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Accordo integrativo di amministrazione relativo ai criteri generali per la concessione dei permessi studio retribuiti
LA PARTE PUBBLICA LE OO.SS.
Direzione generale del personale e della formazione
La Direzione generale del personale e della formazione e le Organizzazioni
sindacali sottoscritte
Visto l'art. 2 della Costituzione che garantisce i diritti inviolabili
dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali.
Visto l'art. 10 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/70) che prevede, in
capo ai lavoratori studenti, il diritto a turni di lavoro che permettano la
frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Visto l'art. 13 del CCNLI, sottoscritto in data 16.05.01, che disciplina
il diritto allo studio.
Visto l'art. 22-bis del Contratto integrativo del 1° CCNL il quale
stabilisce che possono essere concessi permessi studio anche per la
partecipazione a corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti
socialmente svantaggiati sul piano lavorativo.
I seguenti criteri per la concessione dei permessi studio
A tal riguardo i lavoratori interessati, entro il termine del 30 novembre di
ogni anno, presentano all'Ufficio in cui prestano servizio domanda di
concessione di permessi studio retribuiti da fruire nell'anno successivo,
secondo lo schema di cui all'allegato modello A),
e dichiarazione sostitutiva di certificazione, utilizzando
l'allegato modello B).
Le istanze pervenute dovranno essere tempestivamente trasmesse con apposito
elenco, a cura degli Uffici giudiziari, alla competente Corte d'Appello o
Procura Generale del rispettivo distretto.
I dipendenti in servizio presso i Commissariati per la liquidazione degli
usi civici invieranno le istanze alle competenti Corti d'Appello.
Per il personale in servizio presso la Corte Suprema di Cassazione, la
Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e il Tribunale
Superiore delle Acque Pubbliche le domande saranno inoltrate ai rispettivi
Uffici.
I dipendenti in servizio presso il Ministero (escluso il personale del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e quello del Dipartimento
per la Giustizia Minorile) presenteranno le domande presso le Direzioni
Generali di appartenenza che provvederanno a trasmetterle alla Direzione
Generale del Personale e della Formazione – Ufficio I.
Non si terrà conto di domande tardive, ad eccezione delle ipotesi di cause
non imputabili al dipendente o di corsi non prevedibili alla data del 30
novembre per le quali si procederà con le modalità di seguito
disciplinate.
Nel caso di corsi universitari o post universitari gli studenti debbono
aver superato tutti gli esami previsti dai programmi relativi agli anni
precedenti (art. 13 lett. a) e non essere mai stati iscritti come
ripetenti.
Lo studente universitario o post universitario che non abbia completato
nella sessione estiva il numero degli esami richiesti e che risulti
pertanto iscritto in corso sotto condizione, potrà produrre il piano di
studi dell'anno precedente e firmare una dichiarazione di impegno a
completare nella sessione autunnale/invernale gli esami previsti dallo
stesso, presentando la relativa certificazione, a pena di retrocessione
nella graduatoria (nella posizione prevista come studente non in regola
con gli esami) o di decadenza: in tale ultima ipotesi le ore di permesso
fruite verranno, a scelta del dipendente, convertite in aspettativa non
retribuita o recuperate.
Nell'ipotesi di corsi universitari o post universitari trovano
applicazione le condizioni di cui alla precedente lett. a) sia
relativamente al superamento degli esami previsti dai programmi relativi
agli anni precedenti, sia all'impegno di completarli nella sessione
autunnale/invernale.
In tale fattispecie rientrano gli studenti iscritti al 1° anno di
corso, i ripetenti, universitari e post universitari, ed i fuori corso
universitari.
Al fine di garantire lo spirito della norma contrattuale richiamata,
volta ad assicurare allo studente lavoratore, mediante la concessione
del beneficio di cui trattasi, il completamento di un corso di studi ed
il conseguimento, nel tempo debito, del relativo titolo, favorendo
prioritariamente i livelli di istruzione meno elevati, gli studenti
universitari saranno anteposti agli studenti che frequentino corsi
post-universitari o seconde lauree.
In considerazione del particolare status di studenti lavoratori dei
dipendenti aspiranti al beneficio, il predetto criterio sarà, tuttavia,
applicato oltre che per coloro che siano regolarmente in corso anche per
i fuoricorso ed i ripetenti entro i due anni.
Onde armonizzare tale criterio con le legittime aspettative degli altri
aspiranti, gli studenti universitari iscritti fuori corso dalla terza
annualità in poi seguono, nella graduatoria, tutti gli altri
dipendenti, con ordine via via crescente di annualità non in regola.
Nell'ambito delle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b) e c) la
precedenza è accordata preliminarmente, in linea con la ratio dell'art. 13,
a dipendenti che frequentino corsi di istruzione di base, sino ad arrivare a
livelli di istruzione superiore, nel seguente ordine:
In caso di parità nell'ambito delle singole fattispecie devono essere
preferiti coloro che non abbiano mai usufruito, per lo stesso corso, dei
permessi studio e, qualora sussista ulteriore parità, i dipendenti secondo
l'ordine decrescente di età.
Rientrano tra le Scuole di Specializzazione anche le Scuole biennali di
Specializzazione per le Professioni Legali istituite, ai sensi del comma
3 art. 16 D.Lgs 398/97, dalle università, sedi di facoltà di
giurisprudenza.
Nel personale in servizio devono essere computati i lavoratori in regime di
comando presso l'amministrazione della giustizia; i dipendenti in regime di
distacco o comando dovranno essere conteggiati, ai fini della determinazione
della percentuale distrettuale di permessi da assegnare, nella sede presso
la quale prestano effettivamente servizio.
Sulla base della graduatoria formata gli Uffici competenti, preso atto del
contingente loro assegnato, concedono, entro il 15 febbraio, i permessi
studio, dandone comunicazione, insieme alla graduatoria medesima, alle
organizzazioni sindacali e agli uffici giudiziari che dipendono da essi, che
provvederanno, a loro volta, a darne comunicazione ai dipendenti
interessati.
Nel caso di mutamenti, in corso d'anno, della sede di servizio, il permesso
verrà gestito nella sede in cui il dipendente sia chiamato a prestare la
propria attività lavorativa. L'Ufficio di destinazione provvederà in tal
caso ad acquisire da quello di provenienza del dipendente la relativa
documentazione da cui risulti il numero di ore di cui lo stesso abbia già
usufruito e le relative certificazioni.
Entro il termine del 15 marzo dovranno essere presentate, con le stesse
modalità sopraindicate, agli uffici di appartenenza le istanze da parte dei
dipendenti che intendono partecipare a corsi non prevedibili alla data del
30 novembre dell'anno precedente.
Le istanze presentate, unitamente a quelle pervenute fuori termine per causa
non imputabile al dipendente, saranno trasmesse, entro il 20 marzo, agli
Uffici competenti.
Questi ultimi provvederanno a comunicare, entro il 30 marzo, alla Direzione
Generale del Personale e della Formazione – Ufficio I, sia il numero di
dipendenti che, pur avendo presentato domanda, siano risultati in esubero
rispetto alla disponibilità di permessi assegnabili, sia il numero di
permessi eventualmente residuati per carenza di domande.
L'Amministrazione Centrale, preso atto di eventuali esuberi o residui su
base nazionale, questi ultimi determinatisi anche a seguito di rinuncia da
parte di lavoratori che si siano collocati in posizione utile in
graduatoria, provvederà, entro il 15 aprile, a ridistribuire, tra gli
Uffici competenti, i permessi ancora disponibili: in particolare, effettuata
la sommatoria di tutte le domande risultate in eccesso rispetto al
contingente assegnato e determinata la relativa percentuale corrispondente
ad ogni Ufficio, procederà, ad applicare la predetta percentuale al totale
dei permessi ancora da attribuire, determinando così il numero degli
ulteriori permessi concedibili sino al raggiungimento del fissato limite del
3%.
Nella gestione dei permessi residuati gli Uffici competenti dovranno, altresì,
tener conto sia delle domande presentate in ritardo per causa non imputabile
al dipendente, sia di quelle relative a corsi non prevedibili alla data del
30 novembre dell'anno precedente, pervenute, per tale ragione, fuori
termine, ma, in ogni caso, entro il 15 marzo, integrando le precedenti
graduatorie dei dipendenti collocati in posizione utile per la concessione
del beneficio.
In caso di mancata esibizione della predetta certificazione nei termini
previsti, l'amministrazione convertirà le ore usufruite a titolo di
permesso studio in aspettativa per motivi personali.
In tale ultima ipotesi i permessi recuperati potranno essere attribuiti agli
studenti aventi diritto, ma non assegnatari del beneficio, secondo la
graduatoria predisposta, eventualmente tramutando, anche in corso d'anno e
qualora ne sussistano i presupposti, i permessi personali fruiti dai
lavoratori.
Nel caso non vi siano, nella graduatoria in questione, domande in esubero
tali permessi verranno ridistribuiti su base nazionale secondo le modalità
sopra descritte.
I lavoratori studenti, ai quali siano già stati concessi i permessi studio
ex art. 13, potranno usufruire, altresì, dei permessi retribuiti di cui
all'art. 18, comma 1, del CCNL 1995, così come disposto dal comma 10
dell'art. 13.
I dipendenti collocati in aspettativa, concessa per il dottorato di ricerca,
non potranno usufruire di permessi studio retribuiti.
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