Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario


PROGETTI DI LEGGE ...UFFICIALI..." GIUDIZIARI"


XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI
 
PROPOSTA DI LEGGE N. 981 d'iniziativa del deputato GAZZARA      Presentata il 21 giugno 2001

"Istituzione del ruolo dirigenziale per il personale della carriera direttiva degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti"

RELAZIONE

TESTO degli ARTICOLI


RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende rendere giustizia ad una categoria di pubblici ufficiali della carriera direttiva, dipendenti del Ministero della giustizia, collaboratori (ex ufficiali giudiziari) degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), che sebbene investiti delle funzioni di dirigente, in epoche diverse e con provvedimenti ministeriali, a tutt'oggi, malgrado l'innegabile funzione dirigenziale espletata, non hanno ottenuto il provvedimento che ne istituisce il ruolo.
        L'istituto della dirigenza per gli ufficiali giudiziari, oggi collaboratori degli UNEP, vige di fatto sin dal 1951 e precisamente dalla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, che al capo VII, recante "Funzioni direttive", agli articoli 37, 38 e 39, ne disciplinava i criteri di accesso, i compiti e le responsabilità.
        Il susseguirsi di nuove leggi, non solo non ha fatto venir meno il predetto istituto ma, anzi, con nuove norme, ne ha precisato le attribuzioni e le responsabilità.
        In particolare, infatti:

            il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, al capo VIII, recante "Nomina e attribuzioni dell'ufficiale giudiziario dirigente", agli articoli 47 e 48, disciplina la nomina e le attribuzioni e al capo X, fra l'altro, dispone circa i poteri di sorveglianza sugli ufficiali giudiziari dipendenti (articolo 59, quarto comma);

            la legge 12 luglio 1975, n. 322, all'articolo 2, aggiunge un comma all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, attribuendo all'ufficiale giudiziario la direzione dell'ufficio e di tutti i servizi ad esso inerenti;

            il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, istituisce il profilo professionale n. 292 "Funzionario UNEP", VIII qualifica funzionale, attribuendo alla predetta categoria ulteriori funzioni e responsabilità che impongono la istituzione del ruolo dirigenziale per i predetti funzionari.

        La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di disciplinare l'accesso e di tutelare gli attuali dirigenti degli uffici UNEP nella loro anzianità funzionale, tenuto conto del servizio svolto fino ad oggi.
        E' un atto di giustizia che non può essere negato a funzionari che per anni hanno espletato la funzione di "dirigente" negli uffici UNEP presso i tribunali e le corti di appello con sacrifici e responsabilità non indifferenti: basta pensare al numero di personale che il dirigente gestisce (in alcuni uffici oltre duecentocinquanta unità) ed alle centinaia di milioni di lire, incamerate mensilmente per effetto degli atti di notifica ed esecuzione effettuati dall'ufficio che il dirigente amministra, quale unico responsabile, ai sensi dell'articolo 146 del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
        Compete altresì al dirigente UNEP, ai sensi del secondo comma dell'articolo 146 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1229 del 1959, l'esercizio dei poteri di spesa, per le attrezzature occorrenti all'ufficio tramite prelievo delle somme necessarie dallo speciale "fondo spese di ufficio" amministrato sotto il controllo del capo dell'ufficio giudiziario (presidente della corte di appello o di tribunale) al quale è tenuto a presentare un rendiconto mensile ed uno annuale.
        La presente proposta di legge si compone di cinque articoli. L'articolo 1 disciplina l'accesso alla qualifica dirigenziale. L'articolo 2, quale norma transitoria, tende a tutelare gli attuali funzionari che da anni espletano le funzioni dirigenziali presso gli uffici UNEP, inquadrandoli nel ruolo della sede in cui si trovano.

        La norma transitoria che, prevede una deroga al requisito del possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente per l'accesso al ruolo dirigenziale, nasce dalla circostanza che tale requisito per la partecipazione ai concorsi di ufficiale giudiziario è stato richiesto, per la prima volta dalla declaratoria dei profili professionali numeri 292 e 293, istituiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44. In precedenza era infatti previsto quale titolo di studio per l'accesso il diploma di scuola superiore di secondo grado, e con tale titolo di studio taluni ufficiali giudiziari hanno svolto funzioni ispettive e hanno diretto e dirigono ad oggi uffici, alcuni dei quali con organico superiore alle trecento unità. Pertanto, la deroga si rende necessaria per non vanificare lo scopo della presente proposta di legge. Infatti, degli attuali ufficiali giudiziari che dirigono uffici UNEP, solo pochi sono in possesso del diploma di laurea e quindi, senza la deroga proposta, solo a questi pochi verrebbe resa giustizia per i notevoli sacrifici fatti e le particolari responsabilità da sempre rivestite.
        L'articolo 3 prevede la dotazione organica dei dirigenti e la conseguente diminuzione, di pari unità, dell'organico complessivo in atto esistente, dei collaboratori degli UNEP (ex ufficiali giudiziari).
        L'articolo 4 consente di continuare ad applicare le vigenti disposizioni di legge ai fini della eventuale liquidazione della indennità integrativa.
        L'articolo 5 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge, con esclusione di qualsiasi ulteriore onere a carico del bilancio dello Stato, mediante l'aumento, pari al 20 per cento, delle tariffe per la riscossione dei diritti di esecuzione, previsti dall'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 4 della legge 15 gennaio 1991, n. 14.
        Alla luce delle considerazioni esposte non si può certamente negare la necessità dell'istituzione del ruolo dirigenziale sopra specificato negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti presso i tribunali e le corti d'appello: è un atto di giustizia nei confronti di funzionari ingiustamente trascurati da parecchi anni.


TESTO DEGLI ARTICOLI

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.(Istituzione del ruolo dirigenziale).
        1. Negli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), operanti presso i tribunali e le corti di appello, è istituito il ruolo dirigenziale degli ufficiali giudiziari dirigenti i medesimi uffici.
        2. L'accesso alla qualifica di dirigente dell'UNEP stante la specialità del ruolo e la peculiarità delle funzioni espletate dal personale, è riservato ai collaboratori degli UNEP in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, o titolo equipollente, e con un'anzianità di servizio non inferiore a quindici anni di cui almeno cinque espletati nella qualifica immediatamente inferiore a quella di dirigente.
        3. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene esclusivamente per concorso riservato ai candidati aventi i requisiti indicati nel comma 2, avuto riguardo ai titoli determinabili dai precedenti di carriera ed alla posizione nel ruolo di anzianità pubblicato annualmente nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
        4. Le relative funzioni e attribuzioni sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        5. La nomina e l'assegnazione della sede messa a concorso è disposta con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 2.(Norma transitoria).
        1. In sede di prima attuazione della presente legge l'ufficiale giudiziario di area C, capo, alla data di entrata in vigore della legge medesima, di un UNEP istituito presso le sedi di tribunale e corte di appello, nominato con provvedimento ministeriale, anche se non avente il requisito del possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o titolo equipollente di cui all'articolo 1, comma 2, ma in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diploma di scuola secondaria superiore, con una anzianità di servizio non inferiore a quindici anni e che abbia svolto funzioni dirigenziali per un periodo non inferiore a cinque anni, è inquadrato nella qualifica di dirigente con diritto alla sede indicata nel provvedimento di nomina ministeriale.
        2. L'ufficiale giudiziario di area C, capo, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un UNEP, nominato con provvedimento ministeriale, avente il requisito del possesso del titolo di studio di cui al comma 1 del presente articolo , con una anzianità di servizio non inferiore a quindici anni e che abbia svolto funzioni dirigenziali per un periodo inferiore a cinque anni, continua a prestare servizio con tali funzioni fino al raggiungimento dei cinque anni di anzianità necessari per l'inquadramento nella qualifica dirigenziale nella sede in cui presta servizio.


Art. 3.(Dotazione organica).
        1. La dotazione organica delle qualifiche dirigenziali per il personale indicato negli articoli 1 e 2 della presente legge, è composta da centonovantuno unità, ed è conseguentemente diminuita di pari numero di unità la dotazione organica complessiva del predetto personale, indicata nell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.
Art. 4.(Liquidazione dell'indennità integrativa).
        1. Ai fini della liquidazione della eventuale indennità integrativa spettante al personale indicato negli articoli 1 e 2, per effetto dei nuovi inquadramenti nelle qualifiche dirigenziali, si continua ad osservare la procedura prevista nell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 38 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con riferimento all'ammontare dello stipendio ed al trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità, spettante ai dipendenti civili dello Stato di pari qualifica e funzioni.

Art. 5.(Copertura finanziaria).
        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede esclusivamente mediante il gettito derivante dall'aumento del 20 per cento della tariffa per la riscossione dei diritti di esecuzione di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, come sostituito dall'articolo 4 della legge 15 maggio 1991, n. 14, con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato.

 

progetti di legge UNEP della precedente legislatura