Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile - Ufficio I, Nota 1° marzo 2004
Prenotazione a debito imposta di registro
Con riferimento alla problematica di cui all'oggetto, alla luce delle novità introdotte dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, sono sorti dei dubbi in merito alla permanenza in capo agli uffici giudiziari dell'obbligo di riscossione delle spese per la registrazione delle sentenze che condannano al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato (art. 59 lett. d) D.P.R. n. 131/86).
Tanto posto, stante il
permanente contrasto con gli uffici finanziari, si è provveduto a richiedere un
parere al Consiglio di Stato, che si è espresso con il provvedimento n. 4900/03
del 11 dicembre 2003.
In particolare, il Supremo
Consesso Amministrativo, dopo aver illustrato le posizioni del Ministero
dell'Economia e di questo Dicastero, ha ritenuto che: "Non appare, infatti,
fondata l'obiezione sollevata dal Ministero della Giustizia in ordine alla
circostanza che le disposizioni del predetto articolo 208 del Testo Unico
sarebbero preordinate a disciplinare esclusivamente la competenza degli uffici
giudiziari per ciò che concerne il recupero delle spese processuali.
Proprio le disposizioni
della Parte VII del Testo Unico, riguardanti le "riscossioni", e in
ispecie quelle contenute nel titolo I, recante le disposizioni generali, portano
a concludere che, in realtà, le riscossioni di cui si tratta non si riferiscono
soltanto alle ipotesi di recupero delle spese processuali in senso stretto, tra
cui quelle relative all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma si
riferiscono pure al complesso delle spese in qualche modo "connesse"
al processo, come quelle relative alle pene pecuniarie, alle sanzioni
amministrative ed anche, per quanto riguarda il processo penale, alle spese di
mantenimento dei detenuti.
In quest'ottica, il mancato
esplicito riferimento ad un caso particolare dell'imposta di registro prenotata
a debito non sembra possa assumere valore determinante, ai fini di escludere la
competenza degli uffici giudiziari, soccorrendo in proposito l'attribuzione a
tali uffici del compito della riscossione in base al già ricordato articolo 208
del Testo Unico, che si pone come norma di chiusura, essendo sempre applicabile
"se non diversamente stabilito in modo espresso".
Né rilievo significativo
può attribuirsi, in senso contrario, alla circostanza che, per le altre ipotesi
di registrazione a debito, di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 131 del 1986, e
precisamente quelle di cui alle lettere a), b) e c) il nuovo Testo Unico abbia,
in effetti, precisato che resta ferma la competenza degli uffici giudiziari, a
differenza di quanto avvenuto per l'ipotesi prevista alla lettera d), di cui ora
si discute, poiché tale omissione può essere opportunamente superata, in una
visione unitaria e coerente delle varie ipotesi di registrazioni a debito,
proprio in applicazione della norma di chiusura surricordata, tenuto
specialmente conto delle finalità di razionalizzazione del sistema delle spese
di giustizia poste a base del Testo Unico.
In tal modo, restando
immutato l'assetto delle competenze che si è ormai da tempo consolidato, si
eviterebbero, inoltre, gli inconvenienti di ordine organizzativo ed economico di
cui fa cenno il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
D'altronde, va
opportunamente aggiunto, appare improntato a criteri di maggiore equità il
principio che – come segnalato nella relazione ministeriale – caratterizza
la riscossione a cura degli uffici giudiziari, secondo cui la riscossione stessa
avviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza, ossia quando risultano
definite le posizioni delle parti interessate, mentre la esazione a cura degli
uffici finanziari deve avvenire, indiscriminatamente, nel termine fisso di tre
anni dalla prenotazione a debito, e quindi anche prima dell'avvenuta definizione
dei rapporti tra i contendenti.
Sulla scorta di quanto
sopra esposto, pur in presenza di problemi la cui soluzione presenta, comunque,
margini di opinabilità, il Consiglio di Stato è dell'avviso che sul quesito
prospettato dal Ministero della Giustizia, in ordine al recupero dell'imposta di
registro di cui si tratta, possa concludersi nel senso che la relativa attività
deve essere espletata direttamente dagli uffici giudiziari".
Si invitano, pertanto, le SS.VV. a voler comunicare agli uffici del distretto la presente risoluzione al fine di prestarvi attuazione.
Si ringrazia.
Il Direttore Generale Francesco Mele