Nuovo testo degli articoli 33 e 34 del d.lgs. n. 80/98, come modificati dall'art. 7 della l. n. 205/2000, risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004.
Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 80
"Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", modificato dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Articolo
33 (vecchio
testo) |
Articolo
33 (testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale) |
1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi
quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul
mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle
telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
481. |
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, relativa a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481. |
2.
Tali controversie sono, in particolare, quelle: a)
concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti
gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le
istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana; b)
tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di
pubblici servizi; c)
in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei
pubblici servizi; d)
aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di
lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla
applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o
regionale; e)
riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di
natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi
comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e
della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di
utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie
che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in
materia di invalidità. |
2. Dichiarato costituzionalmente illegittimo (*). |
3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: “o di servizi”. |
3. Identico. |
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Articolo
34 (vecchio
testo) |
Articolo
34 (testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale) |
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1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i
comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica
ed edilizia. |
1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le controversie aventi per oggetto gli
atti e i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche in materia
urbanistica ed edilizia. |
2.
Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne
tutti gli aspetti dell'uso del territorio. |
2.
Identico. |
3.
Nulla e' innovato in ordine: a)
alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque; b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. |
3. Identico. |