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18 agosto 2000 Nuove norme in materia di Cancellazione dagli  Elenchi dei protesti cambiari.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA , DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 2000, n. 316

Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480

(G.U. n. 256, 2 novembre 2000, Serie Generale)

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 1, primo comma, e 5 della legge 12 febbraio 1955, n. 77;
Visto l'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed il relativo decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso l'11 agosto 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Visto l'avviso dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 4/99 formulato nell'adunanza del 29 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota prot. n. 18295 del 9 giugno 2000;
Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per "legge n. 77 del 1955", la legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificata dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1559, dalla legge 12 giugno 1973, n. 349, e dal decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480;

b) per "legge n. 108 del 1996", la legge 7 marzo 1996, n. 108;

c) per "Ministro dell'industria", il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) per "camere di commercio", le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) per "pubblici ufficiali abilitati", i notai, gli ufficiali giudiziari, gli aiutanti ufficiali giudiziari e i segretari comunali, abilitati alla levata dei protesti a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonché le stanze di compensazione che emettono le dichiarazioni previste dall'articolo 45, primo comma, n. 3 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

f) per "protesti levati", i protesti per mancato pagamento di cambiali, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché le dichiarazioni indicate nella lettera e);

g) per "rifiuti di pagamento", le dichiarazioni di rifiuto di pagamento di cambiali e di vaglia cambiari effettuate a norma dell'articolo 72 del regio decreto 5 dicembre 1933, n. 1669;

h) per "notizie dei protesti", i dati relativi ai protesti levati ed ai rifiuti di pagamento;

i) per "pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti", la pubblicazione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge n. 77 del 1955;

l) per "registro informatico", il registro delle notizie dei protesti tenuto con tecniche informatiche.

Art. 2.

Registro informatico

1. Le camere di commercio provvedono alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti mediante il registro informatico, secondo le norme del presente regolamento.

2. Il progetto informatico del registro è compatibile con la rete unitaria della pubblica amministrazione e con gli atti di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Art. 3.

Responsabile del procedimento

1. Ciascuna camera di commercio determina l'unità organizzativa preposta al registro informatico e individua il responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Il titolare dell'unità organizzativa preposta al registro informatico svolge i compiti demandati alla camera di commercio dal presente regolamento ed è responsabile della corretta e tempestiva pubblicazione delle notizie dei protesti secondo le disposizioni del capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Codice dei pubblici ufficiali abilitati

1. Le camere di commercio, ciascuna per la circoscrizione territoriale di competenza, attribuiscono, anche su richiesta dell'interessato, ai pubblici ufficiali abilitati un codice identificativo alfanumerico. Per le stanze di compensazione valgono come codice i dati identificativi comunicati dalla Banca d'Italia.

2. Il codice alfanumerico è composto, in sequenza, dalla sigla della provincia, da una lettera indicante la qualifica del pubblico ufficiale abilitato, tra quelle previste all'articolo 1, comma 1, lettera e), e da un numero d'ordine nell'ambito della qualifica stessa.

3. Il codice identificativo è comunicato senza ritardo al pubblico ufficiale abilitato mediante lettera raccomandata.

4. Le camere di commercio pubblicano semestralmente, anche mediante affissione all'albo camerale, i nominativi dei pubblici ufficiali abilitati nella circoscrizione territoriale di competenza.

Art. 5.

Elenco dei protesti

1. I pubblici ufficiali abilitati redigono, su supporto cartaceo o informatico, l'elenco dei protesti da essi levati dal primo giorno al giorno 15 e dal giorno 16 all'ultimo giorno di ciascun mese. Allo stesso modo provvedono i procuratori dell'ufficio del registro per i rifiuti di pagamento da essi registrati.

2. Gli elenchi sono redatti in base ad apposito modello, approvato dal Ministro dell'industria.

3. L'elenco è sottoscritto, anche mediante apposizione di firma digitale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dal pubblico ufficiale abilitato e reca il codice identificativo dello stesso ovvero, se tale codice non è stato ancora attribuito, il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio e la qualifica.

4. L'elenco indica, altresì, per ciascun protesto levato o rifiuto di pagamento:

a) il numero progressivo all'interno dell'elenco;

b) la data e il luogo della levata o della registrazione;

c) il nome e il domicilio del richiedente il pagamento, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso;

d) il nome e il domicilio del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso;

e) il codice fiscale del soggetto indicato dalla lettera d) o, in mancanza:

e1) se si tratta di persona fisica, la data e il luogo di nascita;

e2) se si tratta di società soggetta a registrazione, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta e il numero di iscrizione;

f) la natura del titolo di credito;

g) la data di scadenza, se si tratta di cambiale o di vaglia cambiario;

h) la valuta, tramite indicazione del relativo codice;

i) l'ammontare della somma dovuta, con indicazione, se in valuta estera, del controvalore in lire italiane o in euro alla data del protesto o della registrazione;

l) i motivi del rifiuto di pagamento, tramite indicazione del relativo codice.

5. Nel caso in cui le indicazioni previste dalla lettera e) del comma 4 non sono note al pubblico ufficiale abilitato che redige l'elenco, né dal medesimo agevolmente e prontamente conoscibili, la camera di commercio, ove possibile, le ricava e le inserisce nel registro informatico avvalendosi dell'interconnessione telematica con il sistema informativo del Ministero delle finanze prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

Art. 6.

Trasmissione dell'elenco dei protesti

1. Gli elenchi indicati nell'articolo 5 sono trasmessi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione i soggetti che li hanno redatti esercitano le loro funzioni, non oltre il giorno 5 ed il giorno 20 di ogni mese. La trasmissione ha luogo su supporto cartaceo, salva la facoltà del presidente del tribunale di autorizzare la trasmissione con le modalità alternative prevista dal comma 2 del presente articolo.

2. Nei medesimi termini gli elenchi sono altresì trasmessi alla camera di commercio nella cui circoscrizione territoriale si trova il tribunale indicato nel comma 1, con una delle seguenti modalità:

a) mediante consegna di un esemplare del supporto informatico, della quale la camera di commercio rilascia ricevuta,

b) per via telematica, tramite messa a disposizione di una casella di posta elettronica.

Art. 7.

Pubblicazione dell'elenco dei protesti

1. La camera di commercio tiene un protocollo degli elenchi indicati nell'articolo 5, comma 1, con numerazione progressiva su base annuale secondo l'ordine cronologico di arrivo.

2. L'elenco è protocollato nello stesso giorno della ricezione, con indicazione della data e del codice identificativo del pubblico ufficiale abilitato o del nominativo del procuratore dell'ufficio del registro che lo ha redatto.

3. L'elenco è pubblicato mediante iscrizione nel registro informatico dei dati indicati nell'articolo 5, commi 4 e 5, fatta eccezione per quelli previsti dalle lettere a) e c) del comma 4. Per ciascuna notizia di protesto è altresì indicata la data di iscrizione.

4. La pubblicazione degli elenchi ha luogo nei dieci giorni successivi alla ricezione da parte della camera di commercio.

Art. 8.

Provvedimenti dell'autorità giudiziaria

1. La camera di commercio procede alle variazioni dei dati iscritti o da iscrivere nel registro informatico in conformità dei decreti di cancellazione e di sospensione della pubblicazione dei protesti emessi dal presidente del tribunale a norma dell'articolo 3, quinto comma, della legge n. 77 del 1955 e dell'articolo 18 della legge n. 108 del 1996, nonché di ogni altro provvedimento dell'autorità giudiziaria avente efficacia esecutiva.

2. La camera di commercio provvede entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza dell'interessato, corredata di copia autentica del provvedimento.

3. Le modalità previste dal comma 2 si applicano anche per la pubblicazione nel registro informatico dei decreti di riabilitazione o di revoca della riabilitazione emessi a norma dell'articolo 17 della legge n. 108 del 1996.

Art. 9.

Cancellazione o sospensione della pubblicazione di notizie dei protesti

1. I decreti di sospensione della pubblicazione e di cancellazione dei protesti emessi a norma dell'articolo 18 della legge n. 108 del 1996 sono comunicati dal cancelliere al giudice che procede per il delitto di usura.

2. Se vi è stata la comunicazione prevista dal comma 1, la sentenza definitiva di assoluzione dell'imputato è comunicata dal cancelliere del giudice che l'ha pronunciata alla camera di commercio, la quale, nei tre giorni successivi, iscrive nel registro informatico le notizie relative ai protesti la cui pubblicazione era stata sospesa o dei quali era stata disposta la cancellazione.

Art. 10.

Pagina elettronica delle variazioni dei dati

1. Al registro informatico è annessa una pagina elettronica delle variazioni dei dati, nella quale sono elencate le notizie dei protesti cancellate o modificate in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei quindici giorni precedenti la consultazione, con indicazione della data in cui è stata effettuata la cancellazione o la modifica e del provvedimento che l'ha disposta.

2. Nella pagina elettronica di cui al comma 1 sono altresì distintamente elencati i decreti di riabilitazione pubblicati nel registro informatico nello stesso periodo di tempo.

Art. 11.

Conservazione delle notizie dei protesti

1. Le notizie dei protesti sono conservate nel registro informatico per cinque anni dalla data di iscrizione, secondo le regole tecniche per l'archiviazione indicate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Nel caso previsto dall'articolo 9, comma 2, non si tiene conto del tempo intercorso tra la cancellazione della notizia e la nuova iscrizione successiva alla comunicazione della sentenza di assoluzione.

Art. 12.

Accesso al registro informatico

1. Il registro informatico è accessibile al pubblico.

2. La consultazione è effettuata sui terminali delle camere di commercio o sui terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle camere di commercio.

3. La consultazione ha luogo su scala nazionale.

4. La ricerca delle notizie dei protesti avviene in base al nome del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto di pagamento. La camera di commercio rilascia, a richiesta dell'interessato, certificazione dell'esito della ricerca.

5. E' consentito altresì estrarre:

a) elenchi di protesti e rifiuti di pagamento selezionati in base ad altri parametri di ricerca, tra cui, in ogni caso, quelli indicati nell'articolo 5, comma 4, lettere b), e) e g), e nell'articolo 7, comma 3, secondo periodo;

b) elenchi integrali delle iscrizioni eseguite nel registro informatico nei quindici giorni precedenti a quello della consultazione;

c) copie integrali della pagina elettronica delle variazioni dei dati prevista dall'articolo 10.

6. Dai documenti previsti dal comma 5 deve risultare la data di estrazione. Sono mantenuti nel registro informatico gli estremi di estrazione.

Art. 13.

Pubblicazione non ufficiale delle notizie dei protesti

1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 1, terzo comma, della legge n. 77 del 1955, deve indicarsi, per le notizie dei protesti pubblicate nel registro informatico, la data di iscrizione in tale registro.

2. Chiunque pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati pubblicati sono aggiornati sulla base delle risultanze del registro informatico.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche a chi organizza le notizie dei protesti in banche dati.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Il modello degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento, previsto dall'articolo 5, comma 2, è approvato dal Ministro dell'industria entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e trova applicazione decorsi centocinquanta giorni da tale data. Fino alla scadenza di quest'ultimo termine e, comunque, fino all'approvazione del modello, i pubblici ufficiali abilitati e i procuratori dell'ufficio del registro redigono e consegnano gli elenchi su solo supporto cartaceo.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti si provvede unicamente mediante il registro informatico.

3. Fino all'utilizzo delle firme digitali certificate, secondo le regole tecniche. di cui al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 8 febbraio 1999, la trasmissione dell'elenco dei protesti, se effettuata con modalità informatiche o telematiche, è accompagnata da un esemplare dell'elenco medesimo su supporto cartaceo, recante in calce la firma del pubblico ufficiale abilitato che lo ha redatto.

4. Il Ministro dell'industria emana le direttive necessarie per l'uniforme applicazione del presente regolamento.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

18 agosto 2000 Nuove norme in materia di Cancellazione dagli  Elenchi dei protesti cambiari.