Al Direttore Generale dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale del Personale e dellaFormazione - Ministero della Giustizia R O M A

e.pc Al Sig Presidente del Tribunale di Cosenza per l’inoltro urgente  in via gerarchica al  Superiore Ministero.


 Oggetto: Nota risposta Ministero della Giustizia – Ufficio VI - del 03.03.03 Prot. 6/386/03 – 1 CA, 

a firma del Direttore dell’Ufficio dr. R. Pacileo, di recente diramata nel distretto di Corte d’Appello di Catanzaro.


 

Con riferimento alla nota risposta Ministero della Giustizia – Ufficio VI - del 03.03.03 Prot. 6/386/03 – 1 CA, a firma del Direttore dell’Ufficio dr. R. Pacileo, di recente diramata nel distretto di Corte d’Appello di Catanzaro, lungi dal voler essere irrispettosa e/o irriguardosa delle interpretazioni  date in merito, con la presente si sollecita codesta Direzione Generale a fornire urgenti chiarimenti per le ragioni di seguito rappresentate.

La risposta ministeriale sembra non apportare un qualche concreto e pur auspicabile contributo chiarificatore per le diffuse difficoltà interpretative e applicative  insorte a seguito della diramazione della circolare 27 settembre 2002 sulla c.d.  interfungibilità, utilizzando, a parere della scrivente, argomentazioni apparentemente contrastanti con il dettato legislativo e contrattuale esistente, fino a giungere a conclusioni che potrebbero risultare dannose per l’intera categoria degli ufficiali giudiziari e della stessa funzione esecutiva.

Giova a comprendere quanto asserito, la mancanza di riferimenti normativi, in senso stretto, in seno alla risposta al quesito principale circa le competenze attuali dell’ufficiale giudiziario B3, sia in ordine all’attività esterna che a quella interna all’Ufficio N.E.P.

 Tralasciando qualsiasi altra deduzione, alla luce dei principi di diritto vigenti, appare poco chiara  l’argomentazione per cui “si ritiene che non sembra sussistere alcun dubbio sulla legittimità di un atto di esecuzione posto in essere da un ufficiale giudiziario B3 a cui sia stato demandato il compito, dal momento che è la vigente norma contrattuale di cui all’art. 25 del CCNL 5.4.2000 a prevederlo” (???). A proposito ci si chiede come ed in quale misura un C.C.N.L., che dovrebbe andare a regolamentare il solo rapporto di lavoro, possa incidere sulla validità di un atto, giuridicamente rilevante, quale quello di esecuzione il cui unico fondamento è dato dalla legge

E ancora, “al riguardo, non si ritiene che vada fatta alcuna elencazione delle attività rientranti nelle mansioni degli ufficiali giudiziari B3, tenuto conto che entrambe le declaratorie, sia quella che espressamente si riferisce all’ufficiale giudiziario B3 che quella rubricata per l’ufficiale giudiziario C1 parlano di “atti attribuiti dalle norme alla competenza dell’ufficiale giudiziario”.

                   A ben vedere già la semplice lettura delle disposizioni normative e contrattuali sembra dimostrare l’esatto contrario.

Se così fosse sarebbe davvero utile rispondere, allora, più attentamente e puntualmente al quesito proposto, tenuto conto della confusione sorta sul punto nella maggior parte degli uffici nonché dei tanti tentativi di conciliazione proposti quali strumenti di tutela giurisdizionale dei diritti dei lavoratori!!! 

Quanto affermato dalla nota in oggetto non sembra rispondere alla realtà del dettato contrattuale in merito al contenuto delle declaratorie dei profili professionali  B3 e C1 ed infatti, nel tanto richiamato contratto si legge che gli ufficiali giudiziari - area C – pos. econ. C1 sono quei “lavoratori che compiono tutti gli atti demandati dalle norme all’Ufficiale Giudiziario…”; mentre gli ufficiali giudiziari - area B – pos. econ. B3  sono quei: “ lavoratori che, secondo le direttive ricevute, esplicano compiti di collaborazione qualificata nell’ambito dell’attività degli U.N.E.P., eseguendo tutti gli atti attribuiti alla competenza dell’Ufficiale Giudiziario, in quanto non riservati alle professionalità superiori”.

La prima declaratoria suggerisce l’immediato rinvio all’ art. 59 c.p.c, che nel prevedere l’attività dell’Ufficiale Giudiziario testualmente recita: “l’Ufficiale Giudiziario assiste il Giudice in udienza (ora non più per la creazione dell’unificato ruolo unico degli operatori giudiziari, pos. econ. B2), provvede all’esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce nonché all’art. 106 del D.P.R. n°1229/59, II com., per cui “sono attribuzioni dell’Ufficiale Giudiziario la direzione dell’Ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti, l’espletamento degli atti di esecuzione, dei protesti cambiari e dei titoli equiparati, nonché di tutti gli atti loro demandati per legge o regolamento…”.

In entrambe le disposizioni normative, dopo aver fatto ricognizione delle attività di notificazione e di esecuzione, viene richiamata l’attribuzione di “altri” atti demandati per legge all’Ufficiale Giudiziario, non riconducibili né all’attività giudiziale ausiliaria, nelle sue due forme di servizio notificazione e di funzione esecutiva, né alle mansioni di carattere amministrativo-contabile. Trattasi nello specifico di attribuzioni proprie, per lo più di natura stragiudiziale, disciplinate da diverse disposizioni di legge, variamente disseminate nel nostro ordinamento.

Queste ultime sono semplicemente tralasciate dalla nota in questione che, affrettandosi a confermare il recente orientamento interpretativo dato alla materia dalla  circolare c.d. sulla interfungibilità, sembra trascurare il sistema delle fonti legali che regolano le attribuzioni e gli atti dell’ufficiale giudiziario dell’area C arrivando a confonderli con quei compiti di collaborazione qualificata nell’ambito dell’attività degli Uffici N.E.P., ivi compresa evidentemente, in caso di necessità, secondo l’apprezzamento del dirigente dell’ufficio, ex art. 48 D.P.R. n°1229/59, l’attività di esecuzione di atti giudiziali esigibili dall’amministrazione nell’ambito dei suoi compiti istituzionali e, perciò, ricompresi nella declaratoria contrattuale, contrariamente a quelli di fonte legale, che proprio perché “attribuiti dalle norme alla competenza dell’ufficiale giudiziario”, sono riservati alle professionalità superiori.

Da ultimo, ma non meno rilevanti, non vanno tralasciate le conseguenze economiche per eventuali danni all’erario che potrebbero insorgere alla luce del nuovo orientamento interpretativo. Atteso che dipendenti assunti per l’espletamento del servizio notifiche quali, gli ufficiali giudiziari di area B – pos. econ. B3 già aiutanti ufficiali giudiziari, si vedrebbero utilizzati per svolgere in modo continuativo funzione esecutiva ed attività stragiudiziale, compiti appartenenti a professionalità superiori  ed estranei alle mansioni per cui i medesimi sono stati assunti; potendo rivendicare,  pertanto, legittime spettanze economiche, trascorsi i termini stabiliti dalle norme, nelle competenti sedi giudiziarie. 

Con la presente si ripropone, all’esito dei prospettati rilievi, formale richiesta  al fine di conoscere con analitica esattezza le competenze degli ufficiali giudiziari B3, avendo cura di precisare anche i servizi interni di loro spettanza, onde consentire la individuazione e osservanza dei limiti posti dalle norme al compimento di atti attribuiti dalla legge, e riservati dal contratto, all’ufficiale giudiziario dell’area C.

       Cosenza 02.04.03

 

Cosenza 02.04.03

Dott.ssa Maria MADDALENA 

Ufficiale Giudiziario C1U.N.E.P. COSENZA


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