SENATO DELLA REPUBBLICA

    ———– XIV LEGISLATURA ———–N. 2732
 
DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Senatore Magnalbò

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 2004


DISEGNO DI LEGGE

RELAZIONE


DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1.

(Stato giuridico)

    1. È istituita la professione intellettuale dell’ufficiale giudiziario.

    2. Gli ufficiali giudiziari sono pubblici ufficiali, ausiliari dell’ordine giudiziario, con il compito di espletare e formare gli atti loro demandati dalle leggi vigenti e dai regolamenti, nonché di attribuire a tali atti pubblica fede, conservarne o curarne il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti.
    3. Per esercitare la professione di ufficiale giudiziario è necessaria la nomina e l’iscrizione nella tabella di cui all’articolo 22.

Articolo 2.

(Attribuzioni)

    1. L’ufficiale giudiziario è organo di giurisdizione ed esercita le proprie attribuzioni su impulso di parte nelle materie per le quali ha autonoma competenza esclusiva, prevista oltre che dalla presente legge, dagli altri provvedimenti normativi e regolamentari vigenti in materia civile, commerciale, procedurale e stragiudiziale. Può altresì procedere all’espletamento delle funzioni proprie del giudice, ove queste siano delegabili, su delega di quest’ultimo e su impulso di parte privata.

    2. Sono riservati all’ufficiale giudiziario con competenza esclusiva i seguenti atti:

        a) verbale di esecuzione forzata o per espropriazione con le prerogative di cui agli articoli 482 e 519 del codice di procedura civile, per consegna o rilascio o per obbligo di fare con le attribuzioni di cui agli articoli 612 e seguenti del codice di procedura civile;

        b) verbale di estinzione del procedimento esecutivo per avvenuto pagamento nelle mani del procedente o per transazione novativa tra le parti, con effetti sostanziali e processuali;
        c) verbale delle operazioni di vendita mobiliare, conseguenti al procedimento di espropriazione forzata o a procedure fallimentari, nonché la redazione del progetto e della distribuzione della somma ricavata;
        d) verbale di attuazione dei provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori e nunciatori;
        e) verbale di constatazione, ove richiesto dalla parte, anche con effetto estintivo dell’esecuzione o sostitutiva del titolo originario in caso di constatazione della pretesa assistita dal titolo esecutivo;
        f) verbale di formazione di titolo esecutivo stragiudiziale, per ricognizione di debito su interpello apposito dell’ufficiale giudiziario che procede alla significazione del precetto speciale fondato sui presupposti probatori di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;
        g) la notificazione in tutte le forme previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale, anche a mezzo fax o invio telematico, ove previsto dalla vigente normativa;
        h) atto di significazione con redazione del relativo verbale nel domicilio del destinatario ovvero ovunque egli venga rinvenuto;
        i) levata di protesto dei titoli cambiari e assegni bancari ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e della legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni;
        l) verbale di offerta reale o per intimazione;
        m) verbale di descrizione dell’oggetto costituente contraffazione di brevetto;
        n) certificazione e attestazione di autenticità di dichiarazioni testimoniali, relazioni peritali e atti destinati all’utilizzo nel processo, nonché la certificazione di fatti e situazioni dallo stesso constatati in qualità di pubblico ufficiale;
        o) ricezione della dichiarazione del terzo prevista dall’articolo 547 del codice di procedura civile;
        p) nomina a sequestratario ai sensi dell’articolo 1216 del codice di procedura civile e dell’articolo 79 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, nonché amministratore giudiziario dei beni sequestrati, delle aziende e degli immobili pignorati.

Articolo 3.

(Ulteriori attribuzioni)

    1. Oltre alle funzioni demandategli dalla normativa vigente, l’ufficiale giudiziario può, su nomina d’ufficio o ad istanza di parte:

        a) essere nominato consulente tecnico, perito, arbitro o commissionario;

        b) procedere alle operazioni di vendita immobiliare conseguenti al procedimento di espropriazione forzata o a procedure fallimentari, con redazione del progetto e della distribuzione della somma ricavata;
        c) effettuare stime e valutazioni;
        d) redigere inventari;
        e) ricevere atti di asseverazione con giuramento di perizie stragiudiziali e di traduzioni di atti scritti;
        f) procedere ad atti di interpellanza pubblici e privati con valore probatorio;
        g) essere nominato curatore fallimentare o custode giudiziario di beni sequestrati, aziende e immobili pignorati.
        h) attestare l’autenticità delle riproduzioni di atti e documenti su richiesta di privati, nonché la veridicità della firma apposta;
        i) svolgere tutte le altre attività deferite dalla legge alle attribuzioni dell’ufficiale giudiziario.

Articolo 4.

(Poteri dell’ufficiale giudiziario)

    1. All’ufficiale giudiziario, nell’esercizio delle sue funzioni, sono conferiti, oltre ai poteri attribuitigli dalla legge ai sensi dell’articolo 513 del codice di procedura civile e dalla qualità di pubblico ufficiale, anche i seguenti compiti:

        a) potere ispettivo con accesso all’anagrafe tributaria e a tutte le banche dati, ove reso necessario nell’espletamento dell’incarico affidatogli e per l’assunzione delle informazioni necessarie alla realizzazione del titolo;

        b) facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario, con potere di direzione e coordinamento nel corso delle operazioni richieste;
        c) potere di ricorrere al «fermo amministrativo» dei beni descritti nei pubblici registri.

Articolo 5.

(Doveri e deontologia)

    1. La professione di ufficiale giudiziario deve essere esercitata con indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà, imparzialità e discrezione.

    2. Rientrano tra i doveri primari dell’ufficiale giudiziario:

        a) arricchire costantemente il proprio patrimonio tecnico-culturale;

        b) rispettare il segreto e la discrezione professionale;
        c) garantire la segretezza dei dati e delle informazioni acquisite nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).

Articolo 6.

(Organi collegiali di gestione e controllo)

    1. È istituito il consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari, con sede in Roma, presso il Ministero della giustizia, di seguito denominato «consiglio nazionale».

    2. Il consiglio nazionale è designato quale autorità centrale dello Stato, per tutti gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, e dalla Convenzione de L’Aja del 15 novembre 1965, resa esecutiva con legge 6 febbraio 1981, n. 42.
    3. Il consiglio nazionale si articola in consigli distrettuali, con sede presso le corti di appello.

Articolo 7.

(Organico)

    1. Il numero degli ufficiali giudiziari determinato in sede di prima attuazione della presente legge può essere adeguato entro tre anni dalla data di entrata in vigore della medesima, su proposta del consiglio nazionale, previa consultazione dei consigli distrettuali, con decreto del Presidente della Repubblica.

    2. La tabella definitiva che determina il numero e le sedi degli ufficiali giudiziari, su proposta del consiglio nazionale, può essere riveduta e, ove occorra, modificata con decreto del Ministro della giustizia ogni dieci anni. Tale periodo può essere abbreviato quando ne sia dimostrata la necessità.

Articolo 8.

(Competenza territoriale)

    1. L’ufficiale giudiziario, su richiesta di parte privata, può esercitare le sue funzioni su tutto il territorio di competenza del consiglio distrettuale.

    2. Il territorio di competenza di cui al comma 1, con provvedimento del consiglio distrettuale, può essere suddiviso, ai soli fini operativi e organizzativi, in zone territoriali. In tale ipotesi la competenza territoriale dell’ufficiale giudiziario per l’esecuzione di atti richiesti dall’autorità giudiziaria. nonchè di atti richiesti dall’autorità centrale, è limitata a tale zona.
    3. I provvedimenti di assegnazione o sostituzione per assenza non volontaria o per impedimento degli ufficiali giudiziari, sono di competenza del consiglio distrettuale e regolamentati dal consiglio nazionale.

Articolo 9.

(Tariffario)

    1. L’ufficiale giudiziario ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell’esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorari, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessori.

    2. La tariffa professionale relativa agli onorari, ai diritti accessori e alle spese dovute a rimborso è deliberata ogni biennio dal consiglio nazionale ed approvata dal Ministro della giustizia, ivi comprese le tariffe spettanti, per attività che rivestono carattere eccezionale o svolte con urgenza.
    3. Per gli atti materia civile, a debito ed amministrativa, su richiesta di una amministrazione dello Stato, le spese ed i diritti accessori per ciascun atto devono essere anticipati dallo Stato.

Articolo 10.

(Concorso e nomina)

    1. La nomina a ufficiale giudiziario e l’abilitazione all’esercizio della professione, si conseguono solo con il superamento del relativo concorso.

    2. Il concorso a posti di ufficiale giudiziario è indetto con decreto del Ministro della giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non meno di due mesi prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
    3. Possono essere ammessi agli esami di ufficiale giudiziario coloro che alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

        a) certificato di idoneità rilasciato dal competente consiglio distrettuale;

        b) età non inferiore a ventuno anni;
        c) laurea in giurisprudenza.

    4. La domanda deve essere presentata al consiglio nazionale ed è da questo istruita e, verificatane la completezza formale, è trasmessa entro venti giorni dalla scadenza del termine di presentazione al Ministero della giustizia.

Articolo 11.

(Concorso per la nomina
a ufficiale giudiziario)

    1. La commissione di esame è nominata con decreto dal Ministro della giustizia, ed è composta da due magistrati con la qualifica di consigliere di Cassazione e da cinque ufficiali giudiziari di cui due membri del consiglio nazionale e gli altri tre membri del Consiglio distrettuale.

    2. Sono nominati altresì componenti supplenti un magistrato con la qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello e due ufficiali giudiziari scelti fra i membri dei consigli distrettuali.
    3. L’esame di concorso consta di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché nozioni di diritto e procedura penale, diritto della navigazione, diritto fallimentare, industriale, amministrativo, tributario; ordinamento degli ufficiali giudiziari e competenze loro attribuite dalle leggi vigenti e dai regolamenti.
    4. Le materie oggetto dell’esame di concorso, nonché le modalità ed i termini del suo svolgimento sono disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del consiglio nazionale entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 12.

(Esercizio delle funzioni)

    1. L’ufficiale giudiziario assume le sue funzioni entro il termine stabilito dal consiglio nazionale, previa immissione in possesso delle funzioni davanti al presidente del consiglio distrettuale competente. Qualora egli non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

    2. L’ufficiale giudiziario, a garanzia di eventuali danni cagionati nell’esercizio delle sue funzioni, è tenuto a contrarre idonea polizza assicurativa con un massimale determinato e adeguato ogni dieci anni dal consiglio nazionale.

Articolo 13.

(Studi associati)

    1. Gli ufficiali giudiziari domiciliati nello stesso circondario, possono esercitare la loro attività con le seguenti forme sociali:

        a) società nelle quali ogni associato conserva la propria attività e indipendenza, ma che in comune ha solo le spese di amministrazione dell’ufficio;

        b) associazione di due o più ufficiali giudiziari, con un massimo di cinque soci, che hanno in comune, oltre a quanto indicato alla lettera a), tutte le loro attività. Ogni ufficiale giudiziario associato resta disciplinarmente e penalmente responsabile per i fatti commessi nel compimento del suo ministero, essendo l’associazione solo civilmente responsabile;
        c) società interprofessionali, che consentono all’ufficiale giudiziario di associarsi con altri pubblici ufficiali.

    2. Tutte le associazioni di cui al comma 1 devono essere autorizzate dal consiglio nazionale, previo parere dei consigli distrettuali.

Articolo 14.

(Istituzione della cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli ufficiali giudiziari)

    1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli ufficiali giudiziari, di seguito denominata «cassa nazionale».

    2. Alla cassa di cui al comma 1 sono iscritti di diritto e obbligatoriamente tutti gli ufficiali giudiziari che esercitano effettivamente e continuativamente la professione, a decorrere dalla sua istituzione.
    3. L’iscrizione alla cassa avviene d’ufficio ed a cura del consiglio distrettuale.

Articolo 15.

(Contributi)

    1. Il contributo che gli ufficiali giudiziari devono corrispondere alla cassa nazionale di cui all’articolo 14 è:

        a) soggettivo ovvero in ragione del 10 per cento sugli onorari percepiti per ogni atto eseguito;

        b) integrativo, ovvero ripetibile ai clienti e determinato nel 3 per cento sull’importo versato per la prestazione.

Articolo 16.

(Attribuzioni della cassa nazionale)

    1. La cassa nazionale provvede:

        a) alla corresponsione di assegni di integrazione a favore degli ufficiali giudiziari in attività, con riferimento al reddito medio annuo dell’ufficiale giudiziario;

        b) alla corresponsione del trattamento di quiescenza.

    2. L’assegno di integrazione è concesso anche per l’intero anno per interruzioni dal servizio dovute ad aspettativa per malattia o altro impedimento non dipendente dalla volontà dell’ufficiale giudiziario.

    3. Durante il periodo di interruzione dell’esercizio della professione dovuto a procedimento penale o disciplinare, spetta l’assegno di integrazione ridotto alla metà, con diritto a ricevere l’altra metà, a carico dello Stato, nel caso in cui il procedimento non si concluda con sentenza di condanna o con l’applicazione di una sanzione disciplinare.
    4. La richiesta dell’assegno integrativo è presentata da ogni ufficiale giudiziario al consiglio distrettuale, che provvede a trasmetterla alla cassa nazionale, previo parere motivato e circostanziato circa l’accoglimento o il rigetto della stessa.
    5. Il consiglio distrettuale e la cassa nazionale possono esercitare controlli con i mezzi che ritengono più opportuni al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per il conseguimento dell’integrazione.

Articolo 17.

(Ricongiunzione)

    1. L’ufficiale giudiziario ha facoltà di ricongiungere, agli effetti della pensione, il periodo di tempo durante il quale ha esercitato le funzioni ai sensi dell’ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

    2. La domanda di ricongiunzione di cui al comma 1 deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di cessazione dell’attività, direttamente alla cassa nazionale.

Articolo 18.

(Soggetti professionali: praticanti)

    1. I praticanti sono coloro che risultano iscritti in un albo speciale tenuto presso il consiglio distrettuale degli ufficiali giudiziari e, nel compimento degli atti previsti dalla legge, sono equiparati ai pubblici ufficiali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del titolo II del libro II del codice penale.

    2. Ad ogni ufficiale giudiziario non possono essere assegnati più di quattro praticanti.

Articolo 19.

(Disposizioni sul praticantato)

    1. Il praticantato dura ventiquattro mesi al termine dei quali il consiglio distrettuale rilascia il certificato di idoneità di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a)

    2. Se il praticante non ha raggiunto un livello richiesto, il presidente del consiglio distrettuale può prolungare il praticantato per il tempo necessario.
    3. È consentito al praticante, già in possesso del certificato di idoneità, di proseguire la collaborazione con l’ufficiale giudiziario, conservando le stesse attribuzioni riconosciute all’articolo 20.
    4. Il praticante, ove ricorrano motivi valutati e degni di tutela dal consiglio distrettuale, può fare domanda al consiglio stesso di proseguire il praticantato presso un altro ufficiale giudiziario disponibile.
    5. Per il praticante che interrompe la pratica per motivi imputabili all’ufficiale giudiziario, il consiglio distrettuale può disporre la prosecuzione del praticantato presso un altro ufficiale giudiziario disponibile, anche in soprannumero.
    6. La cancellazione del praticante dall’albo avviene d’ufficio.

Articolo 20.

(Attribuzioni del praticante)

    1. Il praticante ha facoltà di assistere a tutte le operazioni che l’ufficiale giudiziario ritiene utili alla qualificazione della professione del praticante stesso. Egli collabora con l’ufficiale giudiziario a tutte le attività di studio e ricerca.

    2. Il praticante può essere delegato dall’ufficiale giudiziario a procedere alle seguenti operazioni:

        a) esecuzioni mobiliari fino ad un valore di competenza stabilito dal Consiglio nazionale e deliberato ogni biennio;

        b) inventari in occasione di esecuzione di sfratto, con atto separato;
        c) notificazioni di qualsiasi natura;
        d) presentazione della cambiale e dei titoli equipollenti e relativo atto di protesto, con le stesse modalità e responsabilità del presentatore di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1973, n. 349.

Articolo 21.

(Potere disciplinare)

    1. Il potere disciplinare sugli ufficiali giudiziari spetta esclusivamente al consiglio nazionale, mentre il potere di sorveglianza e di vigilanza spetta all’autorità giudiziaria e al Ministero della giustizia.

Articolo 22.

(Tabella unica nazionale dell’organico di ufficiale giudiziario)

    1. I ruoli degli ufficiali giudiziari di cui all’ordinamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono soppressi.

    2. In sede di prima attuazione della presente legge, nella tabella organica nazionale sono iscritti tutti gli ufficiali giudiziari inseriti nella posizione economica C1, e gli ufficiali giudiziari B3 in possesso della laurea in giurisprudenza, o, in mancanza, con almeno cinque anni di servizio. La domanda è presentata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. L’iscrizione nella tabella organica di cui al comma 1 e la relativa graduatoria devono tener conto dell’anzianità maturata con riferimento al decreto di nomina emanato ai sensi dell’ordinamento di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
    4. Gli ufficiali giudiziari in posizione economica C1 che non si avvalgono della facoltà di iscrizione stabilita al comma 2 sono inquadrati fra gli impiegati civili dello stato nell’area C posizione economica C3, come responsabili amministrativi degli uffici notificazioni di cui al comma 7.
    5. Gli ufficiali giudiziari B3 che non vorranno o non potranno optare per lo svolgimento dell’attività libero professionale saranno inquadrati fra gli impiegati civili dello Stato nel profilo professionale di ufficiali notificatori, nell’area C posizione economica C2.
    6. Il personale di cui ai commi 4 e 5, ai fini del nuovo inquadramento, ha l’obbligo di partecipare a corsi di riqualificazione e di formazione organizzati dal Ministero della giustizia, secondo le modalità e la durata stabilite dagli accordi di lavoro.
    7. Presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono istituiti gli uffici di notificazione, composti dal personale di cui ai commi 4 e 5.
    8. Il personale C3 di cui al comma 4 è responsabile degli uffici di notificazione, ne ha la rappresentatività esterna, gestisce il personale, organizza l’ufficio, cura le spese necessarie per il funzionamento dell’ufficio.
    9. Gli ufficiali notificatori di cui al comma 5 esplicano le seguenti attività di notificazione degli atti a carico dello Stato e richiesti dagli uffici giudiziari: atti relativi al processo penale, e al rito lavoro, al gratuito patrocinio, al campione civile e penale, e curano la notifica dei biglietti di cancelleria.
    10. I cancellieri C2 e C3 sono titolari di un diritto di prelazione rispetto ai profili professionali di cui ai commi 4 e 5 nella copertura di uffici diversi da quelli di notificazione.
    11. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali giudiziari che hanno esercitato l’opzione per lo svolgimento dell’attività libero-professionale possono recedere dalla scelta effettuata ed essere inquadrati fra gli impiegati civili dello Stato, con le modalità di cui ai commi 4 e 5.

Articolo 23.

(Periodo transitorio)

    1. Gli ufficiali giudiziari che hanno presentato la domanda di cui all’articolo 22, comma 2, previa la nomina ministeriale di un direttore organizzativo, possono, per un periodo massimo di diciotto mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, usufruire di tutte le attrezzature e servizi degli Uffici notifiche, esecuzioni e protesti (UNEP), con l’obbligo di istituire dei repertori speciali e personali per gli atti eseguiti.

    2. Il periodo di cui al comma 1 può essere abbreviato su richiesta dell’ufficiale giudiziario, con una comunicazione diretta al consiglio distrettuale e non prima di due mesi dalla elezione dei membri del consiglio stesso.
    3. In sede di prima attuazione della presente legge, ogni ufficiale giudiziario ha una limitazione della competenza territoriale determinata dal direttore organizzativo anche per atti a richiesta di parte privata. Tale limitazione non è estesa agli ufficiali giudiziari che hanno optato per l’esercizio delle funzioni di cui al precedente comma 2.
    4. Alla data di entrata in vigore della presente legge, e in attesa dell’approvazione della delibera del consiglio nazionale, di cui all’articolo 8, le tariffe sono stabilite dalla commissione tecnica di cui all’articolo 24 e approvate con decreto dal Ministro della giustizia.

Articolo 24.

(Commissione tecnica)

    1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, con proprio decreto, istituisce una commissione tecnica, composta da quindici esperti tra docenti universitari in materie giuridiche, magistrati e ufficiali giudiziari.

    2. La commissione tecnica:

        a) predispone il testo del regolamento di attuazione della presente legge, da sottoporre al Ministro della giustizia. Tale testo disciplina, con dettagliate norme ordinamentali, l’intera materia organizzativa, funzionale, economica e previdenziale degli ufficiali giudiziari;

        b) propone il numero dei collegi distrettuali e la loro sede nonché il numero delle unità operative sui territori distrettuali e nazionale;
        c) predispone la pianta organica degli ufficiali giudiziari.

    3. La commissione tecnica è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di esperti nazionali ed internazionali, previa autorizzazione del Ministro della giustizia.

    4. La commissione tecnica predispone il tariffario di prima attuazione, come previsto al comma 4 dell’articolo 23.

Articolo 25.

(Trattamento economico)

    1. In sede di prima attuazione della presente legge, qualora i proventi prodotti non raggiungano il trattamento economico spettante agli ufficiali giudiziari in servizio, secondo i loro ex livelli di appartenenza, lo Stato integra la differenza nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

Articolo 26.

(Concorsi riservati)

    1. Per i primi dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei concorsi per la nomina ad ufficiale giudiziario, si possono, qualora le circostanze lo richiedano, ed in via eccezionale, riservare:

        a) il 50 per cento dei posti disponibili agli ufficiali giudiziari che non hanno presentato la domanda nei termini previsti dal precedente articolo 22, comma 2;

        b) il 20 per cento ai dirigenti di cancelleria in posizione C3;
        c) il 30 per cento agli avvocati.

Articolo 27.

(Corsi di formazione e aggiornamento)

    1. In sede di prima attuazione della presente legge, e prima della sua entrata in vigore, deve essere organizzato dal Ministero della giustizia, tramite le scuole di formazione, un periodo di tirocinio della durata di sei mesi per la formazione degli ufficiali giudiziari B3, che hanno dichiarato di optare per la libera professione.

    2. Gli ufficiali giudiziari area C, che hanno esercitato l’opzione per l’attività libero-professionale, prima della data di entrata in vigore della presente legge, dovranno partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento della durata di tre mesi, sempre organizzato a cura del Ministero della giustizia tramite le scuole di formazione.

Articolo 28.

(Elezioni dei membri
dei consigli professionali in sede
di prima applicazione della legge)

    1. In sede di prima attuazione nella presente legge, i componenti dei consigli distrettuali e del consiglio nazionale, devono essere eletti dagli appartenenti alla categoria entro due mesi dal termine utile per la presentazione della domanda di cui all’articolo 22 e durano in carica diciotto mesi.

    2. Sono eleggibili a membri dei consigli di cui al comma 1 tutti gli ufficiali giudiziari iscritti nella tabella unica dell’organico nazionale degli ufficiali giudiziari di cui all’articolo 22.

Articolo 29.

(Abrogazioni e modifiche)

    1. È abrogato l’ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e cessano di avere efficacia il Contratto collettivo nazionale di lavoro ed il Contratto integrativo vigente, ad esclusione che per gli ufficiali notificatori secondo la normativa indicata nell’articolo 22.

    2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all’articolo 1841, secondo comma, le parole: «notaio all’uopo designato» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiale giudiziario»;

        b) all’articolo 2797, secondo comma, le parole: «persona autorizzata a tali atti» sono sostituite dalle seguenti: «ufficiale giudiziario»;

    3. Alle disposizioni per l’attuazione del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all’articolo 73, primo comma, le parole: «da un notaio o» sono soppresse;

        b) all’articolo 75, secondo comma, le parole «da un notaio o» sono soppresse;
        c) all’articolo 79, terzo comma, le parole: «da un notaio o» sono soppresse;
        d) all’articolo 80, secondo comma, le parole: «può essere accertato nelle forme di uso» sono sostituite dalle seguenti: «deve essere accertato mediante verbale di constatazione redatto da un ufficiale giudiziario».

    4. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) l’articolo 59 è abrogato;

        b) all’articolo 91, terzo comma, dopo le parole: «il cancelliere o» sono inserite le seguenti: «nella cui circoscrizione svolge la propria attività»;
        c) all’articolo 136, secondo comma, le parole: «dall’ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «dagli ufficiali notificatori addetti all’ufficio»;
        d) all’articolo 137 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al primo comma, tra le parole: «su istanza di parte o» e: «su richiesta del pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «dagli ufficiali notificatori»;

            2) al secondo comma, la parola: «esegue» è sostituita dalle seguenti: «e gli ufficiali notificatori eseguono»;

        e) dopo l’articolo 137, è inserito il seguente:
    «Articolo 137-bis. (Significazioni) - Le significazioni sono eseguite, su istanza di parte, dagli ufficiali giudiziari.

    L’ufficiale giudiziario provvede a portare a conoscenza del contenuto dell’atto il destinatario mediante lettura e fornendo le informative necessarie. Consegnato l’atto al destinatario, l’ufficiale giudiziario redige processo verbale delle operazioni effettuate.
    È necessario procedere con la significazione, e non con la notificazione, per tutti gli atti introduttivi di giudizio, sentenze e atti di precetto.»;

        f) all’articolo 138 sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) al primo comma, la parola: «esegue» è sostituita dalle seguenti: «e gli ufficiali notificatori eseguono»;

            2) al secondo comma, le parole: «ne dà» sono sostituite dalle seguenti: «e gli ufficiali notificatori ne danno»;

        g) all’articolo 139 sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) al secondo comma, la parola: «consegna» è sostituita dalle seguenti: «e gli ufficiali notificatori consegnano»;

            2) al quarto comma, le parole: «dà notizia» sono sostituite dalle seguenti: «e gli ufficiali notificatori danno notizia»;

        h) all’articolo 140, primo comma, la parola: «deposita» è sostituita dalle seguenti: «e gli ufficiali notificatori depositano», la parola: «affigge» è sostituita dalla seguente: «affiggono» e le parole: «dà notizia» sono sostituite dalle seguenti: «danno notizia»;

        i) all’articolo 143, primo comma, la parola: «esegue» è sostituita dalle seguenti: «e gli ufficiali notificatori eseguono»;
        l) all’articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al primo comma, la parola: «certifica» è sostituita dalle seguenti: «e gli ufficiali notificatori certificano» e la parola: «lui» è sostituita dalla seguente: «essi»;

            2) al secondo comma, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «e dagli ufficiali notificatori»;

        m) all’articolo 149, secondo comma, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «e gli ufficiali notificatori scrivono»;

        n) all’articolo 150, quarto comma, la parola: «deposita» è sostituita dalle seguenti: «e gli ufficiali notificatori depositano»;
        o) all’articolo 162, secondo comma, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o agli ufficiali notificatori»;
        p) all’articolo 163, quarto comma, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o agli ufficiali notificatori»;
        q) all’articolo 250, primo comma, le parole: «l’ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «gli ufficiali notificatori» e la parola: «intima» è sostituita dalla seguente: «intimano»;
        r) all’articolo 300, quarto comma, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o dagli ufficiali notificatori»;
        s) all’articolo 480, secondo comma, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o gli ufficiali notificatori» e la parola: «deve» è sostituita dalla seguente: «devono»;
        t) all’articolo 494, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    «L’ufficiale giudiziario può sempre invitare il debitore a provvedere, per evitare il pignoramento, al pagamento a sue mani delle somme dovute.

    Anche dopo il pignoramento, ed entro un termine di dieci giorni, l’ufficiale giudiziario può concedere al debitore un pagamento rateizzato per un periodo massimo di sei mesi e comprensivo di tutte le spese. In questo caso gli effetti del pignoramento restano sospesi fino pagamento dell’ultima rata.
    In caso di mancato pagamento anche di una sola rata l’ufficiale giudiziario provvede al pignoramento se non ancora eseguito, ne dà atto nel verbale di pignoramento già eseguito e lo deposita in cancelleria per l’ulteriore corso»;

        u) all’articolo 513, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «L’ufficiale giudiziario può ricercare beni o somme o crediti del debitore da sottoporre a pignoramento anche mediante accesso, anche per via telematica, alle informazioni disponibili presso i registri dei beni mobili registrati e l’anagrafe tributaria, con le opportune cautele e garanzie e con l’obbligo di utilizzare le informazioni ottenute solo ai fini dell’espletamento delle procedure esecutive»;
        v) all’articolo 518, quarto comma, le parole: «entro le ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni»;

        z) all’articolo 532, primo comma, dopo la parola: «commissionario» sono inserite le seguenti: «che può essere lo stesso ufficiale giudiziario che ha proceduto al pignoramento»;
        aa) all’articolo 543, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al secondo comma, il punto 4) è sostituito dal seguente:
        «4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione del luogo di residenza del terzo»;
            2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
    «L’ufficiale giudiziario redige verbale della dichiarazione del terzo che, personalmente o a mezzo di mandatario speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice»;
        bb) l’articolo 547 è abrogato;

        cc) all’articolo 548, primo comma, le parole: «non compare all’udienza stabilita o, comparendo» sono soppresse;
        dd) all’articolo 592, primo comma, le parole: «a uno o più creditori o a un istituto all’uopo autorizzato» sono sostituite dalle seguenti: «ad un ufficiale giudiziario»;
        ee) all’articolo 634, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «È prova scritta idonea a norma del n. 1 dell’articolo precedente anche il verbale dell’ufficiale giudiziario che raccoglie la dichiarazione con cui il debitore riconosce anche in misura parziale il proprio debito»;
        ff) all’articolo 676, secondo comma, dopo la parola: «custode» sono inserite le seguenti: «un ufficiale giudiziario o»;

        gg) all’articolo 678, il primo comma è sostituito dal seguente:

        «Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest’ultimo caso il terzo deve rendere all’ufficiale giudiziario la dichiarazione di cui all’articolo 543, terzo comma. Il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo è sospeso fino all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei propri obblighi»;
        hh) all’articolo 696, secondo comma, dopo le parole: «consulente tecnico» sono inserite le seguenti: «o un ufficiale giudiziario»;

        ii) all’articolo 769, primo comma, dopo le parole «cancelliere del tribunale» sono inserite le seguenti: «o dall’ufficiale giudiziario»;
        ll) all’articolo 770 sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Inventario da eseguirsi dall’ufficiale giudiziario o dal notaio»;

            2) al primo comma, dopo le parole: «deve procedere un» sono inserite le seguenti: «ufficiale giudiziario o un»;

    5. Alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all’articolo 45, terzo comma, la parola: «giudiziario» è sostituita dalla seguente: «notificatore»;

        b) all’articolo 48, primo comma, punto 4), dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono inserite le seguenti: «o degli ufficiali notificatori»;
        c) all’articolo 49, primo comma, punto 5), la parola: «giudiziario» è sostituita dalla seguente: «notificante»;
        d) all’articolo 51, la parola: «giudiziario» è sostituita dalla seguente: «notificante»;
        e) all’articolo 116, secondo comma, le parole: «dall’ufficiale giudiziario di servizio» sono soppresse.

    6. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) negli articoli dal 148 al 172, le parole: «ufficiale giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «ufficiale notificatore»;

        b) all’articolo 221, comma 1, dopo le parole: «negli appositi albi», sono inserite le seguenti: «tra gli ufficiali giudiziari»;
        c) all’articolo 228, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

    «3-bis. Se è stato nominato per svolgere l’incarico di perito, l’ufficiale giudiziario attesta l’autenticità delle dichiarazioni testimoniali ricevute e di tutti gli atti raccolti, i quali, insieme alla relazione peritale dallo stesso redatta, sono assunti dal giudice con valore probatorio nel processo»;

        d) all’articolo 259, comma 1, dopo le parole: «determinandone il modo e nominando» sono aggiunte le seguenti: «custode l’ufficiale giudiziario o altra persona idonea».

    7. All’articolo 39, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo le parole: «oltre che dal funzionario di cancelleria,» sono inserite le seguenti: «dall’ufficiale giudiziario,».

Articolo 30.

(Entrata in vigore)

    1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Relazione

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge istituisce la professione intellettuale di ufficiale giudiziario.

    L’articolo 1 ne definisce lo stato giuridico in qualità di pubblico ufficiale, ausiliario dell’ordine giudiziario, col compito di espletare e formare gli atti demandati alla sua competenza dalle leggi vigenti e dai regolamenti.
    Per esercitare la professione di ufficiale giudiziario è necessaria la nomina e l’iscrizione alla tabella dell’organico nazionale di cui all’articolo 22.
    Tale articolo, infatti, consente l’iscrizione alla Tabella unica nazionale dell’organico degli ufficiali giudiziari e sopprime i ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
    In sede di prima attuazione della legge, nella tabella unica nazionale sono iscritti tutti gli ufficiali giudiziari inseriti nella posizione economica C1 e B3 in possesso di laurea in giurisprudenza o con almeno cinque anni di servizio.
    L’iscrizione alla tabella e la relativa graduatoria dovranno tener conto dell’anzianità maturata con riferimento al decreto di nomina emanato ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959. Gli ufficiali giudiziari in posizione economica C1 e B3 che non intendono avvalersi della facoltà di iscrizione sono inquadrati – previa partecipazione agli appositi corsi di riqualificazione o di formazione organizzati dal Ministero della giustizia – fra gli impiegati civili dello Stato, nell’area C, rispettivamente nelle posizioni economiche C3 e C2 come responsabili amministrativi degli uffici notificazioni – istituiti presso i Tribunali ordinari e le Corti d’Appello – e come ufficiali notificatori.
    I Cancellieri C2 e C3 sono titolari di un diritto di prelazione rispetto ai precedenti profili professionali nella copertura di uffici diversi da quelli di notificazione.
    Entro due anni dall’entrata in vigore della normativa, agli ufficiali giudiziari che hanno esercitato l’opzione per lo svolgimento dell’attività libero professionale è consentito recedere dalla scelta effettuata ed essere inquadrati fra gli impiegati civili dello Stato.
    L’articolo 2 definisce le attribuzioni dell’ufficiale giudiziario, esercitate su impulso di parte nelle materie per le quali ha una competenza autonoma ed esclusiva, fra le quali rientrano, secondo le relative norme del codice di procedura civile: i verbali di esecuzione forzata o per espropriazione; di estinzione del procedimento esecutivo per avvenuto pagamento nelle mani del procedente o per transazione novativa fra le parti; delle operazioni di vendita mobiliare, conseguenti al procedimento di espropriazione forzata o a procedure fallimentari; di attuazione dei provvedimenti giurisdizionali cautelari possessori enunciatori; di formazione di titolo esecutivo stragiudiziale per ricognizione di debito; la levata di protesto dei titoli cambiari e assegni bancari; il verbale di offerta reale o per intimazione; verbale di descrizione dell’oggetto costituente contraffazione di brevetto; l’atto di nomina a sequestratario e amministratore giudiziario dei beni sequestrati, delle aziende e degli immobili pignorati.
    L’ufficiale giudiziario può altresì procedere all’espletamento delle funzioni proprie del giudice, ove queste siano delegabili, su delega di quest’ultimo e su impulso di parte privata.
    Oltre alle funzioni domandategli dalla normativa vigente, l’ufficiale giudiziario, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, può su nomina d’ufficio o ad istanza di parte: essere nominato consulente tecnico, perito, arbitro o commissario; procedere alle operazioni di vendita immobiliare conseguenti al procedimento di espropriazione forzata o a procedure fallimentari; effettuare stime e valutazioni; redigere inventari; procedere ad atti di interpellanza pubblici e privati con valore probatorio; essere nominato curatore fallimentare o custode giudiziario di beni sequestrati, aziende e immobili pignorati; attestare l’autenticità delle riproduzioni di atti e documenti su richiesta di privati nonchè la veridicità della firma apposta.
    All’ufficiale giudiziario nell’esercizio delle sue funzioni sono conferiti, ai sensi dell’articolo 4 della presente legge, oltre ai poteri attribuitigli dalla legge in qualità di pubblico ufficiale, anche un potere ispettivo con accesso all’anagrafe tributaria e a tutte le banche dati; la facoltà di richiedere l’assistenza della forza pubblica nonché il potere di ricorrere al fermo amministrativo dei beni descritti nei pubblici registri.
    L’articolo 5 indica i doveri e i principi deontologici propri all’esercizio della professione di ufficiale giudiziario, fra cui rientrano il rispetto del segreto professionale, la segretezza dei dati e delle informazioni acquisite nell’esercizio dei propri poteri, l’aggiornamento del proprio patrimonio tecnico-culturale.
    L’articolo 6 istituisce il Consiglio nazionale degli ufficiali giudiziari, quale organo collegiale di gestione e di controllo con sede in Roma presso il Ministero della giustizia, articolato in consigli distrettuali con sede presso le Corti d’appello.
    L’articolo 7 disciplina la dotazione organica degli ufficiali giudiziari prevedendo, ove necessario, un adeguamento del numero stabilito con decreto del Presidente della Repubblica emanato entro tre anni dall’entrata in vigore del presente provvedimento, su proposta del Consiglio nazionale, previa consultazione dei consigli distrettuali. La tabella definitiva che determina il numero e le sedi degli Ufficiali giudiziari, su proposta del Consiglio nazionale, può essere modificata con decreto del Ministro della giustizia ogni dieci anni o entro un periodo più breve qualora ne sia dimostrata la necessità.
    L’articolo 8 definisce la competenza territoriale dell’ufficiale giudiziario che, su richiesta di parte, la può esercitare su tutto il territorio di competenza del consiglio distrettuale.
    L’articolo 9 tratta delle tariffe professionali relative agli onorari, ai diritti accessori e alle spese dovute come rimborso. Le tariffe sono deliberate ogni biennio dal Consiglio nazionale ed approvate dal Ministro della giustizia.
    L’articolo 10 prevede che la nomina e l’abilitazione all’esercizio della professione si conseguono solo con il superamento del relativo concorso pubblico accessibile a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: certificato di idoneità rilasciato dal competente consiglio distrettuale; età non inferiore a ventuno anni; laurea in giurisprudenza.
    L’articolo 11 disciplina i criteri essenziali per lo svolgimento del concorso.
    L’articolo 12 prevede che l’ufficiale giudiziario assuma le funzioni entro il termine stabilito dal Consiglio nazionale a pena di decadenza dalla nomina. L’ufficiale giudiziario, a garanzia di eventuali danni cagionati nell’esercizio delle sue funzioni, è tenuto a contrarre idonea polizza assicurativa con un massimale determinato e adeguato ogni dieci anni dal Consiglio nazionale.
    L’articolo 13 disciplina le forme sociali di collaborazione che possono stabilirsi fra gli ufficiali giudiziari domiciliati nello stesso circondario, previa autorizzazione del Consiglio nazionale e previo parere dei consigli distrettuali.
    L’articolo 14 istituisce, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della normativa, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli ufficiali giudiziari. Alla Cassa sono iscritti di diritto e obbligatoriamente tutti gli ufficiali giudiziari che esercitano effettivamente e con continuità la professione a decorrere dalla sua istituzione.
    L’articolo 15 determina il contributo che gli ufficiali giudiziari devono corrispondere alla Cassa, se soggettivo in ragione del 10 per cento sugli onorari percepiti per ogni atto eseguito, se integrativo ovvero ripetibile ai clienti in ragione del 3 per cento sull’importo versato per la prestazione.
    L’articolo 16 stabilisce le attribuzioni della Cassa nazionale relative alla corresponsione degli assegni di integrazione e del trattamento di quiescenza.
    L’articolo 17 consente all’ufficiale giudiziario la facoltà di ricongiungere, ai fini pensionistici, il periodo di tempo durante il quale ha esercitato le funzioni ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959.
    L’articolo 18 prevede l’istituzione di un albo speciale dei praticanti, tenuto presso il consiglio distrettuale degli ufficiali giudiziari. Gli articoli 19 e 20 disciplinano il praticantato.
    L’articolo 21 attribuisce al Consiglio nazionale in via esclusiva il potere di disciplina nei confronti degli Ufficiali giudiziari, mentre i poteri di sorveglianza e di vigilanza sono conferiti all’autorità giudiziaria e al Ministero della giustizia.
    Gli articoli da 22 a 30 prevedono disposizioni di carattere transitorio. L’articolo 22, come già illustrato, tratta delle disposizioni relative alla tabella unica nazionale dell’organico degli ufficiali giudiziari nonché dell’inquadramento presso gli uffici giudiziari degli Ufficiali giudiziari che non hanno optato per la libera professione.
    L’articolo 23 considera il periodo transitorio di prima attuazione della legge prevedendo una limitazione della competenza territoriale determinata dal direttore organizzativo anche per atti su richiesta di privati e, in attesa dell’approvazione della delibera del Consiglio nazionale di cui all’articolo 8, affida la determinazione delle tariffe all’apposita commissione tecnica, di cui al successivo articolo 24, approvate con decreto dal Ministro della giustizia.
    L’articolo 24 prevede l’istituzione, con decreto del Ministro della giustizia, di una commissione tecnica, composta da 15 esperti tra docenti universitari in materie giuridiche, magistrati e ufficiali giudiziari, con il compito di predisporre il regolamento di attuazione della presente legge, stabilendo fra l’altro il numero dei collegi distrettuali e la pianta organica degli ufficiali giudiziari, nonché il tariffario di prima attuazione.
    L’articolo 25 attraverso una norma di garanzia, in sede di prima attuazione della presente legge, prevede che qualora i proventi non raggiungano il trattamento economico spettante agli ufficiali giudiziari, secondo i loro ex livelli di appartenenza, lo Stato integra la differenza nei modi e nei termini previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959.
    L’articolo 26 consente, qualora le circostanze lo richiedano, che nei dieci anni successivi all’entrata in vigore della legge, nei concorsi per la nomina a ufficiale giudiziario sia consentita una riserva di posti per coloro che non hanno presentato la domanda nei termini di cui all’articolo 22.
    L’articolo 27 tratta della formazione e dell’aggiornamento, prevedendo l’organizzazione di appositi corsi da parte del Ministero della giustizia, tramite le scuole di formazione per un periodo di tirocinio.
    L’articolo 28, in sede di prima applicazione della presente legge, disciplina le elezioni dei membri dei consigli professionali.
    L’articolo 29 dispone l’abrogazione delle norme in contrasto con la presente proposta.
    L’articolo 30, infine, prevede che la normativa entri in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    Nel contesto europeo la figura dell’ufficiale giudiziario è disciplinata in modo differente. Vi sono Paesi come la Francia, in cui la libera professione si è dimostrata particolarmente efficace nel recupero di ingenti somme di denaro che, annualmente reintrodotte nel circuito economico, hanno costituito un cospicuo volume di affari fino a raggiungere i 43 miliardi di franchi.
    In Belgio, Polonia, Ungheria, Slovacchia, nella Repubblica Ceca, in Romania, gli ufficiali giudiziari svolgono la loro attività seguendo uno statuto definito liberale. In Italia e nei Paesi scandinavi gli ufficiali giudiziari sono dei funzionari dello Stato.
    In Germania i «Gerichtwollziehr» operano sulla base di uno Statuto misto, secondo cui, nonostante siano agenti amministrativi, beneficiano di un certo numero di vantaggi generalmente accordati agli ufficiali giudiziari liberali.
    In Inghilterra, a seconda dei casi, l’ufficiale giudiziario può essere sia un libero professionista che un funzionario dello Stato.
    In Benelux, in Scozia e in Francia, l’ufficiale giudiziario è un libero professionista che conserva la qualifica di pubblico ufficiale; egli notifica atti e procede alle esecuzioni mobiliari.
    In Spagna l’esecuzione è teoricamente assicurata dal magistrato che ha preso la decisione, ma in realtà è il funzionario ad effettuarla.
    In base all’analisi di alcuni dati raccolti dall’Unione internazionale degli ufficiali giudiziari, è emerso che il problema del recupero si è presentato a livello europeo come un problema di notevole rilevanza in termini di ritorno economico. È stato dimostrato in proposito che la libera professione ha ridotto il ritardo dei pagamenti e la cattiva qualità del recupero, spesso cause di dispersione dal circuito economico di diversi miliardi di euro.
    I proponenti della presente proposta, tenendo nella dovuta considerazione questi elementi e ritenendo che l’esercizio liberale della professione di ufficiale giudiziario rappresenti una preziosa risorsa per lo Stato, auspicano una rapida approvazione del provvedimento.


Torna a progetti di legge


fonte: http://www.senato.it/leg/14/Bgt/Schede/Ddliter/20935.htm


Relazione prof. Giulimondi