
Nuovo testo degli articoli 33 e 34 del d.lgs. n. 80/98, come modificati dall'art. 7 della l. n. 205/2000, risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004.
Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 80
"Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", modificato dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
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           Articolo
          33 (vecchio
          testo)  | 
        
           Articolo
          33 (testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale)  | 
      
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           1.
          Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
          tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi
          quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul
          mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle
          telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n.
          481.  | 
        
           1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di pubblici servizi, relativa a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all’affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.  | 
      
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           2.
          Tali controversie sono, in particolare, quelle: a)
          concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti
          gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le
          istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana; b)
          tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di
          pubblici servizi; c)
          in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei
          pubblici servizi; d)
          aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di
          lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla
          applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o
          regionale; e)
          riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di
          natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi
          comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e
          della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di
          utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie
          che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in
          materia di invalidità.  | 
        
           2. Dichiarato costituzionalmente illegittimo (*).  | 
      
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           3. All'articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole: “o di servizi”.  | 
        
           3. Identico.  | 
      
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           Articolo
          34 (vecchio
          testo)  | 
        
           Articolo
          34 (testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale)  | 
      
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           1.
          Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
          le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i
          comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica
          ed edilizia.  | 
        
           1.
          Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
          le controversie aventi per oggetto gli
          atti e i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche in materia
          urbanistica ed edilizia.  | 
      
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           2.
          Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne
          tutti gli aspetti dell'uso del territorio.  | 
        
           2.
          Identico.  | 
      
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           3.
          Nulla e' innovato in ordine: a)
          alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque; b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennita' in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.  | 
        
           3. Identico.  |