Inadempimento, Poste italiane s.p.a. - Mancato recapito dell'avviso di ricevimento dell'atto  giudiziario  - pagamento indennizzo in favore del mittente - non sufficienza - grave inadempimento - sussistenza - responsabilità contrattuale - norme applicabili.(Giudice di Pace di Caserta, sentenza del 20.07.2005)


REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA - 1^ SEZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. Generoso Bello, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 10493/04 R.G., avente ad oggetto risarcimento danni, introitata in decisione nell'udienza del 9.7.2005, vertente:
T R A
SEMPRONIA S.a.s., in persona del l.r.p.t. Sig. Tizio , elettivamente domiciliata in Caserta …, presso lo studio dell'Avv. … che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione; -attrice-

E

POSTE ITALIANE S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa per procura generale alle liti, in atti, dall'Avv. … e con essa elettivamente domiciliata presso la Filiale Poste Italiane S.p.A. di Ca-serta;
-convenuta-

Conclusioni: Come da verbale di causa e comparse di discussione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, ritualmente notificato, la SEMPRONIA S.a.s., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, conveniva la Poste Italiane S.p.A., in persona del l.r.p.t., innanzi a questa Giustizia per ivi sentir: A. Dichiararsi l'inadempimento della convenuta Poste Italiane SpA e, per l'effetto, la si condanni al pagamento della somma di € 995,88, come risultante dalla specifica della Tariffa Forense '94. Il tutto nei limiti di valore di € 1.033,00. B. Vinte le spese, diritti ed onora-ri di giudizio.
A fondamento della domanda, la Soc. istante esponeva: 1) dovendo procedere alla correzione, ex art. 287 c.p.c., della sent. 1712/02, resa dal G.d.P. di Caserta, provvedeva alla notifica del decreto e relativo ricorso di rettifica, alle altre parti in causa, tra le quali l'ispettore di liquidazione della Themis S.A., in l.c.a., sedente in Atene, con raccomandata a/r per atto giudiziario, a mezzo del servizio postale; 2) non risultando pervenuto l'avviso di ricevimento della citata racc., in data 4.1.2003, proponeva reclamo con il quale sollecitava l'avviso di ricevimento o, comunque, un'attestazione idonea a provare l'avvenuto recapito della raccomandata in parola, senza alcun esito; 3) mancando l'allegazione dell'avvenuta notifica, il G.d.P., dopo un rinvio dell'udienza di comparizione (in attesa dell'esibizione dell'avviso di ricevimento), decideva per l'estinzione del giudizio; 4) dopo vari solle-citi alle Poste Italiane S.p.A. e da ultima la richiesta di rimborso delle spese, diritti ed onorari della fase giudiziaria, ammontanti ad € 1.038,88, la convenuta provvedeva alla rimessa di € 43,20, ritenuta verosimilmente congrua per la liquidazione della questione; 5) la Poste Italiane S.p.A. é, dunque, te-nuta al risarcimento o al rimborso della differenza di € 995,68.
Si costituiva la convenuta Poste Italiane S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda attrice e chiedeva: a) rigettarsi la domanda perché del tutto infondata; b) nella denegata ipotesi di accoglimento, dichiararsi non dovuto alcun altro indennizzo oltre quanto già corrisposto all'istante; c) vinte le spese ed onorari.
A sostegno della propria tesi, essa comparente deduceva, tra l'altro: 1) il piego postale era stato inoltrato tramite le Poste Greche alle quali era stato chiesto di acquisire un documento comprovante l'avvenuta consegna a firma del destinatario, ma nessun riscontro era pervenuto; 2) in assenza di tale riscontro, Poste Italiane si era assunta l'onere di provvedere all'indennizzo previsto dalla Convenzione di Pechino del '99, corrispondendo al mittente 30 DTS, pari ad € 43,20; 3) per le ricevute di ritorno non è possibile determinare i dati relativi alla spedizione, destinazione e consegna, poiché trattasi di posta ordinaria; 4) in base alla normativa vigente (art. 2, c. 1, L. 71/94) nessuna responsabilità contrattuale può essere ascritta della Soc. Poste nei confronti dei propri clienti; 5) il regolamento po-stale non prevede alcun risarcimento per eventuali danni indiretti, limitandosi a disporre la misura dell'indennizzo spettante al mittente per ogni tipologia di disservizio all'art. 1.9; 6) non potendosi, dunque, configurare un inadempimento contrattuale soggetto all'ordinaria normativa civilistica, uni-ca norma di riferimento è quella speciale.
Nessun mezzo istruttorio veniva espletato e la causa veniva introitata in decisione sulla scorta della documentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e delle note di discussione depositate nel termi-ne concesso.

MOTIVI DELLA DECISIONE


La domanda attrice è fondata e va accolta per quanto di ragione.
In primis, va rilevato che il disservizio oggetto del presente giudizio è incontestato. Poste Italiane S.p.A., infatti, non solo riconosce il mancato recapito dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario inoltrato per raccomandata a/r, ma ha anche provveduto al c.d. indennizzo (di € 43,20) in favore del mittente.
Nel caso in esame non si tratta di una semplice raccomandata a/r ordinaria, spedita da privato e destinata a privato (la cui mancata prova di ricevimento può, comunque, produrre conseguenze dannose), ma di notificazione a mezzo del servizio postale di un atto giudiziario il cui perfezionamento non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si concreta con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'articolo 149 del c.p.c., è parte integrante della relazione di notificazione e ha natura di atto pubblico, costituente la piena prova, sino a querela di falso, delle dichiarazioni in esso contenute. Tale avviso, dunque, a norma dell'articolo 4, c. 3, della L. 890/82, è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità della persona a mani della quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto.


A parere del decidente, rispetto all'importanza dell'avviso in questione, peraltro nota agli ufficiali postali, sussiste a carico di Poste Italiane l'ipotesi di grave inadempimento, né rileva che le Poste Greche non abbiano riscontrato la richiesta ad esse inoltrata dalla Soc. Poste Italiane.
In concreto, con la trasformazione dell'amministrazione postale da ente pubblico economico in Poste Italiane S.p.A., la gestione del servizio è disciplinata secondo l'ordinaria normativa civilistica con la conseguenza che a fronte dell'inadempimento, ricorrente nel caso di specie, si applicano le norme del codice civile in materia di responsabilità contrattuale, che va dichiarata, sia nell'an che nel quantum, essendo ormai superata la disciplina di favore per l'ente, di cui al codice postale, ai regolamenti e alle istruzioni interne relative alla gestione del servizio quando trattavasi di P.A..
Sul punto, è appena il caso di ricordare che, da un lato, l'art. 17 del D.M. 9.4.2001, statuisce che: "Il mittente di invii di posta raccomandata o assicurata può chiedere che gli venga inviata conferma dell'avvenuto recapito, con avviso di ricevimento ordinario o prioritario o altro strumento, anche telematico, dietro pagamento della tariffa corrispondente allo strumento prescelto".
D'altro canto, il comma 1, dell'art. 22 del D.Leg.vo 22.7.1999 n. 14, dispone che: "Ai servizi postali, per quanto non stabilito dal presente provvedimento o da disposizioni speciali, si applicano le norme del codice civile e le altre norme di carattere generale inerenti alle prestazioni di servizi al pubblico".
Per altro verso, é significativo ed assorbente che l'art. 6 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con DPR 29.3.1973 n. 156, in materia di "Esclusione o limitazione di responsabilità, dove era previsto che: "L'Ente poste italiane non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente, stabiliti dalla legge" e stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza 17.3.1988, n. 303, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18.12.1997) non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui l'art. 28.
Il prefato art. 6, del DPR 156/73, è stato poi abrogato dall'art. 218, D.Lgs. 1.8.2003, n. 259.
In ordine all'an debeatur, dunque, va dichiarata la responsabilità di Poste Italiane S.p.A. per l'inadempimento lamentato da parte attrice.


Per quanto attiene all'an debeatur, tenuto conto della procedura di rettifica posta in essere, rappresentata nell'atto introduttivo, le spese e competenze giudiziali, quantificate in € 1.038,88, peraltro prive della congruità del Consiglio dell'Ordine Forense, si dimostrano eccessive.
Per tali ragioni, tenuto conto delle Tariffe Forensi '94, nonché della procedura in parola ed anche del valore di essa, il decidente ritiene congrua la quantificazione delle spese e competenze di che trattasi, in complessivi € 680,00, comprensivi di C.P.A. ed I.V.A..
Consegue che la Poste Italiane S.p.A., in persona del l.r.p.t., va condannata al pagamento, in favore della Soc. attrice, della somma di € 636,80, ottenuta per differenza rispetto alla somma di € 43,20, già versata alla soc. istante.
Gli interessi legali, neppure chiesti nell'atto introduttivo, decorrono dalla data di deposito della presente sentenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.


P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando, secondo equità, sulla domanda proposta dalla SEMPRONIA S.a.s., in persona del l.r.p.t., contro la Poste Italiane S.p.A., in persona del l.r.p.t., con atto di citazione notificato in data 29.10.2004, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

1) Dichiara la responsabilità esclusiva della convenuta Poste Italiane S.p.A. in ordine all'inadempimento per cui è causa;

2) Condanna la medesima Poste Italiane S.p.A., in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore della SEMPRONIA S.a.s., in persona del l.r.p.t., della somma di € 636,80, oltre gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza alla data di effettivo soddisfo ed oltre le spese di giudizio che liquida in complessivi € ... di cui € ... per diritti, € ... per onorari ed il resto per spese e 12,50 %, oltre C.P.A. ed I.V.A..


Si esegua nonostante gravame.
Caserta, 20 Luglio 2005
Il Giudice
Avv. Generoso Bello

 Fonte: http://www.iussit.it/aGcOq/gc2005/gdpPoste.5.htm