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DIREZIONE CENTRALE DELLE
ENTRATE UFF. II -
NORMATIVA VIA A.BALLARIN 42 00142 ROMA
Informativa
n. 22
OGGETTO
: Art.42 del D.Lgs. n.151/2001.Riposi e permessi spettanti ai
genitori di disabili gravi. Precisazioni.
Il
D.Lgs. n. 151 del 26.3.2001 , recante il testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità,
emanato a norma dell’art.15 della legge 8 marzo 2000 n.53 ed entrato in vigore
il 27.4.2001, ha armonizzato e coordinato le disposizioni vigenti in materia
recate dalle molteplici fonti succedutesi nel tempo, intervenendo, tra
l’altro, in materia di riposi e permessi spettanti ai
genitori di disabili gravi.
Ciò
premesso, si partecipa che, a seguito di una riconsiderazione interpretativa
delle
disposizioni testuali in esame, le direttive contenute nel presente
provvedimento
sono
emanate a parziale rettifica
delle istruzioni
già contenute
nella precedente
circolare 2/02 citata.
La
revisione interpretativa delle direttive fornite riguarda in particolare la
disciplina applicabile ai genitori di figli disabili maggiorenni conviventi.
Il genitore lavoratore, nell’esercizio del diritto alla fruizione del congedo straordinario , di cui all’art.80 , comma 2, della legge 388/2000, non è obbligato a fornire alcuna documentazione comprovante l’impossibilità da parte dell’altro genitore che non lavora di poter prestare assistenza. Tale diritto è esercitabile anche nell’ipotesi in cui siano presenti nella famiglia altri soggetti non lavoratori in grado di prestare assistenza al disabile.
In relazione a quanto suesposto, si ribadiscono gli altri principi e criteri direttivi già enunciati con la circolare n.2 del 2002 e si coglie l’occasione per puntualizzare :
- che il congedo in questione non può essere fruito contemporaneamente da entrambi i genitori;
- che , in base al dettato del comma 4 del citato art.42 , non è possibile , in relazione al figlio portatore di handicap, la fruizione contemporanea dell’astensione facoltativa da parte di un genitore e del congedo straordinario retribuito di 2 anni da parte dell’altro;
-
che è, invece, prevista la possibilità che uno dei genitori sia
in congedo parentale (cfr. astensione facoltativa per maternità ) e l’altro
goda dei permessi di cui alla legge 104/92;
-
che resta ferma, per i suddetti
benefici , l’impossibilità del cumulo da parte di uno stesso genitore.
IL DIRIGENTE GENERALE
( Dott.ssa Rosalba Amato )