|
Passaggio del dipendente pubblico al part time: chiarimenti sul cumulo
( INPDAP, informativa 22.07.2002 n° 68 )
INPDAP
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione
Pubblica
INFORMATIVA N. 68 - Roma, 22 luglio 2002
OGGETTO: DM Funzione Pubblica 29 luglio 1997, n. 331 – Chiarimenti.
1. Premessa
Il decreto 29 luglio 1997, n. 331, reca norme per la definizione dei criteri e
delle modalità applicative delle disposizioni concernenti il trattamento di
pensione di anzianità e, in deroga al regime di non cumulabilità, il passaggio
al rapporto di lavoro a tempo parziale nei confronti del personale delle
amministrazioni pubbliche; la medesima facoltà era stata già prevista per i
lavoratori di imprese dall’articolo 1, comma 185 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
Con Circolare INPDAP n. 61 del 27 novembre 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 4 dicembre 1997, sono state fornite le istruzioni per una
corretta applicazione di dette disposizioni sia per il personale delle
amministrazioni pubbliche che per i lavoratori dipendenti di enti privatizzati
che hanno mantenuto l’iscrizione a questo Istituto.
A seguito della graduale acquisizione delle competenze in merito alla
liquidazione dei trattamenti pensionistici riguardanti il personale delle
amministrazioni statali, sono state evidenziate alcune difformità
interpretative sulle disposizioni in esame.
Nel confermare le istruzioni già impartite con la citata circolare, con la
presente si intende ora focalizzare l’attenzione su alcuni passaggi
fondamentali considerando, altresì, che le competenze in merito
all’erogazione dei trattamenti pensionistici già attribuite alle Direzione
Provinciali del Tesoro sono state acquisite dall’INPDAP.
2. Destinatari
Come è noto, la facoltà di cumulare il trattamento pensionistico di anzianità
con il reddito derivante dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale è riconosciuta solo nei confronti di coloro che
all’atto della trasformazione siano in possesso dei requisiti di età e/o di
contribuzione richiesti dalla normativa vigente, per l’accesso al
pensionamento di anzianità.
Qualora gli interessati nel corso della prestazione di lavoro a part-time
maturino i requisiti per il collocamento a riposo d’ufficio e vengano, per
esplicite disposizioni di legge, trattenuti in servizio, il trattamento
pensionistico in godimento continuerà ad essere erogato nella misura prevista
dall’articolo 1, comma 185 della legge n. 662/1996 e dal decreto n. 331/1997.
Infatti, il titolo che dà origine a tale trattamento pensionistico rimane in
ogni caso quello di anzianità in quanto cristallizzato al servizio maturato
alla data di trasformazione del rapporto di lavoro. Le medesime disposizioni si
applicano anche nei confronti di coloro che durante la prestazione part-time
maturino i 40 anni di anzianità contributiva.
Pertanto, in entrambe le fattispecie, il trattamento pensionistico in godimento,
fino alla data di cessazione definitiva dal servizio, sfuggirà alla nuova
disciplina di totale cumulabilità tra le pensioni di vecchiaia e quelle ad esse
equiparate ed i redditi da lavoro dipendente, così come prevista
dall’articolo 72 della legge n. 388/2000.
3. Misura part-time
La prestazione a tempo parziale del personale delle pubbliche amministrazioni
che usufruisce del regime della cumulabilità di cui al decreto n. 331/1997 è
fissata in misura non inferiore al 50 per cento dell’orario pieno. Unica
eccezione è rappresentata dal personale docente a tempo indeterminato del
comparto scuola la cui riduzione dell’orario avviene nel rispetto dei limiti e
delle modalità indicate nelle specifiche ordinanze ministeriali.
Per i lavoratori che hanno mantenuto l’iscrizione all’INPDAP, ma
appartengono ad enti privatizzati, la trasformazione del rapporto di lavoro può
avvenire in misura non inferiore a 18 ore settimanali.
Giova rammentare che per tutti gli iscritti all’INPDAP, fatta eccezione per il
personale docente a tempo determinato, la tutela previdenziale del rapporto di
lavoro a tempo parziale è fornita dall’articolo 8 della legge 29 dicembre
1988, n. 554 che, tra l’altro, prevede:
- ai fini del diritto del trattamento di quiescenza e di previdenza gli anni di
servizio a tempo parziale sono utili per intero;
- ai fini della misura dei trattamenti previdenziali (pensionistici e di fine
rapporto) gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi
moltiplicando gli stessi per il coefficiente risultante dal rapporto tra orario
settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno;
conseguentemente, l’anzianità contributiva ai fini della determinazione
dell’ammontare del trattamento previdenziale è pari alla proporzione
esistente tra l’orario di lavoro effettivamente svolto e quello full-time;
- per la base di calcolo si considerano le retribuzioni previste per la
corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.
Occorre precisare che nei casi di cui all’art. 1, comma 185 della legge n.
662/1996 e al decreto n. 331/1997, non trovano applicazione gli istituti di
riscatto e prosecuzione volontaria previsti dall’articolo 8 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564 per la copertura assicurativa dei periodi
di non lavoro collocati entro i confini temporali di una prestazione part-time.
Infatti, la prosecuzione volontaria non è ammessa qualora per gli stessi
periodi di non lavoro l’interessato sia in godimento di una pensione di
vecchiaia, di anzianità o di inabilità liquidata a carico delle forme di
previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti pubblici e privati (articolo
6, comma 2, decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).
Analogamente non è applicabile l’istituto del riscatto in quanto per gli
stessi periodi di non lavoro il dipendente percepisce un trattamento
pensionistico a carico di questo Istituto.
4. Percentuale trattamento pensionistico spettante
Per il personale delle amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale
docente del comparto scuola, l’Istituto provvederà ad erogare il trattamento
pensionistico ridotto in misura inversamente proporzionale alla riduzione
dell’orario normale di lavoro.
Analogamente si procederà nei confronti degli iscritti dipendenti da enti
privatizzati, tenendo tuttavia presente che in questa ipotesi, in virtù di
quanto disposto dall’articolo 1, comma 185, della legge n. 662/1996,
l’importo da mettere in pagamento non potrà comunque essere inferiore al 50
per cento dell’ammontare della pensione teoricamente spettante.
In entrambi i casi la somma della pensione e della retribuzione non può
superare l’ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità
di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno.
5. Provvedimenti di liquidazione
L’INPDAP e le Amministrazioni statali, ancora competenti alla liquidazione del
trattamento pensionistico, provvederanno ad emanare, alla data di trasformazione
del rapporto di lavoro, il relativo provvedimento di pensione, avendo cura di
evidenziare che la pensione dovrà essere corrisposta in misura inversamente
proporzionale al rapporto svolto a part-time nei limiti di cui al decreto n.
331/1997 ovvero, nel caso di iscritti dipendenti da enti privatizzati, nei
limiti previsti dall’articolo 1, comma 185 della legge 662/1996.
Alla data di cessazione del rapporto di lavoro a part-time si provvederà a
determinare un nuovo trattamento pensionistico in base alla complessiva anzianità
contributiva maturata dall’iscritto, considerando che il servizio prestato a
part-time dalla data di trasformazione inciderà, ai fini della misura, secondo
la normativa generale che regola il rapporto a tempo parziale così come
illustrata al punto 2.
Il nuovo provvedimento di pensione dovrà contenere l’annotazione che vengono
confermati gli effetti della precedente determinazione fino alla data di
cessazione definitiva dal servizio.
IL DIRIGENTE GENERALE - Dr. Costanzo Gala