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Per dovere di informazione si pubblica lettera che alcuni colleghi C1 di Milano hanno trasmesso a: |
Al Ministero della Giustizia in persona de! Ministro
AI Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziari del Personale e dei Servizi.Direzione Generale del Personale e della Formazione
Al Presidente della Corte d'Appello di Milano
al Dirigente Unep di Milano
Oggetto: Circolare prot.VI / 1521 / 027.1 del 27/09/02
Si legge nella
circolare in oggetto che ci sarebbe interfungibilità tra le funzioni di
notificazione e di esecuzione svolte dagli addetti all’U.N.E.P. in quanto
"non appaiono ne citate ne distinte le funzioni di notificazione e quelle
di esecuzione degli atti che hanno finora differenziato i diversi profili
professionali degli Assistenti e dei
Collaboratori unep, che la stessa norma contrattuale ha inteso abrogare"(?)
(sic!).
In merito si rileva quanto segue:
L'art- 13 del CCNL, al punto 4, stabilisce che " ogni dipendente è inquadrato in base alla ex qualìfica e profilo professionale di appartenenza, nell1 area e nella posizione economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall'art.56 dei d.lgs. 29/93, tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza..... "
L'art.22, comma 3, del CCNL integrativo prevede che "il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto è inquadrato conformemente ai criteri di classificazione che seguono, con effetto automatico dalla stessa data, mediante collocazione nel settore, figura professionale, area e posizione economica secondo i rapporti di corrispondenza previsti per i profili professionali di riferimento in ciascuna posizione economica".
L'art.25 del CCNL integrativo nella parte relativa all’ U.G. b3 indica come figura professionale di riferimento quella dell'assistente unep.
Il legislatore del '90 (DPR 44) nel tracciare il profilo professionale dell'assistente unep, al punto 12) prevede che in caso di impedimento temporaneo di un collaboratore unep o, qualora, a giudizio del capo dell'ufficio giudiziario, lo richiedano le esigenze di servizio, può svolgere le funzioni del collaboratore unep escludendo gli atti di esecuzione, evidentemente in quanto riservati esclusivamente alle professionalità superiori.
L'art. 56 del d.lgs. 29/93 statuisce che "// prestatore di lavoro deve essere adibito olle mansioni per le. quali è staio assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettìve.................
Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr. per tutte sent.320/97, sent.1/99 e da ultimo sent. 194/02 allegata in estratto) l'accesso a funzioni superiori comporta "l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni più elevate ed è soggetto pertanto quale figura di reclutamento alle regole del pubblico concorso". (Punto 3 sent. Corte Cost.194/02).
In virtù di quest'ultimo principio, richiamato dalla citata sentenza 194/02 della Corte Costituzionale, pronunciatasi proprio a seguito di un ricorso dei rappresentanti della Dirigenza statale, si è giunti alla completa paralisi dei corsi di riqualificazione.
Se il Capo dipartimento dott. Cerrato intende ignorare tutto ciò e giunge
ad affermare, come pare di aver capito, che l'unica discriminante che
differenzia attualmente, a seguito della sottoscrizione del contratto
collettivo, l'ex collaboratore unep dall'ex assistente unep. è il solo
riconoscimento delle funzioni direttive delle due l'una: o per la stragrande
maggioranza degli ufficiali giudiziari di area C, essendo adibiti in maniera
permanente e continuativa alla soia attività di esecuzione ( a Milano su una
pianta organica di 60 collaboratori unep, peraltro di recente notevolmente
ampliata, solo 6 di questi, compreso il dirigente unep, sono preposti alla
direzione di un ufficio), si è verifìcato un appiattimento delle mansioni
verso il basso, essendo
l'attività di esecuzione, secondo l'interpretazione del dott. Cerrato non più
prerogativa esclusiva desii ex collaboratori unep ma aperta anche agli ex
assistenti;
oppure si vuole, con tale interpretazione, promuovere gli ex assistenti unep allo svolgimento di mansioni superiori, in quanto finora riservate ai soli ex collaboratori.