S T U D I O L E G A L E - AVV. GIUSEPPINA TALLARICO - 89055 Reggio Calabria Tel./Fax 0965/372223
Alla
cortese attenzione del signor Arcangelo D’ Aurora.
Avverso l’ ordinanza del 17/06/2002 con la quale il Tribunale di Locri in funzione di Giudice del Lavoro ha disposto in via interinale “….la sospensione dell’ esecuzione degli atti con i quali si è svolto il procedimento di selezione interna per ufficiale giudiziario (posizioni economiche C2 e C3)”, il Ministero della Giustizia ha proposto reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c..
E’ stata fissata per la comparizione delle parti davanti al Collegio in Camera di Consiglio l’ udienza del 23/07/2002.
Mi riservo di comunicarLe la decisione del Tribunale di Locri sul proposto reclamo. Distinti saluti
Avv. Giuseppina Tallarico
TRIBUNALE
DI LOCRI
Il dott. Valerio de Gioia, in funzione di Giudice del Lavoro,
letti gli atti della domanda di tutela cautelare avanzata nel proc. civ. n. 2022/2002 da Spanò Luigi Pietro Maria Pio (Avv.ti Giuseppina Tallarico e Spagnolo Cosimo Damiano) nei confronti del Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro-tempore (Avv.to Demetrio Foti);
sciolta la riserva formulata all’ esito dell’ udienza del 4 giugno 2002, allo scadere dei 5 giorni concessi su richiesta delle parti per il deposito di note illustrative;
osserva
la ricorrente esponeva al Giudice del Lavoro adito ex art. 700 c.p.c. di essere dipendente del Ministero della Giustizia e di prestare servizio con la qualifica di Ufficiale Giudiziario C1 presso l’ ufficio UNEP del Tribunale di Locri.
Affermava, inoltre:
- di essere stato assunto con la qualifica di Collaboratore UNEP a seguito di concorso pubblico per la cui ammissione era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titoli equipollenti;
- che il rapporto di impiego degli attuali Ufficiali Giudiziari C1 era regolato dal D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 in base al quale tutti gli ufficiali giudiziari vengono inquadrati sin dalla nomina nella settima qualifica funzionale;
- che, al D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44, nella parte in cui istituiva la figura professionale del funzionario UNEP, l’ Amministrazione aveva dato attuazione solo in data 30 dicembre 2000, impedendogli, in tal modo, di collocarsi nel profilo professionale;
- che, con l’ entrata in vigore del D.Lgs. 29/93, il rapporto di lavoro e di impiego degli ufficiali giudiziari era stato assoggettato alla normativa generale che disciplina il pubblico impiego;
- che, con il Contratto Collettivo Integrativo – Ministero della Giustizia, sottoscritto in data 5 aprile 2000 era stato disciplinato il nuovo sistema di classificazione del personale e, all’ art. 25 era stata prevista la figura professionale dell’ufficiale giudiziario;
- che, gli artt. 16, 17 e 18, in attuazione di quanto previsto dalla lett. A) dell’ art. 20 del C.C.N.L., avevano regolamentato i criteri per le procedure selettive per il passaggio dei dipendenti da una posizione economica all’ altra, all’ interno dell’ area;
- che, in data 15 febbraio 2001, sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, era stato pubblicato il P.D.G. del 5 febbraio 2001 contenente l’ avviso per la prima applicazione della selezione interna per la copertura di 80 posti nella posizione economica C3 e di 794 posti nella posizione economica C2 della figura professionale dell’ ufficiale giudiziario diretta a tutti i dipendenti dell’ Amministrazione giudiziaria collocati nell’ Area C;
- che, dopo aver inoltrato la domanda in data 12 marzo 2001, si era collocato al 21° posto nella graduatoria dei C2 per il distretto di Reggio Calabria e all’ 831° posto in quella dei C3;
- che, in data 28 febbraio 2002, erano state varate le graduatorie definitive nelle quali non era stato inserito;
- che, le graduatorie definitive violavano l’ art. 2 del P.D.G. 5 febbraio 2001 e le norme sul collocamento a riposo d’ ufficio per raggiunti limiti di età;
- che la procedura concorsuale comportava un sistema di punteggi premiale nei confronti del personale con maggiore anzianità di servizio, senza una adeguata considerazione del titolo di studio.
Su tali premesse, prospettata sia l’ esistenza del fumus boni iuris che del periculum in mora – rappresentato, quest’ ultimo, “nel non consentirgli di partecipare ai corsi, privandolo così dell’ accrescimento culturale dato dalla formazione intrinseca ad essi; nel fatto che dai corsi conseguirà l’ inquadramento dei colleghi riqualificati nelle posizioni economiche C2 e C3 e l’ assegnazione agli stessi delle sedi di servizio ….” nel rischio di dover, in attesa del giudizio di merito, “prendere servizio sede residuale e diversa dalla attuale” – chiedeva al Giudice del Lavoro di “ordinare la sospensione, ovvero sospendere, il P.D.G. dell’ Organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali in data 05/02/2001 del Ministero della Giustizia pubblicato nel B.U. n. 3 del 15/02/2001, nonché il P.D.G. della Direzione Generale del personale e della formazione in data 28/02/2002 pubblicato nel B.U. n. 5 del 15/03/2002, con i quali è stato posto in essere il procedimento di selezione interna per ufficiale giudiziario posizioni economiche C2 e C3; in subordine, ordinare l’ ammissione con riserva del ricorrente al citato percorso formativo per la posizione economica C3 e C2 per il distretto della Corte d’ Appello di Reggio Calabria ordinando in tal caso l’ azzeramento del punteggio assegnato in fase preliminare ai candidati ammessi nonché di rispettare i criteri posti in materia dall’ art. 15 del CCNL – Ministeri; in ogni caso ed in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che riterrà idonei per la tutela dei diritti del ricorrente”.
In data 4 giugno 2002 si costituiva il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, eccependo, preliminarmente, l’ inammissibilità della domanda per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla procedura; questi, a detta della resistente, potevano subire un pregiudizio all’ esito del giudizio.
Nel merito, chiedeva il rigetto del provvedimento d’ urgenza invocato in assenza dei presupposti di legge e rilevandone l’ infondatezza nel merito.
Preliminarmente deve essere affrontata la questione inerente all’ omessa integrazione del contraddittorio.
A detta della resistente nella presente procedura occorrerebbe integrare il contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria.
Tale assunto non merita pregio non ricorrendo, nel caso di specie, una ipotesi di litisconsorzio necessario così come previsto dall’ art. 102 cod. proc. civ.
Occorre premettere che si è rilevare che il litisconsorzio necessario di natura sostanziale ricorre in tre casi:
1. allorquando vi sia uno status comune a una pluralità di soggetti;
2. qualora si sia in presenza di un rapporto giuridico unico ed indiviso ma plurisoggettivo;
3. infine, allorché venga in rilievo una prestazione inscindibile che riguarda un rapporto giuridico che involga la posizione soggettiva di più persone.
Ebbene, il caso posto all’ esame di questo Giudice non è riconducibile alla prime due ipotesi: ogni partecipante alla graduatoria, infatti, ha un proprio autonomo diritto al rispetto delle regole fissate ex ante e all’ osservanza del principio di correttezza.
La fattispecie appare inquadrabile nella terza ipotesi adesso illustrata; la formazione della graduatoria – che deve prendere in considerazione le reciproche posizioni dei partecipanti – deve essere contestuale e simultanea.
Va detto, però, che intanto si può parlare di litisconsorzio in quanto vi sia una comparazione tra le varie posizioni.
Detto momento comparativo non ricorre giacchè non viene contestata l’ esatta esecuzione delle regole prefissate, ma viene più semplicemente contestata a monte la lex specialis, contenuta nell’ avviso di selezione, sull’ asserita difformità rispetto a disposizioni di legge e alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
La nullità degli avvisi di selezione contenenti le regole della procedura selettiva, pertanto, può condurre ad un litisconsorzio necessario solo nella sede del giudizio di merito, avendo, il relativo accertamento, natura di azione costitutiva.
Nella presente fase, connotata da sommarietà di valutazione, l’ eventuale accertamento della nullità avverrà in funzione puramente strumentale rispetto alla successiva azione di merito.
In altre parole, l’ accertamento cui il Giudice è chiamato nella fase cautelare potrà incidere solo sul piano dell’ esecuzione materiale degli atti di cui si chiede l’ accertamento dell’ invalidità ma non sul piano della valenza giuridica degli atti stessi.
Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L’ art. 15 del C.C.N.L. disciplina i passaggi interni dei dipendenti non solo tra aree diverse, ma anche all’ interno della medesima area.
Con riferimento a quest’ ultima tipologia, l’ art. 15 B) punto b) dispone che il passaggio “avverrà …. mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria per la cui formazione sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono considerati, altresì, elementi utili, l’ esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione e innovazione tecnologica”.
Viene subito in rilievo che la finalità perseguita dalla norma è quella di attribuire un uguale valore all’ anzianità di servizio e ai titoli di studio e professionali.
Nel caso di specie, per come risulta documentalmente, la formazione della graduatoria è avvenuta con il conferimento di un valore determinante alla anzianità di servizio che, invece, avrebbe dovuto rappresentare solo uno degli “elementi utili” ai fini della formazione della graduatoria laddove dalla stessa si fosse potuto desumere l’ esperienza professionale acquisita.
Orbene, nel caso di specie, vi è stata una sostanziale mortificazione dei titoli di studio e professionali a tutto vantaggio del parametro della anzianità di servizio.
Inoltre, gli artt. 16 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo risultano contrastanti con il predetto art. 15 B) punto b del CCNL; quest’ ultimo, infatti, non prevede in nessuna delle sue disposizioni una graduatoria preliminare per accedere al percorso formativo.
Al riguardo deve essere richiamata e condivisa la pronuncia con la quale il Tribunale di Lamezia Terme ha sottolineato come “la contrattazione integrativa non può discostarsi dai criteri consacrati nella contrattazione collettiva nazionale, istituendosi una vera e propria relazione gerarchica tra i due atti, in maniera tale che le disposizioni della fonte sott’ ordinata, contrastanti con quelle dell’ atto sovraordinato, devono ritenersi nulle e non possono trovare applicazione”. (ord. 11.12.2001).
Dalla illegittimità della preselezione consegue l’ illegittimità dell’ intera procedura concorsuale la quale ha, nei fatti, disatteso la contrattazione collettiva nazionale che, come rilevato, assume la valenza di fonte primaria e non derogabile dalla contrattazione integrativa.
Prima di esaminare il requisito del periculum in mora occorre ricordare che l’ ordinamento giuridico – tra le varie forme di tutela da esso previste – colloca la tutela cautelare tra quelle di natura residuale, giustificando tali provvedimenti solo nel caso in cui sussistano particolari esigenze d’ urgenza che impediscono l’ attesa del giudizio di merito.
I requisiti, quindi, che giustificano l’ emissione di un provvedimento d’ urgenza e che devono essere accertati dal giudice, nei limiti consentiti dalla sommarietà del giudizio, sono il fumus boni iuris ed, in particolare, il periculum in mora.
Tale ultimo requisito, rappresentato dal fondato motivo di temere l’ insoddisfazione del diritto durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, e caratterizzato – relativamente ai provvedimenti d’ urgenza ex art. 700 c.p.c. – dagli elementi della imminenza e della irreparabilità del pregiudizio, assume un’ importanza centrale nell’ ambito del procedimento sommario, in relazione alla funzione di eccezionalità riconosciuta dal legislatore a tale misura cautelare.
Non vi è dubbio che nel caso in esame ricorra tale requisito; è di tutta evidenza che l’ esclusione del ricorrente dal percorso formativo assume i connotati del danno irreparabile, innanzitutto sotto profilo della progressione di carriera.
Lo Spanò, infatti, subirebbe un danno alla propria professionalità non potendo usufruire di quell’ arricchimento professionale di cui andrebbero a beneficiare, invece, tutti coloro che risultano essere stati avviati al percorso di qualificazione.
Quanto sinora esposto impone la sospensione dell’ esecuzione degli atti con i quali si è svolto il procedimento di selezione interna per ufficiale giudiziario (posizioni economiche C2 e C3).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l’ effetto, dispone la sospensione dell’ esecuzione degli atti con i quali si è svolto il procedimento di selezione interna per ufficiale giudiziario (posizioni economiche C2 e C3).
FISSA
il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza per l’ inizio del giudizio di merito, rinviando a quest’ ultimo per la regolamentazione delle spese relative alla presente procedura.
Si comunichi.
Locri, 17 giugno 2002 Il
Giudice Del Lavoro Dott. Valerio de Gioia
Depositato in Cancelleria il 17/06/2002
Corsi di riqualificazioni per Ufficiale Giudiziario C2 e C3