Stralcio "MANUALE di Contabilità UNEP" Edizione ottobre 99

GRATIFICAZIONE ANNUALE

L’articolo 153 dell’ordinamento (articolo 170 per gli assistenti UNEP) prevede che agli ufficiali giudiziari spetta a titolo di gratificazione annuale (tredicesima mensilità) un assegno pari all’importo mensile del minimo garantito spettante nel mese di dicembre, o in caso di cessazioni nel corso dell’anno, al minimo garantito in godimento.

Quindi, in concreto, si possono verificare tre ipotesi:

i diritti computabili netti sono inferiori al minimo garantito annuo comprensivo della gratificazione annuale (13 mensilità);

i diritti netti eccedano annualmente il minimo garantito annuo, ma non raggiungano anche l’importo della gratificazione annuale;

i diritti computabili netti sono superiori alle tredici mensilità.

Nel primo e nel secondo caso all’ufficiale giudiziario spetta l’integrazione prevista dall’articolo 148 dell’ordinamento pari alla differenza tra il minimo garantito comprensivo della gratificazione annuale e i diritti computabili netti.

Nella terza ipotesi l’ufficiale giudiziario non sarà integrato dallo Stato, ma tratterà i diritti netti fino a raggiungere il minimo garantito annuo e la gratificazione annuale e verserà all’Erario il 95% del supero.

In aggiunta alla gratificazione annuale spetta all’ufficiale giudiziario anche una mensilità a titolo di indennità integrativa speciale.

La tredicesima mensilità matura anche durante i periodi di assenza dovuta a:

malattia e infortunio entro i limiti di tempo per cui il CCNL prevede la conservazione del posto;

gravidanza e puerperio limitatamente al periodo di astensione obbligatoria;

congedo matrimoniale;

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