Dopo la locandina segue relazione.

Sono intervenuti:

 1.     Mme Nathalie Fricero – professore all’università di Nizza (Francia) – “ L’atto introduttivo d’istanza e la trasmissione degli atti all’interno della Comunità europea”.

2.     Mme Melina Douchy – professore all’università di Dijon (Francia) – “ La Convenzione dell’Aja del 1965 e le disposizioni comunitarie: conflitti?”.

3.     Me Jacques Castelain – Huissier de Justice a Lillers (Francia) – “La sicurezza nella trasmissione e la significazione degli atti”.

4.     M. Benedetto De Vecchio – professore di diritto privato all’università di Cassino (Italia) – “ Il passaporto giudiziario europeo”.

5.     M. Konstantinos Kerameus – professore di diritto all’università di Atene (Grecia) – “ La traduzione degli atti secondo il regolamento del 29 maggio 2000”.

6.     M. Burkhard Hesse – professore di diritto all’università di Tubinga (Germania) – “Il progetto anglo-tedesco del titolo esecutivo europeo: condizioni necessarie per la soppressione dell’exequatur”.

7.     M. Georges de Leval – professore di diritto all’università di Liegi (Belgio) – “ La procedura uniforme del titolo esecutivo europeo”.

8.     M. Jean Marie Coulon – Primo Presidente della Corte d’Appello di Parigi – “ La cooperazione giudiziaria, motore dello spazio europeo di giustizia”.

9.     Mme Anne Marie Rouchaud – Servizi giuridici della Commissione Europea – “Il reciproco riconoscimento delle decisioni e la soppressione dell’exequatur”.

10.  M. Giuseppe Tarzia – Professore all’università di Milano (Italia) – “ Verso un concetto comune del diritto dell’esecuzione”.

11. M. Gilles Cuniberti – Maestro di conferenza alla facoltà di diritto di St Maur (Francia)- “ Concetti di diritto dell’esecuzione nel diritto inglese”.

12. M. Louis Vasquez Stelo – professore di diritto all’università di Barcellona – “Il concetto di diritto dell’esecuzione nel diritto spagnolo”.

13. Mme Pelaya Yessiou Falsi – professore all’università Aristode di Thessaloniki (Grecia) – “ Il diritto all’esecuzione avanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: analisi e prospettive”.

14. M. Jean Buffet – presidente della 2^ Camera Civile della Corte di Cassazione (Francia) – “ I fondamenti della riforma francese della procedura civile dell’esecuzione”.

15. Mme Wendy Kennett – professore di diritto all’università di Keele (Inghilterra) – “ Comparazione fra i diversi modi d’esecuzione forzata delle obbligazioni pecuniarie nell’Unione Europea”.

16. Mme Paola Lourenco – magistrato (Portogallo) – “L’esecuzione forzata delle obbligazioni pecuniarie in Portogallo: situazione attuale e progetti di riforma”.

17. Me Jacques Bertaux – presidente anziano della Chambre Nazionale des Huissiers de Justice (Francia) Ufficiale Giudiziario in Reims – “Le derive dell’esecuzione forzata: verso un regime di esecuzione privata”.

18. M. Michael Berglund – direttore dell’ufficio dell’esecuzione e del diritto internazionale nell’amministrazione nazionale (Svezia) – “ La ricerca e l’accesso alle informazioni da parte degli agenti incaricati dell’esecuzione”.

19. M. Charles Catteau – Primo Presidente della Corte d’Appello di Grenoble (Francia) – “ Il giudice dell’esecuzione attore dell’esecuzione forzata”.

20. M. Alain Verbeke – professore straordinario all’università di Leuven,Anversa e Tilburg – “ quale ufficiale giudiziario per l’Europa?”.

21. M. Anthoinie W. Jongbled – professore di diritto all’università di Utrech (Olanda) – “la costrizione”.

22. Me Jean-Claude Belot – Segretario della Chambre Nazionale des Huissiers de Justice, Ufficiale Giudiziario in Bordeaux (Francia) – “L’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare nel diritto francese”.

23. M. Leo Netten – Vice Presidente dell’Union Internazionale des Huissiers de Justice, Ufficiale Giudiziario in Tilburg (Olanda) – “Il ruolo della constatazione nell’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare”.

24. Mme Nicola Hesslen – Ufficiale Giudiziario a Goteborg (Svezia) – “L’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare in Svezia e nei Paesi nordici”.

25. Mme Marie Colette Brenot – Presidente de Chambre alla Corte d’appello di Bastia (Francia) – “ La constatazione  su incarico del giudice”.

26. M.Georges de Leval – professore di diritto all’università di Liegi (Belgio) – “La nozione di misure conservative o provvisorie”.

27. M. Emmanuel Jeulan – professore di diritto all’università di Sceaux (Francia) – “La garanzia del pignoramento europeo degli averi bancari, beni immateriali,…”.

28. M. Roger Dujardin – membro dell’Union Internazionale des Huissiers de Justice, Ufficiale Giudiziario in Anversa (Belgio) – “L’efficacia del titolo”.

29. M. Roderick Macpherson – Ufficiale Giudiziario a Glasgow (Scozia) – “La pratica delle misure conservative e provvisorie in Inghilterra, Galles e Scozia”.

30.M. Josè Carlos Resende – Presidente della Camera degli Ufficiali Giudiziari del Protogallo – “ Prospettive di riforma in Portogallo delle misure conservative e provvisorie”.

Erano presenti per l'Unione Italiana Ufficiali Giudiziari: Arcangelo D'Aurora, Sergio Tranquilli e Pino Lobrano.


Allo scopo di garantire il buon funzionamento del mercato interno, il Consiglio dell’Unione Europea ha emanato il regolamento  (n. 1348/2000) relativo alla notificazione ed alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale.

 Ha pure emanato il regolamento (n. 44/2001) concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

 Il convegno di Parigi ha rappresentato un’occasione straordinaria per valutarne e approfondirne gli aspetti tecnici, ma ha anche offerto inevitabili spunti di riflessione sull’esercizio della professione di Ufficiale Giudiziario nel contesto europeo.

 Lo sforzo che il legislatore europeo ha compiuto nell’ambito della cooperazione giudiziaria, cercando di adeguare i sistemi in uso nei vari Stati ad un modello sovranazionale, risponde all’esigenza di “conservare e sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone”. Tale sforzo non è semplice ed incontra forti resistenze. Le differenze nazionali su questioni importanti quali la litispendenza e la connessione, competenze su determinate materie, impegni internazionali di Stati membri su temi specifici, particolarità procedurali… rallentano il processo di unificazione più di quanto non facciano le culture giuridiche e le tradizioni dei singoli Stati.

Alcuni di essi in verità, ad esempio il Portogallo, stanno attuando linee di riforma radicali e vaste nel codice di procedura civile ed in quello d’esecuzione; Francia, Germania, Svezia, Belgio hanno realizzato un controllo a posteriori del processo esecutivo da parte del G.E.

Si auspica la creazione di database dei soggetti esecutati e dei cittadini nullatenenti, nonché lo scambio di informazioni fra i vari Stati sulla consistenza dei patrimoni dei debitori: European Exange Information System.

L’abolizione dell’exequatur e l’introduzione del passaporto giudiziario europeo. Le decisioni emesse in uno Stato della Comunità sono riconosciute in un altro Stato membro di pieno diritto senza necessità di alcun particolare procedimento, salvo che vi siano contestazioni. L’attestazione che un atto (oggetto di procedimento di notificazione) è stato compiuto nel pieno rispetto della normativa vigente, apposta dall’Ufficiale Giudiziario, gli conferisce piena validità munendolo del passaporto giudiziario europeo. Ancor più incisiva al riguardo sarà l’apposizione della firma digitale da parte dell’Ufficiale Giudiziario.

 L’armonizzazione dei sistemi attualmente in uso nei singoli Stati dovrà tener conto di un non facile periodo di transizione e tuttavia i due regolamenti Cee in esame ne rappresentano due momenti altamente significativi. Non sarà più necessario ricorrere ad una autorità centrale per trasmettere un atto di notificazione nel territorio di un altro Stato membro. Sul punto, la differenza con la Convenzione dell’Aja del 1965 è radicale: il regolamento Cee introduce una decentralizzazione delle autorità  “organi mittenti” ed “organi riceventi” competenti a trasmettere e a ricevere gli atti.

Un altro elemento di assoluta novità è rappresentato dalla facoltà che ciascun Stato membro ha di effettuare direttamente per posta la notificazione o comunicazione di atti giudiziari destinati a persone residenti in un altro Stato membro (art. 14)

Tale possibilità non era estranea alla Convenzione dell’Aja del 1965 che all’art. 10, a) consentiva, salvo che lo Stato di destinazione dichiarasse di opporvisi, di trasmettere direttamente per via postale atti giudiziari a persone residenti all’estero. Ora il testo del regolamento europeo lascia agli Stati membri solo la possibilità di precisare le condizioni alle quali accettare la notificazione o comunicazione di atti giudiziari per posta. Nel caso dell’Italia la condizione indispensabile per poter accettare gli atti per posta è che l’atto sia accompagnato da traduzione in lingua italiana.

Tuttavia proprio in ordine alla notifica per posta sono state riscontrate le maggiori problematiche.

Certamente la notificazione con lettera raccomandata e avviso di ricevimento presenta il vantaggio di un minor costo,  ma le difficoltà relative alla firma sull’avviso di ricevimento, alla prova del contenuto della lettera, alla data di notificazione, e soprattutto in ordine alle conseguenze della mancata comparsa del convenuto, rendono la notificazione a mezzo posta assai discutibile ed in definitiva poco praticabile. I giudici dello Stato italiano, nel caso di mancata comparsa del convenuto, non possono assumere decisioni ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1 dell’art. 19 Regolamento Europeo, ovvero fintanto che non sia abbia la prova:

a)     che l’atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per la notificazione o comunicazione degli atti redatti in tale Stato e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio (passaporto giudiziario europeo);

b)    che l’atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un’altra procedura prevista dal Regolamento.

Tali considerazioni poste in relazione alle moderne tecniche di trasmissione degli atti (fax, internet), riducono il numero delle persone suscettibili di garantirne l’integrità. Al tempo stesso comportano che costoro siano altamente specializzati secondo un modello comune europeo. In buona sostanza l’Ufficiale Giudiziario è chiamato a svolgere da interfaccia indispensabile nell’ambito della cooperazione giudiziaria fra gli Stati d’Europa.

Per questo ne è stata invocata l’indipendenza, la preparazione professionale e la sua omologazione ad un modello uniforme che lo veda operare in regime libero-professionale.

Condizioni, ahimè, completamente assenti nella nostra Italia!

Per deflazionare la giustizia civile sono state pensate le cosiddette ADR - alternative dispute resolutions:

·        Camere arbitrali

·        Camere di conciliazione

·        Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle cause di lavoro

·        Sezioni stralcio

·        Giudice di pace

Ma esse non hanno prodotto alcun apprezzabile risultato, perché di fatto scontano una totale soggezione e subalternità nei confronti della giustizia togata. Il mito della giustizia togata non solo ostacola la diffusione della giustizia alternativa, ma è stato capace di riproporre nel Giudice di Pace tutti i formalismi del processo civile ordinario con il guaio ulteriore di procedure affidate a giudici non esperti.

Nel contempo la categoria degli Ufficiali Giudiziari è stata sottoposta ad un tale processo di burocratizzazione da essere ridotti a poco più di semplici appositori di timbri e firme su montagne di carte. Umiliati e demotivati, rinunciano sempre più spesso ad esercitare i pochi poteri di cui dispongono, sconsolati di dover utilizzare norme pensate più di 50 anni fa per una società rurale e preindustriale. Dei mezzi messi a disposizione degli Ufficiali Giudiziari italiani meglio stendere un velo pietoso.

 In ambito europeo siffatto stato di cose è motivo di disagio, insofferenza e vergogna.

Del resto le problematiche afferenti ai due Regolamenti Cee presi in esame, pur di estrema rilevanza e di immediato interesse per la categoria degli Ufficiali Giudiziari, non sono state fatte oggetto né di circolari, né di note da parte del nostro Ministero della Giustizia, neppure attraverso Internet.

Solo grazie all’interessamento dell’UIUG (Unione Italiana degli Ufficiali Giudiziari) - Associazione di categoria che da anni si sta battendo per l’Ufficiale Giudiziario libero-professionista -, è stato possibile ancora una volta realizzare  i contatti opportuni e giungere ad una sensibilizzazione degli operatori del diritto sui temi in questione. Qui preme metterne in rilievo uno:

fino a quando non saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della CEE le informazioni sugli organi riceventi, è previsto un periodo di transizione durante il quale gli organi mittenti possono rivolgersi all’autorità centrale dello Stato membro nel cui territorio va notificato e comunicato un atto, per ottenere:

·        I nominativi, gli indirizzi e le altre informazioni di cui all’art. 2, paragrafo 4, relative all’organo o agli organi riceventi competenti a trattare un caso determinato, in previsione di un successivo contatto diretto; oppure

·        che la domanda di notificazione o comunicazione sia fatta pervenire all’organo ricevente competente.

La nostra autorità centrale designata è l’Ufficio unico degli ufficiali giudiziari presso la Corte d’appello di Roma.

Ho seri dubbi che in quell’Ufficio siano stati approntati mezzi e persone alla bisogna. In particolare si dovrebbe predisporre una nota informativa, così come già avviene negli altri Stati membri, proprio per gestire questo periodo di transizione. Tale nota potrebbe essere così articolata:

“Oggetto: ______________________________

1)     la domanda di trasmissione è stata ricevuta il:__________

2)     Il Regolamento CE n. 1348/2000 del 29.3.2000 relativo alla notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale all’interno degli Stati membri è entrata in vigore il 31.5.2001.

3)     Il Regolamento prevale sulla Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965.

4)     L’Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’Appello di Roma non è più l’autorità designata a ricevere gli atti provenienti  da un altro Stato membro.

5)     Gli Ufficiali Giudiziari sono i soggetti competenti a ricevere gli atti provenienti da un altro Stato membro.

6)     Fino a quando non sarà provveduto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Cee dei dati sugli organi riceventi, questo Ufficio interviene a titolo eccezionale a’ sensi dell’art. 3 del Regolamento.

Gli atti sono stati pertanto inoltrati a….”

 Alla fine del periodo di transizione è auspicabile che l’Huissier de Justice di Nizza nel rivolgersi all’Ufficiale Giudiziario di Genova, o quello di Lubiana nel rivolgersi a quello di Trieste possa riscontrare altrettanta competenza e professionalità e non preferisca invece, malgrado tutto, affidarsi anche lui alle poste.

Questo rischio della disomogeneità è reale e serio. Tanto più se posto in relazione alla diretta esecutività del titolo europeo. Tralasciando le considerazioni in ordine alle varie normative che presiedono al processo di esecuzione, di trasmissione e di notificazione negli Stati membri ed ai loro possibili conflitti, una regola appare tuttavia indispensabile e preliminare a qualsiasi altra: l’organo deputato alle notifiche ed alle esecuzioni deve in ciascuno Stato membro produrre il massimo di efficienza e di professionalità.

Allo stato attuale, a questo riguardo, purtroppo, l’Italia occupa uno degli ultimi gradini se non addirittura il gradino più basso.

E’ una situazione alla quale occorre porre rimedio velocemente.

Ciò non potrà certo avvenire con gli annunciati corsi di riqualificazione, della durata di poche settimane e che riguarderanno ufficiali giudiziari ultrasessantenni. Pur immaginando una loro full immersion nell’attività di apprendimento, è prevedibile piuttosto che si assopiscano nel vagheggiare una prossima uscita dall’attività lavorativa.

I giovani, invece, vi rinunceranno progressivamente, scoraggiati dalla inadeguatezza e dall’inutilità di un procedimento esecutivo ignaro della nuova realtà socio-economica e presto anche da una asfissiante gerarchizzazione nelle sedi di lavoro.

Eppure nel programma di governo della compagine politica che nel 1996 vinse le elezioni era scritto:

Tesi n. 16 – Migliorare i funzionari per migliorare la giustizia. Le nostre priorità sono: professionalizzazione dell’ufficiale giudiziario. Il servizio dell’ufficiale giudiziario deve essere rivisto in chiave libero professionale, considerandolo un privato che esercita una pubblica funzione, in vista sia di economie di bilancio, sia di miglioramenti del servizio.

Sappiamo come è andata a finire!

Dopo essere state presentate varie proposte di riforma della figura dell’ufficiale giudiziario: Flick, Saponara, Parrelli, Palenzona, Taradash;

·        dopo una commissione di studio presieduta dal prof. Picardi che non ha lasciato dubbi sulla scelta libero professionale;

·        dopo tante disquisizione sulla gravità dello stato della giustizia civile e dell’inquinamento del mercato che da tale stato derivava;

·        dopo la declamata intenzione in consesso internazionale di introdurre anche in Italia una revisione della figura dell’ufficiale giudiziario in senso libero-professionale…

si è approdati a tutt’altri lidi.

Tutto ciò perché l’esecuzione civile in Italia non è mai diventata un problema politico pur rappresentando una questione decisiva ai fini sociali e politici.

E’ stata invece avviata una progressiva burocratizzazione della categoria degli ufficiali giudiziari, divenendo essa stessa causa specifica di crisi del processo esecutivo.

La nuova compagine politica che ha vinto le elezioni, il Polo delle Libertà, nel suo programma di governo a pagina 51 paragrafo 3.2 recita:

“L’Italia viene ripetutamente condannata dall’Europa per la lentezza della giustizia civile: una giustizia ritardata è molto spesso una giustizia denegata. Occorre abbreviare la durata dei processi e rendere esecutive le sentenze. Occorre rivedere il codice di procedura civile, oltre alle misure di efficienza della macchina giudiziaria. Occorre ristrutturare il processo in modo da far intervenire il giudice solo quando c’è bisogno della sua opera giurisdizionale, prevedendo che la stessa attività istruttoria possa svolgersi senza il suo coinvolgimento.”

La promessa programmatica ha una portata innovativa se non addirittura rivoluzionaria. Gran parte del processo esecutivo può e deve essere affidata a professionisti già esperti della fase esecutiva. D’altra parte una simile soluzione è già nota alla procedura esecutiva immobiliare là ove è stata affidata la vendita al notaio. Quest’ultimo, pur essendo estraneo alla Magistratura, svolge un ruolo particolarmente significativo nell’espropriazione immobiliare dal momento che viene ad essere deputato alla fase più significativa del processo espropriativo: la vendita.

Logica vorrebbe che se un estraneo alla magistratura svolge un ruolo così significativo nella espropriazione immobiliare, ben potrebbe essere affidato all’Ufficiale Giudiziario un ruolo parimenti rilevante nella procedura espropriativa mobiliare. Anzi, non pare azzardato ritenere che tutta la procedura espropriativa mobiliare possa essere gestita dall’ufficiale giudiziario, demandando al G.E. il ruolo meramente contingente della decisione sull’opposizione.

Gli ufficiali giudiziari sono chiamati ad essere all’altezza di siffatto progetto, né possono sottrarsi a questo compito. Essi hanno però il diritto di chiedere alla nuova dirigenza politica di fare presto, di far seguire subito fatti concreti alle enunciazioni di principio, di essere coinvolti nel processo di rinnovamento, inserendo suoi rappresentanti negli organismi che dovessero essere approntati per l’attuazione della loro riforma.

Intanto essi affidano alla valutazione dei nuovi responsabili politici il progetto di legge delega che l’Associazione di Categoria, l’UIUG, ha giudicato più idoneo per l’introduzione della nuova figura di ufficiale giudiziario.

L’auspicio è che non siano tradite ancora una volta le loro aspettative che coincidono con quelle di tutta la società civile.

Paris - Piacenza 8 luglio 2001

 Dott. Sergio Tranquilli

membro UIUG comitato internazionale

  Allegati:  

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

Comunicazioni degli Stati membri a norma dell’art. 23 Regolamento CEE 1348/2000 (documento pdf)