LEGGE
22 aprile 2005 n. 60
(pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2005)
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 17, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE CONTUMACIALI E DEI DECRETI DI CONDANNA
Articolo
1.
1.
Il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17, recante disposizioni
urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di
condanna, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 2005, N. 17
All'articolo 1:
al comma 1, lettera b), capoverso 2 ivi richiamato,
nel primo periodo le parole: «l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel
termine per proporre impugnazione od opposizione, se risulta dagli atti che non
ha avuto effettiva conoscenza del procedimento e non ha volontariamente
rinunciato a comparire e sempre che l'impugnazione o l'opposizione non siano
state già proposte dal difensore» sono sostituite dalle seguenti: «l'imputato
è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od
opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del
procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire
ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità
giudiziaria compie ogni necessaria verifica».
All'articolo 2:
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifica
all'articolo 157 del codice di procedura penale»;
al comma 1, capoverso 8-bis, sono aggiunte, in fine,
le parole: «Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che
procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione
si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis»;
il comma 2 è soppresso.
Testo
del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2005)
(Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi)
Articolo 1.
Modifiche all'articolo 175 del codice di procedura penale
1.
All'articolo 175 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
a.
al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza,
entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso
fortuito o forza maggiore.";
b.
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato
è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od
opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del
procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire
ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità
giudiziaria compie ogni necessaria verifica.";
c.
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di
decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto
effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il
termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del
condannato.";
d.
al comma 3 il periodo: "La richiesta per la restituzione nel
termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel
quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei
casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva
conoscenza dell'atto." è soppresso.
Riferimenti normativi:
·
Si riporta il testo dell'articolo 175 del codice di procedura
penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Articolo 175 (Restituzione nel termine).
1.
Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono
restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo
potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la
restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni
da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza
maggiore.
2.
Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di
condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre
impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva
conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente
rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale
fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.
2.
bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di
decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto
effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il
termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del
condannato.
3.
La restituzione non può essere concessa più di una volta per
ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.
4.
Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al
tempo della presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale
provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati
sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla
impugnazione o sulla opposizione.
5.
L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la
proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo
con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.
6.
Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel
termine può essere proposto ricorso per cassazione.
7.
Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per
proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione
dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare
gli effetti determinati dalla scadenza del termine.
8.
Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2,
non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso
tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la
notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la
restituzione.».
Articolo
2.
Modifica
all'articolo 157 del codice di procedura penale
1.
All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8
è aggiunto, in fine, il seguente:
"8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di
difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il
difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non
accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano
anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis.".
2.
Soppresso.
Riferimenti normativi:
·
Si riporta il testo dell'articolo 157 del codice di procedura
penale così come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Articolo 157 (Prima notificazione all'imputato non detenuto).
1.
Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima
notificazione all'imputato non detenuto è eseguita mediante consegna di copia
alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la
notificazione è eseguita nella casa di abitazione o nel luogo in cui l'imputato
esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona
che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le
veci.
2.
Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la
notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o
recapito, mediante consegna a una delle predette persone.
3.
Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto
notificato e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta
notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della
raccomandata.
4.
La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni
quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.
5.
L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della
notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato
e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza
dell'atto notificato.
6.
La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le
veci è effettuata in plico chiuso e relazione di notificazione è effettuata
nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3.
7.
Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si
rifiutano di ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca
dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2.
8.
Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione,
l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione, o,
in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività
lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di
abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente
esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre
comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione
decorrono dal ricevimento della raccomandata.
8.
bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina
di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai
difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede
di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si
applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-bis.».
·
Si riporta il testo dell'articolo 148 del codice di procedura
penale:
«Articolo 148 (Organi e forme delle notificazioni).
8.
Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga
altrimenti, sono eseguite dell'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le
funzioni.
9.
Nei procedimenti con detenuti, il giudice può disporre che le
notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle
norme del presente titolo.
2.
bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o
gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei.
L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo
originale.
3.
ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il
giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite
dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con
le medesime modalità di cui al comma 2.
4.
L'atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga
altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò
non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica
non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale
giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da
notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al
domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare
trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto.
5.
La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della
cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota
sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è
avvenuta.
6.
La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi
che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza
sostituiscono le notificazioni, purchè ne sia fatta menzione nel verbale.
5.
bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o
invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano
le indicazione strettamente necessarie.
Articolo
3.
Entrata in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.