10.Palermo:

 distretti delle Corti di Appello di Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina - 20 posti

Nome qualifica incarico
Tommaso Virga Magistrato di Cassazione - CA Palermo Presidente
Mauro Raja Dirigente CA Palermo componente
Maria E. Di Miceli Ufficiale Giudiziario - UNEP Corleone componente
Angelo Provenzano  Statistico C1 - CA Palermo segretario
Matteo Frasca Magistrato Appello - CA Palermo Pres. Supplente
Giovanni Puma Dirigente trib M. Palermo Comp.Supplente
Maria Bosco Ufficiale Giudiziario - UNEP Bagheria Comp. Supplente
Concetta Caradonna CStatistico C1 - CA Palermo Segr. Supplente

 

1) Illustri il candidato, brevemente la distinzione tra titoli di credito nominativi, all’ordine ed al portatore, chiarendo il diverso regime di circolazione; specifichi inoltre se e quando i titoli all’ordine possono circolare come titoli al portatore.

Marco

Nei titoli al portatore il possessore è legittimato all'esercizio del diritto in esso incorporato verso la semplice presentazione del titolo, mentre il trasferimento si effettua mediante la semplice consegna del titolo;

  - nei titoli all'ordine il portatore è legittimato all'esercizio del diritto in esso incorporato in base ad una serie continua di girate che sussiste quando vi è coincidenza fra il nome di ciascun girante e quello del precedente intestatario, mentre il titolo viene trasferito mediante girata (ordine che il prenditore o un portatore successivo rinnova al debitore di pagare ad un altro possessore accompagnato dalla consegna materiale del titolo) o mediante cessione ordinaria: nel primo caso l'acquisto avviene in modo originario ed autonomo mentre nel caso di cessione l'acquirente succede in via derivativa al cedente e acquista il diritto così come esso esisteva presso il precedente titolare;

  - nei titoli nominativi il possessore è legittimato all'esercizio del diritto in esso incorporato in virtù di una duplice intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell'emittente, mentre il trasferimento avviene mediante atto autentico (e cioè annotando il nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente o rilasciando un nuovo titolo intestato all'acquirente facendo menzione del rilascio nel registro dell'emittente: in particolare, chi richiede l'intestazione a favore di altra persona o il rilascio di un nuovo titolo ad essa intestato, deve provare la propria capacità di disporre e la propria identità mediante certificazione di notaio, ma se l'intestazione o il rilascio è richiesta dall'acquirente spetta a quest'ultimo dimostrare il suo diritto mediante atto autentico) o girata autenticata da notaio o agente di cambio la quale, a differenza della girata di un titolo all'ordine, non trasferisce la legittimazione cartolare ma solo il diritto di ottenere l'annotazione del trasferimento nel registro dell'emittente.

Tra le altre facoltà che la legge riconosce al possessore di un titolo all'ordine girato in bianco, vi è quella di trasferire il titolo senza riempire la girata in bianco e senza girarlo. Pertanto, nell'ipotesi di girata in bianco, è possibile che il titolo all'ordine circoli come un titolo al portatore.

2) Qual è la differenza tra tratta e vaglia cambiario o pagherò cambiario ed in quale dei due titoli può distinguersi un rapporto di valuta ed un rapporto di provvista 

La tratta viene emessa dal traente sul trattario che diventa obbligato cambiario solo se accetta e, in quanto accettante, assume la qualità di obbligato principale, mentre il vaglia cambiario viene emesso dall'emittente che è obbligato principale fin dall'origine. Ciò trova conferma nel fatto che la tratta contiene l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata mentre il vaglia contiene la semplice promessa di pagare una somma di denaro.

Solo nella tratta è possibile distinguere un rapporto di valuta da quello di provvista in quanto vi è l'esigenza di far comunque riferimento ad una certa scadenza.

3) E’ ammissibile l’uso di un titolo di credito in copia conforme quale titolo esecutivo?

Si, solo quando sostituisce l'originale sottratto alla disponibilità del legittimo portatore, come ad esempio un titolo di credito sottoposto a sequestro penale. In tal caso il Giudice autorizza il rilascio di "UNA" sola copia al fine di consentire al portatore in buona fede di esercitare l'azione esecutiva.

Una semplice copia conforme del P.U. che ha elevato il protesto non costituisce titolo esecutivo, ma può essere utilizzata ad esempio quanto prevede l'articolo 488, 2° comma, in cui il giudice autorizza la sostituzione del titolo esecutivo dal fascicolo con una copia al fine di consentire allo stesso creditore di esercitare una nuova azione esecutiva con l'originale del titolo (492 cpc u.c.).  

4) Quale ruolo riveste l’interveniente nella legislazione cambiaria? 

Egli, o accettando la tratta al posto del trattario, o pagando la cambiale al posto di un obbligato cambiario, impedisce che il portatore del titolo agisca contro gli obbligati di regresso.  

  5) Che cosa è la sospensione cautelare e quale è la differenza con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio? 

E' un provvedimento cautelare che può essere disposto: a) in corso di procedimento disciplinare quando l'amministrazione ravvisa la necessità di svolgere accertamenti sui fatti addebitati al dipendente che, se accertati, comporterebbero l'applicazione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione; b) in corso di procedimento penale quando il dipendente è colpito da una misura restrittiva della libertà personale (in realtà, in tal caso, la sospensione cautelare deve essere disposta obbligatoriamente); c)in corso di procedimento penale che non comporta la restrizione della libertà personale purchè il dipendente sia stato rinviato a giudizio per fatti attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati, l'applicazione del licenziamento.

La differenza tra sospensione cautelare e sospensione dal servizio sta nel fatto che la prima costituisce una semplice misura provvisoria mentre la seconda è una vera e propria sanzione disciplinare.

6) In base al C.C.N.L. ed alle norme di raccordo in vigore, qual è il motivo per cui l’U.G. pos. econ.C3, C2, C1 e B3 non è consentito il part-time orizzontale? 

Prima di rispondere è bene precisare che si ha part-time verticale una prestazione lavorativa (o astensione) basata su giorni, ad esempio 15 giorni al mese, tre giorni alla settimana, ecc... mentre il part-time orizzontale prevede una prestazione lavorativa in ore giornaliere, come ad esempio tre ore al giorno.

Per la natura intrinseca della professione dell'Ufficiale Giudiziario il cui orario di lavoro non è e non può essere soggetto a limitazioni temporali. Infatti, per fare un esempio, una volta iniziata un'esecuzione, essa non può essere interrotta a causa dello scadere dell'orario di lavoro dell'u.g. Da ciò si evince l'impossibilità del part-time orizzontale.

7) In quali modi può essere adempiuta l’imposta di bollo, con particolare riferimento alla cambiale? 

In modo ordinario mediante l'impiego dell'apposita carta bollata e filigranata; in modo straordinario mediante marche da bollo, visto per il bollo o bollo a punzone; in modo virtuale mediante pagamento dell'imposta presso il competente ufficio finanziario o mediante versamento in conto corrente postale; in modo speciale mediante impronta imposta dalla macchina bollatrice oppure mediante riscossione diretta dell'imposta ad opera dei singoli uffici statali per le domande presentate agli uffici stessi e per gli atti e i documenti da loro formati previa autorizzazione della Direzione regionale delle entrate.

In relazione alla cambiale Il bollo è necessario per l'esecutività della cambiale. L'importo del bollo è proporzionale all'ammontare della somma ed è previsto l'uso della carta bollata ma se questa risulta insufficiente, la differenza viene corrisposta mediante marche da bollo che vanno annullati presso gli Uffici del Registro o presso gli Uffici Postali con timbro a data;

8) Indichi il candidato quale obbligo impone la legge sull’imposta di bollo all’U.G. nel caso d’atto di protesto delle cambiali e le ragioni della prescrizione.

L'Ufficiale Giudiziario deve indicare, nell'atto di protesto, l'ammontare dell'imposta di bollo pagata e, quando il titolo è munito di marche da bollo o visto per il bollo, deve indicare l'ufficio che ha annullato le marche o apposto il visto e la relativa data. Ciò è necessario al fine di verificare gli adempimenti fiscali richiesti affinché il titolo abbia l'efficacia di titolo esecutivo: ricordiamo che la cambiale o l'assegno hanno l'efficacia di titolo esecutivo se regolarmente bollati fin dall'origine o nei tempi prescritti dalla legge.

9) Entro quale termine, in generale, deve essere richiesta la registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso e qual è il termine stabilito per gli atti soggetti a registrazione telematica?

Entro 20 gg. dalla data dell'atto o 60 gg. se si tratta di atto formato all'estero.

Entro 30gg. se si tratta di registrazione telematica.

10) Che cos’è il “caso d’uso” in materia di imposta di bollo e materia di imposta di registro?  

Nell'ambito dell'imposta di bollo si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione. In particolare, delle cambiali emesse all'estero, si fa uso anche quando sono presentate, consegnate, trasmesse, accettate, girate, quietanziate o altrimenti negoziate in Italia.

Nell'ambito dell'imposta di registro si ha caso d'uso quando un atto viene depositato, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali salvo che il deposito sia obbligatorio per legge o regolamento o avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni.

Entrambi i concetti si differenziano da quello di uso vero e proprio che sta ad indicare l'utilizzazione giuridica (amministrativa o giudiziaria) dell'atto.


Tema

Premessi brevi cenni sulle notificazioni nel processo civile, tratti il candidato specificatamente delle notificazioni a persone giuridiche illustrando il caso in cui non sia possibile eseguire la notificazione presso la sede legale e non si conosca il nome del rappresentante legale


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