La Commissione Giustizia del Senato ha approvato in data 25 settembre 2003 il disegno di legge concernente la riforma dell'Ordinamento giudiziario.
SENATO
DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE N. 1296
Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario di cui al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della
Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità
presentato dal Ministro della giustizia (CASTELLI)
di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze (TREMONTI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 2002
(TESTO INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPROVATE DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA IL 25
SETTEMBRE 2003)
Capo I
Delega al Governo al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario
Articolo 1
(Contenuto della delega)
1. II Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o più decreti legislativi
diretti a:
a) modificare la disciplina per l’accesso in magistratura, nonché la
disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati in
applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:
1) prevedere che, dopo il compimento del periodo di uditorato, le funzioni dei
magistrati si distinguano in funzioni di merito e di legittimità e siano le
seguenti:
a) funzioni giudicanti di primo grado;
b) funzioni requirenti di primo grado;
c) funzioni giudicanti di secondo grado;
d) funzioni requirenti di secondo grado;
e) funzioni semi direttive giudicanti di primo grado;
f) funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado;
g) funzioni direttive di primo grado;
h) funzioni direttive di secondo grado;
i) funzioni giudicanti di legittimità;
j) funzioni requirenti di legittimità;
k) funzioni direttive di legittimità;
l) funzioni direttive superiori di legittimità;
2)
a) prevedere che la progressione economica dei magistrati si articoli
automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto
dalle successive lettere b) e c) e fermo restando il migliore trattamento
economico eventualmente conseguito:
I. prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;
II. seconda classe: da sei mesi a due anni;
III. terza classe: da due a cinque anni;
IV. quarta classe: da cinque a tredici anni;
V. quinta classe: da tredici a venti anni;
VI. sesta classe: da venti a ventotto anni;
VII. settima classe: da ventotto anni in poi;
b) prevedere che i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a
seguito del concorso di cui alle lettere h2) e i2) del numero 11 conseguono la
quinta classe stipendiale;
c) prevedere che i magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a
seguito dei concorsi di cui alla lettera n) del numero 11 conseguono la sesta
classe stipendiale;
3)
a) prevedere che, fino al compimento dell’ottavo anno dall’ingresso in
magistratura, possano essere svolte funzioni requirenti o giudicanti di primo
grado; che dopo gli otto anni, previo concorso per titoli ed esami, possano
essere svolte funzioni giudicanti o requirenti di secondo grado; che, dopo i
quindici anni, previo concorso per titoli ed esami, possano essere svolte
funzioni di legittimità;
b) prevedere che le funzioni di secondo grado, di legittimità e direttive siano
attribuite dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo concorso per
titoli ed esami, e che quelle semi direttive giudicanti siano attribuite previa
valutazione dei titoli;
c) prevedere le modalità del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali,
nonché i criteri di valutazione;
4)
a) prevedere che per l’ingresso in magistratura sia bandito un concorso per
l’accesso a posti distinti nella magistratura giudicante e in quella
requirente, precisando che il candidato, all’atto della domanda, dovrà
scegliere a quale funzione intende accedere;
b) prevedere distinte prove di esame, scritte ed orali, con materie in parte
comuni e in parte diverse in relazione alla specificità della funzione
prescelta;
c) prevedere distinte commissioni, eventualmente con un unico presidente;
5)
a) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell’esercizio delle funzioni
giudicanti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami,
banditi dal Consiglio Superiore della Magistratura, per l’assegnazione di
posti vacanti nella funzione requirente dopo aver frequentato con favorevole
giudizio finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola di
cui all’articolo 3;
b) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso;
c) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata al successivo
numero 11 lettera f) e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica
funzione per cui si concorre;
d) prevedere che, decorsi almeno cinque anni nell’esercizio delle funzioni
requirenti, i magistrati possano partecipare a concorsi per titoli ed esami,
banditi dal Consiglio Superiore della Magistratura per l’assegnazione di posti
vacanti nella funzione giudicante dopo aver frequentato con favorevole giudizio
finale un apposito corso di formazione al riguardo presso la Scuola di cui
all’articolo 3;
e) disciplinare le modalità e le prove, scritte ed orali, del concorso;
f) prevedere che la commissione esaminatrice sia quella indicata al successivo
numero 11, lettera e) e che tra le prove vi siano quelle inerenti la specifica
funzione per cui si concorre;
fbis) prevedere che i corsi di cui alle lettere a) e d) debbano essere espletati
esclusivamente in occasione del primo passaggio a funzioni diverse;
6)
a) prevedere che il mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a
requirenti, e viceversa, debba essere richiesto per posti disponibili in ufficio
giudiziario avente sede in diverso distretto con esclusione di quello competente
ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in caso di pendenza
di procedimenti nei confronti dell’interessato;
b) prevedere che i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia
dell’ultimo dei decreti emanati in attuazione della presente legge, possano
richiedere entro un anno dalla predetta data, nei limiti dei posti vacanti, il
mutamento delle funzioni nello stesso grado da giudicanti a requirenti e
viceversa, previa valutazione positiva da parte del Csm;
c) prevedere che i magistrati di cui alla lettera b) possano partecipare al
concorso di cui al numero 11, lettere b) e d), anche in assenza del requisito di
esercizio per almeno cinque anni delle diverse funzioni;
7)
a) prevedere che funzioni giudicanti di primo grado siano quelle di giudice di
tribunale, giudice del tribunale per i minorenni e di magistrato di
sorveglianza;
b) prevedere che funzioni requirenti di primo grado siano quelle di sostituto
procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario e di sostituto
procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni;
c) prevedere che funzioni giudicanti di secondo grado siano quelle di
consigliere di corte di appello;
d) prevedere che funzioni requirenti di secondo grado siano quelle di sostituto
procuratore generale presso la corte di appello;
e) prevedere che funzioni di legittimità giudicanti siano quelle di consigliere
della corte di cassazione;
f) prevedere che funzione di legittimità requirenti siano quelle di sostituto
procuratore generale presso la corte di cassazione;
g) prevedere che funzioni semi direttive giudicanti di primo grado siano quelle
di presidente di sezione di tribunale, cui possono accedere, previa valutazione
da parte della commissione di cui al numero 8bis), magistrati che abbiano
superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo
grado o di legittimità da non meno di tre anni e abbiano esercitato
continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;
h) prevedere che funzioni semi direttive giudicanti di secondo grado siano
quelle di presidente di sezione di corte di appello, cui possono accedere,
previa valutazione da parte della commissione di cui al numero 8bis), magistrati
che abbiano superato almeno uno dei concorsi per il conferimento delle funzioni
di secondo grado o di legittimità da non meno di otto anni e abbiano esercitato
continuativamente funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;
i) prevedere che funzioni direttive giudicanti di primo grado siano quelle di
presidente di tribunale, di presidente del tribunale di sorveglianza e di
presidente del tribunale per i minorenni, cui possono accedere, previo concorso
per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno dei concorsi per
il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità da non meno di
cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni giudicanti negli
ultimi tre anni;
j) prevedere che funzioni direttive requirenti di primo grado siano quelle di
procuratore della repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore
della repubblica presso il tribunale per i minorenni, cui possono accedere,
previo concorso per titoli ed esami, magistrati che abbiano superato almeno uno
dei concorsi per il conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità
da non meno di cinque anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni
requirenti negli ultimi tre anni;
k) prevedere che funzioni direttive giudicanti di secondo grado siano quelle di
presidente di tribunale e di presidente della sezione per le indagini
preliminari dei tribunali di cui alla tabella L) allegata al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla
tabella A) allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché quelle di
presidente della corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per
titoli ed esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di
legittimità da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente
funzioni giudicanti negli ultimi tre anni;
l) prevedere che funzioni requirenti direttive di secondo grado siano quelle di
procuratore della repubblica presso i tribunali di cui alla tabella L) allegata
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché quelle di procuratore generale
presso la corte di appello, cui possono accedere, previo concorso per titoli ed
esami, magistrati che abbiano superato il concorso per le funzioni di legittimità
da almeno dieci anni e abbiano esercitato continuativamente funzioni requirenti
negli ultimi tre anni;
8) prevedere che i concorsi per gli incarichi direttivi consistono, nella
valutazione da parte della commissione di cui al successivo numero 11, lettera
q), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici, nella
valutazione della laboriosità del magistrato, nonché della sua capacità
organizzativa ed in un successivo colloquio;
8bis) prevedere per il conferimento degli incarichi semi direttivi una
valutazione da parte della commissione di cui al successivo numero 11, lettera
q), dei titoli, consistenti in lavori giudiziari e scientifici; la commissione
comunica l’esito delle valutazioni dei candidati al Consiglio Superiore della
Magistratura, che sceglie tra quelli valutati positivamente, tenendo altresì
conto della laboriosità e della capacità organizzativa dei magistrati;
9)
a) prevedere che gli incarichi direttivi siano attribuiti per la durata di anni
quattro, rinnovabili a domanda, previa valutazione positiva da parte del
Consiglio Superiore della Magistratura, per un periodo ulteriore di anni due;
b) prevedere che il magistrato, allo scadere del termine di cui alla precedente
lettera a), possa concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di
uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi
direttivi di grado superiore per sedi poste fuori del distretto di provenienza
con esclusione di quello competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di
procedura penale in caso di pendenza di procedimenti nei confronti
dell’interessato;
10)
a) prevedere che le funzioni direttive giudicanti di legittimità siano quelle
di presidente di sezione della corte di cassazione, cui possono accedere, previo
concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di legittimità
da almeno quattro anni;
b) prevedere che le funzioni direttive requirenti di legittimità siano quelle
di avvocato generale della procura generale presso la corte di cassazione, cui
possono accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni
requirenti di legittimità da almeno quattro anni;
c) prevedere che le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità
siano quelle di presidente aggiunto della corte di cassazione e quella di
presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di
legittimità da almeno dieci anni;
d) prevedere che le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità
siano quelle di procuratore generale presso la corte di cassazione, cui possono
accedere, previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni
requirenti di legittimità da almeno dieci anni;
e) prevedere che le funzioni direttive superiori apicali di legittimità siano
quelle di primo presidente della corte di cassazione, cui possono accedere,
previo concorso per titoli, magistrati che esercitino funzioni giudicanti di
legittimità da almeno dieci anni;
11)
a) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione
giudicante di primo grado, a domanda venga assegnato, previa valutazione del
Consiglio Superiore della Magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno
tre anni le funzioni giudicanti;
b) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione
giudicante di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti
ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le
funzioni requirenti;
c) prevedere che annualmente il 75 per cento dei posti vacanti nella funzione
requirente di primo grado, a domanda venga assegnato, previa valutazione del
Consiglio Superiore della Magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno
tre anni le funzioni requirenti;
d) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione
requirente di primo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami, scritti
ed orali, cui abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni le
funzioni giudicanti;
e) prevedere, ai fini di cui alla lettera b), l’istituzione di una commissione
di concorso per l’assegnazione alle funzioni giudicanti e costituita da tre
magistrati giudicanti che esercitino funzioni di secondo grado e da due
magistrati requirenti che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre
professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal
Consiglio Superiore della Magistratura;
f) prevedere, ai fini di cui alla lettera d), l’istituzione di una commissione
di concorso per l’assegnazione alle funzioni requirenti, costituita da tre
magistrati requirenti, che esercitino funzioni di secondo grado e da due
magistrati giudicanti, che esercitino funzioni di secondo grado, nonché da tre
professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal
Consiglio Superiore della Magistratura;
g) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione
giudicante di secondo grado a domanda venga assegnato, previa valutazione del
Consiglio Superiore della Magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno
tre anni le funzioni giudicanti di secondo grado;
h) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione
giudicante di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami,
scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:
h1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le
funzioni requirenti di secondo grado;
h2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli
ultimi tre nelle funzioni giudicanti e che abbiano frequentato con favorevole
giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso
la scuola superiore delle professioni giuridiche;
i) prevedere che annualmente il 25 per cento dei posti vacanti nella funzione
requirente di secondo grado a domanda venga assegnato, previa valutazione del
Consiglio Superiore della Magistratura, ai magistrati che esercitino da almeno
tre anni le funzioni requirenti di secondo grado;
j) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nella funzione
requirente di secondo grado venga bandito un concorso per titoli ed esami,
scritti ed orali, e che tali posti siano assegnati:
j1) per il 25 per cento a magistrati che esercitino da almeno cinque anni le
funzioni giudicanti di secondo grado;
j2) per il 75 per cento a magistrati con otto anni di anzianità, di cui gli
ultimi tre nelle funzioni requirenti, e che abbiano frequentato con favorevole
giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di appello presso
la scuola superiore delle professioni giuridiche;
k) prevedere, ai fini di cui alla lettera h), l’istituzione di una
commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di
legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni requirenti di legittimità,
da due magistrati che esercitino funzioni di giudicanti di secondo grado, da un
magistrato che eserciti funzioni requirenti di secondo grado, nonché da tre
professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal
Consiglio Superiore della Magistratura;
l) prevedere, ai fini di cui alla lettera i), l’istituzione di una
commissione, composta da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di
legittimità, da un magistrato che eserciti le funzioni giudicanti di legittimità,
da due magistrati che esercitino funzioni requirenti di secondo grado, da un
magistrato che eserciti funzioni giudicanti di secondo grado, nonché da tre
professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal
Consiglio Superiore della Magistratura;
m) prevedere che annualmente per la copertura del 75 per cento dei posti vacanti
nelle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso
per titoli ed esami, scritti ed orali, cui abbiano accesso magistrati che
esercitino da almeno sette anni le funzioni di secondo grado oppure con una
anzianità di almeno quindici anni e che abbiano frequentato con favorevole
giudizio finale l’apposito corso di formazione alle funzioni di legittimità
presso la scuola superiore delle professioni giuridiche;
n) prevedere che per la copertura dei restanti posti vacanti nelle funzioni
giudicanti e requirenti di legittimità venga bandito un concorso per titoli cui
abbiano accesso magistrati che esercitino da almeno cinque anni diverse funzioni
di legittimità. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 agosto 1998, n.
303;
o) prevedere l’istituzione di una commissione di concorso alle funzioni di
legittimità composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti di
legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni requirenti di
legittimità, nonché da tre professori universitari di prima fascia in materie
giuridiche, nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura;
p) prevedere l’istituzione di una commissione di esame alle funzioni
direttive, composta da tre magistrati che esercitino le funzioni giudicanti
direttive di legittimità, da due magistrati che esercitino le funzioni
requirenti direttive di legittimità, e da tre magistrati che esercitino
funzioni giudicanti direttive di secondo grado e da due magistrati che
esercitino funzioni requirenti direttive di secondo grado, nonché da tre
professori universitari di prima fascia in materie giuridiche, nominati dal
Consiglio Superiore della Magistratura. Prevedere che la Commissione comunichi
gli esiti del concorso al Consiglio Superiore della Magistratura che forma la
graduatoria e propone le nomine al Ministro della giustizia per il concerto;
prevedere il coordinamento della presente disposizione con quanto previsto
dall’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e successive modificazioni;
q) prevedere che i posti di cui alle lettere precedenti, messi a concorso e non
coperti, vengano riassegnati nella rispettiva quota dei posti da attribuire
previa valutazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura;
prevedere che i posti da attribuire previa valutazione da parte del Consiglio
Superiore della Magistratura di cui alle lettere precedenti e non coperti,
vengano riassegnati nella rispettiva quota destinata a concorso; prevedere che i
posti di cui alla lettera m) messi a concorso e non coperti vengano riassegnati
nella rispettiva quota dei posti da attribuire ai sensi della lettera n) e
viceversa;
12)
a) prevedere che le commissioni di cui al presente articolo siano nominate per
tre anni e siano automaticamente prorogate sino all’esaurimento delle
procedure concorsuali in via di espletamento;
b) prevedere che i componenti delle predette commissioni non siano
immediatamente confermabili;
13) Prevedere che il magistrato possa rimanere in servizio presso lo stesso
ufficio svolgendo il medesimo incarico per un periodo massimo di dieci anni, con
facoltà di proroga del predetto termine per non oltre due anni previa
valutazione del CSM fondata su comprovate esigenze di funzionamento
dell’ufficio;
14) individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici
giudiziari, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuire al magistrato capo dell’ufficio giudiziario la titolarità e la
rappresentanza dell’ufficio nel suo complesso, nei rapporti con enti
istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la
competenza ad adottare i prowedimenti necessari per l’organizzazione
dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale
di magistratura ed il suo stato giuridico;
b) indicare i criteri per l’assegnazione al dirigente dell’ufficio di
cancelleria o di segreteria delle risorse finanziarie e strumentali necessarie
per l’espletamento del suo mandato, riconoscendogli la competenza ad adottare
atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, anche nel caso in cui
comportino oneri di spesa, definendone i limiti;
c) assegnare al dirigente dell’ufficio di cancelleria o di segreteria la
gestione delle risorse di personale amministrativo, ed attribuirgli
l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 55, comma 4, ultima parte, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) prevedere che, entro trenta giorni dall’emanazione della direttiva del
Ministro della giustizia di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e comunque non oltre il 15 febbraio di ciascun anno, il
magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il dirigente dell’ufficio di
cancelleria o segreteria predispongano, tenendo conto delle risorse disponibili
ed indicando le priorità, il programma delle attività da svolgersi nel corso
dell’anno. Prevedere che il magistrato capo dell’ufficio giudiziario ed il
dirigente dell’ufficio di cancelleria o segreteria possano apportare eventuali
modifiche al programma nel corso dell’anno. Prevedere che, nell’ipotesi di
mancata predisposizione o esecuzione del programma, oppure di mancata adozione
di modifiche divenute indispensabili per la funzionalità dell’ufficio
giudiziario, siano attribuiti al Ministero della Giustizia, specificandone
condizioni e modalità di esercizio, poteri di intervento in conformità a
quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n.165 del 2001, nonché
poteri decisionali circa le rispettive competenze;
15) prevedere che il requisito della partecipazione al corso, previsto dal
numero 5 e dalle lettere h2), i2) ed n) del numero 11 del presente articolo,
possa essere richiesto solo dopo l’entrata in funzione della scuola superiore
delle professioni giuridiche disciplinata dall’articolo 3 della presente
legge.
b) razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori
giudiziari e di aggiornamento professionale dei magistrati;
bbis) riorganizzazione l’ufficio del pubblico ministero;
c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei
consigli giudiziari;
d) […]
e) […]
f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati e
le relative sanzioni.
2. (Stralciato).
3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell’esercizio
della delega di cui ai commi 1 e 2 divengono efficaci dal centottantesimo
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. II Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi giorni successivi alla
scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 2, le norme necessarie al coordinamento
delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell’esercizio delle
deleghe di cui ai medesimi commi con le altre leggi dello Stato e la necessaria
disciplina transitoria, diretta anche a regolare il trasferimento degli affari
ai nuovi uffici, fissando i termini massimi entro cui occorre provvedere. Le
disposizioni dei decreti previsti dal presente comma divengono efficaci a
decorrere dalla data indicata nel comma 3.
4bis. Il Governo è delegato ad emanare entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge un decreto legislativo diretto a prevedere, in via
sperimentale e per un periodo di quattro anni, l’istituzione dell’ufficio
del giudice, introducendo la figura dell’ausiliario dello stesso.
5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell’esercizio delle deleghe di
cui ai commi 1, 2, 4 e 4bis sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla
Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni
permanenti un […] parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della
trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere.
6. Entro due anni dalla data di efficacia di ciascuno dei decreti legislativi,
il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei criteri di cui
agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, con la procedura di cui al comma 5.
Articolo 2
(Concorsi per uditore giudiziario e per le funzioni presso organi di
giurisdizione superiore)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a),
il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che siano ammessi ai concorsi per magistrati giudicanti e ai
concorsi per magistrati requirenti coloro che:
1) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito diploma presso le
scuole di specializzazione nelle professioni forensi previste dall’articolo 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
2) […];
3) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il dottorato di
ricerca in materie giuridiche;
4) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito l’abilitazione
all’esercizio della professione forense;
5) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno svolto, dopo il superamento del
relativo concorso, funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno
tre anni;
6) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro anni ed hanno superato il concorso per la
professione di notaio;
7) hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario
di durata non inferiore a quattro armi ed hanno svolto le funzioni di magistrato
onorario per almeno quattro anni senza demerito;
7bis) Hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso
universitario di durata non inferiore a quattro anni ed hanno conseguito il
diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso
di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di
specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n.162;
abis) prevedere che, ai concorsi di cui alla lettera a) indetti fino al quinto
anno successivo alla data di efficacia del decreto legislativo emanato in
attuazione della presente delega, siano ammessi anche coloro che hanno
conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di
durata non inferiore a quattro ani, essendosi iscritti al relativo corso di
laurea anteriormente all’anno accademico 1998/1999;
b) disciplinare la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità di
nomina dei componenti;
bbis) prevedere che il concorso possa essere sostenuto per non più di tre volte».
c) (soppressa).
2. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge un decreto legislativo diretto ad apportare le
seguenti modifiche all’articolo 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186: al
comma 1, numero 1, le parole: «della metà» sono sostituite dalle parole: «di
un quarto», e le parole: «su proposta di una commissione formata dai
componenti di cui al n. 2) dell’articolo 7 e, tra i componenti di cui al
numero 4) dello stesso articolo, da quello avente qualifica più elevata o, a
parità di qualifica, maggiore anzianità» sono sostituite dalle parole: «previo
parere di una commissione presieduta dal presidente dello stesso consiglio di
presidenza e formata dai componenti di cui alla lettera d) dell’articolo 7,
nonché dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato e dai due
presidenti di tribunale amministrativo regionale più anziani nelle rispettive
qualifiche; il parere è reso»; al comma 1, numero 3, le parole «di un quarto»
sono sostituite dalla parole: «della metà» ed è aggiunto, alla fine, il
seguente periodo: «La metà dei posti disponibili annualmente messi a concorso
è riservata ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali con qualifica
di consigliere; in tale quota riservata non possono essere nominati altri
candidati, salva l’applicazione dell’articolo 20 per i posti eventualmente
rimasti vacanti».
2bis. Il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge un decreto legislativo con l’osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che i magistrati della Corte di conti si distinguono secondo le
funzioni in: presidente; procuratore generale; presidente di sezione e
procuratori regionali; consiglieri delle sezioni centrali e vice procuratori
generali; consiglieri delle sezioni regionali e vice procuratori regionali;
primi referendari; referendari.
abis) prevedere che le promozioni a consigliere delle sezioni centrali di
controllo ovvero delle sezioni regionali o a vice procuratore regionale sono
conferite a scelta, ai primi referendari che abbiano prestato, con la qualifica
di primo referendario, almeno sei anni di effettivo servizio, ivi compresi
quelli prestati con la qualifica di referendario antecedentemente all’entrata
in vigore della presente legge.
ater) prevedere che nell’ambito della Corte dei Conti le funzioni superiori
giudiziarie e di controllo sono esercitate dai magistrati in servizio presso le
Sezioni Riunite, le Sezioni giurisdizionali centrali di appello, la Procura
Generale, la sezione giurisdizionale d’appello per la Regione siciliana, la
Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione
siciliana.
b) prevedere che la disposizione dell’articolo 11, comma 2, della legge 13
aprile 1988, n. 117 continui ad applicarsi ai magistrati della Corte dei conti
in servizio alla data di efficacia del decreto legislativo di cui al presente
comma;
bbis) prevedere che al concorso pubblico, per titoli ed esami teorico-pratici,
per il conferimento delle qualifiche di consigliere delle sezioni
giurisdizionali centrali e di vice procuratore generale, possano partecipare:
1. i magistrati delle sezioni e delle procure regionali della Corte dei conti
con almeno un anno di anzianità, nonché i magistrati delle sezioni centrali di
controllo;
2. i magistrati dei tribunali amministrativi regionali e gli avvocati dello
Stato con almeno un anno di anzianità;
3. i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità;
4. i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonché i dirigenti
delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l’accesso alle quali sia richiesta la
laurea in giurisprudenza.
c) prevedere che le promozioni alle qualifiche di cui alla lettera a) siano
disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere di
promovibilità del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti.
d) prevedere che con regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri, sentito
il consiglio di presidenza, saranno stabilite le norme di attuazione e le
modalità di svolgimento del concorso.
e) apportare alla tabella B allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e
successive modificazioni e integrazioni, le modifiche derivanti dalle
disposizioni che precedono.
f) prevedere che i magistrati della Corte dei conti in servizio alla data di
efficacia del decreto legislativo di cui al presente comma mantengano
l’idoneità all’esercizio delle funzioni superiori.
g) prevedere che i magistrati della Corte dei Conti in servizio alla data di
efficacia del decreto legislativo di cui al presente comma, disponibili allo
svolgimento delle funzioni giudiziarie superiori, possano farne istanza al
Consiglio di presidenza che formerà un apposito elenco; prevedere che i
relativi posti di funzione che si rendano disponibili vengano assegnati a
seguito di concorso per titoli ed anzianità tra gli iscritti all’elenco;
prevedere che esaurito il predetto elenco, i posti di funzione che si rendano
disponibili vengano conferiti per il cinquanta per cento ai consiglieri delle
Sezioni centrali di controllo, delle Sezioni regionali ed ai vice Procuratori
regionali che ne facciano richiesta, e, per il restante cinquanta per cento, ai
vincitori del concorso pubblico per titoli ed esami teorico-pratici di cui alla
lettera bbis).
h) prevedere che dall’attuazione della delega di cui al presente comma non
possano derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Al fine di
assicurare l’effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa ogni
eventuale maggiore onere sarà compensato mediante la riduzione, nella dotazione
organica del personale di magistratura della Corte dei Conti, del numero di
posti che si renda necessario, determinato con decreto del Presidente della
Corte dei Conti sentito il Consiglio di presidenza.
2ter. Ai fini dell’esercizio delle deleghe di cui ai commi 2 e 2bis si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6
dell’articolo 1.
Articolo 3
(Scuola superiore delle professioni giuridiche)
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b),
il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l’istituzione come ente autonomo della Scuola superiore della
magistratura quale struttura didattica stabilmente preposta:
1) all’organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione degli
uditori giudiziari;
2) all’organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione
dei magistrati;
b) prevedere che la scuola superiore delle professioni giuridiche sia fornita di
autonomia giuridica, organizzativa e funzionale ed utilizzi personale
dell’organico del Ministero della giustizia, ovvero comandato da altre
amministrazioni, con risorse finanziarie a carico del bilancio dello stesso
Ministero;
bbis) prevedere che la Scuola sia articolata in due sezioni, l’una destinata
al tirocinio degli uditori giudiziari, l’altra alla formazione permanente dei
magistrati;
bquater) prevedere che nelle sessioni presso gli uffici giudiziari gli uditori
possano effettuare adeguati periodi di formazione presso studi di avvocato,
settori qualificati della pubblica amministrazione, istituti penitenziari,
istituti bancari ed altre sedi formativi, secondo quanto previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1998 sul tirocinio giudiziario;
bsexies) prevedere che nelle sessioni presso la scuola della magistratura gli
uditori giudiziari siano seguiti da docenti di elevata competenza e
autorevolezza, scelti secondo princìpi di ampio pluralismo culturale, e
assiduamente da tutori tra i docenti della scuola;
bsepties) prevedere che per ogni sessione sia compilata una scheda valutativa
dell’uditore giudiziario;
bdecies) prevedere che, in esito al tirocinio, sia formulata una valutazione di
idoneità all’assunzione delle funzioni giudiziarie sulla base di tutti i
giudizi espressi sull’uditore nel corso dello stesso;
bundecies) prevedere che, in caso di valutazione finale negativa, l’uditore
possa essere ammesso ad un ulteriore periodo di tirocinio, di durata non
superiore a sei mesi e che in caso di ulteriore valutazione negativa lo stesso
possa essere, a sua domanda e salvo controindicazioni assolute, destinato ad un
ufficio della pubblica amministrazione, anche in sopra numero, da assorbire con
successive vacanze».
bbis) prevedere che il tirocinio abbia la durata di diciotto mesi e che sia
articolato in sessioni tendenzialmente di uguale durata presso la Scuola della
magistratura e presso gli uffici giudiziari.
c) prevedere che la scuola superiore delle professioni giuridiche sia diretta da
un comitato, della durata di quattro anni, composto dal primo presidente della
corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato, dal procuratore
generale presso la corte di cassazione o da un magistrato dallo stesso delegato,
da un magistrato che eserciti funzioni requirenti di legittimità, proposto dal
procuratore generale presso la corte di cassazione, da due magistrati ordinari
nominati dal Consiglio Superiore della Magistratura, da un avvocato con almeno
quindici anni di esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale
forense, da un componente professore universitario ordinario in materie
giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un membro
nominato dal Ministro della giustizia; prevedere che, nell’ambito del
comitato, i componenti eleggano il presidente; prevedere che i componenti del
comitato non siano immediatamente rinnovabili e non possano far parte delle
commissioni di concorso per uditore giudiziario;
cbis) prevedere un comitato di gestione per ciascuna sezione, chiamato a dare
attuazione alla programmazione annuale per il proprio ambito di competenza, a
definire il contenuto analitico di ciascuna sessione e ad individuare i docenti,
a fissare i criteri di ammissione alle sessioni di formazione, ad offrire ogni
utile sussidio didattico e a sperimentare formule didattiche, a seguire lo
svolgimento delle sessioni ed a presentare relazioni consuntive all’esito di
ciascuna, a curare il tirocinio nelle fasi effettuate presso la scuola
selezionando i tutori nonché i docenti stabili e quelli occasionali; prevedere
che, in ciascuna sezione, il comitato di gestione sia formato da un congruo
numero di componenti, nominati dal Comitato direttivo di cui alla lettera c).
d) prevedere che, nella programmazione dell’attività didattica, il Comitato
direttivo di cui alla lettera c) possa avvalersi delle proposte del Consiglio
Superiore della Magistratura, del Ministro della Giustizia, del Consiglio
nazionale forense, dei Consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte
di Cassazione e di quelle dei componenti del Consiglio universitario nazionale
esperti in materie giuridiche;
e)(…);
f) f) prevedere il diritto del magistrato a partecipare, a sua richiesta e se
non vi ostano comprovate e motivate esigenze organizzative e funzionali degli
uffici giudiziari di appartenenza, ai corsi di aggiornamento e formazione
professionale con conseguente riconoscimento di un corrispondente periodo di
congedo retribuito; in ogni caso assicurare il diritto del magistrato a
partecipare ai corsi di formazione funzionali al passaggio a funzioni superiori
con facoltà del capo dell’ufficio di rinviare soltanto la partecipazione al
corso per un periodo non superiore a sei mesi;
g) stabilire che, al termine del corso di aggiornamento professionale, sia
rilasciato un parere che contenga elementi di verifica attitudinale, modulato
secondo la tipologia del corso, da inserire nel fascicolo personale del
magistrato, al fine di costituire elemento per le valutazioni operate dal
Consiglio Superiore della Magistratura;
h) prevedere che il magistrato, il quale abbia partecipato ai corsi di
aggiornamento professionale organizzati dalla Scuola possa nuovamente
parteciparvi trascorso almeno un anno;
i) prevedere che il parere di cui alla lettera g) abbia validità per un periodo
non superiore a sei anni;
l) prevedere che vengano istituite sino a tre sedi a competenza interregionale;
[…]
s) prevedere che i magistrati, i quali non hanno sostenuto i concorsi per le
funzioni di secondo grado o di legittimità, siano sottoposti da parte del
Consiglio Superiore della Magistratura a valutazioni periodiche di
professionalità, desunte dall’attività giudiziaria e scientifica, dalla
produttività dalla laboriosità, dalla capacità tecnica, dall’equilibrio,
dalla disponibilità alle esigenze del servizio, dal tratto con tutti i soggetti
processuali, dalla deontologia e dai pareri conseguiti nell’ambito dei corsi
organizzati dalla scuola superiore delle professioni giuridiche; prevedere che
tali valutazioni debbano avvenire al compimento del tredicesimo, ventesimo e
ventottesimo anno dall’ingresso in carriera; prevedere che, in caso di esito
negativo, la valutazione debba essere ripetuta per non più di due volte, con
l’intervallo di un biennio tra una valutazione e l’altra; prevedere che, in
caso di esito negativo di tre valutazioni consecutive, si applichi l’articolo
3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, così come modificato
dall’articolo 7 della presente legge;
t) prevedere che per i magistrati che hanno sostenuto i concorsi per il
conferimento delle funzioni di secondo grado o di legittimità e non abbiano
ottenuto i relativi posti, la commissione comunica al Consiglio Superiore della
Magistratura l’elenco di coloro i quali, per inidoneità, non devono essere
esentati dalle valutazioni periodiche di professionalità».
Articolo 4
(Riforma dei Consigli giudiziari ed istituzione del Consiglio direttivo della
Corte di cassazione)
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c),
il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l’istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione,
composto per due terzi da magistrati con effettive funzioni di legittimità in
servizio presso la medesima Corte e la relativa Procura generale, e per un terzo
da componenti nominati tra i professori ordinari di università in materie
giuridiche e tra gli avvocati dopo venti anni di esercizio della professione che
siano iscritti da almeno cinque anni nell’albo speciale per le giurisdizioni
superiori di cui all’articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36;
b) prevedere che i componenti non togati del Consiglio direttivo della Corte di
Cassazione siano designati, rispettivamente, dal Consiglio universitario
nazionale e dal Consiglio nazionale forense;
c) prevedere che membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di
cassazione siano il Primo Presidente ed il Procuratore generale della medesima
Corte;
d) prevedere che il Consiglio direttivo della Corte di cassazione sia presieduto
dal Primo Presidente ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un
vice-presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;
e) prevedere che al Consiglio direttivo della Corte di cassazione si applichino,
in quanto compatibili, le disposizioni dettate alle lettere n), o), r) ed s) per
i Consigli giudiziari presso le Corti d’appello;
f) prevedere che i Consigli giudiziari presso le Corti d’appello nei distretti
nei quali prestino servizio meno di trecentocinquanta magistrati ordinari siano
composti, oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da tre
magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, da quattro
membri non togati, di cui uno nominato tra i professori universitari in materie
giuridiche, uno tra gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo
esercizio della professione e due dal Consiglio regionale della Regione ove ha
sede il distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio
su cui hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza
qualificata tra persone estranee al consiglio medesimo nonché da un
rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;
g) prevedere che i componenti supplenti del consiglio giudiziario siano cinque,
due dei quali magistrati che esercitano, rispettivamente, funzioni requirenti e
giudicanti nel distretto e tre componenti non togati nominati con lo stesso
criterio di cui alla lettera f), riservandosi un posto per ciascuna delle tre
categorie non togate indicate nella medesima lettera f);
h) prevedere che nei distretti nei quali prestano servizio oltre
trecentocinquanta magistrati ordinari, i consigli giudiziari siano composti,
oltre che dai membri di diritto di cui alla lettera l), da cinque magistrati in
servizio presso uffici giudiziari del distretto, da quattro membri non togati,
dei quali uno nominato tra i professori universitari in materie giuridiche, uno
nominato tra gli avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della
professione e due nominati dal Consiglio regionale della Regione ove ha sede il
distretto, o nella quale rientra la maggiore estensione del territorio su cui
hanno competenza gli uffici del distretto, eletti con maggioranza qualificata
tra persone estranee al medesimo Consiglio, nonché da un rappresentante eletto
dai giudici di pace del distretto nel loro ambito;
i) prevedere che i componenti avvocati e professori universitari siano nominati,
rispettivamente, dal Consiglio nazionale forense ovvero dal Consiglio
universitario nazionale, su indicazione dei Consigli dell’Ordine degli
avvocati del distretto e dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle
università della regione;
ibis) prevedere che i componenti nominati dal Consiglio regionale non possano
svolgere, o aver svolto nei cinque anni precedenti, la professione di avvocato
nell’ambito del distretto;
l) prevedere che membri di diritto del Consiglio giudiziario siano il Presidente
ed il Procuratore generale della Corte d’appello;
m) prevedere che il Consiglio giudiziario sia presieduto dal Presidente della
Corte d’appello ed elegga a scrutinio segreto, al suo interno, un
vice-presidente scelto tra i componenti non togati, ed un segretario;
n) prevedere che il Consiglio giudiziario duri in carica quattro anni e che i
componenti non possano essere immediatamente confermati;
o) prevedere che l’elezione dei componenti togati del Consiglio giudiziario
avvenga in un collegio unico distrettuale con il medesimo sistema vigente per la
nomina dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura, in
quanto compatibile, così da attribuire due seggi a magistrati che esercitano
funzioni giudicanti ed un seggio ad un magistrato che esercita funzioni
requirenti nei distretti che comprendono fino a trecentocinquanta magistrati e
tre seggi a magistrati che esercitano funzioni giudicanti e due a magistrati che
esercitano funzioni requirenti nei distretti che comprendono oltre
trecentocinquanta magistrati;
p) prevedere che dei […] componenti togati del Consiglio giudiziario che
esercitano funzioni giudicanti uno abbia maturato un’ anzianità di carriera
non inferiore a venti anni;
q) prevedere che la nomina dei componenti supplenti del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari presso le Corti d’appello
avvenga secondo i medesimi criteri indicati per la nomina dei titolari;
r) prevedere che al Consiglio giudiziario vengano attribuite, oltre quelle già
previste, le seguenti competenze:
1) approvazione delle tabelle su proposta dei titolari degli uffici, nel
rispetto dei criteri generali indicati dalla legge;
2) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della
magistratura, sull’attività dei magistrati sotto il profilo della
preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della
diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, in occasione della
progressione in carriera e nei periodi intermedi di permanenza nella qualifica;
3) vigilanza sul comportamento dei magistrati con obbligo di segnalare i fatti
disciplinarmente rilevanti ai titolari dell’azione disciplinare;
4) vigilanza sull’andamento degli uffici giudiziari nel distretto, con
segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate al Ministro della giustizia;
5) formulazione di pareri e proposte sull’organizzazione ed il funzionamento
degli uffici del giudice di pace del distretto;
6) adozione di provvedimenti relativi allo stato dei magistrati, con particolare
riferimento a quelli relativi ad aspettative e congedi, dipendenza di infermità
da cause di servizio, equo indennizzo, pensioni privilegiate, concessione di
sussidi;
7) formulazione di pareri, anche su richiesta del Consiglio superiore della
magistratura, in ordine all’adozione da parte del medesimo Consiglio di
provvedimenti inerenti collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze
dall’impiego, concessioni di titoli onorifici, riammissioni in magistratura;
s) prevedere la reclamabilità innanzi al Consiglio superiore della magistratura
delle delibere adottate dal Consiglio giudiziario nelle materie di cui alla
lettera r), numero 1);
t) prevedere che i componenti designati dal consiglio regionale prendano parte
esclusivamente alle riunioni, alle discussioni ed alle deliberazioni inerenti le
materie di cui alla lettera r), numeri 4) e 5).
u) prevedere che gli avvocati, i professori ed il rappresentante dei giudici di
pace che compongono il consiglio giudiziario possano prendere parte solo alle
discussioni e deliberazioni concernenti le materie di cui alla lettera r),
numeri 1), 4) e 5). Il rappresentante dei giudici di pace, inoltre, partecipa
alle discussioni e deliberazioni di cui all’articolo 7, comma 2bis e 9, comma
4, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.
Articolo 5
(Riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero)
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera bbis),
il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale sia il
titolare esclusivo dell’azione penale e che la eserciti sotto la sua personale
responsabilità nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, assicurando il
corretto ed uniforme esercizio della stessa e delle norme sul giusto processo;
b) prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale possa
delegare, sulla base di criteri predeterminati, uno o più magistrati del
proprio ufficio al compimento di singoli atti o alla trattazione di uno o più
procedimenti;
c) prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale possa
determinare i criteri cui i magistrati delegati ai sensi della lettera b) devono
attenersi nell’adempimento della delega con facoltà di revoca in caso di
divergenza o di inosservanza dei criteri;
d) prevedere che gli atti di ufficio, che incidano o richiedano di incidere su
diritti reali o sulla libertà personale, siano assunti previo assenso del
procuratore della repubblica presso il tribunale;
e) prevedere che il procuratore della repubblica presso il tribunale tenga
personalmente, o tramite magistrato appositamente delegato, i rapporti con gli
organi di informazione e che tutte le informazioni sulle attività
dell’ufficio vengano attribuite impersonalmente allo stesso;
f) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello, al fine di
verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, nonché il
rispetto dell’adempimento degli obblighi di cui alla lettera a), acquisisca
dalle procure del distretto dati e notizie, relazionando annualmente, oltre che
quando lo ritenga necessario, al procuratore generale presso la corte di
cassazione;
g) prevedere l’attribuzione al procuratore generale presso la Corte di appello
di poteri sostitutivi e di avocazione:
1) nei casi di accertata violazione dei termini di durata delle indagini
preliminari, fermo altresì quanto previsto dagli articoli 412, comma 2, 413 e
421bis del codice di procedura penale;
2) nei casi di accertata e grave violazione di norme processuali, anche non
tutelate da sanzioni processuali;
3) nel caso di accertata e grave violazione delle disposizioni, delle procedure
e dei provvedimenti in materia di coordinamento nell’ipotesi di indagini
collegate o particolarmente complesse e che investano più circondari.
Articolo 6
(Temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi)
1. Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e),
il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere la temporaneità degli uffici direttivi e semidirettivi per una
durata non superiore ad anni quattro, con possibilità di rinnovo
dell’incarico per ulteriori due anni e con esclusione degli incarichi
direttivi svolti presso la Corte di Cassazione, la Procura generale presso la
stessa Corte, nonché presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche;
b) (soppressa);
c) prevedere che, alla scadenza del termine di cui alla lettera a), il
magistrato che abbia esercitato funzioni direttive e semidirettive, in assenza
di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione
della stessa, sia assegnato alla sede ed alle funzioni non direttive da ultimo
esercitate, eventualmente in soprannumero, con riassorbimento del posto alle
successive vacanze.
Articolo 6bis
(Norma transitoria)
a) Le norme di cui al numero 11, lettere h2) e i2) dell’articolo 1 non si
applicano ai magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo
dei decreti emanati in attuazione della presente legge, abbiano già compiuto, o
compiano nei successivi 24 mesi, tredici anni dal decreto di nomina ad uditore
giudiziario;
b) le norme di cui al numero 11, lettera n) dell’articolo 1 non si applicano
ai magistrati che, alla data di entrata in vigore del decreto emanato in
attuazione della presente legge, abbiano già compiuto, o compiano nei
successivi 24 mesi, venti anni dal decreto di nomina ad uditore giudiziario;
c) ai magistrati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo continuano ad
applicarsi le norme attuative in vigore per il conferimento delle funzioni di
appello e di quelle di legittimità, nonché per i conferimenti degli uffici
semi direttivi e direttivi di cui all’articolo 1, numero 7, lettere g) h) i)
j) k) ed l). Le assegnazioni sono disposte nell’ambito delle quote previste
dall’articolo 1, numero 11, lettere g), i) ed n).
È fatta salva la facoltà per i magistrati di partecipare ai concorsi;
d) I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei
decreti emanati in attuazione della presente legge, esercitano funzioni
direttive mantengono le loro funzioni sino al compimento del termine di cui
all’articolo 1, numero 9, lettera a) e, nel caso abbiano raggiunto il detto
termine, per l’ulteriore periodo di due anni decorso il quale, senza che
abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro analogo incarico, cessano dalle
funzioni restando assegnati allo stesso ufficio, anche in soprannumero;
e) i magistrati che, alla data di acquisto di efficacia dell’ultimo dei
decreti emanati in attuazione della presente legge, esercitano funzioni semi
direttive requirenti mantengono le loro funzioni per due anni dalla predetta
data, decorsi i quali, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro
analogo incarico, cessano dalle funzioni restando assegnati allo stesso ufficio,
anche se in soprannumero;
f) in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, numero 13, alla data di
entrata in vigore dei decreti emanati in attuazione della presente legge, i
magistrati che abbiano compiuto il periodo di dieci anni di permanenza
nell’incarico nello stesso ufficio, possono permanervi un ulteriore biennio;
coloro i quali non abbiano compiuto il periodo di dieci anni lo completano e
possono permanere nell’incarico per ulteriori tre anni;
g) ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente legge, il
periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è
equiparato all’esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e il
ricollocamento in ruolo avviene nella medesima sede e nelle medesime funzioni,
anche in soprannumero. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo
organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della
magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi
previsti dalla presente legge. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma
dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
1958, n. 916, e successive modificazioni.
Articolo 7
(Norme in materia disciplinare nonché in tema di situazioni di incompatibilità,
infermità e trasferimento d’ufficio)
1.Nell’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f),
il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) provvedere alla tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei
magistrati, sia inerenti l’esercizio della funzione sia estranee alla stessa,
garantendo comunque la necessaria completezza della disciplina con adeguate
norme di chiusura, nonché all’individuazione delle relative sanzioni;
b) prevedere
1) che il magistrato deve esercitare le funzioni attribuitegli con imparzialità,
correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio;
2) che in ogni atto di esercizio delle funzioni il magistrato deve rispettare la
dignità della persona;
3) che anche fuori dall’esercizio delle sue funzioni il magistrato non deve
tenere comportamenti, ancorché legittimi, che ne compromettano la credibilità
o il prestigio;
4) che la violazione dei predetti doveri costituisce illecito disciplinare
perseguibile nelle ipotesi previste dalle lettere c), d) ed e);
c) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari nell’esercizio delle
funzioni:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano
illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti; l’omissione della
comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una
delle situazioni di incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio
decreto 31 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni previste dagli
articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, come riformulati ai
sensi della lettera a 3); la consapevole inosservanza dell’obbligo di
astensione nei casi previsti dalla legge; ogni altra violazione del dovere di
imparzialità;
2) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle
parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con
l’ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di
collaboratori; l’ingiustificata interferenza nell’attività giudiziaria di
altro magistrato, attuata mediante l’esercizio delle funzioni; ogni altra
rilevante violazione del dovere di correttezza;
3) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza
inescusabile; il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia; l’emissione di
provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella
sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione
degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la
motivazione è richiesta dalla legge; l’adozione di provvedimenti non
consentiti dalla legge che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante,
diritti patrimoniali; la reiterata o grave inosservanza delle norme
regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli
organi competenti; l’indebito affidamento ad altri del proprio lavoro;
l’inosservanza dell’obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede
l’ufficio, se manca l’autorizzazione prevista dalle norme vigenti, e sempre
che ne sia derivato concreto pregiudizio all’adempimento dei doveri di
diligenza e laboriosità; ogni altra rilevante violazione del dovere di
diligenza;
4) il reiterato, grave o ingiustificato ritardo nel compimento degli atti
relativi all’esercizio delle funzioni; l’abituale e ingiustificata esenzione
dal lavoro giudiziario, compresa la redazione dei provvedimenti, da parte del
dirigente l’ufficio o del presidente di una sezione o del presidente di un
collegio; l’inosservanza dell’obbligo di rendersi reperibile per esigenze di
ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione dell’organo
competente; ogni altra rilevante violazione del dovere di laboriosità;
5) i comportamenti che determinano la divulgazione di atti del procedimento
coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché
la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o
sugli affari definiti, quando è idonea a ledere diritti altrui;
5bis) il tenere rapporti con gli organi di informazione al di fuori delle
modalità previste dall’articolo 5, comma 1, lettera e);
5ter) l’adozione di provvedimenti affetti da palese incompatibilità tra la
parte dispositiva e la motivazione tali da manifestare una precostituita e
inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativi;
6) l’omissione, da parte del dirigente l’ufficio o del presidente di una
sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti
che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati
dell’ufficio, della sezione o del collegio; l’omissione, da parte del
dirigente l’ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di
sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura
della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dagli
articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni come riformulati ai sensi della lettera a 3) ovvero della
situazione che possono dar luogo all’adozione dei provvedimenti di cui agli
articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 come
riformulati ai sensi delle lettere a 1) e a 2);
7) L’attività di interpretazione di norme di diritto che palesemente e
inequivocabilmente sia contro la lettera e la volontà della legge o abbia
contenuto creativo. Fermo quanto sopra e quanto previsto dal numero 3, non può
dar luogo a responsabilità disciplinare l’attività di valutazione del fatto
e della prova;
d) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari al di fuori
dell’esercizio delle funzioni:
1) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti
per sé o per altri;
2) il frequentare persona sottoposta a procedimento penale o di prevenzione
comunque trattato dal magistrato, o persona che a questi consta essere stata
dichiarata delinquente abituale o aver subito condanna per gravi delitti non
colposi o una misura di prevenzione, ovvero il trattenere rapporti di affari con
una di tali persone;
3) l’assunzione di incarichi extragiudiziari senza la prescritta
autorizzazione dell’organo competente; lo svolgimento di attività
incompatibili con la funzione giudiziaria o tali da recare concreto pregiudizio
all’assolvimento del dovere di laboriosità;
4) la pubblica manifestazione di consenso o dissenso in ordine ad un
procedimento in corso quando, per la posizione del magistrato o per le modalità
con cui il giudizio è espresso, sia idonea a condizionare la libertà di
decisione nell’esercizio delle funzioni giudiziarie;
5) la partecipazione ad associazioni segrete o i cui vincoli sono oggettivamente
incompatibili con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;
6) l’iscrizione o l’adesione a partiti politici comunque gli stessi siano
organizzati e quindi ivi inclusi movimenti o associazioni o enti che perseguono
finalità politiche o svolgono attività di tale natura, nonché la
partecipazione a loro attività o iniziative di carattere interno ovvero ad ogni
altra che non abbia carattere scientifico, ricreativo, sportivo o solidaristico;
7) l’uso strumentale della qualità che, per la posizione del magistrato o per
le modalità di realizzazione, è idoneo a turbare l’esercizio di funzioni
costituzionalmente previste e ogni altro comportamento tenuto in pubblico idoneo
a compromettere in modo grave la credibilità della funzione giudiziaria, anche
sotto il profilo dell’indipendenza, dell’imparzialità e della terzietà.
e) prevedere che costituiscono illeciti disciplinari conseguenti al reato:
1) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata
pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per delitto doloso o preterintenzionale, quando la legge
stabilisce la pena detentiva sola, o congiunta alla pena pecuniaria;
2) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata
pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, per delitto colposo, alla pena della reclusione, sempre che
presentino, per modalità e conseguenze, carattere di particolare gravità;
3) i fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile o è stata
pronunciata sentenza ai sensi dell’articolo 444, comma 2, del codice di
procedura penale, alla pena dell’arresto, sempre che presentino, per le
modalità di esecuzione, carattere di particolare gravità;
4) altri fatti costituenti reato idonei a compromettere la credibilità del
magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o l’azione penale
non può essere iniziata o proseguita.
f) prevedere come sanzioni disciplinari:
1) l’ammonimento;
2) la censura;
3) la perdita dell’anzianità;
4) l’incapacità perpetua o temporanea ad esercitare un incarico direttivo o
di collaborazione direttiva;
5) la sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni;
6) la rimozione.
g) stabilire che:
1) l’ammonimento consiste nel richiamo, espresso nel dispositivo della
decisione, all’osservanza da parte del magistrato dei suoi doveri, in rapporto
all’illecito commesso;
2) la censura consiste in un biasimo formale espresso nel dispositivo della
decisione;
3) la sanzione della perdita dell’anzianità è inflitta per un periodo
compreso tra due mesi e due anni; il conseguente spostamento in ruolo non può
essere inferiore ad un quarantesimo né superiore a un decimo dei posti in
organico della relativa qualifica;
4) La sanzione della temporanea incapacità ad esercitare un incarico direttivo
o di collaborazione direttiva è inflitta per un periodo compreso tra sei mesi e
due anni. Se il magistrato svolge funzioni direttive, debbono essergli conferite
di ufficio altre funzioni non direttive, corrispondenti alla sua qualifica.
Scontata la sanzione, il magistrato non può riprendere l’esercizio delle
funzioni direttive presso l’ufficio dove le svolgeva anteriormente alla
condanna;
5) la sospensione dalle funzioni comporta altresì la sospensione dallo
stipendio ed il collocamento del magistrato fuori dal ruolo organico della
magistratura. Al magistrato sospeso è corrisposto un assegno alimentare non
eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere
continuativo;
6) la rimozione determina la cessazione del rapporto di servizio;
7) quando, per il concorso di più illeciti disciplinari, si dovrebbero irrogare
più sanzioni meno gravi, si applica altra sanzione di maggiore gravità, sola o
congiunta con quella meno grave se compatibile;
8) le sanzioni di cui ai numeri 3 e 6 sono eseguite mediante decreto del
Presidente della Repubblica.
h) prevedere che sono puniti con la sanzione non inferiore alla censura:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano
illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti;
2) l’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
3) l’omissione, da parte dell’interessato, della comunicazione al Consiglio
superiore della magistratura della sussistenza di una delle cause di
incompatibilità di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31 gennaio 1941,
n. 12, come riformulato ai sensi della lettera a 3);
4) ogni altra violazione del dovere di imparzialità;
5) i comportamenti previsti dalla lettera e), numero 2, primo periodo;
6) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
7) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi
all’esercizio delle funzioni;
8) la scarsa laboriosità, se abituale;
9) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;
10) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi
ingiusti, se abituale o grave;
11) i comportamenti previsti dal numero 2 della lettera d).
i) prevedere che sono puniti con una sanzione non inferiore alla perdita
dell’anzianità:
1) i comportamenti che, violando i doveri di cui alla lettera b), arrecano
illegittimo danno o vantaggio ad una delle parti, se gravi;
2) l’uso della qualità di magistrato al fine di conseguire vantaggi ingiusti,
se abituale e grave.
l) stabilire che:
1) è punita con la sanzione della incapacità ad esercitare un incarico
direttivo o di collaborazione direttiva l’interferenza nell’attività di
altro magistrato da parte del dirigente dell’ufficio o del presidente della
sezione, se abituale o grave;
2) sono puniti con una sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni
l’accettazione di incarichi ed uffici vietati dalla legge o non autorizzati;
3) è rimosso il magistrato che incorre nella interdizione perpetua o temporanea
dai pubblici uffici in seguito a condanna penale o che incorre in una condanna a
pena detentiva non inferiore ad un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa
ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia
intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell’articolo
168 dello stesso codice.
m) stabilire che nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e
dalla rimozione, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della
magistratura può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad
altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o
nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento
dell’amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto
quando ricorre una delle violazioni previste dal numero 1 della lettera c), ad
eccezione dell’inosservanza dell’obbligo di astensione nei casi previsti
dalla legge e dell’inosservanza dell’obbligo della comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura, dal numero 1 della lettera d), ovvero se
è inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni.
a 1) integrare il secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511, stabilendo che il trasferimento ad altra sede, o la
destinazione ad altre funzioni, ivi previsti, avvengano secondo le norme
procedurali che regolano il procedimento disciplinare di cui agli articoli 28 e
seguenti dello stesso decreto; prevedendo altresì che, in caso di particolare
urgenza, il trasferimento possa essere disposto anche in via cautelare e
provvisoria; e prevedendo infine che la causa, anche incolpevole, legittimamente
l’intervento, sia tale da impedire al magistrato di svolgere le sue funzioni,
nella sede occupata con piena indipendenza e imparzialità;
a 2) prevedere la modifica dell’articolo 3 del regio decreto legislativo 31
maggio 1946, n. 511, consentendo anche di far transitare nella pubblica
amministrazione, con funzioni amministrative, i magistrati dispensati dal
servizio;
a 3) ridisciplinare le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 del regio decreto 31
gennaio 1941, n. 12 in maniera più puntuale e rigorosa prevedendo, salvo
eccezioni specificatamente disciplinate con riferimento all’entità
dell’organico nonché alla diversità di incarico, l’incompatibilità per il
magistrato a svolgere l’attività presso il medesimo ufficio in cui parenti
sino al secondo grado, affini in primo grado o il coniuge o il convivente
esercitano la professione di magistrato o di avvocato.
Articolo 8
(Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari)
(Stralciato)
Articolo 8 bis
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla scadenza del termine
indicato nel comma 6 dell’articolo 1, un decreto legislativo contenente il
testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento giudiziario nel quale
riunire e coordinare fra loro le disposizioni della presente legge e quelle
contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa con tutte
le altre disposizioni vigenti al riguardo, apportandovi esclusivamente le
modifiche a tal fine necessarie.
2. Per l’emanazione del decreto legislativo di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni del comma 5 dell’articolo 1.
Capo II
Modifiche alle norme per il conferimento e l’esercizio delle funzioni di
legittimità
Articolo 9
(Conferimento delle funzioni di legittimità)
(Soppresso)
Articolo 10
(Commissione speciale per le funzioni di legittimità)
(Soppresso)
Articolo 11
(Valutazione da parte della Commissione)
(Soppresso)
Articolo 12
(Modifiche all’organico della Corte di cassazione)
1. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge un decreto legislativo recante modifiche
all’organico della Corte di cassazione secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello
previsti in organico presso la Corte di cassazione nonché di tutti i posti di
magistrato d’appello destinato alla Procura generale presso la Corte di
cassazione e sostituirli con altrettanti posti di magistrato di cassazione,
presso i rispettivi uffici;
b) prevedere la soppressione di quindici posti di magistrato d’appello
previsti in organico presso la Corte di cassazione e sostituirli con altrettanti
posti di magistrato di tribunale;
c) prevedere che della pianta organica della Corte di cassazione facciano parte
trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con
non meno di cinque anni di esercizio delle funzioni di merito destinati a
prestare servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo;
cbis) prevedere che i magistrati di cui alla lettera c), dopo almeno otto anni
di servizio presso l’ufficio del massimario e del ruolo, possono essere
nominati a posti vacanti nelle funzioni giudicanti o requirenti di legittimità,
in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 11),
lettera m), in seguito a valutazione favorevole del Consiglio superiore della
magistratura espressa previa acquisizione del parere motivato dal Consiglio
direttivo della Corte di cassazione, e sempre che tali magistrati abbiano
un’anzianità non inferiore a quindici anni;
d) prevedere l’abrogazione dell’articolo 116 del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12 e prevedere che all’articolo 117 e alla relativa rubrica del
citato regio decreto n.12 del 1941 siano soppresse le parole «di appello e»;
e) prevedere che ai posti soppressi ai sensi delle lettere a) e b) siano
trattenuti i magistrati in servizio e che ad essi possano essere conferiti dal
CSM le funzioni di legittimità nei limiti dei posti disponibili ed in ordine di
anzianità di servizio se in possesso dei seguenti requisiti:
1) necessaria idoneità precedentemente conseguita;
2) svolgimento nei sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore della
presente legge delle funzioni di legittimità per aver concorso a formare i
collegi nelle sezioni ovvero per aver svolto le funzioni di pubblico ministero
in udienza;
f) prevedere che ai posti soppressi ai sensi della lettera b) siano trattenuti,
in via transitoria, i magistrati di appello in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge per i quali non sia stato possibile il conferimento
delle funzioni di legittimità ai sensi della lettera e).
2. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e
6 dell’articolo 1.
Articolo 13
(Indennità di trasferta)
1. Ai magistrati che esercitano funzioni di legittimità presso la Corte di
cassazione e la relativa Procura generale, a quelli in servizio presso le
sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni
giurisdizionali centrali della Corte dei conti e la relativa Procura generale
compete, (…), l’indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il
periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della Corte di appello di
Roma.
Capo III
Disposizioni finanziarie
Articolo 14
(Copertura finanziaria)
1. Per l’istituzione e il funzionamento della Scuola della magistratura, di
cui all’articolo 3 è autorizzata la spesa massima di 2.519.276 euro per
l’anno 2003 e di 5.038.552 euro a decorrere dall’anno 2004, di cui 60.219
euro per l’anno 2003 e 120.438 euro, a decorrere dall’anno 2004, per gli
oneri connessi al funzionamento del Comitato di cui all’articolo 3, lettera
c).
2. Per le finalità di cui all’articolo 4 è autorizzata la spesa massima di
244.850 euro per l’anno 2003 e di 489.700 euro a decorrere dall’anno 2004,
di cui 8.522 euro per l’anno 2003 e 17.044 euro, a decorrere dall’anno 2004,
per gli oneri connessi alla lettera a), 236.328 euro per l’anno 2003, e
472.656 euro a decorrere dall’anno 2004 per gli oneri connessi alla lettera
f).
3. Per le finalità di cui all’articolo 13 la spesa prevista è determinata in
2.096.840 euro per l’anno 2003 e 3.844.206 euro a decorrere dall’anno 2004.
Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 11ter, comma 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni gli
eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, comma 2, n. 2), della
legge n. 468 del 1978.
4. Agli oneri indicati nel presente articolo, pari a 4.860.966 euro per l’anno
2003 e 9.372.458 euro, a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità revisionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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