I contributi versati per il riscatto della laurea sono integralmente deducibili

( Agenzia Entrate Risoluzione 12.09.2002 n° 298 )


 

Risoluzione del 12/09/2002 n. 298
Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso


Istanza di Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Art. 10 del TUIR - Oneri deducibili.


Con istanza di interpello, inoltrata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' stato chiesto il parere della scrivente in merito alla questione di seguito rappresentata.

Esposizione del quesito


La Cassa XY ha chiesto di conoscere la disciplina applicabile, a seguito della modifica apportata dall'art. 13 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, all'art. 10 del TUIR, approvato con DPR n. 917 del 23 dicembre 1986, ai contributi versati volontariamente per il riscatto degli anni di laurea.
Considerato che le istruzioni al modello 730/2002 prevedono che i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea possono essere indicati tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, la Cassa istante ha chiesto di conoscere, in particolare, se la locuzione " riscatto laurea" si riferisca esclusivamente ai contributi versati per il riscatto ai fini pensionistici o ricomprenda anche quelli concernenti il riscatto ai fini della buonuscita.
Ad avviso della Cassa istante solo risolvendo tale questione e' possibile stabilire se i predetti contributi debbano essere inseriti tra gli oneri deducibili ovvero, come era sicuramente previsto fino al 31 dicembre 2000, tra gli oneri di cui all'art. 13-bis del TUIR, che danno diritto ad una detrazione dall'imposta.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente


La Cassa XY ritiene che la locuzione "riscatto laurea" contenuta nelle istruzioni al modello 730/2002 si riferisca esclusivamente al riscatto dei contributi a fini pensionistici.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate


Con riferimento all'interpello pervenuto, si forniscono i seguenti chiarimenti.
L'art. 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, ha modificato la lettera e) dell'art. 10, comma 1, del TUIR, inserendovi nuove previsioni in base alle quali e' consentita l'integrale deduzione dal reddito ai fini dell'IRPEF dei contributi previdenziali versati facoltativamente all'ente che gestisce la forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
Ai sensi del richiamato art.10, comma 1, lett. e), del TUIR, quindi, sono totalmente deducibili i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonche' quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi.
Come gia' chiarito con circolare n.29/E del 20 marzo 2001 sono compresi tra i contributi versati facoltativamente, a partire dal 1 gennaio 2001, quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa che origina il versamento.
Ad avviso della scrivente, considerato il tenore letterale della norma in argomento, che, nel prevedere la deducibilita' dei contributi facoltativi versati alla gestione della forma pensionistica di appartenenza, non prescrive che gli stessi abbiano una specifica finalizzazione, deve ritenersi che anche i contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita siano integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione.

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.