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AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito della registrazione da
parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 30 novembre 1995, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a
sottoscrivere il testo concordato dell'accordo successivo per il completamento
degli istituti relativi all'orario di lavoro, stipulato il 14 novembre 1995 ai
sensi dell'art. 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Ministeri, quest'ultimo già sottoscritto il 16 maggio 1995, il giorno
12 gennaio 1996 alle ore 10,00 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo
l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni, rappresentata dai componenti del comitato direttivo, ed i
rappresentati delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di
categoria :
FILS-CISL, UIL-STATALI, UNSA-CONFSAL, USPPI, CGIL-FP,
CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR.
Al termine della riunione le parti hanno
sottoscritto l'Accordo successivo per il completamento degli istituti relativi
all'orario di lavoro stipulato ai sensi dell'art.19, comma5, del contratto
nazionale di lavoro del comparto Ministeri, già sottoscritto il 16 maggio 1995.
TESTO DELL'ACCORDO RIGUARDANTE LE " TIPOLOGIE
DEGLI ORARI DI LAVORO" AI SENSI DELL'ART. 19, COMMA5, DEL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO MINISTERI.
Premessa.
Sulla materia è stato emesso, in data 14 giugno
1995, un comunicato congiunto, al fine di fornire chiarimenti in ordine
all'applicazione dell'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo all'orario di lavoro. Detto comunicato viene allegato al presente
Accordo.
Tenuto conto che :
le parti, nel sottoscrivere il presente accordo
ribadiscono l'impegno per la riduzione del ricorso al lavoro straordinario, già
avviata con l'art. 33 del contratto collettivo nazionale di lavoro, e si
propongono I'obiettivo di privilegiare altre tipologie di orario, nel rispetto
del limite stabilito dall'art. 19; comma 4, del contratto collettivo nazionale
di lavoro in nove ore di lavoro massime giornaliere, comprensive del lavoro
straordinario; da tali limiti si intendono escluse le funzioni di diretta
collaborazione all'opera dei Ministri, di cui all'art. 19 della legge n. 734 del
1973. nonché le funzioni la cui prosecuzione nel tempo sia obbligatoria per
effetto di norme di Iegge;
le. applicazioni a livello decentrato degli istituti
individuati nel presente accordo devono essere sottoposte alle procedure di
informazione e di confronto previste dagli art. 7, 8 e 19, comma 2, del
contratto collettivo nazionale di lavoro;
sull'argomento vanno tenute in considerazione le
proposte formulate dai comitati per le pari opportunità;
I'esame congiunto effettuato dai dirigenti delle
amministrazioni e dai sindacati sull'insieme degli orari deve contemperare le
diverse esigenze in campo, avuto riguardo alle competenze attribuite in materia
ai sindaci dall'art. 36 della legge 142/1990 ed a quelle previste per i comitati
metropolitani dall'art. 17 del decreto Legislativo n. 152/1991;
Ie diverse tipologie di orario il individuate
possono coesistere tra loro all'interno di una stessa amministrazione;
nel determinare I'articolazione dell'orario di
lavoro settimanale, devono essere opportunamente valutate particolari specifiche
esigenze espresse dal personale, per motivazioni adeguatamente documentate;
le amministrazioni favoriscono l'attuazione del
nuovo orario di lavoro, in particolare attraverso la predisposizione di adeguati
servizi sociali per il personale interessato;
si concorda quanto segue:
ARTICOLO 1
( Turnazioni )
1. La turnazione serve a garantire la copertura
massima dell'orario di servizio giornaliero e dell'orario di servizio
settimanale su cinque, sei o sette giorni per ben definiti tipi di funzioni ed
uffici. A tale tipologia si fa ricorso qualora le altre tipologie di orario
ordinario non siano sufficienti a coprire le esigenze di servizio.
2. I criteri che devono essere osservati per
l'adozione dell'orario di lavoro
su turni sono i seguenti :
a) si considera in turno il personale che si
avvicenda, con criteri determinati a livello decentrato attraverso esame con
le OOSS, in modo da coprire a rotazione l'intera durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni
dovrà avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
c) l'adozione dei turni può anche prevedere la
parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno
precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
d) il numero dei turni notturni effettuabili
nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a otto. Il
numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da ciascun dipendente non può
essere superiore ad un terzo dei giorni festivi dell'anno. Per il personale di
custodia del Ministero dei beni culturali i predetti limiti possono essere
elevati a dieci turni notturni per mese ed alla metà dei giorni festivi
dell'anno; in tal caso la contrattazione decentrata di amministrazione, di cui
al successivo terzo comma, dovrà stabilire apposite maggiorazioni rispetto
alle ordinarie indennità di turno definite nella stessa sede.
e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve
essere garantito un periodo di riposo di almeno 12 ore consecutive;
f) l'orario notturno va dalle ore 22 alle ore 6
del giorno successivo. Per turno notturno -festivo si intende quello che cade
nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno
festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
3. Le indennità di turno sono determinate a livello
di contrattazione decentrata di amministrazione, nell'ambito delle disponibilità
finanziarie di cui all'articolo 36 del CCNL, secondo le seguenti fattispecie: a)
indennità di importo eguale per ciascun segmento delle 24 ore; b) indennità
che retribuiscono esclusivamente il turno reso in segmenti di orario pomeridiano
e/o notturno. Al fine di offrire un punto di riferimento comune tra le indennità
di turno erogate dalle diverse amministrazioni gli importi minimi sono fissati
come segue: lire 25.000 lorde per ciascun turno festivo; lire 25.000 lorde per
ciascun turno notturno, nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b ); lire
50.000 lorde per ciascun turno notturno -festivo. Per il Dipartimento delle
Dogane il sistema delle turnazioni e gli importi sono quelli attualmente in
vigore, sulla base delle norme vigenti.
4. Il personale di cui al comma 2 del successivo
art. 3 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni.
Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel
periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
ARTICOLO 2
( Orario plurisettimanale )
1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di
lavoro ordinario prevista dall' art. 19, comma 3 del CCNL, viene effettuata in
relazione a prevedibili esigenze di servizio di determinati uffici e servizi.
Tale programmazione va definita, di norma, una volta all'anno a seguito di esame
con le 00. SS., secondo le forme previste dal CCNL.
2. Ai fini dell' adozione dell'orario di lavoro
plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:
-il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario
settimanale è di 44 ore;
-al fine di garantire il rispetto delle 36 ore
medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione
dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di
norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane .
3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico
di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di
lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate
lavorative.
ARTICOLO 3
( Orario di lavoro flessibile )
1. Una volta stabilito I'orario di servizio e la
tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale, è possibile adottare
I'orario flessibile di lavoro giornaliero, con l' individuazione di fasce
temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Nella definizione di tale
tipologia di orario, da operarsi in sede di esame congiunto a livello locale,
occorre tener conto sia delle esigenze di servizio sia delle esigenze del
personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata
la sede di servizio. Va altresì individuato l'arco temporale entro il quale si
deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all'unità organica, esclusi i
turnisti, in relazione alle esigenze di servizio e di apertura al pubblico.
2. I dipendenti che si trovino in particolari
situazioni personali, sociali e familiari ( L. 1204/71, L. 903/77 , L. 104/92,
tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare,
impegno in attività di volontariato di cui alla legge n.266191) e che ne
facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile,
compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui 10 stesso
orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza.
ARTICOLO 4
( Rilevazione dell'orario )
1. Il rispetto dell'orario di lavoro è assicurato,
di norma, mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato. Nei
luoghi di lavoro in cui si verifichino ripetute situazioni di addensamento del
personale durante le operazioni di registrazione dell'entrata e/o dell'uscita
presso impianti di rilevazione automatica delle presenze, si darà luogo ad un
esame finalizzato ad individuare le soluzioni più opportune, ai sensi dell'
art. 8 del CCNL.
2. Qualora per la tipologia professionale o per
esigenze di servizio sia necessario prestare l'attività lavorativa al di fuori
della sede di servizio il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al
luogo di prestazione dell' attività è da considerarsi a tutti gli effetti
orario di lavoro.
ARTICOLO 5
( Ritardi )
1. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro
comporta l'obbligo del recupero entro l'ltimo giorno del mese successivo a
quello in cui si è verificato il ritardo.
2. In caso di mancato recupero, si opera la
proporzionale decurtazione della retribuzione e del trattamento economico
accessorio, come determinato dall'articolo 34 del CCNL.
ARTICOLO 6
( Recupero e riposi compensativi )
1. Qualora, per verificate esigenze di servizio, il
dipendente presti attività oltre l'orario ordinario giornaliero può
richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero di tali ore, anche in forma
di corrispondenti giorni di riposo compensativo.
2. Le giornate di riposo a tale titolo maturate non
potranno essere cumulate oltre i sei mesi e dovranno essere concesse entro 30
giorni dalla data della richiesta.
ARTICOLO 7
( Pausa )
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera
ecceda le sei ore continuative, il personale, purché non turnista, imbarcato o
discontinuo, ha diritto a beneficiare di un intervallo di almeno 30 minuti per
la pausa al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale
consumazione del pasto.
2. La durata e la collocazione vanno definite in
funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita ed
in funzione della disponibilità di eventuali servizi di ristoro, della
dislocazione delle sedi delle amministrazioni in relazione alla città, tenendo
conto delle differenze tra grandi e piccole città.
3. Una diversa durata della pausa giornaliera,
rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, potrà essere prevista per il
personale di cui all'articolo 3 comma 2.
ARTICOLO 8
( Reperibilità )
1. All'istituto della reperibilità durante le ore o
le giornate eccedenti l' orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto
per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere
coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario,
riferite alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a
servizi di emergenza, a compi ti direttamente attinenti all'esercizio delle
funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di
relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei Ministri. La
durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il
periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6
ore.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere
collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di
due volte di domenica nell'arco di un mese.
4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di
cui all'articolo 36 del CCNL per il turno di 12 ore è corrisposta una indennità
di misura non inferiore a lire 33600. Per turni di durata inferiore alle 12 ore
la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa
maggiorata dellO per cento.
5. In caso di chiamata in servizio, l'attività
prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta,
con recupero orario.
ARTICOLO 9
( Personale in servizio all'estero )
1. In sede di contrattazione decentrata possono
definirsi, nel rispetto dei principi generali del presente Accordo, particolari
tipologie dell'orario di lavoro per il personale che presta servizio all'estero.
ARTICOLO 10
( Disapplicazioni )
1. Dalla data di entrata in vigore del presente
accordo sono inapplicabili le seguenti disposizioni:
a) con riferimento all'articolo 1 (turnazioni),l
'articolo 12 del D.P.R.266/87;
b) con riferimento all'articolo 2 (orario
plurisettimanale), l'articolo 9, commi 7 e 8, del D.P.R. 266/87;
c) con riferimento all'articolo 3 (orario
flessibile),gli articoli 10 e Il del D.P.R.266/87.
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