UNIONE ITALIANAUFFICIALIGIUDIZIARI
Relazione di GENNARO MARINO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
U.N.E.P.presso la Corte di Appello
di ROMA
Signor
Sindaco, Signori Consiglieri, Signore e Signori tutti.
Ormai
è un fatto storico: in Italia l’Amministrazione della Giustizia avrà un
proprio dominio, nel quale saranno raccolte tutte le risorse telematiche
(hardware e software) con le quali tratterà le attività di dati, di servizi,
di comunicazioni e di procedure.
E’
stato pubblicato, infatti, nello
scorso 17 aprile il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel
processo civile, in quello amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni
giurisdizionali della Corte dei Conti.
Tale decreto definisce sistema
informatico civile l’insieme delle risorse, che l’Amministrazione della
Giustizia utilizzerà per trattare il processo civile in via informatica e
telematica.
Il sistema sarà strutturato in modo da
assicurare l’individuazione dell’ufficio giudiziario e del procedimento,
l’individuazione del soggetto che inserisce, modifica o comunica l’atto,
l’avvenuta ricezione della comunicazione dell’atto, l’automatica
abilitazione del difensore e dell’Ufficiale Giudiziario ad operarvi.
I difensori delle parti, infatti, e gli Ufficiali Giudiziari sono gli unici professionisti che
vi potranno accedere attivamente per svolgere tutte le operazioni
rispettivamente consentite loro dal citato D.P.R. 123/2001.
Le
regole tecnico-operative per il suo funzionamento, la sua gestione, l’accesso
dei difensori delle parti e degli Ufficiali Giudiziari saranno successivamente
stabilite dal Ministro della Giustizia con proprio decreto e dopo aver sentito
l’Autorità per l’informatica nella
Pubblica Amministrazione (A.I.P.A.).
Il principio fondamentale stabilito dal
decreto in esame è che tutti gli atti ed i provvedimenti del processo civile
possono essere compiuti, redatti, comunicati e notificati come documenti
informatici e, in tal caso, devono essere sottoscritti
con la cosiddetta firma digitale.
Questa,
in effetti, è l’equivalente
elettronico della firma autografa su carta, ne ha lo stesso valore legale,
garantisce l’assoluta sicurezza dell’atto o documento da eventuali
contraffazioni ed è il risultato di una procedura informatica prevista e
disciplinata dal D.P.R. 513/97, che è stato abrogato e sostituito dal Testo
Unico contenuto nel D.P.R. 445/00, ma stranamente richiamato dall’ultimo
D.P.R. 123/01.
La firma digitale non solo vale come la
sottoscrizione autografa su supporto cartaceo, ma sostituisce anche, ad ogni
fine previsto dalla normativa vigente, l’apposizione di sigilli, punzoni,
timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
La normativa sulla
firma digitale è ancora in piena
evoluzione, in quanto la Direttiva Europea 1999/93/CE fissa il termine del
19 luglio 2001, entro il
quale l’Italia dovrà adeguarsi al quadro giuridico comunitario di
riferimento. In tale direttiva si parla di firma elettronica, indipendentemente
dalla tecnologia, ma si distingue tra una firma elettronica basata su un
semplice certificato, emesso da un Ente Certificatore non registrato
nell’Elenco Pubblico dei Certificatori, e una firma elettronica avanzata,
ovvero basata su certificato “avanzato”, emesso cioè da un Certificatore
registrato.
La firma digitale, secondo l’attuale
normativa italiana, è fondata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia,
una pubblica ed una privata. Essa consente
al sottoscrittore, tramite la chiave privata, di rendere manifesta
l’autenticità del documento informatico inviato
e, successivamente, al destinatario, tramite la chiave pubblica, di
verificarne la provenienza e l’integrità di con assoluta sicurezza.
Quindi con la firma digitale si
raggiungono tre obiettivi:
-
Autenticità:
con la sottoscrizione digitale si ha la certezza dell’identità del
sottoscrittore;
-
Integrità:
il documento informatico sottoscritto digitalmente non è stato certamente
modificato in alcun modo dopo l’apposizione della firma, perché sottoposto a
cifratura o crittografia con l’algoritmo di hash;
-
Non
ripudio: il documento informatico digitalmente sottoscritto ha la piena validità
legale e non può essere ripudiato dal sottoscrittore.
Il funzionamento è il seguente:
Una Certification
Autority, o meglio un Ente Certificatore garantisce a ciascun titolare di firma
digitale di poter disporre di una coppia di chiavi, una privata -
segreta e di solito custodita su
una smart card, una tessera di plastica, nella quale è inserito un
microcircuito dotato di memoria o un microprocessore o tutti e due, che può
essere letta da un lettore ottico collegato con il computer, e protetta da un
codice di accesso (PIN), e l’altra pubblica, custodita e pubblicata
dall’Ente Certificatore.
Tra i certificatori
privati ha acquisito già un posto di rilievo Postecom S.p.a. del gruppo Poste
Italiane S.p.a., seguita dalla BNL, mentre per i soggetti che utilizzano la Rete
Unitaria della Pubblica Amministrazione (R.U.P.A.), è stato istituito il Centro
Tecnico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, iscritto nell’Elenco
Pubblico dei Certificatori, tenuto dall’A.I.P.A., il quale,
avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 62 del D.P.C.M. 8/2/99,
ha scelto di utilizzare i servizi offerti da un Certificatore ufficiale privato,
che dopo una procedura concorsuale è risultato essere proprio Postecom S.p.a.
L’Autority
della certificazione, se ci si consente di usare tale espressione, rilascia il
certificato di firma digitale, attesta l’identità del titolare della firma,
pubblica ed aggiorna gli elenchi
dei certificati sospesi o revocati.
I
certificati per la firma digitale dei funzionari della Pubblica Amministrazione
saranno forniti dal Centro Tecnico della Presidenza del Consiglio.
Ai
pubblici funzionari, che hanno potere di firma nell’Amministrazione di
appartenenza e che compileranno la
“Domanda di Certificazione”, sarà fornito un kit per l’attivazione della
firma digitale.
Tale
kit comprende: una smart-card crittografica personalizzata, un
lettore/scrittore di smart-card, un’applicazione software di firma, verifica
di firma, cifratura e decifratura di file.
Le
Amministrazioni potranno anche usare al posto della smart-card una USB-Key, che
è un dispositivo di firma digitale sicuro ed alternativo alla stessa smart-card,
avente forma di chiave elettronica inseribile in una porta USB, facilmente
disponibile sui Personal Computer.
Quando
non è possibile sottoscriverli con la firma digitale, gli atti ed i
provvedimenti processuali civili devono essere sottoscritti con firma autografa
ed inseriti nel fascicolo cartaceo, ma una loro copia informatica è inserita
nel fascicolo informatico, formato e tenuto dal funzionario di cancelleria
secondo le regole stabilite dall’art. 36 delle norme di attuazione del Codice
di procedura civile.
Quando
dal regolamento dettato dal DPR 123/01 non è espressamente prevista la
sottoscrizione digitale del documento informatico, allora la firma è sostituita
dalla semplice indicazione del nominativo del soggetto
procedente, così come prevede l’art. 3, comma 2, del D. L.vo 12.02.93,
n. 39.
E’
previsto che siano sottoscritti con la firma digitale: 1) il
processo verbale d’udienza, redatto come documento informatico; 2) la
costituzione in giudizio o l’iscrizione a ruolo, fatta dalla parte e/o suo
difensore per via telematica, trasmettendo alla Cancelleria la copia informatica
della procura alle liti, certificata conforme all’originale dallo stesso
difensore con la propria firma digitale; 3) l’indice degli atti e dei
documenti probatori (atti aventi efficacia probatoria ai sensi del C.C. e del
C.P.C.) offerti dalle parti e prodotti non solo per via telematica, ma anche
mediante il deposito in Cancelleria su supporto informatico, la cui integrità
deve essere attestata dal difensore con la firma digitale; 4) il fascicolo
informatico da parte del cancelliere appena avvenuta la precisazione delle
conclusioni; 5) la relazione del C.T.U., prevista dall’art. 195 del C.P.C.; 6)
la minuta della sentenza o la sentenza stessa redatta come documento informatico
(sia dal Magistrato che dal cancelliere); 7) la notificazione di atti.
Quest’ultima e la comunicazione del
biglietto di cancelleria possono essere eseguite per via telematica, non solo
attraverso il sistema informatico civile, ma anche direttamente
all’indirizzo elettronico.
Per
quest’ultimo s’intende l’identificatore di una risorsa fisica o
logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici.
Per
il difensore l’indirizzo elettronico è quello comunicato dallo stesso
al proprio Consiglio dell’Ordine e da quest’ultimo tempestivamente
comunicato al Ministero della Giustizia, mentre per gli esperti e gli ausiliari
del giudice è quello comunicato dagli stessi ai propri ordini professionali o
agli albi dei consulenti presso i tribunali.
Per tutti gli altri soggetti diversi da
quelli fino ad ora elencati l’indirizzo elettronico è quello dichiarato al
Certificatore della firma digitale al momento dell’attivazione della procedura
della medesima firma, se esso risulta disponibile nel relativo certificato.
I predetti indirizzi elettronici, nonché
quelli degli Uffici Giudiziari e degli Uffici Notifiche (UNEP) sono consultabili
in via telematica secondo le modalità che il più volte precitato decreto
stabilirà.
La delegificazione
delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici
giudiziari è prevista ed attuata in virtù della legge 2 dicembre 1991, n. 399.
Non
v’è dubbio che anche ai registri, previsti dall’art. 116 del D.P.R. 15
dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari) ed attualmente
in parte informatizzati, sono applicabili le norme del D.M. 27 marzo 2000, n.
264, il quale regolamenta la tenuta
dei registri informatizzati presso gli uffici giudiziari, ovvero di tutti i
registri previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti, comunque
connessi all’espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti
dall’Amministrazione della Giustizia.
Per quanto riguarda la
loro tenuta, la consultazione delle informazioni contenutevi ed il rilascio di
copie, estratti e certificati relativi, la scelta delle persone autorizzate ad
operarvi, gli obblighi circa la loro conservazione e custodia vale quanto
previsto per i registri tenuti a cura delle cancellerie e segreterie presso gli
uffici giudiziari.
L’art.
104 dell’Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari prevede che l’Ufficiale
Giudiziario è autorizzato a ricevere le richieste regolarmente pervenutegli a
mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, qualora le medesime
provengano da un ufficio postale di un Comune o mandamento diversi da quello in
cui egli risiede.
L’art.
6 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, invece, per l’accettazione della
richiesta di notificazione per via telematica non prevede alcuna condizione.
La
parte, che non conosce l’indirizzo elettronico dell’Ufficio NEP che deve
procedere alla notifica, consulterà
anche per via telematica gli appositi registri presso il Ministero della
Giustizia secondo le modalità operative che saranno stabilite nel decreto
previsto dall’art. 3 del D.P.R. sopra citato.
Ricevuta
la richiesta di notifica l’Ufficiale Giudiziario provvede agli adempimenti
previsti dall’Ordinamento, vale a dire che iscrive la richiesta
nell’apposito cronologico e nel
registro delle richieste, che pervengono per via telematica, e, se eventualmente
la parte avesse effettuato un deposito per via telematica,
ne fa annotazione nel registro per i depositi di somme.
Il registro non è
previsto da alcuna norma attualmente, ma potrà essere adottato per analogia o
per prassi o per mera opportunità.
In
questi casi i registri di cui si parla saranno tutti informatizzati.
Quindi,
l’Ufficiale Giudiziario procede alla notificazione dell’atto per via
telematica, se il destinatario non risiede nel Comune dove ha sede il suo Ufficio e se la parte non ne
richiede la notificazione a mani.
Ai sensi dell’art. 1
Legge 20.11.82, n 890 e dell’art. 12 del D.P.R.
513/97 la trasmissione del documento informatico per via telematica, con
modalità che assicurino l’avvenuta consegna, equivale alla notificazione per
mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
Se
il destinatario dell’atto, invece, trovasi nel Comune dove ha sede il suo
Ufficio, l’Ufficiale Giudiziario procede alla relativa notificazione ai sensi
dell’art 138 e seguenti, perché nonostante le nuove tecnologie la notifica a
mani proprie resta pur sempre la regina delle notificazioni, in quanto offre
maggiori garanzie sia allo stesso notificando sia al notificante circa
l’effettiva e sicura ricezione dell’atto.
Sottoscritto
dalla parte istante con la sua firma digitale, l’atto sarà corredato della
relazione di notificazione dell’Ufficiale Giudiziario, il quale a sua volta la
sottoscriverà con la sua firma digitale ed invierà il tutto al destinatario
della notifica tramite il sistema informatico civile oppure direttamente al suo
indirizzo elettronico.
Non
è ancora possibile descrivere come effettivamente avverrà la notificazione per
mezzo del sistema informatico civile, non essendo ancora stato emanato il
decreto del Ministero della Giustizia circa le regole tecnico-operative
per il funzionamento e la gestione dello stesso.
Non
si è lontani dalla verità, però, prevedendo che, una volta redatta la relazione di notifica ed
apposta la firma digitale dell’Ufficiale Giudiziario procedente, l’atto sarà
inviato ad un centro elaborazione di Poste Italiane S.p.a o di altra società
privata (proprio in questi giorni è stato posto fine al monopolio di Poste
Italiane S.p.a. per la consegna della posta telematica in Italia), che lo farà
pervenire nelle forme degli atti giudiziari al destinatario, restituendo
immediatamente per via telematica l’avviso di ricevimento al mittente,
specificatamente indicato dall’Ufficiale Giudiziario procedente.
Per
la notifica all’indirizzo elettronico del destinatario, l’Ufficiale
Giudiziario, una volta redatta la relazione di notifica ed appostavi la firma
digitale, spedirà direttamente l’atto tramite un e-mail.
Il
messaggio, quindi, sarà inviato al server dell’Ufficio NEP procedente e da
questi trasmesso al server del destinatario, il quale potrà poi scaricarlo
dalla sua casella postale elettronica ed entrarne definitivamente in possesso.
All’Ufficiale
Giudiziario procedente perverrà per via telematica un messaggio
da parte del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, ovvero
da parte del server del destinatario, nel momento in cui quest’ultimo avrà
l’atto notificato nella sua disponibilità (rectius nella sua casella
elettronica).
La
notificazione si ha per eseguita alla data riportata nel predetto messaggio o
ricevuta di consegna. Ciò vale solo per le notificazioni eseguite dagli
Ufficiali Giudiziari e per le comunicazioni eseguite dalla Cancelleria.
Non
è difficile essere profeta nel prevedere che tale normativa sarà certamente
oggetto di esame della Corte Costituzionale, in quanto il meccanismo della
ricezione da parte del destinatario potrebbe non dare la garanzia di una
effettiva ricezione dell’atto, ma rivelarsi solo presuntiva.
Per gli altri notificatori la
notificazione si ha per eseguita alla data apposta dal notificatore alla
ricevuta di consegna mediante la cosiddetta procedura di validazione temporale,
che è il risultato della procedura informatica, con
cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un
orario opponibili ai terzi.
A
questo punto l’Ufficiale Giudiziario, eseguiti gli adempimenti di rito sul
cronologico ed i registri, potrà restituire l’atto notificato alla parte
richiedente sempre per via telematica.
Alla
parte potrà, poi, successivamente restituire, anche per la via telematica e se
richiesto, l’eventuale residuo della somma depositata per la notificazione.
Quando
la notifica deve avvenire a mani per disposizione di legge o per volontà della
parte, l’Ufficiale Giudiziario trarrà dall’atto ricevuto per via telematica
una copia su supporto cartaceo,
ne attesterà la conformità all’originale, vi allegherà un duplicato del
documento informatico e procederà a norma degli articoli 138 e seguenti del
codice di procedura civile.
L’analfabetismo
telematico è più diffuso di quanto si immagini e bisogna dare atto che la
Pubblica Amministrazione sta attualmente investendo enormi capitali in questa
opera di alfabetizzazione informatica. Con quali risultati, però, è sotto gli
occhi di tutti.
Infatti,
si può ben affermare, senza tema di smentita, che non tutti i pubblici
dipendenti stanno approfittando di questa occasione per rendere il proprio
servizio più efficiente a vantaggio del cittadino italiano.
Gli
Ufficiali Giudiziari italiani, in questi mesi, potranno dimostrare la loro
professionalità e preparazione e, con sacrifici anche economici personali,
impadronirsi dei moderni strumenti telematici ed essere in prima linea e ben
agguerriti per affrontare la sfida della telematica nel processo civile.
Solo
così dimostreremo che la scelta della libera professione per questa figura non
è un salto nel buio.
La data d’inizio della nuova avventura telematica è il 2 gennaio 2002.
Gennaro Marino