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SCHEMA
DI DECRETO LEGISLATIVO, DA ADOTTARE AI SENSI DELL’ARTICOLO 22 DELLA LEGGE N.
39 DEL 2002 (LEGGE COMUNITARIA 2001), PER L’ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N.
93/104/CE IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO, COME MODIFICATA DALLA DIRETTIVA N.
2000/34/CE.
Titolo
I
Disposizioni
generali
Art.
1
Finalità
e definizioni
1.
Le disposizioni contenute nel presente decreto, nel dare attuazione
organica alla direttiva n. 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, così
come modificata dalla direttiva n. 2000/34/CE dei Parlamento europeo e dei
Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme su
tutto il territorio razionale, e nel pieno rispetto dei ruolo della autonomia
negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi
alla organizzazione dell'orario di lavoro.
2.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende
per:
a)
«orario di lavoro»:, qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a
disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle
sue funzioni;
b)
«periodo di riposo»: qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro;
c)
«lavoro straordinario è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro
così come definito all'articolo 3 dei presente decreto;
d)
«periodo notturno»: periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti
l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque dei mattino;
e)
«lavoratore notturno»:
‑
qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre
ore dei suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
‑
qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una
parte dei suo orario di lavoro secondo le norme definite dal
contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è
considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno
per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'inno; il suddetto limite minimo
è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
f)
«lavoro a turni» qualsiasi metodo di organizzazione dei lavoro a squadre in
base al quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti
di lavoro,secondo un determinato
ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può essere di tipo continuo o
discontinuo, e il quale comporti la necessità per i
lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo
determinato di giorni o di settimane;
g)
«lavoratore a turni qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito
nel quadro
del lavoro a turni;
h)
«lavoratore mobile»‑ qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del
personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di
trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o ‑per via
navigabile;
i)
«lavoro offshore l'attività svolta prevalentemente su una installazione
offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa,
direttamente o indi rettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o allo
sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le attività
di immersione collegate a tali attività, effettuate sia a ‑partire da una
installazione offshore che da una nave;
j)
«riposo adeguato»: il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo
regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente
lunghi e continui per evitare che essi; a causa della stanchezza della fatica o
di altri fattori che perturbano la organizzazione dei lavoro, causino lesioni a
se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o
a lungo termine;
k)
«contratti collettivi di lavoro»: contratti collettivi stipulati da
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Art.
2
Campo
di applicazione
1.
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti ì
settori di attività pubblici e
privati con le uniche eccezioni dei lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, dei personale di volo nella
aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili di cui
alla direttiva 2002/15/CE.
2.
Nei riguardi delle forze armate e di polizia dei servizi di protezione civile,
ivi compresi quelli dei Corpo nazionale dei vigili dei fuoco,
nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle
destinate per .finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti
in. materia. di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e
delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel presente e
decreto non trovano applicazione in
presenza di particolarità inerenti all’attività lavorativa espletata o di
ragioni connesse ai servizi di ordine
e sicurezza pubblica, così come individuate con decreto del Ministro
competente, di concerto con i Ministri dei lavoro e delle politiche sociali,
della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica e per il
coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza, da emanarsi entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3.
La disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche agli apprendisti
maggiorenni.
4.
Nei riguardi dei lavoratori a domicilio e nere ipotesi di telelavoro le
norme dei presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
Titolo
II
Principi
in materia di organizzazione
dell'orario
di lavoro
Art.
3
Orario
normale di lavoro
1.
L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2.
I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali,
una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle
prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno.
Art. 4
Durata massima dell'orario di lavoro
1.
I contratti collettivi di
lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2.
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per
ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro
straordinario.
3.
Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario
di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a
quattro mesi.
4.
ti contratti collettivi nazionali di lavoro possono in ogni caso elevare
il limite di cui al comma 3 fino a sai mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte
di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro,
specificate negli stessi contratti collettivi.
5.
In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso
prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più
di dieci dipendenti il datore di lavoro è tenuto ogni quattro mesi a informare
la Direzione provinciale del lavoro ‑ Settore Ispezione del lavoro
competente per territorio. i contratti collettivi nazionali di lavoro possono
stabilire le modalità per adempiere ai predetto obbligo di comunicazione.
Art. 5
Lavoro straordinario
1.
II ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.
2.
Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di
lavoro regolamentano te eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di
lavoro
3.
In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso ai lavoro
straordinario é ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e
lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.
4.
Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi il ricorso a prestazioni di
lavoro straordinario é inoltre ammesso in relazione a:
a)
casi di eccezionali esigenze tecnico‑produttive e di impossibilità
fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
b) casi di
terza maggiore o casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro
straordinario possa dare luogo a un pericolo rave e immediato ovvero a un danno
alle persone o alla produzione
c) per
eventi partico ari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività
produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per
le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e in tempo
utile alle rappresentanze sindacali aziendali.
5.
Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le
maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di
lavoro‑ I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in
alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori
usufruiscano di riposi compensativi
Art.
6
Criteri
di computo
1.
I periodi di ferie annue e i periodi di assenza per malattia non sono
presi in considerazione ai fini del computo della media di cui all'articolo 4.
2.
Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui ha
beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta alla
maggiorazione retributiva di cui al comma 5 dell'articolo 5, le ore di lavoro
straordinario prestate non si computano ai fini della media di cui all'articolo
4.
Titolo III Pause, riposi e ferie
Art.
7 Riposo giornaliero
1.
Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha
diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
Art.
8
Pause
1.
Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il
lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la
cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del
recupero delle energie psico‑fisiche e della eventuale consumazione del
pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2.Nelle
ipotesi di cui al comma che precede, in difetto di disciplina collettiva che
preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, ai lavoratore deve
essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e ]a fine di
ogni periodo giornaliero di lavoro non inferiore a dieci minuti, la cui
collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
3.
Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi rimangono non
retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata
i periodi di cui all'articolo 5 R.D. 10.9.1923, n. 1955 e successivi
atti‑. applicativi e dell'articolo 4 dei R.D. 10 settembre 1923, n. 1956 e
successive integrazioni.
Art.
9 Riposi
settimanali
1.
Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di
almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica,
da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.
2.
Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma che precede:
a)
le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra
e non possa usufruire, tra la fine dei servizio di una squadra e é l'inizio di
quello della squadra successiva, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b)
le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la
giornata;
c)
per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le
attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività
connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e
la
regolarità del traffico ferroviario;
d)
i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle
condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
3.
II riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato
in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni
per il personale interessato a modelli tecnico‑organizzativi di turnazione
particolare ovvero ‑addetto alle attività aventi le seguenti
caratteristiche:
a)
operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione
o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità
della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto
assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
b)
attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo
svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
c)
industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo
alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e
della loro utilizzazione,comprese le industrie che
trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di
lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella
stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette
attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
d)
i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed
esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero
sia di pubblica utilità;
e)
attività ché richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta
intensità di capitali o ad alta tecnologia;
f)
attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
g)
attività indicate agli articoli 11, 12, 13 dei decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114.
4.
Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del
riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica nonché le deroghe previste
dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato sentite
le organizzazioni sindacali nazionali di
categoria comparativamente più rappresentative nonché le organizzazioni
nazionali dei datori dì lavoro, saranno individuate le attività aventi le
caratteristiche di cui al comma 3, che non siano già ricomprese nel decreto
ministeriale 22 giugno 1935, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato
nella G.U. n. 161 del 12 luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lett.
d), salve le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all'aggiornamento e
alla integrazione delle predette attività. Nel caso di cui al comma 2, lett.
d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b), e c) !'integrazione avrà
senz'altro luogo decorsi trenta giorni dal deposito dell'accordo presso il
Ministero stesso.
Art.
10 Ferie
annuali
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice Civile, il
prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non
inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono
stabilire condizioni di miglior favore.
2.
II predetto periodo minimo di quattro
settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie
non godute, salvo il caso di risoluzione dei rapporto di lavoro.
3.
Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.
Titolo IV Lavoro notturno
Art.
11 Limitazioni al lavoro notturno
1.
L'inidoneità lavoro
notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie
pubbliche.
2.
I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che
possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare lavoro notturno. E' in ogni
caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6,
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età
del bambino. Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
a)
la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in
alternativa, il lavoratore padre convivente cori la stessa;
b)
la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio
convivente di età inferiore a dodici anni
c)
la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Art.
12
Modalità
di organizzazione del lavoro notturno e obblighi di comunicazione
1.
L'introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i
criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla
consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti
alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa.
In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni territoriali
dei lavoratori come sopra definite per il tramite dell'Associazione cui
l'azienda aderisca o conferisca mandato. La consultazione va effettuata e
conclusa entro un periodo di almeno sette giorni.
2.
II datore di lavoro, anche per il tramite dell'Associazione cui aderisca
o conferisca mandato, informa per iscritto i servizi ispettivi della Direzione
provinciale del lavoro competente per territorio, con periodicità annuale,
della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in
regolari turni periodici, salvo che esso sia disposto dal contratto collettivo.
Tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui al comma che
precede
Art.
13
Durata del lavoro notturno
1.
L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore
in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti
colle ivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale
calcolare come media il suddetto limite.
2.
E' affidata alla contrattazione collettiva l’eventuale definizione
delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari
nei confronti dei lavoratori notturni. Sono fatte salve le disposizioni della
contrattazione collettiva in materia di trattamenti economici e riduzioni di
orario per i lavoratori notturni anche se non concesse a titolo specifico.
3.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria
comparativamente più rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei
datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano
rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali il cui limite è di
otto ore nel caso d ogni periodo di ventiquattro ore.
4. II periodo minimo di riposo settimanale non viene preso in considerazione per il computo della media quando coincida con il periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma 1.
Art.
14
Tutela
in caso di prestazioni di lavoro notturno
1.
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori addetti ai lavoro
notturno deve avvenire attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al
rischio cui lavoratore é esposto secondo le disposizioni previste dalla legge e
dai contratti collettivi.
2.
Durante il lavoro notturno il datore di lavora garantisce, previa informativa
alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, un livello di servizio di
mezzi di prevenzione o di protezione adeguato ed equivalente a quello previsto
per il turno diurno.
3.
Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze sindacali di cui
all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40 e seguenti dei decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i lavoratori notturni che
effettuano le lavorazioni che comportano rischi particolari di cui all' elenco
definito dall'articolo 13, comma 3,
appropriate misure di protezione personale e collettiva.
4.
I contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalità e specifiche misure
di prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari
categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5
giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Art. 15 Trasferimento
a! lavoro diurno
1.
Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità
alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente o dalle
strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore verrà assegnato al lavoro diurno
in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.
2.
La contrattazione collettiva definisce le modalità di applicazione delle
disposizioni di cui al comma precedente e individua le. soluzioni nel caso in
cui l'assegnazione prevista dal comma citato non risulti applicabile.
Titolo V Disposizioni finali e deroghe
Art.
1 6 Deroghe
alla disciplina della durata settimanale dell'orario
1.
Fatte salve !e condizioni di miglior favore stabilite dai contratti
collettivi nazionali, sono escluse dall'ambito di applicazione della disciplina
della durata settimanale dell'orario di cui all'art. 3:
a)
le fattispecie previste
dall'art. 4 del R.D. _n. 69211923 e successive modifiche;
b)
le fattispecie di cui al R.D. n. 195711923 e successive modifiche, alle
condizioni ivi previste, e le fattispecie di cui agli artt. 8 e 10 dei R. D. n
195511923;
c)
le prestazioni rese dal personale con funzioni direttive o da altre
persone aventi Potere di decisione autonomo sul proprio tempo di lavoro, tenendo
comunque conto di eventuali limiti fissati
dalla contrattazione collettiva;
d)
le prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio;
e)
le industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in terra,
di posa di condotte ed installazione in mare;
f)
le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o
custodia elencate
nella
tabella approvata con RD. 6 dicembre 1923, n.
2657 e successive modificazioni ed integrazioni, alle condizioni ivi previste;
g)
i commessi viaggiatori o piazzisti;
h)
il personale navigante impiegato nella navigazione marittima, aerea e
interna,nonché il personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto;
i)
gli operai agricoli a tempo determinato;
j)
i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende
editrici di giornali, periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti
da aziende pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi;
k)
il personale poligrafico (operai ed impiegati) addetto alle attività di
composizione, stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti
necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e
locali, nonché alle attività produttive delle agenzie di stampa;
l)
il personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti
da aziende pubbliche e private;
m)
i lavori di cui all'art. 1 della legge 20.4.1978, n. 154 e all'art. 2
della legge13.7.1966, n. 559;
n)
le prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per
assicurare la continuità dei servizio nei settori appresso indicati:
‑
personale dipendente da imprese concessionarie di servizi nei settori delle
telecomunicazioni, delle poste, delle autostrade, dei servizi portuali ed
aeroportuali, nonché personale dipendente da aziende che gestiscono servizi
pubblici di trasporto;
-
personale dipendente da aziende pubbliche e private di produzione,
trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica,
gas, calore ed acqua;
‑
personale dipendente da quelle di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto
di rifiuti solidi urbani;
-
personale addetto ai servizi funebri e cimiteriali limitatamente ai casi in cui
il servizio stesso sia richiesto dall'autorità giudiziaria, sanitaria o di
pubblica sicurezza;
o)
personale dipendente da gestori di impianti di distribuzione di carburante non
autostradali;
p)
personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini,
fluviali, lacuali e piscinali.
2.
Le attività e le prestazioni indicate alle lettere da a) a p) del comma
precedente verranno aggiornate mediante decreto del Ministero dei lavoro e delle
politiche sociali da adottarsi sentite le organizzazioni sindacali nazionali
maggiormente rappresentative nonché le organizzazioni nazionali dei datori di
lavoro.
Art.
1 7
Deroghe
alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata
massima settimanale
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 possono
essere derogate mediante contratti collettivi o accordi conclusi a livello
nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più
rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di
contratti collettivi nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate
nelle medesime intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi ai
secondo livello di contrattazione.
2.
In mancanza di disciplina collettiva, il Ministero dei lavoro e delle
politiche sociali, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali di
categoria comparativamente più rappresentative o delle associazioni nazionali
di categoria dei datori di lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali
di lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe
agli articoli 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15 con riferimento:
a)
alle attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il
luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla
distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;
b)
alle attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla
necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare,
quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza;
c)
alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità
del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta:
1.
di servizi relativi all'accettazione, al trattamento o alle cure prestati da
ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in
formazione, da case di riposo e da carceri;
2.
del personale portuale o aeroportuale;
3.
di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica,
postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di
protezione civile;
4.
di servizi di produzione, di conduzione e distribuzione del gas, dell'acqua e
dell'elettricità, di servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti
di incenerimento;
5
di industrie in cui il !adoro non può essere interrotto per ragioni
tecniche;
6.di
attività di ricerca e sviluppo;
7.dell'agricoltura;
8.di
lavoratori operanti nel settore del trasporto di passeggeri nell'ambito di
servizi regolari di trasporto urbani.
d)
in caso di sovraccarico prevedibile di attività, e in particolare:
1.
nell'agricoltura;
2.
nel turismo;
3.
nei servizi postali.
e)
per personale che lavora nei settore dei trasporti ferroviari:
1.
per le attività discontinue;
2.
per il servizio prestato a bordo dei treni;
3.
per le attività connesse al trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità
del traffico ferroviario.
f)
a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e
imprevedibili o eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state
comunque inevitabili malgrado la diligenza osservata;
g)
in caso di incidente o dì rischio di incidente imminente.
3.
Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può derogare alla disciplina di cui
all'articolo 7:
a)
per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore
cambia squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra e
l'inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero;
b)
per le attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante
la giornata, in particolare del personale addetto alle attività di pulizie.
4.
Le deroghe previste nei commi che precedono possono essere ammesse
soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro siano accordati periodi
equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione
di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi
oggettivi, a condizione che ai lavoratori interessati sia accordata una
protezione appropriata.
5.
Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e
della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8,
11, 12, 13, 14, 15 del presente decreto legislativo non si applicano ai
lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche
dell'attività esercitata, non é misurata o predeterminata o può essere
determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta:
a)
di dirigenti , di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi
potere di decisione autonomo;
b)
di manodopera familiare;
c)
di lavoratori nei settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose.
Art.
18
Disposizioni
transitorie e abrogazioni
1.
Le clausole dei contratti collettivi in materia di orario di lavoro
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto mantengono, in via
transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza
dei contratti collettivi stessi. Nelle ipotesi di contratti scaduti o di
specifici accordi tra le parti, le clausole dei contratti collettivi in materia
‑di orario di lavoro hanno efficacia fino al 31 dicembre 2004
2.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono
abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari nella materia
disciplinata dal presente medesimo decreto, salve le disposizioni
Osservazioni
e richieste di modifica al Decreto Legislativo per l’attuazione della
direttiva comunitaria in materia di orario di lavoro.
Le Segreterie confederali di CGIL CISL UIL hanno appreso con stupore che la bozza del decreto legislativo sull’orario di lavoro estende il suo campo di applicazione anche al settore del pubblico impiego. Contenuti e forme di tale estensione sono stati decisi unilateralmente dal Governo, eludendo il confronto con le parti sociali e violando uno dei principi fondamentali del confronto negoziale su un tema centrale come l’orario di lavoro.
Pertanto il decreto viene da noi innanzitutto respinto nel metodo.
Nel merito rileviamo che lo schema di provvedimento contiene alcune disposizioni che sono in palese contrasto con l’ordinamento giuridico interno e, per taluni aspetti, debordanti anche rispetto alla delega parlamentare.
Inoltre, la disciplina legale dell’orario di lavoro, nell’ordinamento interno e ancor più nell’ambito delle normative comunitarie, deve mantenere la sua natura e la sua caratteristica di strumento base di tutela minima del lavoro in generale, regolato dai contratti collettivi dei singoli settori.
Disciplina e tutela sono poi integrabili con clausole migliorative dei contratti collettivi, che mantengono la loro validità ed efficacia.
CGIL, CISL e UIL formulano nel merito delle disposizioni del decreto le seguenti osservazioni e pertanto chiedono:
1) Lo stralcio dal provvedimento di tutte le disposizioni riguardanti il Pubblico Impiego e l’immediata apertura del confronto sindacale sulla materia.
2) Disposizioni transitorie e abrogazioni
Rileviamo che le disposizioni transitorie, con la loro formulazione imperativa e cogente, determineranno l’azzeramento di tutte le disposizioni contrattuali e normative vigenti,, producendo l’abnorme effetto di ridurre drasticamente le tutele raggiunte in decenni di contrattazione sindacale.
L’intera disposizione transitoria dovrà essere quindi soppressa e sostituita piuttosto con una norma che faccia salve le disposizioni previste nei contratti collettivi.
L’art. 2 comma 2 prevede che siano individuate con decreto ministeriale le attività lavorative e le ragioni di ordine pubblico, in base alle quali le disposizioni sull’orario di lavoro, contenute nel decreto, non trovano applicazione nei riguardi delle forze armate, di polizia dei servizi di protezione civile, corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture giudiziarie, penitenziarie delle biblioteche dei musei, delle aree archeologiche dello Stato.
Per i dipendenti dei settori indicati le normative contrattuali vigenti regolano compiutamente le fattispecie degli orari relativi ai settori di pubblica utilità che hanno bisogno, laddove necessario, di cicli continui.
Non è questo il caso delle biblioteche . Pertanto, si richiede di cassare il comma 2 dell’art. 2.
4) Aggiungere al 1° comma dell’art. 17 : “artt. 6,9,10 “
5) All’art. 4 occorre completare la regolamentazione con la seguente disposizione sull’orario giornaliero: “ la durata massima dell’orario giornaliero è quella stabilita nei contratti collettivi di lavoro”.