INFORMATIVA FLP GIUSTIZIA UNEP


Incontro tra OO.SS. e Ministero della Giustizia del 1° luglio 2004

 In data primo luglio presso la Sala verde del ministero della Giustizia si è svolto l'incontro tra le organizzazioni SS. e l'amministrazione presieduta dal dr Gargani.

La seduta si è svolta a tavoli separati:

ore 10 primo gruppo CGIL,CISL, UIL, UNSA SAG

ore 16 secondo gruppo FLP, RDB CISAL INTESA

Gli argomenti previsti nell'ordine del giorno erano i seguenti:

1.      adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari

2.      modello 69

3.      ripartizione della percentuale

4.      ripartizione dell'indennità di trasferta

 

  Cari colleghi come ognuno di voi potrà notare gli argomenti indicati nell’ordine del giorno… sono …le solite e croniche rivendicazioni senza fine…A sei anni dalla chiusura degli uffici del registro, a sei anni dal paradosso del mancato pagamento degli stipendi, oggi ci ritroviamo a rivendicare diritti acquisiti, e per assurdo, ci troviamo un’amministrazione che per risolvere tali disagi si rivolge al legislatore o a compromessi con le confederazioni sindacali.

 

Nonostante tutto questo caos.. il legislatore non ha ancora aperto gli occhi verso l’Europa per capire l’anomalia tutta italiana della figura dell’ufficiale giudiziario nazionale rispetto a quello europeo. Questo  è un argomento che esula da questo contesto…anche se è cmq la causa di tutti i mali.

Pezze rattoppature e arrangiamenti….è questa l’arte ministeriale e…purtroppo anche sindacale.

 

1.Adeguamento dell'indennità di trasferta e di accesso degli ufficiali giudiziari

 

Ancora niente di ufficiale, solo telefonate e tanta fiducia da parte dell’Amministrazione che la pendenza possa risolversi positivamente in quanto sono state ultimate le formalità burocratiche.

Il ritardo rispetto all’indennità di accesso – sostiene l’amm.ne - è dovuta al fatto che l’adeguamento delle indennità di trasferta richiede un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e non un decreto ministeriale previsto per l’indennità di accesso.

 

La responsabilità sulla vergogna degli otto anni di attesa sono stati scaricati sulla amministrazione precedente all’anno 2002….prassi istituzionale frequente!

 

Ufficiosamente pare che l’aumento previsto si aggirerà intorno al 15,70 punti.

 

In questo contesto, la nostra organizzazione ha nuovamente ribadito la questione controversa e irrisolta sul mezzo proprio che l’ufficiale giudiziario utilizza per un servizio pubblico.

In particolare si è chiesto di riesaminare la questione delle spese effettivamente sostenute e detraibili per legge alla luce della nuova riformulazione del primo comma dell’articolo 133 dell’ordinamento (nel testo unico delle spese di giustizia) che ha modificato da “ a rimborso a “che rimborsa ogni spesa”.

 

Argomento che sarà sintetizzato, ma che sarà oggetto di approfondimento per un ricorso nelle competenti sedi.

a) ARTICOLO  133  Indennità di trasferta

1° comma

L'indennità di trasferta, che rimborsa ogni spesa, spetta per gli atti compiuti fuori dall'edificio in cui ha sede l'ufficiale giudiziario.

 

b) L’ultimo comma dell’ art. 133 non abrogato dal TU (Art. 7 legge 18/2/1999 n.28)

Le somme complessivamente percepite a titolo di indennità di trasferta, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili   ai  sensi  di  legge,  sono  distribuite  dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e  tra  gli  appartenenti  al  profilo  di  assistente  UNEP, addetti all'ufficio stesso.

 

c) Ed infine c’è il TUIR , art.48

Le  indennità di cui al presente articolo concorrono a formare il  reddito  di  lavoro  dipendente nella misura del 50 per cento del loro  ammontare  (art. 48, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo sostituito dall'art. 3, D.lg. 2 settembre 1997, n. 314.)

 

Senza voler ricorrere alla volontà del legislatore, appare chiaro da una semplice lettura dell’articolo che:

 

1.      “Che rimborsa ogni spesa” appare evidente che si riferisce all’intera trasferta.

2.      In merito all’u.c.133.. non sembra che il legislatore abbia commesso un errore o si è distratto mentre scriveva  detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili   ai  sensi  di  legge” perché aveva ben chiaro già la questione del 50% non tassabile. 

 

Attualmente tutti i Dirigenti U.N.E.P. tassano e ripartiscono l’indennità di trasferta in base alla circolare Cerrato del 1999 che prevedeva che il 50% è dell’ufficio ed è sottoposto ad IRPEF mentre, l’altro 50%, costituisce rimborso spesa e va assegnato all’esecutore dell’atto (salvo convenzioni all’unanimità o parziali). La stessa circolare precisava che per spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibile per legge si intende il 50% che costituisce rimborso spese.

 

La FLP contesta questa interpretazione “personalizzata” per l’ufficiale giudiziario perché spese effettivamente (effettivamente!) sostenute da ciascuno (ciascuno!) significa che se daurora per eseguire un atto utilizza la sua panda non avrà la stessa spesa del dr Gargani che utilizza il mercedes per compiere lo stesso atto.

 

Una logica la avrà se il legislatore ha utilizzato le parole “effettivamente e ciascuno” e non ha riportato quanto indicato nel TUIR  (già regolava la non tassabilità del 50% dell’indennità di trasferta).!

 

Anzi volendo leggere tra le lettere del nuovo articolo 133, tra le parole ciascuno – detraibili non ha utilizzato una “o” ma una “e” e questo significa che, come deve essere, che gli ufficiali giudiziari sono soggetti alle stessi leggi fiscali di tutti i trasfertisti.

Pertanto l’esatta interpretazione di questa norma (non è presunzione ma è legge chiara) è la seguente:

-          applicazione delle tariffe ACI sui costi chilometrici in funzione del mezzo usato per determinare le spese effettivamente sostenute;

-          il 50% del netto costituisce rimborso spese così come è prevista la franchigia per tutti coloro che svolgono attività esterna e costituisce un riconoscimento al disagio per una prestazione fuori dalla sede di servizio;

-          l’altro 50% è dell’ufficio e va ripartito in parti uguali tra tutti i colleghi.

-           

Ovviamente, diversa sarà la questione se sarà l’amministrazione a fornire il mezzo di trasporto senza dover affidarsi ad una giustizia parassita sulla pelle degli ufficiali giudiziari.

 

Si ribadisce che la materia sarà approfondita con tutti i riferimenti non solo normativi.

 

Se qualcuno ha ancora delle perplessità su questa interpretazione, provi a ragionare nel senso opposto: se esiste una norma di legge che costringe l’ufficiale giudiziario a tassare i costi? Questo è quello che spesso accade nei nostri uffici, specialmente quelli di piccoli dimensioni: circa un euro per notificare un atto penale oltre i 20 km e come spese effettivamente sostenute devono bastare 50 centesimi.

 

Modello 69

   L’amministrazione ha spiegato che la ragione per cui gli ufficiali giudiziari ricevono somme irrisorie dai concessionari è dovuta al fatto che sulle somme spettanti agli U.N.E.P. viene operata una trattenuta di circa sei euro dovuta ai concessionari stessi per il servizio riscossione.

  

A tal fine ci è stato comunicato che è stato predisposto una modifica del testo unico sulle spese di giustizia e che l’amministrazione è aperta ad ogni altra soluzione proposta dalle organizzazioni sindacali.

 

Conclusione: i concessionari sono pagati anche dagli ufficiali giudiziari, in attesa… del legislatore che per ora è occupato in faccende più importanti…intanto andiamo a riscuotere quei pochi e umilianti assegni circolari ad importo fisso:1,80 euro.

 

Percentuale

Grazie all’impegno dell’amministrazione (compito non facile fare i conteggi a livello nazionale) sono riusciti a disporre il pagamento della percentuale fino al 31/12/2003. La somma lorda da riscuotere complessivamente per i C1 è di circa 3700 euro, per i B3 circa 3400 euro.

 

 

RIPARTIZIONE della PERCENTUALE e della parte reddituale delle INDENNITA’ di TRASFERTA

 

Quando abbiamo letto nell’ordine del giorno questi due argomenti, abbiamo provato soddisfazione nel constatare che l’amministrazione si sia finalmente decisa a mettere ordine sulla ripartizione della percentuale ed in particolare sull’indennità di trasferta per la parte tassabile.

Su questi argomenti ci sono state numerose interpretazioni ministeriali, forse troppe ed a volte si sono spinte oltre il dettato normativo.

 

La soddisfazione ha lasciato posto allo sconcerto quando…. Il dr Gargani ha precisato che la ripartizione non aveva caratteri generali bensì era limitata alla posizione degli ufficiali giudiziari assenti per sciopero.

Ancora più sconvolgente quando ci ha comunicato la posizione dei sindacati del primo gruppo (cisl, uil, cgil, ecc..) in merito a questa questione:

-          Per le trasferte … la quota spettante agli ufficiali giudiziari che non hanno aderito allo sciopero è limitata al 50% degli atti effettivamente eseguiti il giorno dello sciopero.

-          Per la percentuale … la quota giornaliera assegnata agli ufficiali giudiziari che hanno aderito allo sciopero va versato all’erario.

 

Colleghi,

rileggete bene questi due punti: i sindacati chiedono che siano penalizzati chi non fa sciopero e l’amministrazione che fa? Accetta e poi decide di riesaminare la questione perché non immaginava che il sindacato FLP si opponesse a questa vergogna da prima pagina.

 

Il diritto di sciopero è un diritto che non è superiore al diritto di non scioperare!

Questo rappresenta un attentato alla democrazia e che in Italia il sindacato ha toccato il fondo!

Non si discute del centesimo in meno o in più nelle tasche del lavoratore ma sul principio che si vuole far passare: punire (economicamente) chi non aderisce allo sciopero proclamato dai sindacati.

 

Il lavoratore che non aderisce ad uno sciopero ha le sue motivazioni condivisibili o meno, ma in un paese libero vanno rispettate. Il lavoratore che ha fiducia nel proprio sindacato è disposto a patire la fame pur di scendere in piazza con la bandiera in mano, e queste proposte, sono oscene!

 

Per quanto riguarda la questione dal punto di vista della “legalità” la FLP ha  fatto le proprie considerazioni.

 

A parte le motivazioni di incostituzionalità dell’ultimo comma dell’articolo 133 dell’ordinamento, né l’amministrazione né i sindacati possono imporre soluzioni al di fuori di ciò che stabilisce la legge.

Se la proposta sulle trasferte è condividibile e la proposta sulla percentuale è inaccettabile, entrambe le questioni non possono essere decise in questa sede ma in parlamento.

 

Non si capisce perché questa amministrazione su questioni risolvibili con una circolare ricorre al legislatore (sempre quando sono diritti a favore dell’ufficiale giudiziario) e viceversa ricorre a circolari quando non gli è consentito!

 

Le numerose note e circolari su queste materia diramate dall’amministrazione in questi anni sono chiare:

l’ufficiale giudiziario assente (escluso per ferie) non partecipa alla ripartizione delle trasferte e della percentuale.

Ed allora se questo principio è il principio dell’amministrazione mi chiedo come possa fare un’eccezione per l’assenza sciopero.

Se tizio fa sciopero, i suoi atti se li ritrova sul tavolo e deve farli al rientro.  E’ chiaro che subisce un danno! Infatti il 50% delle trasferte degli atti ricevuti il giorno dello sciopero dovrà eseguirli senza ricevere il beneficio che andrà ai colleghi non scioperanti. Se è vero questo è anche vero che il collega assente per un giorno di malattia si trova nella stessa situazione.

Sfugge qualcosa?

 

La stessa cosa è per la percentuale, ma con aggravamento.

Tutti siamo a conoscenza delle lotte, dei ricorsi, delle diffide per la mancata liquidazione del decimo. Le quote che noi riceviamo sono soldi nostri. Pertanto mi chiedo perché all’Erario la quota dello scioperante? E’ un principio pericoloso … riflettete sulle conseguenze e non sugli spiccioli che andrebbero nelle tasche degli ufficiali giudiziari non scioperanti.

Anche qui lo stesso discorso. Il ministero ha stabilito che la quota residua giornaliera in sessantesimi non spettante all’ufficiale giudiziario assente per malattia va ridistribuita fra tutti gli ufficiali giudiziari del distretto.

Che differenza c’è tra residuo per chi è assente per malattia e residuo di chi sciopera?

 

Gli ufficiali giudiziari pagano i concessionari, paga l’IRPEF sui costi delle trasferte, fa ricorsi per ottenere e poi…”noi sindacati” scendiamo in queste bassezze e restituiamo allo Stato soldi degli ufficiali giudiziari  pur di punire quel miserabile ufficiale giudiziario che non ha aderito allo sciopero e si pagherà un caffè, sei mesi un anno dopo, a spese degli ufficiali giudiziari che hanno la nostra fiducia?

 

Chi scrive, lo fa in veste sindacale, e mi viene spontanea una domanda: quanto incide il potere dei sindacati nelle decisioni ministeriali o istituzionali?

La risposta è: per gli U.N.E.P. …nulla!

Risultati zero anzi sottozero!

Perché?

Perché sono convinti che siamo una figura come tutte le altre e spesso questo ci danneggia a volte ci emargina.

 

I nostri mali sono rappresentati proprio in questa anomalia tutta italiana dell’ufficiale giudiziario.

 

Io credo che sia giunto il momento (ennesimo punto di partenza possibilmente senza retromarcia) per costruire la nostra professione alla pari dei colleghi europei.

 

Facciamo gruppo ed elaboriamo un programma di  partenza e di arrivo.

Facciamo la differenza con il “nulla” delle confederazioni e uniamo le idee…non solo per la libera professione, ma per uscire da questa situazione con gradualità e decisione.

 

    Emarginiamo chi strumentalizza situazioni che generano “odio” come l’interfungibilità o le battaglie dei poveri per le trasferte. Cerchiamo di essere superiori a queste meschinità, e come ufficiali giudiziari con le p., andiamo avanti per la nostra strada, verso l’Europa… che ci appartiene.

 

Arcangelo D’Aurora

FLP coordinamento giustizia U.N.E.P.

angelo@auge.it www.auge.it