-
All'articolo
137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i
seguenti:
"Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo
143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da
notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso.
Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi
il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni
effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e
136.".
-
Al
primo comma dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da:
"può sempre eseguire" a "destinatario," sono sostituite
dalle seguenti: "esegue la notificazione di regola mediante consegna
della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di
abitazione oppure, se ciò non è possibile,".
-
Nel
quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola:
"l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una
ricevuta".
-
Nell'articolo
140 del codice di procedura civile, dopo le parole: "affigge avviso del
deposito" sono inserite le seguenti: "in busta chiusa e
sigillata".
-
All'articolo
142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
-
il
primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: "Salvo
quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza,
dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito
un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante
spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e
mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la
trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla
persona alla quale è diretta.";
-
nell'ultimo
comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle
seguenti: "al primo comma".
-
Nell'articolo
143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole
da: ", e mediante" fino alla fine del periodo.
-
All'articolo
151, primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole:
"maggiore celerità" sono aggiunte le seguenti: ", di
riservatezza o di tutela della dignità".
-
All'articolo
250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il
seguente:
"L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani
proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta
chiusa e sigillata.".
-
All'articolo
490, terzo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Nell'avviso è omessa l'indicazione del
debitore".
-
All'articolo
570, primo comma, del codice di procedura civile le parole: "del
debitore," sono soppresse e le parole da: "informazioni" fino
alla fine sono sostituite dalle seguenti: "informazioni, anche relative
alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del
tribunale a chiunque vi abbia interesse".
-
All'articolo
14, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando la
notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si
osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo
codice. ".
-
Dopo
l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, è inserito il seguente:
"Articolo 15-bis. (Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed
avvisi) 1. Alla notificazione di atti e di documenti da parte di organi
delle pubbliche amministrazioni a soggetti diversi dagli interessati o da
persone da essi delegate, nonché a comunicazioni ed avvisi circa il
relativo contenuto, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo
137, terzo comma, del codice di procedura civile. Nei biglietti e negli
inviti di presentazione sono indicate le informazioni strettamente
necessarie a tale fine.".
-
All'articolo
148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
-
il
comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga
altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure,
se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo.
Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria
consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso
di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita
in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico
della notificazione e dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto.";
-
dopo
il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o
invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario
recano le indicazioni strettamente necessarie.".
-
All'articolo
157, comma 6, del codice di procedura penale le parole: "è scritta
all'esterno del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è
effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3".
-
All'art.
80 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al
portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui
all'articolo 148, comma 3, del codice.".
-
Alla
legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
-
all'articolo
2, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sulle
buste non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto.";
-
all'articolo
8, secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente
postale rilascia avviso" sono inserite le seguenti: ", in
busta chiusa, del deposito".
- Il testo vigente dell'art.
137 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, é il seguente:
«Art. 137 (Notificazioni). - Le notificazioni, quando non é disposto
altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte e
su richiesta del pubblico Ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al
destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del
destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 143,
l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare
in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico
della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e
alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni
effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».
- Il testo vigente dell'art.
138 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, é il seguente:
«Art. 138 (Notificazione in mani proprie). - L'ufficiale giudiziario esegue
la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie
del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non é
possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio
giudiziario al quale é addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne
dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani
proprie.».
- Il testo vigente dell'art.
139 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, é il seguente:
«Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio). -
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione
deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo
nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il
commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale
giudiziario consegna copia dell'ano a una persona di famiglia o addetta alla
casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o
non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia é
consegnata al portiere dello stabile dove é l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti
di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale
giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione
dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto
può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.
Quando non é noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune
di dimora, e, se anche questa é ignota, nel comune di domicilio, osservate
in quanto é possibile le disposizioni precedenti.».
- Il testo vigente dell'art.
140 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, é il seguente:
«Art. 140 (Irreperibilità e rifiuto di ricevere la copia). - Se non é
possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o
rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale
giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione
deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla
porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e
gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.».
- Il testo vigente dell'art.
142 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, é il seguente:
«Art. 142 (Notificazione a persona non residente, né dimorante, né
domiciliata nella Repubblica). - Salvo quanto disposto nel secondo comma, se
il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha
eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'art. 77, l'atto é
notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con
raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne
cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla
persona alla quale é diretta.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui
risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti
dalle Convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.».
- Il testo vigente dell'art.
143 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, é il seguente:
«Art. 143 (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio
sconosciuti). - Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il
domicilio del destinatario e non vi é il procuratore previsto nell'art. 77,
l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia
dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa é ignota,
in quella del luogo di nascita del destinatario.
Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita,
l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo
precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno
successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.».
- Il testo vigente dell'art.
151 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, é il seguente:
«Art. 151 (Forme di notificazione ordinate dal giudice). - Il giudice può
prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la
notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge,
e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento
quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità,
di riservatezza o di tutela della dignità.».
- Il testo vigente dell'art.
250 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, é il seguente:
«Art. 250 (Intimazione ai testimoni). - L'ufficiale giudiziario, su
richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice
istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando
il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere
sentiti.
L'intimazione di cui al primo comma, se non é eseguita in mani proprie del
destinatario o mediante servizio postale, é effettuata in busta chiusa e
sigillata.».
- Il testo vigente dell'art.
490 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, é il seguente:
«Art. 490 (Pubblicità degli avvisi). - Quando la legge dispone che di un
atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati,
che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni
continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il
procedimento esecutivo.
In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso é inserito nel
Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio
giudiziario.
Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o più volte sui
quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona
interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e,
quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità
commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai
quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa.
Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale,
multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro
operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali
analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione
nella zona interessata. Nell'avviso é omessa l'indicazione del debitore.».
- Il testo vigente dell'art.
570 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto
legislativo, é il seguente:
«Art. 570 (Avviso della vendita). - Dell'ordine di vendita é dato dal
cancelliere, a nonna dell'art. 490, pubblico avviso contenente l'indicazione
degli esterni previsti nell'art. 555 e del valore dell'immobile determinato
a norma dell'art. 568, con l'avvertimento che maggiori informazioni, anche
relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla
cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia interesse.».
- Il testo vigente dell'art.
14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come
modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La violazione, quando é
possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore
quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma
dovuta per la violazione stessa.
Se non é avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle
persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono
essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica
entro iI termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il
termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità
competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al
comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si
applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la
notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice
di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha
accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in
mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'art.
137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio
non siano noti, la notifica non é obbligatoria e resta salva la facoltà
del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per
la persona nei cui confronti é stata omessa la notificazione nel termine
prescritto.».
- Il decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 reca: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa.».
- Il testo vigente dell'art.
148 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto
legislativo, é il seguente:
«Art. 148 (Organi e forme delle notificazioni).
- Le notificazioni degli
atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite
dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni.
- Nei procedimenti con
detenuti, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite
dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente
titolo.
- -bis. L'autorità
giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori
siano eseguiti con mezzi tecnici idonei.
L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il
testo originale.
- -ter. Nei procedimenti
avanti al tribunale per il riesame il giudice può dispone che, in caso
di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia
giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità
di cui al comma 2.
- L'atto é notificato per
intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante
consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non é possibile, alle
persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere
eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la
polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta
eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario,
dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi
il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione
in calce all'originale e alla copia dell'atto.
- La consegna di copia
dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di
notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale
dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa é avvenuta.
- La lettura dei
provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal
giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le
notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale.
- -bis. Le comunicazioni,
gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta
chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni
strettamente necessarie.».
- Il testo vigente dell'art.
157 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto
legislativo, é il seguente:
«Art. 157 (Prima notificazione all'imputato non detenuto).
- Salvo quanto previsto
dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato non
detenuto é eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non é
possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione é
eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato esercita
abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che
conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa
le veci.
- Qualora i luoghi
indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione é eseguita
nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante
consegna a una delle predette persone.
- Il portiere o chi ne fa
le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale
giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione
dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli
effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della
raccomandata.
- La copia non può essere
consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di
manifesta incapacità di intendere o di volere.
- L'autorità giudiziaria
dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia é stata
consegnata alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile
che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto
notificato.
- La consegna alla persona
convivente, al portiere o a chi ne fa le veci é effettuata in plico
chiuso e la relazione di notificazione é effettuata nei modi previsti
dall'art. 148, comma 3.
- Se le persone indicate
nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la
copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei
luoghi indicati nei commi 1 e 2.
- Se neppure in tal modo
é possibile eseguire la notificazione, l'atto é depositato nella casa
del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o, in mancanza di questa,
del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa.
Avviso del deposito stesso é affisso alla porta della casa di
abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli
abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale
giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto
deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli
effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della
raccomandata.».
-
Il
testo vigente dell'art. 80 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
(Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale), come modificato dal presente decreto legislativo, é il seguente:
«Art. 80 (Esecuzione di perquisizioni locali).
-
Se
la copia del decreto di perquisizione locale é consegnata al portiere o
a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'art. 148,
comma 3, del codice.
-
Se
non si può provvedere a norma dell'art. 250 comma 2 del codice, la
copia del decreto di perquisizione é depositata presso la cancelleria o
la segreteria dell'autorità giudiziaria che procede, e di tale deposito
é affisso un avviso alla porta del luogo dove é stata eseguita la
perquisizione.».
Si
riportano, nel testo vigente, gli articoli 2 e 8 della legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo
posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), come modificati dal
presente decreto legislativo:
«Art. 2. - Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a
mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera
raccomandata connesse, con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di
speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore
verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello
prestabilito dall'Amministrazione postale. Sulle buste non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
«Art. 8. - Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la
consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il
piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il
registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale
ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona
diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di
firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma
sull'avviso di ricevimento che é subito restituito al mittente in
raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di
riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.
Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario,
rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se
l'agente postale non può recapitano per temporanea assenza del destinatario
o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il
piego é depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia
avviso, in busta chiusa, del deposito al destinatario mediante affissione
alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le
formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno
determinati é fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e
sottoscritto dall'agente postale, é unito al piego.
Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego é stato depositato
nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia
curato il ritiro, il piego stesso é datato e sottoscritto dall'impiegato
postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di
ricevimento, al mittente con l'indicazione «non ritirato».
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del
deposito.
Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio
postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato
postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal
destinatario o dal suo incaricato, é subito spedito al mittente, in
raccomandazione.
La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego.
Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento
o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data
risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.».