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Garante
per la protezione
dei dati personali
PRONUNCIA
22 ottobre 1998
Modalità
di notificazione di atti giudiziari e di altri atti, in particolare in materia
tributaria e di circolazione stradale.
1.
Premessa
Sono
pervenute numerose segnalazioni con le quali gli interessati chiedono al Garante
di tutelare la loro riservatezza, lamentando che svariati atti provenienti da
uffici giudiziari (o a questi diretti), nonché da altri organi competenti
specie in ambito tributario o in materia di circolazione stradale, sono resi
conoscibili a terzi al momento della notificazione (ad esempio, a portieri o
vicini di casa) o sono portati a conoscenza del pubblico mediante avvisi o
pubblicazioni, anche per estratto su quotidiani o periodici.
I
casi rappresentati sono assai diversi tra loro, ma presentano alcune
caratteristiche comuni e possono essere considerati nello stesso contesto.
Infatti, essi sollevano tutti il problema del bilanciamento tra l'esigenza di
pubblicità o di certezza della conoscenza di determinati atti e il diritto
degli interessati di non subire una ingiustificata divulgazione dei propri dati
personali.
La
legge n. 675/1996 non ha abrogato le disposizioni in materia di notificazioni di
atti, le quali consentono di rilasciare una copia leggibile di atti - o un loro
estratto - a terzi quali vicini di casa, portieri di stabili, capi di uffici ed
aziende, comandanti di corpo militare, ecc. Le connesse leggi nn. 676/1996 e
344/1998, tuttavia, hanno previsto l'emanazione per decreto delegato di alcune
norme integrative che dovrebbero armonizzare la complessa disciplina
dell'attività degli uffici giudiziari con la nuova normativa in materia di
protezione dei dati personali (art. 1, comma 1, lett. i), legge n. 676).
In
termini generali, quindi, la prassi di notificare gli atti suddetti a persone
diverse dagli interessati deve ritenersi legittima se effettuata in conformità
alle norme processuali. Resta peraltro da verificare entro quali termini la
legge n. 675/1996 induca già oggi a prescegliere le modalità più idonee per
rispettare i diritti degli interessati.
L'attuale
assetto normativo delle notificazioni è infatti inadeguato, in diversi casi, a
garantire pienamente la dignità e la riservatezza dei cittadini, esponendoli ad
interferenze nella loro vita privata ed incidendo negativamente anche
sull'amministrazione della giustizia e sullo svolgimento di altre funzioni
pubbliche.
Lo
scorso 10 giugno, questa Autorità ha già fatto presente al Ministero di grazia
e giustizia l'esigenza di modificare le norme che regolano le notificazioni
degli atti, e ritiene ora doveroso segnalare, con riferimento a diverse ipotesi,
alcune misure che consentirebbero di ridurre i problemi evidenziati in questa
sede, anche in attesa dell'intervento normativo auspicato dal Garante.
Ciò
in quanto la legge n. 675/1996, anche quando non abroga norme preesistenti,
modifica già l'ordinamento e permette di "rileggere" la disciplina
vigente in vari settori e di applicarla, alla luce dei principi da essa
affermati, in modo da renderla compatibile con l'esigenza di salvaguardia della
dignità e della riservatezza dei cittadini.
In
particolare, i principi di correttezza del trattamento, di pertinenza e di non
eccedenza dei dati trattati (sanciti dall'art. 9 della legge n. 675 anche in
riferimento alla Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa), obbligano già
oggi gli organi competenti in materia di notificazioni di atti ad adottare ogni
misura consentita dalla normativa vigente e che risulti più idonea per
rispettare i diritti delle persone interessate dai documenti notificati.
Al
fine di assolvere al compito di segnalare ai titolari e ai responsabili dei
trattamenti di dati le modifiche opportune per rendere questi ultimi conformi
alle norme vigenti (compito attribuito a questa Autorità dall'art. 31, comma 1,
lett. c), della legge n. 675), è quindi necessario prendere in esame le diverse
situazioni rappresentate al Garante.
2.
Notificazione di atti del processo civile e di quello amministrativo
Per
quanto riguarda gli atti giudiziari civili (in particolare quelli relativi a
citazioni in giudizio, ricorsi, decreti ingiuntivi e sentenze), questa Autorità
ha già avuto modo di osservare che la legge n. 675/1996 non disciplina
direttamente la formazione e la comunicazione degli atti del processo civile
(art. 4 legge n. 675), i quali restano sottoposti alla disciplina del codice di
procedura civile e delle connesse norme speciali.
Va
ricordato che l'ufficiale giudiziario (e gli altri organi competenti) devono
certificare l'avvenuta notificazione con una relazione datata e sottoscritta in
calce all'originale e alla copia dell'atto (art. 148 c.p.c.) e che la
notificazione si esegue di regola (ovvero "quando non è disposto
altrimenti") mediante consegna al destinatario di copia conforme
all'originale dell'atto da notificare (all. 137 c.p.c.).
La
notificazione con tale modalità non può attualmente avvenire direttamente in
busta chiusa. Inoltre, la persona che riceve l'atto può verificare che si
tratti di un documento corrispondente all'originale sul quale l'ufficiale
giudiziario deve annotare l'avvenuta notificazione, o può comunque segnalare
all'ufficiale giudiziario eventuali irregolarità della notificazione.
Questa
garanzia diviene però meramente formale, quando chi riceve l'atto è persona
estranea alla cura degli interessi del destinatario: è ben diverso, infatti,
che l'atto venga ricevuto da una persona a conoscenza delle questioni cui esso
si riferisce, o comunque in grado di valutare eventuali irregolarità della
notificazione (ad es., il difensore di una delle parti) dal caso in cui l'atto
è ricevuto da una persona estranea (quale il portiere o il vicino di casa) che
non ha un concreto interesse a farle constatare.
Si
è perciò rilevata, da parte di questa Autorità, l'esigenza di tutelare in
maniera più adeguata la riservatezza delle persone cui si riferisce l'atto
notificato, specie nei confronti del terzo cui l'atto viene consegnato.
Il
Garante, quindi, segnala nuovamente al Ministero di grazia e giustizia
l'opportunità di modificare la vigente disciplina normativa, al fine di
prevedere che la notificazione e la comunicazione di atti avvenga in busta o
plico chiuso, quando non sia effettuata nelle mani del destinatario o di una
persona da lui eventualmente indicata.
La
presente segnalazione è altresì inviata al Consiglio Superiore della
Magistratura affinché il Ministero e il Consiglio, per quanto di rispettiva
competenza, valutino le modalità più opportune per richiamare l'attenzione dei
competenti uffici giudiziari ed amministrativi sulla necessità di valorizzare
già oggi gli istituti e gli accorgimenti che permettono una maggiore tutela
della riservatezza.
In
primo luogo, e in relazione ai principi affermati dalla legge n. 675/1996,
andrebbe esercitato con maggiore frequenza, nei casi previsti, il potere del
giudice di prescrivere, anche d'ufficio, che la notificazione sia eseguita con
specifiche modalità anche diverse da quelle stabilite dalla legge, quando
"lo consigliano circostanze particolari" nelle quali va ricompresa
certamente quella connessa alla tutela della riservatezza dell'interessato
rispetto a determinati fatti, atti o circostanze (art. 151 c.p.c.).
In
secondo luogo, può risultare efficace un maggiore ricorso alla notificazione
per posta (salvi i divieti espressi di legge o i casi in cui la notificazione
deve essere eseguita personalmente: art. 149 c.p.c.; art.1 L.20 novembre 1982,
n. 890), considerato anche il fatto che la busta chiusa contenente l'atto da
notificare a mezzo posta reca, nella parte esterna, un numero opportunamente
circoscritto di indicazioni (art. 3 L. n. 890/1982).
In
terzo luogo, in relazione alle segnalazioni pervenute al Garante, si osserva che
l'ufficiale giudiziario, benché le norme del codice di procedura civile non lo
impongano, ben potrebbe chiudere in una busta la copia dell'atto che consegna a
persona diversa dal diretto interessato, trascrivendo sulla busta il numero
cronologico della notificazione e certificando la materiale notificazione nella
relazione stesa in calce all'originale e alla copia.
In
questo modo, senza inficiare la validità della notificazione, si eviterebbe
l'ingiustificata conoscenza dei dati contenuti nell'atto da parte del terzo che
lo riceve, il quale potrebbe pur sempre verificare all'occorrenza la correttezza
della notificazione e della relativa relazione (cfr. art. 47 disp. att. c.p.c.)
senza per ciò stesso esaminare il contenuto dell'atto notificato, ricevendolo
dall'ufficiale giudiziario in busta chiusa.
Similmente,
potrebbero essere chiuse in un plico le copie degli atti depositati presso la
casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che prevede il loro deposito ma non
la relativa affissione: ciò in quanto non vi è ragione di renderle accessibili
a chiunque né, tantomeno, di sottoporle all'esame del sindaco (come accade,
secondo alcune segnalazioni, in taluni comuni medio-piccoli).
Osservazioni
analoghe possono essere formulate per i biglietti e le comunicazioni di
cancelleria (v. artt. 133 e 136 c.p.c.) sui quali, è stato segnalato, viene
talora indicato qualche elemento superfluo reso leggibile ad eventuali terzi che
li ricevano (per es., il compenso spettante ad un consulente tecnico d'ufficio).
Si
deve segnalare poi l'assoluta necessità che in caso di notificazione a mezzo
posta le buste non rechino riferimenti non previsti dalla legge e non
indispensabili allo svolgimento della notificazione.
Va
aggiunto infine che le considerazioni espresse nel presente paragrafo sono
applicabili anche agli atti del processo amministrativi, i quali sono notificati
ai sensi degli artt. 3 ss. del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 e delle
norme del codice di procedura civile applicate in via integrativa.
3.
Atti di natura tributaria e contravvenzioni al codice della strada
Considerazioni
in buona misura simili a quelle formulate nel precedente punto (sia per la
disciplina applicabile, sia per l'esigenza di tenere conto dei sopravvenuti
principi sulla protezione dei dati personali) valgono anche per gli atti
provenienti da uffici tributari (in particolare per gli avvisi di mora) e per i
verbali relativi alle contravvenzioni al codice stradale, per la cui
notificazione le norme rinviano, in tutto o in parte, al codice di procedura
civile (cfr., in particolare, l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 per gli accertamenti
fiscali e l'art. 201 d.lg. 285/1992 per le inflazioni al codice della strada).
Tali
norme sono applicabili anche alle notifiche effettuate dai concessionari. A tale
proposito, deve parimenti osservarsi che quando le cartelle esattoriali sono
inviate in busta chiusa, questa non deve recare indicazioni non indispensabili
all'inoltro, sicché deve ritenersi non conforme alla legge n. 675
l'apposizione, sulla busta stessa, di dati superflui quali, ad cs., la
violazione contestata o altre informazioni di natura personale (è stato
segnalato anche il caso dell'annotazione della data di nascita del
destinatario).
Per
le contravvenzioni al codice della strada è stato posto, in particolare, il
caso dell'invio a domicilio - unitamente ai verbali - di fotografie idonee ad
identificare sia i veicoli che superano il limite di velocità sia, talvolta, i
loro conducenti. Al riguardo, si osserva che le norme prevedono che sia
notificato il verbale di violazione (art. 201 d.lg. n. 285/1992 e art. 384
d.P.R. n. 495/1992), ma non la fotografia, il cui inoltro, pertanto, non può
ritenersi conforme alle previsioni di legge (sebbene, in casi come quelli
sottoposti all'attenzione del Garante, la qualità dell'immagine non sembri
consentire 1'identificazione dell'autore della violazione, che nel caso di
specie era persona diversa dal proprietario del veicolo).
Va
peraltro osservato che l'intestatario del veicolo ha interesse a conoscere
l'effettivo autore della violazione e, pertanto, ad ottenere dalla competente
autorità ogni elemento a tal fine utile. La stessa fotografia, quindi, dovrebbe
essere resa nota non tanto "d'ufficio" quanto a richiesta del
destinatario del verbale.
Le
risultanze delle apparecchiature omologate di rilevazione dei limiti di velocità
sono infatti "fonti di prova" (art. 142 C.d.s.), ma ciò non comporta
la necessaria notificazione a domicilio delle fotografie. Al contrario, il
regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada impone
espressamente, per quanto riguarda l'uso delle predette apparecchiature, di
tutelare la "riservatezza dell'utente" (art. 345 reg.es. att. C.d.s.).
4.
Illeciti amministrativi
I
principi sin qui elencati valgono anche per la notificazione delle ingiunzioni e
dei verbali relativi ad altri illeciti amministrativi e alle relative sanzioni
pecuniarie; in particolare, sono stati segnalati alcuni casi relativi a
notificazioni effettuate dall'INAIL e dall'INPS, poiché è previsto che la
notificazione possa essere effettuata con le modalità previste dal codice di
procedura civile (art. 14 L. n. 689/1981). Copia della presente segnalazione va
quindi trasmessa anche ai competenti organi menzionati nelle note pervenute al
Garante.
5.
Vizi della notificazione
In
relazione ad alcune segnalazioni pervenute, va precisato che determinati vizi ed
irregolarità lamentati (es. notifica al portiere di uno stabile anziché
all'interessato che pure era presente) possono essere fatti valere dinanzi non
al Garante ma alle competenti autorità giudiziarie e amministrative, tenendo
però conto di quanto stabilito dagli artt. 139 ss. e 148 c.p.c. e dagli artt.
2699 ss. del codice civile.
Neppure
rientra nella competenza di questa Autorità valutare la richiesta
dell'interessato di sapere se gli sia tenuto a pagare quanto indicato con atti
notificati in modi ritenuti contrari alle norme sulla protezione dei dati
personali.
6.
Tributi non dovuti
Ancora,
è stato chiesto al Garante se sia consentito indicare agli Uffici tributari,
per evitare di essere chiamati a rispondere di tributi non dovuti, quale sia il
soggetto tenuto a pagare il tributo (in particolare, la TARSU) in luogo del
notificatario. Il quesito esige una risposta affermativa, in quanto il
trattamento di dati per scopi puramente personali non è soggetto all'ambito
applicativo della legge n. 675/1996, anche se si procede ad una comunicazione
episodica di dati (art. 3). Se il destinatario dell'atto è, poi, un soggetto
diverso da una persona fisica, non sorgono parimenti problemi, considerato lo
stretto collegamento tra la predetta indicazione di dati e la necessità di
tutelare eventualmente i propri diritti in sede giudiziaria (art. 20, comma 1,
lett. g).
7.
Esecuzioni immobiliari
Per
quanto riguarda la prassi secondo la quale le cancellerie dei tribunali, dando
notizia di esecuzioni immobiliari indicano anche il nome del debitore
assoggettato all'esecuzione, non si ravvisano violazioni della legge 675/1996.
L'art. 490 c.p.c. prevede infatti l'affissione o la pubblicazione sui giornali
di "........un avviso contenente tutti i dati che possono interessare il
pubblico".
Il
codice dispone quindi che i potenziali acquirenti abbiano a disposizione tutti
gli elementi utili per valutare la convenienza e i possibili rischi
dell'acquisto di un bene; tenuto conto che i beni sono venduti nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano, il nome del debitore può servire per
conoscere l'effettiva situazione giuridica dei beni stessi. Del resto, anche al
di fuori delle procedure immobiliari, chi ha interesse all'acquisto di un bene
immobile si informa dettagliatamente sulla situazione del bene e, per quanto
possibile, sulla persona del venditore.
Si
osserva tuttavia che alcuni uffici giudiziari evitano di affiggere manifesti con
i nomi dei debitori sottoposti all'esecuzione, rimanendo ovviamente disponibili
a fornirli a chi sia effettivamente interessato a conoscerli. Si tratta di una
prassi senz'altro più attenta e rispettosa della dignità delle persone
coinvolte, che appare opportuno indicare quale utile esempio da seguire, per
quanto possibile, in attesa delle eventuali modificazioni della disciplina in
materia.
8.
Atti del procedimento penale
Si
è già avuto modo di precisare che la legge 675 non ha modificato la disciplina
riguardante la formazione e la comunicazione degli atti giudiziari (art. 4);
questo vale anche per il procedimento penale.
Ciò
premesso si osserva che in materia penale gli atti sono di regola notificati per
intero (art. 148 c.p.p.).In alcuni casi è previsto che essi pervengano in busta
chiusa al destinatario (artt. 157, comma 6, 154, comma 2, e 369 c.p.p.), ma tale
previsione non è relativa agli atti conclusivi del procedimento. Questi ultimi
(in particolare l'avviso all'imputato contumace del deposito in cancelleria
della sentenza) sono infatti pubblici e possono essere rilasciati a persone
estranee.
Per
quanto attiene poi alle notificazioni dirette alla persona offesa dal reato, si
osserva che il codice non prevede che esse siano effettuate in plico chiuso
(art. 154, comma 1), esponendo quindi l'interessato al rischio che i dati siano
conosciuti anche da terzi.
Per
quanto attiene poi ai minorenni, è stato segnalato un caso in cui l'avviso di
convocazione inviato dal giudice per le indagini preliminari è stato notificato
con plico aperto e leggibile al portiere dello stabile dell'interessata,
cagionando a quest'ultima un evidente pregiudizio. Al riguardo, occorre rilevare
che le norme applicabili non prevedono forme speciali per la notificazione degli
atti riguardanti i minori, sicché devono ritenersi applicabili le comuni forme
di notificazione, il che determina una contraddizione sistematica anche in
riferimento alla previsione dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 448/1988 (che
vieta la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o
immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto
nel procedimento). Né sembra decisivo il riferimento alla Convenzione ONU di
New York del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, ratificata con legge n.
176/1991, il cui all. 16 sancisce il diritto del minore alla protezione
"contro interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella
sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza". Si rileva
pertanto che la legge processuale penale italiana deve proteggere in maniera più
adeguata l'interesse del minore a ricevere le notificazioni in forme che le
rendano non accessibili a persone diverse dai genitori.
Si
segnala anche qui, peraltro, l'esigenza che gli atti notificati a persone
diverse dai destinatari siano chiusi in busta, affinché il loro contenuto non
risulti accessibile ad estranei.
9.
Certificati elettorali
Per
quanto riguarda i certificati elettorali distribuiti a domicilio in occasione di
consultazioni elettorali, spesso consegnati dai messi incaricati a vicini di
casa, si osserva che i dati contenuti nelle liste elettorali (e parzialmente
riprodotti nei certificati) sono pubblici e accessibili a chiunque ai sensi
dell'art. 51 del d.P.R. n. 223/1967, per cui, ferma restando la necessità di
rispettare le disposizioni in materia elettorale, non si pongono particolari
problemi di lesione della riservatezza degli interessati.
10.
Casi particolari
a)
Con riferimento ad uno specifico quesito pervenuto, si osserva che la pubblicità
delle sentenze sancita dal codice di procedura civile (art. 133 c.p.c., nonché
artt. 64 e 120 disp. att. c.p.c.) consente a chiunque di chiedere copia ed
impone agli uffici competenti di rilasciarla. Mancando una diversa disposizione,
ciò vale anche per le sentenze emesse in materia di rettificazione di
attribuzione di sesso, nella cui disciplina si rinviene però una lacuna, visto
che il legislatore non ha disciplinato il profilo della pubblicazione della
sentenza di rettificazione malgrado abbia disposto che le conseguenti
attestazioni di stato civile riferite alla persona della quale sia stata
giudizialmente rettificata l'attribuzione di sesso debbano essere rilasciate con
la sola indicazione del nuovo sesso e nome (art. 5 legge 14 aprile 1982, n.
164).
b)
È stato inoltre chiesto se l'invio al luogo di lavoro dell'interessato di un
atto giudiziario a lui diretto costituisca violazione delle disposizioni della
legge 675/1996, e se il mittente abbia ottenuto l'indirizzo dell'ufficio in
maniera legittima. Al riguardo, si osserva che le norme del codice di procedura
civile (che consentono la notificazione degli atti in qualunque luogo il
destinatario si trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficiale
giudiziario competente), prevedono che la notificazione possa essere fatta dove
il destinatario "ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio" (artt.
138 e 139 c.p.c.). Il solo fatto di notificare un atto sul luogo di lavoro non
costituisce, quindi, una violazione della legge n. 675/1996, sebbene sia
senz'altro rispettosa della legge n. 675 una modalità di notificazione che
privilegi, per quanto possibile, i luoghi di privata dimora.
La
richiesta dell'interessato di conoscere come l'organo notificante abbia ottenuto
l'indirizzo del luogo di lavoro, va indirizzata, poi, direttamente al titolare
del trattamento. Qualora la notificazione sia stata effettuata dall'ufficiale
giudiziario, il diritto di conoscere l'origine dei dati può essere esercitato
non direttamente (art. 13 della legge n. 675/1996), ma per il tramite di un
eventuale accertamento del Garante (art. 32, comma 6). Nei confronti di altri
soggetti, invece, il Garante può essere adito qualora il diritto di accesso sia
da essi illegittimamente negato (v. però, l'art. 14, comma 1, lett. e), nonché
l'art. 12, comma i, lett. h), della legge n. 675/1996) o non trovi adeguata
soddisfazione.
c)
È stato inoltre posto il problema della trattazione pubblica di alcune cause
civili riguardanti il diritto di famiglia e lo stato delle persone, che
riguardano spesso circostanze del tutto personali degli interessati. In
proposito, si osserva che svariate controversie relative anche ai rapporti tra
coniugi sono trattate in camera di consiglio, con minori formalità e solennità
rispetto alla regola generale secondo la quale le udienze in cui si discute la
causa sono pubbliche a pena di nullità, per espressa disposizione di legge
(art. 128 del codice procedura civile, che sancisce un principio volto ad
assicurare la trasparenza dell'amministrazione della giustizia e che si collega
allo stesso art. 101 della Costituzione). Il Garante non è competente a
pronunciarsi sulla scelta tra l'udienza pubblica e la camera di consiglio, che
è operata direttamente dal codice di procedura civile in relazione al tipo di
controversia. Può semmai ricordarsi che lo stesso art. 128 c.p.c. prevede la
possibilità per il giudice di disporre che l'udienza si svolga a porte chiuse,
qualora ricorrano determinate ragioni relative anche al buon costume.
d)
Per altro verso, sono stati sollevati dubbi per quanto riguarda la pubblicazione
delle sentenze penali che è però prevista da apposite disposizioni (artt. 536
e 545 c.p.p.), sicché, nei casi contemplati dalla legge, essa non comporta una
lesione della riservatezza degli interessati.
e)
Conforme alle regole vigenti deve ritenersi, altresì, la notificazione per
pubblici proclami (art. 150 c.p.c.).
11.
Conclusioni
In
alcuni casi la conoscenza del contenuto degli atti da parte di terzi, sia che si
tratti di familiari, di vicini di casa o del portiere dello stabile, può
incidere negativamente sulle posizioni giuridiche dell'interessato, oltre che
risultare lesiva della sua dignità. L'interessato potrebbe anche giungere a
modificare la propria strategia difensiva o a soprassedere dall'esercizio dei
propri diritti. Tutto ciò rafforza la necessità di una riflessione sul piano
normativo, anche per prevenire censure che potrebbero essere eventualmente mosse
in sede giurisdizionale in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Occorre
in conclusione sottolineare, accanto alla concreta ed immediata possibilità di
interventi in via interpretativa ed amministrativa, l'esigenza di una tempestiva
modifica delle disposizioni in parola, che potrebbe avvenire sia attraverso i
decreti delegati previsti dalla legge n. 676/1996, sia in sede di esame dei
disegni di legge presentati in materia di notificazioni (d.d.l. n. 3221/S,
d'iniziativa governativa, d.d.l. n. 2751/S, senatori Caruso ed altri; p.d.l. n.
4276/C, deputato Cento, p.d.l. n. 722/C, deputati Martinat ed altri; p.d.l. n.
1069/C, deputati Simeone ed altri, p.d.l. n. 2673/C, deputato Borrometi, p.d.l.
n. 4706/C, De Franciscis ed altri, n. 4659/C, Misuraca ed altri, n. 459l/C,
Taradash ed altri), tenendo conto anche dell'opportunità offerta dalla recente
sentenza della Corte Costituzionale 22-23 settembre 1998, n. 346, che ha
riguardato le notificazioni a mezzo posta.
Copia
della presente deliberazione è trasmessa ai soggetti che hanno inviato note e
reclami in materia, nonché ai Ministeri di grazia e giustizia e delle finanze,
al Consiglio Superiore della Magistratura e agli altri enti interessati, ai
quali il Garante segnala, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge
n. 675/1996, l'opportunità di richiamare l'attenzione dei competenti organi sul
rispetto dei principi sopra enunciati.