Associazione Ufficiali Giudiziari in Europa
Sede nazionale < Via del Poggio 329 > 47032 Bertinoro (FC) > presso D’Aurora
Italia, 12 dicembre 2005
L'ufficiale
Giudiziario ha un orario di lavoro? > relazione di Angelo D'Aurora
(in formato pdf)
Al
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro
Via
Fornovo, 8 -Pal B - 00192 Roma
Oggetto:
L’ufficiale giudiziario ha un orario di lavoro?
Con la presente nota si vuol metter in luce
una problematica che nel corso degli anni non ha trovato risposte chiare per
ragioni di convenienza da entrambe le parti. Oggi la situazione è ben diversa:
le imposizioni dell’Unione Europea, la crisi della giustizia in generale, la
inefficienza dei servizi U.N.E.P., la mancanza di investimenti seri e così via,
stanno determinando un collasso istituzionale del settore giustizia che non ha
precedenti storici.
In
questo quadro desolante vi è una categoria di lavoratori, l’Ufficiale
Giudiziario, che se pur abbandonati a loro stessi dalle istituzioni, hanno con
spirito di sacrificio personale - e delle loro famiglie – tentato,
con mezzi preistorici, di
assicurare al cittadino quella “minima” tutela che ogni paese democratico è
obbligato a garantire.
Oggi
questa categoria non è più in grado di far fronte alle negligenze
istituzionali e chiede la revisione del proprio statuto, del proprio contratto
di lavoro.
Le
forti responsabilità civili, penali e amministrative dell’Ufficiale
Giudiziario spesso impongono degli orari al di fuori di ogni logica
costituzionale. Se da un lato la professione dell’Ufficiale Giudiziario in
quasi tutti i paesi europei è libero professionale e l’orario del
professionista ha una rilevanza marginale, in Italia, siamo ancora dei
dipendenti pubblici e come tali, non riusciamo più a sopportare
lo sfruttamento, l’abbandono, l’umiliazione di sacrificare la nostra
vita per il bene di una giustizia che continua ad emarginarci giorno dopo
giorno, senza mai uno spiraglio di luce.
La
ragione per cui né l’ARAN né il Ministero della Giustizia dichiarano
apertamente il numero di ore massimo settimanale per l’Ufficiale Giudiziario
è facile intuirlo:
l’applicazione
di un orario settimanale rischierebbe di paralizzare il servizio,
specialmente in alcuni uffici dove per carenza di personale o la notevole
mole di lavoro imporrebbe una turnazione, non contrattualmente prevista, e più
riposi compensativi nel corso della
settimana.
Ma
se da una parte è condivisibile la preoccupazione dall’altra è inaccettabile
la violazione dei principi di democrazia!
L’Ufficiale
Giudiziario ha un orario di lavoro?
Si!
L’Ufficiale Giudiziario è un dipendente pubblico e come tale gli va garantito
un orario di lavoro.
E
lo straordinario?
Dicono
che non spetta perché non abbiamo un orario misurabile e prevedibile.
Ma
è proprio vero tutto questo?
Ma
lo straordinario non viene pagato quando si supera le sei ore?
Quanti
ufficiali giudiziari organizzano il proprio tempo di lavoro al di sotto delle
sei ore?
A
quanti ufficiali giudiziari le sei ore giornaliere spesso diventano 12!
Non
esistono delle norme processuali (Tempo delle notificazioni ed esecuzioni:
147 cpc e 519 cpc) che
determinano un inizio ed una fine dell’attività esterna?
Perché
allora l’Amministrazione non ha mai quantificato il numero di ore settimanali
dell’Ufficiale Giudiziario?
La
risposta ministeriale di regola è sempre la stessa :” l’orario di lavoro è
regolato dalle norme di raccordo” .
Cosa
dicono le norme di raccordo?
Articolo
7 > TEMPO DI LAVORO <
Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed
organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima
flessibilità alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi loro
affidati.
Quale
interpretazione dà l’ARAN?
….
Infatti è escluso che gli ufficiali giudiziari siano tenuti a rispettare un
particolare orario di lavoro, mentre agli stessi viene riconosciuta un’ampia
autonomia e responsabilità che consente loro di organizzare il proprio tempo
di lavoro secondo le esigenze di servizio connesse ai compiti affidati
A
quante ore ammonta il proprio tempo?
Il
presente CCNL si applica al personale con contratto a tempo indeterminato
appartenente alla figura professionale dell'ufficiale giudiziario di cui al contratto
integrativo sottoscritto presso il Ministero della Giustizia il 5.4. 2000.
articolo
21 > Articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro < contratto
integrativo sottoscritto presso il Ministero della Giustizia il 5.4. 2000:
1.
In attuazione di quanto previsto dagli artt. 4, comma 3, lett. A) CCNL e 19 CCNL
16 maggio 1995, possono essere adottate le seguenti tipologie di orario di
lavoro, anche coesistenti tra loro:
1.1
orario articolato su cinque giorni, che si attua con la prosecuzione della
prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane, nell'ambito del quale le
prestazioni pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino
al completamento dell'orario d'obbligo;
1.2
orario articolato su sei giorni, che si svolge, di norma, per sei ore continuative antimeridiane;
1.3
orario flessibile,
che si realizza, previa espressa richiesta del dipendente e nei limiti di
compatibilità con il servizio, con la previsione di fasce temporali entro le
quali sono consentiti l'inizio ed il termine della prestazione lavorativa
giornaliera (flessibilità incompatibile con le turnazioni) o con
l'articolazione di un orario giornaliero superiore alle sei ore;
1.4
turnazioni, a carattere residuale rispetto alle altre articolazioni e
adottabili per determinate attività, che consentono di garantire la copertura
massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio
settimanale su cinque, sei o sette giorni;
1.5
orario plurisettimanale, che consiste nel ricorso alla programmazione di
calendari di lavoro plurisettimanali e annuali con orari superiori o inferiori
alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore.
2.
L'Amministrazione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di
organizzazione dei servizi, favorisce l'attuazione di tutte le tipologie di
lavoro in modo da ridurre il ricorso al lavoro straordinario e da agevolare la
prestazione lavorativa da parte di determinate categorie di lavoratori che
versano in svantaggiate situazioni familiari o condizioni fisiche.
3.
Nel caso di orario di lavoro articolato su cinque giorni, la prestazione
lavorativa, nell'ambito dell'orario di servizio, può avere inizio anche nelle
ore pomeridiane a partire dalle h.13.45, con due anticipazioni in orario
antimeridiano al fine di garantire la effettuazione dell'orario settimanale
complessivo.
4.
L'individuazione delle funzioni per le quali è previsto il modulo di cui al
comma 3 nonché la definizione dei criteri di massima per l'individuazione del
personale che articola l'orario di lavoro secondo detto modulo viene
effettuata a livello dei singoli uffici in relazione alle loro peculiari
necessità, secondo quanto previsto negli accordi conclusi in sede di
contrattazione integrativa decentrata.
5.
Nella individuazione delle funzioni la contrattazione collettiva decentrata
privilegia comunque i seguenti servizi: nell'ambito dell'Amministrazione
Giudiziaria, i servizi di assistenza all'udienza e le attività connesse;
nell'ambito dell'Amministrazione Penitenziaria …. omissis
6.
Nella definizione dei criteri di massima per la individuazione del personale
la contrattazione collettiva decentrata tiene comunque conto delle condizioni
familiari e di salute, e delle eventuali necessità di studio . Tra le
condizioni familiari assumono rilievo prioritario la presenza di figli minori
in età scolare o prescolare.
7.
All'individuazione del personale che articola l'orario di lavoro secondo il
modulo di cui al comma 3 provvede con periodicità almeno trimestrale il
dirigente dell'ufficio, conformemente ai criteri di massima concordati a norma
del comma 4.
8.
Nel caso di adesioni al modulo di cui al comma 3 non sufficienti a soddisfare le
esigenze del servizio, l'effettuazione della prestazione di lavoro secondo il
detto modulo può comunque esser richiesta ad un numero di dipendenti non
superiore al 20 per cento di quelli inquadrati nella figura professionale e
nella posizione economica alla quale si riferiscono le funzioni individuate ai
sensi del comma 4, garantendo comunque il necessario avvicendamento dei
dipendenti coinvolti. L'orario di lavoro del dipendente che rende la propria
prestazione secondo le modalità del comma 3 è di 35 ore settimanali.
Nel periodo di effettiva prestazione lavorativa resa secondo le modalità di cui
al comma 3 il dipendente ha diritto ad una indennità sulla base di L 300.000
mensili.
9.
Alla
definizione di ulteriore aspetti della articolazione dell'orario regolata nel
presente articolo si provvede attraverso la contrattazione integrativa
decentrata.
Ed il ministero come interpreta tutto questo?
Nota
del 2/10/2003 < ….Poiché l’Ufficiale Giudiziario svolge per lo più la
propria attività lavorativa fuori dall’ufficio e, in relazione al tempo per
il compimento degli atti di notificazione ed esecuzione assegnati, gode di ampia
autonomia organizzativa, garantendo al contempo l’espletamento del servizio in
rispondenza alle esigenze dell’ufficio, non è possibile determinare con
esattezza le ore di lavoro sostenute da tale personale nel
corso della giornata.
Ed ancora con nota in data 11/5/2005 in risposta a quesito sul riposo compensativo risponde > … Pertanto , si ritiene che, considerata l’eccezionalità della prestazione lavorativa in giorni festivi, se espressamente richiesta, gli ufficiali giudiziari per la particolarità delle funzioni svolte possono autonomamente gestire la loro attività e gli orari nella forma più consona al raggiungimento degli obiettivi richiesti dall’utenza, coordinandola per ovvi motivi con le altre figure professionali esistenti nell’ufficio, così garantendo la presenza in ufficio e il miglior servizio all’utenza.
In
ogni caso ogni misura adottata
deve essere conforme alle norme
ordinarie esistenti nel nostro ordinamento e nel rispetto delle procedure
contrattualmente previste.
…insomma
le 36 ore settimanali previste dal CCNL sono o non sono applicabili
all’Ufficiale Giudiziario?
Andiamo
a leggere “su consiglio dell’amministrazione” la conformità
dell’organizzazione dell’orario U.N.E.P. alle norme ordinarie esistenti.
Definizione
di orario di lavoro
La
materia dell’orario di lavoro è stata riformata dal DL 66/03 con
modificazioni introdotte dal DL 213/2004 che ha dato attuazione ad alcune
direttive della UE. Pertanto si può definire orario di lavoro come il periodo
in cui il lavoratore è al lavoro e a disposizione del datore di lavoro, con
obbligo di esercitare la sua attività o le sue funzioni.
Art.
3 - Orario normale di lavoro
1.
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2.
I contratti
collettivi di lavoro
possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e
riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un
periodo non superiore all'anno.
Art.
4 - Durata massima dell'orario di lavoro
1.
I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima
settimanale dell'orario di lavoro.
2.
La durata media
dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette
giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3.
Ai fini della
disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve
essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4.
I contratti collettivi di
lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi
ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti
all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
5.
In caso di superamento
delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro
straordinario, per le unità produttive che occupano più di dieci dipendenti il
datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del
periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione
provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al
predetto obbligo di comunicazione.
Art.
16 - Deroghe alla disciplina della durata settimanale dell'orario
1.
Fatte salve le condizioni
di miglior favore stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito
di applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui
all'articolo 3:
Omissis
……………….. (non ci sono gli U.N.E.P.)
2.
Le attività e le
prestazioni indicate alle lettere da a) ad n) del comma 1 verranno aggiornate ed
armonizzate con i principi contenuti nel presente decreto legislativo mediante
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i
pubblici dipendenti, mediante decreto del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare
sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative,
nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro.
Art.
17 - Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro
notturno, durata massima settimanale
1.
Le disposizioni di
cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti
collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni
sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni
nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime intese, mediante
contratti collettivi o accordi conclusi al secondo livello di contrattazione.
2.
In mancanza di
disciplina collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero,
per i pubblici dipendenti, il Ministro per la funzione pubblica, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su richiesta delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più
rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di lavoro
firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un decreto,
sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma, nel
limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:
omissis
….. (non
ci sono gli U.N.E.P.)
4.
Le deroghe previste nei commi 1, 2 e 3 possono essere ammesse soltanto a
condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi equivalenti di
riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi
equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a
condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una protezione
appropriata.
5.
Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della
salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e
13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa
delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o
predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in
particolare, quando si tratta: ………..omissis … nessun riferimento agli
U.N.E.P.
E
quindi?
….
E quindi… alla luce di quanto esposto …
-
gli U.N.E.P. non sono
stati inseriti nelle deroghe legislative prevista dagli articoli 16 e 17
-
i contratti non lo
consentono
-
l’amministrazione
non ha avanzato richieste di deroga
-
non sono stati emessi
decreti interministeriali
…
è indiscutibile che l’organizzazione degli U.N.E.P. deve uniformarsi al
dettato normativo e contrattuale
organizzando il proprio “tempo di lavoro”
nel rispetto dei principi generali della protezione, della sicurezza e della
salute dei lavoratori
Né
è possibile una deroga attraverso
la contrattazione decentrata in quanto detta previsione non è vigente nelle
norme contrattuali nazionali né nelle norme di raccordo.
Ne
consegue che il “tempo
di lavoro” degli ufficiali giudiziari è di 36
ore medie settimanali,
escluso lo straordinario in quanto non contrattualmente previsto per questa
figura.
Le
stesse note ministeriali (ARAN compresa) che se pur escludono la possibilità di
misurare il tempo di lavoro giornaliero - non
essendo determinabile per la particolare attività esterna dell’Ufficiale
Giudiziario - confermano che … a questa figura viene
riconosciuta un’ampia autonomia e responsabilità di organizzare il proprio “tempo
di lavoro” secondo le
esigenze di servizio connesse ai compiti affidati (Aran) e…. in
ogni caso ogni misura adottata deve essere conforme alle norme ordinarie
esistenti nel nostro ordinamento e nel rispetto delle procedure contrattualmente
previste ( ministero giustizia).
Pertanto
l’organizzazione dell’orario di lavoro applicabile all’Ufficiale
Giudiziario, sulla base delle norme di raccordo, della legge e dei CCNL, deve
necessariamente tener conto dei seguenti criteri contrattuali:
Orario
giornaliero normale:
articolato su sei giorni che si svolga,e di norma, per sei ore
continuative
Durata
massima dell’orario normale di lavoro:
l’orario di lavoro settimanale (non necessariamente dal lunedì alla
domenica) non può superare le 36 ore medie (se si supera
il tetto in alcune settimane, necessariamente, in altre settimane la
prestazione deve essere ridotta)
flessibilità
(escluso turnazioni): fasce
temporali di inizio e termine della prestazione diversificate.
settimana
corta: possibilità di
un orario articolato su cinque giorni che si attua con la prosecuzione della
prestazione lavorativa anche nelle ore pomeridiane.
l’organizzazione
dell’orario di lavoro per gli ufficiali giudiziari può essere
diversificato da ufficio a ufficio.
Pertanto spetta al singolo ufficio programmare (contrattazione decentrata)
l’organizzazione dell’orario in relazione alle loro peculiari
necessità.
avvicendamento
del personale U.N.E.P.
Sono
intuibili le diverse conseguenze previste dal legislatore per il superamento dei
due distinti limiti: quello dell’orario normale, ma entro l’orario massimo,
comporta infatti esclusivamente un maggior onere economico a carico dello Stato;
il superamento del limite massimo, invece, può dar luogo a un indennizzo per
l’eccessiva usura subita dal prestatore d’opera e fare incorrere
l’amministrazione nelle sanzioni previste dall’ordinamento giuridico.
A
questo punto, dopo le dovute premesse, a grandi linee, la tipologia
dell’orario di lavoro applicabile agli U.N.E.P. può essere la
seguente:
Considerando
che il personale U.N.E.P. è composto da:
1)
operatori giudiziari b2
2)
ufficiali giudiziari di posizione economica B3 e C1
mentre
i servizi U.N.E.P. sono:
1)
ricezione atti
2)
attività di notificazioni
3)
attività di esecuzione
4)
attività protesti
5)
attività libero professionali
La
tipologia dell’orario di lavoro applicabile agli U.N.E.P.
risulta
1)
per gli operatori giudiziari B2 essendo il loro orario di lavoro
misurabile e determinabile, la prestazione lavorativa delle sei ore giornaliere
è possibile programmarla secondo quanto stabilito per gli operatori di
cancelleria ( sei ore giornaliere con possibilità, se le esigenze del servizio
lo consentono, su cinque giorni la settimana)
2)
per gli ufficiali
giudiziari addetti al servizio interno (sportello, preposti, servizio
notificazioni a mezzo del servizio postale, ecc..) garantendo la presenza in
ufficio di uno o piu ufficiali giudiziari,
è possibile, con avvicendamento del personale, applicare quanto è
previsto per gli operatori giudiziari indicati al punto precedente.
3)
Per gli ufficiali
giudiziari che svolgono attività esterna, non essendo possibile misurare a
priori il tempo di lavoro giornaliero, è applicabile una tipologia di orario
flessibile. Il tempo di lavoro ha inizio con l’entrata in ufficio (firma su un
registro o altre forme stabilite nelle contrattazione decentrata) e termina
all’uscita dall’ufficio stesso, dopo il deposito degli atti eseguiti.
In
tutti i casi, in particolare per gli ufficiali giudiziari che svolgono attività
esterna, qualora il tempo di lavoro settimanale medio risulti superiore
al tetto massimo, il dirigente dell’ufficio, è tenuto a concedere dei riposi
compensativi.
Inoltre
l'art.
9 del decreto legislativo n. 66 del 2003 stabilisce che "il lavoratore ha
diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore
consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di
riposo giornaliero…".,
Pertanto nell’ipotesi di attività esterna, esecuzione notturna o fuori orario
prevista dal C.P.C., il Capo dell’ufficio o dirigente U.N.E.P. non potranno
negare all’Ufficiale Giudiziario il diritto ad usufruire di riposo
giornaliero.
Nell’ipotesi
che la concessione di riposi compensativi (giornalieri o settimanali) comportino
dei disagi al servizio, il dirigente U.N.E.P. è obbligato a trasmettere
comunicazione al capo dell’Ufficio (Presidente del Tribunale o di corte di
Appello) il quale a sua volta dovrà informare la
Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per
territorio, al fine di evitare
le sanzioni previste dalla legge.
Occorre
comunque rammentare che, anche nei casi in cui per i
Lavoratori il cui orario di lavoro non è misurabile o predeterminabile,
la tutela della salute del lavoratore impone le doverose tutele, al fine di
evitare condizioni lavorative di per sé pregiudizievoli. In caso di
inosservanza, sussisterebbe la responsabilità dell’amministrazione (dirigente
U.N.E.P.) derivante dalla violazione della norma, di carattere generale,
contenuta nell’articolo 2087 c.c.
Per
ovvie ragioni, la materia dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in
questa nota è stata limitata ai principi generali delle norme contrattuali e
ordinarie, tralasciando le situazioni particolari comuni a tutti i dipendenti
pubblici, in quanto preme in questa situazione di confusione definire con
chiarezza il diritto, costituzionalmente rilevante, dell’Ufficiale Giudiziario
di veder riconosciuto ad ogni livello istituzionale una organizzazione di lavoro
compatibile con le esigenze di tutela della salute e sicurezza
come ogni altro lavoratore del settore pubblico e privato.
Con la
presente nota, diretta agli organi istituzionalmente competenti, si chiede di esprimere
un parere sulle considerazioni espresse da questa Associazione, al fine di
porre fine ad una discriminazione contro una categoria di lavoratori che ha il
diritto di essere tutelata, di avere condizioni di lavoro e di vita, di
democrazia, alla pari degli altri dipendenti pubblici.
Il
Presidente AUGE
Arcangelo D’Aurora
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