

c) nella circostanza che il ricorrente,  ove vedesse accolte le proprie istanze solo all’esito della fase di merito, si vedrebbe costretto a prendere servizio in una sede residuale e comunque diversa dalla attuale, dove secondo quanto stabilito dall'art. 7 del PDG 05.02.2001, in sede di prima applicazione avrebbe  diritto di preferenza e forse anche di soprannumero rispetto alla pianta organica prevista, con grave danno per sé e rilevante pregiudizio per la famiglia ( moglie con sede di lavoro obbligata e figlio minore ).

 

            Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente, stante l'urgenza di assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito ed evitare che la stessa sia inutiliter data,

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale Civile di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, svolto l’accertamento sommario della fondatezza del diritto da far valere nel successivo giudizio ordinario voglia, in via principale, inaudita altera parte ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza di convocazione delle parti ed instaurato ritualmente il contraddittorio,  accogliere le seguenti

 

CONCLUSIONI

piaccia all'Ill.mo Giudice adito:

in via cautelare, ex art.700 e 669 bis e ssgg cpc,

ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora,

 - ordinare la sospensione, ovvero sospendere,  il P.D.G. dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali in data 05.02.2001 del Ministero della Giustizia pubblicato nel B. U. n° 3 del 15.02.2001, nonché il P.D.G. della Direzione Generale del personale e della formazione in data 28.02.2002 pubblicato nel B. U. n°3 del 15.02.2002, con i quali è stato posto in essere il procedimento di selezione interna per ufficiale giudiziario posizioni economiche C2 e C3;

-   in subordine, ordinare l'ammissione con riserva del ricorrente al citato percorso formativo per la posizione economica C3 e  C2 per il Distretto della Corte d'Appello di Roma ordinando in tal caso l'azzeramento del punteggio assegnato in fase preliminare ai candidati ammessi nonché di rispettare i criteri posti in materia dall'art. 15 del CCNL - Ministeri;

-   in ogni caso ed in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che  riterrà idonei per la tutela dei diritti del ricorrente.

nel merito

 ritenuta la fondatezza delle ragioni vantate dal ricorrente confermare i provvedimenti interdittali per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti nel presente ricorso da intendersi in questa sede integralmente riportati.

 Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Si andrà a produrre tutta la documentazione di cui all’indice del fascicolo di parte.

………. li …………..                                    Avv. ………………..

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e sue eventuali fasi connesse e conseguenti l’Avv.  …………del Foro di ……… ed eleggo domicilio nello studio del predetto difensore in ………, alla Via ………………… a tutti gli effetti del  giudizio.

………….. addì ……………

per autentica della firma

………………………….