Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


disposizioni legislative attinenti alla professione dell'ufficiale giudiziario

 Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10-09-1999

 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA -DECRETO 25 maggio 1999, n.313

Regolamento recante norme per la determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 302.

 Capo I

Determinazione dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto di beni immobili in vigore dal: 25- 9-1999

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 179-bis e 169-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, rispettivamente introdotti dagli articoli 7 ed 8 della legge 3 agosto 1998, n. 302, recante "Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai", che prevedono che, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili e dei beni mobili iscritti nei pubblici registri;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 1981, n. 9), recante "Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennita' e dei compensi spettanti  ai notai";

Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, recante "Regolamento di modifica al decreto

ministeriale 20 giugno 1960, e successive modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie";

Sentito il Consiglio nazionale del notariato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 1999;

Considerato che non sembra condivisibile l'osservazione contenuta nel citato parere circa la necessita' di stabilire, nel testo del provvedimento, la "validita' triennale della determinazione", in quanto non appare corretto far discendere dalla norma di cui all'articolo 7 della legge n. 302 del 1998, che prevede che la misura dei compensi debba essere stabilita con decreto ogni triennio, un limite di efficacia temporale del presente regolamento;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. prot. 3551 MC-23/23-3, in data 20 maggio 1999);

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al notaio per gli atti e gli adempimenti inerenti il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni immobili a lui delegate sono dovuti gli onorari ed il rimborso delle spese in base al presente decreto.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- La legge n. 302/1998 reca: "Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai".

Note alle premesse:

- Si trascrive il testo degli articoli 179-bis e 169-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, introdotti dagli articoli 7 ed 8 della citata legge

3 agosto 1998, n. 302:

"Art. 179-bis (Determinazione e liquidazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione).

- Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio nazionale del notariato, e' stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con

incanto dei beni immobili.

Il compenso dovuto al notaio e' liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo".

"Art. 169-bis (Determinazione dei compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con il decreto di cui all'art. 179-bis e' stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici registri".

- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanatidal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

- Per il testo dell'art. 7 della legge 3 agosto 1998, n.302, v. supra ove e' riportato il testo dell'art. 179-bis del codice di procedura civile.

Art. 2.

1. Al notaio competono:

a) per la redazione dell'avviso di vendita di cui all'articolo 576 del codice di procedura civile l'onorario da L. 200.000 a L. 500.000; detto onorario e' dovuto una sola volta e nel caso di vendita in piu' lotti e' dovuto una sola volta per ciascun lotto;

b) per la redazione di verbali (d'incanto, di gara e di diserzione) e per l'atto di assegnazione, l'onorario di L. 300.000 per ciascuna vendita o per ciascuna assegnazione;

c) per le attivita' previste dall'articolo 591-bis, secondo comma, n. 2, del codice di procedura civile, il 50% dell'onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici, calcolato sul valore del debito assunto;

d) per le attivita' previste dall'articolo 591-bis, secondo comma, n. 5, del codice di procedura civile, gli onorari, i compensi e le indennita' previsti dalla tariffa notarile;

e) per il ricevimento o l'autenticazione di cui all'articolo 591-bis, secondo comma, n. 6, del codice di procedura civile, e' dovuto al notaio un onorario fisso di L. 100.000;

f) per la predisposizione del decreto di trasferimento, il 50% dell'onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici;

g) per la formazione del progetto di distribuzione, di cui all'articolo 591-bis, secondo comma, n. 7, del codice di procedura civile, dal 25% al 50% dell'onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici.

2. Per tutte le altre attivita' delegate al notaio ai sensi dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile e non previste dalla presente tariffa spetta al notaio un onorario dallo 0,50%

all'1,25% del valore catastale dell'immobile ove esistente, ovvero del valore dello stesso determinato sulla base del decreto di trasferimento ovvero, in assenza di questo, in base al valore determinato dal giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Note all'art. 2:

- Si trascrive il testo dell'art. 576 del codice di procedura civile:

"Art. 576 (Contenuto del provvedimento che dispone la vendita). - Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto stabilisce, sentito quando occorre un esperto:

1) se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti;

2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma dell'art. 568;

3) il giorno e l'ora dell'incanto;

4) il termine che deve decorrere tra il compimento delle forme di pubblicita' e l'incanto, nonche' le eventuali forme di pubblicita' straordinaria a norma dell'art. 490 ultimo comma;

5) l'ammontare della cauzione e il termine entro il quale deve essere prestata dagli offerenti;

6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;

7) il terrnine, non superiore a sessanta giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato e le modalita' del deposito. L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere".

- Si trascrive il testo dell'art. 591-bis del codice di procedura civile:

"Art. 591-bis (Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto). - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'art. 569, puo', sentiti gli interessati,delegare ad un notaio avente sede nel circondario il compimento delle operazioni di vendita con incanto, di cui  agli articoli 576 e seguenti.

Il notaio delegato provvede:

1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'art. 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato dal giudice;

2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508;

3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'art. 585, secondo comma;

4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;

5) alla esecuzione delle formalita' di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586;

6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'art. 583;

7) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'art. 596.

In caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il contenuto di cui all'art. 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori di cui all'art. 498, non intervenuti, nonche' a tutti gli altri adempimenti previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le attivita', che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono effettuate al notaio delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato. L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonche' le notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985; in caso di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullita' di cui all'art. 17, primo comma,

ovvero all'art. 40, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che l'aggiudicatario potra', ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 17, quinto comma, ed all'art. 40, sesto comma, della medesima legge n.47 del 1985.

Il notaio provvede altresi' alla redazione del verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali l'incanto si svolge, le generalita' delle persone ammesse all'incanto, la descrizione delle attivita' svolte la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.

Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal notaio ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'art. 579, secondo comma.

Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il notaio ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.

Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio predispone il decreto di

trasferimento e trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo; al decreto deve essere allegato il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che conserva validita' per un anno dal suo rilascio, o, in caso

di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica

dell'immobile risultante dalla documentazione acquisita nel fascicolo processuale. Analogamente il notaio provvede alla trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell'art. 591.

Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate presso un istituto di credito indicato dal giudice.

I provvedimenti di cui all'art. 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto".

- Si trascrive il testo dell'art. 51 del decreto del Presidente dellla Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro):

"Art. 51 (Valore dei beni e dei diritti). - 1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.

2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio.

3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.

4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma 1 e' controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella, al netto delle passivita' risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art.7 della parte prima della tariffa e art. 11-bis della tabella. L'ufficio puo' tenere conto anche degli

accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto".

Art. 3.

1. Gli onorari graduali previsti dall'articolo precedente alle lettere f) e g) sono determinati sulla base del prezzo complessivo ricavato dalla vendita, ancorche' suddivisa in piu' lotti.

Art. 4.

1. Al notaio sono rimborsate nella loro interezza le spese documentate per gli atti e gli adempimenti inerenti al compimento delle operazioni di vendita con incanto a lui delegate.

2. E' inoltre attribuito al notaio, a titolo di rimborso forfetario delle altre spese generali collegate all'attivita' delegata e non documentabili, un importo del 15% dei compensi maturati ai sensi dell'articolo 2.

Art. 5.

1. Il giudice, con il provvedimento con cui delega il notaio alle operazioni di vendita con incanto, ai sensi dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile, determina l'ammontare che il creditore deve anticipare al notaio ed il termine per il relativo versamento.

2. Del mancato versamento entro il termine prefissato, il notaio informa il giudice nei successivi dieci giorni, dichiarando se intende o meno rinunciare al suo incarico.

3. Qualora, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, il notaio ritenesse necessario disporre di un'ulteriore anticipazione, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 e dell'articolo 591-ter del codice di procedura civile.

4. La rinuncia produce effetto dal momento in cui il giudice la accoglie.

Note all'art. 5:

- Per il testo dell'art. 591-bis del codice di procedura civile, v. sopra in note all'art. 2.

- Si trascrive il testo dell'art. 591-ter del codice di procedura civile:

"Art. 591-ter (Ricorso al giudice dell'esecuzione). -

Quando, nel corso delle operazioni di vendita con incanto, insorgono difficolta', il notaio delegato puo' rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.

Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonche' avverso gli atti del notaio delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi,

disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 617".

Art. 6.

1. Nel caso di estinzione della procedura spettano al notaio, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 4, gli onorari per gli atti e gli adempimenti fino a quel momento compiuti.

Art. 7.

1. Sono a carico dell'assegnatario o dell'aggiudicatario tutti i compensi relativi all'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 591-bis, secondo comma, n. 5, del codice di procedura civile.

2. Tutti gli altri compensi sono a carico del creditore procedente e dei creditori intervenuti come spese di procedura.

 

Capo II

Determinazione della tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennita' e dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni mobili registrati

Art. 8.

1. Al notaio per gli atti e per adempimenti a lui delegati per le operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati sono dovuti gli onorari e i compensi determinati dal presente decreto.

2. I compensi non comprendono le spese della pubblicita', effettuata ai sensi degli articoli 490, terzo comma, e 534 ultimo comma del codice di procedura civile, nonche' le spese di trasporto, assicurazioni, deposito, custodia, esposizione al pubblico dei beni pignorati, spese che devono essere appositamente liquidate dal giudice dell'esecuzione in applicazione degli articoli 65 e 68 del codice di procedura civile, 52 e 53 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.

3. Il notaio cura la pubblicita' stabilita dal giudice, con onere a carico del creditore istante anticipatario, nonche' ogni altra forma di pubblicita' idonea per la maggiore conoscenza della vendita.

4. I compensi dovuti al notaio sono per meta' a carico del debitore e per meta' a carico dell'acquirente. Nell'ipotesi dell'assegnazione, sono corrisposti per intero dall'assegnatario, in conformita' di quanto previsto nel presente decreto.

5. Nei casi in cui non avviene la vendita, tali spese gravano sul creditore istante.

Note all'art. 8:

- Si trascrive il testo dell'art. 490 del codice di procedura civile:

"Art. 490 (Pubblicita' degli avvisi). - Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.

In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso e' inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario.

Il giudice puo' anche disporre che l'avviso sia inserito uno o piu' volte in determinati giornali e, quanto occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicita' commerciale".

- Si riporta il testo dell'art. 534 del codice di procedura civile:

"Art. 534 (Vendita all'incanto). - Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, con il provvedimento di cui all'art. 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.

Nello stesso provvedimento il pretore puo' disporre che, oltre alla pubblicita' prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicita' straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo".

- Si riporta il testo degli articoli 65 e 68 del codice di procedura civile:

"Art. 65 (Custode). - La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.

Il compenso al custode e' stabilito, con decreto, dal pretore nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario, e in ogni altro caso dal giudice che l'ha nominato".

"Art. 68 (Altri ausiliari). - Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessita' il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si puo' fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non e' in grado di compiere da se' solo.

Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

Il giudice puo' sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica".

- Si riporta il testo degli articoli 52 e 53 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

"Art. 52. (Liquidazione del compenso). - Il compenso agli ausiliari di cui all'art. 68 del codice e' liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto conto

dell'attivita' svolta".

"Art. 53 (Contenuto ed efficacia dei provvedimenti che liquidano compensi). - I decreti con i quali il giudice liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti debbono indicare la parte che e' tenuta a corrisponderli. Tali decreti costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa".

Art. 9.

1. Al notaio competono:

a) per la redazione dell'avviso di vendita, l'onorario da L.100.000 a L. 500.000;

b) per le attivita' previste dall'articolo 591-bis, secondo comma, n. 2, del codice di procedura civile, il 50% dell'onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici calcolato sul valore del debito assunto;

c) per le attivita' previste dall'articolo 591-bis secondo comma, n. 5, del codice di procedura civile, gli onorari, i compensi e le indennita' previsti dalla tariffa notarile;

d) per la formazione del progetto di distribuzione e per la sua trasmissione al giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 542 del codice di procedura civile, l'onorario graduale, in misura non superiore al 50%, rispetto a quello previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici, calcolato sulla base del valore complessivo del ricavato.

Nota all'art. 9:

- Si trascrive il testo dell'art. 542 del codice di procedura civile:

"Art. 542 (Distribuzione giudiziale). - Se i creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il pretore non l'approva, ognuno di essi puo' chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.

Il pretore, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote".

Art. 10.

1. Nel caso di vendita o assegnazione del bene, al notaio spettano le seguenti percentuali calcolate sul prezzo della vendita o sul valore dell'assegnazione:

a) per la vendita di autoveicoli: 12%;

b) per la vendita di altri beni mobili registrati: 18%;

c) per l'assegnazione di beni: 5%.

2. Il notaio delegato puo' trattenere la parte dei compensi dovuti dal debitore sul prezzo ricavato dalla vendita e riscuotere direttamente dall'acquirente la parte da questi dovuta.

3. Il notaio deve versare immediatamente il prezzo ricavato dalla vendita, dedotto il compenso spettantegli, su un libretto bancario produttivo di interessi intestato al debitore e consegnarlo senza ritardo al cancelliere, insieme alla somma versata dall'acquirente per l'imposta di registro e per il diritto di cui alla legge 6 aprile 1984, n. 57, e successive modificazioni.

Nota all'art. 10:

- La legge 6 aprile 1984, n. 57, reca: "Adeguamenti degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59".

Art. 11.

1. Se il processo si estingue o se comunque la vendita non ha luogo per cause dipendenti dal notaio delegato, allo stesso e' dovuto, dal creditore o dal debitore, secondo la statuizione del giudice dell'esecuzione, un compenso pari al 5% sul valore del pignorato.

 

Art. 12.

1. Nel caso di sospensione del processo esecutivo o di rinvio della vendita per gravi motivi, al notaio spetta un ulteriore compenso:

a) per procedure fino a 50 milioni di lire: L. 40.000;

b) per procedure oltre 50 milioni di lire: L. 80.000.

2. Il differimento della vendita e' subordinato al versamento del relativo compenso al notaio da parte del debitore esecutato.

3. Nei casi in cui la vendita non venga eseguita per colpa del notaio, le spese necessarie per la rinnovazione degli atti e per le comunicazioni gravano sul notaio stesso e, in tale ipotesi, nessun ulteriore compenso e' dovuto.

4. Qualora il processo esecutivo venga sospeso o sia dichiarato estinto oppure venga rinviata la vendita, la parte che ha interesse deve presentare al notaio il biglietto della cancelleria che comunica il relativo provvedimento.

 

Art. 13.

1. Il creditore procedente, oltre al deposito in cancelleria dovuto ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 59, e successive modificazioni, e' tenuto ad effettuare direttamente al notaio delegato un versamento a titolo di rimborso forfetario per spese di comunicazione e di bollo, per concorso nelle spese di gestione e per ogni altra spesa ordinaria e straordinaria successiva all'incarico di vendita per la quale non sia specificamente previsto il rimborso.

2. L'ammontare del versamento varia a seconda del valore della procedura, determinato dal prezzo fissato a norma dell'articolo 535 del codice di procedura civile ed e' stabilito nella misura di:

a) L. 100.000 per procedure fino a 5 milioni di lire;

b) L. 120.000 per procedure superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di lire;

c) L. 160.000 per procedure superiori a 10 milioni di lire e fino a 50 milioni di lire;

d) L. 200.000 per procedure oltre 50 milioni di lire.

3. Nei casi di riassunzione a seguito di sospensione del processo esecutivo, il creditore procedente e' tenuto ad effettuare un ulteriore versamento forfetario nella misura prevista dall'articolo

12 del presente decreto.

4. Il creditore e' tenuto ad effettuare il versamento al notaio, nella misura prevista dai precedenti commi, entro le 48 ore dalla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 530 del codice di procedura civile o dalla notificazione del decreto. Il giudice puo' subordinare a tale versamento l'esecuzione della vendita; in tal caso, se il creditore non ottemperi nel termine fissato, il provvedimento che autorizza la vendita diviene inefficace. Qualora manchi tale disposizione, il notaio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invita il creditore a provvedere al versamento non effettuato, entro 48 ore dalla ricezione. Se il creditore non ottempera a tale invito, il notaio ne informa la cancelleria e il giudice revoca il provvedimento di autorizzazione alla vendita.

5. In caso di inefficacia o di revoca del provvedimento, il creditore procedente, unitamente all'eventuale presentazione di una nuova istanza in cancelleria, deve effettuare presso il notaio il versamento forfetario e le eventuali ulteriori spese documentate sostenute dal notaio stesso, per ottenere la rifissazione dell'udienza di autorizzazione alla vendita.

Note all'art. 13:

- La legge 7 febbraio 1979, n. 59, reca: "Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili".

- Si trascrive il testo dell'art. 535 del codice di procedura civile:

"Art. 535 (Prezzo base dell'incanto). - Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base e' determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

In ogni altro caso il pretore, nel provvedimento di cui all'art. 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo".

- Si riporta il testo dell'art. 530 del codice di procedura civile:

"Art. 530 (Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita). - Sulla istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono gia' decadute dal diritto di proporle.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvedera' con decreto per l'assegnazione o la vendita; altrimenti provvedera' a norma dei commi precedenti, ma saranno

sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 525".

 

Art. 14.

1. La distinta dettagliata degli onorari, dei compensi e delle spese percepiti a qualsiasi titolo dal notaio e', dopo il deposito del fascicolo in cancelleria, controllata dal giudice. Ove risulti la percezione indebita di somme, il giudice ne ordina la restituzione agli aventi diritto.

 

Capo III

Disposizioni finali

 

Art. 15.

1. A seguito di istanza del notaio delegato, il giudice dell'esecuzione, provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al notaio stesso, in conformita' agli articoli che precedono, previa verifica degli atti e della documentazione prodotta.

 

Art. 16.

1. Nessun compenso ulteriore e' dovuto al notaio, oltre a quanto previsto nel presente decreto, per gli atti e le prestazioni che rientrano nella sfera di applicazione della legge 3 agosto 1998, n.302. Ogni convenzione contraria e' nulla.

Nota all'art. 16:

- La legge 3 agosto 1998, n. 302, reca: "Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai".

 

Art. 17.

1. Le precedenti disposizioni si applicano senza pregiudizio del principio stabilito dall'articolo 95 del codice di procedura civile sull'onere delle spese del processo di esecuzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 maggio 1999

Il Ministro di grazia e giustizia

Diliberto

Il Ministro del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica

Amato

Visto, il Guardasigilli: Diliberto

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1999

Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 389

Nota all'art. 17:

- Si trascrive il testo dell'art. 95 del codice di

procedura civile:

"Art. 95 (Spese del processo di esecuzione). - Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal Codice civile".

disposizioni legislative attinenti alla professione dell'ufficiale giudiziario