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SENATO
DELLA REPUBBLICA
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XIV LEGISLATURA ———–
N. 817
- DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa
dei senatori GIULIANO, ACCIARINI, ALBERTI CASELLATI, ANDREOTTI, ARCHIUTTI,
ASCIUTTI, AYALA, BALBONI, BASILE, BATTAGLIA Antonio, BATTISTI, BETTAMIO,
BEVILACQUA, BIANCONI, BOBBIO Luigi, BOLDI, BONGIORNO, BOREA, BOSCETTO, BUCCIERO,
CALDEROLI, CALLEGARO, CALVI, CAMBER, CAMBURSANO, CARRARA, CARUSO Antonino,
CASTAGNETTI, CAVALLARO, CENTARO, CHERCHI, CICOLANI, CIRAMI, COLETTI, COMPAGNA,
CONSOLO, CONTESTABILE, COSTA, COZZOLINO, CUTRUFO, DALLA CHIESA, D’AMBROSIO,
DANZI, DE CORATO, DEGENNARO, DE RIGO, D’IPPOLITO VITALE, EUFEMI, FABBRI,
FASOLINO, FASSONE, FEDERICI, FERRARA, FLORINO, FRANCO Paolo, GENTILE, GIRFATTI,
GRECO, GRILLO, GRILLOTTI, GUBERT, GUBETTI, GUZZANTI, IANNUZZI, IERVOLINO,
IOANNUCCI, IZZO, LABELLARTE, LAURO, MAGISTRELLI, MAGNALBÒ, MALAN, MANCINO,
MANFREDI, MANIERI, MARITATI, MASSUCCO, MEDURI, MELELEO, MENARDI, MINARDO,
MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, MONTINO, MORRA, MUGNAI, MULAS, NOCCO, NOVI,
PAGANO, PALOMBO, PELLEGRINO, PERUZZOTTI, PICCIONI, PIROVANO, PONTONE, RAGNO,
RIGONI, RIZZI, RUVOLO, SALINI, SALZANO, SAMBIN, SANZARELLO, SEMERARO, SERVELLO,
SUDANO, TATÒ, TOIA, TRAVAGLIA, TREDESE, TREMATERRA, VALDITARA, VANZO, VERALDI,
VIVIANI, VIZZINI, ZANCAN, ZAPPACOSTA, ZICCONE e ZORZOLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8
NOVEMBRE 2001
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Modifica
delle norme sul numero delle sedi notarili e di alcune funzioni svolte dai notai
e dagli avvocati
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Onorevoli Senatori. –
Il presente disegno di legge nasce dall’esigenza di tenere conto del
progressivo incremento delle funzioni assegnate ai notai, chiamati ad assolvere
compiti sempre più rilevanti, sia dal punto di vista quantitativo sia
qualitativo. Tra le innovazioni, e facendo riferimento soltanto a quelle più
recenti, meritano di essere ricordate la legge 3 agosto 1998, n. 302, che
ha stabilito la delegabilità ai notai delle vendite con incanto degli immobili
e dei beni mobili registrati, e la legge 24 novembre 2000, n. 340.
Quest’ultima, modificando profondamente il sistema dei controlli in materia
societaria, in virtù di princìpi riaffermati dalla recente legge di delega
della riforma delle società non quotate, ai quali dovrà essere dato
svolgimento, richiede ai notai ancora maggiore scrupolo ed attenzione, poichè
ormai risulta sostanzialmente riservato soltanto ad essi il controllo di legalità
degli atti societari. Allo stesso tempo, in coerenza con la ratio che ha
ispirato la riforma, affinchè siano scongiurati i ritardi riscontrati allorchè
la verifica era attribuita all’autorità giudiziaria, i notai devono tuttavia
garantire la massima rapidità ed efficienza nello svolgimento della funzione di
controllo.
Al
progressivo incremento delle funzioni notarili non si è però accompagnato un
significativo aumento del numero dei notai che, dopo l’ultima revisione della
tabella prevista dall’articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è
di 5.312, distribuiti in 1.723 sedi facenti parte di 94 distretti. Si tratta di
un numero che, all’evidenza, è singolarmente basso, soprattutto se lo si
rapporta sia allo sviluppo dell’economia, all’aumento della popolazione,
alla redistribuzione della ricchezza tra fasce più ampie di cittadini,
all’incremento dei traffici giuridici che ciò ha comportato, sia al numero
degli iscritti in altri albi di professionisti che pure sono chiamati ad
assolvere compiti di assoluto rilievo.
Per una concorrente serie di fattori è venuta così a
determinarsi una situazione la quale impone un intervento in grado di assicurare
che gli operatori economici ed i cittadini tutti possano fare affidamento su di
una funzione svolta con la tempestività e l’efficienza richieste da una
società tecnologicamente ed economicamente avanzata, e che però venga svolta
con quella attenzione e ponderazione che l’ha sempre connotata, con carattere
imprescindibile per la tutela del principio di legalità. Al di là di ogni
lodevole sforzo del quale va dato atto ai notai, in mancanza di un congruo
adeguamento del numero delle sedi notarili, il conseguimento di questi obiettivi
è messo in crisi da un sistema improntato dalla crescita esponenziale dei
compiti loro affidati, dall’incremento delle difficoltà e della vastità
delle problematiche affrontate che comporta invece una sempre maggiore
specializzazione.
L’intento – ed è opportuno esplicitarlo – è
quello di valorizzare la figura in esame, ponendo i notai in condizione di
svolgere al meglio i loro compiti e di offrire ai cittadini un servizio sempre
più affidabile, rapido ed efficiente. Inoltre, l’intervento che si propone
prelude a che, in un prossimo futuro, sia possibile avvalersi ancor più della
funzione antiprocessuale che connota il compito dei notai, anche, ad esempio,
estendendo le loro attribuzioni nella materia, matrimoniale o minorile, così da
alleviare il carico che grava sulla magistratura.
In questa situazione, un intervento riformatore che si
muova all’interno dei princìpi fondamentali del nostro ordinamento può
essere ipotizzato seguendo due direttrici.
La prima è quella di procedere provvedendo ad un
significativo aumento del numero di notai; la seconda è quella di intervenire
sui compiti ad essi riservati.
La prima strada può prestare il banco ad intuitive
critiche, in considerazione della probabile obiezione che trae forza dalla
difficoltà di bilanciare l’incremento del numero dei notai con l’esigenza
di conservare inalterato lo standard qualitativo che da sempre li ha
caratterizzati. La seconda deve tenere conto che gran parte delle funzioni
notarili richiedono una competenza specifica, doti assolutamente peculiari e
modalità di controllo assicurate soltanto dall’ordinamento del notariato,
elementi tutti ai quali non può quindi rinunciarsi senza porre a rischio la
tenuta del principio di legalità e l’esigenza di certezza e sicurezza dei
traffici giuridici.
La soluzione preferibile è, quindi, quella capace di
cogliere il meglio delle due opzioni, realizzandole con accorto equilibrio.
Relativamente al profilo delle competenze, occorre considerare che la riforma
della disciplina degli studi universitari e la tendenza a realizzare una
formazione comune – il riferimento è alle scuole di specializzazione per le
professioni legali – permetterà di fare affidamento, in futuro, su
professionisti che condividono una cultura di base e specialistica che avrà
punti di contatto ben più forti rispetto al passato, essendo comunque possibile
sin da ora fare affidamento su una classe forense della quale non può dubitarsi
che sia all’altezza di svolgere i compiti che si intende ad essa affidare.
Quanto, invece, al numero dei notai, occorre non enfatizzare il rischio di un
abbassamento dello standard qualitativo derivante dal suo aumento. Al
riguardo, è sufficiente considerare che, sul finire della scorsa legislatura,
è stato significativamente aumentato l’organico dei magistrati ordinari e che
un consistente aumento del numero dei docenti universitari è derivato
dall’incremento del numero delle università, dei corsi di laurea, dal sistema
concorsuale, senza che tutto ciò abbia fatto temere un crollo della qualità
dei servizi offerti da entrambe le figure.
Pertanto, l’unica vera questione è quella di
procedere con equilibrio in modo da bilanciare correttamente le esigenze in
gioco, che è quanto ci si propone di realizzare, mediante un meditato aumento
del numero dei notai e l’attribuzione di alcuni compiti già ad essi assegnati
agli avvocati, obiettivo conseguibile e attraverso la modificazione di una serie
di norme dell’ordinamento professionale del notariato e di alcune leggi che
disciplinano siffatte funzioni.
L’articolo 1 ha ad oggetto la modifica dell’articolo
4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, realizzata intervenendo sui
parametri stabiliti per l’identificazione del numero dei notai. In
particolare, occorre senz’altro modificare quello riferito al numero degli
abitanti, in quanto, dopo quasi un secolo, esso risulta ormai scarsamente
attendibile. Lo sviluppo economico, la più equa ridistribuzione del la
ricchezza e l’incremento dei compiti affidati ai notai fanno sì che esso
risulta palesemente ed intuitivamente datato, senza che neppure occorre
soffermarsi ad esplicitare ulteriormente le ragioni della incongruenza di quello
ancora oggi previsto. Correlativamente va stabilito un nuovo criterio in
riferimento agli onorari professionali.
L’articolo 2 innova l’ordinamento professionale
dell’avvocatura, mediante l’inserimento di due norme che identificano le
nuove funzioni attribuite agli avvocati, abilitati alla levata del protesto –
in sostituzione dei notai –, nonchè – in concorrenza con questi ultimi –
all’autenticazione degli atti aventi ad oggetto autoveicoli.
L’espletamento di entrambe le funzioni richiede
l’iscrizione in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell’Ordine.
Relativamente ai requisiti necessari a questo fine è
sembrato peraltro sufficiente stabilire la previsione di un’anzianità
professionale minima. Infatti, in considerazione del contenuto dei compiti da
svolgere – in particolare, quelli in tema di protesto già attribuiti anche
all’ufficiale giudiziario – non appare ragionevole prevederne di ulteriori
rispetto a quelli stabiliti dal la legge professionale. Quanto, invece, ai
requisiti di onorabilità, appaiono ampiamente sufficienti e congrui quelli già
previsti dall’ordinamento di categoria, anche perchè l’avvocato abilitato
alla levata del protesto è, ex articolo 2, quarto comma, della legge 12
giugno 1973, n. 349, come modificato dall’articolo 5 della presente
proposta – pubblico ufficiale, così che al medesimo saranno applicabili tutte
le sanzioni a questa correlate, oltre che le sanzioni disciplinari ed anche
pecuniarie previste sia dalla legge professionale che dalla citata legge n. 349
del 1973. Analogamente accadrà in riferimento all’attività di
autenticazione, in virtù della previsione contenuti dall’articolo 6.
Gli articoli 2, 3, 4 e 5 recano modifiche al regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, al regio decreto 14 dicembre 1933,
n. 1669, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e alla legge 12
giugno 1973, n. 349, realizzando la sostituzione dell’avvocato al notaio
nell’attività di levata del protesto, nonchè l’affiancamento del primo al
secondo nello svolgimento della attività di autenticazione necessaria in
materia di atti aventi ad oggetto gli autoveicoli.
Gli articoli 5, comma 1, lettera f), numero 3), e
6 si occupano dell’istituzione del repertorio speciale dei protesti,
introducendo, per esigenze garanzia, anche quello delle autenticazione degli
atti in materia autoveicoli, stabilendo che dovranno essere tenuti dagli
avvocati abilitati ai compiti in esame, secondo modalità fissate con apposito
regolamento emanato dal Ministro della giustizia.
Art.
1.
(Modifiche
alla legge
16 febbraio 1913, n. 89)
1.
L’articolo 4 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal
seguente:
«Art.
4. - 1. Il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto è
determinato con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli
notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione, della quantità
degli affari, della estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e
procurando che di regola ad ogni posto notarile corrispondano una popolazione di
almeno 6.000 abitanti ed un reddito annuo, determinato sulla media degli ultimi
tre anni, di almeno 50.000 euro di onorari professionali.
2.
La tabella che determina il numero e la residenza dei notai, dovrà, udite
le Corti d’appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni cinque anni, e
potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando
ne sia dimostrata l’opportunità».
Art.
2.
(Modifiche
al regio decreto-legge
27 novembre 1933, n. 1578)
1.
Nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dopo l’articolo 4 sono
inseriti i seguenti:
«Art.
4-bis. – 1. Gli avvocati iscritti nell’albo professionale possono
levare il protesto di cambiali e assegni bancari, purchè siano iscritti in un
elenco speciale tenuto dal Consiglio dell’ordine.
2.
Gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1
devono farne domanda al Consiglio dell’Ordine e dimostrare di avere esercitato
per cinque anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti d’appello
ed ai Tribunali.
3. Il Consiglio dell’ordine provvede
annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell’elenco speciale.
Art.
4-ter. - 1. Gli avvocati iscritti nell’albo professionale possono
procedere all’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad
oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli
autoveicoli, purchè siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio
dell’ordine.
2.
Gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’elenco di cui al comma 1
devono farne domanda al Consiglio dell’Ordine e dimostrare di avere esercitato
per cinque anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti d’appello
ed ai Tribunali.
3. Il Consiglio dell’ordine provvede
annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell’elenco speciale».
Art.
3.
(Modifiche
agli articoli 68, 69, 71 e 73 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669)
1.
Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 68:
1) al
primo comma, la parola «notaro» è sostituita dalle seguenti: «avvocato
abilitato alla levata del protesto ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre
1933, n. 1578».
2)
al secondo comma, la parola «notaro» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;
b)
all’articolo 69, primo comma, secondo periodo, le parole: «dal notaro» sono
sostituite dalle seguenti: «dall’avvocato»;
c)
all’articolo 71, primo comma, n. 5), e parole: «del notaro» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’avvocato»;
d) all’articolo 73,
primo comma, le parole: «I notari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli
avvocati».
Art.
4.
(Modifiche
agli articoli 60, 61, 63 e 65 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736)
1.
Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 60:
1) al
primo comma, le parole: «da un notaro» sono sostituite dalle seguenti: «da un
avvocato abilitato alla levata del protesto ai sensi del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n.1578»;
2)
al secondo comma, la parola «notaro» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;
b)
all’articolo 61, primo comma, secondo periodo, le parole: «dal notaro» sono
sostituite dalle seguenti: «dall’avvocato»;
c)
all’articolo 63, primo comma, n. 5), le parole: «del notaro» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’avvocato»;
d) all’articolo 65,
primo comma, le parole: «I notari» sono sostituite dalle seguenti: «Gli
avvocati».
Art.
5.
(Modifiche
agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349)
1.
Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 1, primo comma, nel primo periodo la parola: «notaio» è
sostituita dalle seguenti: «dall’avvocato abilitato alla levata del protesto
ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578»;
b)
all’articolo 2:
1)
al primo comma, le parole: «Il notaio» sono sostituite dalle seguenti: «l’avvocato»;
2)
al secondo comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell’avvocato»;
3) al
quarto comma, le parole: «Il presentatore del notaio» sono sostituite dalle
seguenti: «il presentatore dell’avvocato»;
c)
all’articolo 3:
1) al
primo comma, alinea, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’avvocato»;
2)
al secondo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;
3) al
quarto comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle seguenti: «dell’avvocato»;
d)
all’articolo 4, primo comma, le parole: «del notaio» sono sostituite dalle
seguenti: «dell’avvocato»;
e)
all’articolo 6, primo comma, le parole: «un notaio» sono sostituite dalle
seguenti: «un avvocato»;
f)
all’articolo 7:
1) al
primo comma, le parole: «Ai notai» sono sostituite dalle seguenti: «Agli
avvocati»;
2)
al secondo comma, la parola: «notaio» è sostituita dalla seguente: «avvocato»;
3) il
quinto comma è sostituito dal seguente:
«Per
ciascun titolo protestato, l’avvocato è tenuto a versare alla Cassa nazionale
di previdenza ed assistenza per gli avvocati il contributo del venti per cento
sugli importi o del diritto percepito a norma del presente articolo»;
g) all’articolo 10, i
commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«In mancanza dell’accordo di cui al primo comma, il
presidente della Corte d’appello, o il presidente del tribunale competente da
lui delegato, sentiti le aziende di credito, i consigli degli ordini degli
avvocati, i dirigenti degli uffici unici nonchè i rappresentanti degli
ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi
uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile
elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie degli avvocati,
degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
La
ripartizione, nell’ambito della categoria degli avvocati, avviene previa
intesa fra le aziende di credito e i consigli degli ordini degli avvocati»;
h)
l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Annotazione dei protesti in repertorio
speciale). – 1. L’annotazione dei protesti cambiari sarà fatta dagli
avvocati in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun
foglio dal presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati
territorialmente competente o da un consigliere da lui delegato.
2.
Il repertorio di cui al comma sarà tenuto, e le relative annotazioni saranno
effettuate, secondo le modalità e forme previste con regolamento emanato con
decreto del Ministro della giustizia».
Art.
6.
(Competenza
in materia di autentica degli atti di trasferimento degli autoveicoli)
1.
In tutti i casi nei quali per gli atti e le dichiarazioni aventi ad oggetto
l’alienazione di autoveicoli o la costituzione di diritti di garanzia sui
medesimi è prevista la necessità dell’autentica, essa può essere effettuata
da un avvocato abilitato ai sensi del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578.
2.
L’avvocato, nel compimento dell’atto di cui al comma 1, acquista a tutti gli
effetti la qualità di pubblico ufficiale.
3. L’avvocato che procede all’adempimento di cui al
comma 1 deve annotare l’avvenuta autenticazione in un repertorio speciale,
debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente del consiglio
dell’ordine degli avvocati territorialmente competente o da un consigliere da
lui delegato.
4. Il repertorio di cui al comma 3 sarà tenuto, e le
relative annotazioni saranno effettuate, secondo le modalità e forme previste
con regolamento emanato con decreto del Ministro della giustizia.
5. I criteri per la determinazione dei diritti e degli
onorari dovuti per l’atto di cui al comma 1 sono stabiliti ogni biennio con
deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro della
giustizia.