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Orario di ricezione degli atti penali da notificarsi con urgenza

  MINISTERO GIUSTIZIA - Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni - Ufficio V - Prot. n. 5/95/03-1/RG del 3 febbraio 2000, diretta alla Corte di Appello di Salerno.

L’Ufficiale Giudiziario Dirigente del Tribunale di Nocera Inferiore, Sabatelli Adolfo, ha posto per via gerarchica il seguente quesito: se le Cancellerie siano tenute all’osservanza del termine fissato, mediante decreto, dal Presidente della Corte di Appello per la ricezione degli atti, soprattutto per gli atti penali urgenti o da notificarsi in die.

Ad avviso di questo Ministero la disposizione del 2° comma dell’art. 104 del DPR 15-12-1959 n. 1229, secondo la quale le richieste degli atti devono essere presentate all’Ufficiale Giudiziario durante l’orario di ufficio, trova la limitazione nel 4° comma dello stesso articolo, il quale stabilisce la disciplina, secondo le esigenze di servizio, di un orario per l’accettazione degli atti.

Solo entro i limiti dell’orario stabilito per ciascun ufficio del distretto dal Presidente della Corte di Appello, l’ufficiale giudiziario è tenuto ad accettare le richieste di esecuzione e di notificazione.

Tale parere trova conferma, ad avviso di questo Ministero, nella disposizione del 5° comma del medesimo articolo di legge, il quale stabilisce che la richiesta pervenuta per posta fuori dell’orario di ufficio deve essere considerata a tutti gli effetti come se fosse pervenuta entro il successivo orario utile.

Tale limite è stato imposto dal legislatore per consentire di organizzare il lavoro, trattandosi di compiti che devono essere svolti all’esterno dell’Ufficio, per cui sono indispensabili tempi materiali per il raggiungimento dei luoghi laddove deve essere effettuata la notifica o l’esecuzione.

  per il Direttore dell’Ufficio

Il Magistrato addetto

Wanda Verusio

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