Il CCNL 24 aprile 2002
relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari di cui all'art. 1,
comma 2, del CCNL del personale del Comparto Ministeri sottoscritto in data 16
febbraio 1999.
TITOLO
PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. -
Campo di applicazione.
1. Il presente CCNL si applica al personale con contratto a tempo indeterminato
appartenente alla figura professionale dell'ufficiale giudiziario di cui al
contratto integrativo sottoscritto presso il Ministero della Giustizia il 5
aprile 2000.
2. Nel testo del presente contratto il Ministero della Giustizia è indicato
come "amministrazione".
3. Nel presente contratto il riferimento al D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e
successive integrazioni e modificazioni è indicato come D.P.R. n. 1229/1959.
TITOLO SECONDO
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 2. - Struttura della retribuzione.
1. Al personale di cui al presente CCNL competono le seguenti voci retributive:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva delle maggiorazioni
previste;
c) indennità integrativa speciale;
d) sviluppo economico di cui all'art. 17 del CCNL sottoscritto il 16 febbraio
1999;
e) indennità di amministrazione;
f) 50% dell'indennità di trasferta, ove spettante;
g) percentuale sui crediti recuperati dall'erario, di cui al D.P.R. n.
1229/1959;
h) compensi di cui al Fondo unico di amministrazione ai sensi dell'art. 32 del
CCNL - Comparto Ministeri - sottoscritto il 16 febbraio 1999, ove spettanti;
2. Agli ufficiali giudiziari, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il
nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive
modificazioni.
Art. 3. - Finanziamento del sistema di
retribuzione.
1. La retribuzione degli ufficiali giudiziari si finanzia:
a) stipendio tabellare e retribuzione individuale di anzianità, con le
eventuali maggiorazioni, comprensivi della tredicesima mensilità, mediante i
proventi costituiti dai diritti che, sulla base del D.P.R. n. 1229/1959, gli
ufficiali giudiziari sono autorizzati ad esigere sugli atti e commissioni
inerenti al loro ufficio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4;
b) percentuale sui crediti recuperati dall'Erario: mediante il 15% sui crediti
recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle
somme introitate dall'Erario per effetto della vendita di corpi di reato;
c) 50% indennità di trasferta: con le modalità previste all'art. 5.
2. L'indennità integrativa speciale e l'indennità di amministrazione sono a
carico del bilancio dell'amministrazione.
3. Lo sviluppo economico di cui alla lettera d) dell'art. 2 ed i compensi di cui
alla lettera h) del medesimo articolo 2 sono regolati dalle previsioni contenute
nel CCNL del 16 febbraio 1999.
4. La quota dei proventi riscossi utilizzata per le finalità di cui al comma 1,
lett. a) è quantificata secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 1229/1959 ed è
al netto del 3% delle spese di ufficio e del 10% della tassa erariale.
Art. 4. - Minimo garantito.
1. Agli ufficiali giudiziari è garantito un trattamento economico minimo pari
alla somma delle voci di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2 del
presente CCNL.
2. I diritti riscossi dagli ufficiali giudiziari del singolo ufficio vengono
ripartiti tra il medesimo personale sulla base dei criteri previsti dalla
legislazione vigente.
3. Qualora la quota di diritti mensilmente spettanti non sia sufficiente a
coprire l'importo minimo garantito, la differenza è posta a carico del bilancio
dell'amministrazione secondo le disposizioni già in atto.
4. Laddove la quota di diritti annualmente spettanti sia superiore all'importo
minimo garantito, al singolo ufficiale giudiziario compete un importo pari al 5%
della differenza tra la somma spettante a titolo di proventi e l'importo minimo
garantito, comprensivo della tredicesima mensilità, così come attualmente
previsto dagli artt. 155 e 155-bis del D.P.R. 1229/1959.
Art. 5. - Indennità di trasferta.
1. Per ogni atto compiuto fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede
è dovuta all'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso di ogni spesa,
l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per
quello di ritorno nelle misure e con le procedure stabilite dal D.P.R. n.
1229/1959, in tutte le ipotesi ivi previste.
2. Le somme complessivamente riscosse dagli ufficiali giudiziari a titolo di
indennità di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascun
ufficiale giudiziario e detraibili ai sensi di legge, nella misura del 50%, sono
distribuite con le modalità previste dagli artt. 133 e successivi del D.P.R. n.
1229/1959.
Art. 6. - Percentuale sui crediti recuperati
dall'Erario.
1. La percentuale pari al 15% sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni
civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per
effetto della vendita dei corpi di reato, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b),
viene distribuita su base nazionale tra tutti gli ufficiali giudiziari
dell'ufficio inquadrati nella posizione economica B3 e nelle posizioni
economiche dell'area C, tenendo conto sia dei parametri ottenuti rapportando gli
stipendi tabellari delle singole posizioni economiche allo stipendio tabellare
della posizione economica B3, sia della presenza in servizio.
TITOLO TERZO
Art. 7. - Tempo di lavoro.
1. Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed
organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità
alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi loro affidati.
Art. 8. - Disposizioni particolari.
1. Gli ufficiali giudiziari, nel rispetto dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001,
continuano a svolgere le attività previste dal D.P.R. n. 1229/1959 e da
specifiche disposizioni di legge.
2. Sono confermate per tutta la durata del presente contratto le modalità di
corresponsione dei compensi derivanti da tali attività, ove spettanti.
Art. 9.
- Norme finali.
1. Per quanto non previsto dal presente CCNL, il rapporto di lavoro del
personale di cui all'art. 1 rimane regolato dalle pertinenti norme speciali
contenute nel D.P.R. n. 1229/1959 e dalle disposizioni dei Contratti Collettivi
Nazionali per il personale del comparto dei Ministeri, la cui disciplina sia
compatibile con il citato decreto e con la normativa di settore.
2. In sede di amministrazione verrà sottoscritto con i soggetti di cui all'art.
8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999 un apposito protocollo di intesa
riguardante la ricognizione delle norme speciali del D.P.R. n. 1229/1959 che
risultano essere disapplicate dai contratti collettivi nazionali. Tale
protocollo d'intesa verrà inviato all'Aran per essere inserito in un apposito
CCNL sulle disapplicazioni ai sensi degli artt. 69 e 71 del D.Lgs. n. 165/2001.