Risoluzione del 12/09/2002 n. 298
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Istanza di Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Art. 10 del
TUIR - Oneri deducibili.
Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212, e' stato chiesto il parere della scrivente in merito alla
questione di seguito rappresentata.
Esposizione del quesito
La Cassa XY ha chiesto di conoscere la disciplina applicabile, a seguito della
modifica apportata dall'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, all'art. 10
del TUIR, approvato con DPR n. 917 del 23 dicembre 1986, ai contributi versati
volontariamente per il riscatto degli anni di laurea.
Considerato che le istruzioni al modello 730/2002 prevedono che i contributi
versati per il riscatto degli anni di laurea possono essere indicati tra gli
oneri deducibili dal reddito complessivo, la Cassa istante ha chiesto di
conoscere, in particolare, se la locuzione " riscatto laurea" si
riferisca esclusivamente ai contributi versati per il riscatto ai fini
pensionistici o ricomprenda anche quelli concernenti il riscatto ai fini della
buonuscita.
Ad avviso della Cassa istante solo risolvendo tale questione e' possibile
stabilire se i predetti contributi debbano essere inseriti tra gli oneri
deducibili ovvero, come era sicuramente previsto fino al 31 dicembre 2000, tra
gli oneri di cui all'art. 13-bis del TUIR, che danno diritto ad una detrazione
dall'imposta.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La Cassa XY ritiene che la locuzione "riscatto laurea" contenuta nelle
istruzioni al modello 730/2002 si riferisca esclusivamente al riscatto dei
contributi a fini pensionistici.
Risposta dell'Agenzia delle Entrate
Con riferimento all'interpello pervenuto, si forniscono i seguenti chiarimenti.
L'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio
2000, ha modificato la lettera e) dell'art. 10, comma 1, del TUIR, inserendovi
nuove previsioni in base alle quali e' consentita l'integrale deduzione dal
reddito ai fini dell'IRPEF dei contributi previdenziali versati facoltativamente
all'ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
Ai sensi del richiamato art.10, comma 1, lett. e), del TUIR, quindi, sono
totalmente deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge, nonche' quelli versati facoltativamente
alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi
compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.
Come gia' chiarito con circolare n.29/E del 20 marzo 2001 sono compresi tra i
contributi versati facoltativamente, a partire dal 1 gennaio 2001, quelli
versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e
quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia
la causa che origina il versamento.
Ad avviso della scrivente, considerato il tenore letterale della norma in
argomento, che, nel prevedere la deducibilita' dei contributi facoltativi
versati alla gestione della forma pensionistica di appartenenza, non prescrive
che gli stessi abbiano una specifica finalizzazione, deve ritenersi che anche i
contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita siano
integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione.
La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di
interpello presentata alla Direzione Regionale ..., viene resa dalla scrivente
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n.
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