Associazione di studio, formazione e informazione per la valorizzazione della figura dell'ufficiale giudiziario

disposizioni legislative attinenti alla professione dell'ufficiale giudiziario

Garante per la protezione  dei dati personali

PRONUNCIA 22 ottobre 1998

 Modalità di notificazione di atti giudiziari e di altri atti, in particolare in materia tributaria e di circolazione stradale.

 1. Premessa

Sono pervenute numerose segnalazioni con le quali gli interessati chiedono al Garante di tutelare la loro riservatezza, lamentando che svariati atti provenienti da uffici giudiziari (o a questi diretti), nonché da altri organi competenti specie in ambito tributario o in materia di circolazione stradale, sono resi conoscibili a terzi al momento della notificazione (ad esempio, a portieri o vicini di casa) o sono portati a conoscenza del pubblico mediante avvisi o pubblicazioni, anche per estratto su quotidiani o periodici.

 

I casi rappresentati sono assai diversi tra loro, ma presentano alcune caratteristiche comuni e possono essere considerati nello stesso contesto. Infatti, essi sollevano tutti il problema del bilanciamento tra l'esigenza di pubblicità o di certezza della conoscenza di determinati atti e il diritto degli interessati di non subire una ingiustificata divulgazione dei propri dati personali.

 

La legge n. 675/1996 non ha abrogato le disposizioni in materia di notificazioni di atti, le quali consentono di rilasciare una copia leggibile di atti - o un loro estratto - a terzi quali vicini di casa, portieri di stabili, capi di uffici ed aziende, comandanti di corpo militare, ecc. Le connesse leggi nn. 676/1996 e 344/1998, tuttavia, hanno previsto l'emanazione per decreto delegato di alcune norme integrative che dovrebbero armonizzare la complessa disciplina dell'attività degli uffici giudiziari con la nuova normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 1, comma 1, lett. i), legge n. 676).

 

In termini generali, quindi, la prassi di notificare gli atti suddetti a persone diverse dagli interessati deve ritenersi legittima se effettuata in conformità alle norme processuali. Resta peraltro da verificare entro quali termini la legge n. 675/1996 induca già oggi a prescegliere le modalità più idonee per rispettare i diritti degli interessati.

 

L'attuale assetto normativo delle notificazioni è infatti inadeguato, in diversi casi, a garantire pienamente la dignità e la riservatezza dei cittadini, esponendoli ad interferenze nella loro vita privata ed incidendo negativamente anche sull'amministrazione della giustizia e sullo svolgimento di altre funzioni pubbliche.

 

Lo scorso 10 giugno, questa Autorità ha già fatto presente al Ministero di grazia e giustizia l'esigenza di modificare le norme che regolano le notificazioni degli atti, e ritiene ora doveroso segnalare, con riferimento a diverse ipotesi, alcune misure che consentirebbero di ridurre i problemi evidenziati in questa sede, anche in attesa dell'intervento normativo auspicato dal Garante.

 

Ciò in quanto la legge n. 675/1996, anche quando non abroga norme preesistenti, modifica già l'ordinamento e permette di "rileggere" la disciplina vigente in vari settori e di applicarla, alla luce dei principi da essa affermati, in modo da renderla compatibile con l'esigenza di salvaguardia della dignità e della riservatezza dei cittadini.

 

In particolare, i principi di correttezza del trattamento, di pertinenza e di non eccedenza dei dati trattati (sanciti dall'art. 9 della legge n. 675 anche in riferimento alla Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa), obbligano già oggi gli organi competenti in materia di notificazioni di atti ad adottare ogni misura consentita dalla normativa vigente e che risulti più idonea per rispettare i diritti delle persone interessate dai documenti notificati.

 

Al fine di assolvere al compito di segnalare ai titolari e ai responsabili dei trattamenti di dati le modifiche opportune per rendere questi ultimi conformi alle norme vigenti (compito attribuito a questa Autorità dall'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675), è quindi necessario prendere in esame le diverse situazioni rappresentate al Garante.

 

2. Notificazione di atti del processo civile e di quello amministrativo

Per quanto riguarda gli atti giudiziari civili (in particolare quelli relativi a citazioni in giudizio, ricorsi, decreti ingiuntivi e sentenze), questa Autorità ha già avuto modo di osservare che la legge n. 675/1996 non disciplina direttamente la formazione e la comunicazione degli atti del processo civile (art. 4 legge n. 675), i quali restano sottoposti alla disciplina del codice di procedura civile e delle connesse norme speciali.

 

Va ricordato che l'ufficiale giudiziario (e gli altri organi competenti) devono certificare l'avvenuta notificazione con una relazione datata e sottoscritta in calce all'originale e alla copia dell'atto (art. 148 c.p.c.) e che la notificazione si esegue di regola (ovvero "quando non è disposto altrimenti") mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificare (all. 137 c.p.c.).

 

La notificazione con tale modalità non può attualmente avvenire direttamente in busta chiusa. Inoltre, la persona che riceve l'atto può verificare che si tratti di un documento corrispondente all'originale sul quale l'ufficiale giudiziario deve annotare l'avvenuta notificazione, o può comunque segnalare all'ufficiale giudiziario eventuali irregolarità della notificazione.

 

Questa garanzia diviene però meramente formale, quando chi riceve l'atto è persona estranea alla cura degli interessi del destinatario: è ben diverso, infatti, che l'atto venga ricevuto da una persona a conoscenza delle questioni cui esso si riferisce, o comunque in grado di valutare eventuali irregolarità della notificazione (ad es., il difensore di una delle parti) dal caso in cui l'atto è ricevuto da una persona estranea (quale il portiere o il vicino di casa) che non ha un concreto interesse a farle constatare.

 

Si è perciò rilevata, da parte di questa Autorità, l'esigenza di tutelare in maniera più adeguata la riservatezza delle persone cui si riferisce l'atto notificato, specie nei confronti del terzo cui l'atto viene consegnato.

 

Il Garante, quindi, segnala nuovamente al Ministero di grazia e giustizia l'opportunità di modificare la vigente disciplina normativa, al fine di prevedere che la notificazione e la comunicazione di atti avvenga in busta o plico chiuso, quando non sia effettuata nelle mani del destinatario o di una persona da lui eventualmente indicata.

 

La presente segnalazione è altresì inviata al Consiglio Superiore della Magistratura affinché il Ministero e il Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, valutino le modalità più opportune per richiamare l'attenzione dei competenti uffici giudiziari ed amministrativi sulla necessità di valorizzare già oggi gli istituti e gli accorgimenti che permettono una maggiore tutela della riservatezza.

 

In primo luogo, e in relazione ai principi affermati dalla legge n. 675/1996, andrebbe esercitato con maggiore frequenza, nei casi previsti, il potere del giudice di prescrivere, anche d'ufficio, che la notificazione sia eseguita con specifiche modalità anche diverse da quelle stabilite dalla legge, quando "lo consigliano circostanze particolari" nelle quali va ricompresa certamente quella connessa alla tutela della riservatezza dell'interessato rispetto a determinati fatti, atti o circostanze (art. 151 c.p.c.).

 

In secondo luogo, può risultare efficace un maggiore ricorso alla notificazione per posta (salvi i divieti espressi di legge o i casi in cui la notificazione deve essere eseguita personalmente: art. 149 c.p.c.; art.1 L.20 novembre 1982, n. 890), considerato anche il fatto che la busta chiusa contenente l'atto da notificare a mezzo posta reca, nella parte esterna, un numero opportunamente circoscritto di indicazioni (art. 3 L. n. 890/1982).

 

In terzo luogo, in relazione alle segnalazioni pervenute al Garante, si osserva che l'ufficiale giudiziario, benché le norme del codice di procedura civile non lo impongano, ben potrebbe chiudere in una busta la copia dell'atto che consegna a persona diversa dal diretto interessato, trascrivendo sulla busta il numero cronologico della notificazione e certificando la materiale notificazione nella relazione stesa in calce all'originale e alla copia.

 

In questo modo, senza inficiare la validità della notificazione, si eviterebbe l'ingiustificata conoscenza dei dati contenuti nell'atto da parte del terzo che lo riceve, il quale potrebbe pur sempre verificare all'occorrenza la correttezza della notificazione e della relativa relazione (cfr. art. 47 disp. att. c.p.c.) senza per ciò stesso esaminare il contenuto dell'atto notificato, ricevendolo dall'ufficiale giudiziario in busta chiusa.

 

Similmente, potrebbero essere chiuse in un plico le copie degli atti depositati presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che prevede il loro deposito ma non la relativa affissione: ciò in quanto non vi è ragione di renderle accessibili a chiunque né, tantomeno, di sottoporle all'esame del sindaco (come accade, secondo alcune segnalazioni, in taluni comuni medio-piccoli).

 

Osservazioni analoghe possono essere formulate per i biglietti e le comunicazioni di cancelleria (v. artt. 133 e 136 c.p.c.) sui quali, è stato segnalato, viene talora indicato qualche elemento superfluo reso leggibile ad eventuali terzi che li ricevano (per es., il compenso spettante ad un consulente tecnico d'ufficio).

 

Si deve segnalare poi l'assoluta necessità che in caso di notificazione a mezzo posta le buste non rechino riferimenti non previsti dalla legge e non indispensabili allo svolgimento della notificazione.

 

Va aggiunto infine che le considerazioni espresse nel presente paragrafo sono applicabili anche agli atti del processo amministrativi, i quali sono notificati ai sensi degli artt. 3 ss. del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 e delle norme del codice di procedura civile applicate in via integrativa.

 

3. Atti di natura tributaria e contravvenzioni al codice della strada

Considerazioni in buona misura simili a quelle formulate nel precedente punto (sia per la disciplina applicabile, sia per l'esigenza di tenere conto dei sopravvenuti principi sulla protezione dei dati personali) valgono anche per gli atti provenienti da uffici tributari (in particolare per gli avvisi di mora) e per i verbali relativi alle contravvenzioni al codice stradale, per la cui notificazione le norme rinviano, in tutto o in parte, al codice di procedura civile (cfr., in particolare, l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 per gli accertamenti fiscali e l'art. 201 d.lg. 285/1992 per le inflazioni al codice della strada).

 

Tali norme sono applicabili anche alle notifiche effettuate dai concessionari. A tale proposito, deve parimenti osservarsi che quando le cartelle esattoriali sono inviate in busta chiusa, questa non deve recare indicazioni non indispensabili all'inoltro, sicché deve ritenersi non conforme alla legge n. 675 l'apposizione, sulla busta stessa, di dati superflui quali, ad cs., la violazione contestata o altre informazioni di natura personale (è stato segnalato anche il caso dell'annotazione della data di nascita del destinatario).

 

Per le contravvenzioni al codice della strada è stato posto, in particolare, il caso dell'invio a domicilio - unitamente ai verbali - di fotografie idonee ad identificare sia i veicoli che superano il limite di velocità sia, talvolta, i loro conducenti. Al riguardo, si osserva che le norme prevedono che sia notificato il verbale di violazione (art. 201 d.lg. n. 285/1992 e art. 384 d.P.R. n. 495/1992), ma non la fotografia, il cui inoltro, pertanto, non può ritenersi conforme alle previsioni di legge (sebbene, in casi come quelli sottoposti all'attenzione del Garante, la qualità dell'immagine non sembri consentire 1'identificazione dell'autore della violazione, che nel caso di specie era persona diversa dal proprietario del veicolo).

 

Va peraltro osservato che l'intestatario del veicolo ha interesse a conoscere l'effettivo autore della violazione e, pertanto, ad ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile. La stessa fotografia, quindi, dovrebbe essere resa nota non tanto "d'ufficio" quanto a richiesta del destinatario del verbale.

 

Le risultanze delle apparecchiature omologate di rilevazione dei limiti di velocità sono infatti "fonti di prova" (art. 142 C.d.s.), ma ciò non comporta la necessaria notificazione a domicilio delle fotografie. Al contrario, il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada impone espressamente, per quanto riguarda l'uso delle predette apparecchiature, di tutelare la "riservatezza dell'utente" (art. 345 reg.es. att. C.d.s.).

 

4. Illeciti amministrativi

I principi sin qui elencati valgono anche per la notificazione delle ingiunzioni e dei verbali relativi ad altri illeciti amministrativi e alle relative sanzioni pecuniarie; in particolare, sono stati segnalati alcuni casi relativi a notificazioni effettuate dall'INAIL e dall'INPS, poiché è previsto che la notificazione possa essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile (art. 14 L. n. 689/1981). Copia della presente segnalazione va quindi trasmessa anche ai competenti organi menzionati nelle note pervenute al Garante.

 

5. Vizi della notificazione

In relazione ad alcune segnalazioni pervenute, va precisato che determinati vizi ed irregolarità lamentati (es. notifica al portiere di uno stabile anziché all'interessato che pure era presente) possono essere fatti valere dinanzi non al Garante ma alle competenti autorità giudiziarie e amministrative, tenendo però conto di quanto stabilito dagli artt. 139 ss. e 148 c.p.c. e dagli artt. 2699 ss. del codice civile.

 

Neppure rientra nella competenza di questa Autorità valutare la richiesta dell'interessato di sapere se gli sia tenuto a pagare quanto indicato con atti notificati in modi ritenuti contrari alle norme sulla protezione dei dati personali.

 

6. Tributi non dovuti

Ancora, è stato chiesto al Garante se sia consentito indicare agli Uffici tributari, per evitare di essere chiamati a rispondere di tributi non dovuti, quale sia il soggetto tenuto a pagare il tributo (in particolare, la TARSU) in luogo del notificatario. Il quesito esige una risposta affermativa, in quanto il trattamento di dati per scopi puramente personali non è soggetto all'ambito applicativo della legge n. 675/1996, anche se si procede ad una comunicazione episodica di dati (art. 3). Se il destinatario dell'atto è, poi, un soggetto diverso da una persona fisica, non sorgono parimenti problemi, considerato lo stretto collegamento tra la predetta indicazione di dati e la necessità di tutelare eventualmente i propri diritti in sede giudiziaria (art. 20, comma 1, lett. g).

 

7. Esecuzioni immobiliari

Per quanto riguarda la prassi secondo la quale le cancellerie dei tribunali, dando notizia di esecuzioni immobiliari indicano anche il nome del debitore assoggettato all'esecuzione, non si ravvisano violazioni della legge 675/1996. L'art. 490 c.p.c. prevede infatti l'affissione o la pubblicazione sui giornali di "........un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico".

 

Il codice dispone quindi che i potenziali acquirenti abbiano a disposizione tutti gli elementi utili per valutare la convenienza e i possibili rischi dell'acquisto di un bene; tenuto conto che i beni sono venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, il nome del debitore può servire per conoscere l'effettiva situazione giuridica dei beni stessi. Del resto, anche al di fuori delle procedure immobiliari, chi ha interesse all'acquisto di un bene immobile si informa dettagliatamente sulla situazione del bene e, per quanto possibile, sulla persona del venditore.

 

Si osserva tuttavia che alcuni uffici giudiziari evitano di affiggere manifesti con i nomi dei debitori sottoposti all'esecuzione, rimanendo ovviamente disponibili a fornirli a chi sia effettivamente interessato a conoscerli. Si tratta di una prassi senz'altro più attenta e rispettosa della dignità delle persone coinvolte, che appare opportuno indicare quale utile esempio da seguire, per quanto possibile, in attesa delle eventuali modificazioni della disciplina in materia.

 

8. Atti del procedimento penale

Si è già avuto modo di precisare che la legge 675 non ha modificato la disciplina riguardante la formazione e la comunicazione degli atti giudiziari (art. 4); questo vale anche per il procedimento penale.

 

Ciò premesso si osserva che in materia penale gli atti sono di regola notificati per intero (art. 148 c.p.p.).In alcuni casi è previsto che essi pervengano in busta chiusa al destinatario (artt. 157, comma 6, 154, comma 2, e 369 c.p.p.), ma tale previsione non è relativa agli atti conclusivi del procedimento. Questi ultimi (in particolare l'avviso all'imputato contumace del deposito in cancelleria della sentenza) sono infatti pubblici e possono essere rilasciati a persone estranee.

 

Per quanto attiene poi alle notificazioni dirette alla persona offesa dal reato, si osserva che il codice non prevede che esse siano effettuate in plico chiuso (art. 154, comma 1), esponendo quindi l'interessato al rischio che i dati siano conosciuti anche da terzi.

 

Per quanto attiene poi ai minorenni, è stato segnalato un caso in cui l'avviso di convocazione inviato dal giudice per le indagini preliminari è stato notificato con plico aperto e leggibile al portiere dello stabile dell'interessata, cagionando a quest'ultima un evidente pregiudizio. Al riguardo, occorre rilevare che le norme applicabili non prevedono forme speciali per la notificazione degli atti riguardanti i minori, sicché devono ritenersi applicabili le comuni forme di notificazione, il che determina una contraddizione sistematica anche in riferimento alla previsione dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988 (che vieta la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento). Né sembra decisivo il riferimento alla Convenzione ONU di New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 176/1991, il cui all. 16 sancisce il diritto del minore alla protezione "contro interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza". Si rileva pertanto che la legge processuale penale italiana deve proteggere in maniera più adeguata l'interesse del minore a ricevere le notificazioni in forme che le rendano non accessibili a persone diverse dai genitori.

 

Si segnala anche qui, peraltro, l'esigenza che gli atti notificati a persone diverse dai destinatari siano chiusi in busta, affinché il loro contenuto non risulti accessibile ad estranei.

 

9. Certificati elettorali

Per quanto riguarda i certificati elettorali distribuiti a domicilio in occasione di consultazioni elettorali, spesso consegnati dai messi incaricati a vicini di casa, si osserva che i dati contenuti nelle liste elettorali (e parzialmente riprodotti nei certificati) sono pubblici e accessibili a chiunque ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. n. 223/1967, per cui, ferma restando la necessità di rispettare le disposizioni in materia elettorale, non si pongono particolari problemi di lesione della riservatezza degli interessati.

 

10. Casi particolari

a) Con riferimento ad uno specifico quesito pervenuto, si osserva che la pubblicità delle sentenze sancita dal codice di procedura civile (art. 133 c.p.c., nonché artt. 64 e 120 disp. att. c.p.c.) consente a chiunque di chiedere copia ed impone agli uffici competenti di rilasciarla. Mancando una diversa disposizione, ciò vale anche per le sentenze emesse in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, nella cui disciplina si rinviene però una lacuna, visto che il legislatore non ha disciplinato il profilo della pubblicazione della sentenza di rettificazione malgrado abbia disposto che le conseguenti attestazioni di stato civile riferite alla persona della quale sia stata giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso debbano essere rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome (art. 5 legge 14 aprile 1982, n. 164).

 

b) È stato inoltre chiesto se l'invio al luogo di lavoro dell'interessato di un atto giudiziario a lui diretto costituisca violazione delle disposizioni della legge 675/1996, e se il mittente abbia ottenuto l'indirizzo dell'ufficio in maniera legittima. Al riguardo, si osserva che le norme del codice di procedura civile (che consentono la notificazione degli atti in qualunque luogo il destinatario si trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficiale giudiziario competente), prevedono che la notificazione possa essere fatta dove il destinatario "ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio" (artt. 138 e 139 c.p.c.). Il solo fatto di notificare un atto sul luogo di lavoro non costituisce, quindi, una violazione della legge n. 675/1996, sebbene sia senz'altro rispettosa della legge n. 675 una modalità di notificazione che privilegi, per quanto possibile, i luoghi di privata dimora.

 

La richiesta dell'interessato di conoscere come l'organo notificante abbia ottenuto l'indirizzo del luogo di lavoro, va indirizzata, poi, direttamente al titolare del trattamento. Qualora la notificazione sia stata effettuata dall'ufficiale giudiziario, il diritto di conoscere l'origine dei dati può essere esercitato non direttamente (art. 13 della legge n. 675/1996), ma per il tramite di un eventuale accertamento del Garante (art. 32, comma 6). Nei confronti di altri soggetti, invece, il Garante può essere adito qualora il diritto di accesso sia da essi illegittimamente negato (v. però, l'art. 14, comma 1, lett. e), nonché l'art. 12, comma i, lett. h), della legge n. 675/1996) o non trovi adeguata soddisfazione.

 

c) È stato inoltre posto il problema della trattazione pubblica di alcune cause civili riguardanti il diritto di famiglia e lo stato delle persone, che riguardano spesso circostanze del tutto personali degli interessati. In proposito, si osserva che svariate controversie relative anche ai rapporti tra coniugi sono trattate in camera di consiglio, con minori formalità e solennità rispetto alla regola generale secondo la quale le udienze in cui si discute la causa sono pubbliche a pena di nullità, per espressa disposizione di legge (art. 128 del codice procedura civile, che sancisce un principio volto ad assicurare la trasparenza dell'amministrazione della giustizia e che si collega allo stesso art. 101 della Costituzione). Il Garante non è competente a pronunciarsi sulla scelta tra l'udienza pubblica e la camera di consiglio, che è operata direttamente dal codice di procedura civile in relazione al tipo di controversia. Può semmai ricordarsi che lo stesso art. 128 c.p.c. prevede la possibilità per il giudice di disporre che l'udienza si svolga a porte chiuse, qualora ricorrano determinate ragioni relative anche al buon costume.

 

d) Per altro verso, sono stati sollevati dubbi per quanto riguarda la pubblicazione delle sentenze penali che è però prevista da apposite disposizioni (artt. 536 e 545 c.p.p.), sicché, nei casi contemplati dalla legge, essa non comporta una lesione della riservatezza degli interessati.

 

e) Conforme alle regole vigenti deve ritenersi, altresì, la notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.).

 11. Conclusioni

In alcuni casi la conoscenza del contenuto degli atti da parte di terzi, sia che si tratti di familiari, di vicini di casa o del portiere dello stabile, può incidere negativamente sulle posizioni giuridiche dell'interessato, oltre che risultare lesiva della sua dignità. L'interessato potrebbe anche giungere a modificare la propria strategia difensiva o a soprassedere dall'esercizio dei propri diritti. Tutto ciò rafforza la necessità di una riflessione sul piano normativo, anche per prevenire censure che potrebbero essere eventualmente mosse in sede giurisdizionale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 Occorre in conclusione sottolineare, accanto alla concreta ed immediata possibilità di interventi in via interpretativa ed amministrativa, l'esigenza di una tempestiva modifica delle disposizioni in parola, che potrebbe avvenire sia attraverso i decreti delegati previsti dalla legge n. 676/1996, sia in sede di esame dei disegni di legge presentati in materia di notificazioni (d.d.l. n. 3221/S, d'iniziativa governativa, d.d.l. n. 2751/S, senatori Caruso ed altri; p.d.l. n. 4276/C, deputato Cento, p.d.l. n. 722/C, deputati Martinat ed altri; p.d.l. n. 1069/C, deputati Simeone ed altri, p.d.l. n. 2673/C, deputato Borrometi, p.d.l. n. 4706/C, De Franciscis ed altri, n. 4659/C, Misuraca ed altri, n. 459l/C, Taradash ed altri), tenendo conto anche dell'opportunità offerta dalla recente sentenza della Corte Costituzionale 22-23 settembre 1998, n. 346, che ha riguardato le notificazioni a mezzo posta.

Copia della presente deliberazione è trasmessa ai soggetti che hanno inviato note e reclami in materia, nonché ai Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze, al Consiglio Superiore della Magistratura e agli altri enti interessati, ai quali il Garante segnala, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, l'opportunità di richiamare l'attenzione dei competenti organi sul rispetto dei principi sopra enunciati.

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