ti invio bozza di ricorso avverso le nostre riqualificazioni e che ogni ricorrente dovrà personalizzare.
Leggi e stampa il RICORSO CONTRO LE GRADUATORIE C2 e C3.
TRIBUNALE CIVILE DI ……
SEZIONE
LAVORO
RICORSO
PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA
(EX
ARTT. 700 - 669 BIS E SS.
CPC)
per
Il
dott.
……………………………………………………………………….
ricorrente
contro
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA in persona del
Ministro pro tempore, domiciliato ope legis presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, in Roma, alla via dei Portoghesi n.12
Premesso
in
FATTO
Il
ricorrente è dipendente del Ministero della Giustizia e presta servizio come
Ufficiale Giudiziario C1 (già Collaboratore UNEP - VII° qualifica funzionale)
presso l'Ufficio UNEP del Tribunale di Rieti.
Lo stesso, è stato assunto
in servizio con la qualifica di Collaboratore UNEP
con P.D.G. del 19.10.1994 a seguito di concorso pubblico per esami
indetto con D.M. del 19.12.1994 ( G.U. IV° s. s. n° 25 del 30.3.93 ) per
l'ammissione al quale era richiesto, tra gli altri requisiti, il possesso del
diploma di laurea in giurisprudenza o titoli equipollenti (all. 1, 2 e 3).
Il rapporto d'impiego degli attuali ufficiali giudiziari C1 ( ex
collaboratori UNEP e già ufficiali giudiziari ),
ab origine appartenenti ad una c. d. carriera speciale, era
regolato dal D.P.R. 15.12.1959 n° 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari
). In base ad esso tutti gli ufficiali giudiziari attualmente in servizio erano
e sono inquadrati fin dalla nomina, compresi coloro che negli Uffici con più
colleghi vengono nominati con PDG "ufficiali giudiziari dirigenti",
nella VII° q. f. ora posizione economica C1.
Al
D.P.R. 17.01.1990 n° 44 (all. 4), nella parte in cui istituisce la figura
professionale del funzionario UNEP ( VIII° q. f.), per l'accesso alla quale è
stato previsto tra gli altri il requisito culturale del diploma di laurea,
l'Amministrazione non ha dato attuazione che il 30.12.2000 (istituzione nuove
piante organiche). Il protrarsi di tale omissione ha, di fatto, impedito al
ricorrente che pure era in possesso dei requisiti richiesti (tra gli altri il
diploma di laurea) di collocarsi nel richiamato profilo professionale.
Con l'entrata in vigore del
D. Lgs. 29 / 93 in attuazione della delega di cui all'art. 2 della l. 421 / 92 (
che regolamenta i rapporti di lavoro alle dipendenze delle PP. AA. ), in difetto
di esplicita esclusione prevista per altre categorie dai commi 4 e 5 dell'art.
2, il rapporto di lavoro e di impiego degli ufficiali giudiziari è stato
assoggettato alla normativa generale che disciplina il pubblico impiego.
L'art. 72 - norma
transitoria - del D. Lgs. 29 / 93 ( ora art. 69 del D. Lgs. 165 / 01 ) ha
previsto in particolare che
"le norme generali e speciali del pubblico impiego … cessano in ogni caso
di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di
riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001."
(all. 5).
Conformemente il CCNL -
Ministeri 1998 / 2001 (all.6) ha statuito esplicitamente ( art. 1 II° co. ) che
lo stesso si applica al personale UNEP dell' Amministrazione giudiziaria.
Con il Contratto Collettivo
Integrativo - Ministero della Giustizia (all.7)
sottoscritto in data 05.04.2000, in attuazione del rinvio
di cui all'art. 13 V° co. del CCNL 1998 / 2001, è stato disciplinato il
nuovo sistema di classificazione del personale. L'art. 25 in particolare
prevede, fra le altre, la figura professionale dell' ufficiale giudiziario in
cui sono ricompresi lavoratori
inquadrati nell'area funzionale B posizione economica B3, nonché tre posizioni
economiche dell'area C di cui due (C2
C3) neo-istituite dall'integrativo
medesimo.
Gli artt. 16, 17 e 18 dello
stesso CCI, in attuazione di quanto previsto dalla lett. A) dell'art. 20 del
CCNL, regolamentano i criteri per le procedure selettive per il passaggio dei
dipendenti da una posizione economica all'altra all'interno dell'area.
In data 15.2.2001 sul B. U.
n°3 del Ministero della Giustizia è stato pubblicato il P.D.G. 05.02.01
contenente l'"Avviso" per la prima applicazione della selezione
interna per la copertura di 80 posti nella pos. ec. C3 e di 794 posti nella pos.
ec. C2 della figura professionale dell'ufficiale giudiziario diretto a tutti i
dipendenti dell'Amm.ne giudiziaria collocati nell' "Area C" (all.8).
Il ricorrente in data
14.3.2001 inoltrava domanda di partecipazione nei modi prescritti dal bando per
la posizione economica C3 e C2 (all. 9).
In data 31.12.2001 sul B. U.
n° 24 del Ministero della Giustizia sono state pubblicate le graduatorie
provvisorie per l'ammissione ai percorsi formativi relativi ai procedimenti di
selezione per ufficiale giudiziario C3 e C2.
Il ricorrente,
provvisoriamente collocato al 721° posto dei C3 e al 120° posto dei C2 per il
distretto di Roma (all. 10 e 11), in data 15.01.2002 inoltrava al Ministero
della Giustizia le proprie osservazioni sui criteri utilizzati per formare le
graduatorie (all. 12).
In data 28.02.2002 con
Provvedimento del Direttore Generale sono
state varate le graduatorie definitive degli ammessi al percorso formativo del
procedimento di selezione interna per la copertura di 80 posti su base nazionale
nella posizione C3 e di 794 posti ripartiti su base distrettuale nella posizione
C2 della figura dell'ufficiale giudiziario, di cui all'avviso pubblicato sul B.
U. n° 3 del 15.2 2001 (all. 13).
In
dette graduatorie definitive, il
nominativo del ricorrente non compare.
Documenti
sindacali (all. 14) e notizie di fonte ministeriale rivelano essere strettissimi
i tempi dei percorsi formativi per
ufficiale giudiziario C3 e C2. E' certa la data del prossimo 15 aprile per
l'inizio dei corsi con conclusione degli stessi entro luglio 2002.
TUtto
ciò premesso in fatto si osserva in
DIRITTO
Le
graduatorie definitive violano l'art. 2 (requisiti per l'ammissione) del PDG
05.02.2001 con cui è stata disposta la selezione interna per ufficiale
giudiziario C2 e C3. In base a tale articolo, infatti, per l'ammissione alla
selezione i candidati dovranno essere in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza … . In assenza di tali titoli di studio i candidati, purché in
possesso del diploma di scuola secondaria superiore, dovranno aver maturato alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda 4 od 8
anni di anzianità nella posizione economica C1, rispettivamente per l'accesso
alla posizione economica C2 o C3; requisito questo che attualmente non è in
possesso di alcun lavoratore giacché anteriormente al 05.04.2000 la posizione
economica C1 non esisteva. Non dovrebbe, pertanto, essere consentita
la partecipazione alla selezione dei
non laureati.
Ammesso
e non concesso, comunque, che a tale anzianità
si possa riconoscere valore di surrogato del requisito culturale
mancante, la stessa non può, proprio per questo, essere computata ai fini
dell'attribuzione del punteggio da anzianità di servizio, pena il concedergli
valore doppio - come requisito culturale e come requisito di anzianità-.
Le
graduatorie definitive violano, inoltre, le norme riguardanti il collocamento a
riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età ( 65 anni ) dei dipendenti
pubblici ( D.Lgs. 503 / 92 artt.1 e 5 ), le quali si applicano ormai anche agli
ufficiali giudiziari il cui Ordinamento ( D.P.R. 1229/59 art. 99 ) li collocava
a riposo al compimento del 70° anno di età.
Tali
lavoratori, infatti, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 29 / 93 ( art.
2 fonti ) e successive modificazioni ed integrazioni sono oggi assoggettati alla
disciplina comune del pubblico impiego.
L'art.
72 ( ora art. 69 - norme transitorie- D. Lgs. 169 / 2001 ) dispone, invero, l'inapplicabilità delle norme generali e
speciali ( tra esse rientra il D.P.R. 1229 / 1959 ) del pubblico impiego vigenti
alla data di entrata in vigore del decreto a seguito della stipulazione dei
contratti collettivi 1994 - 1997 e recita testualmente: " Tali disposizioni
cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della
sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi 1998
- 2001."; il CCNL Comparto Ministeri è stato sottoscritto il 16.02.1999,
il CCI Ministero giustizia il 05.04.2000, il CCNL Integrativo Comparto Ministeri
( c.d. code contrattuali ) il 31.01.2001.
Oggi
siamo nel 2002; ebbene basta
scorrere la graduatoria definitiva per l'ammissione al percorso formativo per
ufficiale giudiziario C3 pubblicata nel B.U. del 15.03.02 e tra i 104 candidati
ne rinverremo sessanta che hanno compiuto il 65° anno di età, tra i
quali la metà sono oltre il limite dei 67, anni limite massimo consentito ( su
espressa richiesta - art. 16 D. Lgs. 503 / 92 ) per restare in servizio e, se
non bastasse, di questi ultimi un terzo compieranno
il 72° anno di età nell'anno in corso con buona pace delle finalità (
art. 7 D. Lgs. 165 / 2001, art.26 CCNL 1998 / 2001 ) cui deve ispirarsi la
formazione del personale nell'ambito della pubblica amministrazione ed in
particolare nel Ministero della Giustizia ( art. 19 sub 1. CCI ).
Si verrebbero così a formare, riqualificandoli,
dipendenti che dovrebbero già essere in pensione e che comunque lo saranno
nell'anno in corso, forse prima che siano terminate le stesse procedure di
riqualificazione. Una spesa inutile per il miglioramento della funzionalità
della P.A. ma utilissima per il T.F.R. di alcuni.
Il
P.D.G. del 05.02.2001 pubblicato
nel B.U. n° 3 del 2001, contenente
l'avviso di selezione per ufficiale giudiziario C2 C3 ,viola le disposizioni
contenute nell'art. 18 punto 1 A.C. del CCI 1998 -2001 del Ministero della
Giustizia il quale prevede per la figura dell'ufficiale giudiziario sia C2 che
C3 un percorso unitario dove: " I primi classificati in numero pari ai
posti in essa vacanti saranno
riqualificati direttamente nella posizione economica C3 ". L' avviso
prevede invece graduatorie di
ammissione (!) distinte: una nazionale per la pos. ec. C3 e graduatorie
distrettuali per la pos. ec. C2, di modo che a seconda del distretto scelto ove
riqualificarsi un ufficiale giudiziario C1 ottiene oppure no l'ingresso al
percorso formativo in virtù del fatto se, come dimostreremo in seguito, per lo
stesso distretto abbiano fatto domanda colleghi più o meno anziani. In fondo
una certa dose di alea non guasta mai!
L'avviso
di riqualificazione, secondo anche quanto in esso esplicitamente previsto ( art.
1 sub 1.1 ), e gli artt.16 e 17 del Contratto Collettivo Integrativo del
Ministero della Giustizia cui esso si riporta sono illegittimi poiché,
in violazione di quanto statuito dagli artt. 40 ( già 45 D. Lgs.29/93 )
III° co. del D.Lgs. 165 / 2001 e 4
VI° co. del CCNL - Ministeri 1998 / 2001 ( " … Le pubbliche
amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti
collettivi nazionali … . Le clausole difformi sono nulle e non possono essere
applicate. " ), dispongono
difformemente da quanto statuito negli artt. 15 e 26 del CCNL 1998 / 2001 -
Ministeri.
Il
primo elemento di nullità degli artt. 16 e 17 del CCI del Ministero della
Giustizia si ravvisa nel contrasto tra
le statuizioni degli stessi ed il testo dell'art. 15 sub b) di B) del CCNL che
recita : " il passaggio dei dipendenti da una posizione all'altra
all'interno dell'area avverrà … mediante percorsi di qualificazione ed
aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà
definita una graduatoria …".
L'art.
16 sub 2. del CCI disponendo,
difatti, la formazione di una graduatoria preliminare e determinante per
l'accesso al percorso formativo e limitando,
in tal modo, arbitrariamente
l'accesso dei lavoratori al percorso di formazione
e riqualificazione, è palesemente nullo.
Il
fatto poi che il numero dei partecipanti sia
incrementato del 30% rispetto ai posti disponibili, la qual cosa lascia
supporre che verrà formulata un'altra graduatoria, non deve trarre in inganno poiché l'art.15 del CCNL, che per
le suesposte ragioni ha carattere vincolante, prevede una sola graduatoria
per l'assegnazione dei posti a concorso stilata al termine del percorso
formativo, e solo, all'esito dei meriti conseguiti nel percorso stesso.
Limitando
l'accesso al percorso formativo ad un ristretto numero di partecipanti si
eludono le finalità poste a base
del sistema di riqualificazione del personale e cioè la funzione selettiva ( art. 15 ) ( i posti vengono già
pressoché assegnati all'inizio del percorso ) nonché quella formativa e di aggiornamento( art. 7 IV° co. D. Lgs.165/2001 e 26 CCNL)
" … la formazione del personale costituisce una leva strategica
fondamentale per lo sviluppo professionale dei dipendenti e per il necessario
sostegno agli obiettivi di cambiamento ."
e ancora: " Le iniziative di formazione
( tra cui alla lettera (a) dello stesso art. 26, quelle per il
passaggio all'interno delle aree da una posizione economica all'altra ) riguardano
tutto il personale a tempo indeterminato, … "
E'
evidente che il CCNL del comparto Ministeri si prefigge la riqualificazione di
tutto il personale, non soltanto in funzione del passaggio ad una posizione
economica superiore ma anche per sviluppare la cultura di genere della pubblica
amministrazione ( art. 7 D. Lgs. 165 / 2001 ).
Ciò
significa che a tutti deve essere aperta la partecipazione ai percorsi formativi
e che se v'è la possibilità di assegnare dei posti di lavoro, la proficua
frequenza degli stessi deve essere l' elemento determinante per la loro
attribuzione, anche in ossequio ai principi costituzionali sanciti dal combinato
disposto degli art. 97, 51, 98 e 3 della Cost. ( cfr. C. Cost. n° 1 / 1999 ). Questa
conclusione è confortata anche dall'ultimo cpv del III° co. dell' art. 26 del
CCNL il quale afferma: " le attività di formazione … si concludono
con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del
singolo dipendente, attestato attraverso l'attribuzione di un apposito titolo
…".
Altro elemento di nullità
degli artt. 16 e 17 del CCI Ministero Giustizia per violazione dell'art. 15 del
CCNL Ministeri, è rappresentato dalla valutazione degli elementi utili ai fini
della formazione della graduatoria. Secondo quanto statuisce l'art. 15 essi
sono: " l'esperienza professionale acquisita e i titoli di studio e
professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione
tecnologica."
La procedura concorsuale impugnata denota invece un sistema di punteggi
premiale nei confronti del personale con maggiore
anzianità di servizio, senza una adeguata considerazione per il titolo
di studio. Le graduatorie formatesi secondo i criteri stabiliti dagli atti
impugnati rappresentano qualcosa di paradossale: chi è in possesso del
requisito culturale ( diploma di laurea ) previsto per l'accesso alla
professionalità dell'ufficiale giudiziario C2 e C3 non si è utilmente
collocato in graduatoria a tutto vantaggio di chi, invece, grazie al supplementare criterio dell'anzianità, previsto
solo in via residuale per sopperire alla mancanza del titolo richiesto,
partecipa al corso di
riqualificazione.
In particolare si sottolinea l'ingiustificata attribuzione di due punti
per ogni anno di servizio dal sesto al quindicesimo ed uno dal sedicesimo in poi
a confronto di 0,25 punti per i primi cinque anni.
Appare assolutamente irragionevole un tale criterio
anche alla luce del fatto che sicuramente sono i primi anni di servizio
quelli in cui si apprende di più. Ma ciò che evidenzia ancor più
l'irragionevolezza di tali criteri è il confronto tra il valore attribuito
all'anzianità di servizio ed al titolo di studio. Basta un esempio: secondo i
criteri stabiliti dagli artt. 16 e 17 del CCI, un diplomato di scuola media di
secondo grado con 12 anni di servizio dispone di un punteggio superiore a quello
di un laureato con 10 anni di servizio ( 22,25 contro 21,25
punti ). Appare inoltre inspiegabile la difformità di punteggio creata
tra specializzazione post laurea ( 6 punti ) ed abilitazione professionale
forense ( 2 punti ); per non parlare di quella tra diploma di scuola secondaria
e di laurea: solo tre punti li differenziano ( di laurea breve solo un punto ).
Al
diploma di laurea si è inteso attribuire lo stesso valore di un anno e mezzo di
servizio!
Elemento determinante per la
formazione della graduatoria che si impugna e stata dunque l'anzianità di
servizio cui la norma contrattuale di comparto ( art. 15 CCNL Ministeri ) non
attribuisce di per sé alcun rilievo; al limite essa potrebbe rappresentare solo
uno degli elementi utili ai fini della graduatoria ove fosse indice
dell'esperienza professionale acquisita. L'esperienza professionale richiesta
dall'art. 15, invece, è quella coerente con i processi di riorganizzazione e
innovazione tecnologica. Attribuire, pertanto, eccessivo peso alla mera anzianità
di servizio elude l'intento del legislatore ( D. Lgs. 29/93 ) e del CCNL, i
quali perseguono l'ammodernamento ed il riordino della pubblica amministrazione
attraverso la valorizzazione di idonee professionalità e non delle semplici
anzianità di servizio.
L'esperienza professionale
acquisita inoltre non è posta dal CCNL su un piano diverso dal titolo di
studio, gli conferisce anzi pari
peso, non così come abbiamo visto fare nella procedura di riqualificazione.
Unico elemento determinante
sarebbe potuta essere la posizione economica di provenienza, ma come già detto
e stigmatizzato, l'Amministrazione, non avendo provveduto alla previsione di cui
al D.P.R. 44/90, della quale avrebbe potuto valersi il ricorrente e non molti
dei colleghi che oggi lo precedono in graduatoria, ha lasciato fino ad oggi
tutti gli ufficiali giudiziari nella
pos. ec. C1.
Un ulteriore elemento di illegittimità della
procedura di
riqualificazione si
riscontra nella possibilità che concede ai dipendenti non laureati ed
inquadrati nella posizione economica C1 , di
partecipare alla selezione per ufficiale giudiziario C3, la cui declaratoria
all'Allegato A del CCNL-Ministeri espressamente richiede quali requisiti di
accesso ( possibile solo dall'interno dell'area C) il diploma di laurea.
Tale possibilità contrasta anche con la disposizione di cui all'art.16
VII° co. del CCNL - Ministeri il quale prevede " … la valorizzazione
della professionalità e dell'esperienza acquisita dai dipendenti in posizione
C1 anche in mancanza del titolo di studio richiesto dalle declaratorie stesse
per consentirne la progressione verso la posizione economica C2", …"
escludendo quindi la pos. ec. C3.
La
selezione viene, dunque, ad essere
fondata sul criterio della maggiore anzianità posseduta, di per sé inidoneo ad
accertare il soggetto più capace e meritevole, con la conseguenza di un forte
accumulo di punteggio per coloro che vantano molti anni di servizio, che supera
di gran lunga il punteggio massimo acquisibile per il possesso di tutti gli
altri titoli di merito ( titoli di
studio, abilitazioni professionali, specializzazioni, etc. ) nonché
del giudizio di idoneità di cui all'art. 18 sub 3.del CCI.
Ciò si appalesa evidente non appena si scorre la graduatoria definitiva
dei C3 ( cfr. all.13), alla luce della quale i dieci punti (discrezionali) messi
a disposizione della Commissione giudicatrice per formulare il giudizio di
idoneità ( art. 18 CCI ) non servono al nono per raggiungere il primo della
graduatoria se questi prendesse solo un punto né tantomeno ai due candidati che
si leggono ammessi con riserva per raggiungere l'ultima posizione utile per
riqualificarsi ( 80° posto ).
Altro cardine di questa
“riqualificazione” è un meccanismo di selezione preliminare al percorso
formativo, non previsto dal CCNL -Ministeri 1998 / 2001, che di fatto limitando
l'accesso ad un numero ristretto di partecipanti, comporta che i posti
disponibili vengano assegnati prima
del
percorso
formativo, eludendone così la funzione selettiva
posta dal CCNL, che nel prevedere una
sola graduatoria ha inteso dare alla procedura la massima selettività volta al
reclutamento dei più capaci.
In
considerazione delle argomentazioni sopra esposte, la disciplina contrattuale
integrativa ed il procedimento di selezione interna disposto con PDG del
05.02.2001 ( avviso di selezione Area C ) e culminato nel PDG del 28.02.2002 (
ammissione al percorso formativo ) si
espongono inoltre a gravi censure di incostituzionalità.
Violano i principi di efficienza, buon
andamento ed imparzialità che devono presiedere all'azione della P.A. finanche
nello svolgimento delle procedure selettive per gli avanzamenti professionali,
come riconosciuto dalla stessa Corte Costituzionale ( cfr. Sent. 1 / 1999 ).
Principi portanti, questi, anche della
riforma del pubblico impiego varata
con il D. Lgs. 29 / 93 ( art. 1 ), ove il criterio dell'efficienza e della
produttività ha assunto importanza pregnante, accanto a quello dell'imparzialità
nella selezione e valutazione dei pubblici dipendenti in sede di prima
assunzione come in quella di progressione nelle qualifiche.
La
Corte Costituzionale, infatti, ha ripetutamente sottolineato che il concorso
pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci,
resta il modo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le
proprie funzioni in condizioni d’imparzialità ed al servizio esclusivo della
Nazione. Valore quest'ultimo in relazione al quale il principio posto
dall’art. 97 Cost. impone che l’esame del merito sia indipendente da ogni
considerazione connessa alle condizioni personali (per es. anzianità di
servizio) dei vari concorrenti ( Sent. C. Cost. 1/99, 3/93, 453/90 ).
A
questo regime non si è ritenuto sottratto nemmeno il passaggio ad una fascia
funzionale superiore ( cfr. Sent. C. Cost. 320/97 e 161/90 ).
Appare,
inoltre, violato il principio di
ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, norma posta a presidio
dell’interesse pubblico e cardine, anche sotto il profilo del divieto di
discriminazione, dell’intero sistema costituzionale italiano. Ogni previsione
pattizia con esso contrastante sarebbe nulla per contrasto con norme imperative.
Ed è questo ciò che è avvenuto con la procedura concorsuale impugnata. Tale
procedura, giova ripeterlo, attribuisce abnorme rilievo all’anzianità di
servizio, senza dare adeguata considerazione al titolo di studio, alle
abilitazioni professionali e al giudizio di idoneità finale, soprattutto tenuto
conto di un meccanismo preselettivo il quale, benché ignoto al CCNL di
comparto, impedisce a gran parte
degli aspiranti laureati (i più qualificati!) l’accesso al percorso formativo
e rende praticamente irrilevante la funzione della Commissione giudicatrice.
La
procedura in esame contraddicendo in siffatta misura i principi che la
dovrebbero ispirare, attraverso una promozione di massa dei più anziani,
realizza una anacronistica e generalizzata cooptazione che reintroduce
surrettiziamente il modello della carriera che la nuova disciplina del pubblico
impiego considera superata.
GIURISDIZIONE
Si
è in presenza di una procedura concorsuale volta a progressione interna di
personale già dipendente dell'amministrazione.
Nel
nuovo sistema di riparto della giurisdizione delineato dall'art. 68 D. Lgs. 29
/1993 ora art. 63 D. Lgs. 165 / 2001 la giurisprudenza e la dottrina nettamente
dominanti ( cfr: C. Cass.
S.U. 128 / 2001 e C. Cass. S.U. 15602 / 2001 ), ritengono che sono devolute alla
cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le
controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua
instaurazione fino all'estinzione, ivi comprese le vicende modificative del
rapporto di lavoro quali quelle attinenti lo svolgimento di un concorso interno
(fattispecie che ci riguarda).
A
seguito della privatizzazione del pubblico impiego (art. 2 D. Lgs.29 / 93 e
successive modificazioni) ritiene ancora la Suprema Corte
che gli atti che prima venivano qualificati come provvedimenti di nomina
sono stati trasformati "ope legis" in atti aventi natura privatistica
secondo lo schema negoziale / contrattuale. Da ciò necessariamente discende che
il bando di concorso riservato al personale interno si qualifica come atto di
gestione del rapporto, espressione della capacità ed esercizio dei poteri del
privato datore di lavoro ( art. 4 II° co. D. Lgs. 29 / 93 e succ. modifiche).
Invero
il passaggio dei dipendenti da una posizione economica all'altra attiene ad una
vicenda modificativa del rapporto senza novazione dello stesso.
Deve
di conseguenza escludersi l'ammissibilità dell'esercizio di poteri
discrezionali da parte della
pubblica amministrazione nel procedimento di selezione del personale da
riqualificare che si svolge nell'ambito dello stesso rapporto contrariamente al
caso del concorso per l'assunzione.
La P. A., quindi, come ogni
altro privato datore di lavoro, resta vincolata nelle sue determinazioni ai
principi di correttezza e buona fede ed in genere alla necessaria loro
rispondenza a criteri di adeguatezza e ragionevolezza. Esclusa così ogni
discrezionalità della P.A., nella gestione delle vicende inerenti i rapporti di
lavoro, si esclude anche il conseguente affievolimento
ad interesse legittimo del diritto soggettivo del lavoratore alla qualifica
superiore.
Alla
luce di quanto affermato dal Giudice di legittimità a Sezioni Unite, l'avviso
di selezione ed il conseguente
provvedimento di formazione delle graduatorie oggetto del presente ricorso non
possono essere qualificati come atti amministrativi; di tal guisa il Giudice
Ordinario, riscontrandone l'illegittimità, potrebbe, in questa sede cautelare,
sospenderli.
La mera disapplicazione degli stessi e la conseguente ammissione con
riserva, d’altra parte, consentirebbe sì al ricorrente di proseguire l'iter
selettivo ma nell'ambito di una procedura illegittima che per le ragioni su
esposte non gli darebbe, comunque, alcuna chance.
che, se si attendesse la pronuncia di merito, riguardo alla quale questo procedimento cautelare svolge funzione strumentale, la stessa resterebbe pregiudicata dal tempo necessario per ottenerla, data l'attualità, l'irreparabilità e la gravità del danno per il ricorrente che si estrinsecano:
a) nel non consentirgli di partecipare ai corsi ( si concluderanno, come detto, nel prossimo mese di luglio ), privandolo così dell'accrescimento culturale dato dalla formazione intrinseca ad essi;
b) nel fatto che dai corsi conseguirà l'inquadramento dei colleghi riqualificati nelle posizioni economiche C2 e C3 e l'assegnazione agli stessi delle sedi di servizio ( la scelta da parte dei vincitori avverrà sulla base della graduatoria finale );
c) nella circostanza che il ricorrente, ove vedesse accolte le proprie istanze solo all’esito della fase di merito, si vedrebbe costretto a prendere servizio in una sede residuale e comunque diversa dalla attuale, dove secondo quanto stabilito dall'art. 7 del PDG 05.02.2001, in sede di prima applicazione avrebbe diritto di preferenza e forse anche di soprannumero rispetto alla pianta organica prevista, con grave danno per sé e rilevante pregiudizio per la famiglia ( moglie con sede di lavoro obbligata e figlio minore ).
Tutto ciò premesso e considerato, il ricorrente, stante l'urgenza di
assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito ed evitare
che la stessa sia inutiliter data,
che
l'Ill.mo Tribunale Civile di Rieti in funzione di Giudice del Lavoro, svolto
l’accertamento sommario della fondatezza del diritto da far valere nel
successivo giudizio ordinario voglia, in via principale, inaudita altera parte
ovvero, in subordine, previa fissazione dell'udienza di convocazione delle parti
ed instaurato ritualmente il contraddittorio,
accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
piaccia
all'Ill.mo Giudice adito:
in
via cautelare, ex art.700 e 669
bis e ssgg cpc,
ritenuta
la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora,
- ordinare la sospensione, ovvero sospendere, il P.D.G. dell'Organizzazione Giudiziaria e degli Affari
Generali in data 05.02.2001 del Ministero della Giustizia pubblicato nel B. U. n°
3 del 15.02.2001, nonché il P.D.G. della Direzione Generale del personale e
della formazione in data 28.02.2002 pubblicato nel B. U. n°3 del 15.02.2002,
con i quali è stato posto in essere il procedimento di selezione interna per
ufficiale giudiziario posizioni economiche C2 e C3;
-
in subordine, ordinare l'ammissione con riserva del ricorrente al citato
percorso formativo per la posizione economica C3 e C2 per il Distretto della Corte d'Appello di Roma ordinando
in tal caso l'azzeramento del punteggio assegnato in fase preliminare ai
candidati ammessi nonché di rispettare i criteri posti in materia dall'art. 15
del CCNL - Ministeri;
- in ogni caso ed in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che riterrà idonei per la tutela dei diritti del ricorrente.
nel
merito
ritenuta la fondatezza delle ragioni vantate dal ricorrente confermare i provvedimenti interdittali per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti nel presente ricorso da intendersi in questa sede integralmente riportati.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
Si andrà a produrre tutta la documentazione di cui all’indice del fascicolo di parte.
………. li ………….. Avv. ………………..
PROCURA
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento e sue eventuali fasi connesse e conseguenti l’Avv. …………del Foro di ……… ed eleggo domicilio nello studio del predetto difensore in ………, alla Via ………………… a tutti gli effetti del giudizio.
………….. addì ……………
per autentica della firma
………………………….