TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE nn. 2430 (Modifiche al codice di procedura civile), 487, 836, 1438 E 2047


MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004 - 360a Seduta

(2430) Modifiche al codice di procedura civile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Martinat; Rivolta; Pisapia; Nicotra e del disegno di legge d'iniziativa governativa
(487) CALVI ed altri. - Modifiche al codice di procedura civile
(836) COSTA. - Modifica degli articoli 591- bis e 591- ter del codice di procedura civile
(1438) CAVALLARO. - Modifica al codice di procedura civile in tema di giudizio arbitrale facoltativo
(2047) MUGNAI. - Modifiche al codice civile ed al codice di procedura civile, in tema di tutela giuridica delle vittime della strada
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


articolo1.

1. All’articolo 7 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:«Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a settemilacinquecento euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:«Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi venticinquemila euro».

articolo2.
1. All’articolo 70 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Dinanzi alla Corte di cassazione deve intervenire nelle cause trattate a sezioni unite, nelle cause trattate in camera di consiglio, in quelle di cui al primo comma, oltrechè nelle cause in cui sia stato parte nei precedenti gradi del giudizio; può inoltre in tutti i procedimenti proporre istanza di rimessione alle sezioni unite ai sensi dell'articolo 376, secondo comma.
2. L’articolo 76 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «articolo76. - (Attribuzioni del pubblico ministero presso la Corte suprema di cassazione). – 1. Il pubblico ministero presso la Corte di cassazione interviene e conclude in tutte le udienze penali e in quelle civili nei casi previsti dall’articolo 70, secondo comma, del codice di procedura civile».

articolo3.
1. All’articolo 92 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».
articolo4.
1. L’articolo 96 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«articolo96. - (Responsabilità aggravata). – Se risulta che la parte soccombente, con malafede o colpa grave, ha agito, anche in via cautelare, o resistito in giudizio, ovvero ha proposto un’impugnazione manifestamente inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna al pagamento di una somma da determinare sino ad un massimo di due volte le spese di lite liquidate. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata, condanna la parte procedente che ha agito senza la normale prudenza al pagamento di una somma da definire sino ad un massimo di due volte le spese di lite. In entrambi i casi, è fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno».

articolo5.
1. All’articolo 133 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L’avviso di cui al secondo comma da parte dell'ufficio può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica, qualora sia possibile certificare il ricevimento. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso».
articolo6.
1. All’articolo 134 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L’avviso di cui al secondo comma da parte dell'ufficio può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica, qualora sia possibile certificare il ricevimento. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso ».

articolo7.
1. All’articolo 145 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente ove nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma dell’articolo 140 o 143».

articolo8.
1. L’articolo 147 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«articolo147. - (Tempo delle notificazioni). – Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21».

articolo9.
1. All’articolo 149 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La notificazione si intende eseguita per il notificante, ai fini del rispetto dei termini e degli oneri, alla data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario».

articolo10.
1. All’articolo 155 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato».
2. All’articolo 18 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma le parole: «, ancorché festivo» sono soppresse;
b) al terzo comma le parole: «Nei giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.
3. All'articolo 155 del codice di procedura civile dopo il quarto comma è inserito il seguente: "Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa".
articolo11.
1. All’articolo 165 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole "dieci giorni della notificazione della citazione al convenuto" sono sostituite dalle seguenti "venti giorni dal perfezionamento nei riguardi del convenuto, della notificazione della citazione", le parole "cinque giorni" sono sostituite con le seguenti "dieci giorni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il difensore, che faccia espressa riserva di produzione dell’originale all’udienza di comparizione, può depositare anche copia fotostatica dell’atto di citazione con l'attestazione dell'avvenuta consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«I termini di cui al comma 1, se la citazione è notificata a più persone, decorrono dalla data dell'ultima notificazione».
articolo12.
1. All’articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice può autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a mezzo telefax o posta elettronica».

articolo13.
1. All’articolo 176, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche a mezzo telefax».

articolo14.
1. L’articolo 180 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"articolo180 (Forma di trattazione). La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale".
articolo14-bis.
1. L’articolo 183 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"articolo183 (Comparizione delle parti e trattazione della causa). - All'udienza fissata per la comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 164, dall’articolo 167, dall’articolo 182 e dall’articolo 291, primo comma.
Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.
Il giudice istruttore, in caso di richiesta congiunta, fissa l’udienza per la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente. La mancata comparizione senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116. Quando è disposta la comparizione personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutabile ai sensi del secondo comma dell’articolo 116.
Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.
Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.
Se richiesto, il giudice concede alle parti un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, e per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché un successivo termine perentorio di trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, e per l’indicazione di prova contraria. Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice si riserva di provvedere sulle richieste istruttorie con ordinanza pronunziata fuori dell’udienza entro trenta giorni, fissando l'udienza per l'assunzione di cui all'articolo 184.
L’ordinanza di cui al comma precedente è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.
articolo15.
1. L’articolo 184 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"articolo184 (Udienza di assunzione dei mezzi di prova). Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal sesto comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con l'ordinanza di cui al comma precedente, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi".
articolo16.
Soppresso.
articolo17.

Soppresso.

articolo18.

Soppresso.

articolo19.
1. All’articolo 250 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L’intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l’invio di copia dell’atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il difensore che ha spedito l’atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell’atto inviato, attestandone la conformità all’originale, e l’avviso di ricevimento».
articolo20.
1. All’articolo 255 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se il testimone regolarmente intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova intimazione. Se la mancata comparizione del testimone non sia dovuta a giustificato motivo il giudice fissa con ordinanza una nuova udienza per la sua escussione e lo condanna ad una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 300 euro».
articolo21.
1. All’articolo 282 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Su domanda di parte, il giudice, con la sentenza di condanna, può fissare, in relazione alla complessità della prestazione e al tempo verosimilmente occorrente per l’adempimento, il termine entro il quale l’obbligazione deve essere eseguita.
Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano alle sentenze di condanna relative ai rapporti di cui all’articolo 409 e ai rapporti di locazione di immobili urbani, nonché in ogni altro caso in cui sia prevista dalla legge o dalle parti una diversa misura coercitiva».
articolo22.
1. L'articolo 283 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«articolo283. - (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello). – Il giudice dell’appello su istanza di parte, proposta con l’impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistano fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione.
articolo23
Soppresso

articolo24.
1. All’articolo 319 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all’articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura. I termini per la costituzione delle parti sono fissati in venti giorni dalla notificazione per l’attore e in venticinque giorni dalla notificazione per il convenuto.
Se una delle parti si costituisce entro il termine a lei assegnato, l’altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza; la parte che non si costituisce neppure in tale udienza è dichiarata contumace, salve le disposizioni dell’articolo 291».
articolo24-bis.
1. All’articolo 369 del codice di procedura civile, al primo comma la parola "venti" è sostituita dall'altra "quaranta".
articolo24-ter
1. All'articolo 373 del codice di procedura civile, al comma 1, dopo le parole: "irreparabile danno," sono inserite le seguenti: "anche sotto il profilo della possibilità di insolvenza di una delle parti,".
articolo25.
1. L’articolo 379 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«articolo379. - (Discussione). – All’udienza il relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso.
Dopo la relazione il pubblico ministero, nei casi in cui è previsto il suo intervento, espone oralmente le sue conclusioni motivate.
Quindi il presidente invita gli avvocati delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche».

articolo26.
1. All’articolo 380 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "Deliberazione di sentenza o di ordinanza."
b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il dispositivo della sentenza o della ordinanza, sottoscritto dal presidente, è pubblicato entro quindici giorni dalla deliberazione mediante deposito in cancelleria, salvo che il presidente, con decreto motivato depositato entro lo stesso termine, disponga la proroga del termine per ulteriori quindici giorni. Agli effetti della decisione non hanno rilevanza i mutamenti della legge successivi alla pubblicazione del dispositivo»;
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«All’esecuzione della pronuncia di condanna emanata ai sensi dell’articolo 384, primo comma, 385 e 391, secondo comma, può procedersi con la copia del dispositivo.
La pubblicazione del dispositivo comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in caso di rinuncia al ricorso, di rigetto del ricorso, ovvero di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità, nonché della sentenza di primo grado nel caso di dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’appello.
Ad ogni altro effetto, la sentenza o l’ordinanza si considerano pubblicate soltanto con il deposito in cancelleria della motivazione; tuttavia dal momento del deposito del dispositivo ciascuna parte può riassumere il processo dinanzi al giudice dichiarato competente».

articolo27
1. All’articolo 474, secondo comma, del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 3), dopo la parola: «danaro» sono inserite le seguenti: «e alle obbligazioni di consegna o di rilascio»;
b) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis) le scritture private autenticate da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato relativamente alle obbligazioni di somme di danaro e alle obbligazioni di consegna o di rilascio in esse contenute».

articolo28.
1. All’articolo 490 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell’articolo490 codice di procedura civile è sostituito dal seguente: “In caso di espropriazione immobiliare lo stesso avviso, unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e della perizia redatta ai sensi dell’articolo 173 bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, è inserito in apposito sito INTERNET almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto »

b) nel terzo comma dell’articolo490 codice di procedura civile, dopo le parole “sia inserito”, sono inserite le seguenti: “almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell’incanto”.
articolo29.
1. All’articolo 492 del codice di procedura civile, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il pignoramento deve altresì contenere l’invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione con l’avvertimento che, in mancanza, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice.
L’ufficiale giudiziario, quando constata che i beni assoggettati a pignoramento appaiono insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente, invita il debitore ad indicare, dichiarandolo sul proprio onore, i beni utilmente pignorabili e i luoghi in cui si trovano.
Della dichiarazione del debitore, anche se negativa, è redatto processo verbale. Se sono indicati beni dal debitore, questi dal momento della dichiarazione, sono considerati pignorati anche agli effetti dell’articolo 388, terzo comma, del codice penale.
Qualora, a seguito di intervento di altri creditori, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, il creditore procedente può richiedere all’ufficiale giudiziario di procedere ai sensi dei precedenti commi e, successivamente, esercitare la facoltà di cui all’articolo 499, secondo comma.
In ogni caso l'ufficiale giudiziario, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, può, su richiesta del creditore e previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, rivolgere richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, anche riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente la completa generalità di ciascuno nonché quella dei creditori istanti e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione".

articolo30.
1. All’articolo 495 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al primo comma, le parole: «In qualsiasi momento anteriore alla vendita» sono sostituite dalle seguenti: «Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569»;
b) Al quarto comma, le parole: "nove mesi" sono sostituite con le altre: "diciotto mesi".

articolo31.
1. All’articolo 499 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
“Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di prelazione risultante da pubblici registri o un diritto di pegno”.

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“ Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all’udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione, l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del periodo precedente entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione”.
articolo32.
1. All’articolo 510, secondo comma, del codice di procedura civile, sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori sequestratari, pignoratizi e ipotecari privi di titolo esecutivo».

articolo33.
1. L’articolo 512 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«articolo512. - (Risoluzione delle controversie). – Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, circa la sussistenza o l’ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell’esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, secondo comma.
Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata».

articolo34.
1. All’articolo 524, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «nell’articolo 525, secondo comma» e le parole: «nel terzo comma dell’articolo 525» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «nell’articolo 525, primo comma» e: «nel secondo comma dell’articolo 525».

articolo35.
1. All’articolo 525 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è abrogato;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi ventimila euro, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529».

articolo36.
1. All’articolo 526 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «a norma del secondo comma e del terzo comma dell’articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «a norma dell’articolo 525».
b) Le parole: "se muniti di titolo esecutivo" sono soppresse.

articolo37.
1. L’articolo 527 del codice di procedura civile è abrogato.

articolo38.
1. All’articolo 528 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I creditori chirografari che intervengono successivamente al termine di cui all’articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza».

articolo38-bis
1.All'articolo 529, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole "muniti di titolo esecutivo";
articolo38-ter
1. All'articolo 530, quinto comma, del codice di procedura civile le parole "terzo comma" sono sostituite dalle seguenti: "secondo comma"

articolo39.
1. All’articolo 532 del codice di procedura civile, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«Il giudice dell’esecuzione può disporre la vendita senza incanto dei beni pignorati. Le cose pignorate sono affidate, di regola, all’
istituto di vendite giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di commissionario.
Nello stesso provvedimento di cui al primo comma il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarità del bene stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l’importo globale fino al raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e può imporre al commissionario una cauzione».

articolo40.
1. All’articolo 534-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Delega delle operazioni di vendita";
b) le parole "Il pretore" sono sostituite dalle seguenti: "Il giudice";
c) le parole: «nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri» sono sostituite dalle seguenti:
«preferibilmente nel circondario o a un avvocato o a un dottore commercialista iscritti al Consiglio dell'ordine del circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri».

articolo41.
1. All’articolo 546 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «da lui dovute» sono inserite le seguenti: «e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni dall’istanza».

articolo42.
1. All’articolo 557, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci giorni».

articolo42-bis
1. All'articolo 559 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Al secondo comma è aggiunto infine il seguente periodo: "in ogni caso il giudice provvede a nominare una persona diversa quando
l'immobile sia occupato da terzi";
b) Aggiungere infine il seguente comma: "Il giudice in ogni momento provvede alla sostituzione del custode avuto riguardo all'osservanza o meno degli obblighi su di lui incombenti.
Il giudice, salvo che per la particolare natura del bene pignorato ritenga che la sostituzione non apporti alcuna utilità, dispone in ogni caso la sostituzione del custode, sempre che questi sia il debitore, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni.
E' nominato custode, in sostituzione del debitore, l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.
Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito è nominato custode altro soggetto

articolo43.
1. All’articolo 560 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) La rubrica è sostituita dalla seguente: "Nomina e revoca del custode. Modo della custodia".
b) Al primo comma è anteposto il seguente: "I provvedimenti di nomina e di revoca del custode, nonché l'autorizzazione di cui al terzo comma o la sua revoca, sono dati con ordinanza non impugnabile. In quest'ultimo caso l'ordinanza costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Dopo l’aggiudicazione deve essere sentito l’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 485.
c) E' aggiunto il seguente comma:
" Il custode ove richiesto deve adoperarsi perché gli eventuali acquirenti esaminino i beni in vendita. Deve altresì adoperarsi perché l'acquirente dopo l'acquisto o l'aggiudicazione venga immesso nel possesso del bene" ».

articolo44.

1. L’articolo 563 del codice di procedura civile è abrogato.
2. L'articolo 564 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "articolo564 - (Facoltà dei creditori intervenuti). – I creditori intervenuti non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita partecipano all’espropriazione dell’immobile pignorato e, se muniti di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.
3. Agli articoli 561, comma 2, 565 e 566 del codice di procedura civile le parole: "nell'articolo 563, secondo comma," sono sostituite dalle seguenti: "nell'articolo 564".


articolo45.
1. All’articolo 567 del codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "centoventi";
b) I termini di cui al secondo comma possono essere prorogati, su istanza dei creditori o dell’esecutato, per giusti motivi. Ulteriori proroghe possono essere concesse nei limiti di cui all’articolo 154. Se la proroga non è concessa o non è richiesta, il giudice dell’esecuzione dichiara l’inefficacia del pignoramento relativamente all’immobile carente della prescritta documentazione; si applica l’articolo 630».

articolo46
1. All’articolo 569 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente: « Sull'istanza di cui all'articolo 567 il giudice dell'esecuzione fissa l'udienza per l'audizione delle parti e dei creditori di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti.
b) il terzo comma è sostituito dal seguente: " Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone con ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a trenta giorni, e non superiore a sessanta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice provvede ai sensi dell’articolo 576 con la medesima ordinanza, per il caso in cui non siano proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi dell’articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste dall’articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia luogo per qualsiasi altra ragione.
articolo47.
1. All’articolo 571 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
« L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell’articolo 569, terzo comma, se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 o se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto».
articolo48.
1. L’articolo 572 del codice di procedura è sostituito dal seguente:
articolo572 (Deliberazione sull'offerta). Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, aumentato di un quinto, la stessa è senz’altro accolta.
Se l’offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del creditore procedente o di un creditore intervenuto, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il sistema dell’incanto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 569.
Si applicano anche in questi casi le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.
articolo48-bis

1. L'articolo 575 del codice di procedura civile è abrogato.
articolo49.

1. L’articolo 584 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«articolo584. - (Offerte dopo l’incanto). – Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria, prestando cauzione per una somma pari alla metà di quella offerta, oltre l’ammontare approssimativo delle spese di vendita.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico avviso a norma dell’articolo 570 e comunicazione all’aggiudicatario, fissando il termine perentorio entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice, abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Nel caso di diserzione della gara indetta a norma del terzo comma, l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma la perdita della cauzione a titolo di multa».
articolo50.
1. All’articolo 585 del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se il versamento del prezzo avviene con l’erogazione a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sul medesimo immobile oggetto di vendita, il giudice con il decreto di trasferimento, dopo avere ordinato la cancellazione dei gravami, ordina la iscrizione della ipoteca a garanzia del credito. Si applicano in tale caso gli articoli 38 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».
articolo50-bis

1. L'articolo 591 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
All'udienza di cui all'articolo precedente il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, dispone l'amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso il giudice può stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quinto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a quindici giorni, e non superiore a trenta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571.
Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell'articolo 569.

articolo51.
1. All’articolo 591-bis del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola: «sede» è inserita la seguente: «preferibilmente»; dopo le parole "nel circondario" sono inserite le seguenti: "o a un avvocato ovvero a un dottore commercialista iscritto al consiglio dell'ordine del circondario" e dopo le parole: «576 e seguenti» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero senza incanto, di cui agli articoli 570 e seguenti»;
b) al secondo comma la parola "notaio" è sostituita con la seguente: "professionista incaricato";
c) al terzo comma, ovunque ricorra, la parola "notaio" è sostituita con la seguente: "professionista incaricato";
d) al quinto, sesto e settimo comma la parola "notaio" è sostituita ovunque ricorra con le seguenti: "professionista delegato";
e) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:
«Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il professionista delegato, predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.»
articolo51-bis
1. All'articolo 591-ter, al primo comma, ovunque ricorra, la parola "notaio" è sostituita dalle seguenti "professionista delegato"
articolo52.
1. All’articolo 596, primo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «dell’esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis».
articolo53.
1. All’articolo 598 del codice di procedura civile, dopo le parole: «dell’esecuzione» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato a norma dell’articolo 591-bis».

articolo54.
1. All’articolo 608 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà».
articolo54 bis
1. All'articolo 615 del codice di procedura civile, al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.".
articolo55.
1. All’articolo 617 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni»;
b) al secondo comma, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».
articolo56.
1. All’articolo 624 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Contro l’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 669-terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all’articolo 512, secondo comma».
articolo57.
Soppresso

articolo57-bis
1. All'articolo 630 del codice di procedura civile, al terzo comma, dopo le parole "è ammesso reclamo" sono inserite le seguenti: "da parte del debitore o del creditore pignorante ovvero degli altri creditori intervenuti nel termine di venti giorni dalla udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza e".

articolo58.
1. All’articolo 634, secondo comma, del codice di procedura civile, e le parole: «, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e» sono soppresse.
articolo59.
1. All’articolo 649 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «sospendere» sono inserite le seguenti: «o revocare anche in parte»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Con il provvedimento di revoca della provvisoria esecuzione, il giudice dispone, altresì, la cancellazione o la riduzione della ipoteca iscritta ai sensi dell’articolo 655».

articolo59-bis
1. All'articolo 669-quinquies del codice civile, al primo comma, dopo la parola: "in arbitri" sono aggiunte le seguenti: "anche non rituali".

articolo60
1. All’articolo 669-octies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
b) al secondo comma, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;
c) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti commi:
«Le disposizioni dei commi precedenti e quella di cui al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 ovvero anticipatori degli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, e ai provvedimenti di danno temuto emessi ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.
L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al comma precedente, anche quanto la domanda cautelare è stata proposta in corso di causa.
L'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

articolo60-bis.
1. All’articolo 669-decies del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dai seguenti:
«Salvo che non sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti nelle circostanze.
Quando il giudizio di merito non sia iniziato, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere sempre richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare»;

articolo61.
1. All’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Contro l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare è ammesso reclamo nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione».
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo giudice».

articolo62.
1. Dopo l’articolo 696 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«articolo696-bis. - (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). – L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito. Il giudice procede a norma del secondo comma del medesimo articolo 696. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione.
Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo al processo verbale, ai fini dell’espropriazione e dell’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il processo verbale è esente dall’imposta di registro.
Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.
Si applicano gli articoli da 191 a 197, in quanto compatibili».

articolo63.
1. All’articolo 703 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies.
Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma».

articolo64.
1. All’articolo 704 del codice di procedura civile, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell’articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell’articolo 703».
articolo64–bis
(Modifica degli articoli 706 e 708 e introduzione dell’articolo708-bis del codice di procedura civile. in materia di separazione personale dei coniugi)

1. L’articolo706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
“articolo706. – (Forma della domanda). – La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio con ricorso che deve contenere l’esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate”.

2. Nel primo comma dell’articolo707 del codice di procedura civile, le parole: “senza assistenza di difensore”, sono sostituite dalle seguenti: “con l’assistenza di difensori”.

3. L’articolo708 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
“articolo708 – (Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente). – All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole, anche d’ufficio, e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi.
Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all’articolo163-bis ridotti a metà.
Con l’ordinanza di cui al terzo comma, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
Se il coniuge convenuto non compare, il presidente, sentito il ricorrente ed il suo difensore, provvede a norma dei commi precedenti.
I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore”.

4. Dopo l’articolo 709 del codice di procedura civile è inserito il seguente:
“articolo709-bis. – (Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore). – All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo. Si applica altresì l’articolo 184”.
articolo64-ter

L'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 è sostituito dal seguente:
"Articolo 4

1. La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.

2. La domanda si propone con ricorso, che deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso è fondata.

3. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.

4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.

5. Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi avanti a sé, il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Il presidente nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di mente o legalmente incapace.

6. Al ricorso e alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi rispettivamente presentate.

7. I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, con l'assistenza di un difensore. Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, o comunque, se il coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.

8. Se il coniuge convenuto non compare o se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modifica dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile. Si applica l’articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

9. Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione devono intercorrere i termini di cui all’articolo163-bis del codice di procedura civile ridotti a metà.

10. Con l’ordinanza di cui al comma 8, il presidente assegna altresì termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo167, primo e secondo comma, e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

11. Se il coniuge convenuto non compare, il presidente, sentito il ricorrente ed il suo difensore, provvede a norma dei commi precedenti.

12. All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, quarto, quinto, sesto e settimo, del codice di procedura civile. Si applica altresì l’articolo 184 del medesimo codice.

13. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il Tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è ammesso solo appello immediato. Appena formatosi il giudicato, si applica la previsione di cui all'articolo 10.
14. Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il Tribunale, emettendo la sentenza che dispone l'obbligo della somministrazione dell'assegno, può disporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
15. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva.
16. L'appello è deciso in camera di consiglio.
17. La domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al Tribunale in camera di consiglio. Il Tribunale, sentiti i coniugi, verificata l'esistenza dei presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli, decide con sentenza. Qualora il Tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, si applica la procedura di cui al comma 8 del presente articolo.
articolo65.
1. All’articolo 830 del codice di procedura civile il terzo comma è sostituito dal seguente:
«In pendenza del giudizio, su istanza di parte, la corte d’appello può sospendere l’esecutorietà del lodo quando può derivarne gravissimo danno o sussistono fondati motivi, con o senza cauzione».
2. La pendenza della controversia per l'accertamento dell'estinzione del mandato agli arbitri, in caso di revoca unilaterale per giusta causa, non sospende il procedimento di arbitrato irrituale.

articolo65-bis
Dopo l'articolo 70-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:
articolo70-ter
La citazione può anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, comma 3, numero 7, del codice, l'invito al convenuto a notificare al difensore dell'attore la scomparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice.
Se il convenuto notifica la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".
articolo66.
1. L’articolo 87 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, di seguito denominate «disposizioni di attuazione del codice di procedura civile», è sostituito dal seguente:
«articolo87. - (Produzione di documenti). – I documenti offerti in comunicazione dalle parti, dopo la costituzione e a norma dell’articolo 183 del codice, sono prodotti mediante deposito in cancelleria e il relativo elenco deve essere comunicato alle parti nelle forme stabilite all’articolo 170, ultimo comma, del codice. Resta ferma la possibilità di produzione di documenti nell'udienza di cui all'articolo 183 del codice».

articolo67.
1. All’articolo 103 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma le parole "tre giorni" sono sostituite dalle seguenti "sette giorni";
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«L’intimazione a cura del difensore contiene:
1) l’indicazione della parte richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell’ordinanza con la quale è stata ammessa la prova testimoniale;
2) le generalità ed il domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve presentarsi;
4) l’avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell’articolo 255 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro».

articolo68.
1. Dopo l’articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, è inserito il seguente:
«articolo173-bis. - (Contenuto della relazione di stima e compiti del perito). – Il perito provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare:
1) l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;
2) una sommaria descrizione del bene;
3) lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupato da terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente al pignoramento;
4) l’esistenza di vincoli o di oneri a carico del bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti incidenti sulla attitudine edificatoria del bene o i vincoli connessi con il carattere storico-artistico del bene;
5) i vincoli e gli oneri che saranno cancellati o resi inefficaci all’atto del pignoramento.
Il perito prima di ogni attività controlla la completezza dei documenti di cui all’articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando al giudice immediatamente quelli mancanti o inidonei.
Il perito, terminata la relazione, ne invia copia ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell’udienza fissata ai sensi dell’articolo 569 del codice, a mezzo posta o attraverso mezzi telematici.
Le parti possono depositare all’udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso il perito interviene all’udienza per rendere i chiarimenti».

articolo68-bis
1. All'articolo 169-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dopo la parola "ai notai" sono aggiunte le seguenti "agli avvocati e ai dottori commercialisti".
2. Dopo l'articolo 169-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:
«articolo169-quater. Elenco degli avvocati e dei dottori commercialisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto. Nelle comunicazioni previste dall'articolo 179-ter sono indicati anche gli elenchi degli avvocati e dei dottori commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri.»
3. L'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«articolo179-bis. Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dell'ordine degli avvocati e il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti, è stabilita ogni triennio la misura dei compensi dovuti a notai, avvocati e dottori commercialisti per le operazioni di vendita con incanti di beni immobili. Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo.»
4. L'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
«articolo179-ter. Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita con incanto. Il Consiglio notarile distrettuale, il Consiglio dell'ordine degli avvocati e il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti comunicano ogni anno ai presidenti dei Tribunali gli elenchi, distinti per ciascun circondario, rispettivamente dei notai, degli avvocati e dei dottori commercialisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita con incanto dei beni immobili.»

articolo69.
1. All’articolo 274 del codice civile, il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«Sull’ammissibilità il tribunale decide in camera di consiglio con decreto motivato, su ricorso di chi intende promuovere l’azione, sentiti il pubblico ministero e le parti e assunte le informazioni del caso. Il Tribunale che dichiara ammissibile la domanda dispone la prosecuzione del processo. Contro il decreto che dichiara l’inammissibilità può essere proposto reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile con ricorso alla corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio. La Corte d'appello che dichiara ammissibile l'azione, rimette gli atti al tribunale per la prosecuzione del processo.».

articolo70.
1. L’articolo 2721 del codice civile è abrogato.

articolo71.
1. All’articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dai seguenti:
«Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza.
Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l’ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo dell’ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente»;
b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:
«Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell’ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l’avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni“ e della data di restituzione.
Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell’ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’agente postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato, dell’indicazione “non ritirato“ e della data di restituzione»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore»;
d) al quinto comma, dopo le parole: «presso l’ufficio postale» sono inserite le seguenti: «o una sua dipendenza»;
e) il sesto comma è abrogato.

articolo72.
1. All’articolo 13 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, le parole: «Esenzione fiscale» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, convoca le parti davanti a sé e provvede per la decisione della causa ai sensi degli articoli 281-quater, 281-quinquies e 281-sexies del codice di procedura civile»;
c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

articolo73.
1. All’articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Il contributo unificato non è dovuto nelle ipotesi di riassunzione del giudizio nel grado per il quale lo stesso è già stato versato.
5-ter. Il contributo unificato non è dovuto per i procedimenti di correzione degli errori delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice».

articolo74.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, anche ai procedimenti esecutivi in corso alla data della sua entrata in vigore.

articolo74-bis.

1. Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 133, del terzo comma dell'articolo 134 e dell'ottavo comma dell'articolo 183, del codice di procedura civile come introdotti dalla presente legge, limitatamente all'utilizzazione della posta elettronica, entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale. Qualora alla scadenza di tale termine non sia possibile completare l'organizzazione necessaria per l'applicabilità delle richiamate disposizioni il Ministro della giustizia, con proprio decreto motivato, può differire il predetto termine fino ad un massimo di ulteriori 360 giorni.




EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1243


articolo9-bis.
9-bis.1
Calvi, Zancan
        Al comma 1, premettere il seguente comma:
        «01. All’articolo 28 del regio decreto n. 267 del 1942 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        “La funzione di curatore può essere svolta da uno più soggetti organizzati anche in forma di società, iscritti in appositi elenchi sulla base di requisiti di onorabilità, profesionalità e indipendenza“».
 
9-bis.2 (testo 2)
Il Relatore
        Al comma 1, sostituire le parole: «una situazione descrittiva» con le seguenti: «un rapporto riepilogativo» e sostituire le parole da: «Il curatore deposita entro i quindici giorni» fino alla fine con le seguenti: «Il curatore, entro i quindici giorni successivi, deposita il rapporto nella cancelleria del giudice delegato unitamente ai relativi allegati ed alle osservazioni eventualmente svolte dal comitato dei creditori o dai suoi componenti e, se autorizzato dal giudice stesso, trasmette copia del rapporto per via telematica all’ufficio del registro delle imprese.».
 
9-bis.2
Il Relatore
        Al comma 1, sostituire le parole: «una situazione descrittiva» con le seguenti: «un rapporto riepilogativo» e sostituire le parole da: «Il curatore deposita entro i quindici giorni» fino alla fine con le seguenti: «Il curatore, entro i quindici giorni successivi, trasmette copia del rapporto per via telematica all’ufficio del registro delle imprese e deposita lo stesso nella cancelleria del giudice delegato unitamente ai relativi allegati ed alle osservazioni eventualmente svolte dal comitato dei creditori o dai suoi componenti.».
 
articolo10.
10.1
Il Relatore
        Al comma 1, al primo capoverso sostituire la parola: «dieci» con la parola: «quindici».
 
articolo11.
11.0.1
Il Relatore
        Dopo l’articolo 11, è inserito il seguente:
«articolo11-bis.
        All’articolo 36 del regio decreto n. 267 del 1942 il secondo comma è abrogato».
 
11-bis.0.1 (testo 2)
Calvi, Zancan
        Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«articolo11-bis.
        1. All’articolo 40 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:
        “Il comitato è nominato con provvedimento del giudice delegato ed è composto di tre o cinque membri scelti fra i vari creditori in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti. Il provvedimento contiene altresì la nomina di uno di essi a presiedere“».
 
11-bis.0.1
Calvi, Zancan
        Dopo l’articolo 11-bis, inserire il seguente:
«articolo11-ter.
        1. All’articolo 40 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito dal seguente:
        “Il comitato è nominato con provvedimento del giudice delegato ed è composto di tre o cinque membri scelti fra i creditori in rappresentanza equilibrata di interessi e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti, fra i quali lo stesso giudice nomina il presidente del comitato“».
 
11-bis.0.2 (testo 2)
Calvi, Zancan
        Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«articolo11-ter.
        1. All’articolo 42 del regio decreto n. 267 del 1942 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il secondo comma è sostituito dal seguente: “salvo quanto previsto al terzo comma, i beni che pervengono al fallito durante il fallimento sono acquisiti allo stesso, ma questo deve farsi carico delle spese dell’acquisto e della conservazione dei beni medesimi“;
            b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: “il curatore, sentito il comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante lo stessom qualora le spese da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risltino superiori al valore di realizzo degli stessi.“».
 
11-bis.0.2
Calvi, Zancan
        Dopo l’articolo 11-bis, aggiungere il seguente:
«articolo11-ter.
        1. All’articolo 42 del regio decreto n. 267 del 1942, il secondo comma è sostituito con i seguenti:
        “Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi, e comunque inerenti l’attività economica dalla quale derivano i beni spravvenuti.
        Il curatore fallimentare, sentito il parere vincolante del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, qualora la passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione, e comunque inerenti l’attività economica dalla quale essi derivano, risultino superiore al valore di realizzo degli stessi“».

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 20 Luglio 2004 per l'ora 20:00