|
Notifica alle società o persone giuridiche "irreperibili" senza l’indicazione nell’atto del legale rappresentante: valida la procedura dell’affissione all’albo pretorio ed invio dell’avviso di deposito a mezzo di plico raccomandato
Corte Suprema di Cassazione - Sezione I Civile - Sentenza (CAS) n. 2620 dell’8 marzo 2000
Presidente: Sensale, Relatore: Salmè
La Corte Suprema di Cassazione, Sez. I Civile, composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Antonio Sensale (Presidente), Dott. Giuseppe Salme (Relatore), Dott. Vincenzo Ferro, Dott. Ugo Riccardo Panebianco, Dott. Salvatore Di Palma (Consigliere), ha pronunciato la seguente
Sentenza
sul ricorso proposto da Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Por-toghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge,(ricorrente)
contro E.L...... & C.(intimata)
avverso la sentenza della commissione tributaria regionale di Potenza del 15 ottobre 1996.
Sentita la relazione della causa svolta dal cons. Giuseppe Salmè alla pubblica udienza del 21 maggio 1999;
sentito l’avv. dello Stato De Giovanni, che ha con-cluso per l’accoglimento del ricorso;
sentito il p.m., in persona del sost. proc. gen. dott.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
L’ufficio Iva di Potenza ha rettificato la dichiarazione annuale del 1981 presentata dalla E.L. s.a.s, avente sede in Lagonegro, con atto notificato dal messo comu-nale mediante affissione all’albo pretorio ed invio dell’avviso di deposito a mezzo di plico raccomandato, stante l’irreperibilità dell’"interessato".
Divenuto definitivo l’avviso di rettifica, per mancata opposizione, l’ufficio ha notificato il 28 novembre 1988 avviso d’ingiunzione, avverso il quale la società ha proposto ricorso alla commissione tributaria di primo grado di Potenza, che lo ha accolto ritenendo che la notifica dell’avviso di rettifica non era valida, in quanto il messo comunale aveva effettuato l’affissione solo nell’albo pretorio e non anche alla porta dell’abitazione del contribuente.
La decisione è stata confermata dalla commissione tributaria regionale la quale ha affermato che, in caso di impossibilità della consegna dell’atto da notificare alle società e alle persone giuridiche, l’art. 145, 3° comma c.p.c. prevede che debba farsi ricorso al procedimento notificatorio indicato negli articoli 138, 139 e 141 c.p.c.. Quando poi debba farsi ricorso al procedimento di cui all’art. 140 c.p.c., l’avviso di deposito dell’atto nella casa comunale dovrebbe essere affisso alla porta dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario. E poiché quest’ultimo adempimento non era stato eseguito la notificazione dell’avviso di rettifica sarebbe stata nulla.
Avverso la sentenza l’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La società intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Deducendo la violazione degli articoli 138, 139, 140 e 141 c.p.c. e dell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 l’amministrazione finanziaria censura la sentenza della commissione regionale richiamando l’orientamento di questa Corte secondo cui, nel caso in cui nell’atto da notificare ad ente o società manchi l’indicazione della persona fisica del legale rappresentante, come è avvenuto nella specie, e sia impossibile eseguire la consegna nella sede della società, la notifica può avvenire ai sensi dell’art.140 c.p.c., così come integrato dall’art. 60 lettera e) del citato D.P.R. 600. E poiché tutte le formalità previste dalla disposizione da ultimo indicata sono state rispettate la notifica dell’avviso di rettifica era valida.
Il ricorso è fondato.
In punto di fatto deve rilevarsi che dagli atti, che la Corte può esaminare, per la natura processuale del vizio dedotto, risulta che l’avviso di rettifica di cui si tratta è stato emesso nei confronti della E.L. s.a.s di E.F. & C., "e per essa (nei confronti del) ... suo legale rappresentante", senza indicazione della persona fisica che rivestiva tale qualità. Dalla relazione di notificazione del messo comunale di Lagonegro in data 30 marzo 1985 risulta, inoltre, che la notifica dell’avviso di rettifica è avvenuta mediante affissione dell’atto nell’albo pretorio ed invio dell’avviso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento "perché l’interessato è irreperibile".
Poiché, come rilevato, la persona fisica del legale rappresentante non era stata indicata nell’atto da notificare è evidente che l’irreperibilità non può essere riferita che alla società. Ne consegue che la notificazione doveva avvenire ai sensi dell’art. 60, 1°comma, lett. e) del D.P.R. 600 del 1973 (Cass., n.3140/1998, 4654/1997, 12510/1995) mediante il semplice deposito dell’atto nell’albo pretorio.
La notifica di cui si tratta, pertanto, deve ritenersi valida.
In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Potenza, che provvederà anche sulle spese di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della commissione tributaria regionale di Potenza.