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Entra in vigore oggi 11 febbraio 2003 il decreto legge approvato dal Governo nella riunione del 7 febbraio, che sostituisce il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile, fissando a 1100 euro la soglia sino alla quale il giudice di pace decide le cause secondo equità, con l'esclusione però dei contratti di massa (quelli conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali). I giudizi intentati dai consumatori avverso le compagnie assicurative per i rimborsi relativi ai premi pagati per l'assicurazione r.c. auto dovranno essere decisi dai giudici di pace secondo diritto. Le sentenze potranno essere così appellate avanti i tribunali
Decreto-Legge 8 febbraio 2003, n.18
Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità.(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2003, n.33)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di
modificare l'articolo 113 del codice di procedura civile escludendo il parametro
equitativo per il giudice di pace nelle controversie derivanti da contratti di
massa, allo scopo di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale
parametro da parte dei singoli giudici di pace, possa comportare pronunce
difformi riferite a identiche tipologie contrattuali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività
produttive;
Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile e'
sostituito dal seguente:
"Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non
eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a
contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice
civile.".
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Visto, il Guardasigilli: Castelli