Modifiche
ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali
sull’azione amministrativa
(Approvata dal Senato della
Repubblica il 10 aprile 2003 - Approvata con modifiche dalla Camera dei Deputati
il 14 gennaio 2004 - Approvata con ulteriori modifiche dal Senato della
Repubblica il 21 luglio 2004 - Approvata definitivamente dalla Camera dei
Deputati il 26 gennaio 2005)
articolo 1.
1. All’articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e di pubblicità» sono sostituite dalle seguenti: «, di pubblicità e di trasparenza» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonchè dai princìpi dell’ordinamento comunitario»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1».
articolo 2.
1. All’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio, ai sensi dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai commi 2 o 3. È fatta salva la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti».
articolo 3.
1. Dopo l’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
«articolo 3-bis. (Uso della telematica). – 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati».
articolo 4.
1. All’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’organo competente per l’adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale».
articolo 5.
1. All’articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti:
«c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;».
articolo 6.
1. Dopo l’articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
«articolo 10-bis. (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza). – 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali».
articolo 7.
1. All’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono soppresse le parole: «, nei casi previsti dalla legge,»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento».
articolo 8.
1. All’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 2:
1) le parole da: «entro quindici giorni» fino a: «richiesti» sono sostituite
dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla ricezione, da parte
dell’amministrazione competente, della relativa richiesta»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate»;
b) al comma 3, il terzo periodo è soppresso;
c) al comma 5:
1) dopo le parole: «dal concedente» sono inserite le seguenti: «ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto»;
d) dopo
il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di
servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici
disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime
amministrazioni».
articolo 9.
1. All’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1, primo periodo:
1) dopo la parola: «complessità» sono inserite le seguenti: «e di
insediamenti produttivi di beni e servizi»;
2) le parole: «su motivata e documentata richiesta dell’interessato» sono sostituite dalle seguenti: «su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità»;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «della salute» sono inserite le seguenti: «e della pubblica incolumità»;
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 14-quater, comma 3».
articolo 10.
1. All’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 1 è anteposto il seguente:
«01.
La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni
ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione»;
b) al comma 2, le parole: «almeno dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno cinque giorni»;
c) al
comma 3, le parole: «ai sensi dei commi 2 e seguenti dell’articolo 14-quater»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente
articolo»;
d) al
comma 4, primo periodo, dopo le parole: «valutazione medesima» sono inserite
le seguenti: «ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di
novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità
ambientale»;
e) al
comma 5, in fine, la parola: «pubblica» è sostituita dalle seguenti: «, del
patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità»;
f) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis.
All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di
cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata
di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della
conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede»;
g) al comma 7, sono soppresse le parole da: «e non abbia notificato» fino alla fine del comma;
h) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza».
articolo 11.
1. All’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
«3. Se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-bis.
Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma
in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è
rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla
Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un’amministrazione statale
e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata,
in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale.
Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la
decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della
Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità
dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo
non superiore a sessanta giorni.
3-ter.
Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la
Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per
gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la
determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in
materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell’articolo 117,
secondo comma, e dell’articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta
regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di
Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la
decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la
partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
3-quater.
In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si
applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con
propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell’articolo
117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l’individuazione di
organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione
sostitutiva in caso di dissenso.
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione»;
c) il comma 4 è abrogato;
articolo 12.
1. Dopo l’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
«articolo 14-quinquies. (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto). – 1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito della procedura di cui all’articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all’articolo 37-quinquies della medesima legge».
articolo 13.
1. All’articolo 14, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, le parole da: «, salvo quanto previsto» sino alla fine del comma sono soppresse.
articolo 14.
1. Dopo l’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente capo:
«Capo IV-bis.
EFFICACIA ED INVALIDITÀ DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. REVOCA E RECESSO
articolo 21-bis. (Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati). – 1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
articolo
21-ter. (Esecutorietà). – 1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla
legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente
l’adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo
di obblighi indica il termine e le modalità dell’esecuzione da parte del
soggetto obbligato. Qualora l’interessato non ottemperi, le pubbliche
amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all’esecuzione coattiva
nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini dell’esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di
denaro si applicano le disposizioni per l’esecuzione coattiva dei crediti
dello Stato.
articolo
21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento). – 1. I provvedimenti
amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.
2. L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può
essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo
stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il
termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone
e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per
sopravvenute esigenze.
articolo
21-quinquies. (Revoca del provvedimento). – 1. Per sopravvenuti motivi di
pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di
nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo
che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca
determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori
effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente
interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro
indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione
dell’indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
articolo
21-sexies. (Recesso dai contratti). – 1. Il recesso unilaterale dai contratti
della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal
contratto.
articolo
21-septies. (Nullità del provvedimento). – 1. È nullo il provvedimento
amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto
assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del
giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.
2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in
violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo.
articolo
21-octies. (Annullabilità del provvedimento). – 1. È annullabile il
provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da
eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo
non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del
procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto
del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato.
articolo
21-nonies. (Annullamento d’ufficio). – 1. Il provvedimento amministrativo
illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies può essere annullato
d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine
ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei
controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo
previsto dalla legge.
2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile,
sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole».
articolo 15
1. L’articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«articolo
22. (Definizioni e princìpi in materia di accesso).-- 1. Ai fini del presente
capo si intende:
a) per “diritto di accesso“, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per
“interessati“, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per
“controinteressati“, tutti i soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio
dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per
“documento amministrativo“, ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da
una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro
disciplina sostanziale;
e) per “pubblica amministrazione“, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3.
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli
indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non
sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che
non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da
parte della persona cui i dati si riferiscono.
5.
L’acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove
non rientrante nella previsione dell’articolo 43, comma 2, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere».
articolo 16.
1. L’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«articolo
24. (Esclusione dal diritto di accesso) – 1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre
1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di
cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del
presente articolo;
b) nei
procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li
regolano;
c) nei
confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta
all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e
di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1.
3. Non
sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato
dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
4.
L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia
sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I
documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono
considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale
fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti,
anche l’eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti
all’accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b)
quando l’accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di
determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c)
quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale
e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento
alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla
sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d)
quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone
fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare
riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario,
industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i
relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l’attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all’espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».
articolo 17.
1. All’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il
comma 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare
ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero
chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni
comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al
difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente
superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l’accesso di
cui all’articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l’accesso si
pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore
civico o la Commissione per l’accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all’autorità
disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della
Commissione, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si
sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5
decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della
sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l’accesso è
negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un
procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157,
158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al
trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione,
interessi l’accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione
dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della
Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere
sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all’acquisizione del
parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto
termine, il Garante adotta la propria decisione.»;
b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all’amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.»;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis.
Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio
personalmente senza l’assistenza del difensore. L’amministrazione può
essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso
della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell’ente»;
d) il
comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l’esibizione dei documenti richiesti».
2. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205, è abrogato.
All’articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e
successive modificazioni, il terzo periodo è soppresso.
articolo 18.
1. L’articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«articolo 27. (Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi). – 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi.
2. La
Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici
membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle
rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i
professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e
degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il
supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai
sensi dell’articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. La
Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a
nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel
corso del triennio.
4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, a decorrere dall’anno 2004, sono determinati
i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La
Commissione adotta le determinazioni previste dall’articolo 25, comma 4;
vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell’attività
della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente
legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell’attività della
pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio
dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari
che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di
cui all’articolo 22.
6.
Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine
assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad
eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo».
articolo 19.
1. L’articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
«articolo 29. (Ambito di applicazione della legge). 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell’ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge».
articolo 20.
1. L’articolo 31 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è abrogato.
articolo 21.
1. Ai seguenti articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apposte, rispettivamente, le rubriche di seguito indicate:
a) articolo 1: «(Princìpi generali dell’attività amministrativa)»;
b)
articolo 2: «(Conclusione del procedimento)»;
c)
articolo 3: «(Motivazione del provvedimento)»;
d)
articolo 4: «(Unità organizzativa responsabile del procedimento)»;
e)
articolo 5: «(Responsabile del procedimento)»;
f)
articolo 6: «(Compiti del responsabile del procedimento)»;
g)
articolo 7: «(Comunicazione di avvio del procedimento)»;
h)
articolo 8: «(Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del
procedimento)»;
i)
articolo 9: «(Intervento nel procedimento)»;
l)
articolo 10: «(Diritti dei partecipanti al procedimento)»;
m)
articolo 11: «(Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento)»;
n)
articolo 12: «(Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)»;
o)
articolo 13: «(Ambito di applicazione delle norme sulla partecipazione)»;
p)
articolo 14: «(Conferenza di servizi)»;
q)
articolo 14-bis: «(Conferenza di servizi preliminare)»;
r)
articolo 14-ter: «(Lavori della conferenza di servizi)»;
s)
articolo 14-quater: «(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di
servizi)»;
t)
articolo 15: «(Accordi fra pubbliche amministrazioni)»;
u)
articolo 16: «(Attività consultiva)»;
v)
articolo 17: «(Valutazioni tecniche)»;
z)
articolo 18: «(Autocertificazione)»;
aa)
articolo 19: «(Denuncia di inizio attività)»;
bb)
articolo 20: «(Silenzio assenso)»;
cc)
articolo 21: «(Disposizioni sanzionatorie)»;
dd)
articolo 23: «(Ambito di applicazione del diritto di accesso)»;
ee)
articolo 25: «(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)»;
ff)
articolo 26: «(Obbligo di pubblicazione)»;
gg)
articolo 28: «(Modifica dell’articolo 15 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di
ufficio)»;
hh) articolo 30: «(Atti di notorietà)».
articolo 22.
1. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di cui all’articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 19 della presente legge, i procedimenti amministrativi sono regolati dalle leggi regionali vigenti. In mancanza, si applicano le disposizioni della legge n. 241 del 1990 come modificata dalla presente legge.
articolo 23.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione della Commissione per l’accesso. Decorso tale termine, l’attuale Commissione decade.
2.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
è autorizzato ad adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, un regolamento inteso a integrare o modificare il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.
352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla
presente legge.
3. Le
disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, comma 1, lettera a), della
presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 2, del presente articolo.
4. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell’autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla presente legge nonchè al regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.