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Gazzetta Ufficiale n. 213 del 10-09-1999
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA -DECRETO 25
maggio 1999, n.313
Regolamento recante norme per la determinazione
dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di vendita con incanto, in
attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 302.
Capo I
Determinazione dei compensi spettanti ai notai per le
operazioni di vendita con incanto di beni immobili in vigore dal: 25- 9-1999
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visti gli articoli 179-bis e 169-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, rispettivamente introdotti dagli articoli 7 ed 8 della legge 3 agosto 1998, n. 302, recante "Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai", che prevedono che, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' stabilita, ogni triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita con incanto dei beni immobili e dei beni mobili iscritti nei pubblici registri;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia
30 dicembre 1980 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
del 10 gennaio 1981, n. 9), recante "Determinazione della tariffa degli
onorari, dei diritti, delle indennita' e dei compensi spettanti
ai notai";
Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia
11 febbraio 1997, n. 109, recante "Regolamento di modifica al decreto
ministeriale 20 giugno 1960, e successive
modificazioni, e tariffa dei compensi dovuti agli istituti di vendite
giudiziarie";
Sentito il Consiglio nazionale del notariato;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
10 maggio 1999;
Considerato che non sembra condivisibile
l'osservazione contenuta nel citato parere circa la necessita' di stabilire, nel
testo del provvedimento, la "validita' triennale della
determinazione", in quanto non appare corretto far discendere dalla norma
di cui all'articolo 7 della legge n. 302 del 1998, che prevede che la misura dei
compensi debba essere stabilita con decreto ogni triennio, un limite di
efficacia temporale del presente regolamento;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del
1988 (nota n. prot. 3551 MC-23/23-3, in data 20 maggio 1999);
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Al notaio per gli atti e gli adempimenti inerenti
il compimento delle operazioni di vendita con incanto di beni immobili a lui
delegate sono dovuti gli onorari ed il rimborso delle spese in base al presente
decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge n. 302/1998 reca: "Norme in tema di
espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai".
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo degli articoli 179-bis e
169-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile,
introdotti dagli articoli 7 ed 8 della citata legge
3 agosto 1998, n. 302:
"Art. 179-bis (Determinazione e liquidazione dei
compensi per le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione).
- Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentito il Consiglio nazionale del notariato, e' stabilita, ogni
triennio, la misura dei compensi dovuti ai notai per le operazioni di vendita
con
incanto dei beni immobili.
Il compenso dovuto al notaio e' liquidato dal giudice
dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le
operazioni di incanto e le successive, che sono poste a carico
dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce
titolo esecutivo".
"Art. 169-bis (Determinazione dei compensi per
le operazioni delegate dal giudice dell'esecuzione). - Con il decreto di cui
all'art. 179-bis e' stabilita la misura dei compensi dovuti ai notai per le
operazioni di vendita con incanto dei beni mobili iscritti nei pubblici
registri".
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanatidal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima
della loro emanazione".
- Per il testo dell'art. 7 della legge 3 agosto 1998,
n.302, v. supra ove e' riportato il testo dell'art. 179-bis del codice di
procedura civile.
Art. 2.
1. Al notaio competono:
a) per la redazione dell'avviso di vendita di cui
all'articolo 576 del codice di procedura civile l'onorario da L. 200.000 a L.
500.000; detto onorario e' dovuto una sola volta e nel caso di vendita in piu'
lotti e' dovuto una sola volta per ciascun lotto;
b) per la redazione di verbali (d'incanto, di gara e
di diserzione) e per l'atto di assegnazione, l'onorario di L. 300.000 per
ciascuna vendita o per ciascuna assegnazione;
c) per le attivita' previste dall'articolo 591-bis,
secondo comma, n. 2, del codice di procedura civile, il 50% dell'onorario
graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici, calcolato sul
valore del debito assunto;
d) per le attivita' previste dall'articolo 591-bis,
secondo comma, n. 5, del codice di procedura civile, gli onorari, i compensi e
le indennita' previsti dalla tariffa notarile;
e) per il ricevimento o l'autenticazione di cui
all'articolo 591-bis, secondo comma, n. 6, del codice di procedura civile, e'
dovuto al notaio un onorario fisso di L. 100.000;
f) per la predisposizione del decreto di
trasferimento, il 50% dell'onorario graduale previsto dalla tariffa notarile per
gli atti pubblici;
g) per la formazione del progetto di distribuzione,
di cui all'articolo 591-bis, secondo comma, n. 7, del codice di procedura
civile, dal 25% al 50% dell'onorario graduale previsto dalla tariffa notarile
per gli atti pubblici.
2. Per tutte le altre attivita' delegate al notaio ai
sensi dell'articolo 591-bis del codice di procedura civile e non previste dalla
presente tariffa spetta al notaio un onorario dallo 0,50%
all'1,25% del valore catastale dell'immobile ove
esistente, ovvero del valore dello stesso determinato sulla base del decreto di
trasferimento ovvero, in assenza di questo, in base al valore determinato dal
giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell'art. 576 del codice di
procedura civile:
"Art. 576 (Contenuto del provvedimento che
dispone la vendita). - Il giudice dell'esecuzione, quando ordina l'incanto
stabilisce, sentito quando occorre un esperto:
1) se la vendita si deve fare in uno o piu' lotti;
2) il prezzo base dell'incanto determinato a norma
dell'art. 568;
3) il giorno e l'ora dell'incanto;
4) il termine che deve decorrere tra il compimento
delle forme di pubblicita' e l'incanto, nonche' le eventuali forme di
pubblicita' straordinaria a norma dell'art. 490 ultimo comma;
5) l'ammontare della cauzione e il termine entro il
quale deve essere prestata dagli offerenti;
6) la misura minima dell'aumento da apportarsi alle
offerte;
7) il terrnine, non superiore a sessanta giorni
dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato e le
modalita' del deposito. L'ordinanza e' pubblicata a cura del cancelliere".
- Si trascrive il testo dell'art. 591-bis del codice
di procedura civile:
"Art. 591-bis (Delega al notaio delle operazioni
di vendita con incanto). - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la
quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'art. 569, puo', sentiti gli
interessati,delegare ad un notaio avente sede nel circondario il compimento
delle operazioni di vendita con incanto, di cui
agli articoli 576 e seguenti.
Il notaio delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a
norma dell'art. 568, terzo comma, anche tramite l'ausilio di un esperto nominato
dal giudice;
2) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'art. 508;
3) sulle offerte dopo l'incanto a norma dell'art. 584
e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui all'art. 585, secondo comma;
4) alla fissazione degli ulteriori incanti o sulla
istanza di assegnazione, ai sensi degli articoli 587, 590 e 591;
5) alla esecuzione delle formalita' di registrazione,
trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla
comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi
previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché
all'espletamento delle formalita' di cancellazione delle trascrizioni dei
pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di
trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586;
6) a ricevere o autenticare la dichiarazione di
nomina di cui all'art. 583;
7) alla formazione del progetto di distribuzione ed
alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi apportato le
eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'art. 596.
In caso di delega al notaio delle operazioni di
vendita con incanto, il notaio provvede alla redazione dell'avviso avente il
contenuto di cui all'art. 576, primo comma, alla sua notificazione ai creditori
di cui all'art. 498, non intervenuti, nonche' a tutti gli altri adempimenti
previsti dagli articoli 576 e seguenti. Nell'avviso va specificato che tutte le
attivita', che, a norma degli articoli 576 e seguenti, debbono essere compiute
in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o dal cancelliere o dal
giudice dell'esecuzione, sono effettuate al notaio delegato presso il suo studio
ovvero nel luogo indicato. L'avviso deve inoltre contenere l'indicazione della
destinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione
urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonche' le
notizie di cui agli articoli 17 e 40 della citata legge n. 47 del 1985; in caso
di insufficienza di tali notizie, tale da determinare le nullita' di cui
all'art. 17, primo comma,
ovvero all'art. 40, secondo comma, della citata legge
n. 47 del 1985, ne va fatta menzione nell'avviso con avvertenza che
l'aggiudicatario potra', ricorrendone i presupposti, avvalersi delle
disposizioni di cui all'art. 17, quinto comma, ed all'art. 40, sesto comma,
della medesima legge n.47 del 1985.
Il notaio provvede altresi' alla redazione del
verbale d'incanto, che deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle
quali l'incanto si svolge, le generalita' delle persone ammesse all'incanto, la
descrizione delle attivita' svolte la dichiarazione dell'aggiudicazione
provvisoria con l'identificazione dell'aggiudicatario.
Il verbale e' sottoscritto esclusivamente dal notaio
ed allo stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'art. 579,
secondo comma.
Se il prezzo non e' stato versato nel termine, il
notaio ne da' tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo ai sensi degli
articoli 585 e 590, terzo comma, il notaio predispone il decreto di
trasferimento e trasmette senza indugio al giudice
dell'esecuzione il fascicolo; al decreto deve essere allegato il certificato di
destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
che conserva validita' per un anno dal suo rilascio, o, in caso
di scadenza, altro certificato sostitutivo; nel
decreto va pure fatta menzione della situazione urbanistica
dell'immobile risultante dalla documentazione
acquisita nel fascicolo processuale. Analogamente il notaio provvede alla
trasmissione del fascicolo nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o
ad ulteriori incanti ai sensi dell'art. 591.
Le somme versate dall'aggiudicatario sono depositate
presso un istituto di credito indicato dal giudice.
I provvedimenti di cui all'art. 586 restano riservati
al giudice dell'esecuzione anche in caso di delega al notaio delle operazioni di
vendita con incanto".
- Si trascrive il testo dell'art. 51 del decreto del
Presidente dellla Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro):
"Art. 51 (Valore dei beni e dei diritti). - 1.
Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti,
salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto
e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del
contratto.
2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o
diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti
reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio.
3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o
diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale
rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai
trasferimenti a qualsiasi titolo e alle divisioni e perizie giudiziarie,
anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne
produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli
stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al
reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso
mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli
investimenti immobiliari, nonche' ad ogni altro elemento di valutazione, anche
sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o
diritti reali su di esse il valore di cui al comma 1 e' controllato dall'ufficio
con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda,
compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima
della tariffa e art. 11-bis della tabella, al netto delle passivita' risultanti
dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del
codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad
estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art.7 della parte prima
della tariffa e art. 11-bis della tabella. L'ufficio puo' tenere conto anche
degli
accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo'
procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative
all'imposta sul valore aggiunto".
Art. 3.
1. Gli onorari graduali previsti dall'articolo
precedente alle lettere f) e g) sono determinati sulla base del prezzo
complessivo ricavato dalla vendita, ancorche' suddivisa in piu' lotti.
Art. 4.
1. Al notaio sono rimborsate nella loro interezza le
spese documentate per gli atti e gli adempimenti inerenti al compimento delle
operazioni di vendita con incanto a lui delegate.
2. E' inoltre attribuito al notaio, a titolo di
rimborso forfetario delle altre spese generali collegate all'attivita' delegata
e non documentabili, un importo del 15% dei compensi maturati ai sensi
dell'articolo 2.
Art. 5.
1. Il giudice, con il provvedimento con cui delega il
notaio alle operazioni di vendita con incanto, ai sensi dell'articolo 591-bis
del codice di procedura civile, determina l'ammontare che il creditore deve
anticipare al notaio ed il termine per il relativo versamento.
2. Del mancato versamento entro il termine
prefissato, il notaio informa il giudice nei successivi dieci giorni,
dichiarando se intende o meno rinunciare al suo incarico.
3. Qualora, nel corso delle operazioni di vendita con
incanto, il notaio ritenesse necessario disporre di un'ulteriore anticipazione,
si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 e dell'articolo 591-ter del codice
di procedura civile.
4. La rinuncia produce effetto dal momento in cui il
giudice la accoglie.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 591-bis del codice di
procedura civile, v. sopra in note all'art. 2.
- Si trascrive il testo dell'art. 591-ter del codice
di procedura civile:
"Art. 591-ter (Ricorso al giudice
dell'esecuzione). -
Quando, nel corso delle operazioni di vendita con
incanto, insorgono difficolta', il notaio delegato puo' rivolgersi al giudice
dell'esecuzione, il quale provvede con decreto.
Le parti e gli interessati possono proporre reclamo
avverso il predetto decreto nonche' avverso gli atti del notaio delegato con
ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non
sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi
motivi,
disponga la sospensione.
Restano ferme le disposizioni di cui all'art.
617".
Art. 6.
1. Nel caso di estinzione della procedura spettano al
notaio, oltre al rimborso delle spese di cui all'articolo 4, gli onorari per gli
atti e gli adempimenti fino a quel momento compiuti.
Art. 7.
1. Sono a carico dell'assegnatario o
dell'aggiudicatario tutti i compensi relativi all'esecuzione di quanto previsto
dall'articolo 591-bis, secondo comma, n. 5, del codice di procedura civile.
2. Tutti gli altri compensi sono a carico del
creditore procedente e dei creditori intervenuti come spese di procedura.
Capo II
Determinazione della tariffa degli onorari, dei
diritti, delle indennita' e dei compensi spettanti ai notai per le operazioni di
vendita con incanto dei beni mobili registrati
Art. 8.
1. Al notaio per gli atti e per adempimenti a lui
delegati per le operazioni di vendita con incanto di beni mobili registrati sono
dovuti gli onorari e i compensi determinati dal presente decreto.
2. I compensi non comprendono le spese della
pubblicita', effettuata ai sensi degli articoli 490, terzo comma, e 534 ultimo
comma del codice di procedura civile, nonche' le spese di trasporto,
assicurazioni, deposito, custodia, esposizione al pubblico dei beni pignorati,
spese che devono essere appositamente liquidate dal giudice dell'esecuzione in
applicazione degli articoli 65 e 68 del codice di procedura civile, 52 e 53
delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.
3. Il notaio cura la pubblicita' stabilita dal
giudice, con onere a carico del creditore istante anticipatario, nonche' ogni
altra forma di pubblicita' idonea per la maggiore conoscenza della vendita.
4. I compensi dovuti al notaio sono per meta' a
carico del debitore e per meta' a carico dell'acquirente. Nell'ipotesi
dell'assegnazione, sono corrisposti per intero dall'assegnatario, in conformita'
di quanto previsto nel presente decreto.
5. Nei casi in cui non avviene la vendita, tali spese
gravano sul creditore istante.
Note all'art. 8:
- Si trascrive il testo dell'art. 490 del codice di
procedura civile:
"Art. 490 (Pubblicita' degli avvisi). - Quando
la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso
contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere
affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al
quale si svolge il procedimento esecutivo.
In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo
avviso e' inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha
sede lo stesso ufficio giudiziario.
Il giudice puo' anche disporre che l'avviso sia
inserito uno o piu' volte in determinati giornali e, quanto occorre, che sia
divulgato con le forme della pubblicita' commerciale".
- Si riporta il testo dell'art. 534 del codice di
procedura civile:
"Art. 534 (Vendita all'incanto). - Quando la
vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il pretore, con il provvedimento
di cui all'art. 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve
eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o
a un istituto all'uopo autorizzato.
Nello stesso provvedimento il pretore puo' disporre
che, oltre alla pubblicita' prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data
anche una pubblicita' straordinaria a norma del comma terzo dello stesso
articolo".
- Si riporta il testo degli articoli 65 e 68 del
codice di procedura civile:
"Art. 65 (Custode). - La conservazione e
l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode,
quando la legge non dispone altrimenti.
Il compenso al custode e' stabilito, con decreto, dal
pretore nel caso di nomina fatta dall'ufficiale giudiziario, e in ogni altro
caso dal giudice che l'ha nominato".
"Art. 68 (Altri ausiliari). - Nei casi previsti
dalla legge o quando ne sorge necessita' il giudice, il cancelliere o
l'ufficiale giudiziario si puo' fare assistere da esperti in una determinata
arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che
egli non e' in grado di compiere da se' solo.
Il giudice puo' commettere a un notaio il compimento
di determinati atti nei casi previsti dalla legge.
Il giudice puo' sempre richiedere l'assistenza della
forza pubblica".
- Si riporta il testo degli articoli 52 e 53 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
"Art. 52. (Liquidazione del compenso). - Il
compenso agli ausiliari di cui all'art. 68 del codice e' liquidato con decreto
dal giudice che li ha nominati o dal capo dell'ufficio giudiziario al quale
appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario che li ha chiamati, tenuto
conto
dell'attivita' svolta".
"Art. 53 (Contenuto ed efficacia dei
provvedimenti che liquidano compensi). - I decreti con i quali il giudice
liquida a favore del custode e degli altri ausiliari i compensi loro dovuti
debbono indicare la parte che e' tenuta a corrisponderli. Tali decreti
costituiscono titolo esecutivo contro la parte stessa".
Art. 9.
1. Al notaio competono:
a) per la redazione dell'avviso di vendita,
l'onorario da L.100.000 a L. 500.000;
b) per le attivita' previste dall'articolo 591-bis,
secondo comma, n. 2, del codice di procedura civile, il 50% dell'onorario
graduale previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici calcolato sul
valore del debito assunto;
c) per le attivita' previste dall'articolo 591-bis
secondo comma, n. 5, del codice di procedura civile, gli onorari, i compensi e
le indennita' previsti dalla tariffa notarile;
d) per la formazione del progetto di distribuzione e
per la sua trasmissione al giudice dell'esecuzione, a norma dell'art. 542 del
codice di procedura civile, l'onorario graduale, in misura non superiore al 50%,
rispetto a quello previsto dalla tariffa notarile per gli atti pubblici,
calcolato sulla base del valore complessivo del ricavato.
Nota all'art. 9:
- Si trascrive il testo dell'art. 542 del codice di
procedura civile:
"Art. 542 (Distribuzione giudiziale). - Se i
creditori non raggiungono l'accordo di cui all'articolo precedente o il pretore
non l'approva, ognuno di essi puo' chiedere che si proceda alla distribuzione
della somma ricavata.
Il pretore, sentite le parti, distribuisce la somma
ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle
singole quote".
Art. 10.
1. Nel caso di vendita o assegnazione del bene, al
notaio spettano le seguenti percentuali calcolate sul prezzo della vendita o sul
valore dell'assegnazione:
a) per la vendita di autoveicoli: 12%;
b) per la vendita di altri beni mobili registrati:
18%;
c) per l'assegnazione di beni: 5%.
2. Il notaio delegato puo' trattenere la parte dei
compensi dovuti dal debitore sul prezzo ricavato dalla vendita e riscuotere
direttamente dall'acquirente la parte da questi dovuta.
3. Il notaio deve versare immediatamente il prezzo
ricavato dalla vendita, dedotto il compenso spettantegli, su un libretto
bancario produttivo di interessi intestato al debitore e consegnarlo senza
ritardo al cancelliere, insieme alla somma versata dall'acquirente per l'imposta
di registro e per il diritto di cui alla legge 6 aprile 1984, n. 57, e
successive modificazioni.
Nota all'art. 10:
- La legge 6 aprile 1984, n. 57, reca:
"Adeguamenti degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle
leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59".
Art. 11.
1. Se il processo si estingue o se comunque la
vendita non ha luogo per cause dipendenti dal notaio delegato, allo stesso e'
dovuto, dal creditore o dal debitore, secondo la statuizione del giudice
dell'esecuzione, un compenso pari al 5% sul valore del pignorato.
Art. 12.
1. Nel caso di sospensione del processo esecutivo o
di rinvio della vendita per gravi motivi, al notaio spetta un ulteriore
compenso:
a) per procedure fino a 50 milioni di lire: L.
40.000;
b) per procedure oltre 50 milioni di lire: L. 80.000.
2. Il differimento della vendita e' subordinato al
versamento del relativo compenso al notaio da parte del debitore esecutato.
3. Nei casi in cui la vendita non venga eseguita per
colpa del notaio, le spese necessarie per la rinnovazione degli atti e per le
comunicazioni gravano sul notaio stesso e, in tale ipotesi, nessun ulteriore
compenso e' dovuto.
4. Qualora il processo esecutivo venga sospeso o sia
dichiarato estinto oppure venga rinviata la vendita, la parte che ha interesse
deve presentare al notaio il biglietto della cancelleria che comunica il
relativo provvedimento.
Art. 13.
1. Il creditore procedente, oltre al deposito in
cancelleria dovuto ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 59, e successive
modificazioni, e' tenuto ad effettuare direttamente al notaio delegato un
versamento a titolo di rimborso forfetario per spese di comunicazione e di
bollo, per concorso nelle spese di gestione e per ogni altra spesa ordinaria e
straordinaria successiva all'incarico di vendita per la quale non sia
specificamente previsto il rimborso.
2. L'ammontare del versamento varia a seconda del
valore della procedura, determinato dal prezzo fissato a norma dell'articolo 535
del codice di procedura civile ed e' stabilito nella misura di:
a) L. 100.000 per procedure fino a 5 milioni di lire;
b) L. 120.000 per procedure superiori a 5 milioni e
fino a 10 milioni di lire;
c) L. 160.000 per procedure superiori a 10 milioni di
lire e fino a 50 milioni di lire;
d) L. 200.000 per procedure oltre 50 milioni di lire.
3. Nei casi di riassunzione a seguito di sospensione
del processo esecutivo, il creditore procedente e' tenuto ad effettuare un
ulteriore versamento forfetario nella misura prevista dall'articolo
12 del presente decreto.
4. Il creditore e' tenuto ad effettuare il versamento
al notaio, nella misura prevista dai precedenti commi, entro le 48 ore dalla
pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 530 del codice di procedura civile
o dalla notificazione del decreto. Il giudice puo' subordinare a tale versamento
l'esecuzione della vendita; in tal caso, se il creditore non ottemperi nel
termine fissato, il provvedimento che autorizza la vendita diviene inefficace.
Qualora manchi tale disposizione, il notaio, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, invita il creditore a provvedere al versamento non
effettuato, entro 48 ore dalla ricezione. Se il creditore non ottempera a tale
invito, il notaio ne informa la cancelleria e il giudice revoca il provvedimento
di autorizzazione alla vendita.
5. In caso di inefficacia o di revoca del
provvedimento, il creditore procedente, unitamente all'eventuale presentazione
di una nuova istanza in cancelleria, deve effettuare presso il notaio il
versamento forfetario e le eventuali ulteriori spese documentate sostenute dal
notaio stesso, per ottenere la rifissazione dell'udienza di autorizzazione alla
vendita.
Note all'art. 13:
- La legge 7 febbraio 1979, n. 59, reca:
"Modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali
civili".
- Si trascrive il testo dell'art. 535 del codice di
procedura civile:
"Art. 535 (Prezzo base dell'incanto). - Se il
valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base e'
determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.
In ogni altro caso il pretore, nel provvedimento di
cui all'art. 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di
apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita
al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo".
- Si riporta il testo dell'art. 530 del codice di
procedura civile:
"Art. 530 (Provvedimento per l'assegnazione o
per l'autorizzazione della vendita). - Sulla istanza di cui all'articolo
precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.
All'udienza le parti possono fare osservazioni circa
l'assegnazione e circa il tempo e le modalita' della vendita, e debbono
proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono
gia' decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si
raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza
l'assegnazione o la vendita.
Se vi sono opposizioni il pretore le decide con
sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.
Qualora ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma
dell'art. 525, e non siano intervenuti creditori fino alla presentazione del
ricorso, il pretore provvedera' con decreto per l'assegnazione o la vendita;
altrimenti provvedera' a norma dei commi precedenti, ma saranno
sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine
previsto dal terzo comma dell'art. 525".
Art. 14.
1. La distinta dettagliata degli onorari, dei
compensi e delle spese percepiti a qualsiasi titolo dal notaio e', dopo il
deposito del fascicolo in cancelleria, controllata dal giudice. Ove risulti la
percezione indebita di somme, il giudice ne ordina la restituzione agli aventi
diritto.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 15.
1. A seguito di istanza del notaio delegato, il
giudice dell'esecuzione, provvede alla liquidazione dei compensi spettanti al
notaio stesso, in conformita' agli articoli che precedono, previa verifica degli
atti e della documentazione prodotta.
Art. 16.
1. Nessun compenso ulteriore e' dovuto al notaio,
oltre a quanto previsto nel presente decreto, per gli atti e le prestazioni che
rientrano nella sfera di applicazione della legge 3 agosto 1998, n.302. Ogni
convenzione contraria e' nulla.
Nota all'art. 16:
- La legge 3 agosto 1998, n. 302, reca: "Norme
in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai".
Art. 17.
1. Le precedenti disposizioni si applicano senza
pregiudizio del principio stabilito dall'articolo 95 del codice di procedura
civile sull'onere delle spese del processo di esecuzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 maggio 1999
Il Ministro di grazia e giustizia
Diliberto
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1999
Registro n. 1 Grazia e giustizia, foglio n. 389
Nota all'art. 17:
- Si trascrive il testo dell'art. 95 del codice di
procedura civile:
"Art. 95 (Spese del processo di esecuzione). -
Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che
partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito
l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal Codice civile".