PROPOSTE DI MODIFICA DEL PROCESSO CIVILE degli UFFICIALI GIUDIZIARI.
Cari
colleghi e amici,
in
data 12 luglio 2002 il Presidente della Commissione di riforma del processo
civile, il neogiudice della Corte Costituzionale prof. Romano Vaccarella, ha
consegnato nelle mani del Ministro Roberto Castelli la relazione conclusiva
sulle proposte della commissione
per la stesura di un disegno di legge delega per la riforma integrale del
codice di procedura civile.
La relazione composta da circa 125 cartelle è stata discussa e approvata in data 11 luglio in assemblea plenaria dalla commissione.
In
attesa di una relazione completa e approfondita per ogni singola proposta da
parte del collega Corrado Macchia, si forniscono le prime informazioni
e precisazioni in merito al coinvolgimento dell’Ufficiale Giudiziario
nella modifica del processo civile.
La
prima considerazione è che dalle proposte della commissione si intravedono
positivi sviluppi
in relazione ad un incremento quantitativo dell'attività dell'Ufficiale
giudiziario nonché all’acquisizione di nuove funzioni, legate alla necessità
di alleggerire il giudice di tutte quelle attività sostanzialmente
estranee (e, comunque, superflue) rispetto a quella sua tipica.
Pertanto
le principali novità , descritte, ripeto, in modo molto sintetico, sono:
²Riorganizzazione
razionalizzatrice della varie forme di notificazioni, soprattutto per garantire
la realizzazione dei diritti di difesa e di azione e l’adeguamento
ai principi comunitari.
(Questo
consentirà di porre fine al vergognoso accordo con le poste SPA e… finalmente
potrà essere codificato l’atto di significazione: armonizzazione con la
disciplina europea.)
²La
notifica ad associazioni, enti e persone giuridiche sia equiparata il più
possibile alle modalità previste per le persone fisiche, e, in particolare, che
la notifica al rappresentante legale valga da notifica all’ente rappresentato.
²L’intero
sistema delle comunicazioni ai difensori e tra i difensori delle parti, possa
fondarsi su mezzi moderni quali la posta elettronica e il fax, con il compito
per il legislatore delegato di individuare le modalità tecniche che diano
certezza della ricezione;
²Prevedere
la possibilità che i difensori delle parti possano assumere, anche prima
dell’inizio del giudizio, dichiarazioni testimoniali scritte ed eventualmente
autenticarle o farle autenticare da soggetti uniti di poteri di certificazione
nonché relazioni peritali e attestazioni di fatti e situazioni constatati da
pubblici ufficiali; riconoscere all’ufficiale giudiziario tale potere di
attestazione; prevedere l’utilizzabilità di tali documenti nel processo
con potere per il giudice di disporre, secondo il suo prudente appezzamento, gli
eventuali accertamenti ritenuti opportuni; prevedere, in particolare, che le
ispezioni di luoghi e gli accertamenti tecnici possano sempre essere chiesti in
contraddittorio, in vista di un futuro giudizio con nomina, nel primo caso, anche
di un ufficiale giudiziario
e, nel secondo, di uno
o più tecnici.
Nella
prospettiva di accelerazione e di razionalizzazione delle procedure di
assunzione delle prove la commissione ha ritenuto l’opportunità
dell’introduzione nel sistema di dichiarazioni testimoniali scritte, assunte
dai difensori delle parti anche (e soprattutto) prima dell’inizio del
giudizio, investendo il legislatore delegato delle modalità della loro
autenticazione (in tal senso viene indicato fin da ora il potere di attestazione
dell’ufficiale giudiziario). Queste dichiarazioni sono destinate
all’utilizzazione nel processo, fermo il potere del giudice di esercitare
sempre il suo prudente apprezzamento e di disporre tutti gli accertamenti
eventualmente ritenuti opportuni.
Ai
difensori viene inoltre riconosciuto potere di assunzione di relazioni peritali
e di attestazioni di fatti e situazioni constatati da pubblici ufficiali.
Accanto a tali atti di parte, si è inoltre voluto aprire la strada anche alle
ispezioni di luoghi e alla assunzione di accertamenti tecnici, quali attività
preventive, esperite in contraddittorio (in sostanza: CTU anticipate). Queste
attività – che dovrebbero venir chieste all’autorità giudiziaria che
provvederebbe a nominare il consulente tecnico e, nelle ispezioni di luoghi,
anche un ufficiale giudiziario.
²Generalizzare
la figura del giudice dell’esecuzione, estendendola anche alle esecuzioni in
forma specifica; prevedere che il giudice dell’esecuzione possa, su istanza di
parte ovvero dell’ufficiale giudiziario, risolvere con provvedimento non
impugnabile, ma revocabile o modificabile, ogni difficoltà insorta
nell’esecuzione; prevedere in ogni esecuzione la formazione del fascicolo di
ufficio; semplificare la disciplina delle comunicazioni, prevedendo che, ove le
parti non abbiano eletto domicilio ai fini dell’esecuzione nel comune in cui
si trova il giudice dell’esecuzione, tutte le comunicazioni, successive alla
prima, vengano loro effettuate in cancelleria; prevedere che, al termine di ogni
esecuzione, vengano liquidate dal giudice dell’esecuzione le spese della
stessa, in sintonia con la regola generale dell’art. 91 c.p.c.
Una nota della commissione lascia al legislatore
delegato di valutare l’opportunità che copia del fascicolo sia conservata
anche dall’ufficiale giudiziario (e ciò in relazione all’auspicata
informatizzazione del processo ed all’opportunità che l’ufficiale
giudiziario abbia tutte le informazioni sulla procedura da lui iniziata).
²Prevedere,
accanto ai tipi di espropriazione già disciplinate, la possibilità di
espropriazione dell’azienda o di un ramo di essa, improntata ai seguenti
principi: a) possibilità di nomina di un amministratore giudiziario; b)
possibilità di vendita unitaria dell’azienda pignorata, ove non appaia
preferibile la vendita frazionata; c) impignorabilità relativa dei beni mobili
facenti parte dell’azienda, in limiti analoghi a quelli previsti per i beni
utilizzati per il servizio e la coltivazione del fondo agricolo.
²Prevedere che, ai fini della ricerca delle cose da sottoporre ad esecuzione, l’ufficiale giudiziario inviti il debitore a dichiarare, sotto la sua penale responsabilità, l’ubicazione e l’esistenza dei beni e che sia reso possibile l’accesso all’anagrafe tributaria e ad altre banche dati, previa eventuale autorizzazione del giudice dell’esecuzione; prevedere una disciplina uniforme per i vari casi di eccesso nell’espropriazione, ammettendo sempre un controllo sull’ordinanza del giudice dell’esecuzione che provvede in proposito, con efficacia sospensiva della stessa.
Si è quindi previsto,
anzitutto, che l’ufficiale giudiziario possa invitare l’esecutato a
dichiarare, sotto la sua responsabilità penale, l’esistenza e l’ubicazione
dei beni da sottoporre ad esecuzione, analogamente a quando accade nel sistema
tedesco (c.d. giuramento di manifestazione). Ovviamente, in relazione
all’esecuzione per consegna questo costituisce l’unico strumento
utilizzabile.
Con riferimento
all’espropriazione, si è prevista altresì la possibilità che l’ufficiale
giudiziario abbia accesso all’anagrafe tributaria e alle altre banche dati,
analogamente a quanto già previsto per il concessionario della riscossione. Si
è ritenuto opportuno prevedere che tale accesso sia effettuato dal pubblico
ufficiale anziché dal creditore per evitare che quest’ultimo possa utilizzare
ad altri fini le informazioni acquisite per procedere al pignoramento.
²Prevedere
che l’espropriazione immobiliare sia modificata secondo i seguenti principi:
a) trascrizione del pignoramento prima della sua
notificazione al debitore;
b) semplificazione della fase di autorizzazione alla
vendita, ponendo a carico dell’esperto, da nominarsi obbligatoriamente dal
giudice dell’esecuzione, l’accertamento della titolarità in capo all’esecutato
dei diritti sui beni pignorati; c) introduzione di adeguate forme di pubblicità
dell’avviso di vendita o di assegnazione, anche mediante mezzi informatici;
d) attribuzione della custodia dei beni pignorati, salvo
casi eccezionali, ad un terzo e
previsione che il provvedimento di nomina di questi sia titolo esecutivo per il
rilascio nei confronti di chiunque non abbia un titolo opponibile alla
procedura;
e) introduzione, accanto alle altre forme, della vendita
tramite commissionario;
f) previsione dell’estinzione del processo esecutivo nel caso di esito infruttuoso della vendita per un prezzo pari alla metà di quello stimato, se i creditori non chiedono il bene in assegnazione per tale prezzo;
g) possibilità, per l’acquirente dei beni pignorati, di
ricorso al credito mediante garanzia sul bene oggetto della vendita;
h) possibilità di delega al notaio anche della vendita
senza incanto;
i) possibilità di delega al notaio della pronuncia del
decreto di trasferimento e della distribuzione, se non vengano sollevate, con
riguardo a quest’ultima, contestazioni ad opera delle parti.
La possibilità per l’Ufficiale Giudiziario di essere nominato commissionario non è stata evidenziata, ma le possibilità che possa farlo sono elevate anche in considerazione di quanto già avviene nelle vendite mobiliari. (Ipotesi in cui il bene, oggetto di pignoramento, abbia caratteristiche tali da rendere opportuna la ricerca del potenziale acquirente attraverso contatti privati)
²Prevedere, nell’espropriazione mobiliare, l’estinzione del processo esecutivo nel caso di esito infruttuoso della vendita da determinarsi con riferimento ad una percentuale di quello stimato, se i creditori non chiedono il bene in assegnazione per tale prezzo;
²Prevedere
che, nell’espropriazione presso terzi, l’ufficiale giudiziario raccolga,
ove possibile, la dichiarazione del terzo in sede di pignoramento.
Con
riferimento all’esecuzione presso terzi, la possibilità che la dichiarazione
del terzo sia raccolta dall’ufficiale
giudiziario che procede al pignoramento può evitare che il terzo debitore,
magari colludendo con l’esecutato, nell’intervallo fra la notificazione
dell’atto di pignoramento e l’udienza possa modificare la situazione
sostanziale esistente, in pregiudizio dei creditori.
Concludo questa nota invitando i colleghi a riflettere - senza limitare ad una semplice interpretazione letterale delle proposte sopra esposte - sugli sviluppi che si potranno avere nelle fasi successive, nell'immediato futuro e sulla grande fiducia che la commissione ha avuto nei riguardi della nostra funzione proponendo per l'ufficiale giudiziario un ruolo istituzionale importante nel processo civile.
Un
caloroso saluto a tutti gli ufficiali giudiziari.
²Arcangelo
D’Aurora
²