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Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 137, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro(3), che prevede
prescrizioni minime di sicurezza e sanitarie in materia di organizzazione
dell'orario di lavoro, in relazione ai periodi di riposo quotidiano, di pausa,
di riposo settimanale, di durata massima settimanale del lavoro e di ferie
annuali, nonché relativamente ad aspetti del lavoro notturno, del lavoro a
turni e del ritmo di lavoro, ha subito sostanziali modificazioni. È opportuno
per motivi di chiarezza procedere alla sua codificazione.
(2) L'articolo 137 del trattato dispone che la Comunità sostiene e completa
l'azione degli Stati membri al fine di migliorare l'ambiente di lavoro per
proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori. Le direttive adottate
sulla base di tale articolo devono evitare di imporre vincoli amministrativi,
finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo
delle piccole e medie imprese.
(3) Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno
1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(4), rimangono
pienamente applicabili ai settori contemplati dalla presente direttiva, fatte
salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella medesima.
(4) Il miglioramento della sicurezza, dell'igiene e della salute dei
lavoratori durante il lavoro rappresenta un obiettivo che non può dipendere
da considerazioni di carattere puramente economico.
(5) Tutti i lavoratori dovrebbero avere periodi di riposo adeguati. Il
concetto di "riposo" deve essere espresso in unità di tempo, vale a
dire in giorni, ore e frazioni d'ora. I lavoratori della Comunità devono
beneficiare di periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e annuale e
di adeguati periodi di pausa. È anche necessario, in tale contesto, prevedere
un limite massimo di ore di lavoro settimanali.
(6) Conviene tener conto dei principi dell'Organizzazione internazionale del
lavoro in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, compresi quelli
relativi al lavoro notturno.
(7) Alcuni studi hanno dimostrato che l'organismo umano è più sensibile nei
periodi notturni ai fattori molesti dell'ambiente nonché a determinate forme
di organizzazione del lavoro particolarmente gravose e che lunghi periodi di
lavoro notturno sono nocivi per la salute dei lavoratori e possono
pregiudicare la sicurezza dei medesimi sul luogo di lavoro.
(8) Occorre limitare la durata del lavoro notturno, comprese le ore
straordinarie, e prevedere che il datore di lavoro che fa regolarmente ricorso
a lavoratori notturni ne informi le autorità competenti, su loro richiesta.
(9) È importante che i lavoratori notturni beneficino di una valutazione
gratuita del loro stato di salute, prima della loro assegnazione, e in seguito
a intervalli regolari, e che i lavoratori notturni che hanno problemi di
salute siano trasferiti, quando possibile, ad un lavoro diurno per cui siano
idonei.
(10) La situazione dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni esige che
essi beneficino di un livello di protezione in materia di sicurezza e di
salute adattato alla natura del lavoro e che i servizi e mezzi di protezione e
prevenzione siano organizzati e funzionino efficacemente.
(11) Le modalità di lavoro possono avere ripercussioni negative sulla
sicurezza e la salute dei lavoratori; l'organizzazione del lavoro secondo un
certo ritmo deve tener conto del principio generale dell'adeguamento del
lavoro all'essere umano.
(12) Un accordo europeo relativo all'orario di lavoro della gente di mare è
stato applicato mediante la direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno
1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA)
e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)(5),
in base all'articolo 139, paragrafo 2, del trattato. Di conseguenza, le
disposizioni della presente direttiva non si applicano alla gente di mare.
(13) Nel caso dei "pescatori a percentuale" che sono lavoratori
dipendenti, spetta agli Stati membri determinare, a norma della presente
direttiva, le condizioni per il diritto alle ferie annuali e per la
concessione delle stesse, incluse le modalità di pagamento.
(14) Le norme specifiche previste da altri strumenti comunitari, per esempio
in materia di periodi di riposo, orario di lavoro, ferie annuali e lavoro
notturno di alcune categorie di lavoratori, dovrebbero prevalere sulle
disposizioni della presente direttiva.
(15) In funzione dei problemi che possono essere sollevati dall'organizzazione
dell'orario di lavoro nell'impresa, pare opportuno prevedere una certa
flessibilità nell'applicazione di determinate disposizioni della presente
direttiva, garantendo nel contempo il rispetto dei principi della protezione
della sicurezza e della salute dei lavoratori.
(16) Occorre prevedere che talune disposizioni della presente direttiva
possano formare oggetto di deroghe operate, a seconda dei casi, dagli Stati
membri o dalle parti sociali. Di norma, in caso di deroga, devono essere
concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo.
(17) Occorre che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati
membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO 1 CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e campo di applicazione
1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di
salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.
2. La presente direttiva si applica:
a) ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali
nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro; e
b) a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di
lavoro.
3. La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e
pubblici, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE, fermi restando
gli articoli 14, 17, 18 e 19 della presente direttiva.
Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 8, la presente direttiva non si applica
alla gente di mare, quale definita nella direttiva 1999/63/CE.
4. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano pienamente alle
materie contemplate al paragrafo 2, fatte salve le disposizioni più
vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
Articolo 2
Definizioni
Ai sensi della presente direttiva si intende per:
1) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al
lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività
o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali;
2) "periodo di riposo": qualsiasi periodo che non rientra
nell'orario di lavoro;
3) "periodo notturno": qualsiasi periodo di almeno 7 ore, definito
dalla legislazione nazionale e che comprenda in ogni caso l'intervallo fra le
ore 24 e le ore 5;
4) "lavoratore notturno":
a) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno 3 ore
del suo tempo di lavoro giornaliero, impiegate in modo normale; e
b) qualsiasi lavoratore che possa svolgere durante il periodo notturno una
certa parte del suo orario di lavoro annuale, definita a scelta dello Stato
membro interessato:
i) dalla legislazione nazionale, previa consultazione delle parti sociali; o
ii) da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali a livello
nazionale o regionale;
5) "lavoro a turni": qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro a
squadre in base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli
stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo
rotativo, che può essere di tipo continuo o discontinuo, ed il quale comporti
la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro ad ore differenti su un
periodo determinato di giorni o settimane;
6) "lavoratore a turni": qualsiasi lavoratore il cui orario di
lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni;
7) "lavoratore mobile": qualsiasi lavoratore impiegato quale membro
del personale viaggiante o di volo presso un'impresa che effettua servizi di
trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile;
8) "lavoro offshore": l'attività svolta prevalentemente su
un'installazione offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire
da essa, direttamente o indirettamente legata all'esplorazione, all'estrazione
o allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le
attività d'immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire da
un'installazione offshore che da una nave;
9) "riposo adeguato": il fatto che i lavoratori dispongano di
periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e
sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della
stanchezza, della fatica o di altri fattori che perturbano l'organizzazione
del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri lavoratori o a terzi o
danneggino la loro salute, a breve o a lungo termine.
CAPO 2 PERIODI MINIMI DI RIPOSO - ALTRI ASPETTI DELL'ORGANIZZAZIONE
DELL'ORARIO DI LAVORO
Articolo 3
Riposo giornaliero
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore
benefici, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo
di 11 ore consecutive.
Articolo 4
Pausa
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore
benefici, qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le 6 ore, di una pausa
le cui modalità e, in particolare, la cui durata e condizioni di concessione
sono fissate da contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali
o, in loro assenza, dalla legislazione nazionale.
Articolo 5
Riposo settimanale
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore
benefici, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo
ininterrotto di 24 ore a cui si sommano le 11 ore di riposo giornaliero
previste all'articolo 3.
Se condizioni oggettive, tecniche o di organizzazione del lavoro lo
giustificano, potrà essere fissato un periodo minimo di riposo di 24 ore.
Articolo 6
Durata massima settimanale del lavoro
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, in funzione degli
imperativi di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori:
a) la durata settimanale del lavoro sia limitata mediante disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative oppure contratti collettivi o
accordi conclusi fra le parti sociali;
b) la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non
superi 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
Articolo 7
Ferie annuali
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore
benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le
condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o
prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da
un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.
CAPO 3 LAVORO NOTTURNO - LAVORO A TURNI - RITMO DI LAVORO
Articolo 8
Durata del lavoro notturno
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:
a) l'orario di lavoro normale dei lavoratori notturni non superi le 8 ore in
media per periodo di 24 ore;
b) i lavoratori notturni il cui lavoro comporta rischi particolari o rilevanti
tensioni fisiche o mentali non lavorino più di 8 ore nel corso di un periodo
di 24 ore durante il quale effettuano un lavoro notturno.
Ai fini della lettera b), il lavoro comportante rischi particolari o rilevanti
tensioni fisiche o mentali è definito dalle legislazioni e/o prassi nazionali
o da contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, tenuto
conto degli effetti e dei rischi inerenti al lavoro notturno.
Articolo 9
Valutazione della salute e trasferimento al lavoro diurno dei lavoratori
notturni
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:
a) i lavoratori notturni beneficino di una valutazione gratuita del loro stato
di salute, prima della loro assegnazione e, in seguito, ad intervalli
regolari;
b) i lavoratori notturni che hanno problemi di salute aventi un nesso
riconosciuto con la loro prestazione di lavoro notturno vengano trasferiti,
quando possibile, ad un lavoro diurno per cui essi siano idonei.
2. Nella valutazione gratuita dello stato di salute di cui al paragrafo 1,
lettera a), deve essere rispettato il segreto medico.
3. La valutazione gratuita dello stato di salute di cui al paragrafo 1,
lettera a), può rientrare in un sistema sanitario nazionale.
Articolo 10
Garanzie per lavoro in periodo notturno
Gli Stati membri possono subordinare il lavoro di talune categorie di
lavoratori notturni a determinate garanzie, a condizioni fissate dalle
legislazioni e/o prassi nazionali, per lavoratori esposti a un rischio di
sicurezza o di salute connesso al lavoro durante il periodo notturno.
Articolo 11
Informazione in caso di ricorso regolare ai lavoratori notturni
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il datore di lavoro
che fa regolarmente ricorso a lavoratori notturni ne informi le autorità
competenti, su loro richiesta.
Articolo 12
Protezione in materia di sicurezza e di salute
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché:
a) i lavoratori notturni e i lavoratori a turni beneficino di un livello di
protezione in materia di sicurezza e di salute adattato alla natura del loro
lavoro;
b) i servizi o mezzi appropriati di protezione e prevenzione in materia di
sicurezza e di salute dei lavoratori notturni e dei lavoratori a turni siano
equivalenti a quelli applicabili agli altri lavoratori e siano disponibili in
qualsiasi momento.
Articolo 13
Ritmo di lavoro
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il datore di lavoro
che prevede di organizzare il lavoro secondo un certo ritmo tenga conto del
principio generale dell'adeguamento del lavoro all'essere umano, segnatamente
per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo, a seconda del tipo di
attività e delle esigenze in materia di sicurezza e di salute, in particolare
per quanto riguarda le pause durante l'orario di lavoro.
CAPO 4 DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 14
Disposizioni comunitarie più specifiche
La presente direttiva non si applica laddove altri strumenti comunitari
contengano prescrizioni più specifiche in materia di organizzazione
dell'orario di lavoro per determinate occupazioni o attività professionali.
Articolo 15
Disposizioni più favorevoli
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di
applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute
dei lavoratori o di favorire o consentire l'applicazione di contratti
collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Articolo 16
Periodi di riferimento
Gli Stati membri possono prevedere:
a) per l'applicazione dell'articolo 5 (riposo settimanale), un periodo di
riferimento non superiore a 14 giorni;
b) per l'applicazione dell'articolo 6 (durata massima settimanale del lavoro),
un periodo di riferimento non superiore a quattro mesi.
I periodi di ferie annue, concesse a norma dell'articolo 7, ed i periodi di
assenza per malattia non vengono presi in considerazione o sono neutri ai fini
del computo della media;
c) per l'applicazione dell'articolo 8 (durata del lavoro notturno), un periodo
di riferimento definito previa consultazione delle parti sociali o mediante
contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale o regionale fra le
parti sociali.
Il periodo minimo di riposo settimanale di 24 ore prescritto a norma
dell'articolo 5 non viene preso in considerazione per il computo della media
se cade nel periodo di riferimento in questione.
CAPO 5 DEROGHE ED ECCEZIONI
Articolo 17
Deroghe
1. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della
salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli 3, 4,
5, 6, 8 e 16 quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle
caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata
o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si
tratta:
a) di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare; o
c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità
religiose.
2. Le deroghe di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 possono essere adottate con legge,
regolamento o con provvedimento amministrativo, ovvero mediante contratti
collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, a condizione che vengano
concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo
oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti
di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, a condizione
che venga loro concessa una protezione appropriata.
3. In conformità al paragrafo 2 del presente articolo le deroghe agli
articoli 3, 4, 5, 8 e 16 possono essere concesse:
a) per le attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il
luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla
distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b) per le attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla
necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in
particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di
sorveglianza;
c) per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità
del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:
i) di servizi relativi all'accettazione, al trattamento e/o alle cure prestati
da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in
formazione, da case di riposo e da carceri;
ii) del personale portuale o aeroportuale;
iii) di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione
cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza,
antincendio o di protezione civile;
iv) di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas,
dell'acqua e dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o
degli impianti di incenerimento;
v) di industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni
tecniche;
vi) di attività di ricerca e sviluppo;
vii) dell'agricoltura;
viii) di lavoratori operanti nel settore del trasporto di passeggeri
nell'ambito di servizi regolari di trasporto urbano;
d) in caso di sovraccarico prevedibile di attività e, in particolare:
i) nell'agricoltura;
ii) nel turismo;
iii) nei servizi postali;
e) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari;
i) per le attività discontinue;
ii) per il servizio prestato a bordo dei treni; oppure
iii) per le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario e che
assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
f) nei casi previsti dall'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 89/391/CEE;
g) in caso di incidente o di rischio di incidente imminente;
4. In conformità al paragrafo 2 del presente articolo le deroghe agli
articoli 3 e 5 possono essere concesse:
a) per le attività di lavoro a turni, ogni volta che il lavoratore cambia
squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e
l'inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero
e/o settimanale;
b) per le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la
giornata, in particolare del personale addetto alle attività di pulizia;
5. In conformità al paragrafo 2 del presente articolo le deroghe all'articolo
6 e all'articolo 16, lettera b), nel caso dei medici in formazione, possono
essere concesse secondo il disposto dei commi dal secondo al sesto del
presente paragrafo.
Con riferimento all'articolo 6, le deroghe di cui al primo comma sono
consentite per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dal 1o agosto
2004.
Gli Stati membri dispongono, se necessario, di altri due anni al massimo per
ovviare alle difficoltà nel rispettare le prescrizioni in materia di lavoro
nell'ambito delle loro responsabilità di organizzare e fornire servizi
sanitari e cure mediche. Almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo
transitorio, lo Stato membro interessato informa in modo motivato la
Commissione, in modo che questa possa, entro tre mesi dalla ricezione
dell'informazione, esprimere un parere, previe opportune consultazioni. Lo
Stato membro che non segua il parere della Commissione motiva la propria
decisione. La comunicazione e le motivazioni dello Stato membro e il parere
della Commissione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
e trasmessi al Parlamento europeo.
Gli Stati membri dispongono, se necessario, di un ulteriore periodo di un anno
al massimo per ovviare a speciali difficoltà incontrate nell'ambito delle
responsabilità di cui al terzo comma. Essi seguono il procedimento di cui a
detto comma.
Gli Stati membri provvedono affinché in nessun caso il numero di ore di
lavoro settimanali superi una media di 58 ore durante i primi tre anni del
periodo transitorio, una media di 56 ore per i due anni successivi e una media
di 52 ore per l'eventuale periodo restante.
Il datore di lavoro consulta i rappresentanti dei lavoratori in tempo utile
allo scopo di giungere ad un accordo, se possibile, sulle soluzioni da
applicare al periodo transitorio. Nei limiti di cui al quinto comma, tale
accordo può prevedere:
a) il numero medio di ore di lavoro settimanali durante il periodo
transitorio; e
b) le misure da adottare per ridurre il numero delle ore di lavoro settimanali
a una media di 48 ore entro la fine del periodo transitorio.
Con riferimento all'articolo 16, lettera b), le deroghe di cui al primo comma
sono consentite purché il periodo di riferimento non superi 12 mesi, durante
la prima parte del periodo transitorio di cui al quinto comma e,
successivamente, 6 mesi.
Articolo 18
Deroghe mediante contratto collettivo
Si può derogare agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16 mediante contratti collettivi o
accordi conclusi tra le parti sociali a livello nazionale o regionale o,
conformemente alle regole fissate da dette parti sociali, mediante contratti
collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali ad un livello inferiore.
Gli Stati membri in cui, giuridicamente, non esiste un sistema che garantisca
la conclusione di contratti collettivi o di accordi tra le parti sociali a
livello nazionale o regionale, per i settori contemplati dalla presente
direttiva, o gli Stati membri in cui esiste un quadro legislativo specifico a
tal fine, e nei limiti di tale quadro, possono, conformemente alle
legislazioni e/o prassi nazionali, consentire deroghe agli articoli 3, 4, 5, 8
e 16 mediante contratti collettivi o accordi conclusi tra le parti sociali ad
un livello collettivo adeguato.
Le deroghe di cui al primo e secondo comma sono consentite soltanto a
condizione che ai lavoratori interessati siano accordati periodi equivalenti
di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali
periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi
oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una
protezione appropriata.
Gli Stati membri possono prevedere norme:
a) per l'applicazione del presente articolo ad opera delle parti sociali; e
b) per l'estensione delle disposizioni dei contratti collettivi o accordi
conclusi in conformità del presente articolo ad altri lavoratori,
conformemente alle legislazioni e alle prassi nazionali.
Articolo 19
Limiti alla facoltà di derogare ai periodi di riferimento
La facoltà di derogare all'articolo 16, lettera b), di cui all'articolo 17,
paragrafo 3, e all'articolo 18, non può avere come conseguenza la fissazione
di un periodo di riferimento superiore a sei mesi.
Tuttavia gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto dei principi
generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di
consentire che, per ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione
del lavoro, i contratti collettivi o gli accordi conclusi tra le parti sociali
fissino periodi di riferimento che non superino in alcun caso i dodici mesi.
Prima del 23 novembre 2003, il Consiglio, in base ad una proposta della
Commissione corredata di una relazione di valutazione, riesamina le
disposizioni del presente articolo e decide in merito ai loro sviluppi.
Articolo 20
Lavoratori mobili e attività offshore
1. Gli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano ai lavoratori mobili.
Gli Stati membri adottano tuttavia le misure necessarie per garantire che tali
lavoratori mobili abbiano diritto a un riposo adeguato, salvo nelle
circostanze previste dall'articolo 17, paragrafo 3, lettere f) e g).
2. Salvo il rispetto dei principi generali relativi alla protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori, e fermi restando una consultazione
delle parti sociali interessate e gli sforzi per incoraggiare il dialogo
sociale in tutte le forme idonee, compresa, se le parti lo desiderano, la
concertazione, gli Stati membri possono, per ragioni oggettive o tecniche o
riguardanti l'organizzazione del lavoro, portare il periodo di riferimento di
cui all'articolo 16, lettera b), a dodici mesi per i lavoratori mobili e per i
lavoratori che svolgono prevalentemente lavoro offshore.
3. Entro il 1o agosto 2005 la Commissione, consultati gli Stati membri e le
parti sociali a livello europeo, esamina l'applicazione delle disposizioni con
riferimento ai lavoratori offshore sotto il profilo della salute e della
sicurezza per presentare, ove occorra, le modifiche appropriate.
Articolo 21
Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima
1. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 non si applicano ai lavoratori a bordo di navi
da pesca marittima battenti bandiera di uno Stato membro.
Gli Stati membri adottano tuttavia le misure necessarie per garantire che ogni
lavoratore che presta servizio a bordo di una nave da pesca marittima battente
bandiera di uno Stato membro abbia il diritto ad un adeguato riposo e per
limitare a 48 il numero delle ore di lavoro settimanale medie calcolate su un
periodo di riferimento non superiore a 12 mesi.
2. Entro i limiti di cui al paragrafo 1, secondo comma, nonché ai paragrafi 3
e 4, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, tenuto
conto dell'esigenza di proteggere la sicurezza e la salute dei suddetti
lavoratori,
a) l'orario di lavoro sia limitato a un numero massimo di ore da non superare
in un determinato periodo di tempo; o
b) sia assicurato un numero minimo di ore di riposo in un determinato periodo
di tempo.
Il numero massimo di ore lavorative o il numero minimo di ore di riposo è
fissato mediante disposizioni legislative, regolamentari, amministrative o dai
contratti collettivi o accordi tra le parti sociali.
3. I limiti delle ore lavorative o delle ore di riposo sono i seguenti:
a) il numero massimo delle ore di lavoro non deve essere superiore:
i) a 14 ore per ogni periodo di 24 ore; e
ii) a 72 ore per ogni periodo di sette giorni;
oppure
b) il numero minimo delle ore di riposo non deve essere inferiore:
i) a 10 ore per ogni periodo di 24 ore; e
ii) a 77 ore per ogni periodo di sette giorni.
4. Le ore di riposo possono essere suddivise al massimo in due periodi, uno
dei quali deve durare almeno sei ore. L'intervallo tra due periodi successivi
di riposo non può superare 14 ore.
5. Secondo i principi generali di protezione della salute e della sicurezza
dei lavoratori, e per ragioni oggettive o tecniche o riguardanti
l'organizzazione del lavoro, gli Stati membri possono autorizzare deroghe ai
limiti stabiliti nel paragrafo 1, secondo comma, e nei paragrafi 3 e 4, tra
cui la fissazione dei periodi di riferimento. Tali deroghe devono seguire, per
quanto possibile, gli standard fissati, ma possono tener conto di periodi di
ferie più frequenti o più lunghi o della concessione di ferie compensative
ai lavoratori. Tali deroghe possono essere stabilite da:
a) disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, previa
consultazione, ove possibile, dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei
lavoratori interessati, e previo tentativo di incoraggiare il dialogo sociale
in tutte le forme idonee; o
b) contratti collettivi o accordi tra le parti sociali.
6. Il comandante di una nave da pesca marittima ha il diritto di imporre al
personale di bordo di svolgere le ore di lavoro necessarie per salvaguardare
la sicurezza immediata della nave, del carico o delle persone imbarcate,
oppure per soccorrere navi o persone in pericolo in mare.
7. Gli Stati membri possono prevedere che i lavoratori a bordo di navi da
pesca marittima che, in base alla legislazione o alla prassi nazionali, non
sono autorizzati a esercitare la loro attività per un periodo specifico di
durata superiore a un mese nel corso dell'anno civile, fruiscano delle ferie
annuali a norma dell'articolo 7 entro detto periodo.
Articolo 22
Disposizioni varie
1. Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare l'articolo 6, nel rispetto
dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori, a condizione che assicurino, mediante le necessarie misure a tale
scopo, che:
a) nessun datore di lavoro chieda a un lavoratore di lavorare più di 48 ore
nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del periodo di
riferimento di cui all'articolo 16, lettera b), a meno che non abbia ottenuto
il consenso del lavoratore all'esecuzione di tale lavoro;
b) nessun lavoratore possa subire un danno per il fatto che non è disposto ad
accettare di effettuare tale lavoro;
c) il datore di lavoro tenga registri aggiornati di tutti i lavoratori che
effettuano tale lavoro;
d) i registri siano messi a disposizione delle autorità competenti che
possono vietare o limitare, per ragioni di sicurezza e/o di salute dei
lavoratori, la possibilità di superare la durata massima settimanale del
lavoro;
e) il datore di lavoro, su richiesta delle autorità competenti, dia loro
informazioni sui consensi dati dai lavoratori all'esecuzione di un lavoro che
superi le 48 ore nel corso di un periodo di 7 giorni, calcolato come media del
periodo di riferimento di cui all'articolo 16, lettera b).
Prima del 23 novembre 2003, il Consiglio, sulla base di una proposta della
Commissione corredata di una relazione di valutazione, riesamina le
disposizioni del presente paragrafo e decide del seguito da darvi.
2. Per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 7, gli Stati membri hanno
la facoltà di ricorrere ad un periodo transitorio massimo di 3 anni a
decorrere dal 23 novembre 1996, a condizione che durante tale periodo
transitorio:
a) ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di 3 settimane,
secondo le condizioni di ottenimento e concessione previste dalle legislazioni
e/o prassi nazionali; e
b) il periodo di ferie annuali retribuite di 3 settimane non possa essere
sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di
lavoro.
3. Quando si avvalgono delle facoltà di cui al presente articolo, gli Stati
membri ne informano immediatamente la Commissione.
CAPO 6 DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
Livello di protezione
Fatto salvo il diritto degli Stati membri di fissare, alla luce
dell'evoluzione della situazione, disposizioni legislative, regolamentari,
amministrative e convenzionali diverse nel campo dell'orario di lavoro, a
condizione che i requisiti minimi previsti dalla presente direttiva siano
rispettati, l'attuazione di quest'ultima non costituisce una giustificazione
per il regresso del livello generale di protezione dei lavoratori.
Articolo 24
Relazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di
diritto interno che hanno già adottato o che adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva.
2. Ogni 5 anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione
sull'attuazione pratica delle disposizioni della presente direttiva, indicando
i punti di vista delle parti sociali.
La Commissione ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio, il Comitato
economico e sociale europeo ed il comitato consultivo per la sicurezza,
l'igiene e la protezione della salute sul luogo di lavoro.
3. La Commissione presenta con periodicità quinquennale a partire dal 23
novembre 1996 al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e
sociale europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva,
tenendo conto degli articoli 22 e 23, nonché dei paragrafi 1 e 2 del presente
articolo.
Articolo 25
Riesame del funzionamento delle disposizioni con riferimento ai lavoratori a
bordo di navi da pesca marittima
Entro il 1o agosto 2009 la Commissione, consultati gli Stati membri e le parti
sociali a livello europeo, riesamina il funzionamento delle disposizioni per
quanto riguarda i lavoratori a bordo di navi da pesca marittima e, in
particolare, valuta se esse siano ancora appropriate, in particolare in
relazione alla salute e alla sicurezza, allo scopo, se necessario, di proporre
le opportune modifiche.
Articolo 26
Riesame del funzionamento delle disposizioni con riferimento ai lavoratori nel
settore del trasporto di passeggeri
Entro il 1o agosto 2005 la Commissione, consultati gli Stati membri e le parti
sociali a livello europeo, riesamina il funzionamento di queste disposizioni
per quanto riguarda i lavoratori nel settore del trasporto di passeggeri
nell'ambito di servizi regolari di trasporto urbano, allo scopo, se
necessario, di presentare le opportune modifiche volte a garantire in questo
settore un approccio coerente e adeguato.
Articolo 27
Abrogazione
1. La direttiva 93/104/CE (come modificata dalla direttiva di cui all'allegato
I, parte A) è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi
ai termini di recepimento di cui all'allegato I, parte B.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente
direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.
Articolo 28
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il 2 agosto 2004.
Articolo 29
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 2003.
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. Cox
Per il Consiglio
Il Presidente
G. Tremonti
(1) GU C 61 del 14.3.2003, pag. 123.
(2) Parere del Parlamento europeo del 17 dicembre 2002 (non ancora pubblicato
nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 settembre 2003.
(3) GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18. Direttiva modificata dalla direttiva
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 195 dell'1.8.2000,
pag. 41).
(4) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.
(5) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33.
ALLEGATO I PARTE A DIRETTIVA ABROGATA E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (Articolo 27) Direttiva 93/104/CE del Consiglio (GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18) Direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 41) PARTE B TERMINI DI RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE (articolo 27) Direttiva Termine per il recepimento 93/104/CE 23 novembre 1996 2000/34/CE 1o agosto 2003 (1) (1) 1o agosto 2004 nel caso dei medici in formazione. Cfr. l'articolo 2 della direttiva 2000/34/CE. ALLEGATO II TAVOLA DI CONCORDANZA Direttiva 93/104/CE Direttiva presente Articoli 1-5 Articoli 1-5 Articolo 6, parte introduttiva Articolo 6, parte introduttiva Articolo 6, punto 1 Articolo 6, lettera a) Articolo 6, punto 2 Articolo 6, lettera b) Articolo 7 Articolo 7 Articolo 8, parte introduttiva Articolo 8, parte introduttiva Articolo 8, punto 1 Articolo 8, lettera a) Articolo 8, punto 2 Articolo 8, lettera b) Articoli 9, 10 e 11 Articoli 9, 10 e 11 Articolo 12, parte introduttiva Articolo 12, parte introduttiva Articolo 12, punto 1 Articolo 12, lettera a) Articolo 12, punto 2 Articolo 12, lettera b) Articoli 13, 14 e 15 Articoli 13, 14 e 15 Articolo 16, parte introduttiva Articolo 16, parte introduttiva Articolo 16, punto 1 Articolo 16, lettera a) Articolo 16, punto 2 Articolo 16, lettera b) Articolo 16, punto 3 Articolo 16, lettera c) Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 1 Articolo 17, paragrafo 2, parte introduttiva Articolo 17, paragrafo 2 Articolo 17, paragrafo 2, punto 1 Articolo 17, paragrafo 3, lettere da a) ad e) Articolo 17, paragrafo 2, punto 2 Articolo 17, paragrafo 3, lettere f) e g) Articolo 17, paragrafo 2, punto 3 Articolo 17, paragrafo 4 Articolo 17, paragrafo 2, punto 4 Articolo 17, paragrafo 5 Articolo 17, paragrafo 3 Articolo 18 Articolo 17, paragrafo 4 Articolo 19 Articolo 17 bis, paragrafo 1 Articolo 20, paragrafo 1, primo comma Articolo 17 bis, paragrafo 2 Articolo 20, paragrafo 1, secondo comma Articolo 17 bis, paragrafo 3 Articolo 20, paragrafo 2 Articolo 17 bis, paragrafo 4 Articolo 20, paragrafo 3 Articolo 17 ter, paragrafo 1 Articolo 21, paragrafo 1, primo comma Articolo 17 ter, paragrafo 2 Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma Articolo 17 ter, paragrafo 3 Articolo 21, paragrafo 2 Articolo 17 ter, paragrafo 4 Articolo 21, paragrafo 3 Articolo 17 ter, paragrafo 5 Articolo 21, paragrafo 4 Articolo 17 ter, paragrafo 6 Articolo 21, paragrafo 5 Articolo 17 ter, paragrafo 7 Articolo 21, paragrafo 6 Articolo 17 ter, paragrafo 8 Articolo 21, paragrafo 7 Articolo 18, paragrafo 1, lettera a) –––––––– Articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto i) Articolo 22, paragrafo 1 Articolo 18, paragrafo 1, lettera b), punto ii) Articolo 22, paragrafo 2 Articolo 18, paragrafo 1, lettera c) Articolo 22, paragrafo 3 Articolo 18, paragrafo 2 –––––––– Articolo 18, paragrafo 3 Articolo 23 Articolo 18, paragrafo 4 Articolo 24, paragrafo 1 Direttiva 93/104/CE Direttiva presente Articolo 18, paragrafo 5 Articolo 24, paragrafo 2 Articolo 1, paragrafo 6 Articolo 24, paragrafo 3 –––––––– Articolo 25 (1) –––––––– Articolo 26 (2) –––––––– Articolo 27 –––––––– Articolo 28 Articolo 19 Articolo 29 –––––––– Allegato I –––––––– Allegato II (1) Direttiva 2000/34/CE, articolo 3. (2) Direttiva 2000/34/CE, articolo 4.
Decreto Legislativo Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.(Approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2003 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2003, n.87 - Suppl. Ord.)