Il CCNL 24 aprile 2002 relativo alle norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari di cui all'art. 1, comma 2, del CCNL del personale del Comparto Ministeri sottoscritto in data 16 febbraio 1999.

 

  TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

  Art. 1. - Campo di applicazione.
1. Il presente CCNL si applica al personale con contratto a tempo indeterminato appartenente alla figura professionale dell'ufficiale giudiziario di cui al contratto integrativo sottoscritto presso il Ministero della Giustizia il 5 aprile 2000.
2. Nel testo del presente contratto il Ministero della Giustizia è indicato come "amministrazione".
3. Nel presente contratto il riferimento al D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive integrazioni e modificazioni è indicato come D.P.R. n. 1229/1959.

 

TITOLO SECONDO
TRATTAMENTO ECONOMICO

 

Art. 2. - Struttura della retribuzione.
1. Al personale di cui al presente CCNL competono le seguenti voci retributive:
a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità, comprensiva delle maggiorazioni previste;
c) indennità integrativa speciale;
d) sviluppo economico di cui all'art. 17 del CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999;
e) indennità di amministrazione;
f) 50% dell'indennità di trasferta, ove spettante;
g) percentuale sui crediti recuperati dall'erario, di cui al D.P.R. n. 1229/1959;
h) compensi di cui al Fondo unico di amministrazione ai sensi dell'art. 32 del CCNL - Comparto Ministeri - sottoscritto il 16 febbraio 1999, ove spettanti;
2. Agli ufficiali giudiziari, ove spettante, è corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della legge 13 maggio 1988, n. 153 e successive modificazioni.

 

Art. 3. - Finanziamento del sistema di retribuzione.
1. La retribuzione degli ufficiali giudiziari si finanzia:
a) stipendio tabellare e retribuzione individuale di anzianità, con le eventuali maggiorazioni, comprensivi della tredicesima mensilità, mediante i proventi costituiti dai diritti che, sulla base del D.P.R. n. 1229/1959, gli ufficiali giudiziari sono autorizzati ad esigere sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 4;
b) percentuale sui crediti recuperati dall'Erario: mediante il 15% sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita di corpi di reato;
c) 50% indennità di trasferta: con le modalità previste all'art. 5.
2. L'indennità integrativa speciale e l'indennità di amministrazione sono a carico del bilancio dell'amministrazione.
3. Lo sviluppo economico di cui alla lettera d) dell'art. 2 ed i compensi di cui alla lettera h) del medesimo articolo 2 sono regolati dalle previsioni contenute nel CCNL del 16 febbraio 1999.
4. La quota dei proventi riscossi utilizzata per le finalità di cui al comma 1, lett. a) è quantificata secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 1229/1959 ed è al netto del 3% delle spese di ufficio e del 10% della tassa erariale.

 

Art. 4. - Minimo garantito.
1. Agli ufficiali giudiziari è garantito un trattamento economico minimo pari alla somma delle voci di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2 del presente CCNL.
2. I diritti riscossi dagli ufficiali giudiziari del singolo ufficio vengono ripartiti tra il medesimo personale sulla base dei criteri previsti dalla legislazione vigente.
3. Qualora la quota di diritti mensilmente spettanti non sia sufficiente a coprire l'importo minimo garantito, la differenza è posta a carico del bilancio dell'amministrazione secondo le disposizioni già in atto.
4. Laddove la quota di diritti annualmente spettanti sia superiore all'importo minimo garantito, al singolo ufficiale giudiziario compete un importo pari al 5% della differenza tra la somma spettante a titolo di proventi e l'importo minimo garantito, comprensivo della tredicesima mensilità, così come attualmente previsto dagli artt. 155 e 155-bis del D.P.R. 1229/1959.

 

Art. 5. - Indennità di trasferta.
1. Per ogni atto compiuto fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede è dovuta all'ufficiale giudiziario, a titolo di rimborso di ogni spesa, l'indennità di trasferta. Tale indennità spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno nelle misure e con le procedure stabilite dal D.P.R. n. 1229/1959, in tutte le ipotesi ivi previste.
2. Le somme complessivamente riscosse dagli ufficiali giudiziari a titolo di indennità di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascun ufficiale giudiziario e detraibili ai sensi di legge, nella misura del 50%, sono distribuite con le modalità previste dagli artt. 133 e successivi del D.P.R. n. 1229/1959.

 

Art. 6. - Percentuale sui crediti recuperati dall'Erario.
1. La percentuale pari al 15% sui crediti recuperati dall'Erario, sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario per effetto della vendita dei corpi di reato, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), viene distribuita su base nazionale tra tutti gli ufficiali giudiziari dell'ufficio inquadrati nella posizione economica B3 e nelle posizioni economiche dell'area C, tenendo conto sia dei parametri ottenuti rapportando gli stipendi tabellari delle singole posizioni economiche allo stipendio tabellare della posizione economica B3, sia della presenza in servizio.

 

TITOLO TERZO

 

Art. 7. - Tempo di lavoro.
1. Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo di lavoro, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi loro affidati.

 

Art. 8. - Disposizioni particolari.
1. Gli ufficiali giudiziari, nel rispetto dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, continuano a svolgere le attività previste dal D.P.R. n. 1229/1959 e da specifiche disposizioni di legge.
2. Sono confermate per tutta la durata del presente contratto le modalità di corresponsione dei compensi derivanti da tali attività, ove spettanti.

 

Art. 9. - Norme finali.
1. Per quanto non previsto dal presente CCNL, il rapporto di lavoro del personale di cui all'art. 1 rimane regolato dalle pertinenti norme speciali contenute nel D.P.R. n. 1229/1959 e dalle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali per il personale del comparto dei Ministeri, la cui disciplina sia compatibile con il citato decreto e con la normativa di settore.
2. In sede di amministrazione verrà sottoscritto con i soggetti di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999 un apposito protocollo di intesa riguardante la ricognizione delle norme speciali del D.P.R. n. 1229/1959 che risultano essere disapplicate dai contratti collettivi nazionali. Tale protocollo d'intesa verrà inviato all'Aran per essere inserito in un apposito CCNL sulle disapplicazioni ai sensi degli artt. 69 e 71 del D.Lgs. n. 165/2001.


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