Legge
28 dicembre 2005, n. 263
Interventi correttivi alle modifiche in materia processuale civile introdotte con il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché ulteriori modifiche al codice di procedura civile e alle relative disposizioni di attuazione, al regolamento di cui al regio-decreto 17 agosto 1907, n. 642, al codice civile, alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, e disposizioni in tema di diritto alla pensione di reversibilità del coniuge divorziato (G.U. 28 dicembre 2005, n. 301; s.o. n. 208)
Articolo
1.
1.
All'articolo 2, comma 3, lettera c-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 183 del codice di
procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il terzo comma è sostituito
dal seguente:
«Il giudice istruttore fissa
altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell'articolo 185»;
2) il sesto comma è sostituito
dai seguenti:
«Se richiesto, il giudice
concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta
giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta
giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra
parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle
eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni
documentali;
3) un termine di ulteriori venti
giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
Salva l'applicazione
dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando
l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti
ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza,
questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.
Nel caso in cui vengano disposti
d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte
può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima
ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché
depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti
assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.
Con l'ordinanza che ammette le
prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero
interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore
si applicano le disposizioni di cui al terzo comma»;
3) al settimo comma, le parole:
«di cui al sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al settimo
comma»;
b) all'articolo 184 del codice di
procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «dal
sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «dal settimo comma»;
2) il secondo comma è abrogato.
2. All'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, dopo la lettera c-ter) sono inserite le seguenti:
«c-quater) all'articolo 185, al
primo comma è premesso il seguente:
"Il giudice istruttore, in
caso di richiesta congiunta delle parti, fissa la comparizione delle medesime al
fine di interrogarle liberamente e di provocarne la conciliazione. Il giudice
istruttore ha altresì facoltà di fissare la predetta udienza di comparizione
personale a norma dell'articolo 117. Quando è disposta la comparizione
personale, le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore
generale o speciale il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La
procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata
e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la
controversia. Se la procura è conferita con scrittura privata, questa può
essere autenticata anche dal difensore della parte. La mancata conoscenza, senza
giustificato motivo, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata
ai sensi del secondo comma dell'articolo 116";
c-quinquies) all'articolo 187,
quarto comma, le parole: "di cui all'articolo 184" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 183, ottavo comma"».
3. All'articolo 2, comma 3,
lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 1), all'articolo 474
del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il numero 2) del secondo comma
è sostituito dal seguente:
«2) le scritture private
autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse
contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge
attribuisce espressamente la stessa efficacia»;
2) al numero 3) del secondo
comma, le parole: «o le scritture private autenticate, relativamente alle
obbligazioni di somme di denaro in essi contenute» sono soppresse;
3) al terzo comma è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il precetto deve contenere trascrizione integrale,
ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate
di cui al numero 2) del secondo comma»;
b) al numero 5), all' articolo
492 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al secondo comma, le parole:
«nel comune» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei comuni del
circondario» e dopo le parole: «in mancanza» sono inserite le seguenti: «ovvero
in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto»;
2)
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Il
pignoramento deve inoltre contenere l'avvertimento che il debitore, ai sensi
dell'articolo 495, può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati
una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai
creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese,
oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia
da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o
l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza
unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per
cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti
indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di
cui deve essere data prova documentale»;
3)
al quinto comma, le parole: «di cui all'articolo 499, terzo comma» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 499, quarto comma»;
«7) l'articolo 499 è sostituito
dal seguente:
"Articolo 499. -
(Intervento). - Possono intervenire nell'esecuzione i creditori che nei
confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo, nonché i
creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui
beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione
risultante da pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di
denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice
civile.
Il ricorso deve essere depositato
prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione ai
sensi degli articoli 530, 552 e 569, deve contenere l'indicazione del credito e
quella del titolo di esso, la domanda per partecipare alla distribuzione della
somma ricavata e la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel
comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. Se l'intervento ha
luogo per un credito di somma di denaro risultante dalle scritture di cui al
primo comma, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità,
l'estratto autentico notarile delle medesime scritture rilasciato a norma delle
vigenti disposizioni.
Il creditore privo di titolo
esecutivo che interviene nell'esecuzione deve notificare al debitore, entro i
dieci giorni successivi al deposito, copia del ricorso, nonché copia
dell'estratto autentico notarile attestante il credito se l'intervento
nell'esecuzione ha luogo in forza di essa.
Ai creditori chirografari,
intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare,
con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o
l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e
di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o,
altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori
intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati
ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore
pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.
Con l'ordinanza con cui è
disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli articoli 530, 552 e 569 il
giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a sé del debitore e
dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo, disponendone la notifica a
cura di una delle parti. Tra la data dell'ordinanza e la data fissata per
l'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.
All'udienza di comparizione il
debitore deve dichiarare quali dei crediti per i quali hanno avuto luogo gli
interventi egli intenda riconoscere in tutto o in parte, specificando in
quest'ultimo caso la relativa misura. Se il debitore non compare, si intendono
riconosciuti tutti i crediti per i quali hanno avuto luogo interventi in assenza
di titolo esecutivo. In tutti i casi il riconoscimento rileva comunque ai soli
effetti dell'esecuzione. I creditori intervenuti i cui crediti siano stati
riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma
ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale
vi sia stato riconoscimento parziale. I creditori intervenuti i cui crediti
siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto, ai sensi
dell'articolo 510, terzo comma, all'accantonamento delle somme che ad essi
spetterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di avere proposto,
nei trenta giorni successivi all'udienza di cui al presente comma, l'azione
necessaria affinché essi possano munirsi del titolo esecutivo"»;
d)
dopo il numero 7) è inserito il seguente:
«7-bis) L'articolo 500 è
sostituito dal seguente:
"Articolo 500. - (Effetti
dell'intervento). - L'intervento, secondo le disposizioni contenute nei capi
seguenti e nei casi ivi previsti, dà diritto a partecipare alla distribuzione
della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a
provocarne i singoli atti"»;
e) il numero 8) è sostituito dal
seguente:
«8) l'articolo 510 è sostituito
dal seguente:
"Articolo 510. -
(Distribuzione della somma ricavata). - Se vi è un solo creditore pignorante
senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il
debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli
spetta per capitale, interessi e spese.
In caso diverso la somma ricavata
è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute
nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione e previo
accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di
titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti
dal debitore.
L'accantonamento è disposto dal
giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti
creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di
tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una
delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé
del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con
l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà
luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei
creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La
comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è
disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno
dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di
titolo esecutivo.
Il residuo della somma ricavata,
dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso
il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha
subito l'espropriazione"»;
f) al numero 17), all'articolo
534-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, le parole: «a un dottore
commercialista o esperto contabile» sono sostituite dalle seguenti: «a un
commercialista»;
g) dopo il numero 17) è inserito
il seguente:
«17-bis) all'articolo 534-ter,
le parole: "con incanto" sono soppresse e la parola:
"notaio", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente:
"professionista"»;
h) al numero 20.2), all'articolo
559 del codice di procedura civile ivi richiamato, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«I provvedimenti di cui ai commi
che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile»;
i) il
numero 21) è sostituito dal seguente:
«21) all'articolo 560, i commi
terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
"Il giudice dell'esecuzione
dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile
pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare
lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione,
se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o
all'assegnazione dell'immobile.
Il provvedimento costituisce
titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche
successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse
dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano.
Il giudice, con l'ordinanza di
cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode
deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto
esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa
autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione
dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti
per conseguirne la disponibilità"»;
l) al numero 25), all'articolo
567 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al secondo comma, le parole:
«e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica come
previsto nella vigente normativa, di data non anteriore a tre mesi dal deposito
del ricorso» sono soppresse e, dopo le parole: «all'immobile pignorato» sono
inserite le seguenti: «effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione
del pignoramento»;
2) al terzo comma, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: «Un termine di centoventi giorni è inoltre
assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la
documentazione da questi depositata debba essere completata» e, al secondo
periodo, dopo le parole: «non è concessa,» sono inserite le seguenti: «oppure
se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto
previsto nel periodo precedente,»;
m) al numero 26), all'articolo
569 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al secondo periodo del primo
comma, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «centoventi»;
2) al terzo comma, dopo le
parole: «Il giudice con la medesima ordinanza» sono inserite le seguenti: «stabilisce
le modalità con cui deve essere prestata la cauzione,»;
n) dopo il numero 26) è inserito
il seguente:
«26-bis) all'articolo 570, le
parole: "e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo
568" sono sostituite dalle seguenti: ", del valore dell'immobile
determinato a norma dell'articolo 568, del sito Internet sul quale è pubblicata
la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del custode
nominato in sostituzione del debitore"»;
o) al numero 27), all'articolo
571 del codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, le parole: «Se
un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere
revocata prima di venti giorni» sono soppresse;
2) dopo il secondo comma è
inserito il seguente:
«L'offerta è irrevocabile,
salvo che:
1) il giudice disponga la gara
tra gli offerenti di cui all'articolo 573;
2) il giudice ordini l'incanto;
3) siano decorsi centoventi
giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta»;
p) al numero 27), all'articolo
572 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quarto comma, le parole:
«anche in questi casi» sono soppresse;
q) al numero 31), all'articolo
584 del codice di procedura civile ivi richiamato, al quinto comma, le parole:
«Nel caso di diserzione della» sono sostituite dalle seguenti: «Se nessuno
degli offerenti in aumento partecipa alla» e dopo le parole: «primo comma»
sono inserite le seguenti: «, salvo che ricorra un documentato e giustificato
motivo,»;
r) al numero 33), sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 591 del codice di
procedura civile ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:
1.1) al primo comma, le parole:
«non crede di» sono sostituite dalle seguenti: «decide di non»;
1.2) al secondo comma, le parole:
«In quest'ultimo caso il giudice può» sono sostituite dalle seguenti: «Il
giudice può altresì»;
2) l'articolo 591-bis del codice
di procedura civile ivi richiamato è sostituito dal seguente:
«Articolo 591-bis. - (Delega
delle operazioni di vendita). - Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con
la quale provvede sull'istanza di vendita ai sensi dell'articolo 569, terzo
comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente
preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista,
iscritti nei relativi elenchi di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di
attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita
secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la
medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle
operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione
delle offerte ai sensi dell'articolo 571 e il luogo ove si procede all'esame
delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale
incanto.
Il professionista delegato
provvede:
1) alla determinazione del valore
dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della
relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569,
primo comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi
dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del
presente codice;
2) agli adempimenti previsti
dall'articolo 570 e, ove occorrenti, dall'articolo 576, secondo comma;
3) alla deliberazione
sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli
articoli 573 e 574;
4) alle operazioni dell'incanto e
all'aggiudicazione dell'immobile a norma dell'articolo 581;
5) a ricevere o autenticare la
dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583;
6) sulle offerte dopo l'incanto a
norma dell'articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui
all'articolo 585, secondo comma;
7) sulla istanza di assegnazione
di cui all'articolo 590;
8) alla fissazione del nuovo
incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi
dell'articolo 591;
9) alla fissazione dell'ulteriore
incanto nel caso previsto dall'articolo 587;
10) ad autorizzare l'assunzione
dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma
dell'articolo 508;
11) alla esecuzione delle
formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di
trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli
stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento
nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni
dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di
trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo
586;
12) alla formazione del progetto
di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo
avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o
all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma
direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli
offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del
depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono
pervenute le somme accreditate.
Nell'avviso di cui all'articolo
570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e
seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice
dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite
dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel luogo indicato
nell'ordinanza di cui al primo comma. All'avviso si applica l'articolo
173-quater delle disposizioni di attuazione del presente codice.
Il professionista delegato
provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che
deve contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si
svolgono, le generalità delle persone presenti, la descrizione delle attività
svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con l'identificazione
dell'aggiudicatario.
Il verbale è sottoscritto
esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere
allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato
nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice,
trasmettendogli il fascicolo.
Avvenuto il versamento del prezzo
con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo
comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e
trasmette senza indugio al giudice dell'esecuzione il fascicolo. Al decreto, se
previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di destinazione
urbanistica dell'immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il
professionista delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice
dell'esecuzione nel caso in cui non faccia luogo all'assegnazione o ad ulteriori
incanti ai sensi dell'articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente
comma è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617.
Le somme versate
dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale
indicati dal giudice.
I provvedimenti di cui
all'articolo 586 restano riservati al giudice dell'esecuzione in ogni caso di
delega al professionista delle operazioni di vendita»;
s) al numero 42), all'articolo
624-bis del codice di procedura civile ivi richiamato, al primo comma, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: «L'istanza può essere proposta fino a
venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di
acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a
quindici giorni prima dell'incanto. Sull'istanza, il giudice provvede nei dieci
giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al
secondo comma dell'articolo 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito
del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e
pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima»;
t) dopo il numero 43), è
aggiunto il seguente:
«43-bis) all'articolo 631, primo
comma, dopo le parole: "all'udienza" sono inserite le seguenti:
", fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita,"».
4. All'articolo 2, comma 3,
lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, all'articolo 709-bis del
codice di procedura civile ivi richiamato, sono apportare le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «, quarto, quinto,
sesto e settimo» sono sostituite dalle seguenti: «e dal quarto e al decimo»;
b) sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Nel caso in cui il processo debba continuare per la
richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni
economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla
separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è
deciso in camera di consiglio».
5. All'articolo 2, comma 3-ter,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a) è inserita
la seguente:
«a-bis) dopo l'articolo 161 è
inserito il seguente:
"Articolo 161-bis. - (Rinvio
della vendita dopo la prestazione della cauzione). - Il rinvio della vendita può
essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano
prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 del codice"»;
b) alla lettera b), all'articolo
169-bis ivi richiamato, le parole: «e ai dottori commercialisti» sono
sostituite dalle seguenti: «e ai commercialisti»;
c) alla lettera c), all'articolo
169-ter ivi richiamato, le parole: «, dei dottori commercialisti e esperti
contabili» sono sostituite dalle seguenti: «e dei commercialisti»;
d) dopo la lettera c) è inserita
la seguente:
«c-bis) l'articolo 173 è
abrogato»;
e) alla lettera d) sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 173-bis ivi
richiamato, al primo comma, al numero 6) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione
urbanistica previsto dalla vigente normativa»;
2) all'articolo 173-quater ivi
richiamato, nella rubrica, le parole: «con incanto» sono soppresse;
3) dopo l'articolo 173-quater ivi
richiamato, è aggiunto il seguente:
«Articolo 173-quinquies. -
(Ulteriori modalità di presentazione delle offerte d'acquisto). - Il giudice,
con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può
disporre che la presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell'articolo
571 del medesimo codice possa avvenire anche mediante l'accredito, a mezzo di
bonifico o deposito su conto bancario o postale intestato alla procedura
esecutiva, di una somma pari ad un decimo del prezzo che si intende offrire e
mediante la comunicazione, a mezzo telefax o posta elettronica, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, di una
dichiarazione contenente le indicazioni di cui allo stesso articolo 571.
L'accredito di cui al primo comma
deve avere luogo non oltre cinque giorni prima della scadenza del termine entro
il quale possono essere proposte le offerte d'acquisto.
Quando l'offerta presentata con
le modalità di cui al primo comma è accolta, il termine per il versamento del
prezzo e di ogni altra somma è di novanta giorni»;
f) alla lettera e) sono apportate
le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 179-bis ivi
richiamato, le parole: «, dottori commercialisti e esperti contabili» sono
sostituite dalle seguenti: «e commercialisti»;
2) all'articolo 179-ter ivi
richiamato, le parole: «, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili»,
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «e dei commercialisti».
6. All'articolo 2 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, i commi 3-quater e
3-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«3-quater. Le disposizioni di
cui al comma 3, lettera e), numero 1), entrano in vigore il 1º gennaio 2006.
3-quinquies. Le disposizioni di
cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies),
e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1º gennaio
2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di
entrata in vigore.
3-sexies. Le disposizioni di cui
ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c),
c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1º gennaio 2006 e si applicano anche
alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando
tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza
delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di
titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1º gennaio 2006».
7. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 2 3, 4 e 5 entrano in vigore conformemente a quanto previsto
dall'articolo 2, commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80, come introdotti dal comma 6 del presente articolo.
Articolo
2.
1.
Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 92, il secondo
comma è sostituito dal seguente:
«Se
vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente
indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per
intero, le spese tra le parti»;
b)
all'articolo 136 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo comma è sostituito
dal seguente:
«Il biglietto è consegnato dal
cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso
all'ufficiale giudiziario per la notifica»;
2) dopo il secondo comma, è
aggiunto il seguente:
«Le comunicazioni possono essere
eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e
la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi»;
c) all'articolo 145 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «ovvero al portiere dello stabile in cui è la
sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138,
139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da
notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza,
domicilio e dimora abituale»;
2) al secondo comma, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero alla persona fisica che
rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e
risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale»;
3) il terzo comma è sostituito
dal seguente:
«Se la notificazione non può
essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona
fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a
norma degli articoli 140 o 143»;
d) l'articolo 147 è sostituito
dal seguente:
«Articolo 147. - (Tempo delle
notificazioni). - Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le
ore 21»;
e) all'articolo 149, dopo il
secondo comma è aggiunto il seguente:
«La notifica si perfeziona, per
il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale
giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale
conoscenza dell'atto»;
f) all'articolo 155, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«La proroga prevista dal quarto
comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali
svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato.
Resta fermo il regolare
svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da
ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata
lavorativa»;
g) all'articolo 163-bis, primo
comma, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta
giorni» e le parole: «centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta
giorni»;
h) all'articolo 170, quarto
comma, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Il giudice può
autorizzare per singoli atti, in qualunque stato e grado del giudizio, che lo
scambio o la comunicazione di cui al presente comma possano avvenire anche a
mezzo telefax o posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi. La parte che vi procede in relazione ad
un atto di impugnazione deve darne comunicazione alla cancelleria del giudice
che ha emesso la sentenza impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo
scritto difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica
presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni»;
i) all'articolo 186-bis, primo
comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'istanza è proposta
fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il
termine per la notificazione»;
l) all'articolo 186-ter, primo
comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l'istanza è proposta
fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il
termine per la notificazione»;
m) all'articolo 186-quater, il
quarto comma è sostituito dal seguente:
«L'ordinanza acquista
l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte
intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o
dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in
cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza»;
n) all'articolo 255, il primo
comma è sostituito dal seguente:
«Se il testimone regolarmente
intimato non si presenta, il giudice istruttore può ordinare una nuova
intimazione oppure disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra
successiva. Con la medesima ordinanza il giudice, in caso di mancata
comparizione senza giustificato motivo, può condannarlo ad una pena pecuniaria
non inferiore a 100 euro e non superiore a 1.000 euro»;
o) all'articolo 256, le parole:
«Il giudice può anche ordinare l'arresto del testimone» sono soppresse;
p) all'articolo 269, il quinto
comma è sostituito dal seguente:
«Nell'ipotesi prevista dal terzo
comma restano ferme per le parti le preclusioni ricollegate alla prima udienza
di trattazione, ma i termini eventuali di cui al sesto comma dell'articolo 183
sono fissati dal giudice istruttore nella udienza di comparizione del terzo»;
q)
l'articolo 283 è sostituito dal seguente:
«Articolo 283. - (Provvedimenti
sull'esecuzione provvisoria in appello). - Il giudice dell'appello, su istanza
di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale,
quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità
di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia
esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata, con o senza cauzione»;
r) all'articolo 293, il primo
comma è sostituito dal seguente:
«La parte che è stata
dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino
all'udienza di precisazione delle conclusioni»;
s) all'articolo 642, secondo
comma, dopo le parole: «grave pregiudizio nel ritardo,» sono inserite le
seguenti: «ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal
debitore, comprovante il diritto fatto valere;» e la parola: «ma» è
soppressa;
t) all'articolo 787, primo comma,
le parole: «il notaio delegato» sono sostituite dalle seguenti: «il
professionista delegato»;
u) all'articolo 788 sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è sostituito
dal seguente:
«Quando occorre procedere alla
vendita di immobili, il giudice istruttore provvede con ordinanza a norma
dell'articolo 569, terzo comma, se non sorge controversia sulla necessità della
vendita»;
2) il terzo comma è sostituito
dal seguente:
«La vendita si svolge davanti al
giudice istruttore. Si applicano gli articoli 570 e seguenti»;
3) al quarto comma, la parola: «notaio»
è sostituita dalla seguente: «professionista».
2. All'articolo 103 delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «tre
giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sette giorni»;
b) dopo il secondo comma, è
aggiunto il seguente:
«L'intimazione a cura del
difensore contiene:
1) l'indicazione della parte
richiedente e della controparte, nonché gli estremi dell'ordinanza con la quale
è stata ammessa la prova testimoniale;
2) il nome, il cognome ed il
domicilio della persona da citare;
3) il giorno, l'ora e il luogo
della comparizione, nonché il giudice davanti al quale la persona deve
presentarsi;
4) l'avvertimento che, in caso di
mancata comparizione senza giustificato motivo, la persona citata potrà essere
condannata al pagamento di una pena pecuniaria non inferiore a 100 euro e non
superiore a 1.000 euro».
3. All'articolo 18 del
regolamento di cui al regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole:
«, ancorché festivo» sono soppresse;
b) al terzo comma, le parole: «Nei
giorni festivi si chiude alle dodici» sono soppresse.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2
e 3 entrano in vigore il 1º gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.
Articolo
3.
1.
All'articolo 563 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le
parole: «e non sono trascorsi venti anni dalla» sono inserite le seguenti: «trascrizione
della»;
b) al quarto comma, dopo le
parole: «notificato e trascritto, nei confronti del donatario» sono inserite
le seguenti: «e dei suoi aventi causa».
Articolo
4.
1.
All'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 3 è aggiunto
il seguente:
«3-bis. Il notificante di cui
all'articolo 1 che intenda avvalersi delle facoltà previste dalla presente
legge può anche servirsi delle procedure informatiche, già disciplinate dal
decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, e dal testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso:
a) il notificante esegue la
notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale
trasmettendoli per via telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma
digitale, completi della relazione di notificazione e del numero di registro
cronologico di cui all'articolo 8;
b) l'ufficio postale trae
dall'atto ricevuto telematicamente un originale e la copia su supporto cartaceo,
apponendo in calce agli stessi il timbro di vidimazione. L'ufficio postale
compila, quindi, le buste ed i moduli di cui all'articolo 2 e, inserita la copia
o le copie nella busta, provvede alla spedizione per la notifica al
destinatario, restituendo all'avvocato notificante, sempre a mezzo del servizio
postale, l'originale dell'atto vidimato, con la relazione di notificazione;
c) su espressa richiesta
dell'avvocato notificante, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio
postale dà conferma in via telematica dell'avvenuta consegna dell'atto».
Articolo
5.
1.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge 1º dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per
titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5 deve intendersi l'avvenuto
riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del
predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970.
Articolo
6.
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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