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Corte
Costituzionale: effetti delle notifiche a mezzo posta dalla consegna
all'ufficiale giudiziario
Il
principio della sufficienza del compimento delle sole formalità che non
sfuggono alla disponibilità del notificante, per la sua portata generale, non
può non riferirsi ad ogni tipo di notificazione e dunque anche alle
notificazioni a mezzo posta, essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo
del diritto di difesa del notificante, che un effetto di decadenza possa
discendere - come nel caso di specie - dal ritardo nel compimento di
un’attività riferibile non al medesimo notificante, ma a soggetti diversi
(l’ufficiale giudiziario e l’agente postale) e che, perciò, resta del tutto
estranea alla sfera di disponibilità del primo. Pertanto gli effetti della
notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati - per quanto riguarda il
notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente imposte
dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare all’ufficiale
giudiziario. La Corte Costituzionale ha così dichiarato l’illegittimità
costituzionale del combinato disposto dell’articolo 149 del codice di
procedura civile e dell’articolo 4, comma terzo, della legge 890/82, nella
parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante,
alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella,
antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (Corte
Costituzionale, Sentenza 26 novembre 2002, n.477).
Corte Costituzionale
Sentenza 20 - 26 novembre 2002
477/2002 Oggetto.N.477 Sentenza 26 novembre 2002.Il principio della sufficienza
del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del
notificante, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad ogni tipo di
notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta, essendo
palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del
notificante, che un effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di
specie - dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al medesimo
notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente
postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità
del primo.
In ossequio ai richiamati principi costituzionali,
gli effetti della notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati
- per quanto riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui
direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare
all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e
dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al
controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.
Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il
principio del perfezionamento della notificazione solo alla data di ricezione
dell’atto, attestata dall’avviso di ricevimento, con la conseguente
decorrenza da quella stessa data di qualsiasi termine imposto al destinatario
medesimo.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’articolo 149 del codice di procedura civile e dell’articolo 4, comma terzo, della legge 890/82 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
ordinanza 322/01, non avendo
la Corte rimettente «assolto l’onere di verificare, prima di sollevare la
questione di costituzionalità, la concreta possibilità di attribuire alla
norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i
prospettati dubbi di legittimità costituzionale».
Il giudice a quo precisa ora che l’articolo 4,
comma terzo, della legge 890/82, nel disporre che «l’avviso di ricevimento
costituisce prova dell’eseguita notificazione», non lascerebbe spazi
interpretativi e non consentirebbe, dunque, soluzioni ermeneutiche diverse da
quella, costituente diritto vivente, secondo la quale gli effetti della
notificazione a mezzo posta si produrrebbero, anche per il notificante, solo con
la consegna del plico al destinatario da parte dell’agente postale.
Sulla base di tale premessa, il rimettente assume che
la disciplina censurata sarebbe lesiva dell’articolo 24 della Costituzione in
quanto ostacolerebbe, fino a vanificarlo sostanzialmente, l’esercizio del
diritto di impugnazione a chi, risiedendo in luogo diverso da quello in cui deve
essere eseguita la notificazione, si avvalga della notificazione a mezzo posta,
adempiendo tempestivamente alle formalità previste dall’articolo 149 del
codice di procedura civile e dalla legge 890/82, ma «restando nondimeno esposto
alla disorganizzazione di Uffici pubblici, quali quelli postali che sono
soltanto strumenti ausiliari dell’amministrazione della Giustizia».
Le norme impugnate - ad avviso del medesimo
rimettente - non esprimerebbero, d’altro canto, una regola generale
dell’ordinamento, considerato che la notificazione effettuata ai sensi
dell’articolo 140 del codice di procedura civile si perfezionerebbe, invece,
alla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, così come
sarebbe del resto previsto per la notificazione dei ricorsi amministrativi e per
le notificazioni eseguite nell’ambito del contenzioso tributario.
Il ricorso al servizio postale in materia di
notificazioni di atti giudiziari risulterebbe, dunque, diversamente disciplinato
in relazione a fattispecie analoghe, escludendosi solo in alcuni casi, e non in
altri, l’esposizione della parte notificante al rischio del disservizio
postale. Con conseguente violazione del principio di eguaglianza garantito
dall’articolo 3 della Costituzione.
2.- Si è costituito in giudizio Giovambattista
Rizzacasa, ricorrente nel giudizio a quo, il quale preliminarmente sottolinea la
sicura ammissibilità della questione in quanto sostanzialmente diversa da
quella dichiarata manifestamente inammissibile con l’ordinanza 322/01.
Nel merito, secondo la parte privata, verrebbero
nella specie in considerazione due distinte esigenze: quella di assicurare la
certezza del diritto, per cui l’impugnativa dovrebbe essere esercitata entro
precisi limiti temporali, e quella di garantire il diritto di difesa del
destinatario dell’atto notificato.
La prima delle due esigenze - secondo la stessa parte
- potrebbe essere adeguatamente soddisfatta facendo riferimento alla data di
presentazione del ricorso all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre
solo ai fini della seconda occorrerebbe avere riguardo al momento della
effettiva consegna dell’atto al destinatario.
Siffatta distinzione sarebbe, d’altro canto, ben
presente nella giurisprudenza di questa Corte, così come il principio secondo
cui gli effetti derivanti dall’operato della pubblica amministrazione non
possono risolversi nella menomazione del diritto di difesa della parte
incolpevole.
Se si volesse, poi, richiamare, in contrapposizione
al diritto di difesa del notificante, l’interesse generale alla certezza dei
rapporti giuridici, dovrebbe allora considerarsi - ad avviso sempre della parte
privata - che il principio di ragionevole durata del processo, di cui al
novellato articolo 111 della Costituzione, impone di disciplinare le cadenze
temporali del processo stesso in modo da consentire l’agevole esercizio del
diritto di difesa.
Il sacrificio del diritto di difesa a favore della
rapidità del processo potrebbe, dunque, essere giustificato solamente in
conseguenza di condotte omissive della parte processuale e non già in relazione
a ritardi od omissioni riferibili all’operato della pubblica amministrazione,
cui il cittadino-attore sia obbligato a rivolgersi.
La disciplina dettata dall’articolo 140 del codice
di procedura civile e quella relativa alle notifiche in materia di ricorsi
amministrativi e nell’ambito del contenzioso tributario costituirebbero poi -
sempre secondo la parte privata - adeguati termini di comparazione ai fini del
giudizio di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione del
principio di eguaglianza.
Conclude dunque la parte per l’accoglimento della
questione «e, in subordine, per l’adozione di una sentenza interpretativa del
combinato disposto dell’articolo 149 Cpc e dell’articolo 4 legge 890/92 (recte:
legge 890/82) che consenta un’adeguata tutela del diritto di difesa,
affermando che lo scopo della notifica per posta è legittimamente raggiunto nel
momento in cui vengono realizzati gli adempimenti formali gravanti sulla parte
intimante».
Considerato in diritto
1.- La Corte di cassazione dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli articoli 149 del codice di procedura civile e 4, comma terzo, della legge 890/82 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui dispongono che gli effetti della notificazione a mezzo posta decorrono, anche per il notificante, dalla data di consegna del plico al destinatario anziché dalla data della spedizione.3.2.- Questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di
notificazioni all’estero, che gli articoli 3 e 24 della Costituzione impongono
che «le garanzie di conoscibilità dell’atto, da parte del destinatario, si
coordinino con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito
intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi
poteri di impulso» ed ha, altresì, individuato come soluzione
costituzionalmente obbligata della questione sottoposta al suo esame quella
desumibile dal «principio della sufficienza [...] del compimento delle sole
formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante» (sentenza
69/1994).
Principio questo che, per la sua portata generale, non può non riferirsi ad
ogni tipo di notificazione e dunque anche alle notificazioni a mezzo posta,
essendo palesemente irragionevole, oltre che lesivo del diritto di difesa del
notificante, che un effetto di decadenza possa discendere - come nel caso di
specie - dal ritardo nel compimento di un’attività riferibile non al medesimo
notificante, ma a soggetti diversi (l’ufficiale giudiziario e l’agente
postale) e che, perciò, resta del tutto estranea alla sfera di disponibilità
del primo.
In ossequio ai richiamati principi costituzionali, gli effetti della
notificazione a mezzo posta devono, dunque, essere ricollegati - per quanto
riguarda il notificante - al solo compimento delle formalità a lui direttamente
imposte dalla legge, ossia alla consegna dell’atto da notificare
all’ufficiale giudiziario, essendo la successiva attività di quest’ultimo e
dei suoi ausiliari (quale appunto l’agente postale) sottratta in toto al
controllo ed alla sfera di disponibilità del notificante medesimo.
Resta naturalmente fermo, per il destinatario, il principio del perfezionamento
della notificazione solo alla data di ricezione dell’atto, attestata
dall’avviso di ricevimento, con la conseguente decorrenza da quella stessa
data di qualsiasi termine imposto al destinatario medesimo. Ed è appena il
caso di sottolineare, al riguardo, che la possibilità di una scissione
soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio risulta
affermata dalla stessa legge 890/82, laddove all’articolo 8 prevede, secondo
l’interpretazione vigente, che, nel caso di assenza del destinatario e di
mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate a ricevere il piego, la
notificazione si perfezioni per il notificante alla data di deposito del piego
presso l’ufficio postale e, per il destinatario, al momento del ritiro del
piego stesso ovvero alla scadenza del termine di compiuta giacenza.
Confermandosi in tal modo la necessità che le norme impugnate siano dichiarate
costituzionalmente illegittime nella parte in cui prevedono che la notificazione
si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte
del destinatario anziché alla data, antecedente, di consegna dell’atto
all’ufficiale giudiziario.
per questi motivi la Corte Costituzionale
dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’articolo 149 del codice di procedura civile e dell’articolo 4, comma terzo, della legge 890/82 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.