SENATO DELLA REPUBBLICA
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DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del Senatore Magnalbò
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2004
(Stato giuridico)
1. È istituita la professione intellettuale dell’ufficiale giudiziario.
2. Gli
ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali, ausiliari dell’ordine
giudiziario, con il compito di espletare e formare gli atti loro demandati dalle
leggi vigenti e dai regolamenti, nonché di attribuire a tali atti pubblica
fede, conservarne o curarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e
gli estratti.
3. Per esercitare la professione di ufficiale
giudiziario è necessaria la nomina e l’iscrizione nella tabella di cui
all’articolo 22.
(Attribuzioni)
1. L’ufficiale giudiziario è organo di giurisdizione ed esercita le proprie attribuzioni su impulso di parte nelle materie per le quali ha autonoma competenza esclusiva, prevista oltre che dalla presente legge, dagli altri provvedimenti normativi e regolamentari vigenti in materia civile, commerciale, procedurale e stragiudiziale. Può altresì procedere all’espletamento delle funzioni proprie del giudice, ove queste siano delegabili, su delega di quest’ultimo e su impulso di parte privata.
2. Sono riservati all’ufficiale giudiziario con competenza esclusiva i seguenti atti:
a) verbale di esecuzione forzata o per espropriazione con le prerogative di cui agli articoli 482 e 519 del codice di procedura civile, per consegna o rilascio o per obbligo di fare con le attribuzioni di cui agli articoli 612 e seguenti del codice di procedura civile;
b)
verbale di estinzione del procedimento esecutivo per avvenuto pagamento nelle
mani del procedente o per transazione novativa tra le parti, con effetti
sostanziali e processuali;
c) verbale delle operazioni di
vendita mobiliare, conseguenti al procedimento di espropriazione forzata o a
procedure fallimentari, nonché la redazione del progetto e della distribuzione
della somma ricavata;
d) verbale di attuazione dei
provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori e nunciatori;
e) verbale di constatazione, ove
richiesto dalla parte, anche con effetto estintivo dell’esecuzione o
sostitutiva del titolo originario in caso di constatazione della pretesa
assistita dal titolo esecutivo;
f) verbale di formazione di
titolo esecutivo stragiudiziale, per ricognizione di debito su interpello
apposito dell’ufficiale giudiziario che procede alla significazione del
precetto speciale fondato sui presupposti probatori di cui agli articoli 633 e
seguenti del codice di procedura civile;
g) la notificazione in tutte le
forme previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale,
anche a mezzo fax o invio telematico, ove previsto dalla vigente normativa;
h) atto di significazione con
redazione del relativo verbale nel domicilio del destinatario ovvero ovunque
egli venga rinvenuto;
i) levata di protesto dei titoli
cambiari e assegni bancari ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669,
del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e della legge 12 giugno 1973,
n. 349, e successive modificazioni;
l) verbale di offerta reale o
per intimazione;
m) verbale di descrizione
dell’oggetto costituente contraffazione di brevetto;
n) certificazione e attestazione
di autenticità di dichiarazioni testimoniali, relazioni peritali e atti
destinati all’utilizzo nel processo, nonché la certificazione di fatti e
situazioni dallo stesso constatati in qualità di pubblico ufficiale;
o) ricezione della dichiarazione
del terzo prevista dall’articolo 547 del codice di procedura civile;
p) nomina a sequestratario ai
sensi dell’articolo 1216 del codice di procedura civile e dell’articolo 79
delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, nonché amministratore
giudiziario dei beni sequestrati, delle aziende e degli immobili pignorati.
(Ulteriori attribuzioni)
1. Oltre alle funzioni demandategli dalla normativa vigente, l’ufficiale giudiziario può, su nomina d’ufficio o ad istanza di parte:
a) essere nominato consulente tecnico, perito, arbitro o commissionario;
b)
procedere alle operazioni di vendita immobiliare conseguenti al procedimento di
espropriazione forzata o a procedure fallimentari, con redazione del progetto e
della distribuzione della somma ricavata;
c) effettuare stime e
valutazioni;
d) redigere inventari;
e) ricevere atti di
asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti
scritti;
f) procedere ad atti di
interpellanza pubblici e privati con valore probatorio;
g) essere nominato curatore
fallimentare o custode giudiziario di beni sequestrati, aziende e immobili
pignorati.
h) attestare l’autenticità
delle riproduzioni di atti e documenti su richiesta di privati, nonché la
veridicità della firma apposta;
i) svolgere tutte le altre
attività deferite dalla legge alle attribuzioni dell’ufficiale giudiziario.
Articolo 4.
(Poteri dell’ufficiale giudiziario)
1. All’ufficiale giudiziario, nell’esercizio delle sue funzioni, sono conferiti, oltre ai poteri attribuitigli dalla legge ai sensi dell’articolo 513 del codice di procedura civile e dalla qualità di pubblico ufficiale, anche i seguenti compiti:
a) potere ispettivo con accesso all’anagrafe tributaria e a tutte le banche dati, ove reso necessario nell’espletamento dell’incarico affidatogli e per l’assunzione delle informazioni necessarie alla realizzazione del titolo;
b)
facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto
necessario, con potere di direzione e coordinamento nel corso delle operazioni
richieste;
c) potere di ricorrere al «fermo
amministrativo» dei beni descritti nei pubblici registri.
Articolo 5.
(Doveri e deontologia)
1. La professione di ufficiale giudiziario deve essere esercitata con indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà, imparzialità e discrezione.
2. Rientrano tra i doveri primari dell’ufficiale giudiziario:
a) arricchire costantemente il proprio patrimonio tecnico-culturale;
b)
rispettare il segreto e la discrezione professionale;
c) garantire la segretezza dei
dati e delle informazioni acquisite nell’esercizio dei poteri di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a).
(Organi collegiali di gestione e controllo)
1. È istituito il consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari, con sede in Roma, presso il Ministero della giustizia, di seguito denominato «consiglio nazionale».
2. Il
consiglio nazionale è designato quale autorità centrale dello Stato, per tutti
gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio,
del 29 maggio 2000, e dalla Convenzione de L’Aja del 15 novembre 1965, resa
esecutiva con legge 6 febbraio 1981, n. 42.
3. Il consiglio nazionale si articola in consigli
distrettuali, con sede presso le corti di appello.
(Organico)
1. Il numero degli ufficiali giudiziari determinato in sede di prima attuazione della presente legge può essere adeguato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della medesima, su proposta del consiglio nazionale, previa consultazione dei consigli distrettuali, con decreto del Presidente della Repubblica.
2. La tabella definitiva che determina il numero e le sedi degli ufficiali giudiziari, su proposta del consiglio nazionale, può essere riveduta e, ove occorra, modificata con decreto del Ministro della giustizia ogni dieci anni. Tale periodo può essere abbreviato quando ne sia dimostrata la necessità.
(Competenza territoriale)
1. L’ufficiale giudiziario, su richiesta di parte privata, può esercitare le sue funzioni su tutto il territorio di competenza del consiglio distrettuale.
2. Il
territorio di competenza di cui al comma 1, con provvedimento del consiglio
distrettuale, può essere suddiviso, ai soli fini operativi e organizzativi, in
zone territoriali. In tale ipotesi la competenza territoriale dell’ufficiale
giudiziario per l’esecuzione di atti richiesti dall’autorità giudiziaria.
nonchè di atti richiesti dall’autorità centrale, è limitata a tale zona.
3. I provvedimenti di assegnazione o sostituzione per
assenza non volontaria o per impedimento degli ufficiali giudiziari, sono di
competenza del consiglio distrettuale e regolamentati dal consiglio nazionale.
(Tariffario)
1. L’ufficiale giudiziario ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell’esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorari, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.
2. La
tariffa professionale relativa agli onorari, ai diritti accessori e alle spese
dovute a rimborso è deliberata ogni biennio dal consiglio nazionale ed
approvata dal Ministro della giustizia, ivi comprese le tariffe spettanti, per
attività che rivestono carattere eccezionale o svolte con urgenza.
3. Per gli atti materia civile, a debito ed
amministrativa, su richiesta di una amministrazione dello Stato, le spese ed i
diritti accessori per ciascun atto devono essere anticipati dallo Stato.
(Concorso e nomina)
1. La nomina a ufficiale giudiziario e l’abilitazione all’esercizio della professione, si conseguono solo con il superamento del relativo concorso.
2. Il
concorso a posti di ufficiale giudiziario è indetto con decreto del Ministro
della giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non meno di due mesi prima
della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
3. Possono essere ammessi agli esami di ufficiale
giudiziario coloro che alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per
la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) certificato di idoneità rilasciato dal competente consiglio distrettuale;
b)
età non inferiore a ventuno anni;
c) laurea in giurisprudenza.
4. La domanda deve essere presentata al consiglio nazionale ed è da questo istruita e, verificatane la completezza formale, è trasmessa entro venti giorni dalla scadenza del termine di presentazione al Ministero della giustizia.
(Concorso per la nomina
a ufficiale giudiziario)
1. La commissione di esame è nominata con decreto dal Ministro della giustizia, ed è composta da due magistrati con la qualifica di consigliere di Cassazione e da cinque ufficiali giudiziari di cui due membri del consiglio nazionale e gli altri tre membri del Consiglio distrettuale.
2. Sono
nominati altresì componenti supplenti un magistrato con la qualifica non
inferiore a magistrato di corte di appello e due ufficiali giudiziari scelti fra
i membri dei consigli distrettuali.
3. L’esame di concorso consta di tre prove scritte e
di una prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché nozioni di
diritto e procedura penale, diritto della navigazione, diritto fallimentare,
industriale, amministrativo, tributario; ordinamento degli ufficiali giudiziari
e competenze loro attribuite dalle leggi vigenti e dai regolamenti.
4. Le materie oggetto dell’esame di concorso, nonché
le modalità ed i termini del suo svolgimento sono disciplinate con decreto del
Ministro della giustizia, previo parere del consiglio nazionale entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Esercizio delle funzioni)
1. L’ufficiale giudiziario assume le sue funzioni entro il termine stabilito dal consiglio nazionale, previa immissione in possesso delle funzioni davanti al presidente del consiglio distrettuale competente. Qualora egli non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.
2. L’ufficiale giudiziario, a garanzia di eventuali danni cagionati nell’esercizio delle sue funzioni, è tenuto a contrarre idonea polizza assicurativa con un massimale determinato e adeguato ogni dieci anni dal consiglio nazionale.
(Studi associati)
1. Gli ufficiali giudiziari domiciliati nello stesso circondario, possono esercitare la loro attività con le seguenti forme sociali:
a) società nelle quali ogni associato conserva la propria attività e indipendenza, ma che in comune ha solo le spese di amministrazione dell’ufficio;
b)
associazione di due o più ufficiali giudiziari, con un massimo di cinque soci,
che hanno in comune, oltre a quanto indicato alla lettera a), tutte le loro
attività. Ogni ufficiale giudiziario associato resta disciplinarmente e
penalmente responsabile per i fatti commessi nel compimento del suo ministero,
essendo l’associazione solo civilmente responsabile;
c) società interprofessionali,
che consentono all’ufficiale giudiziario di associarsi con altri pubblici
ufficiali.
2. Tutte le associazioni di cui al comma 1 devono essere autorizzate dal consiglio nazionale, previo parere dei consigli distrettuali.
Articolo 14.
(Istituzione della cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli ufficiali giudiziari)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli ufficiali giudiziari, di seguito denominata «cassa nazionale».
2. Alla
cassa di cui al comma 1 sono iscritti di diritto e obbligatoriamente tutti gli
ufficiali giudiziari che esercitano effettivamente e continuativamente la
professione, a decorrere dalla sua istituzione.
3. L’iscrizione alla cassa avviene d’ufficio ed a
cura del consiglio distrettuale.
Articolo 15.
(Contributi)
1. Il contributo che gli ufficiali giudiziari devono corrispondere alla cassa nazionale di cui all’articolo 14 è:
a) soggettivo ovvero in ragione del 10 per cento sugli onorari percepiti per ogni atto eseguito;
b) integrativo, ovvero ripetibile ai clienti e determinato nel 3 per cento sull’importo versato per la prestazione.
Articolo 16.
(Attribuzioni della cassa nazionale)
1. La cassa nazionale provvede:
a) alla corresponsione di assegni di integrazione a favore degli ufficiali giudiziari in attività, con riferimento al reddito medio annuo dell’ufficiale giudiziario;
b) alla corresponsione del trattamento di quiescenza.
2. L’assegno di integrazione è concesso anche per l’intero anno per interruzioni dal servizio dovute ad aspettativa per malattia o altro impedimento non dipendente dalla volontà dell’ufficiale giudiziario.
3.
Durante il periodo di interruzione dell’esercizio della professione dovuto a
procedimento penale o disciplinare, spetta l’assegno di integrazione ridotto
alla metà, con diritto a ricevere l’altra metà, a carico dello Stato, nel
caso in cui il procedimento non si concluda con sentenza di condanna o con
l’applicazione di una sanzione disciplinare.
4. La richiesta dell’assegno integrativo è presentata
da ogni ufficiale giudiziario al consiglio distrettuale, che provvede a
trasmetterla alla cassa nazionale, previo parere motivato e circostanziato circa
l’accoglimento o il rigetto della stessa.
5. Il consiglio distrettuale e la cassa nazionale
possono esercitare controlli con i mezzi che ritengono più opportuni al fine di
accertare la sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell’integrazione.
(Ricongiunzione)
1. L’ufficiale giudiziario ha facoltà di ricongiungere, agli effetti della pensione, il periodo di tempo durante il quale ha esercitato le funzioni ai sensi dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.
2. La domanda di ricongiunzione di cui al comma 1 deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di cessazione dell’attività, direttamente alla cassa nazionale.
Articolo 18.
(Soggetti professionali: praticanti)
1. I praticanti sono coloro che risultano iscritti in un albo speciale tenuto presso il consiglio distrettuale degli ufficiali giudiziari e, nel compimento degli atti previsti dalla legge, sono equiparati ai pubblici ufficiali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale.
2. Ad ogni ufficiale giudiziario non possono essere assegnati più di quattro praticanti.
Articolo 19.
(Disposizioni sul praticantato)
1. Il praticantato dura ventiquattro mesi al termine dei quali il consiglio distrettuale rilascia il certificato di idoneità di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a)
2. Se il
praticante non ha raggiunto un livello richiesto, il presidente del consiglio
distrettuale può prolungare il praticantato per il tempo necessario.
3. È consentito al praticante, già in possesso del
certificato di idoneità, di proseguire la collaborazione con l’ufficiale
giudiziario, conservando le stesse attribuzioni riconosciute all’articolo 20.
4. Il praticante, ove ricorrano motivi valutati e degni
di tutela dal consiglio distrettuale, può fare domanda al consiglio stesso di
proseguire il praticantato presso un altro ufficiale giudiziario disponibile.
5. Per il praticante che interrompe la pratica per
motivi imputabili all’ufficiale giudiziario, il consiglio distrettuale può
disporre la prosecuzione del praticantato presso un altro ufficiale giudiziario
disponibile, anche in soprannumero.
6. La cancellazione del praticante dall’albo avviene
d’ufficio.
Articolo 20.
(Attribuzioni del praticante)
1. Il praticante ha facoltà di assistere a tutte le operazioni che l’ufficiale giudiziario ritiene utili alla qualificazione della professione del praticante stesso. Egli collabora con l’ufficiale giudiziario a tutte le attività di studio e ricerca.
2. Il praticante può essere delegato dall’ufficiale giudiziario a procedere alle seguenti operazioni:
a) esecuzioni mobiliari fino ad un valore di competenza stabilito dal Consiglio nazionale e deliberato ogni biennio;
b)
inventari in occasione di esecuzione di sfratto, con atto separato;
c) notificazioni di qualsiasi
natura;
d) presentazione della cambiale
e dei titoli equipollenti e relativo atto di protesto, con le stesse modalità e
responsabilità del presentatore di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno
1973, n. 349.
Articolo 21.
(Potere disciplinare)
1. Il potere disciplinare sugli ufficiali giudiziari spetta esclusivamente al consiglio nazionale, mentre il potere di sorveglianza e di vigilanza spetta all’autorità giudiziaria e al Ministero della giustizia.
Articolo 22.
(Tabella unica nazionale dell’organico di ufficiale giudiziario)
1. I ruoli degli ufficiali giudiziari di cui all’ordinamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono soppressi.
2. In
sede di prima attuazione della presente legge, nella tabella organica nazionale
sono iscritti tutti gli ufficiali giudiziari inseriti nella posizione economica
C1, e gli ufficiali giudiziari B3 in possesso della laurea in giurisprudenza, o,
in mancanza, con almeno cinque anni di servizio. La domanda è presentata entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L’iscrizione nella tabella organica di cui al comma
1 e la relativa graduatoria devono tener conto dell’anzianità maturata con
riferimento al decreto di nomina emanato ai sensi dell’ordinamento di cui al
citato decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
4. Gli ufficiali giudiziari in posizione economica C1
che non si avvalgono della facoltà di iscrizione stabilita al comma 2 sono
inquadrati fra gli impiegati civili dello stato nell’area C posizione
economica C3, come responsabili amministrativi degli uffici notificazioni di cui
al comma 7.
5. Gli ufficiali giudiziari B3 che non vorranno o non
potranno optare per lo svolgimento dell’attività libero professionale saranno
inquadrati fra gli impiegati civili dello Stato nel profilo professionale di
ufficiali notificatori, nell’area C posizione economica C2.
6. Il personale di cui ai commi 4 e 5, ai fini del nuovo
inquadramento, ha l’obbligo di partecipare a corsi di riqualificazione e di
formazione organizzati dal Ministero della giustizia, secondo le modalità e la
durata stabilite dagli accordi di lavoro.
7. Presso i tribunali ordinari e le corti di appello
sono istituiti gli uffici di notificazione, composti dal personale di cui ai
commi 4 e 5.
8. Il personale C3 di cui al comma 4 è responsabile
degli uffici di notificazione, ne ha la rappresentatività esterna, gestisce il
personale, organizza l’ufficio, cura le spese necessarie per il funzionamento
dell’ufficio.
9. Gli ufficiali notificatori di cui al comma 5
esplicano le seguenti attività di notificazione degli atti a carico dello Stato
e richiesti dagli uffici giudiziari: atti relativi al processo penale, e al rito
lavoro, al gratuito patrocinio, al campione civile e penale, e curano la
notifica dei biglietti di cancelleria.
10. I cancellieri C2 e C3 sono titolari di un diritto di
prelazione rispetto ai profili professionali di cui ai commi 4 e 5 nella
copertura di uffici diversi da quelli di notificazione.
11. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli ufficiali giudiziari che hanno esercitato l’opzione per lo
svolgimento dell’attività libero-professionale possono recedere dalla scelta
effettuata ed essere inquadrati fra gli impiegati civili dello Stato, con le
modalità di cui ai commi 4 e 5.
(Periodo transitorio)
1. Gli ufficiali giudiziari che hanno presentato la domanda di cui all’articolo 22, comma 2, previa la nomina ministeriale di un direttore organizzativo, possono, per un periodo massimo di diciotto mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, usufruire di tutte le attrezzature e servizi degli Uffici notifiche, esecuzioni e protesti (UNEP), con l’obbligo di istituire dei repertori speciali e personali per gli atti eseguiti.
2. Il
periodo di cui al comma 1 può essere abbreviato su richiesta dell’ufficiale
giudiziario, con una comunicazione diretta al consiglio distrettuale e non prima
di due mesi dalla elezione dei membri del consiglio stesso.
3. In sede di prima attuazione della presente legge,
ogni ufficiale giudiziario ha una limitazione della competenza territoriale
determinata dal direttore organizzativo anche per atti a richiesta di parte
privata. Tale limitazione non è estesa agli ufficiali giudiziari che hanno
optato per l’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2.
4. Alla data di entrata in vigore della presente legge,
e in attesa dell’approvazione della delibera del consiglio nazionale, di cui
all’articolo 8, le tariffe sono stabilite dalla commissione tecnica di cui
all’articolo 24 e approvate con decreto dal Ministro della giustizia.
Articolo 24.
(Commissione tecnica)
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, istituisce una commissione tecnica, composta da quindici esperti tra docenti universitari in materie giuridiche, magistrati e ufficiali giudiziari.
2. La commissione tecnica:
a) predispone il testo del regolamento di attuazione della presente legge, da sottoporre al Ministro della giustizia. Tale testo disciplina, con dettagliate norme ordinamentali, l’intera materia organizzativa, funzionale, economica e previdenziale degli ufficiali giudiziari;
b)
propone il numero dei collegi distrettuali e la loro sede nonché il numero
delle unità operative sui territori distrettuali e nazionale;
c) predispone la pianta organica
degli ufficiali giudiziari.
3. La commissione tecnica è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di esperti nazionali ed internazionali, previa autorizzazione del Ministro della giustizia.
4. La commissione tecnica predispone il tariffario di prima attuazione, come previsto al comma 4 dell’articolo 23.
(Trattamento economico)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, qualora i proventi prodotti non raggiungano il trattamento economico spettante agli ufficiali giudiziari in servizio, secondo i loro ex livelli di appartenenza, lo Stato integra la differenza nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
Articolo 26.
(Concorsi riservati)
1. Per i primi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per la nomina ad ufficiale giudiziario, si possono, qualora le circostanze lo richiedano, ed in via eccezionale, riservare:
a) il 50 per cento dei posti disponibili agli ufficiali giudiziari che non hanno presentato la domanda nei termini previsti dal precedente articolo 22, comma 2;
b)
il 20 per cento ai dirigenti di cancelleria in posizione C3;
c) il 30 per cento agli
avvocati.
Articolo 27.
(Corsi di formazione e aggiornamento)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, e prima della sua entrata in vigore, deve essere organizzato dal Ministero della giustizia, tramite le scuole di formazione, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi per la formazione degli ufficiali giudiziari B3, che hanno dichiarato di optare per la libera professione.
2. Gli ufficiali giudiziari area C, che hanno esercitato l’opzione per l’attività libero-professionale, prima della data di entrata in vigore della presente legge, dovranno partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento della durata di tre mesi, sempre organizzato a cura del Ministero della giustizia tramite le scuole di formazione.
Articolo 28.
(Elezioni dei membri
dei consigli professionali in sede
di prima applicazione della legge)
1. In sede di prima attuazione nella presente legge, i componenti dei consigli distrettuali e del consiglio nazionale, devono essere eletti dagli appartenenti alla categoria entro due mesi dal termine utile per la presentazione della domanda di cui all’articolo 22 e durano in carica diciotto mesi.
2. Sono eleggibili a membri dei consigli di cui al comma 1 tutti gli ufficiali giudiziari iscritti nella tabella unica dell’organico nazionale degli ufficiali giudiziari di cui all’articolo 22.
Articolo 29.
(Abrogazioni e modifiche)
1. È abrogato l’ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e cessano di avere efficacia il Contratto collettivo nazionale di lavoro ed il Contratto integrativo vigente, ad esclusione che per gli ufficiali notificatori secondo la normativa indicata nell’articolo 22.
2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1841, secondo comma, le parole: «notaio all’uopo designato» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiale giudiziario»;
b) all’articolo 2797, secondo comma, le parole: «persona autorizzata a tali atti» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiale giudiziario»;
3. Alle disposizioni
per l’attuazione del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 73, primo
comma, le parole: «da un notaio o» sono soppresse;
b)
all’articolo 75, secondo comma, le parole «da un notaio o» sono soppresse;
c) all’articolo 79, terzo
comma, le parole: «da un notaio o» sono soppresse;
d) all’articolo 80, secondo
comma, le parole: «può essere accertato nelle forme di uso» sono sostituite
dalle seguenti: «deve essere accertato mediante verbale di constatazione
redatto da un ufficiale giudiziario».
4. Al codice di
procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 59 è abrogato;
b)
all’articolo 91, terzo comma, dopo le parole: «il cancelliere o» sono
inserite le seguenti: «nella cui circoscrizione svolge la propria attività»;
c) all’articolo 136, secondo
comma, le parole: «dall’ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle
seguenti: «dagli ufficiali notificatori addetti all’ufficio»;
d) all’articolo 137 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, tra le parole: «su istanza di parte o» e: «su richiesta del pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «dagli ufficiali notificatori»;
2) al secondo comma, la parola: «esegue» è sostituita dalle seguenti: «e gli ufficiali notificatori eseguono»;
e)
dopo l’articolo 137, è inserito il seguente:
«Articolo 137-bis. (Significazioni) - Le significazioni
sono eseguite, su istanza di parte, dagli ufficiali giudiziari.
L’ufficiale
giudiziario provvede a portare a conoscenza del contenuto dell’atto il
destinatario mediante lettura e fornendo le informative necessarie. Consegnato
l’atto al destinatario, l’ufficiale giudiziario redige processo verbale
delle operazioni effettuate.
È necessario procedere con la significazione, e non con
la notificazione, per tutti gli atti introduttivi di giudizio, sentenze e atti
di precetto.»;
f)
all’articolo 138 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al
primo comma, la parola: «esegue» è sostituita dalle seguenti: «e gli
ufficiali notificatori eseguono»;
2) al secondo comma, le parole: «ne dà» sono sostituite dalle seguenti: «e gli ufficiali notificatori ne danno»;
g)
all’articolo 139 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al
secondo comma, la parola: «consegna» è sostituita dalle seguenti: «e gli
ufficiali notificatori consegnano»;
2) al quarto comma, le parole: «dà notizia» sono sostituite dalle seguenti: «e gli ufficiali notificatori danno notizia»;
h) all’articolo 140, primo comma, la parola: «deposita» è sostituita dalle seguenti: «e gli ufficiali notificatori depositano», la parola: «affigge» è sostituita dalla seguente: «affiggono» e le parole: «dà notizia» sono sostituite dalle seguenti: «danno notizia»;
i)
all’articolo 143, primo comma, la parola: «esegue» è sostituita dalle
seguenti: «e gli ufficiali notificatori eseguono»;
l) all’articolo 148 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, la parola: «certifica» è sostituita dalle seguenti: «e gli ufficiali notificatori certificano» e la parola: «lui» è sostituita dalla seguente: «essi»;
2) al secondo comma, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «e dagli ufficiali notificatori»;
m) all’articolo 149, secondo comma, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «e gli ufficiali notificatori scrivono»;
n)
all’articolo 150, quarto comma, la parola: «deposita» è sostituita dalle
seguenti: «e gli ufficiali notificatori depositano»;
o) all’articolo 162, secondo
comma, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o
agli ufficiali notificatori»;
p) all’articolo 163, quarto
comma, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o
agli ufficiali notificatori»;
q) all’articolo 250, primo
comma, le parole: «l’ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti:
«gli ufficiali notificatori» e la parola: «intima» è sostituita dalla
seguente: «intimano»;
r) all’articolo 300, quarto
comma, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o
dagli ufficiali notificatori»;
s) all’articolo 480, secondo
comma, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o
gli ufficiali notificatori» e la parola: «deve» è sostituita dalla seguente:
«devono»;
t) all’articolo 494, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L’ufficiale giudiziario può sempre invitare il debitore a provvedere, per evitare il pignoramento, al pagamento a sue mani delle somme dovute.
Anche
dopo il pignoramento, ed entro un termine di dieci giorni, l’ufficiale
giudiziario può concedere al debitore un pagamento rateizzato per un periodo
massimo di sei mesi e comprensivo di tutte le spese. In questo caso gli effetti
del pignoramento restano sospesi fino pagamento dell’ultima rata.
In caso di mancato pagamento anche di una sola rata
l’ufficiale giudiziario provvede al pignoramento se non ancora eseguito, ne dà
atto nel verbale di pignoramento già eseguito e lo deposita in cancelleria per
l’ulteriore corso»;
u)
all’articolo 513, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L’ufficiale giudiziario può ricercare beni o somme
o crediti del debitore da sottoporre a pignoramento anche mediante accesso,
anche per via telematica, alle informazioni disponibili presso i registri dei
beni mobili registrati e l’anagrafe tributaria, con le opportune cautele e
garanzie e con l’obbligo di utilizzare le informazioni ottenute solo ai fini
dell’espletamento delle procedure esecutive»;
v) all’articolo 518, quarto
comma, le parole: «entro le ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti:
«entro dieci giorni»;
z)
all’articolo 532, primo comma, dopo la parola: «commissionario» sono
inserite le seguenti: «che può essere lo stesso ufficiale giudiziario che ha
proceduto al pignoramento»;
aa) all’articolo 543, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1)
al secondo comma, il punto 4) è sostituito dal seguente:
«4) la citazione del debitore a
comparire davanti al giudice dell’esecuzione del luogo di residenza del terzo»;
2) dopo
il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«L’ufficiale giudiziario redige verbale della
dichiarazione del terzo che, personalmente o a mezzo di mandatario speciale,
deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in
possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresì
specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che
gli sono state notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante deve
chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice»;
bb) l’articolo 547 è
abrogato;
cc)
all’articolo 548, primo comma, le parole: «non compare all’udienza
stabilita o, comparendo» sono soppresse;
dd) all’articolo 592, primo
comma, le parole: «a uno o più creditori o a un istituto all’uopo
autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «ad un ufficiale giudiziario»;
ee) all’articolo 634, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«È prova scritta
idonea a norma del n. 1 dell’articolo precedente anche il verbale
dell’ufficiale giudiziario che raccoglie la dichiarazione con cui il debitore
riconosce anche in misura parziale il proprio debito»;
ff) all’articolo 676, secondo
comma, dopo la parola: «custode» sono inserite le seguenti: «un ufficiale
giudiziario o»;
gg) all’articolo 678, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il
sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme
stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In
quest’ultimo caso il terzo deve rendere all’ufficiale giudiziario la
dichiarazione di cui all’articolo 543, terzo comma. Il giudizio sulle
controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo è sospeso
fino all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda
l’immediato accertamento dei propri obblighi»;
hh) all’articolo 696, secondo
comma, dopo le parole: «consulente tecnico» sono inserite le seguenti: «o un
ufficiale giudiziario»;
ii)
all’articolo 769, primo comma, dopo le parole «cancelliere del tribunale»
sono inserite le seguenti: «o dall’ufficiale giudiziario»;
ll) all’articolo 770 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Inventario da eseguirsi dall’ufficiale giudiziario o dal notaio»;
2) al primo comma, dopo le parole: «deve procedere un» sono inserite le seguenti: «ufficiale giudiziario o un»;
5. Alle disposizioni di
attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 45, terzo
comma, la parola: «giudiziario» è sostituita dalla seguente: «notificatore»;
b)
all’articolo 48, primo comma, punto 4), dopo le parole: «ufficiale
giudiziario» sono inserite le seguenti: «o degli ufficiali notificatori»;
c) all’articolo 49, primo
comma, punto 5), la parola: «giudiziario» è sostituita dalla seguente: «notificante»;
d) all’articolo 51, la parola:
«giudiziario» è sostituita dalla seguente: «notificante»;
e) all’articolo 116, secondo
comma, le parole: «dall’ufficiale giudiziario di servizio» sono soppresse.
6. Al codice di
procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) negli articoli dal 148 al
172, le parole: «ufficiale giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «ufficiale notificatore»;
b)
all’articolo 221, comma 1, dopo le parole: «negli appositi albi», sono
inserite le seguenti: «tra gli ufficiali giudiziari»;
c) all’articolo 228, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Se è stato nominato per svolgere l’incarico di perito, l’ufficiale giudiziario attesta l’autenticità delle dichiarazioni testimoniali ricevute e di tutti gli atti raccolti, i quali, insieme alla relazione peritale dallo stesso redatta, sono assunti dal giudice con valore probatorio nel processo»;
d) all’articolo 259, comma 1, dopo le parole: «determinandone il modo e nominando» sono aggiunte le seguenti: «custode l’ufficiale giudiziario o altra persona idonea».
7. All’articolo 39, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo le parole: «oltre che dal funzionario di cancelleria,» sono inserite le seguenti: «dall’ufficiale giudiziario,».
Articolo 30.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge istituisce la professione intellettuale di ufficiale giudiziario.
L’articolo
1 ne definisce lo stato giuridico in qualità di pubblico ufficiale, ausiliario
dell’ordine giudiziario, col compito di espletare e formare gli atti demandati
alla sua competenza dalle leggi vigenti e dai regolamenti.
Per esercitare la professione di ufficiale giudiziario
è necessaria la nomina e l’iscrizione alla tabella dell’organico nazionale
di cui all’articolo 22.
Tale articolo, infatti, consente l’iscrizione alla
Tabella unica nazionale dell’organico degli ufficiali giudiziari e sopprime i
ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
In sede di prima attuazione della legge, nella tabella
unica nazionale sono iscritti tutti gli ufficiali giudiziari inseriti nella
posizione economica C1 e B3 in possesso di laurea in giurisprudenza o con almeno
cinque anni di servizio.
L’iscrizione alla tabella e la relativa graduatoria
dovranno tener conto dell’anzianità maturata con riferimento al decreto di
nomina emanato ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229
del 1959. Gli ufficiali giudiziari in posizione economica C1 e B3 che non
intendono avvalersi della facoltà di iscrizione sono inquadrati – previa
partecipazione agli appositi corsi di riqualificazione o di formazione
organizzati dal Ministero della giustizia – fra gli impiegati civili dello
Stato, nell’area C, rispettivamente nelle posizioni economiche C3 e C2 come
responsabili amministrativi degli uffici notificazioni – istituiti presso i
Tribunali ordinari e le Corti d’Appello – e come ufficiali notificatori.
I Cancellieri C2 e C3 sono titolari di un diritto di
prelazione rispetto ai precedenti profili professionali nella copertura di
uffici diversi da quelli di notificazione.
Entro due anni dall’entrata in vigore della normativa,
agli ufficiali giudiziari che hanno esercitato l’opzione per lo svolgimento
dell’attività libero professionale è consentito recedere dalla scelta
effettuata ed essere inquadrati fra gli impiegati civili dello Stato.
L’articolo 2 definisce le attribuzioni
dell’ufficiale giudiziario, esercitate su impulso di parte nelle materie per
le quali ha una competenza autonoma ed esclusiva, fra le quali rientrano,
secondo le relative norme del codice di procedura civile: i verbali di
esecuzione forzata o per espropriazione; di estinzione del procedimento
esecutivo per avvenuto pagamento nelle mani del procedente o per transazione
novativa fra le parti; delle operazioni di vendita mobiliare, conseguenti al
procedimento di espropriazione forzata o a procedure fallimentari; di attuazione
dei provvedimenti giurisdizionali cautelari possessori enunciatori; di
formazione di titolo esecutivo stragiudiziale per ricognizione di debito; la
levata di protesto dei titoli cambiari e assegni bancari; il verbale di offerta
reale o per intimazione; verbale di descrizione dell’oggetto costituente
contraffazione di brevetto; l’atto di nomina a sequestratario e amministratore
giudiziario dei beni sequestrati, delle aziende e degli immobili pignorati.
L’ufficiale giudiziario può altresì procedere
all’espletamento delle funzioni proprie del giudice, ove queste siano
delegabili, su delega di quest’ultimo e su impulso di parte privata.
Oltre alle funzioni domandategli dalla normativa
vigente, l’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’articolo 3 della presente
legge, può su nomina d’ufficio o ad istanza di parte: essere nominato
consulente tecnico, perito, arbitro o commissario; procedere alle operazioni di
vendita immobiliare conseguenti al procedimento di espropriazione forzata o a
procedure fallimentari; effettuare stime e valutazioni; redigere inventari;
procedere ad atti di interpellanza pubblici e privati con valore probatorio;
essere nominato curatore fallimentare o custode giudiziario di beni sequestrati,
aziende e immobili pignorati; attestare l’autenticità delle riproduzioni di
atti e documenti su richiesta di privati nonchè la veridicità della firma
apposta.
All’ufficiale giudiziario nell’esercizio delle sue
funzioni sono conferiti, ai sensi dell’articolo 4 della presente legge, oltre
ai poteri attribuitigli dalla legge in qualità di pubblico ufficiale, anche un
potere ispettivo con accesso all’anagrafe tributaria e a tutte le banche dati;
la facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica nonché il potere
di ricorrere al fermo amministrativo dei beni descritti nei pubblici registri.
L’articolo 5 indica i doveri e i principi deontologici
propri all’esercizio della professione di ufficiale giudiziario, fra cui
rientrano il rispetto del segreto professionale, la segretezza dei dati e delle
informazioni acquisite nell’esercizio dei propri poteri, l’aggiornamento del
proprio patrimonio tecnico-culturale.
L’articolo 6 istituisce il Consiglio nazionale degli
ufficiali giudiziari, quale organo collegiale di gestione e di controllo con
sede in Roma presso il Ministero della giustizia, articolato in consigli
distrettuali con sede presso le Corti d’appello.
L’articolo 7 disciplina la dotazione organica degli
ufficiali giudiziari prevedendo, ove necessario, un adeguamento del numero
stabilito con decreto del Presidente della Repubblica emanato entro tre anni
dall’entrata in vigore del presente provvedimento, su proposta del Consiglio
nazionale, previa consultazione dei consigli distrettuali. La tabella definitiva
che determina il numero e le sedi degli Ufficiali giudiziari, su proposta del
Consiglio nazionale, può essere modificata con decreto del Ministro della
giustizia ogni dieci anni o entro un periodo più breve qualora ne sia
dimostrata la necessità.
L’articolo 8 definisce la competenza territoriale
dell’ufficiale giudiziario che, su richiesta di parte, la può esercitare su
tutto il territorio di competenza del consiglio distrettuale.
L’articolo 9 tratta delle tariffe professionali
relative agli onorari, ai diritti accessori e alle spese dovute come rimborso.
Le tariffe sono deliberate ogni biennio dal Consiglio nazionale ed approvate dal
Ministro della giustizia.
L’articolo 10 prevede che la nomina e l’abilitazione
all’esercizio della professione si conseguono solo con il superamento del
relativo concorso pubblico accessibile a coloro che siano in possesso dei
seguenti requisiti: certificato di idoneità rilasciato dal competente consiglio
distrettuale; età non inferiore a ventuno anni; laurea in giurisprudenza.
L’articolo 11 disciplina i criteri essenziali per lo
svolgimento del concorso.
L’articolo 12 prevede che l’ufficiale giudiziario
assuma le funzioni entro il termine stabilito dal Consiglio nazionale a pena di
decadenza dalla nomina. L’ufficiale giudiziario, a garanzia di eventuali danni
cagionati nell’esercizio delle sue funzioni, è tenuto a contrarre idonea
polizza assicurativa con un massimale determinato e adeguato ogni dieci anni dal
Consiglio nazionale.
L’articolo 13 disciplina le forme sociali di
collaborazione che possono stabilirsi fra gli ufficiali giudiziari domiciliati
nello stesso circondario, previa autorizzazione del Consiglio nazionale e previo
parere dei consigli distrettuali.
L’articolo 14 istituisce, entro dodici mesi
dall’entrata in vigore della normativa, la Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore degli ufficiali giudiziari. Alla Cassa sono iscritti di
diritto e obbligatoriamente tutti gli ufficiali giudiziari che esercitano
effettivamente e con continuità la professione a decorrere dalla sua
istituzione.
L’articolo 15 determina il contributo che gli
ufficiali giudiziari devono corrispondere alla Cassa, se soggettivo in ragione
del 10 per cento sugli onorari percepiti per ogni atto eseguito, se integrativo
ovvero ripetibile ai clienti in ragione del 3 per cento sull’importo versato
per la prestazione.
L’articolo 16 stabilisce le attribuzioni della Cassa
nazionale relative alla corresponsione degli assegni di integrazione e del
trattamento di quiescenza.
L’articolo 17 consente all’ufficiale giudiziario la
facoltà di ricongiungere, ai fini pensionistici, il periodo di tempo durante il
quale ha esercitato le funzioni ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 1229 del 1959.
L’articolo 18 prevede l’istituzione di un albo
speciale dei praticanti, tenuto presso il consiglio distrettuale degli ufficiali
giudiziari. Gli articoli 19 e 20 disciplinano il praticantato.
L’articolo 21 attribuisce al Consiglio nazionale in
via esclusiva il potere di disciplina nei confronti degli Ufficiali giudiziari,
mentre i poteri di sorveglianza e di vigilanza sono conferiti all’autorità
giudiziaria e al Ministero della giustizia.
Gli articoli da 22 a 30 prevedono disposizioni di
carattere transitorio. L’articolo 22, come già illustrato, tratta delle
disposizioni relative alla tabella unica nazionale dell’organico degli
ufficiali giudiziari nonché dell’inquadramento presso gli uffici giudiziari
degli Ufficiali giudiziari che non hanno optato per la libera professione.
L’articolo 23 considera il periodo transitorio di
prima attuazione della legge prevedendo una limitazione della competenza
territoriale determinata dal direttore organizzativo anche per atti su richiesta
di privati e, in attesa dell’approvazione della delibera del Consiglio
nazionale di cui all’articolo 8, affida la determinazione delle tariffe
all’apposita commissione tecnica, di cui al successivo articolo 24, approvate
con decreto dal Ministro della giustizia.
L’articolo 24 prevede l’istituzione, con decreto del
Ministro della giustizia, di una commissione tecnica, composta da 15 esperti tra
docenti universitari in materie giuridiche, magistrati e ufficiali giudiziari,
con il compito di predisporre il regolamento di attuazione della presente legge,
stabilendo fra l’altro il numero dei collegi distrettuali e la pianta organica
degli ufficiali giudiziari, nonché il tariffario di prima attuazione.
L’articolo 25 attraverso una norma di garanzia, in
sede di prima attuazione della presente legge, prevede che qualora i proventi
non raggiungano il trattamento economico spettante agli ufficiali giudiziari,
secondo i loro ex livelli di appartenenza, lo Stato integra la differenza nei
modi e nei termini previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 1229 del 1959.
L’articolo 26 consente, qualora le circostanze lo
richiedano, che nei dieci anni successivi all’entrata in vigore della legge,
nei concorsi per la nomina a ufficiale giudiziario sia consentita una riserva di
posti per coloro che non hanno presentato la domanda nei termini di cui
all’articolo 22.
L’articolo 27 tratta della formazione e
dell’aggiornamento, prevedendo l’organizzazione di appositi corsi da parte
del Ministero della giustizia, tramite le scuole di formazione per un periodo di
tirocinio.
L’articolo 28, in sede di prima applicazione della
presente legge, disciplina le elezioni dei membri dei consigli professionali.
L’articolo 29 dispone l’abrogazione delle norme in
contrasto con la presente proposta.
L’articolo 30, infine, prevede che la normativa entri
in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nel contesto europeo la figura dell’ufficiale
giudiziario è disciplinata in modo differente. Vi sono Paesi come la Francia,
in cui la libera professione si è dimostrata particolarmente efficace nel
recupero di ingenti somme di denaro che, annualmente reintrodotte nel circuito
economico, hanno costituito un cospicuo volume di affari fino a raggiungere i 43
miliardi di franchi.
In Belgio, Polonia, Ungheria, Slovacchia, nella
Repubblica Ceca, in Romania, gli ufficiali giudiziari svolgono la loro attività
seguendo uno statuto definito liberale. In Italia e nei Paesi scandinavi gli
ufficiali giudiziari sono dei funzionari dello Stato.
In Germania i «Gerichtwollziehr» operano sulla base di
uno Statuto misto, secondo cui, nonostante siano agenti amministrativi,
beneficiano di un certo numero di vantaggi generalmente accordati agli ufficiali
giudiziari liberali.
In Inghilterra, a seconda dei casi, l’ufficiale
giudiziario può essere sia un libero professionista che un funzionario dello
Stato.
In Benelux, in Scozia e in Francia, l’ufficiale
giudiziario è un libero professionista che conserva la qualifica di pubblico
ufficiale; egli notifica atti e procede alle esecuzioni mobiliari.
In Spagna l’esecuzione è teoricamente assicurata dal
magistrato che ha preso la decisione, ma in realtà è il funzionario ad
effettuarla.
In base all’analisi di alcuni dati raccolti
dall’Unione internazionale degli ufficiali giudiziari, è emerso che il
problema del recupero si è presentato a livello europeo come un problema di
notevole rilevanza in termini di ritorno economico. È stato dimostrato in
proposito che la libera professione ha ridotto il ritardo dei pagamenti e la
cattiva qualità del recupero, spesso cause di dispersione dal circuito
economico di diversi miliardi di euro.
I proponenti della presente proposta, tenendo nella
dovuta considerazione questi elementi e ritenendo che l’esercizio liberale
della professione di ufficiale giudiziario rappresenti una preziosa risorsa per
lo Stato, auspicano una rapida approvazione del provvedimento.
fonte: http://www.senato.it/leg/14/Bgt/Schede/Ddliter/20935.htm