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DIPARTIMENTO
DELL' ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI -
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE -
UFFICIO VI
Circolare del 27-09-2002
Ai
Signori Presidenti delle Corti di Appello LORO SEDI
p.c. Al Signor Capo di Gabinetto dell'Onorevole Ministro SEDE
p.c. Al Signor Capo dell'ispettorato Generale SEDE
Il successivo Decreto Legislativo n. 165/2001, nel dettare le norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha
ulteriormente confermato i principi enunciati nella premessa al Contratto,
prevedendo che le stesse amministrazioni ispirino la loro attività
amministrativa ai criteri di funzionalità degli uffici, perseguendo obiettivi
di efficienza ed efficacia ed adattando la gestione dei rapporti di lavoro, in
modo che l'azione amministrativa risulti improntata alla rispondenza del
pubblico interesse.
Il menzionato Contratto Integrativo ha abrogato i più rigidi profili
professionali che disciplinavano le funzioni di ogni dipendente ed ha istituito
le figure professionali articolate su posizioni economiche, unificando le
funzioni di base, proprio al fine di evitare che le problematiche sulle
competenze del personale imbrigliassero la funzionalità degli uffici
giudiziari, particolarmente gravati dai nuovi carichi di lavoro e dalla diversa
loro articolazione, derivante dalla più recente normativa.
In particolare, il Contratto sottoscritto il 5 aprile 2000 ha unificato la
figura professionale dell'Ufficiale Giudiziario in una unica, comune
denominazione, distinguendo le due precedenti figure professionali di Assistente
e Collaboratore UNEP nelle posizioni economiche B3, C1 e C2.
Se si escludono le particolari funzioni della posizione economica C3,
consistenti nella direzione di uffici NEP nell'ambito di strutture giudiziarie
di notevole complessità, si può osservare che tutte le declaratorie che
definiscono le mansioni degli ufficiali giudiziari inseriti nelle posizioni
economiche B3, C1 e C2 hanno in comune l'esecuzione degli atti attribuiti alla
competenza dell'ufficiale giudiziario.
La declaratoria della posizione economica B3 limita le funzioni dell'ufficiale
giudiziario in essa inquadrato a quelle non riservate alle professionalità
superiori, pur riservandogli “l'esecuzione di tutti gli atti attribuiti alla
competenza dell'ufficiale giudiziario”.
La declaratoria relativa alla posizione economica C1 aggiunge alle attività
demandate dalle norme all'ufficiale giudiziario B3, l'attività istruttoria,
quella amministrativa e contabile, nonché l'attività di direzione di unità
organiche, nell'ambito degli uffici NEP.
La declaratoria relativa alla posizione C2 comprende nelle mansioni
spettanti all'ufficiale giudiziario in essa inquadrato le stesse previste dalle
declaratorie per le posizioni economiche B3 e C1, aggiungendo le funzioni di
amministrazione, con responsabilità diretta, di tutte le somme riscosse
dall'unità organica NEP.
Sembra corretto, quindi, poter dedurre che, ferme restando le differenti
posizioni economiche dell'ufficiale giudiziario, le diverse funzioni dello
stesso, previste dalle declaratorie contrattuali, distinguono l'ufficiale
giudiziario B3, C1 e C2 per una maggiore e progressiva responsabilità del
pubblico dipendente, che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento
dei servizi, nella gestione delle attività amministrative e contabili e nella
funzione di direzione di uffici NEP o di settori di essi
Difatti, non appaiono né citate, né distinte dalle declaratorie enunciate dal
Contratto le funzioni di notificazione e quelle di esecuzione degli atti, che
hanno finora differenziato i diversi profili professionali degli Assistenti e
dei Collaboratori UNEP, che la stessa norma contrattuale ha inteso abrogare.
La funzionalità delle due aree si connota non per l'attribuzione agli ufficiali
giudiziari delle attività di notificazione e di esecuzione degli atti,
consentite ad entrambe le aree, bensì per la progressiva, maggiore
professionalità riconosciuta nelle posizioni economiche C1 e C2, fino a
culminare nella posizione C3, che si concretizza nello svolgimento di complesse
funzioni amministrative, contabili, di direzione e di dirigenza di uffici, alle
quali funzioni collaborano, in maniera qualificata, gli ufficiali giudiziari B3,
secondo le direttive e gli incarichi ricevuti ed “eseguendo tutti gli atti
attribuiti alla competenza dell'ufficiale giudiziario”, come recita la
declaratoria della figura professionale degli ufficiali giudiziari della
posizione economica B3.
Si può pertanto ritenere, conformemente a quanto richiesto dalle Organizzazioni Sindacali, che la previsione della nuova figura professionale sia stata voluta dalle parti contrattuali e non solamente realizzabile nella comune denominazione di Ufficiale Giudiziario, in sostituzione dell'Assistente e del Collaboratore UNEP, bensì nella interfungibilità della funzione di notificazione e di esecuzione, pur mantenendo le opportune distinzioni per la riconosciuta maggiore professionalità delle posizioni C1 e C2 e per le loro diverse posizioni economiche.
27-09-2002 Il Capo Dipartimento
Nicola CERRATO