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Procedure
e varie - Polizia giudiziaria - Organo di notificazione - Competenza e limiti -
Fattispecie - Artt. 148 e 151 c.p.p. - Art. 17 del D.L. 144/2005. A seguito
della modifica all'art. 148 c.p.p., apportata dall'art. 17 del D.L. 144/2005, la
polizia giudiziaria rimane organo di notificazione, in alternativa
all'ufficiale giudiziario, anche se la sua sfera di competenza risulta
limitata all'ipotesi prevista dall'art. 151 c.p.p.. Ne consegue che
l'irregolarità verificatasi nel caso di specie - ove la polizia giudiziaria ha
provveduto a notificare un atto al di fuori della sua sfera di competenza - non
può ritenersi determinante l'inesistenza della notificazione, come avverrebbe
nel caso che questa fosse effettuata da un organo del tutto privo del potere di
notificazione e del relativo potere di certificazione; né può ritenersi causa
di nullità, non essendo prevista tale sanzione espressamente e non essendo la
predetta irregolarità riconducibile alle nullità di ordine generale, posto che
comunque una notifica vi è stata, ad opera di un organo dotato di tale potere,
e che essa ha prodotto il suo effetto di conoscenza, di talché l'irregolarità
non ha inciso negativamente sull'intervento e l'assistenza dell'indagato. CORTE
DI CASSAZIONE PENALE, Sez. I, 9 marzo 2006 (c.c. 28 febbraio 2006), sentenza n.
8324
Corte di Cassazione < Sezione I penale < Sentenza 9 marzo 2006, n. 8324
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con
ordinanza del 10 ottobre 2005 il Tribunale di Taranto, costituito ai sensi
dell'art. 309 c.p.p., confermava l'ordinanza cautelare emessa dal G.I.P. del
Tribunale di Taranto il 19 settembre 2005, con la quale A.C. era stato
sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione e porto di arma da fuoco,
usata per sparare contro la porta dell'abitazione di L.A.
Il Tribunale disattendeva l'eccezione di nullità dell'udienza di convalida del
fermo, rilevandone la tardività.
Riteneva sussistenti a carico dell'indagato i necessari indizi in base alle
dichiarazioni rese alla P.G. da B.R. - ex convivente dell'indagato e poi legata
a L.A. - a quelle rese da L.L., fratello di A., e a quelle risultanti dalla
registrazione di una telefonata fra quest'ultimo e il maresciallo D.L. Dalle
prime era emerso che l'A., che possedeva un fucile, aveva minacciato di sparare
a L.A. e alla sua famiglia e che la sera prima dei fatti aveva detto che nella
nottata sarebbero iniziati i fuochi e la guerra contro la famiglia L.; dalle
seconde era emerso che l'indagato aveva ripetutamente cercato di rintracciare
L.A.; dalle ultime era emerso che l'A. aveva mostrato una doppietta con le canne
mozzate e aveva minacciato di sparare a chi avesse avuto una relazione con la
sua ex convivente.
Il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione di reati e non
prevedibile la concessione della sospensione condizionale della pena, per
l'ontologica incompatibilità di tale beneficio con il pericolo di recidiva.
Avverso la predetta ordinanza ricorre l'indagato, deducendo due motivi.
Con il primo denuncia la violazione di legge con riferimento all'art. 148 c.p.p.
Premette, in proposito, che il Tribunale ha errato nel ritenere sollevata
l'eccezione di nullità dell'udienza di convalida, mentre egli aveva eccepito la
nullità dell'udienza per il riesame; sostiene, poi, che tale nullità - che
peraltro era rilevabile anche di ufficio - sussisteva in quanto la notifica
dell'avviso di udienza era stata effettuata tramite i carabinieri,
contrariamente a quanto previsto dall'art. 148, comma 2, c.p.p., come modificato
dal d.l. 144/2005.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 273 c.p.p. e
il vizio di motivazione, sostenendo che non erano utilizzabili le dichiarazioni
di B. e L.A., raccolte per telefono; che non è stata valutata la gravità degli
indizi, semplicemente indicati; che non è stata adeguatamente motivata
l'impossibilità della concessione della sospensione condizionale della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il
ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, si osserva che anche a seguito della modifica all'art.
148 c.p.p., apportata dall'art. 17 del d.l. 144/2005, la polizia giudiziaria
rimane organo di notificazione, in alternativa all'ufficiale giudiziario, anche
se la sua sfera di competenza risulta limitata all'ipotesi prevista dall'art.
151 c.p.p.
Ne consegue che l'irregolarità verificatasi nel caso di specie - ove la polizia
giudiziaria ha provveduto a notificare un atto al di fuori della sua sfera di
competenza - non può ritenersi determinante l'inesistenza della notificazione,
come avverrebbe nel caso che questa fosse effettuata da un organo del tutto
privo del potere di notificazione e del relativo potere di certificazione; né
può ritenersi causa di nullità, non essendo prevista tale sanzione
espressamente e non essendo la predetta irregolarità riconducibile alle nullità
di ordine generale, posto che comunque una notifica vi è stata, ad opera di un
organo dotato di tale potere, e che essa ha prodotto il suo effetto di
conoscenza, di talché l'irregolarità non ha inciso negativamente
sull'intervento e l'assistenza dell'indagato.
Peraltro la predetta irregolarità non può neppure considerarsi eccepita
all'udienza di riesame, perché in tale sede l'eccezione risulta verbalizzata
come formulata in relazione all'avviso per l'udienza di convalida del fermo, e
non per quella di riesame, e che il verbale è fidefacente e non ne è stata
chiesta la correzione.
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Invero dall'ordinanza impugnata
risulta - contrariamente a quanto affermato dal ricorrente - che la teste B. ha
reso sommarie informazioni presso la Stazione dei Carabinieri di Angri, di talché
le sue dichiarazioni sono pienamente utilizzabili. Esse, valutate dal giudice a
quo come pienamente attendibili, ben possono costituire, insieme a quelle rese
da L.L. - anche a prescindere da quelle rese da L.A. solo telefonicamente - il
quadro indiziario necessario in fase cautelare, la cui gravità è stata
implicitamente ritenuta dal Tribunale, nel confermare la misura dopo avere
specificamente indicato i predetti indizi, e può ritenersi sussistente anche
indipendentemente dalle dichiarazioni telefoniche di L.A., in base alla
cosiddetta prova di resistenza che può essere effettuata anche in sede di
legittimità (Sezioni unite, 25 febbraio 1998, Gerina; Sezione I, 13 novembre
2001, Postiglione; Sezione I, n. 1495 del 2 dicembre 1998, Archinà e altri, rv.
212274).
La valutazione della non prevedibilità della concessione della sospensione
condizionale della pena è stata effettuata in conformità al sistema giuridico
e in maniera non manifestamente illogica, perché l'accertamento del pericolo di
reiterazione di reati vale a configurare un giudizio prognostico negativo che è
ostativo alla concessione del predetto beneficio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.