Stralcio "MANUALE di Contabilità UNEP" Edizione ottobre 99

PENSIONE UNEP

PRINCIPI GENERALI

CENNI sistema contributivo

SISTEMA RETRIBUTIVO

DECORRENZA PENSIONE

SERVIZI CONTRIBUTIVI

CALCOLO PENSIONE RETRIBUTIVA

RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA

PERIODO DI RIFERIMENTO

RETRIBUZIONE MEDIA

ALIQUOTE DI RENDIMENTO

TETTO PENSIONABILE

CENNI SUI TIPI DI PENSIONE

BUONUSCITA

DOCUMENTAZIONE

CIRCOLARE INPDAP N. 11 del 12 marzo 2001:Trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita, indennità premio servizio) e     trattamento di fine rapporto (DPCM 20/12/99).  

PENSIONE PRIVILEGIATA :DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 2001, n.461 in Gazzetta Ufficiale N. 5 del 07 Gennaio 2002

CENNI SISTEMA CONTRIBUTIVO

La legge 8 agosto 1995 n. 335 concernente la " Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" ha completamente rinnovato i meccanismi di funzionamento della previdenza pubblica e privata.

L’articolo 1, comma 1, della L.335/95 definisce i nuovi criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione di tali trattamenti alla contribuzione "cd. METODO CONTRIBUTIVO".

Con il nuovo metodo contributivo, l’importo della pensione è determinato prendendo in considerazione l’ammontare dei contributi – calcolato in base all’aliquota di computo del 33% della retribuzione e rivalutato annualmente con un tasso legato all’andamento del Prodotto Interno Lordo nazionale (P.I.L.) degli ultimi cinque anni - versati per ogni singolo dipendente durante l’intera vita lavorativa.

Alla fine della carriera detto ammontare andrà a costituire un capitale individuale – cosiddetto montante contributivo – che, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, sarà moltiplicato per un "coefficiente di trasformazione" che rapporta il trattamento all’età del pensionato, premiando chi arriva sempre più vicino alla soglia dei 65 anni.

1

Ogni anno si mette da parte il 33% della retribuzione imponibile.

2

L’importo che ne deriva è sommato, anno per anno e rivalutato sulla base della variazione media del PIL nei cinque anni precedenti.

3

I contributi, così rivalutati, costituiscono, al momento di andare in pensione, il montante contributivo individuale che moltiplicato per il coefficiente di trasformazione consente di ottenere l’importo annuo lordo della pensione.

Coefficiente di trasformazione x montante contributivo =

Pensione annua lorda

Il sistema contributivo si applica ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996, privi d’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, mentre è data facoltà di optare per la liquidazione della pensione esclusivamente secondo il sistema contributivo, anche ai fini dei requisiti per l’accesso alla pensione, ai lavoratori che possano far valere un’anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque maturati dal 1° gennaio 1996 nel sistema contributivo medesimo. Chi invece al 31/12/1995 ha raggiunto i 18 anni di contributi proseguirà con il vecchio sistema retributivo.

(l’opzione non potrà essere esercitata prima del 2001).

Schema

 

 

CONTRIBUTIVO

SISTEMA

MISTO

 

RETRIBUTIVO

 

LAVORATORI CON

SISTEMA

ASSUNTI dal 1° gennaio 1996

CONTRIBUTIVO

Almeno 15 anni di contributi, di cui almeno 5 nel sistema contributivo

Potranno scegliere il metodo contributivo per tutto il periodo

Al 31.12.95: meno di 18 anni di contributi:

MISTO: Contributivo dall’1/1/1996 e retributivo per gli anni precedenti.

Al 31/12/95: almeno 18 anni di contributi:

RETRIBUTIVO

 

 

SISTEMA RETRIBUTIVO

Ai dipendenti con anzianità contributiva NON INFERIORE a diciotto ANNI alla data del 31 dicembre 1995, la pensione si calcola secondo la vecchia normativa:

Decorrenza del trattamento di pensione

A differenza di quanto avveniva in passato, la pensione - nella quasi totalità dei casi- non decorre più dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti, ma sono previste le cosiddette finestre di uscita che variano in funzione del trimestre in cui sono raggiunti i requisiti richiesti (esclusi coloro che possono vantare una anzianità contributiva di 40 anni).

La legge (449/1997, art.59 comma 8), ha stabilito che anche se l' assicurato ha maturato i requisiti di contribuzione e di età nelle date sottoindicate, ed ha perciò acquisito il diritto, non può andare in pensione con le finestre di LUGLIO e OTTOBRE se non ha compiuto i 57 anni di età. Questo vale anche nel caso in cui abbia maturato i 37 anni di contributi.

Requisiti raggiunti entro il:

anni**/ contributi

anzianità contributiva indipendente dalla età.

Decorrenza della pensione

31 marzo 1999

53/35

37

1° luglio 1999*

30 giugno 1999

53/35

37

1° ottobre 1999*

30 settembre 99

53/35

37

1° gennaio 2000

31 dicembre 1999

53/35

37

1° aprile 2000

31 marzo 2000

54/35

37

1° luglio 2000*

30 giugno 2000

54/35

37

1° ottobre 2000*

30 settembre 2000

54/35

37

1° gennaio 2001

31 dicembre 2000

54/35

37

1° aprile 2001

31 marzo 2001

55/35

37

1° luglio 2001*

30 giugno 2001

55/35

37

1° ottobre 2001*

30 settembre 2001

55/35

37

1° gennaio 2002

31 dicembre 2001

55/35

37

1° aprile 2002

31 marzo 2002

55/35

37

1° luglio 2002*

** Compimento dei 57 anni di età

 

 

SERVIZI CONTRIBUTIVI

I servizi contributivi sono i servizi considerati utili al fine di determinare il diritto al trattamento pensionistico e al fine del calcolo della misura dello stesso.

Al momento dell'assunzione in servizio, ogni dipendente è tenuto a rilasciare dichiarazione (eventualmente anche in forma negativa) dei servizi o periodi precedentemente prestati nello Stato o ad altri Enti pubblici, compreso il servizio militare e il periodo di laurea o di corsi di specializzazione o di esercizio professionale.

Nella ipotesi di sovrapposizione dei relativi periodi, il servizio o periodo si valuta una sola volta applicando la norma più favorevole all'interessato.

Sono considerati servizi utili:

Il servizio prestato presso l’Amministrazione in qualità di Ufficiale Giudiziario, Assistente UNEP e/o Operatore UNEP con iscrizione obbligatoria all’INPDAP;

Il periodo di servizio reso in altre amministrazioni statali purché non abbiano dato luogo ad alcun provvedimento di quiescenza a carico dello Stato;

Il servizio militare prestato dai sottufficiali dell’esercito, della marina e aeronautica, nell’Arma dei carabinieri, nella polizia, nella guardia di finanza e nel corpo degli agenti di custodia sono ricongiungibili al servizio prestato con iscrizione alla CPUG/INPDAP, senza oneri a carico dell’interessato, purché non abbiano dato luogo ad alcun provvedimento di quiescenza a carico dello Stato;

Il servizio militare di leva, senza onere a carico dell’iscritto, a domanda da presentarsi in attività di servizio o non oltre il termine di 90 giorni dalla cessazione. La valutazione di tale servizio è consentita solo se è stato già riconosciuto, con provvedimento dell’INPDAP.

RISCATTI : riconoscimento di servizi e periodi che comportano un pagamento di un onere a carico dell'interessato. Esso consente di estendere il riconoscimento a quesi servizi e periodi non assistiti da contribuzione.

L'onere di riscatto è calcolato sulla base di elementi stipendiali, di anzianità anagrafica e contributiva determinati alla data della domanda.

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio.

 

Le possibilità di riscatto sono tassativi:

Periodi di astensione facoltativa per maternità, collocati fuori dal rapporto di lavoro e non coperti di assicurazione (per periodi successivi al 31/12/1993);

(PROSECUZIONE VOLONTARIA) Aspettativa non retribuita per malattia, per motivi di famiglia, di studio, lavori discontinui o stagionali, tempo parziale, di scioperi, di interruzioni per motivi disciplinari o per periodi successivi alla cessazione del servizio, ma necessari a maturare i requisiti richiesti per la pensione, (solo per periodi successivi al 31/12/1996). Su tali periodi scoperti di contribuzione obbligatoria, il contributo è determinato sulla base di quello obbligatorio (32,25%) da applicare sulla media delle retribuzioni annue percepite negli ultimi 12 mesi di contribuzione effettiva precedenti la data di richiesta dell'autorizzazione.

Corsi universitari di studi. Il decreto 184/97, in vigore dal 12/7/1997 ha esteso al riscatto anche al titolo di studio non richiesto come condizione necessaria per l'assunzione in servizio (ES: la laurea in matematica può essere riscattata dall'UG solo dal 12/7/1997);

Per i periodi di lavoro all'estero.

Altre disposizioni di legge.

RICONGIUNZIONE, legge 7 febbraio 1979, n° 29.

Lo scopo della ricongiunzione è quello di ottenere un'unica pensione, calcolata su tutti i contributi versati nei diversi fondi previdenziali. La ricongiunzione di attività libera professionale (avvocati, ecc.) può essere ricongiunta tramite la legge 45/1990.

La ricongiunzione è d'ufficio per i periodi prestati presso lo Stato, a domanda negli altri casi (gratuita od onerosa), da presentare alla sede provinciale INPDAP prima della cessazione dal servizio.

 

CALCOLO DELLA PENSIONE RETRIBUTIVA

L’articolo 13 del DL 503/1992 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1993, l’importo della pensione è determinata dalla somma di due quote:

Quota di pensione relativa all’anzianità maturata sino al 31/12/1992 con l’applicazione della corrispondente aliquota di cui alla tabella A della legge n° 16/1986 (PER LA CASSA PENSIONI UFFICIALI GIUDIZIARI) alla retribuzione spettante all’atto della cessazione;

Quota di pensione corrispondente all’importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione (DL.503/92 e L. 724/1994).

Î Calcolo della PRIMA QUOTA di PENSIONE

La prima quota della pensione è calcolata con i criteri previsti dalla Legge 16/1986 in vigore fino al 31 dicembre 1992.

RETRIBUZIONE alla data di CESSAZIONE dal servizio

X

Coefficienti di rendimento in base alla tabella A della legge 16/1986.

=

PRIMA QUOTA di PENSIONE

E’ utile precisare che:

La retribuzione si riferisce all’ultima retribuzione spettante alla data di cessazione dal servizio, con esclusione dei compensi accessori in quanto non pensionabili alla data del 31/12/1992.

Le aliquote della TABELLA A, legge 16/1986 sono le seguenti:

Anni di servizio

ALIQUOTE

 

Anni di servizio

ALIQUOTE

1

0.24456

 

21

0,46800

2

0.25093

 

22

0,48700

3

0.25775

 

23

0,50700

4

0.26502

 

24

0,52800

5

0.27275

 

25

0,55000

6

0.28093

 

26

0,57627

7

0.28956

 

27

0,60253

8

0.29865

 

28

0,62880

9

0.30819

 

29

0,65507

10

0.31819

 

30

0,68133

11

0.32865

 

31

0,70760

12

0.33955

 

32

0,73387

13

0.35091

 

33

0,76013

14

0.36273

 

34

0,78640

15

0.37500

 

35

0,81266

16

0.38800

 

36

0,83893

17

0.40200

 

37

0,86520

18

0.41700

 

38

0,89146

19

0.43300

 

39

0,91773

20

0.45000

 

40

0,94400

Il servizio contributivo da considerare ai fini del calcolo della prima quota è il periodo che va dalla data di immissione in possesso al 31/12/1992, ivi compresi i periodi comunque utili a pensione (riscatti, ricongiunzioni, ecc.).

Ï Calcolo SECONDA QUOTA di pensione

Dal 1° gennaio 1993 la base del calcolo della pensione è costituita dalla media delle retribuzioni pensionabili percepite nel periodo di riferimento compreso tra la data di cessazione dal servizio ed il 1° gennaio 1993.

 

RETRIBUZIONE MEDIA nel PERIODO di RIFERIMENTO

X

Coefficienti TABELLA A L.16/1986 e articolo 17 L.724/1994

= SECONDA QUOTA di PENSIONE

E’ opportuno, stante la complessità della materia, illustrare brevemente gli elementi fondamentali da considerare ai fini del calcolo della seconda quota di pensione:

Retribuzione annua contributiva;

Periodo di riferimento;

Retribuzione annua contributiva RIVALUTATA;

Retribuzione annua contributiva MEDIA;

Aliquota da applicare.

 

a) RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA

 

L’articolo 2, comma 9, della legge 335/1995 stabilisce che, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti pubblici, si applica ai fini della determinazione della base contributiva pensionabile, l’articolo 12 della legge 153/1969.

Pertanto costituiscono retribuzione imponibile ai fini del trattamento pensionistico gli elementi del trattamento sia fondamentale che accessorio:

stipendio base, R.I.A., indennità integrativa speciale, indennità di amministrazione, decimo, supero, trasferte tassate, indennità di prima sistemazione e tutti gli emolumenti corrisposti al dipendente a titolo di retribuzione in denaro o in natura, escluso gli emolumenti per carichi di famiglia.

Si precisa che avendo la disposizione effetto dall’1/1/1996, non vanno considerati nella base imponibile gli emolumenti di competenza degli anni 1995 e precedenti, anche se corrisposti in seguito al dipendente.

b) DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO.

Per calcolare la retribuzione media, è necessario stabilire preventivamente il periodo di riferimento. Detto periodo, per gli iscritti con anzianità contributiva al 31/12/1992 pari o superiore a 15 anni è costituito dal periodo temporale compreso tra la data immediatamente precedente la decorrenza della pensione e il 1° gennaio 1993, ridotto al 50% dall’1/1/1993 al 31/12/1995 ed al 66,6% dall’1/1/1996 (con arrotondamento per difetto) alla data di cessazione.

RETRIBUZIONI ANNUE CONTRIBUTIVE RIVALUTATE.

Il comma 4 dell'art.7 del D.L. n.503/1992 stabilisce che le retribuzioni pensionabili devono essere rivalutati in misura corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza della pensione.

Inoltre, viene riconosciuto l'aumento di un punto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione ai fini dell'adeguamento delle retribuzioni pensionabili.

Il numero di punti percentuali da applicare in aumento alle singoli retribuzioni pensionabili da considerare, è pari al numero di anni intercorrenti tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello antecedente la data di decorrenza della pensione (circolare Ministero del lavoro e della Previdenza sociale n°46 del 28/4/1993).

ANNO

INDICE ISTAT

ANNO

INDICE ISTAT

1993

104,2000

1996

118.5499

1994

108.3000

1997

120.6037

1995

114.1000

1998

122.7746

d) C) CALCOLO della RETRIBUZIONE ANNUA CONTRIBUTIVA MEDIA

Come già accennato, la seconda quota di pensione dovrà essere determinata sulla base della media di tutte le retribuzioni percepite e rivalutate nel periodo di riferimento.

Ai fini del calcolo della retribuzione media occorre distinguere l’ipotesi degli iscritti con anzianità contributiva al 31/12/1992 pari o superiore a 15 anni da quella dei dipendenti con anzianità alla stessa data inferiore ai 15 anni.

Con anzianità pari o superiore ai 15 anni la retribuzione media viene calcolata ponderando ogni retribuzione annua rivalutata con il numero di mesi in godimento, in modo tale che il totale dei pesi sia pari al periodo di riferimento.

Con anzianità inferiore a 15 anni la retribuzione media viene calcolata prendendo in considerazione tutte le retribuzioni percepite e rivalutate dall’1/1/1993 alla data di cessazione, escludendo quelle di importo inferiore all’80% della retribuzione media, tenendo presente però che tale esclusione non potrà eccedere il 25% del periodo di riferimento.

e) ALIQUOTE DI RENDIMENTO.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l’aliquota di rendimento, ai fini del calcolo della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria dei dipendenti, fissata al 2%, è estesa alle ex casse pensioni già amministrate dalla soppressa direzione generale degli istituti di previdenza, quale regime esclusivo. Con tale norma, per i servizi maturati a decorrere dal 1° gennaio 1995, sono soppresse le aliquote pensionistiche contenute nella tabella A della legge 16/1986 (CPUG).

Quindi, l’aliquota relativa all’anzianità complessiva, viene determinata sommando il coefficiente indicato nella tabella A – L.16/1986 in corrispondenza dell’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1994 , con l’aliquota del 2% annuo connessa all’ulteriore servizio dall’1/1/1995 al collocamento a riposo.

Al riguardo assume rilievo la limitazione disposta dall’art.2, comma 19 della legge 335/1995 secondo il quale l’applicazione dell’aliquota del 2%, non può comunque comportare un trattamento pensionistico superiore a quello che sarebbe spettato in base alla previgente normativa.

Tale limitazione riguarda in particolare coloro che hanno una anzianità inferiore ai 22 anni e 6 mesi. Infatti, a parità di servizio complessivo, la somma delle aliquote della tabella A con l’aliquota del 2% annuo, comporta, per gli iscritti in possesso al 31/12/1994 di un’anzianità inferiore, un’aliquota finale superiore rispetto a coloro che alla stessa data possedevano un’anzianità di servizio più elevata.

Pertanto quando si verifica che l’aliquota relativa all'anzianità complessiva di servizio, così come modificata dall'art.7 della L.724/1994, risulti superiore a quella prevista dalla vecchia tabella A – L.16/86 – dovrà essere ridotta nella misura più bassa prevista nella stessa tabella A.

Dall’1/1/1998 non è possibile effettuare arrotondamenti ad anni, come prevedeva la previgente normativa, infatti l’art.59, comma 1, lett.b) stabilisce che per la determinazione dell’anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto.

Pertanto la valutazione del servizio utile ai fini dell'applicazione dell'aliquota prevista dalla L.724/1994 è calcolata in anni e mesi:0.02 x anni + 0.02 x n° mesi / 12

 

 

TETTO PENSIONABILE MASSIMO

L’articolo 59, comma 1 della legge 449/1997 stabilisce inoltre che con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dall’1/1/1998 si applica a tutti i lavoratori la tabella di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30/12/1992 n° 503. Tale articolo ha abrogato la disposizione precedente che prevedeva l’applicazione graduale delle aliquote ridotte, in relazione al superamento di determinati limiti della retribuzione media presa a base per il calcolo della pensione.

In sostanza, dal 1° gennaio 1998, l’articolo 12 D.L. 502/92 opera anche per gli iscritti INPDAP secondo la normativa prevista per il regime generale.

Quindi, quando la retribuzione annua pensionabile è superiore al "TETTO", l’aliquota di rendimento è determinata come segue:

2% per ogni anno di contributi, sino al limite di retribuzione pari al tetto in vigore nell’anno di decorrenza.

1.60% della fascia eccedente il 33% del tetto;

1,35% della fascia compresa tra il 33 e il 66% eccedente il tetto.

1,10% della fascia eccedente dal 66% al 90%del tetto.

0,90% oltre il 90%.

Pertanto, in presenza di retribuzioni medie pensionabili superiori ai tetti previsti gli importi saranno così abbattuti:

 

ANNO 1998

ANNO 1999

TETTO

FINO a LIRE

ALIQUOTA

FINO a LIRE

ALIQUOTA

A

64.189.000

2%

65.280.000

2%

B

1.60%

86.822.400

1.60%

C

1.35%

108.364.800

1.35%

D

1.10%

124.032.000

1.10%

E

OLTRE

0.90%

OLTRE

0.90%

CENNI SUI TIPI DI PENSIONE:

PENSIONE DIRETTA DI ANZIANITA’ : E’ corrisposta al dipendente pubblico quando cessa per volontarie dimissioni o decadenza dal servizio.

PENSIONE DIRETTA di VECCHIAIA:E’ corrisposta al dipendente pubblico quando cessa per aver raggiunto il limite di età previsto dalla legge. Per aver diritto alla pensione di vecchiaia, nel sistema retributivo bisogna possedere determinati requisiti:

compimento del limite di età possesso dell'anzianità minima di servizio.

3) PENSIONE INDIRETTA

In caso di decesso del dipendente, ai superstiti può spettare la pensione, secondo il seguente ordine: coniuge, figli ed assimilati (adottivi, affiliati, ecc.), minori, studenti (sino al compimento del 21° anno di età per gli iscritti alla scuola media superiore e del 26° per gli universitari) o inabili a carico del lavoratore defunto, genitori con almeno 65 anni di età o inabili non titolari di pensione e a carico del lavoratore defunto, fratelli celibi e sorelle nubili inabili non titolari di pensione e a carico del lavoratore defunto.

Se il decesso avviene dopo la cessazione dal servizio, ai superstiti può spettare la pensione (PENSIONE DI REVERSIBILITÀ), da richiedere all'ente che provvedeva al pagamento a favore del pensionato.

La prestazione si calcola in relazione alla categoria d’appartenenza del superstite (coniuge 60%, coniuge con un orfano 80%, coniuge con uno o più orfani 100%; orfano 70%, due orfani 80%, tre o più orfani 100%; genitori, fratelli e sorelle 15% ciascuno fino ad un massimo del 100%).

PENSIONE DI INABILITA’

Il rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione Pubblica può essere risolto nel caso che il dipendente non sia più in grado, per motivi di salute non dovuti a causa di servizio, di attendere alle normali occupazioni lavorative o di assolvere i compiti attinenti alla qualifica rivestita.

Inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa

Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro

Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte (La pensione in esame spetta infine anche nel caso di inabilità alle mansioni svolte. In questa ipotesi, l'inabilità è chiaramente limitata al tipo di attività espletata e dà luogo a trattamento pensionistico soltanto nell'ipotesi in cui il soggetto non può essere adibito a mansioni alternative.)

5) PENSIONE PRIVILEGIATA

La pensione privilegiata è un particolare tipo di pensione che viene concesso quando concorrono le seguenti condizioni:

inabilità al servizio a causa di un'infermità o di una lesione;

infermità o lesione derivanti dallo svolgimento di un'attività inerente al proprio lavoro (cosiddette "dipendenti da causa di servizio").

Si ottiene a domanda dell'interessato contenente l'indicazione delle infermità contratte per causa di servizio, da presentare entro 5 anni dalla cessazione

BUONUSCITA

Ai dipendenti (o superstiti) con almeno un anno di iscrizione al Fondo, che cessano dal servizio, spetta l’indennità di buonuscita, che è liquidata dall’INPDAP. Non spetta l'indennità di buonuscita, bensì il trattamento di fine rapporto (TFR), al personale privo di anzianità contributiva al 31/12/1995.

I servizi utili per il calcolo dell'indennità di buonuscita sono:

servizio di ruolo per il quale sono stati versati i contributi;

servizio di ruolo con riduzione o sospensione dello stipendio, che a seconda dei casi, viene valutato per intero, in proporzione o può essere riscattato;

servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo, a condizione che il congedo sia avvenuto dopo il 30/1/87;

servizi e i periodi riscattati.

Al momento della cessazione dal servizio, l'amministrazione (per gli U.G. il Ministero della Giustizia) comunica alla sede provinciale competente I.N.P.D.A.P., i dati necessari per determinare l'importo del trattamento spettante all'interessato.

L'I.N.P.D.A.P., una volta ricevuto il progetto di liquidazione, calcola l’ammontare della buonuscita sulla base dei dati trasmessi e dell'anzianità di servizio, includendo i periodi riscattati.

l calcolo si esegue moltiplicando l’anzianità, espressa in anni, per l'80% di un dodicesimo dell’ultimo stipendio annuo lordo (incluse quote o Retribuzione Individuale di anzianità), dell'indennità integrativa speciale annua (valutata nella misura del 60%) e della tredicesima mensilità.

I termini entro i quali l'I.N.P.D.A.P. corrisponde la Buonuscita variano a seconda della forma di cessazione:

3 mesi per il dipendente che cessa per raggiunti limiti di età, inabilità o dispensa, decesso, volontarie dimissioni con almeno 40 anni di servizio.

Negli altri casi il termine sopra indicato decorre dopo sei mesi dalla cessazione (6 mesi + 3 mesi per il dipendente che cessa per volontarie dimissioni e non ha raggiunto i 40 anni di servizio).

 

La buonuscita è pagata d’ufficio, e se viene erogata oltre il termine stabilito, sulla somma sono dovuti gli interessi legali per il periodo di ritardo.

L’indennità di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni dalla data in cui è sorto il diritto.

 

Nel caso di morte del dipendente statale in attività di servizio, la buonuscita che sarebbe spettata all'interessato, viene corrisposta al coniuge e agli orfani (o coniuge divorziato se in godimento dell'assegno alimentare) in mancanza di questi, ai genitori e successivamente ai fratelli e alle sorelle.

Nel caso in cui siano presenti più aventi diritto alla buonuscita la somma viene ripartita nel seguente modo:

 

Coniuge con figli minorenni º 100% coniuge.

Coniuge con un orfano maggiorenne º 60% coniuge e 40% orfano.

Coniuge con più orfani maggiorenni º 40% coniuge e 60% agli orfani diviso in parti uguali.

Orfani soli º buonuscita divisa in parti uguali

Genitori º buonuscita divisa in parti uguali.

Fratelli e sorelle º buonuscita divisa in parti uguali.

 

Nel caso in cui successivamente alla cessazione si verifica una variazione stipendiale o di anzianità di servizio, Il dipendente che abbia percepito la buonuscita, ha diritto alla riliquidazione.

CALCOLO della BUONUSCITA

Per i dipendenti statali, l’indennità di buonuscita è costituita da 1/12 dell’80% dell’ultima retribuzione, integrata dal 60% dell’indennità integrativa speciale e moltiplicato per gli anni utili a pensione.

Minimo Garantito annuo (compresa RIA)

24.000.000

Tredicesima

2.000.000

Indennità integrativa speciale (60% di 13 mensilità)

TOTALE

Importo lordo retribuzione contributiva, arr.ta a L.10.000

34.110.000

80% del TOTALE

1/12 dell’80% del TOTALE

Anni utili

40

INDENNITA’ DI BUONUSCITA LORDA

 

Per l’indennità di buonuscita, pur essendo rimasto fermo il principio della tassazione separata, sono mutati rispetto al regime precedente i criteri di determinazione della base imponibile e della relativa aliquota.

 

La base imponibile si determina riducendo l’ammontare lordo di una somma pari a lire 600.000 (500.000 fino al 31/12/1997) per ogni anno frazione d’anzianità effettiva di cui l'indennità si riferisce.

Per i periodi inferiori all’anno la riduzione è rapportata a mesi.

 

Poiché per i dipendenti pubblici tale indennità è maturata in parte anche con la contribuzione del dipendente stesso, l'imponibile calcolato deve essere ridotto della percentuale dovuta a tale contribuzione, e cioè del 26,04%:

 

Aliquota totale

9,600%

Aliquota a carico del dipendente

2,500%

Aliquota a carico dell’Amm.ne

7,100%

Percentuale amministrazione

Percentuale dipendente

 

Pertanto la quota tassabile IRPEF è ridotta come segue:

 

INDENNITA’ DI BUONUSCITA LORDA

1

Abbattimento di lire 600.000 per ogni anno utile

2

24.000.000

ABBATTIMENTO DEL 26,04%

3

IMPONIBILE ai fini dell’IRPEF

4

AMMONTARE NETT0* ART.17 TUIR

1 - 3

 

Ai fini della determinazione dell’aliquota, è stato abbandonato il criterio della media dei redditi posseduti nel biennio antecedente la cessazione del rapporto (riferimento ad un reddito esterno all’indennità spettante), ma il reddito medio di riferimento è ricostruito sulla base dell’indennità stessa:

 

si divide l’ammontare netto* per il numero degli anni ( o frazioni) di anzianità effettiva e si ottiene la mensilità media convenzionale ;

 

si moltiplica per 12 la mensilità media convenzionale e si ottiene il reddito teorico medio;

si calcola l’imposta prendendo in considerazione il reddito teorico medio e le tabelle delle aliquote IRPEF in vigore nell’anno in cui è sorto il diritto alla percezione dell’indennità, cioè la tabella vigente nell’anno in cui è cessato il rapporto, indipendentemente dal momento dell’effettiva liquidazione dell’indennità.

 

si divide l'imposta per la retribuzione media annuale e moltiplicando per 100 si ottiene l’aliquota media.

 

L’imposta si ottiene moltiplicando l’imponibile fiscale per l'aliquota media.

 

Riepilogo dei dati sopraindicati (anno di cessazione 1999)

Importo lordo retribuzione contributiva, arr.ta a L.10.000

34.110.000

80% del TOTALE

1/12 dell’80% del TOTALE

Anni utili

40

INDENNITA’ DI BUONUSCITA LORDA

ABBATTIMENTO di lire 600.000 per ogni anno utile (40)

24.000.000

ABBATTIMENTO del 26,04% per contributi Op. Prev.za

IMPONIBILE IRPEF

AMMONTARE NETTO (1) (comprese lire 600.000 annuali)

Mensilità media convenzionale ( Ammontare netto diviso 40 )

 

Reddito teorico medio (mensilità media per 12)

 

Imposta corrispondente Tabelle IRPEF anno 1999

 

ALIQUOTA MEDIA (Imposta x100 diviso Reddito medio)

%

IRPEF: IMPONIBILE IRPEF x ALIQUOTA MEDIA

(43.274.016 x 20,55%)

INDENNITA’ DI BUONUSCITA NETTA

 

 

DOCUMENTAZIONE

E’ bene precisare che in caso di dimissioni il dipendente è tenuto a rispettare un termine di preavviso, che è di due mesi, se il dipendente ha una anzianità di servizio di oltre 10 anni o di un mese se inferiore ai 5 anni di anzianità.

Il dipendente che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza del termine di preavviso, è tenuto a corrispondere un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

I termini del preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.

 

Alla cessazione del dipendente UNEP, la Corte d’Appello provvede a calcolare la quota di pensione spettante ed a trasmette all’INPDAP il provvedimento di liquidazione provvisoria, - modello 755 unitamente al modello 98.2 - per il pagamento dei ratei mensili di pensione.

 

I documenti da trasmettere all’INPDAP ed al Ministero della Giustizia, tramite la Corte di Appello, per la liquidazione del trattamento di pensione definitiva e dell’indennità di buonuscita sono i seguenti:

 

Istanza diretta all’INPDAP per la liquidazione della pensione;

Istanza diretta all’INPDAP per la liquidazione della buonuscita;

Modello 334, cat.II;

Modello 756/3 dichiarazione del titolare della pensione;

Dichiarazione dei servizi pregressi;

Certificato di nascita (autocertificazione);

Stato di famiglia (autocertificazione)

Dichiarazione dalla quale risulti che tra i coniugi non e’ intervenuta sentenza di divorzio (autocertificazione);

Attestazione del Dirigente UNEP in merito alla posizione contributiva dei contributi arretrati dovuti sull’indennità integrativa speciale dal 01/12/1984 al 30/11/1994.

atti comprovanti i servizi prestati;

DICHIARAZIONE dell’interessato, nell’ipotesi di servizio militare, che non è stato utilizzato ai fini della liquidazione di trattamenti di quiescenza a carico dello Stato o d’altri Enti previdenziali.

 

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