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18
agosto 2000 Nuove
norme in materia di Cancellazione dagli Elenchi dei protesti
cambiari.
MINISTERO DELL'INDUSTRIA , DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 2000, n. 316
Regolamento recante le modalità di attuazione
del registro informatico dei protesti, a norma dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 novembre 1995, n. 480
(G.U. n. 256, 2 novembre 2000, Serie Generale)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 1, primo comma, e 5 della legge 12 febbraio 1955, n. 77;
Visto l'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
Visto l'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed il relativo
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali reso l'11
agosto 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Visto l'avviso dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
n. 4/99 formulato nell'adunanza del 29 dicembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del
citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con
nota prot. n. 18295 del 9 giugno 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
Art.
1.
Definizioni
1. Ai
fini del presente regolamento si intendono:
a) per "legge
n. 77 del 1955", la legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificata dalla
legge 29 dicembre 1956, n. 1559, dalla legge 12 giugno 1973, n. 349, e dal
decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 novembre 1995, n. 480;
b) per "legge
n. 108 del 1996", la legge 7 marzo 1996, n. 108;
c) per
"Ministro dell'industria", il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
d) per
"camere di commercio", le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura;
e) per
"pubblici ufficiali abilitati", i notai, gli ufficiali giudiziari, gli
aiutanti ufficiali giudiziari e i segretari comunali, abilitati alla levata dei
protesti a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonché le
stanze di compensazione che emettono le dichiarazioni previste dall'articolo 45,
primo comma, n. 3 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
f) per
"protesti levati", i protesti per mancato pagamento di cambiali, di
vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché le dichiarazioni indicate nella
lettera e);
g) per
"rifiuti di pagamento", le dichiarazioni di rifiuto di pagamento di
cambiali e di vaglia cambiari effettuate a norma dell'articolo 72 del regio
decreto 5 dicembre 1933, n. 1669;
h) per
"notizie dei protesti", i dati relativi ai protesti levati ed ai
rifiuti di pagamento;
i) per
"pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti", la pubblicazione
prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge n. 77 del 1955;
l) per
"registro informatico", il registro delle notizie dei protesti tenuto
con tecniche informatiche.
Art.
2.
Registro
informatico
1. Le
camere di commercio provvedono alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei
protesti mediante il registro informatico, secondo le norme del presente
regolamento.
2. Il
progetto informatico del registro è compatibile con la rete unitaria della
pubblica amministrazione e con gli atti di indirizzo del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39.
Art.
3.
Responsabile
del procedimento
1. Ciascuna
camera di commercio determina l'unità organizzativa preposta al registro
informatico e individua il responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli
articoli 1 e 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Il
titolare dell'unità organizzativa preposta al registro informatico svolge i
compiti demandati alla camera di commercio dal presente regolamento ed è
responsabile della corretta e tempestiva pubblicazione delle notizie dei
protesti secondo le disposizioni del capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art.
4.
Codice
dei pubblici ufficiali abilitati
1. Le
camere di commercio, ciascuna per la circoscrizione territoriale di competenza,
attribuiscono, anche su richiesta dell'interessato, ai pubblici ufficiali
abilitati un codice identificativo alfanumerico. Per le stanze di compensazione
valgono come codice i dati identificativi comunicati dalla Banca d'Italia.
2. Il
codice alfanumerico è composto, in sequenza, dalla sigla della provincia, da
una lettera indicante la qualifica del pubblico ufficiale abilitato, tra quelle
previste all'articolo 1, comma 1, lettera e), e da un numero d'ordine
nell'ambito della qualifica stessa.
3. Il
codice identificativo è comunicato senza ritardo al pubblico ufficiale
abilitato mediante lettera raccomandata.
4. Le
camere di commercio pubblicano semestralmente, anche mediante affissione
all'albo camerale, i nominativi dei pubblici ufficiali abilitati nella
circoscrizione territoriale di competenza.
Art.
5.
Elenco
dei protesti
1. I
pubblici ufficiali abilitati redigono, su supporto cartaceo o informatico,
l'elenco dei protesti da essi levati dal primo giorno al giorno 15 e dal giorno
16 all'ultimo giorno di ciascun mese. Allo stesso modo provvedono i procuratori
dell'ufficio del registro per i rifiuti di pagamento da essi registrati.
2. Gli
elenchi sono redatti in base ad apposito modello, approvato dal Ministro
dell'industria.
3. L'elenco
è sottoscritto, anche mediante apposizione di firma digitale ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dal pubblico
ufficiale abilitato e reca il codice identificativo dello stesso ovvero, se tale
codice non è stato ancora attribuito, il nome, la data e il luogo di nascita,
il domicilio e la qualifica.
4. L'elenco
indica, altresì, per ciascun protesto levato o rifiuto di pagamento:
a) il numero
progressivo all'interno dell'elenco;
b) la data e il
luogo della levata o della registrazione;
c) il nome e il
domicilio del richiedente il pagamento, se si tratta di persona fisica, ovvero
la denominazione e la sede, se si tratta di soggetto diverso;
d) il nome e il
domicilio del soggetto nei cui confronti il protesto è stato levato o che ha
effettuato il rifiuto, se si tratta di persona fisica, ovvero la denominazione
e la sede, se si tratta di soggetto diverso;
e) il codice
fiscale del soggetto indicato dalla lettera d) o, in mancanza:
e1) se si tratta
di persona fisica, la data e il luogo di nascita;
e2) se si tratta
di società soggetta a registrazione, l'ufficio del registro delle imprese
presso il quale è iscritta e il numero di iscrizione;
f) la natura del
titolo di credito;
g) la data di
scadenza, se si tratta di cambiale o di vaglia cambiario;
h) la valuta,
tramite indicazione del relativo codice;
i) l'ammontare
della somma dovuta, con indicazione, se in valuta estera, del controvalore in
lire italiane o in euro alla data del protesto o della registrazione;
l) i motivi del
rifiuto di pagamento, tramite indicazione del relativo codice.
5. Nel
caso in cui le indicazioni previste dalla lettera e) del comma 4 non sono note
al pubblico ufficiale abilitato che redige l'elenco, né dal medesimo
agevolmente e prontamente conoscibili, la camera di commercio, ove possibile, le
ricava e le inserisce nel registro informatico avvalendosi dell'interconnessione
telematica con il sistema informativo del Ministero delle finanze prevista
dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581.
Art.
6.
Trasmissione
dell'elenco dei protesti
1. Gli
elenchi indicati nell'articolo 5 sono trasmessi al presidente del tribunale
nella cui circoscrizione i soggetti che li hanno redatti esercitano le loro
funzioni, non oltre il giorno 5 ed il giorno 20 di ogni mese. La trasmissione ha
luogo su supporto cartaceo, salva la facoltà del presidente del tribunale di
autorizzare la trasmissione con le modalità alternative prevista dal comma 2
del presente articolo.
2. Nei
medesimi termini gli elenchi sono altresì trasmessi alla camera di commercio
nella cui circoscrizione territoriale si trova il tribunale indicato nel comma
1, con una delle seguenti modalità:
a) mediante
consegna di un esemplare del supporto informatico, della quale la camera di
commercio rilascia ricevuta,
b) per via
telematica, tramite messa a disposizione di una casella di posta elettronica.
Art.
7.
Pubblicazione
dell'elenco dei protesti
1. La
camera di commercio tiene un protocollo degli elenchi indicati nell'articolo 5,
comma 1, con numerazione progressiva su base annuale secondo l'ordine
cronologico di arrivo.
2. L'elenco
è protocollato nello stesso giorno della ricezione, con indicazione della data
e del codice identificativo del pubblico ufficiale abilitato o del nominativo
del procuratore dell'ufficio del registro che lo ha redatto.
3. L'elenco
è pubblicato mediante iscrizione nel registro informatico dei dati indicati
nell'articolo 5, commi 4 e 5, fatta eccezione per quelli previsti dalle lettere
a) e c) del comma 4. Per ciascuna notizia di protesto è altresì indicata la
data di iscrizione.
4. La
pubblicazione degli elenchi ha luogo nei dieci giorni successivi alla ricezione
da parte della camera di commercio.
Art.
8.
Provvedimenti
dell'autorità giudiziaria
1. La
camera di commercio procede alle variazioni dei dati iscritti o da iscrivere nel
registro informatico in conformità dei decreti di cancellazione e di
sospensione della pubblicazione dei protesti emessi dal presidente del tribunale
a norma dell'articolo 3, quinto comma, della legge n. 77 del 1955 e
dell'articolo 18 della legge n. 108 del 1996, nonché di ogni altro
provvedimento dell'autorità giudiziaria avente efficacia esecutiva.
2. La
camera di commercio provvede entro tre giorni dalla ricezione dell'istanza
dell'interessato, corredata di copia autentica del provvedimento.
3. Le
modalità previste dal comma 2 si applicano anche per la pubblicazione nel
registro informatico dei decreti di riabilitazione o di revoca della
riabilitazione emessi a norma dell'articolo 17 della legge n. 108 del 1996.
Art.
9.
Cancellazione
o sospensione della pubblicazione di notizie dei protesti
1. I
decreti di sospensione della pubblicazione e di cancellazione dei protesti
emessi a norma dell'articolo 18 della legge n. 108 del 1996 sono comunicati dal
cancelliere al giudice che procede per il delitto di usura.
2. Se
vi è stata la comunicazione prevista dal comma 1, la sentenza definitiva di
assoluzione dell'imputato è comunicata dal cancelliere del giudice che l'ha
pronunciata alla camera di commercio, la quale, nei tre giorni successivi,
iscrive nel registro informatico le notizie relative ai protesti la cui
pubblicazione era stata sospesa o dei quali era stata disposta la cancellazione.
Art.
10.
Pagina
elettronica delle variazioni dei dati
1. Al
registro informatico è annessa una pagina elettronica delle variazioni dei
dati, nella quale sono elencate le notizie dei protesti cancellate o modificate
in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei quindici giorni
precedenti la consultazione, con indicazione della data in cui è stata
effettuata la cancellazione o la modifica e del provvedimento che l'ha disposta.
2. Nella
pagina elettronica di cui al comma 1 sono altresì distintamente elencati i
decreti di riabilitazione pubblicati nel registro informatico nello stesso
periodo di tempo.
Art.
11.
Conservazione
delle notizie dei protesti
1. Le
notizie dei protesti sono conservate nel registro informatico per cinque anni
dalla data di iscrizione, secondo le regole tecniche per l'archiviazione
indicate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Nel
caso previsto dall'articolo 9, comma 2, non si tiene conto del tempo intercorso
tra la cancellazione della notizia e la nuova iscrizione successiva alla
comunicazione della sentenza di assoluzione.
Art.
12.
Accesso
al registro informatico
1. Il
registro informatico è accessibile al pubblico.
2. La
consultazione è effettuata sui terminali delle camere di commercio o sui
terminali remoti degli utenti collegati tramite il sistema informativo delle
camere di commercio.
3. La
consultazione ha luogo su scala nazionale.
4. La
ricerca delle notizie dei protesti avviene in base al nome del soggetto nei cui
confronti il protesto è stato levato o che ha effettuato il rifiuto di
pagamento. La camera di commercio rilascia, a richiesta dell'interessato,
certificazione dell'esito della ricerca.
5. E'
consentito altresì estrarre:
a) elenchi di
protesti e rifiuti di pagamento selezionati in base ad altri parametri di
ricerca, tra cui, in ogni caso, quelli indicati nell'articolo 5, comma 4,
lettere b), e) e g), e nell'articolo 7, comma 3, secondo periodo;
b) elenchi
integrali delle iscrizioni eseguite nel registro informatico nei quindici giorni
precedenti a quello della consultazione;
c) copie integrali
della pagina elettronica delle variazioni dei dati prevista dall'articolo 10.
6. Dai
documenti previsti dal comma 5 deve risultare la data di estrazione. Sono
mantenuti nel registro informatico gli estremi di estrazione.
Art.
13.
Pubblicazione
non ufficiale delle notizie dei protesti
1. Ai
fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 1, terzo comma, della
legge n. 77 del 1955, deve indicarsi, per le notizie dei protesti pubblicate nel
registro informatico, la data di iscrizione in tale registro.
2. Chiunque
pubblica notizie dei protesti è tenuto ad indicare la data alla quale i dati
pubblicati sono aggiornati sulla base delle risultanze del registro informatico.
3. La
disposizione del comma 2 si applica anche a chi organizza le notizie dei
protesti in banche dati.
Art.
14.
Disposizioni
transitorie
1. Il
modello degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento, previsto
dall'articolo 5, comma 2, è approvato dal Ministro dell'industria entro novanta
giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento e trova applicazione
decorsi centocinquanta giorni da tale data. Fino alla scadenza di quest'ultimo
termine e, comunque, fino all'approvazione del modello, i pubblici ufficiali
abilitati e i procuratori dell'ufficio del registro redigono e consegnano gli
elenchi su solo supporto cartaceo.
2. Decorso
il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente
regolamento, alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti si provvede
unicamente mediante il registro informatico.
3. Fino
all'utilizzo delle firme digitali certificate, secondo le regole tecniche. di
cui al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 8 febbraio 1999, la
trasmissione dell'elenco dei protesti, se effettuata con modalità informatiche
o telematiche, è accompagnata da un esemplare dell'elenco medesimo su supporto
cartaceo, recante in calce la firma del pubblico ufficiale abilitato che lo ha
redatto.
4. Il
Ministro dell'industria emana le direttive necessarie per l'uniforme
applicazione del presente regolamento.Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
18
agosto 2000 Nuove
norme in materia di Cancellazione dagli Elenchi dei protesti
cambiari.